Contract
IL CODICE DEI CONTRATTI
«Le novità del Decreto Semplificazioni in materia di appalti».
D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 In vigore dal 17 luglio 2020
Xxxx - Xxxxxx
Xxxxxxx, 00 luglio 2020
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LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI
1. Aggiudicazione dei contratti pubblici «sotto soglia»
2. Aggiudicazione dei contratti pubblici «sopra soglia»
3. Verifiche antimafia
4. Conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali
5. Altre misure urgenti 3
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL
DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI
6. Sospensione dell’esecuzione 7.Collegio consultivo tecnico
8. Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche
9. Misure urgenti fase esecutiva
10. Responsabilità Erariale
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1)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»
Art.1
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
Per le procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021
▪ Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 Euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie comunitarie
▪ Procedura negoziata senza bando previa consultazione di:
- almeno 5 operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiori a 150.000 Euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 X.X.xx. 50/2016)
- almeno 5 operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a 150.000 e inferiore a 350.000
- almeno 10 operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 Euro e inferiore a un milione di euro
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- almeno 15 operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di Euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 X.X.xx. 50/2016).
1)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»
Art. 1
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)
AGGIUDICAZIONE
«…salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria…»
▪ Per gli affidamenti diretti aggiudicazione entro 2 mesi dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento;
▪ Per le procedura negoziata senza bando aggiudicazione entro 4 mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;
Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
- responsabilità del RUP per danno erariale
- esclusione dell’operatore economico dalla procedura (se imputabili a quest’ultimo)
- risoluzione di diritto del contratto per inadempimento
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1) AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»
Art.1
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia )
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Prezzo più basso: esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
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1) AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»
Art.1
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia )
GARANZIA PROVVISORIA
viene meno l’obbligo della garanzia provvisoria
Salvo che
«in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura»
- ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta
- che sia indicato nell’avviso di indizione della gara o in altro atto di avvio del
procedimento.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato
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2)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOPRA SOGLIA»
Art.2
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all’aggiudicazine dei contratti pubblici sopra soglia)
Per le procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 luglio 2021
▪ Procedura aperta, ristretta o procedura competitiva con negoziazione - (ex art. 61 e 62 settori ordinari e art. 123 e 124 settori speciali) - previa motivazione della sussistenza dei presupposti di legge, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle dei soglie comunitarie (X.X.xx. 50/2016) con applicazione della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza.
anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non rispettati .
▪ Procedura negoziata – (ex art.63 settori ordinari e art.125 settori speciali) - per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (art.35 X.X.xx. 50/2016) ma solo quando per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 i termini,
possono essere 9
2)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOPRA SOGLIA»
Art.2
(Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all’aggiudicazine dei contratti pubblici sopra soglia)
AGGIUDICAZIONE
«salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria»
entro 6 mesi
(dalla data di indizione dell’atto di avvio del procedimento)
Il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
- responsabilità del RUP per danno erariale
- esclusione dell’operatore economico dalla procedura (se imputabili a quest’ultimo)
- risoluzione di diritto del contratto per inadempimento
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3)VERIFICHE ANTIMAFIA
Art.3
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)
FINO AL 31 LUGLIO 2021
Informativa liberatoria provvisoria
(anche per soggetti non censiti)
▪ rilasciata dopo la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (BDNA) e dopo gli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili
▪ consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni
▪ se la documentazione successiva accerta cause interdittive recesso dal
contratto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso 11
delle spese sostenute
4)CONCLUSIONE DEI CONTRATTI E RICORSI
GIURISDIZIONALI
Art.4
(conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali)
La stipulazione del contratto di appalto
deve avere luogo entro 60 giorni
Salvo, diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario «purchè comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto»
***
▪ La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto
▪ La mancata stipulazione del contratto nel termine non può essere giustificata dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione medesima.
▪ Rimangono salve le clausole di stand still sostanziale e processuale di cui all’art. 32
commi 9 «il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’avvio dell’ultima delle 12
comunicazioni dell’aggiudicazione» e 11 «il contratto non può essere stipulato dalla notifica dell’istanza cautelare (…) fino al provvedimento cautelare ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza che decide nel merito».
4)CONCLUSIONE DEI CONTRATTI E RICORSI GIURISDIZIONALI
Art.4
(conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali)
▪ Giudizio cautelare di appalti sotto soglia e sopra soglia : deve tenersi conto del preminente interesse alla realizzazione dell’opera pubblica e dell’interesse del privato aggiudicatore alla prosecuzione dell’opera
▪ La sospensione o l’annullamento dell’affidamento dei contratti sopra soglia conclusi con procedura negoziata (ex art. 2 comma 3 del DL Semplificazioni) non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno avviene solo per equivalente
▪ Il giudizio è di regola definito in sede cautelare con sentenza semplificata
▪ Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro 15
giorni dall’udienza di discussione.
Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice
pubblica il dispositivo entro 15 giorni e deposita la sentenza entro 30 giorni 13
5)ALTRE MISURE URGENTI
ART.8
Per tutte le gare in corso e per tutte le procedure avviate dall’entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 2021
▪ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza
▪ è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza
▪ possibilità di imporre l’obbligo del sopralluogo a pena di esclusione e la consultazione sul posto dei documenti di gara in ragione della complessità dell’appalto da affidare
▪ si applica la riduzione dei termini previsti per le procedure per ragioni di urgenza (art. 60, 61, 62 e 74 D.Lgs. 50/2016)
▪ le ragioni di urgenza si considerano sempre sussistenti, non 14
sussiste obbligo di motivazioni
5)ALTRE MISURE URGENTI
Art.8
▪ è consentito avviare affidamenti non previsti nei programmi biennali degli acquisti e nei programmi triennali dei lavori a condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni dall’adozione del presente decreto
▪ aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020 per le procedure il cui termine di presentazione delle offerte sia scaduto entro il 22 febbraio 2020
▪ gli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2020 e gli appalti basati su accordi-quadro efficaci devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2020
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5)ALTRE MISURE URGENTI
Per tutte le procedure indette
dopo
l’entrata in vigore del presente decreto
▪ qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza: tra i requisiti è prevista la disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione
▪ possibilità di escludere il concorrente per irregolarità, derivanti dal mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, non definitivamente accertate che costituiscano una grave violazione
▪ non si applica la ultra-attività oltre il 31 luglio 2020 dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
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6)SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
Art.5
(Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica)
La sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire esclusivamente per il tempo strettamente necessario e per le seguenti ragioni:
a) cause previste dalla legge penale, dal codice antimafia, dalle misure di prevenzione e dai vincoli europei;
b) gravi ragioni di ordine pubblico e di salute pubblica
c) gravi ragioni di ordine tecnico
d) gravi ragioni di pubblico interesse
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6)SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
Art.5
(Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica)
Se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo, anche per insolvenza o crisi dell’impresa esecutrice, non può proseguire in capo al medesimo soggetto aggiudicatario, la stazione appaltante previo parere del collegio consultivo tecnico dichiara la risoluzione del contratto e provvede all’esecuzione mediante una delle seguenti ipotesi:
a) esecuzione diretta anche tramite convenzioni con enti o società pubbliche
b) scorrimento in graduatoria se tecnicamente ed economicamente possibile
c) nuova gara
d) nomina commissario straordinario
Si ricorre a queste soluzioni anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori non giustificato
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7) COLLEGIO CONSULTIVO
Art.6
(Collegio consultivo tecnico)
Fino al 31 luglio 2021
per i lavori di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
è obbligatoria
la costituzione di un collegio consultivo tecnico
Nomina
Per i contratti da stipulare: prima dell’avvio dell’esecuzione o non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione
Per i contratti già in corso di esecuzione: entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto
Funzioni:
- assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che insorgono durante l’esecuzione del contratto
- pareri in caso di sospensione dell’esecuzione dei lavori ex art. 5 del presente decreto
- convocare le parti in contradditorio 19
per i lavori di opere pubbliche di importo inferiore alle soglie comunitarie
la costituzione di un collegio consultivo tecnico è facoltativa
7) COLLEGIO CONSULTIVO
Art.6
(Collegio consultivo tecnico)
Fino al 31 luglio 2021
Le stazioni appaltanti
possono
costituire un collegio consultivo tecnico per risolvere problematiche tecniche e giuridiche «di ogni natura, (…) anche relative clausole del bando o dell’invito, alla verifiche del possesso dei requisiti, criteri di selezione e di aggiudicazione (…)» insorte nella fase antecedente alla esecuzione
- L’inosservanza delle determinazioni del collegio :
viene valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali
- L’osservanza delle determinazioni del collegio:
esclude la responsabilità per danno erariale, salvo il dolo
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Le determinazioni hanno natura di lodo contrattuale, devono essere sommariamente motivate e vengono adottate entro 15 giorni con succinta motivazione o in caso di particolari esigenze istruttorie entro 20 giorni
8) FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Art.7
Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche
(30 milioni di euro per il 2020)
di importo pari o superiori alle soglie comunitarie a cui attingere in
caso di fabbisogno finanziario, mancanza temporanea di risorse
Il fondo non può finanziare nuove opere.
il MIT e il MEF entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto individuano:
▪ modalità operative del Fondo
▪ modalità di accesso e di utilizzo del Fondo
▪ criteri di assegnazione delle risorse
Il fondo è finanziato attraverso un contributo pari al 5% delle maggiori risorse stanziate nella prima annualità del bilancio – nel limite massimo a 100 milioni di Euro – per la
realizzazione da parte delle Amministrazioni di nuove opere o per il rifinanziamento di
quelle già previste
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9) MISURE URGENTI FASE ESECUTIVA
Art.8
Lavori in corso di esecuzione
▪ Il direttore deve adottare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto
▪ certificato di pagamento contestualmente o entro 5 giorni dal SAL
▪ rimborso - al momento del pagamento del primo SAL - dei maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento alle misure di contenimento
▪ la mancata conclusione delle opere entro il termine previsto dal contratto a causa del rispetto delle norme Anti-Covid costituisce causa di forza maggiore non imputabile all’esecutore
▪ viene meno l’obbligo di comunicare all’ANAC - e le relative sanzioni
derivanti dall’omissione di tale comunicazione - la sospensione 22
dell’esecuzione dei lavori per un tempo superiore ad ¼ di quello previsto dal contratto
10)RESPONSABILITA’ ERARIALE
Art.21
Fino al 31 luglio 2021
Responsabilità erariale
▪ condotta attiva: dolo si, colpa grave no
▪ omissione e inerzia: dolo si, colpa grave si (es. RUP
ritardo procedura gara)
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Grazie a tutti
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