ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. CAPITOLATO DI APPALTO
I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs.
276/2003 .
CAPITOLATO DI APPALTO
PREMESSA
L’INPDAP ha indetto una gara pubblica comunitaria al fine di stipulare un contratto con riserva di facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio avente ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo, presso gli Uffici della Direzione Compartimentale Inpdap per Ligura-Piemonte e Valle d'Aosta.
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di lavoro temporaneo presso gli Uffici della Direzione Compartimentale Inpdap per Ligura-Piemonte e Valle d'Aosta nei casi e con le modalità previste dal Dlgs 276/2003 e s.m.i., dal D.L. 163/2006 e D.L. 12/05/2006 n. 173 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2006, n. 228, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Enti pubblici non economici con facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio ai sensi del Dlgs 157/1995.
Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro.
L’I.N.P.D.A.P. procederà sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo corrispondenti al profilo della categoria B1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Enti pubblici non economici, con adeguata formazione professionale.
Il ricorso all’istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire all’Inpdap uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità da adibire per le varie esigenze straordinarie di produzione tra cui attività connesse alla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito e relativo processo di dismissione e dell’avvio dell’attività di gestione degli investimenti mobiliari, oltre che per la sostituzione di personale assente per lungo periodo ed eventuali altre esigenze di carattere straordinario e stagionale non prevedibili in sede di programmazione.
ART. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel Disciplinare di gara.
La procedura di gara dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente, in particolare dovranno essere osservati i principi previsti dal Dlgs 276/2003; dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni.
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, dal presente Capitolato, nonché dalla normativa nazionale in materia di appalti di pubblici servizi.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolto, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di lavoro temporaneo, con descrizione del profilo professionale, del grado di competenze e conoscenze richiesto per lo svolgimento delle attività cui sarà adibito il lavoratore e indicazioni delle modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
b) la ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro 5gg lavorativi dalla richiesta, o nel minor tempo offerto in sede di gara, l’elenco del personale richiesto dall’Istituto con l’indicazione delle esatte generalità. Il personale non gradito dall’INPDAP dovrà essere sostituito, in qualsiasi momento, nel corso dell’appalto. Durante la permanenza nei locali dell’Istituto il prestatore di lavoro temporaneo dovrà mantenere un contegno irreprensibile nei confronti degli ospiti e del personale dipendente dall’INPDAP, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite;
c) l’impresa pone preferibilmente a disposizione dell’INPDAP personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso l’Istituto stesso o presso altre amministrazioni del medesimo comparto, sottoponendo previamente ad una selezione volta ad accertare le competenze richieste al candidato in relazione al profilo di appartenenza;
d) i lavoratori di volta in volta assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 10 di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato.
Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico dell’Istituto;
e) l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l’articolazione oraria di volta in volta prevista fatte salve eventuali ore di straordinario;
f) l’impresa si obbliga a retribuire il personale interinale con condizioni pari a quelle previste dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
g) la contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo;
h) la contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta fornitura;
i) qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l’INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 20% dell’importo di esse e ciò sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l’avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall’INPDAP per le somme come sopra trattenute;
j) l’INPDAP corrisponderà alla ditta affidataria il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenze del lavoratore per malattie, infortunio ferie o permessi come previsto dal CCNL nessun corrispettivo è dovuto all’impresa fornitrice la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro;
k) l’INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione ed informazione, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 626/94 e s.m.i..
Art. 4 EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto in modo continuo, non potrà essere interrotto per nessuna ragione.
La ditta aggiudicataria del servizio non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante.
La sospensione unilaterale del servizio da parte dell’appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.
Art. 5 DURATA.
L’appalto di servizi di cui trattasi avrà la durata fino al 31/12/2007 a partire dalla stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 157/1995; in tal caso l’INPDAP richiederà i servizi ulteriori con un preavviso di almeno 30 gg rispetto alla scadenza del contratto.
La ditta dovrà rendersi disponibile all’ inizio alla prestazione del servizio entro 30gg dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla scadenza senza alcun bisogno di ulteriore comunicazione.
E’ tuttavia fatto salvo l’obbligo per la ditta affidataria di continuare l’espletamento del servizio, su richiesta dell’INPDAP, giustificata dall’esigenza di continuità del servizio, alle medesime condizioni dell’offerta, per non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.
L’INPDAP si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip a condizioni che risultino più convenienti rispetto a quelle convenute con la ditta aggiudicataria.
ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE
L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare in sede di sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo del contratto stesso al netto dell'IVA, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse da costituirsi nei modi previsti dal disciplinare di gara, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “Prime rate” più 2 punti. Il deposito cauzionale che dovrà essere costituito nei modi indicati nel punto successivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
ART. 7 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.
ART. 8 PREZZO DEL SERVIZIO
L’INPDAP si obbliga a corrispondere all’impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo base offerto per la categoria B1 .
Il “costo orario lavoratore” è determinato sulla base di un divisore orario pari a 156 (ore convenzionali mensili) e include le seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell’attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):
- retribuzione oraria
- retribuzione differita ( tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)
- Indennità di Ente
- Contribuzione di legge
- Assicurazione INAIL con tasso del 4°/°°
Nel “costo orario lavoratore” non sono compresi i seguenti elementi:
- Ore straordinarie ( normali, notturne, festive, notturne/festive) le quali non saranno soggette a retribuzione bensì si ricorrerà all'istituto del riposo compensativo;
- Eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito del rinnovo C.C.N.L.
- Trasferte fuori Sede.
- Buoni pasto del valore di € 10,00 di cui € 8,00 da fatturare all’INPDAP (esente da IVA) e € 2,00 a carico del dipendente.
Al lavoratore inquadrato in posizione economica B1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico: Stipendio tabellare mensile 1.283,00
Indennità di Ente (art.26 XXXX 0000-0000) 135,00
Totale 1.418,00
Rateo 13° mensilità 106,92
TOTALE 1.524,92
DIVISORE ORARIO 156,00
Quota oraria (€/ora) 9,78
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE*
Ritenuta CPDEL 23,80% 2,33
Ritenuta ENPDEP 0,093% 0,01
INAIL 4‰ 0,04
IRAP 8,50% 0,83
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora) 12,98
Quota TFR mensile 115,83
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.
* L’Inpdap corrisponderà all'impresa fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie o infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'impresa fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
* I valori indicati sono relativi ai dipendenti di ruolo. Ai prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere applicate le aliquote contributive INPS.??
? TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
? Ferie e festività soppresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse/anno.
? Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del “costo orario del lavoratore” (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).
Oneri assicurativi:
- Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall’art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
- Tariffa INAIL: 0722
- Posizione INAIL: n. 65406424
E’ riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30’ dopo aver completato almeno 6 ore e 30’ di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30’. L’importo del buono pasto è di 10,00 Euro (con fatturazione all’INPDAP di Euro 8,00 e recupero di Euro 2,00 sulla busta paga del lavoratore)
ART. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’INPDAP.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo l’INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Impresa fornitrice mensilmente.
Ogni singola fattura per essere liquidata dovrà essere corredata dalla scheda di cui sopra a prova della regolarità del servizio eseguito e dall’attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
ART. 10 OBBLIGHI DELLE PARTI
a) l’Impresa fornitrice si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali;
b) l’impresa fornitrice si obbliga a pagare eventuali miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione direttamente e contestualmente sia ai prestatori di lavoro a termine in servizio che a quelli cessati;
c) l’INPDAP comunicherà all’impresa somministratrice i Contratti Collettivi Nazionali da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto;
d) l’INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell’Impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Impresa fornitrice;
e) il prestatore di lavoro temporaneo dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’INPDAP per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti;
f) l’Impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal DPR 1124/65 e successive modificazioni.
ART. 11 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’impresa fornitrice ometta di eseguire anche parzialmente la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Istituto potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dalla assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Istituto.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Istituto potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’impresa fornitrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
ART. 12 SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro entro 5 giorni dalla richiesta dell’INPDAP.
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore con ogni onere a suo carico entro il termine di giorni cinque.
Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura la società fornitrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.
ART.13 INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, fermo restando l’eventuale adeguamento da rinnovo del CCNL- Enti Pubblici non economici.
ART.14 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall’impresa appaltatrice come previsto dall’art. 6 della legge n. 196/97.
L’INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 77del Dlgs. n. 276/2003.
L’Impresa appaltatrice porterà a conoscenza dell’INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
ART.15 FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE
L’assuntrice si obbliga per sé e per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’Assuntrice la stazione appaltante la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Istituto di scegliere nei confronti degli eredi e ed aventi causa, tra continuazione o recesso dal contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi, un’altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, nonché ogni forma di subappalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni.
La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 17 PENALI
In caso di ritardo nella proposizione o sostituzione di prestatori di lavoro rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta, si provvederà ad applicare una penale del 30% del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Inpdap si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di reiterato inadempimento notificato per iscritto, della seguente tipologia:
- se l’impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto.
ART. 19 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’istituto si riserva la facoltà di effettuare verifica e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte della aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l’aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.
ART. 20 FACOLTA’ DI RECESSO
L’INPDAP si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Inpdap esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.
Il titolare dei dati in questione è l’INPDAP.
ART. 22 SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico della Ditta Aggiudicataria. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia. E’
fatto obbligo all’impresa appaltatrice di registrazione a propria cura e spese del contratto concluso con l’INPDAP.
ART. 23 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente il Foro di Torino
ART. 24 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio al bando di gara ed alle leggi e Regolamenti in vigore.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)