CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI CER 19 12 12
CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI CER 19 12 12
“SOVVALLI DA SELEZIONE”
(nr. Prot. Nnnnn/2017)
I sottoscritti:
Xxxxx Xxxxxxx residente a Fiumicello, via X. Xxxxxxxxx n. 79, C.F.: SCRNNE76D27E098L, nella sua qualità di Procuratore Speciale della società:
Eco-Ricicli Veritas srl, con sede legale in Marghera - Venezia, Località Fusina, via della Geologia “Area 43 ettari”,
iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03643900230 - R.E.A numero VE-336658;
di seguito anche il Committente o ERV;
e
Premesso che:
XXXXXX PRESTATORE
di seguito anche Il Prestatore o XXXXXXX.
Tutte insieme le Parti
(a) ERV è una società del Gruppo VERITAS S.p.A., sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte
di VERITAS S.p.A., società a capitale interamente pubblico;
(b) ERV è una società specializzata nel settore della valorizzazione, mediante selezione manuale ed automatica, delle frazioni merceologiche costituite da carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi ed alluminio;
(c) ERV è proprietaria di un impianto di selezione sito in via della Geologia “Area 43 ettari” a Malcontenta – Marghera (VE), autorizzato dalla Provincia di Venezia con determina 578/2015 del 27/02/2015 prot. 17931/2015 del 27 febbraio 2015;
(d) ERV è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categoria 8° (“intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione degli stessi”, al n. VE 06701 del 18/01/2017, Prot. n. 1185/2017 con scadenza al 18/01/2022;
(e) ERV ha la necessità di avviare a smaltimento una quantità annua presunta di 4.500 ton. di rifiuto identificato dal CER 19 12 12 “sovvalli da selezione” e a tal fine ha avviato una procedura di selezione del contraente identificata da R.d.O. nr. 32/17 del 13 aprile 2017;
(f) Tale contraente è stato individuato nel PRESTATORE, il quale si è dichiarato disponibile a svolgere i servizi di cui alla precedente lettera (e) e possiede l’organizzazione di mezzi e di persone necessaria ad assolvere, assumendosene il relativo rischio, i predetti servizi;
(g) PRESTATORE ….
tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse ed allegati
1. Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto ed hanno efficacia negoziale.
Articolo 2 Oggetto del contratto.
1. ERV si impegna a commissionare, pur senza obbligo di esclusiva, con continuità a PRESTATORE, che si impegna ad eseguire con l’organizzazione di tutte le risorse necessarie e con gestione a proprio rischio, tutte le operazioni di ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti CER 19 12 12 “sovvalli da selezione” provenienti dalle attività di selezione e trattamento degli impianti di ERV di cui al punto (c) delle Premesse.
2. ERV si impegna a conferire, per l’intera durata del contratto, un quantitativo mensile compreso fra 350 e 550 tonnellate circa; eventuali scostamenti rispetto le quantità sopraddette dovranno essere concordati di volta in volta fra le Parti.
3. Le operazioni che costituiscono il servizio di appalto di cui al precedente comma sono le seguenti:
(a) Ritiro dei rifiuti presso l’impianto di ERV indicato alla lettera (c) delle Premesse ed in conformità a
quanto stabilito nel Regolamento di Accesso agli Impianti costituente Allegato 3 al presente Contratto;
(b) Trasporto di suddetto materiale presso impianti e/o autorizzati allo smaltimento degli stessi;
(c) Smaltimento dei sovvalli da selezione;
(d) Tenuta e gestione della documentazione relativa ai rifiuti ed alle operazioni svolte.
4. PRESTATORE si obbliga a svolgere i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi degli artt. 1655 e ss. del Codice civile, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in completa autonomia.
Articolo 3
Modalità esecutive del servizio.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le operazioni di programmazione dei conferimenti avverranno direttamente tra il personale di ERV ed il personale di PRESTATORE.
2. Le operazioni di cui al precedente Articolo 2 comma 3 lettere (a) e (b) saranno effettuate per mezzo delle
imprese di trasporto inserite nell’elenco costituente Allegato 4 – TRASPORTATORI al presente Contratto;
3. Le operazioni di cui al precedente Articolo 2 comma 3 lettera (c) e saranno eseguite presso gli impianti di destino inseriti nell’elenco costituente Allegato 5 – IMPIANTI e/o SITI DI DESTINO al presente Contratto.
4. Le contestazioni circa eventuali difformità e/o difetti di qualità del servizio rispetto alle modalità di esecuzione di cui al presente articolo dovranno essere effettuate, via fax o posta elettronica, entro due giorni lavorativi dal momento in cui ERV sia venuta a conoscenza della difformità e comunque non oltre 7 giorni dall’avvenuta consegna. Laddove la difformità sia oggettivamente ascrivibile a PRESTATORE, la stessa dovrà provvedere a propria cura e spese a rimediare al difetto contestato.
Articolo 4 Autorizzazioni.
1. PRESTATORE garantisce di possedere tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento dei Servizi e di mantenerle in essere per tutta la durata del presente contratto.
2. PRESTATORE si impegna ad utilizzare solo le imprese di trasporto di cui all’Allegato 4 e solo gli impianti e/o siti di destino di cui all’Allegato 5 che mantengano il possesso delle autorizzazioni e le licenze, necessarie per lo svolgimento dei Servizi, dichiarate in sede di R.d.O. nr. 32/17 del 13 aprile 2017.
Articolo 5 Responsabilità del Prestatore
1. PRESTATORE s’impegna a svolgere i servizi di cui al precedente Articolo 2 con la diligenza del buon padre di famiglia. PRESTATORE assume tale impegno anche in merito alle attività svolte dalle imprese di trasporto di cui all’Allegato 4 e dagli impianti e/o siti di destino di cui all’Allegato 5.
2. PRESTATORE dichiara di essere assicurato con primaria compagnia assicurativa per i danni che dovessero essere causati a cose e/o persone (siano essi dipendenti o terzi) nell’esecuzione degli stessi e di mantenere in essere la polizza per tutta la durata del presente Contratto, e di utilizzare solo le imprese di trasporto di cui all’Allegato 4 e solo gli impianti e/o siti di destino di cui all’Allegato 5 che siano a loro volta assicurati.
Articolo 6 Cessione del contratto.
1. PRESTATORE non potrà in alcun caso cedere – in tutto o in parte – il contratto a qualsivoglia soggetto terzo, senza preventivo assenso scritto da parte di ERV.
Articolo 7
Corrispettivo, fatturazione e pagamento.
1. Le Parti stabiliscono che il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto è determinato in euro €€,€€ (€€€€€€€/€€) per ogni tonnellata di CER 19 12 12 ritirata presso lo stabilimento di cui alla precedente lettera (c) delle Premesse. Tale prezzo è composto da una quota di servizio di ritiro e trasporto pari ad €€,€€ (€€€€€€€€€€€€/€€) e da una quota di servizio di smaltimento pari ad euro €€,€€ (€€€€€€€€€/€€)
2. La fatturazione del corrispettivo avrà cadenza mensile. Le fatture dovranno sempre indicare il riferimento al numero del presente contratto.
3. Il pagamento sarà corrisposto, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a PRESTATORE e da questa indicato nella prima fattura, entro XX giorni dalla data fattura fine mese.
4. Le imposte e tutte le spese inerenti al presente contratto sono a carico di ERV.
5. Le prestazioni del presente atto sono soggette ad IVA secondo norma di legge.
6. I crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto non saranno cedibili, nemmeno in parte, a terzi, salvo che la cessione non sia effettuata in favore di Banche, società di fattorizzazione ed altre intermediari finanziari autorizzati.
Articolo 8 Durata del contratto.
1. Il presente contratto ha efficacia dal 10/05/2017 e fino al 09/05/2018.
2. Il contratto potrà essere ripetuto tra le Parti per ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza di cui al comma 1 a fronte di richiesta scritta da parte di ERV da far pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza.
Articolo 9 Forza maggiore
1. In caso di forza maggiore sarà facoltà delle stesse Parti, o una di esse, chiedere la sospensione e la ripresa della esecuzione del contratto entro termine da fissarsi di comune accordo.
2. Costituiscono casi di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi generali, modifiche normative ed altri eventi non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e/o di una di esse che impediscano il normale proseguimento dell’attività.
3. La revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’impianto, la mancanza di materiale e i provvedimenti di sequestro, sono considerati causa di forza maggiore solo se non causati da comportamenti, atti o decisioni di una delle Parti. In caso contrario la Parte inadempiente sarà responsabile di tutte le conseguenze di qualsiasi natura e specie sia nei confronti dell’altra Parte che dei terzi.
4. La Parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire la propria prestazione in ragione del verificarsi di una causa di forza maggiore, è tenuta a darne notizia all’altra nel tempo più breve dal suo verificarsi, indicando la data in cui si è manifestata e quella in cui, presumibilmente, essa cesserà di avere effetto.
Articoli 10 Penali
1. ERV avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto a PRESTATORE in forza del presente contratto, le seguenti penali:
− Penale per ritardato ritiro del rifiuto: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato;
− Penale per mancato ritiro del rifiuto: nel caso il ritardo nel ritiro programmato del rifiuto superi i 5 giorni lavorativi, sarà facoltà di ERV procedere ad avviare a trattamento presso altro impianto di destino il rifiuto medesimo, addebitando a PRESTATORE, oltre che la penale di cui all’allinea precedente, i maggiori oneri sostenuti.
2. In ogni caso, l’applicazione delle descritte penali non farà venire meno il diritto della Committente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito.
Articolo 11 Tutela dei dati personali
1. Le Parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, il trattamento di dati personali acquisiti ai sensi o in occasione del contratto in piena autonomia reciproca e nella loro qualità di Titolari del Trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/03, garantendosi reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine le Parti si obbligano a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno affinché i trattamenti e le comunicazioni di dati personali effettuati in esecuzione del contratto avvengano in piena conformità con le vigenti disposizioni di legge, incluse le disposizioni in merito all’applicazione delle misure minime di sicurezza.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, ERV dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le finalità e le modalità del trattamento dati, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/03, l’individuazione del titolare e del responsabile del trattamento.
Articolo 12
Modello di organizzazione gestione e controllo
1. PRESTATORE espressamente dichiara:
a. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
b. di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da ERV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: xxx.xxx-xxxxxxx.xx e del relativo sistema di deleghe di funzioni;
2. PRESTATORE si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
3. PRESTATORE informerà l’Organismo di Vigilanza di ERV di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ERV.
4. In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, ERV avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l’esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
Articolo 13
Legge applicabile e foro esclusivo.
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia che insorgesse tra le Parti relativa alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o scioglimento del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
Articolo 14 Disposizioni finali.
1. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno indirizzate – a mezzo telefax, posta elettronica e/o posta raccomandata con ricevuta di ritorno – agli indirizzi di seguito indicati:
Per ERV: Eco-Ricicli Veritas srl - Via della Geologia “Area 43 ettari”, Fusina - Venezia
- Referente questioni amministrative generali: sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx (e-mail: xxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx)
- Referente questioni commerciali per gestione del servizio: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (e-mail: e.scridel@eco- xxxxxxx.xx)
- Referente problematiche di ordine operativo per gestione del servizio: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (e-mail: x.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx)
- Referente operativa per trasporti: Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx (e-mail: x.xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx)
Per PRESTATORE:
Si allegano al presente contratto i seguenti documenti, che ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale, in quanto debitamente sottoscritti dalle Parti:
Allegato 1 – CCIAA di Prestatore
Allegato 2 – CCIAA di Eco-Ricicli Veritas s.r.l. Allegato 3 – Regolamento di Accesso all’Impianto ERV Allegato 4 – Trasportatori
Allegato 5 – Impianti e/o siti di destino In Malcontenta-Venezia, il 9 maggio 2017
Per ERV: Per PRESTATORE:
Le Parti, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, approvano specificamente per iscritto le clausole contenute ai seguenti articoli:
Articolo 3 Modalità esecutive del servizio.
Articolo 4 Autorizzazioni.
Articolo 5 Responsabilità del Prestatore.
Articolo 6 Cessione del Contratto.
Articolo 8 Durata del Contratto.
Articolo 10 Penali.
Articolo 13 Legge applicabile e Foro esclusivo.
Per ERV: Per PRESTATORE: