TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARABIAGO E TURBIGO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE
L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di ,
TRA
il Comune di Parabiago (MI) c.f. 01059460152, sede di segreteria generale di classe 1^ B, legalmente rappresentato dal Sindaco pro–tempore, architetto. Xxxxxxxx Xxxxxx, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta
E
il Comune di TURBIGO (MI) c.f. 86004290150, sede di segreteria di classe 3^, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale di Parabiago con delibera di C.C. n. … in data e
l’Amministrazione Comunale di Turbigo con delibera di C. C. n. ….in data ,
entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni del Segretario generale in forma associata ai sensi degli articoli 30 e 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, sino a tutto il 31/12/2021 ed hanno approvato il relativo schema di convenzione, contestualmente autorizzando i rispettivi Sindaci alla sottoscrizione della stessa;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, alla presente Convenzione è attribuita la classe I^B, in conformità alla classificazione del Comune di Parabiago, designato quale Capo- convenzione;
TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOPRAINDICATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO E FINE
I Comuni di Parabiago (classe 1^ B) e Turbigo (classe 3^) stipulano la presente convenzione allo scopo di assicurare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, ottenendo un risparmio della relativa spesa.
ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE
ll Comune di Parabiago assume la veste di Comune capo convenzione.
ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
La presente convenzione è da ritenersi valida dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato titolare e sino al 31/12/2021. Essa potrà, comunque, essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali interessate;
- recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Le comunicazioni preventive e conseguenti dovranno essere comunicate al Segretario Generale assegnato e al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
Al Segretario Generale è attribuita la facoltà, ricorrendone i presupposti, di optare per la titolarità di uno dei due Comuni.
Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo diverso da concordare.
ART. 4 – NOMINA E RAPPORTO DI LAVORO DEL SEGRETARIO
La nomina e la revoca del Segretario generale sono di competenza del Sindaco del Comune di Parabiago, capo-convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Turbigo.
In prima attuazione della presente convenzione ed essendo il Comune di Turbigo sprovvisto di Segretario titolare, si conviene che il Segretario generale titolare della sede di Parabiago sarà nominato quale titolare della nuova sede convenzionata.
Il Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito il Sindaco di Turbigo, provvederà altresì ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di eventuali ulteriori incarichi ai sensi dell’articolo 53 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m..
ART. 5 - FUNZIONI
Il Segretario generale unico espleta, nel rispetto della presente convenzione, tutte le funzioni derivanti dalla legge, da disposizioni normative statuarie e da provvedimenti di incarico adottati dai Sindaci dei singoli Comuni.
Con il presente atto i Comuni convenzionati si impegnano ad una corretta gestione del servizio di Xxxxxxxxxx generale e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l’ottimizzazione della funzione di segretario titolare di convenzione. In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell’Ente capo convenzione potrà richiedere all’Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
ART. 6 - ORARIO DI LAVORO
Le prestazioni lavorative, l’attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi e comunque ripartite conformandosi ordinariamente al criterio di suddivisione della spesa.
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Spetta al Comune capo-convenzione la gestione del trattamento giuridico e del trattamento economico del segretario. Competerà quindi al Sindaco del Comune di Parabiago la gestione degli istituti giuridici quali le ferie, i congedi straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell’Interno.
Il Comune capo-convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero, di norma con cadenza mensile, delle spese a carico dell’altro Ente aderente alla convenzione.
Le spese relative al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e dal CCNL 14/12/2010 per il quadriennio normativo 2006-2009 ed i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 sottoscritto il 01.03.2011, sono poste a carico di ciascun Comune convenzionato nella seguente proporzione:
Comune di Parabiago: 70% Comune di Turbigo: 30%
Al segretario generale spetta un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro per gli spostamenti tra le sedi convenzionate necessario alle esigenze lavorative ai sensi dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16/05/2001. Il rimborso delle spese di viaggio è posto a carico del Comune di Turbigo.
Per gli spostamenti del Segretario tra le sedi di lavoro viene espressamente autorizzato l’uso dell’automezzo privato, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i comuni convenzionati collegati da idonei mezzi pubblici di trasporto.
Le modalità di calcolo e di riconoscimento della retribuzione di risultato formeranno oggetto di accordo tra i Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali tempo per tempo vigenti.
Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati, non essendo soggetti a ripartizione, il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, i diritti di rogito ove spettanti, l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e altri istituti contrattuali.
Il Comune Capo-convenzione imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare.
ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario generale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
ART. 9 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.
La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
ART. 10 – NORME FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d’individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Roma per i provvedimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. lgs. n. 82/2005 e s.m. e delle disposizioni attuative.
Il Sindaco del Comune di Parabiago: arch. Xxxxxxxx XXXXXX
Il Sindaco del Comune di Turbigo: xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX