CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
REP.N DEL
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
PER L'ASSEGNAZIONE PERMANENTE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI ROVIGO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE IN ALBO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno , il mese di , il giorno , in ..................
TRA
la Provincia di Rovigo, di seguito denominata comodante, rappresentata da...............................
nato a …........................ in qualità di Dirigente del Servizio Protezione Civile, domiciliato in ragione della carica nella sede dell'Ente, in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F. 93006330299, che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000
E
il sig. …..........................i, nato a …................il......................, in qualità di Presidente del
Gruppo/Associazione........................., C.F. …........................... con sede in via
…...........n.............., – di seguito denominato comodatario;
P R E M E S S O
che:
− con deliberazione di Giunta Provinciale n. …............... del si è stabilito
di concedere in comodato d’uso gratuito e con assegnazione permanente, circa n.
….................. mezzi completi di attrezzatura varia di emergenza ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile/Gruppi Comunali di Protezione Civile ;
− con determinazione n. …................ del si è di proceduto all'assegnazione
al Gruppo/Associazione dei mezzi completi di attrezzatura di seguito elencati:..............................................
Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le parti confermano integralmente quanto premesso al presente atto.
Art.2
Con il presente contratto la Provincia di Rovigo concede in comodato d’uso gratuito al Gruppo/Associazione Volontari di Protezione Civile di cui sopra, l’uso
dei mezzi completi di attrezzature sopra elencati per l’espletamento di attività esclusiva di Protezione Civile ed in particolare per le sole attività di seguito elencate:
− interventi di soccorso in emergenza autorizzati, diretti e coordinati dalle autorità competenti;
− partecipazione a corsi di addestramento e formazione per il miglioramento della preparazione tecnica degli iscritti all'organizzazione;
− partecipazione a manifestazioni ed a congressi, diretti a divulgare tra i cittadini la cultura della protezione civile e a favorire la conoscenza delle nozioni e dei comportamenti individuali e collettivi utili a ridurre i rischi derivanti dalle calamità;
− utilizzazione in xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx scopo di garantirne la continua efficienza anche attraverso l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.
Per l'utilizzo del bene con scopi diversi da quelli elencati, il comodatario dovrà richiedere anticipatamente autorizzazione scritta al Servizio Protezione Civile.
La movimentazione e l'utilizzo del bene, sia in situazione di emergenza che in situazione di normalità, sarà effettuata esclusivamente dagli iscritti della Organizzazione, adeguatamente formati a tale scopo e secondo le indicazioni delle autorità competenti.
In nessun caso il comodatario potrà cedere, neppure temporaneamente, l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, senza preventiva autorizzazione del comodante.
Art.3
I mezzi di cui all’art. 2 vengono materialmente consegnati al comodatario in perfetta efficienza e forniti di tutte le certificazioni necessarie all’utilizzo. I beni saranno consegnati al rappresentante del comodatario e verrà redatto apposito verbale.
Art. 4
Sono a carico del comodante le spese assicurative obbligatorie R.C.A., nonché la tassa di possesso, bollo auto e quant’altro connesso a spese amministrative ed oneri di legge. I mezzi sono assicurati con polizza Kasko furto e incendio.
In caso di sinistro il comodatario si impegna di darne comunicazione al comodante, ai sensi dell'art. 1913 c.c., allegando tutta la documentazione ritenuta utile.
Sono in carico al comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi ( ad eccezione delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti, dimostrabili, ai sensi dell'art. 1808 c.c.). E' discrezione del comodante valutare se intervenire con idoneo contributo per sostenere
spese particolarmente significative, previa consegna dei relativi preventivi e/o documenti giustificativi. Solo nel caso di attivazione del volontariato a cura della Provincia sia in caso di emergenza sia in caso di esercitazioni o manifestazioni, le spese di carburante sono a carico del comodante.Lo stesso dicasi per un eventuale reintegro del bene danneggiato durante lo svolgimento di attività di protezione civile autorizzate, con esclusione di dolo o colpa grave. Le spese saranno rimborsate sulla base di idonea documentazione giustificativa.
Ogni qualvolta il mezzo risulti inidoneo all'uso, il comodatario dovrà darne tempestiva comunicazione al comodante.
Al comodatario potrà essere richiesto un rendiconto dell'attività svolta e dell'utilizzo dei beni.
Art.5
E' facoltà del comodante richiedere la restituzione del bene e lo scioglimento del presente contratto, con preavviso di tre mesi per compiti connessi alle proprie funzioni. Analogamente il comodatario può rinunciarvi e sciogliere il presente contratto con preavviso di tre mesi. Resta inteso che se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa ha facoltà di esigere la restituzione immediata del bene in comodato.
Il comodante potrà richiedere altresì la restituzione temporanea del bene, previo accordo con il comodatario ed inoltre il comodante si riserva l'assegnazione ad altra organizzazione/Gruppo per periodi limitati di tempo.
Inoltre l’assegnazione della cosa comodata è revocata in caso di:
a) mancato rispetto in merito alla gestione e alla funzionalità delle dotazioni in perfetta efficienza operativa, equipaggiate con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse;
b) inidonea custodia e/o rimessaggio;
c) mancato impegno al costante mantenimento delle dotazioni
d)cancellazione dall’elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto;
e) mancata disponibilità a partecipare alle attività di soccorso richieste dalle autorità competenti;
Art. 6
Il comodatario si obbliga di conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza, non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso del beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso derivante dal solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati.
Art.7
Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso da quello previsto, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario.
Il comodatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti derivanti e/o connessi all’utilizzo improprio dei beni in consegna.
Il Comodatario esonera e terrà espressamente sollevato il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, dall’uso dei beni assegnati.
Il comodatario si obbliga, comunque, ad utilizzare il bene con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso.
Art. 8
II comodatario dovrà astenersi dall'apportare qualsiasi modifica al bene senza la preventiva autorizzazione scritta del comodante. Il Comodante si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento al bene concesso in comodato, al fine di accertarne il corretto uso e lo stato di conservazione.
Art. 9
Il presente contratto ha durata di anni nove a decorrere dalla data di sottoscrizione con facoltà di entrambe le parti di recedere dandone preavviso almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata a.r. Alla scadenza, su richiesta del comodatario e sussistendone le condizioni, le parti potranno addivenire alla stipula di un nuovo contratto.
Art. 10
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/1991. Le parti convengono che la presente pattuizione verrà registrata soltanto in caso d'uso e che in tal caso le spese di registrazione saranno a carico del comodatario.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Art. 12
I dati personali contenuti nel presente contratto sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Gli interessati, in relazione al trattamento dei propri dati, possono esercitare i diritti previsti dall’art 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 13
Per i casi di controversie, che non possano essere definite in via amichevole, la competenza è del Foro di Rovigo.
Letto, confermato, e sottoscritto.
Per il Gruppo/Associazione Per la Provincia di Rovigo