REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
per il conferimento in concessione del marchio collettivo CollinaPo
SOMMARIO
ART. 1 - SCOPI E FINALITÀ DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO 3
ART. 2 - TITOLARITÀ, DENOMINAZIONE AMBITO TERRITORIALE E LOGO 3
ART. 3 - USO DEL MARCHIO 4
ART. 4 - DEFINIZIONI 5
ART. 5 - DESTINAZIONE E DURATA 5
ART. 6 - RUOLI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E DEI CONCESSIONARI 6
ART. 7 - ITER DI CONCESSIONE DEL MARCHIO 6
ART. 8 - REQUISITI DEL MARCHIO 7
ART. 9 - ATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO 8
ART. 10 - REVISIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI 8
ART. 11 - ACCETTAZIONE E RECESSO 8
ART. 12 - VERIFICHE E SANZIONI 8
ART. 13 - USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO 9
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 9
ALLEGATI
ALLEGATO I – REQUISITI DI ACCESSO AL MARCHIO.
ALLEGATO 2 - MODULO RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO.
ALLEGATO 3 - SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO.
ALLEGATO 4 - IL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO SEGNO GRAFICO E LOGOTIPO.
ART. 1 - SCOPI E FINALITÀ DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO.
1. L'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese (di seguito denominato Ente) nell'ambito delle proprie finalità istitutive di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., nel rispetto dei principi dell'art. 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge Quadro sulle Aree Protette) nonché per il perseguimento delle finalità del Piano di valorizzazione territoriale del Po e della Collina torinese presentato dal medesimo Ente e riconosciuto dalla Regione Piemonte nell'ambito delle normative di legge regionali relative alla valorizzazione del territorio, intende, tramite il marchio collettivo "CollinaPo" perseguire le seguenti finalità:
• promuovere l'immagine e lo sviluppo del territorio compreso nel Piano di valorizzazione territoriale del Po e della Collina torinese.
• salvaguardarne il patrimonio naturale e le tradizioni storico culturali;
• garantire i consumatori che fruiscono dei servizi offerti dal territorio;
• favorire l'accesso del pubblico ai servizi a minore impatto ambientale;
• promuovere l'adesione delle imprese ai programmi di valorizzazione del territorio;
• promuovere l'adesione delle organizzazioni ed associazioni a finalità coerenti con il marchio ai programmi di valorizzazione del territorio;
• cooperare per la promozione di marchi e progetti di programmi volti a garantire la qualità dei servizi/prodotti forniti nell'area di riferimento del marchio quali i programmi di promozione "Po Confluenze Nord Ovest" e "Strada dei Colori e dei Sapori".
•
2. L'Ente assume il ruolo di responsabile e gestore del marchio collettivo in qualità di responsabile amministrativo del piano di valorizzazione prima richiamato.
ART. 2 - TITOLARITÀ, DENOMINAZIONE, AMBITO TERRITORIALE E LOGO.
1. L'Ente è titolare della denominazione e del segno grafico di seguito descritti.
Titolarità e denominazione. L'Ente è esclusivo titolare delle denominazioni "CollinaPo" e di ogni altra denominazione che comunque sia riconducibile al marchio collettivo di cui al presente regolamento.
Ambito territoriale. Il territorio di riferimento è rappresentato dai confini territoriali dei comuni appartenenti in tutto o in parte al Piano di Valorizzazione CollinaPo descritti nell'allegato cartografico 1. L’elenco di tali comuni è il seguente:
Beinasco, Bosconero, Brandizzo, Brozolo, Bruino, Brusasco, Candiolo, Caramagnana Piemonte, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Casalgrasso, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Cinzano, Crescentino, Faule, Foglizzo, Gassino Torinese, La Loggia, Lamporo, Lauriano, Livorno Ferraris, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Montanaro, Monteu Po, None, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Polonghera, Racconigi, Rivalba, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Benigno Torinese, San Xxxxx Xxxxxxxx, San Xxxxxxxx Xxxxxx, San Xxxxxxxxxx da Po, Santena, Sciolze, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Virle e Volvera.
Andezeno, Arignano, Bandissero, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Cinzano, Marentino, Moncalieri, Montaldo, Moriondo, Pavarolo, Precetto, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze.
Descrizione del segno grafico e del logotipo. Il segno grafico del logotipo di seguito riportato è un'immagine di forma lineare costituita una linea ondulata in forma a curva- convessa prolungata a destra e a sinistra della convessità da linee leggermente ondulate ad andamento orizzontale raffiguranti nel complesso un rilievo collinare contornato da due linee richiamanti le anse di un fiume. Al di sopra della convessità descritta è collocata la sagoma di un uccello in volo a ali aperte. Al di sotto di tale raffigurazione, costituita dalla curva convessa, è collocata su sfondo bianco una scritta a colori riportante la dicitura "CollinaPo" in carattere "phylosopher" . La versione a colori del logo è così caratterizzata: le parti raffiguranti la linea ondulata in forma a curva-convessa è in
colore verde (pantone 361), sfumato a destra e sinistra in colore blu (pantone 300). Al di sopra della convessità la sagoma di uccello in volo a ali aperte è in colore verde (pantone 361). Al di sotto della raffigurazione, costituita dalla curva convessa, la scritta "CollinaPo" è in colore blu per la lettera iniziale "C" e per la parola finale "po", mentre le lettere intermedie sono a colori sfumati verso il verde centrale in verde (pantone 361).
ART. 3 - USO DEL MARCHIO.
1. Il marchio viene utilizzato mediante l'istituto della concessione da parte dell'Ente, secondo le modalità regolate dal presente regolamento. Il Marchio deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e soltanto per i servizi offerti dalla struttura/soggetto concessionaria nell'ambito dell'ambito territoriale del marchio collettivo. Inoltre, il marchio può essere inserito sul materiale pubblicitario realizzato dalla struttura concessionaria, ivi compresi i siti internet, per tutto il periodo di concessione del marchio.
2. Il Marchio può essere utilizzato ed apposto anche in abbinamento con altre denominazioni purché queste siano chiaramente riconducibili alle attività e/o alla struttura per la quale e stato concesso il Marchio.
3. Nel caso di uso all'interno del sito internet dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie per l'individuazione delle attività della/e struttura/e, e/o del/i servizio/i del concessionario per cui è stato concesso il Marchio.
4. In ogni caso il Marchio deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa:
• essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
• essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo significato;
• essere apposto in modo tale che si confonda o che venga associato con le altre scritte o denominazioni di altri marchi o loghi.
5. Il Marchio può essere utilizzato nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario, purché venga rispettato strettamente quanto previsto dal presente Regolamento, esclusivamente per i servizi oggetto della concessione.
6. Altri Enti pubblici possono utilizzare il Marchio ad uso promozionale solo su specifica autorizzazione dell'Ente. E' fatto assoluto divieto di utilizzo del Marchio per le attività che sono in contrasto con le finalità istitutive dell'Area Protetta e del Piano di valorizzazione e con quelle stabilite dal presente regolamento. Il concessionario, nel caso di revoca o recesso, è tenuto a rimuovere da ogni strumento di comunicazione da esso utilizzato (come ad esempio cataloghi, depliant, etichette, siti internet o di qualsiasi altro materiale comunicativo) l'effigie del Marchio o
altre denominazioni come descritto all'art. 2 del presente Regolamento.
ART. 4 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: Marchio collettivo: il segno grafico e il logotipo indicato all'art. 2;
Richiedente: la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, l'uso del Marchio.
Concessionario: la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che è autorizzata all'uso del Marchio nel rispetto del Regolamento;
Verifica: la conferma sul campo che i requisiti specificati nel presente Regolamento vengano soddisfatti dal concessionario.
Controllo: l'attività di riscontro e documentazione che consente di stabilire la conformità della struttura al Regolamento ed ai relativi requisiti di concessione;
Vigilanza: l'attività di riscontro e documentazione ha campione o mirata, esercitata dall'Ente che consente di garantire la conformità ai requisiti di concessione del Marchio.
ART. 5 - DESTINAZIONE E DURATA.
1. Il Marchio può essere concesso a tutti i soggetti che svolgono la propria attività nell'ambito del settore turistico e dell'educazione ambientale e, in generale, nella fruizione del territorio purché, tali servizi o parte di essi, siano erogati all'interno dell'ambito territoriale di riferimento del marchio. Il marchio può essere altresì concesso ad aziende che svolgano attività compatibili con le finalità di cui al presente regolamento, operanti nei settori artigianali, commerciali ed industriali le cui attività presentino ricadute ed effetti compatibili con i medesimi principi all'interno dell'ambito geografico di riferimento del marchio. Possono richiedere di aderire al marchio i proprietari o gli esercenti di attività e servizi come di seguito illustrati a titolo di esemplificazione e descrizione:
Agroalimentare:
Allevamento di bestiame da carne, da latte e per fini sportivi e ricreativi; Produzione e commercializzazione di carne e derivati; Produzione e commercializzazione di latte e derivati; Produzione e commercializzazione di uova; Allevamento di api; Produzione e commercializzazione di miele e prodotti dell’apicoltura; Coltivazione, produzione e commercializzazione di frutta, ortaggi e derivati conservati; Coltivazione di olivi; Produzione e commercializzazione di olio extravergine di oliva e di olive; Coltivazione della vite da vino e da tavola; Produzione e commercializzazione di uva da vino e da tavola; Produzione e commercializzazione di vino; Coltivazione di cereali; Produzione e commercializzazione di cereali e farine alimentari; Produzione e commercializzazione di prodotti da forno; Coltivazione di legumi; Produzione e commercializzazione di legumi e derivati; Coltivazione di noci, noccioli e castagni; Produzione e commercializzazione di noci, nocciole, castagne e loro derivati; Coltivazione, produzione e commercializzazione di frutti di bosco; Coltivazione, produzione e commercializzazione delle erbe spontanee e delle essenze aromatiche; Coltivazione e commercializzazione di piante da fiore ed ornamentali.
Artigianato:
Artigianato del legno, del sughero, della canna, del giunco e del vimini; Artigianato della lavorazione della pietra; Artigianato della lavorazione del ferro e dei metalli; Artigianato della lavorazione del cuoio, delle pelli e articoli di selleria; Artigianato della ceramica,
porcellana e vetreria; Artigianato dei tessuti, prodotti tessili, tappezzeria, merletti, pizzi e ricami; Artigianato per la produzione di giochi, giocattoli, articoli sportivi e decorazioni in genere; Artigianato dei metalli preziosi e loro leghe, gioielleria e bigiotteria;
Servizi:
Pubblicità e lavori di ufficio; Costruzioni e manutenzioni edili; Telecomunicazioni; Trasporto e viaggi; Trattamento e depurazione acque e materiali di scarto di altre lavorazioni; Manutenzione del verde e ambientale in genere; Educazione, didattica, formazione, divertimento, attività sportive, ricreative e culturali; Servizi scientifici e tecnologici, di ricerca, progettazione e sviluppo, di analisi e ricerca industriale, ambientale e sociologica; Servizi di ristorazione ed alimentazione in genere; Servizi di assistenza, accoglienza ed animazione turistica; Servizi di ricettività alberghiera, extra alberghiera, di turismo rurale e di agriturismo; Servizi medici, veterinari, cure d’igiene e di bellezza per persone ed animali;Servizi per l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura; Servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni individuali.
2. Il Marchio una volta concesso potrà essere utilizzato a tempo indeterminato, salvo la modifica dei requisiti obbligatori di concessione come previsto all'art. 8, o l'eventuale sospensione, revoca o recesso, secondo le modalità descritte agli art. 12 e 13.
Ai sensi delle disposizioni regolanti la materia dell'utilizzo dei marchi e brevetti vigente, le categorie di riferimento per le quali il regolamento detta norme di concessione (di cui alla "Classificazione di Nizza" 10° edizione) sono quelle descritte di seguito:
classe Prodotti n. 00, x. 00, x. 00, x. 00, x. 00, x. 00.
classe Servizi n. 39, n. 41, n. 43, n. 44, n. 45.
ART. 6 - RUOLI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E DEI CONCESSIONARI
1. L'Ente ha il compito di:
a) tutelare, difendere e garantire l'applicazione delle norme stabilite dal presente Regolamento ed il relativo utilizzo del Marchio di cui all'art. 3;
b) effettuare l'istruttoria delle domande secondo quanto stabilito dall'art. 7;
c) erogare le sanzioni in violazione del Regolamento per la concessione in uso del Marchio come previsto all'art. 13;
d) effettuare le attività di verifica, controllo e vigilanza, presso i concessionari, sul corretto e legittimo utilizzo del Marchio;
e) rivedere e ridefinire i requisiti del Marchio e gli obiettivi di miglioramento, come previsto all'art. 8 e 11;
f) istituire l'albo dei concessionari del Marchio.
2. I concessionari sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
a) rispettare le modalità d'uso del Marchio descritte nell'art. 3 del presente Regolamento;
b) assoggettarsi al controllo e verifica previsti dal presente Regolamento;
c) garantire il libero accesso allfattivita di controllo prevista dal presente Regolamento;
d) rispettare i requisiti obbligatori del Marchio come stabilito nell'art. 8;
e) comunicare tempestivamente le eventuali non conformità al presente Regolamento.
f) partecipare agli incontri ed ai seminari organizzati dall'Ente;
g) rispettare le condizioni prescritte dall'Atto di Concessione secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento.
ART. 7 - ITER DI CONCESSIONE DEL MARCHIO
1. Il titolare dell'attività per la quale è richiesta la concessione del Marchio può presentare domanda all'Ente compilando il modello relativo ed allegando le informazioni richieste (allegato III). La domanda, in busta chiusa, recante la dicitura Domanda di assegnazione del Marchio collettivo
CollinaPo, unitamente alla documentazione prevista, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, a mano, per raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificate.
2. Le domande devono essere corredate dalle seguenti documentazioni:
• identificazione dell'unita produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
• attività svolte per le quali si richiede la concessione del Marchio illustrate in una relazione descrittiva contenente i caratteri dell'attività, il periodo e la nascita della sua attività e i caratteri ritenuti di coerenza e sviluppo rispetto al Marchio;
• accettazione delle condizioni riportate nel presente Regolamento e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio.
L'istruttoria per il rilascio del Marchio prevede la valutazione della conformità ai requisiti. Questa fase è distinta in due differenti momenti di verifica: una documentale ed una di campo, realizzata attraverso un sopralluogo. L'accertamento di tipo documentale viene eseguita, dagli uffici dell'Ente, sulla documentazione presentata allegata della richiesta di concessione. La verifica di campo viene svolta, a seguito dell'istruttoria documentale, dall'Ente attraverso il proprio personale. Qualora venga accertata la non idoneità ai requisiti del Marchio, l'Ente è tenuto a comunicare le motivazioni del diniego. L'Ente accertata la conformità dei requisiti obbligatori, attraverso i propri strumenti di comunicazione, procederà alla fase di Ratifica dei beneficiari all'uso del Marchio.
3. Al fine di esaminare l’ammissibilità delle domande presentate e di garantire il corretto uso della denominazione e del Marchio del Parco, è istituita un’apposita Commissione formata da:
• il Presidente dell'Ente;
• il Presidente della Comunità delle aree protette;
• il Direttore del Parco;
• il Responsabile del settore Promozione e Comunicazione del Parco;
Potranno partecipare ai lavori gli esperti che di volta in volta si riterrà utile interpellare. I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati anche permanenti. La Commissione opera con la maggioranza dei suoi componenti ed ha il compito di:
• effettuare l’istruttoria delle domande;
• coordinare e svolgere l’attività di controllo e di vigilanza;
• suggerire le eventuali sanzioni alla direzione dell’Ente Parco.
Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l’istruttoria delle domande di assegnazione del Marchio, la Commissione ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione, e di verificare il rispetto del presente disciplinare. Accertata la completezza della documentazione presentata, la Commissione procede all’istruttoria della domanda, effettuando una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente.
In caso di mancanza di uno dei requisiti espressamente richiesti dal presente disciplinare la Commissione provvede a formalizzare al richiedente l’impossibilità del rilascio del Marchio, specificandone le motivazioni. L’ordine di istruttoria utilizzato dalla Commissione è quello cronologico relativo ai tempi di presentazione delle domande. A tal fine viene istituito un "Registro delle richieste di assegnazione del Marchio collettivo CollinaPo ", nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. Ad ogni domanda viene attribuito un numero progressivo univoco. Ultimata la ratifica nell'elenco ufficiale dei beneficiari, si procederà alla stipula, tra il beneficiario del Marchio e l'Ente, dell'Atto di Concessione che viene adottato dall'ente con provvedimento del Direttore.
ART. 8 - REQUISITI DEL MARCHIO
1. L'Ente al fine di concedere l'utilizzo del Marchio ha definito dei requisiti di accesso che riguardano tre macro aree di applicazione:
• aspetti ambientali del servizio/attività (energia, acqua, rifiuti);
• aspetti qualitativi (caratteristiche del servizio);
• aspetti funzionali del servizio/struttura/attività.
I requisiti obbligatori rappresentano le condizioni minime rispetto alle quali viene concesso il Marchio e vengono svolte le relative attività di verifica, controllo e vigilanza. In caso di mancanza o di inosservanza di uno dei requisiti espressamente richiesti dal presente Regolamento, l'Ente provvede a formalizzare al richiedente o concessionario l'impossibilita del rilascio o revoca o sospensione della concessione del Marchio, specificandone le motivazioni. Il presente Regolamento può essere aggiornato anche solo limitatamente alle tipologie di individuazione dei requisiti minimi di accesso, che possono essere individuati con successivi protocolli e disciplinari aggiuntivi interessanti le macroaree prima individuate e riferite alle seguenti aree di attività: Turismo (agriturismo, ricettività alberghiera, rifugi, bed & breakfast); Attività di educazione ambientale ed escursionismo; Produzioni agroalimentari (prodotti tradizionali, da agricoltura biologica, a DOP e IGP); Produzioni artigianali tipiche; Servizi commerciali; Eventi, sagre, feste e manifestazioni varie.
ART. 9 - ATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO
1. L'utilizzo del Marchio e regolato tramite specifico Atto di Concessione, stipulato tra l'Ente e il soggetto richiedente, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. L'Atto di Concessione prevede:
• le modalità di utilizzazione della denominazione e del Marchio;
• l'impegno a rispettare i requisiti obbligatori secondo quanto stabilito dall'art. 8;
• l'impegno a permettere l'accesso presso la sede, dell'attività o del servizio, agli incaricati dall'Ente al fine di effettuare eventuali controlli e verifiche sull'uso e rispetto del Regolamento del Marchio;
• l'impegno ad esporre in modo visibile la targa e/op i materiali promozionali o comunicativi forniti dall'Ente;
• la declaratoria delle caratteristiche del/i servizio/i offerto/i. Nell'Atto di Concessione e prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento dei requisiti obbligatori di cui allfart. 8 e secondo quanto stabilito dall'Atto stesso.
• l'eventuale previsione, in caso si ritenga necessario stabilire specifiche garanzie e tutele, di un versamento oneroso ovvero di garanzie fideiussorie.
2. L'uso del Marchio è concesso con determina atto del Direttore dell'Ente sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici dell'Ente.
3. Fermo restando quanto stabilito nel corrente Regolamento e nel rispetto delle finalità statutarie, l'Ente, con parere motivato, può non concedere il Marchio. Il diniego della concessione del Marchio e formalizzato tramite comunicazione scritta del Direttore dell'Ente.
ART. 10 - REVISIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI
1. L'Ente ogni tre anni, a partire dalla data di approvazione del Marchio, può decidere di rivedere e ridefinire i requisiti obbligatori al fine di rafforzare da un lato l'immagine del Marchio e dall'altro l'attenzione verso le tematiche ambientali, culturali e tradizionali dell'area protetta.
ART. 11 - ACCETTAZIONE E RECESSO
1. Il concessionario con la sottoscrizione dell'atto della concessione si impegna ad osservare quanto previsto dal presente Regolamento. Il concessionario ha diritto al recesso unilaterale ed in tal caso dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Ente.
ART. 12 - VERIFICHE E SANZIONI
1. L'Ente, oltre alla verifica svolta in occasione del rilascio del Marchio, si riserva la facoltà, previo avviso, di effettuare eventuali ulteriori verifiche di sorveglianza al fine di garantire il rispetto
del corrente Regolamento.
2. In caso di inosservanza del presente Regolamento da parte del concessionario, l'Ente può procedere alla revoca o alla sospensione dell'utilizzo fino a quando il concessionario non ripristina le condizioni di rispetto del presente Regolamento.
Costituiscono altresì causa di revoca immediata la non osservanza di norme, leggi o altri regolamenti dell'Area Protetta ed in caso di reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, dell'igiene e della salute pubblica.
3. L'Ente a seguito di infrazioni gravi al Regolamento, da parte dei concessionari, si riserva la facoltà di erogare le sanzioni come disposto dall'art. 30 della legge n. 394/91.
ART. 13 - USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO
1. Nel caso di uso non autorizzato del Marchio, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il rappresentante legale dell'Ente intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un'immediata azione legale.
2. L'uso del Marchio da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato sarà perseguito dall'Ente secondo quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali per la tutela della proprietà intellettuale e dei marchi. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano ad ogni modo le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/91 e quelle previste dal regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni amministrative.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le comunicazioni fra le parti richiedono la forma scritta, via fax o via email. E' prevista la revisione del Regolamento, che avviene anche con la partecipazione ed il contributo di tutti i soggetti concessionari del marchio.
Allegato I - Requisiti
I requisiti per la concessione del marchio illustrati di seguito sono volti a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale delle attività svolte e di questi e di altri aventi analoghi effetti ambientali deve essere dichiarata l'utilizzazione all'atto della richiesta di concessione del marchio (aspetti ambientali del servizio/attività (energia, acqua, rifiuti); aspetti qualitativi (caratteristiche del servizio); aspetti funzionali del servizio/struttura/attività, ovvero la disponibilità ad attivarsi per la loro attivazione entro tre anni dalla concessione del marchio:
aspetti ambientali del servizio/attività (energia, acqua, rifiuti):installazione nei luoghi di produzione di lampade a risparmio energetico; raccolta, dove ciò sia previsto dal servizio pubblico comunale, differenziata dei rifiuti (vetro, plastica, olii, carta e batterie) prodotti dall’azienda e dal cliente, con la predisposizione di appositi contenitori per tipologia di rifiuto; uso di detergenti ecologici; montaggio di riduttori di flusso ai rubinetti di acqua corrente; montaggio di dispositivi a comando modulare degli scarichi dei wc; conversione al biologico (per aziende agricole e per i prodotti agroalimentari); preferire sempre, quando possibile, il vetro all’alluminio; riduzione delle dispersioni di calore; riduzione del consumo idrico; installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e di ciclo produttivo di lavorazione ad energia rinnovabile autoprodotta (fotovoltaico e termico).
aspetti qualitativi (caratteristiche del servizio): offerta di un menù tradizionale contenente le informazioni su caratteristiche e origine dei prodotti (riservato alle strutture ricettive);
non utilizzo di piatti e posate “usa e getta”, a meno che questi non siano prodotti con materiali biodegradabili, tipo MaterBi (riservato alle strutture ricettive); offerta di menu biologici (riservato alle strutture ricettive); utilizzo di carte ecologiche;
aspetti funzionali del servizio/struttura/attività: conoscenza delle attività e dei servizi del marchio e delle Aree protette gestite dall'ente; promozione di attività a rete con altri sevizi ed attività presenti sul territorio finalizzate al miglioramento della promozione delle risorse presenti nell'area del marchio.
Allegato II
Modulo Richiesta per la Concessione
dell’uso della Denominazione e del Marchio collettivo CollinaPo
All’Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese
X.xx Xxxxxxx 00 Xxxxxxxxxx (XX)
cap 10024
Oggetto: richiesta Concessione dell’uso della Denominazione e del Marchio CollinaPo Il sottoscritto, quale titolare/legale rappresentante dell’attività:
DENOMINAZIONE:
RAGIONE SOCIALE:
SEDE SOCIALE:
PROPRIETARIO/REFERENTE:
Recapito cellulare e-mail
LOCALIZZAZIONE E INDIRIZZO:
Comune
Cap
Via
n. civico
n. telefonico
cellulare
fax
sito internet
Descrizione Attività
Attività/ Prodotto o bene/ Servizio:
Luogo di produzione del bene o del servizio (se diverso dalla localizzazione indicata):
Comune
Cap
Via
n. civico
n. telefonico
Chiede
la concessione dell’uso della denominazione e del marchio CollinaPo per la promozione della propria attività.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la concessione dell’uso della denominazione e del marchio e di accettare i criteri di concessione e i requisiti richiesti e di impegnarsi a rispettare gli obblighi ivi previsti.
Data,
Firma del richiedente
…...............................
Elenco allegati:
1. Relazione sulle attività e la coerenza con il marchio di cui all’art. 7, comma e del Regolamento;
2. Certificazioni (eventuali);
3. Altra documentazione finalizzata ad una valutazione più approfondita della proposta.
Si autorizza al trattamento dei dati sensibili al fine dell'oggetto della presente domanda.
Firma …................................
Allegato III
SCHEMA
ATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO
AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO
TRA L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE E
IL CONCESSIONARIO .............................................................................................
Tra l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina torinese, rappresentato
dal Direttore, e il beneficiario , rappresentato dal Legale rappresentante nella persona di dr/sig. , si concorda quanto segue.
Oggetto dell’atto di concessione
L’Ente concede, al beneficiario, l’uso in concessione del Marchio collettivo CollinaPo ai fini stabiliti dall’art. 1 del Regolamento di concessione.
Tale concessione è riferita per le attività e le categorie di utilizzo stabilite dal regolamento e di seguito indicate:
1. ............................................
2. ............................................
Concessionario
Il Concessionario è il titolare e/o il legale rappresentante della società/ azienda/ ditta/ organizzazione per la quale viene concesso l’uso del Marchio come specificato nella Domanda di concessione del Marchio.
Impegni dell'Ente.
L'Ente verifica e garantisce che l'utilizzo del Marchio avvenga nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento e autorizza il concessionario ad impiegare il Marchio sulla struttura e per le attività ritenute idonee dall’Ente e specificate nella Domanda di concessione.
L'Ente può intraprendere, in maniera periodica, azioni di verifica e controllo, previo avviso, sulle strutture del concessionario al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal Regolamento.
L'Ente si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni, relative al concessionario, di cui ne viene a conoscenza.
L'Ente, con la necessaria tempestività, si impegna a mantenere aggiornato il concessionario su tutte le possibili variazioni che, nel corso degli anni, dovessero modificare il Regolamento per la concessione d’uso del Marchio.
L'Ente, tramite specifiche attività di informazione e promozione, si impegna a divulgare le caratteristiche del Marchio ed i suoi contenuti, inoltre, garantisce i concessionari da eventuali usi, da parte di soggetti terzi, non autorizzati del Marchio.
Impegni del concessionario
Il concessionario opera sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale, il quale, garantisce che l’utilizzazione del Marchio avvenga secondo quanto stabilito dal Regolamento.
È fatto obbligo per il concessionario partecipare agli incontri ed ai seminari organizzati dall’Ente per l'aggioramento del Marchio e per le attività di promozione;
Il concessionario si impegna a fornire all'Ente una dettagliata declaratoria dei servizi offerti nella struttura.
Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi relativi alle modalità di utilizzazione del Marchio come stabilito dal Regolamento.
Il concessionario si impegna, nello svolgimento del proprio lavoro, a migliorare la qualità del/i
servizio/i offerto/i e a ridurre al minimo l’impatto che tali attività possono avere sull’ambiente.
Il concessionario non può in nessun modo, intraprendere attività contrarie alle finalità istitutive dell'Ente o lesive del patrimonio naturale e socio-culturale dell’Area Protetta e del territorio di riferimento del marchio individuato dal regolamento.
Allo scopo di verificare la conformità della struttura e/o dei servizi, al Regolamento del Marchio, il concessionario accetta, offrendo anche la propria assistenza, che l'Ente previo avviso effettui visite di verifica.
È fatto obbligo per il concessionario informare, in maniera tempestiva, l'Ente delle avvenute variazioni strutturali e/o organizzative nella eventualità di:
a) interruzione e/o modifica dell’attività oggetto di concessione;
b) variazione della ragione sociale;
c) sanzioni per reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, dell’igiene e della salute pubblica;
d) variazione della rappresentanza legale.
In caso di variazione dell’attività oggetto di concessione, il beneficiario della concessione all’uso del Marchio dovrà presentare all'Ente, le avvenute variazioni e modificare l’Atto di concessione con una specifica richiesta di integrazione dell’Atto di Concessione.
Nel caso di variazione della ragione sociale il concessionario dovrà presentare all'Ente una nuova Domanda di Assegnazione di Concessione all’uso del Marchio.
Nel caso di variazione del rappresentante legale del concessionario, al corrente Atto di Concessione vanno allegati la notifica del concessionario e il nulla osta dell'Ente.
Modalità di utilizzo del marchio di qualità del parco
Il Marchio può essere riportato esclusivamente sulle strutture e/o sui servizi e/o sui prodotti per i quali è stato concesso.
Il Marchio deve essere riportato nella forma e nei colori descritti all’art. 2 del Regolamento per il conferimento in concessione del Marchio.
Il concessionario ha il diritto di riportare su materiale pubblicitario, commerciale e promozionale il Marchio.
Nell’esposizione del Marchio è fatto obbligo per il concessionario riportare anche la ragione sociale e/o la sua intestazione, inoltre, per ogni attività per la quale è stato concesso l’uso, il Marchio va riportato una sola volta.
L’uso del Marchio deve avvenire in conformità con il Regolamento del Marchio di Qualità del Parco e secondo quando meglio specificato dal presente Atto di Concessione.
Sospensione e annullamento dell’atto di concessione
L’Atto di Concessione può essere sospeso o annullato in maniera unilaterale dall'Ente, decadranno in tal caso, tutti gli impegni dell'Ente e del concessionario contenuti in esso.
Costituiscono motivo di sospensione o di annullamento dell’Atto di Concessione:
a) il fallimento del concessionario;
b) comportamenti, da parte del concessionario, non conformi alle disposizioni stabilite dal Regolamento del Marchio e dal presente Atto di Concessione;
c) l’inosservanza, in seguito alle attività di verifica e controllo, dei requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento del Marchio;
d) in caso di reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, dell’igiene e della salute pubblica.
In caso di sospensione o annullamento della concessione, l'Ente motivando la propria iniziativa, comunicherà tempestivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R, l’avvenuta sospensione o revoca della concessione.
L'Ente si riserva, a garanzia degli altri concessionari, di comunicare nelle sedi e nelle modalità più opportune i provvedimenti di sospensione o annullamento intrapresi nei riguardi dei concessionari. Il concessionario, nel caso di revoca o recesso, è tenuto a rimuovere da ogni strumento di comunicazione da esso utilizzato (come ad esempio cataloghi, depliant, etichette, siti internet o di qualsiasi altro materiale comunicativo) l’effige del Marchio o altre denominazioni come indicato all’art. 2 del Regolamento.
Durata dell’atto di concessione
L’Atto di Concessione ha durata illimitata, salvo le condizioni di recesso stabilite dal Regolamento e dal presente atto.
Condizioni economiche
Per le spese di istruttoria sostenute dall'Ente, il concessionario è tenuto al pagamento di € 25,00 (venticinque) all’atto di presentazione della domanda di concessione del Marchio.
In ragione dei servizi e delle modalità specifiche di utilizzo del marchio stabilite all'art. 1 del presente atto di concessione sono presite le seguenti condizioni aventi carattere oneroso: ( )
Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo di comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e segg.). Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Conservazione
Il concessionario è tenuto a conservare una copia completa del presente Atto di Concessione insieme ai relativi allegati e alle eventuali integrazioni.
Moncalieri, li ................
Per l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese Per il concessionario ..................................................