Accordo operativo
Accordo operativo
tra
Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
e
Regione Xxxxxx-Romagna
Centro Regionale contro le Discriminazioni
Visti:
- Il Trattato di Amsterdam (1997) che all’art. 13 recita: “(…) il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".
- il D.lgs 286/98, art 44, comma 12, che recita “….spetta alle Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, il compito di predisporre centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose”;
- le direttive 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e 2004/113/CE che attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- i successivi D.lgs 215, 216/2003 e 196/2007 attuativi delle sopra citate direttive e in particolare l’art. 7 del D.lgs 215/2003 che istituisce l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- la Legge 67 del 1° marzo 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni ";
- la Legge della Regione Xxxxxx-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2” e in particolare l’art. 9, comma 1) che prevede che «la Regione, con la collaborazione di Province, Comuni, terzo settore e parti sociali, eserciti le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette o indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché per le situazioni di grave sfruttamento»;
- il successivo “Piano regionale di azioni contro la discriminazione” contenuto nel Programma 2006-2008 per l’integrazione dei cittadini stranieri approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x. 00 del 7 febbraio 2006 che prevede all’art. 9, comma 1) lo «sviluppo e il consolidamento di una rete provinciale di soggetti pubblici e non, che a vario titolo di occupano di discriminazione, coordinati dalle singole amministrazioni provinciali e finalizzati ad elaborare specifici piani di intervento di ambito provinciale e in raccordo con il centro regionale sulle discriminazioni.»;
- il Programma regionale 2009-2011 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri (deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 206 del 16 dicembre 2008) che individua il contrasto al razzismo e alle discriminazioni tra gli obiettivi strategici del triennio e indica tra gli interventi specifici il “confronto e raccordo con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali”;
- la Decisione n. 771/2006/CE con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno dichiarato il 2007 “Anno europeo delle pari opportunità” ponendo tra gli obiettivi quello di informare i cittadini che “tutti hanno diritto alla parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall’età o dalle tendenze sessuali”;
- il protocollo regionale “Iniziative contro le discriminazioni” firmato a Bologna il 26 gennaio 2007 tra la Regione Xxxxxx-Romagna e il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità;
Considerato che:
1. L’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica , in breve Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR istituito con Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ”;
2. il Centro contro le discriminazioni della Regione Xxxxxx-Romagna:
a) si occupa di:
- prevenzione, volta a impedire la nascita e il formarsi di comportamenti discriminatori;
- promozione, per sostenere progetti ed azioni positive volte ad eliminare alla base le situazioni di svantaggio;
- rimozione, al fine di offrire opportunità e sostegno in termini di orientamento, assistenza e consulenza legale;
- monitoraggio e verifica finalizzate alla costante osservazione del fenomeno nel territorio regionale;
b) si basa su un sistema articolato di punti e reti territoriali con dimensione distrettuale e aventi come capofila le Province; queste ultime sono deputate al raccordo tra ambiti distrettuali e Regione e al monitoraggio dei casi di discriminazione su base provinciale. I punti di riferimento territoriali sono invece, preferibilmente, i, Comuni capo-distretto che organizzano, attorno ai nodi di raccordo, il sistema di risposte su base locale rispetto al tema dell’anti-discriminazione, avvalendosi inoltre delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali;
3. entrambi gli organismi condividono la necessità di favorire il superamento di atteggiamenti e comportamenti non paritari ai danni di singoli individui o a gruppi, a causa della loro origine etnica, religione, convinzioni personali, genere, orientamento sessuale, età handicap, e di promuovere in generale la diffusione di una cultura del rispetto delle differenze.
Tutto ciò premesso
Dipartimento Pari Opportunità/Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Regione Xxxxxx-Romagna/Centro contro le discriminazioni:
- intendono instaurare forme di collaborazione costante al fine di potenziare le attività svolte da entrambi i soggetti nella logica dello scambio e del rafforzamento reciproco;
- individuano le aree di tale collaborazione nell’ambito delle funzioni istituzionalmente assegnate, ovvero prevenzione, promozione, rimozione e monitoraggio;
- stabiliscono di sottoscrivere il presente accordo operativo, di durata triennale.
La verifica dell’efficacia del presente accordo operativo verrà effettuata costantemente tramite il tavolo tecnico di confronto sotto menzionato; alla scadenza del triennio potrà essere rinnovato per il medesimo periodo, tenuto conto delle modificazioni che si renderanno necessarie in relazione all’evoluzione dell’attività svolta, delle normative e delle funzioni ricoperte da UNAR e dal Centro regionale contro le discriminazioni.
Dipartimento Pari Opportunità/ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e
Regione Xxxxxx-Romagna/Centro regionale contro le discriminazioni, per quanto di loro rispettiva competenza,
si impegnano a:
1. Definire e promuovere annualmente iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell’anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole;
2. partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
3. collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
4. realizzare momenti costanti di confronto e aggiornamento, con particolare attenzione ai casi, le prassi e gli strumenti, tra gli operatori di UNAR e del Centro regionale;
5. organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
Il Dipartimento Pari Opportunità Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
si impegna a:
1. produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori ecc e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
2. individuare propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per i moduli formativi e di aggiornamento che il Centro contro le discriminazioni della Regione Xxxxxx-Romagna organizza al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi più adeguati alle figure professionali impegnate nell’ambito dei nodi territoriali anti- discriminazione;
3. rendere disponibile il sistema informativo per la gestione dei casi e per l’analisi statistico-interpretativa dei dati;
4. garantire livelli di sicurezza del sistema informativo, le necessarie esigenze di aggiornamento, attivare le utenze necessarie alla rete del Centro regionale, procedere con la periodica bonifica dei dati e delle eventuali duplicazioni;
5. cooperare con il nodo di raccordo territorialmente competente per i casi, verificatisi in Xxxxxx-Romagna, che vengono segnalati direttamente ad UNAR;
6. fornire consulenza attraverso un filo diretto tra gli esperti sia del 1° che del 2° livello UNAR e i nodi della rete regionale per la valutazione dei casi, per elaborare strategie di intervento e di risoluzione dei problemi;
7. accogliere i casi trasferiti dai nodi di raccordo della rete regionale garantendo una tempestiva informazione sull’evoluzione del caso;
8. fornire assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori e in relazione ai casi che non consentono una risoluzione attraverso gli strumenti di ricomposizione o che possono determinare un ampio e durevole effetto sulla protezione dei diritti delle persone;
9. Definire e sistematizzare, anche sulla base dei risultati operativi derivanti dall’attuazione del presente accordo, apposite linee guida e strumenti operativi omogenei in materia di prevenzione, presa in carico e contrasto delle discriminazioni razziali che - nell’ottica della costruzione condivisa di una rete nazionale di osservatori regionali di cui al comma 12 dell’articolo 44 del Decreto Legislativo 286/1998 - possano fungere da modello di riferimento ai fini dell’attuazione di ulteriori protocolli e accordi con le Regioni e gli Enti locali;
10. costituire un tavolo tecnico di coordinamento con il Centro regionale contro le discriminazioni per il monitoraggio del presente accordo operativo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi. Il tavolo tecnico di coordinamento dovrà riunirsi almeno con periodicità trimestrale.
La Regione Xxxxxx-Romagna Centro contro le discriminazioni
si impegna a:
1. garantire l’utilizzazione dello strumento di rilevazione informatizzato di UNAR da parte dei sui punti territoriali (nodi e sportelli) consentendo così il monitoraggio e l’analisi statistico-interpretativa delle segnalazioni e dei casi verificatisi in Xxxxxx Xxxxxxx;
2. garantire il completo adempimento delle norme di sicurezza dell’applicativo sopramenzionato per quanto concerne la gestione dello stesso e la formazione agli utenti nonché la collaborazione tecnica per le necessità di aggiornamento del sistema, l’eliminazione di eventuali duplicazioni a livello di rete distrettuale (ad opera quindi dei nodi di raccordo);
3. assicurare, tramite i referenti dei nodi di raccordo territorialmente competenti, lo scambio e il confronto costante con i referenti di UNAR;
4. promuovere azioni integrate di supporto alla presunta vittima e di contrasto alla condotta discriminatoria attraverso strumenti di mediazione/conciliazione predisposti di volta in volta in raccordo con UNAR;1
5. assicurare lo scambio e il confronto costante con i referenti di UNAR rispetto ai casi complessi trasferiti dai nodi di raccordo territoriali al livello nazionale;
6. fornire tempestivamente e con cadenza periodica definita a UNAR informazioni provenienti dai mass media e riferiti a casi locali2; in questi casi UNAR procederà alla valutazione della pertinenza del caso che verrà seguito in stretta collaborazione con il nodo di raccordo territorialmente interessato o, in assenza del nodo di raccordo, con il Centro regionale;
7. fornire almeno semestralmente ad UNAR la mappa aggiornata dei nodi della rete regionale formalmente riconosciuti dalla Regione Xxxxxx-Romagna nonché segnalare tempestivamente qualunque modificazione significativa;
8. effettuare un monitoraggio su base semestrale dei casi raccolti ed inviare, entro il 31.1. di ogni anno una sintetica descrizione statistica ed analitico-interpretativa dei dati;
9. inviare il rapporto annuale del Centro regionale sulla situazione della discriminazione in Xxxxxx-Romagna e sulle azioni di contrasto poste in essere;
10. provvedere anche d’intesa con UNAR alla definizione e alla distribuzione dei materiali informativi e divulgativi presso tutti i punti e i soggetti della rete regionale e presso tutti gli altri soggetti regionali interessati;
11. segnalare ad UNAR - anche ai fini dell’attuazione da parte di UNAR stesso di azioni e programmi comunitari in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni - le buone prassi in termini di trasferibilità e replicabilità in altri territori, con particolare riferimento a quelle attivate nell’ambito della prevenzione e della promozione;
1 Gli strumenti utilizzati saranno inviati sotto la responsabilità del nodo di raccordo che firmerà le comunicazioni alle parti; per le comunicazioni scritte potranno essere apposti in calce anche i loghi istituzionali di UNAR e del Centro regionale.
2 Si intendono sia notizie di eventi, sia articoli a chiaro sfondo discriminatorio.
12. garantire una costante collaborazione e confronto tecnico con UNAR e Dipartimento Pari Opportunità e con gli altri soggetti regionali ed europei qualora intendano costituire analoghi Centri.
Bologna, 22 giugno 2009
Regione Xxxxxx-Romagna
Assessorato Promozione Politiche Sociali ed Educative, Politiche per l’Immigrazione, Volontariato,Associazionismo, Terzo settore Dirigente responsabile Servizio Politiche
per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale
Xxxxxx Xxxxxxxx
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità Direttore Generale Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx