CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI,
RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO
Testo Ufficiale 8 febbraio 2018
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS
FIPE ANGEM
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
AGCI - SERVIZI
Proprietà riservata
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Avvertenza
La titolazione degli articoli è indicativa e non esaustiva delle disposizioni contenute negli articoli
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3
A Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
Il giorno 8 del mese di febbraio 2018, tra
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE, rappresentata dal proprio presidente Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e con la partecipazione della Commissione Sindacale presieduta dal vice presidente Xxxx Xxxxxxx e composta dal consigliere Capo delegazione Xxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx’, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx’ Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxx e dal Direttore Servizio Sindacale Xxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxxx;
la Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari- ANGEM- rappresentata dal proprio Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxx, e da Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx e dalla Commissione Sindacale composta da Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx;
la Legacoop Produzione e Servizi, rappresentata da Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti da Xxxxxxx Xxxxxxx Responsabile Ufficio Relazioni Industriali di Legacoop;
Confcooperative Lavoro e Servizi rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e da una delegazione composta da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistita dal Capo del servizio sindacale di Confcooperative Xxxxxx Xxxxxxxxx;
la Agci-Servizi rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO rappresentata da Xxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai Responsabili del settore nazionale Segretaria Xxxxx Xxxxxxxxx,
Segretario Xxxxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxxx Xxxxx e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Assunto Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, D’Aquanno Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Foto Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx XxxxXxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Trovato Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxx Xxxxxxx.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari nazionali: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, e da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (coordinamento femminile), dell’Ufficio Sindacale, da Xxxxx Xxxxxxxxx – Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Camera Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Capitale Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx , Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Comiati Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, X'xxxxxxxx Xxxxxxxxx, D'xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx'Xxx Xxxxxxx, De Xxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxx , Xx Xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, X'xxxxxx Xxxxxx , Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Imperatori Xxxx, Ingrosso Alessandro, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Mela Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Sega Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; con l’intervento del Segretario Generale della F.I.S.T. CISL, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl Xxxxxxxxx Xxxxxx;
l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, dal Tesoriere Xxxxx Xxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxx e da Xxxxx Xxxxxxxx del Dipartimento Sindacale, dai componenti del Consiglio Nazionale: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx X’xxxxxxxx, Xxxxx X’xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx’xxxx, Xxxxxxxx Xxxx’xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx , Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx , Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Maria Lenoci, Diego Loreto, Maria Ermelinda Luchetti, Claudia Lugaresi, Roberto Maestrelli, Massimo Marchetti, Barbara Marchini, Fabio Marchiori, Maurizio Marini, Luca Marino, Michelangelo Mazzola, Samantha Merlo, Mario Miccoli, Maurizio Milandri, Emanuele Montemurro, Claudio Nanni, Enrico Natale, Felicité Ngo Tonye, Rachele Nuscarà, Mauro Orsan, Leonardo Pace, Antonio Palermo, Annalisa Pantera, Sabino Patruno, Roberto Pennati, Antonella Perrone, Giannantonio Pezzetta, Antonia Piani, Samuele Piga, Gioia Rabà, Domenico Raschellà, Maurizio Regazzoni, Adalisa Rizzo, Gianni Rodilosso, Annarita Romagna, Cosimo Russo, Maria Ida Saja, Carlo Sama, Valeria Savarese, Gianni Scagliola, Chiara Sclafani, Anna Maria Selvaggio, Riccardo Serri, Maura Settimo, Giuseppe Silvestro, Raffaele Statti, Gennaro Strazzullo, Parmenio Stroppa, Michele Tamburelli, Lorenzo Tollari, Rosario Trupia, Giancarlo Turchetti, Roberta Valenti, Raffaele Vanni, Alessandro Visentin, Giorgio Zattoni, Giuseppe Zimmari, Matteo Zorn, Cosimo Zumbo;
visti gli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali e sulla rappresentanza sottoscritti dalle rispettive Confederazioni di riferimento,
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo e di ogni altra attività individuata nella sfera di applicazione di cui all'articolo 1, composto da XIV titoli, 271 articoli e 14 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
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INDICE
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TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE 29
Articolo 1 – Sfera di applicazione 29
Articolo 2 – Inscindibilità delle norme contrattuali 30
Articolo 3 – Servizi in comune 31
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 32
CAPO I – DIRITTI DI INFORMAZIONE 32
Articolo 4 – Livello nazionale 32
Articolo 5 – Livello territoriale 32
Articolo 6 – Livello aziendale 32
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 33
Articolo 7 – Pari opportunità 33
Articolo 8 – Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro 35
Articolo 9 – Politiche attive del lavoro 36
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE 36
Articolo 10 – Contrattazione integrativa 36
Articolo 11 – Premio di risultato 38
Articolo 13 – Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello 39
Articolo 14 – Materie della contrattazione 41
Articolo 15 – Accordi di comparto 45
Articolo 16 – Accordi servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere 45
Articolo 18 – Retribuzione onnicomprensiva 45
Articolo 19 – Archivio dei contratti 46
Articolo 20 – Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo 46 Articolo 21 – Sostegno al reddito 47
Articolo 22 – Enti Bilaterali Territoriali (EBT) 48
Articolo 23 – Centri di servizio 50
Articolo 24 – Finanziamento 50
Articolo 25 – Conciliazione delle controversie 52
Articolo 26 – Formazione professionale 52
Articolo 27 – Formazione continua 53
Articolo 28 – Sicurezza sul lavoro 54
CAPO VI – COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO .54
Articolo 29 – Composizione della commissione paritetica nazionale54 Articolo 30 – Compiti della commissione paritetica nazionale 54
Articolo 31 – Commissioni paritetiche territoriali 55
Articolo 32 – Procedure per la composizione delle controversie collettive 56
Articolo 33 – Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
Articolo 34 – Collegio arbitrale 58
Articolo 35 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari 59
Articolo 36 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali 60
Articolo 37 – Funzionamento delle commissioni paritetiche 61
Articolo 38 – Finanziamento attività 61
Articolo 41 – Modalità di riscossione 62
Articolo 42 – Modalità di versamento 62
CAPO VII - ATTIVITÀ SINDACALE 62
Articolo 43 – Delegato aziendale 62
Articolo 44 – Dirigenti sindacali 63
Articolo 45 – Permessi sindacali retribuiti 63
Articolo 46 – Rappresentanze sindacali aziendali 64
Articolo 47 – Permessi sindacali non retribuiti 65
Articolo 48 – Diritto di affissione 65
Articolo 51 – Norme generali 66
Articolo 52 – Norma transitoria 66
Articolo 53 – Contributi associativi 67
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 68
Articolo 54 – Classificazione del personale 68
Articolo 55 – Disposizioni applicative 76
Articolo 56 – Valorizzazione della professionalità 76
Articolo 57 – Inquadramento 76
Articolo 58 – Passaggi di qualifica 77
Articolo 59 – Mansioni promiscue 77
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO 78
Articolo 60 – Disciplina generale del contratto di apprendistato 79
Articolo 61 – Apprendistato professionalizzante 80
Articolo 62 – Numero di apprendisti 80
Articolo 63 – Obblighi del datore di lavoro 81
Articolo 64 – Obblighi dell’apprendista 81
Articolo 65 – Modalità di erogazione della formazione aziendale 81
Articolo 66 – Piano formativo 82
Articolo 67– Profili formativi 83
Articolo 69 – Assistenza sanitaria integrativa 84
Articolo 70 – Previdenza complementare 84
Articolo 71 – Trattamenti normativi 84
Articolo 72 – Durata del contratto di apprendistato professionalizzante 84
Articolo 73 – Durata della formazione 85
Articolo 74 – Apprendistato in cicli stagionali 86
Articolo 75 – Disciplina contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca 86
Articolo 76 – Intese con le Regioni e con le Province Autonome 87
CAPO II - LAVORO A TEMPO PARZIALE 87
Articolo 77 – Lavoro a tempo parziale 87
Articolo 78 – Instaurazione del rapporto 88
Articolo 79 – Caratteristiche del rapporto 89
Articolo 80 – Esame congiunto 89
Articolo 81 – Condizioni di miglior favore 89
Articolo 82 – Clausole elastiche 90
Articolo 83 – Modalità applicative 90
Articolo 84 – Part time weekend 91
CAPO III – LAVORO A TEMPO DETERMINATO 92
Articolo 85 – Disciplina del lavoro a tempo determinato 92
Articolo 86 – Limiti quantitativi 92
Articolo 87 – Nuove attività 93
Articolo 88 – Sostituzione e affiancamento 93
Articolo 90 – Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati
Articolo 91 – Cause di forza maggiore 95
Articolo 92 – Comunicazioni 95
Articolo 93 – Diritto di precedenza 95
Articolo 94 – Disciplina della successione dei contratti 96
Articolo 95 – Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione 96
Articolo 96 – Cessazione anticipata dell’attività nelle aziende di stagione 96
Articolo 97 – Risoluzione anticipata del contratto a termine in aziende di stagione 97
Articolo 98 – Personale retribuito a percentuale in aziende di stagione 97
CAPO IV – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 98 Articolo 101 – Casi di ricorso 98
Articolo 102 – Comunicazioni 98
CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA 99
Articolo 104 – Lavoro extra e di surroga 99
CAPO VI – LAVORATORI STUDENTI 100
Articolo 105 – Lavoratori studenti 100
CAPO VII – TELELAVORO/ LAVORO AGILE 100
Articolo 106 – Lavoro agile 100
Articolo 107 – Telelavoro 100
CAPO VIII – QUOTE DI RISERVA 100
Articolo 108– Quote di riserva 100
TITOLO V – RAPPORTO DI LAVORO 101
CAPO I – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 101
Articolo 109 – Assunzione 101
CAPO II – PERIODO DI PROVA 101
Articolo 110 – Periodo di prova 101
CAPO III – ORARIO DI LAVORO 102
Articolo 111 – Orario normale settimanale 102
Articolo 112 – Durata massima dell’orario di lavoro 102
Articolo 113 – Riposo giornaliero 103
Articolo 114 – Riduzione dell’orario 103
Articolo 115 – Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero 104
Articolo 116 – Distribuzione dell’orario settimanale 105
Articolo 117 – Distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro 105
Articolo 118 – Part time e orario multi periodale 106
Articolo 119 – Orario di lavoro dei minori 106
Articolo 120 – Riposo dei minori 106
Articolo 121 – Recuperi 106
Articolo 122 – Intervallo per la consumazione dei pasti 107
Articolo 123 – Lavoratori notturni 107
Articolo 124 – Maggiorazione per lavoro notturno 107
Articolo 125 – Lavoro straordinario 108
Articolo 126 – Maggiorazione per lavoro straordinario 108
Articolo 127 – Riposi compensativi lavoratori stagionali in aziende di stagione 108
Dichiarazione a verbale 109
Nota a verbale 109
CAPO IV – RIPOSO SETTIMANALE 109
Articolo 128 – Riposo settimanale 109
Articolo 129 – Modalità di godimento del riposo settimanale 109
Articolo 130 – Lavoro domenicale 110
CAPO V – FESTIVITÀ 110
Articolo 131 – Festività 110
Articolo 132 – Maggiorazione per festività 111
Articolo 133 – 4 novembre 112
CAPO VI – FERIE 112
Articolo 134 – Determinazione del periodo di ferie 112
Dichiarazione a verbale 113
Articolo 135 – Modalità di fruizione 113
Articolo 136 – Ricongiungimento familiare 114
Articolo 137 – Rinvio alla contrattazione integrativa 114
CAPO VII – PERMESSI E CONGEDI 114
Articolo 138 – Congedo per matrimonio 114
Articolo 139 – Congedo per motivi familiari 115
Articolo 140 – Permessi per elezioni 115
Articolo 141 – Permessi e congedi 116
Articolo 142 – Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio)
.........................................................................................................116
Dichiarazione a verbale 117
CAPO VIII – NORME DI COMPORTAMENTO 117
Articolo 143 – Doveri del lavoratore 117
Dichiarazione a verbale 118
Articolo 144 – Sanzioni disciplinari 118
Articolo 145 – Assenze non giustificate 120
Articolo 146 – Divieto di accettazione delle mance 120
Articolo 147 – Consegne e rotture 120
Articolo 148 – Corredo e abiti di servizio 121
Articolo 149 – Pulizia dei locali e del posto di lavoro 121
CAPO IX – REFEZIONE E VITTO 121
Articolo 150 – Refezione 121
Articolo 151 – Vitto 121
CAPO X – NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI 122
Articolo 152 – Disposizioni generali 122
Articolo 153 – Assistenza sanitaria integrativa 122
Articolo 154 – Indennità di funzione 122
Articolo 155 – Formazione ed aggiornamento 122
Articolo 156 – Responsabilità civile 122
TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO 123
CAPO I – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE 123
Articolo 157 – Elementi della retribuzione 123
Articolo 158 – Competenza della contrattazione collettiva 123
Articolo 159 – Determinazione della retribuzione giornaliera 123
Articolo 160 – Determinazione della retribuzione oraria 123
CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE 123
Articolo 161 – Paga base nazionale 123
Articolo 162 – Paga base nazionale aziende minori 125
Dichiarazione a verbale 125
CAPO III – CONTINGENZA 125
Articolo 163 – Indennità di contingenza 125
Articolo 164 – Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga 126
CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 127
Articolo 165 – Terzi elementi 127
CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI 127
Articolo 166 – Indennità di contingenza 127
Articolo 167 – Percentuale di servizio 127
Articolo 168 – Percentuale di servizio ristoranti e similari 127
Articolo 169 – Percentuale di servizio bar caffè e similari 128
Articolo 170– Percentuale di servizio banchetti e servizi affini 128
Articolo 171 – Sistemi di calcolo percentuale 128
Articolo 172 – Disposizioni varie 129
Articolo 173 – Percentuale per familiari datore di lavoro 129
Articolo 174 – Percentuali di servizio accordi provinciali 130
Articolo 175 – Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti 130
Articolo 176 – Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante 130
Articolo 177 – Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie 131
Articolo 178 – Mensilità supplementari 131
Articolo 179 – Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
.........................................................................................................131
CAPO VI – CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE 131
Articolo 180 – Corresponsione della retribuzione 131
CAPO VII – ASSORBIMENTI 132
Articolo 181 – Assorbimenti 132
CAPO VIII – SCATTI DI ANZIANITÀ 132
Articolo 182 – Scatti di anzianità 132
CAPO IX – MENSILITÀ SUPPLEMENTARI 133
Articolo 183 – Tredicesima mensilità 133
Articolo 184 – Quattordicesima mensilità 133
CAPO X – PREVIDENZA COMPLEMENTARE 134
Articolo 185 – Previdenza complementare 134
CAPO XI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 135
Articolo 186 – Assistenza sanitaria integrativa 135
TITOLO VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 137
CAPO I – MALATTIA 137
Articolo 187 – Definizione 137
Articolo 188 – Adempimenti 137
Articolo 189 – Visite di controllo 138
Articolo 190 – Prestazioni 138
CAPO II – INFORTUNIO 139
Articolo 191– Infortunio 139
Articolo 192 – Divieto di cumulo 140
Articolo 193 – Anticipazione indennità Inail 140
CAPO III – CONSERVAZIONE DEL POSTO 140
Articolo 194 – Conservazione del posto 140
Articolo 195 – Aspettativa generica 141
Articolo 196 – Malattie oncologiche 141
Articolo 197 – Rinvio ad altre disposizioni 142
Articolo 198 – Lavoratori affetti da tubercolosi 142
CAPO IV – TUTELA DELLA GENITORIALITA’ 143
Articolo 199 –Tutela della genitorialità 143
Articolo 200 – Integrazione congedo di maternità 145
Articolo 201 – Congedo parentale 145
Articolo 202 – Riposi giornalieri 146
Articolo 203 – Congedo per la malattia del figlio 146
Articolo 204 – Obblighi della lavoratrice 147
Articolo 205 – Part time post partum 147
Articolo 206 – Ulteriori ipotesi di part time 147
TITOLO VIII – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 149
CAPO I – RECESSO 149
Articolo 207 – Recesso 149
CAPO II – PREAVVISO 149
Articolo 208 – Preavviso 149
Articolo 209 – Indennità sostitutiva del preavviso 150
CAPO III – DIMISSIONI 150
Articolo 210 – Dimissioni 150
Articolo 211 – Giusta causa 151
Articolo 212 – Matrimonio 151
CAPO IV – LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO 152
Articolo 213 – Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo 152
Articolo 214 – Licenziamento simulato 153
Articolo 215 – Licenziamento discriminatorio 153
Articolo 216 – Matrimonio 153
CAPO V – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 154
Articolo 217 – Trattamento di fine rapporto 154
Articolo 218 – Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto 154
CAPO VI – RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO 155
Articolo 219 – Restituzione dei documenti di lavoro 155
TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE 156
Articolo 220 – Decorrenza e durata 156
Articolo 221 – Procedure per il rinnovo del CCNL 156
Clausola di raccordo 156
PARTE SPECIALE 157
TITOLO X – SETTORE RISTORAZIONE COLLETTIVA 159
Protocollo appalti 159
Articolo 222 – Disposizioni generali 160
Articolo 223 – Cambi di gestione – finalità 160
Articolo 224 – Cambi di gestione - procedure 160
Articolo 225 – Cambi di gestione – incontri di verifica 161
Articolo 226 – Cambi di gestione – assunzioni 161
Articolo 227 – Cambi di gestione – riorganizzazione 162
Articolo 228 – Cambi di gestione – possibilità di reimpiego 162
Articolo 229 – Cambi di gestione – condizioni 162
Articolo 230 – Cambi di gestione – garanzie retributive 163
Articolo 231 – Cambi di gestione – clausola di salvaguardia 163
Articolo 232 – Trattamenti salariali integrativi 164
Articolo 233 – Cambi di gestione – centri di cottura e centri di produzione pasti 164
Articolo 234 – Sciopero nelle mense ospedaliere 164
Articolo 235 – Confronto settoriale 164
TITOLO XI – SETTORE RISTORAZIONE COMMERCIALE 166
CAPO I – SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE/SUBCONCESSIONE O SUBENTRO IN CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CENTRI COMMERCIALI
.............................................................................................................166
Articolo 236 – Subentro in rapporti di concessione/subconcessione o subentro in contratti di locazione in centri commerciali 166
CAPO II – NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE 167
Articolo 237 – Ristoranti e buffets di stazione 167
Articolo 238 – Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto .168
TITOLO XII STABILIMENTI BALNEARI 169
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 169
Articolo 239 – Classificazione del personale 169
CAPO II – CONTRATTI A TERMINE 172
Articolo 240 – Disciplina 172
Articolo 241 – Cessazione anticipata dell’attività 172
Articolo 242 – Risoluzione anticipata del contratto a termine 173
Articolo 243 – Trattamenti retributivi e normativi 173
Articolo 244 – Personale retribuito in percentuale 173
CAPO III – ORARIO DI LAVORO 173
Articolo 245 – Distribuzione dell’orario di lavoro 173
Articolo 246 – Maggiorazioni per lavoro straordinario 173
Articolo 247 – Maggiorazioni per festività 174
CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 174
Articolo 248 – Terzi elementi 174
Articolo 249 – Retribuzioni stabilimenti balneari III e IV categoria .174 CAPO V – MALATTIA ED INFORTUNIO 174
Articolo 250 – Malattia 174
Articolo 251 – Infortunio 175
CAPO VI – FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE 175
Articolo 252 – Funzionamento 175
TITOLO XIII – ALBERGHI DIURNI 176
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 176
Articolo 253 – Classificazione del personale 176
CAPO II – CONTRATTO A TERMINE 179
Articolo 254 – Disciplina 179
Articolo 255 – Cessazione anticipata dell’attività 179
Articolo 256 – Risoluzione anticipata del contratto a termine 179
Articolo 257 – Trattamenti retributivi 179
Articolo 258 – Personale retribuito in percentuale 180
CAPO III – ORARIO DI LAVORO 180
Articolo 259 – Distribuzione dell’orario di lavoro settimanale 180
Articolo 260 – Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero 180
Articolo 261 – Maggiorazione per lavoro notturno 180
Articolo 262 – Lavoratori notturni 180
Articolo 263 – Maggiorazione per lavoro straordinario 180
Articolo 264 – Maggiorazione per festività 181
CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 181
Articolo 265 – Terzi elementi 181
CAPO V – MALATTIA ED INFORTUNIO 181
Articolo 266 – Malattia 181
Articolo 267 – Infortunio 182
CAPO VI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE 182
Articolo 268 – Funzionamento 182
TITOLO XIV – LOCALI NOTTURNI E SALE GIOCHI AUTORIZZATE 183
CAPO I- NORME PER I LOCALI NOTTURNI 183
Articolo 269 – Locali notturni 183
Articolo 270 – Percentuale di servizio 183
Articolo 271 – Ulteriori disposizioni 183
CAPO II - NORME PER I BINGO 183
Dichiarazione a verbale 183
ALLEGATI 185
ALLEGATO A - PROFILI FORMATIVI 187
ALLEGATO B - AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO 201
ALLEGATO C - VITTO 203
ALLEGATO D - LAVORATORI STAGIONALI 204
ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO 207
ALLEGATO F - SCATTI DI ANZIANITÀ PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA 209
ALLEGATO G - SCATTI DI ANZIANITÀ STABILIMENTI BALNEARI 213
ALLEGATO H - SCATTI DI ANZIANITÀ ALBERGHI DIURNI 215
ALLEGATO I – REGOLAMENTO ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO 216
ALLEGATO L - ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994 219
ALLEGATO M - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI 231
ALLEGATO N - ACCORDO INTERCONFEDERALE SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO STIPULATO IL 18 NOVEMBRE 1996 235
ALLEGATO O - ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004 PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16 LUGLIO 2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES 248
ALLEGATO P - IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA SALE BINGO 254
premessa
PREMESSA AL CCNL
Il presente accordo istituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo e di ogni altra attività individuata nella sfera di applicazione.
Le Parti, riconoscendosi le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del Settore, sono concordi nel manifestare soddisfazione nell’aver fornito allo stesso, che vede coinvolte numerose imprese e circa un milione di lavoratori, un nuovo strumento contrattuale aderente alle necessità sia dei lavoratori sia delle imprese e che sia coerente e valorizzi la funzione sociale del turismo e della ristorazione.
La situazione economica e finanziaria dei Settori del Turismo e della Ristorazione negli ultimi anni è peggiorata per il deterioramento del contesto macroeconomico, normativo e istituzionale e ha pesantemente penalizzato i lavoratori e le imprese dei Settori generando la diminuzione dei livelli occupazionali e condizionando negativamente i bilanci delle imprese.
Per queste motivazioni è apparsa indifferibile la ripresa di un dialogo costruttivo tra le Parti teso a iniziare, ognuno per l’ambito di competenza, un percorso virtuoso che, permettendo ai lavoratori ed alle imprese di superare la crisi, possa nel futuro far ripartire lo sviluppo occupazionale e nel contempo dare ai Settori la giusta collocazione e visibilità nell’economia del Paese.
Le Parti propongono un assetto contrattuale specifico che definisca la disciplina dei rapporti di lavoro in modo coerente con le dinamiche operative dei Settori, impostato sui concetti di flessibilità, produttività, tutela e crescita delle professionalità.
Le Parti inoltre ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le Parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo dei Settori.
In particolare, le Parti richiedono al Governo e alle altre Istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali, debbano
CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - premessa
essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative dei Settori ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Le Parti ritengono di affidare al presente CCNL una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nei Settori, evitando fenomeni di dumping, ma anche di unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal Contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
APPALTI
Le Parti, considerato:
- la disciplina sugli appalti di cui all’articolo 222 e successivi del presente CCNL;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del Dialogo Sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e Food Service Europe (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “Guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa” e delle azioni a livello europeo in corso di definizione per l’aggiornamento della “Guida” stessa;
- i contenuti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- che il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino operatori economici in grado di offrire un servizio rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali;
chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) che venga inserito nei bandi di gara, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza, il riferimento al presente CCNL sottoscritto e applicato dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore della Ristorazione Collettiva
premessa
a livello nazionale e territoriale, nel rispetto dell’articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) che sia emanato in base al presente CCNL, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto sulla determinazione del costo del lavoro utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione dell’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito. Le Parti al riguardo sollecitano il Ministero ad aggiornare le tabelle, allineando le valutazioni alla situazione attuale che prevede una media di tre scatti di anzianità rispetto ai due attualmente considerati.
c) che nel rispetto del comma 3 dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sia garantita in via esclusiva per gli appalti di ristorazione collettiva sanitaria, assistenziale e scolastica l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, evitando criteri che amplifichino l’effetto di aggiudicazione con la predominanza del criterio basato sul prezzo.
RITARDATI PAGAMENTI
Le Parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende, società ed operatori economici in generale fornitori dei servizi di ristorazione collettiva, rappresenta un fenomeno rilevante che costituisce un elemento di difficoltà gestionale;
- che, in periodi di crisi economica, tali eventi aggravano la situazione delle imprese del settore, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
convengono di attivarsi congiuntamente nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all’aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
PARTE GENERALE
titolo I - validità e sfera di applicazione
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo 1 – Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate:
I) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari, sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
e) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
h) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
i) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
l) parchi a tema.
II) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
a) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
b) aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - parte generale
c) bar aziendali e simili.
III) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE
a) attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) RIFUGI ALPINI
(2) Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare all’attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo.
Articolo 2 – Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese dei Settori dei Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, Ristorazione commerciale e Turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo n. 51 D.Lgs. 81 del 2015, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all’articolo 1. Inoltre, costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 27, 185 e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi Nazionali ed Accordi Speciali che hanno regolato i Settori, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
titolo I - validità e sfera di applicazione
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 3 – Servizi in comune
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - parte generale
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – DIRITTI DI INFORMAZIONE
Articolo 4 – Livello nazionale
(1) Annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni imprenditoriali comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali – in quanto parti stipulanti il presente CCNL – dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali dei settori e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(2) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali dei settori di Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(3) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione dei Settori ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
Articolo 5 – Livello territoriale
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi di carattere generale sull’andamento settoriale, dell’occupazione, relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, anche articolati per comparti omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le dinamiche strutturali, i processi di sviluppo e di ristrutturazione potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Articolo 6 – Livello aziendale
(1) Le imprese di particolare importanza nell'ambito dei Settori, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nei Settori in cui operano, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e competenti ai vari livelli (nazionali, regionali o territoriali), di norma annualmente in un apposito incontro, informazioni sulle
titolo II - relazioni sindacali
prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i.;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - parte generale
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i. e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nei Settori.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
titolo II - relazioni sindacali
Articolo 8 – Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
(1) Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
(2) Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
(3) Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
(4) Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
(5) E’ interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
(6) Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo. Tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
(7) Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, occorre che l’Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di chi o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all’articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196 del 2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 218, legge 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
(8) Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
(9) Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: «le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici,
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con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile».
(10) Le Parti si impegnano infine a valutare nell’arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Articolo 9 – Politiche attive del lavoro
(1) Le parti, tenuto conto delle continue evoluzioni e dei cambiamenti delle leggi che presiedono all’incontro domanda-offerta di lavoro, si impegnano a definire attraverso specifici accordi, di norma a livello regionale:
a) la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) iniziative verso i terzi interessati ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
c) interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 142;
d) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
(2) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(3) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione dei Settori, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Articolo 10 – Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
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- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
- a livello territoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli settori. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente Contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente Contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° settembre 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente Contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del Contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente
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Contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare, in apposito incontro, da svolgersi nel territorio competente tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Articolo 11 – Premio di risultato
(1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese
- strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalle normative vigenti.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 95 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
(1) Per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
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(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
pubblici esercizi e stabilimenti balneari
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale
- prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere)
- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
ristorazione collettiva
- produttività, da intendersi come pasti prodotti/distribuiti per ogni ora di lavoro retribuita
- tasso di presenza, da intendersi come numero di ore lavorate rispetto alle ore retribuite
- qualità del servizio
(3) Le parti si danno atto che l’elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Articolo 13 – Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello | Euro |
A, B | 279,00 |
1, 2, 3 | 237,00 |
4, 5 | 210,00 |
6S, 6, 7 | 168,00 |
(3) L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
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(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel LUL (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.
(9) L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico-produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l’azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
livello | Euro |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 112,00 |
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.
(12) I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te.
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(13) A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto ai commi 10 e 11.
Articolo 14 – Materie della contrattazione
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell’attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell’articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.Lgs. n. 198 del 2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 78;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di utilizzo nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 100;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 111, 119 e 245);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 122);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 115 e 260);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
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l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 117;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 114 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 121;
o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 147);
s) premio di risultato di cui all’articolo 11;
t) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati ove previsto dalla normativa di legge;
b) la definizione di meccanismi volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 104;
d) l’individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’articolo 73, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant’altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella
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definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'articolo 164;
i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 170);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 270);
k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 232);
m) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (articolo 175);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 172);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 97, 242 e 256);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 167);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 249;
s) derogabilità (articolo 17);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 95);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 74;
v) retribuzione onnicomprensiva (articolo 18);
x) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli 96, 255);
y) costituzione dei Centri di servizio di cui all’articolo 23;
z) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l’attivazione degli istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
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a) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) premio di risultato di cui all’articolo 11;
e) derogabilità (articolo 17);
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 del D.Lgs. n. 198 del 2006 e s.m.i., in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 78;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 122);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 115);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 117;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 114 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 121;
k) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 118;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo147);
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n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 15 – Accordi di comparto
(1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Articolo 16 – Accordi servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere
(1) Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.
(1) Le parti si impegnano a formulare in materia di derogabilità una disciplina contrattuale alla luce di quanto previsto dal Protocollo interconfederale 24 novembre 2016.
Articolo 18 – Retribuzione onnicomprensiva
(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro del Settore, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'articolo 10 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
(2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
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Articolo 19 – Archivio dei contratti
(1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
Le Parti si impegnano ad istituire un Gruppo di lavoro tecnico per effettuare una riflessione approfondita sugli strumenti della bilateralità al fine di poterli adattare alle specificità dei Settori i cui esiti saranno trasmessi ai soci dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
Le Parti convengono, inoltre, che l’attività del presente Gruppo di lavoro riveste carattere di urgenza e pertanto sarà avviata entro il mese di settembre 2018.
Le parti stipulanti il presente Contratto, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l’istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità.
Articolo 20 – Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo
(1) Le parti aderiscono all'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato dallo statuto vigente.
(2) L’E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei settori e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e
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proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti dei settori;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
m) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
(3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale sono composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 21 – Sostegno al reddito
(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
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(2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali dell’EBNT.
(3) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura.
(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall’EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6) È allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante il regolamento deliberato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui al secondo comma del presente articolo.
Articolo 22 – Enti Bilaterali Territoriali (EBT)
(1) L'Ente Bilaterale è costituito, di norma a livello regionale, ed è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l’EBNT può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L’EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e
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qualificazione professionali. A tal fine, l’EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di
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formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'EBNT.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Articolo 23 – Centri di servizio
(1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio si realizza con specifico accordo delle rappresentanze locali dei soci. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le rappresentanze locali dei soci potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 92 e104;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro extra e di surroga ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 104 del presente Contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto.
(3) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 20 e 22 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(4) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 20 e 22;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base
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e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota di cui al precedente comma 1.
(3) Conseguentemente l’azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale.
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’EBNT e agli Enti Bilaterali Territoriali ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione INPS stipulata il 1° luglio 2002 e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’EBNT. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
(8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 20 e 22, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL del Settore 20 febbraio 2010.
(10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
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Articolo 25 – Conciliazione delle controversie
(1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente Capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’articolo 29 del presente CCNL.
Articolo 26 – Formazione professionale
(1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del Settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo dei Settori e le loro capacità competitive sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del Settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
(5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi.
(6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nei Settori dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
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- consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro.
(8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali territoriali dell’EBNT, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati ai settori, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
(9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Articolo 27 – Formazione continua
(1) Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area);
- reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
(2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.).
(3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali dell’EBNT e dei
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relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Articolo 28 – Sicurezza sul lavoro
(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
(2) In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla competenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali territoriali per le altre aziende.
(3) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso l’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
CAPO VI – COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO
Articolo 29 – Composizione della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche e sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da 6 rappresentanti delle Associazioni Datoriali.
(2) La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni imprenditoriali.
Articolo 30 – Compiti della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli settori, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli E.B.T.;
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d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Associazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.
Articolo 31 – Commissioni paritetiche territoriali
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
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Articolo 32 – Procedure per la composizione delle controversie collettive
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale dei lavoratori e da 3 rappresentanti dell'Associazioni locali imprenditoriali.
(7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
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(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 33. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell’andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell’attività conciliativa.
Articolo 33 – Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
(1) Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto ed il relativo personale dipendente potranno essere demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione di conciliazione.
(2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della Associazione imprenditoriale locale alla quale l’azienda aderisce e/o conferisce mandato e da un rappresentante della Organizzazione Sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato, in quanto Parti stipulanti il presente CCNL.
(3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l’Ente bilaterale territoriale, cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
(4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
(5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
(6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(8) Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
(9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
(10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
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(11) La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
(12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, né degli accordi territoriali. L’interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
(13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia dell’accordo dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo per l’inclusione nell’archivio dei contratti.
Articolo 34 – Collegio arbitrale
(1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 33 del presente Contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
(2) A tal fine, è istituito a livello territoriale a cura delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
(3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
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(4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione Sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
(5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
(6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
(7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
(8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
(9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
(10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’articolo 33.
(11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
(12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
Articolo 35 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
(1) Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
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alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
(2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
(3) L’elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente Contratto.
(4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
(5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
(6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
(7) Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Articolo 36 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'articolo 33, per il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1, dell'articolo 6 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
(4) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
(5) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla legge 11 maggio 1990, n.
108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
titolo II - relazioni sindacali
(6) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
(7) L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle parti.
(8) La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
(9) Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Articolo 37 – Funzionamento delle commissioni paritetiche
(1) Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi territoriali in materia. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 29 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
Articolo 38 – Finanziamento attività
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall'articolo 37 del presente Contratto Nazionale di Lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro dei soli Pubblici Esercizi, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza contrattuale denominato XX.XX.X.XX. - P.E. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni Nazionali stipulanti, di cui all'Accordo Nazionale stipulato in data 30 gennaio 1970, modificato con accordi 19 ottobre 1973 e 3 maggio 1974.
(2) La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti.
(1) Tale contributo sarà riscosso tramite l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - INPS - in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
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(1) Il contributo di cui all'articolo 38 dovrà essere calcolato mediante l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l'aliquota del contributo XX.XX.X.XX. - P.E. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi è compresa nei contributi integrativi ASCOM;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10 per cento.
Articolo 41 – Modalità di riscossione
(1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presento titolo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga immediatamente successivo all'assunzione.
(3) Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione Nazionale per le Vertenze di Lavoro presso la FIPE.
(4) Le norme di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40 fanno parte integrante del presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il Contratto stesso si applica.
Articolo 42 – Modalità di versamento
(1) Secondo quanto convenuto tra l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
- INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente Contratto con apposito Accordo, l'ammontare dei contributi previsti dall'articolo 40 sarà versato dai datori di lavoro all'Istituto suddetto unitamente ai contributi obbligatori utilizzando il modello Uniemens (DM/10) alla voce W020 "Contributo ASCOM" per la quota a carico dei datori di lavoro ed alla voce W030"Contributo XX.XX.X.XX." per la quota a carico dei lavoratori.
Articolo 43 – Delegato aziendale
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
titolo II - relazioni sindacali
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Articolo 44 – Dirigenti sindacali
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 e del 24 novembre 2016 (allegato L).
(2) L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 43 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all’articolo 2 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994.
Articolo 45 – Permessi sindacali retribuiti
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari
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per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
(2) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(3) Il diritto riconosciuto al comma 2 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
(4) I permessi di cui al comma 2 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
(5) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
I permessi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono cumulabili.
Articolo 46 – Rappresentanze sindacali aziendali
(1) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri riportati ai commi successivi.
(2) I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(3) Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
titolo II - relazioni sindacali
c) ad un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
(4) I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
(5) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Articolo 47 – Permessi sindacali non retribuiti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 44 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Articolo 48 – Diritto di affissione
(1) E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell'esercizio.
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
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(2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
(1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla
R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato L).
Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
Articolo 52 – Norma transitoria
(1) Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali di cui agli articoli che precedono e all’allegato M al presente CCNL.
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall’articolo 2 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 e Protocollo 24 novembre 2016, le elezioni
titolo II - relazioni sindacali
delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Le Parti si impegnano ad avviare il confronto in tema di rappresentanza e rappresentatività, sulla base dei Protocolli Interconfederali sottoscritti alla data di stipula del presente CCNL.
Articolo 53 – Contributi associativi
(1) L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale. Tale contributo non sarà inferiore all’1% della paga base e contingenza in atto al primo gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità e sarà trattenuto ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) L’azienda verserà mensilmente, salvo diverso accordo scritto con le OO.SS. di appartenenza del lavoratore, l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza; al contempo, su richiesta della medesima Organizzazione Sindacale, trasmetterà a quest’ultima l’elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la quota associativa trattenuta ad ognuno di essi.
(3) L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
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TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 54 – Classificazione del personale DECLARATORIE
(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
(2) Conseguentemente rientrano, per la corrispondenza delle declaratorie, le qualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente Contratto.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto 1 luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente Contratto.
quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- capo area (compreso capo area di catena di esercizi);
- direttore;
- capo servizi amministrativi catering. quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
- vice Direttore;
titolo III - classificazione del personale
- responsabile area mense;
- capo del personale;
- economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
- capo zona manutenzione. LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- superintendente catering;
- capo servizio catering;
- ispettore amministrativo (compreso ispettore amministrativo catena d'esercizi);
- assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione;
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);
- capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
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- primo maître o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- primo barman p.e.;
- capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar;
- capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
- magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
- cassiere centrale catering;
- capo c.e.d.;
- analista - programmatore c.e.d.;
- assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- controllo amministrativo;
- barman unico;
- sotto capo cuoco;
titolo III - classificazione del personale
- cuoco unico;
- primo pasticcere;
- capo operaio;
- capo mensa surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- maître (nella nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maître in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- dietologo;
- sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
- programmatore c.e.d.;
- responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
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- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- chef de rang di ristorante;
- cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografo con funzioni di segreteria;
- altri impiegati d'ordine;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- operatore c.e.d. - consollista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
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- tablottista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- cellista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;
- dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
- addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
- guardarobiere non consegnatario;
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
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- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO
titolo III - classificazione del personale
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- addetto alla stiratura;
- addetto di lavanderia;
- guardiano notturno;
- addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- guardarobiere clienti (vestiarista);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
- lavatore catering;
- conducente di motocicli;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - parte generale
Articolo 55 – Disposizioni applicative
(1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
(2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate:
- pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
- pubblico esercizio avente 6 o più baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre baristi.
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.
Articolo 56 – Valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL sei mesi prima della scadenza.
(1) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali di cui all’articolo 54 e secondo quanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto.
(2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
(3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 30 maggio 1991).
(4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero Contratto.
(5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra
titolo III - classificazione del personale
mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
(6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all'allegato P del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
(7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Articolo 58 – Passaggi di qualifica
(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
(2) Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di valutare la normativa del presente articolo rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 81 del 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro maggio 2018.
Articolo 59 – Mansioni promiscue
(1) In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
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TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO
Le parti stipulanti il presente CCNL, premesso che:
- il Settore è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
- la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo dei Settori e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle attività del Settore implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato;
- la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività del Settore rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
- le norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
- la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del Settore;
- condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali.
In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori dei Settori e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:
- riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
titolo IV - mercato del lavoro
Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese dei Settori, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel Settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).
Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per valutare le caratteristiche del servizio attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.
Le parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Articolo 60 – Disciplina generale del contratto di apprendistato
(1) Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l’indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell’apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell’eventuale periodo di prova.
(2) La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo
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dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
(3) Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
(4) Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso di trenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, all’apprendista si applica il trattamento previsto dall’articolo 209 del presente Contratto. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(5) L’utilizzo dell’apprendistato è condizionato dall’integrale applicazione delle disposizioni del presente Contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua.
Articolo 61 – Apprendistato professionalizzante
(1) Il presente Accordo detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda dei Settori, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza dell’EBNT e delle sue articolazioni territoriali.
Articolo 62 – Numero di apprendisti
(1) Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità, non può superare il rapporto di tre a due rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo.
(2) Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, non può superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
(3) Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
(4) Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del
titolo IV - mercato del lavoro
contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Articolo 63 – Obblighi del datore di lavoro
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Articolo 64 – Obblighi dell’apprendista
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
Articolo 65 – Modalità di erogazione della formazione aziendale
(1) La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l’impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele- affiancamento o video-comunicazione da remoto.
(2) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
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(3) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
(4) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell’integrale applicazione del presente CCNL, in particolare di quanto previsto all’articolo 60 comma 5. Tale certificazione andrà inviata all'EBT competente (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’articolo 42, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 81 del 2015, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente Contratto in allegato (allegato A) ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza dei supporti sopraindicati lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
(5) Nell’ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
(6) Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa, del territorio o del Settore, tramite il Fondo For.Te..
(1) Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015, vale quanto previsto dalle diverse modalità individuate dai soggetti competenti.
titolo IV - mercato del lavoro
(2) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del Contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(3) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l’EBNT i piani formativi standard previsti dall’azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all’EBNT copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.
Articolo 67– Profili formativi
(1) In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 44, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva dei Settori.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’INAPP.
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla
normale retribuzione seguenti proporzioni: | dei | lavoratori qualificati di pari livello, secondo le |
- primo anno | 80% | |
- secondo anno | 85% | |
- terzo anno | 90% | |
- quarto anno | 95% |
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La retribuzione degli apprendisti al 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
(2) Durante il periodo di preavviso di cui all’articolo 208 continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto di apprendistato.
(3) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
(4) La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
(5) Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell’apprendista.
Articolo 69 – Assistenza sanitaria integrativa
(1) Gli apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all’articolo 186 del presente CCNL di Settore.
Articolo 70 – Previdenza complementare
(1) Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria secondo le disposizioni cui all’articolo 185 del presente CCNL.
Articolo 71 – Trattamenti normativi
(1) Si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
Articolo 72 – Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
livello di inquadramento durata (mesi) 2, 3, 4, 5, 6s 36
6 24
(2) Per le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
2° livello – durata massima 48 mesi capo cuoco
capo laboratorio gelateria / pasticceria
titolo IV - mercato del lavoro
capo barista /capo barman / primo barman capo banconiere di pasticceria
3° livello – durata massima 48 mesi cuoco unico
primo pasticcere
primo barman, barman unico
4° livello – durata massima 42 mesi gastronomo
gelatiere pizzaiolo
cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita
Articolo 73 – Durata della formazione
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n.81 del 2015, la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche è la seguente:
livello di inquadramento ore medie annue 2, 3 80
4, 5, 6s 60
6 40
(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
(3) È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
(4) La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
(5) All’atto dell’assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
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Articolo 74 – Apprendistato in cicli stagionali
(1) Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 2015, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
(2) L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
(3) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
(1) Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti misure:
- 1° anno: 50%;
- 2° anno: 50%;
- 3° anno: 65%;
- 4° anno: 70%
La retribuzione degli apprendisti al 70% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato sia superiore a 36 mesi.
(2) Ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81 del 2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante all’articolo 72.
(3) Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa
titolo IV - mercato del lavoro
e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante all’articolo 68, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 81del 2015.
(4) Per l’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma precedente.
(5) Le disposizioni di cui all’articolo 74 trovano applicazione anche con riferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente articolo.
(6) La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
Articolo 76 – Intese con le Regioni e con le Province Autonome
(1) La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
(2) In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali vigenti.
CAPO II - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Articolo 77 – Lavoro a tempo parziale
(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
(2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
(3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
(4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81 del 2015, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 86 del
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presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 78.
(5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti modalità:
a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo 111 per il personale a tempo pieno;
b) con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).
(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
Articolo 78 – Instaurazione del rapporto
(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché
titolo IV - mercato del lavoro
identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Articolo 79 – Caratteristiche del rapporto
(1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
(3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
(4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
(5) In particolare il conguaglio relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento.
(1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
Articolo 81 – Condizioni di miglior favore
(1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo.
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Articolo 82 – Clausole elastiche
(1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
(2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
(3) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
(4) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
(5) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
(6) Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
(7) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Articolo 83 – Modalità applicative
(1) Le maggiorazioni previste dal precedente articolo non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione di lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.
(2) In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dal precedente articolo, al comma 6, le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
(3) L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
titolo IV - mercato del lavoro
(4) L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’articolo 136 del presente CCNL debitamente comprovate;
- sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, certificate dal servizio sanitario pubblico;
- sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
(5) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive richiamate al comma che precede.
(6) A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
(7) Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Articolo 84 – Part time weekend
(1) Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti ipotesi:
- con studenti;
- con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito.
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(2) Ulteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
CAPO III – LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 85 – Disciplina del lavoro a tempo determinato
(1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
(2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
(3) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(4) E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
(5) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Articolo 86 – Limiti quantitativi
(1) Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:
titolo IV - mercato del lavoro
base di computo | n. lavoratori |
0 – 4 | 4 |
5 – 9 | 6 |
10 – 25 | 7 |
26 – 35 | 9 |
36 – 50 | 12 |
oltre 50 | 20% |
(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato può essere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell'assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli articoli 87,88,89,90 e 91del presente Contratto.
(1) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Articolo 88 – Sostituzione e affiancamento
(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
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(2) L’affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
(3) In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione.
(4) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
(2) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l’istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
Le parti, inoltre, condividendo l’analisi delle caratteristiche strutturali dell’impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Articolo 90 – Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
titolo IV - mercato del lavoro
(2) Nell’ambito delle informazioni rese ai sensi dell’articolo 92, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
Articolo 91 – Cause di forza maggiore
(1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica, quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Articolo 93 – Diritto di precedenza
(1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli 89 e 90 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
(3) La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all’azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
(4) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
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Articolo 94 – Disciplina della successione dei contratti
(1) Le Parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, con riferimento all’avviso comune 12 giugno 2008 (allegato B), così come integrato dal presente CCNL, hanno convenuto quanto segue:
a) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 5 giugno 2015, n. 81 non trova applicazione:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 93;
b) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, non trova applicazione:
- nell’ipotesi di cui all’articolo 87;
- nell’ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all’articolo 88;
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 93;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;
c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell’articolo 24 del D.Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, considerata l’esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 89 e 90 del presente Contratto.
Articolo 95 – Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione
(1) Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli Accordi Integrativi provinciali, il personale dei Pubblici Esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:
- 20 per cento per ingaggio fino ad un mese;
- 15 per cento per ingaggio fino a due mesi;
- 8 per cento per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
Articolo 96 – Cessazione anticipata dell’attività nelle aziende di stagione
(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un
titolo IV - mercato del lavoro
indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
(2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
Articolo 97 – Risoluzione anticipata del contratto a termine in aziende di stagione
(1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.
(2) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura, che per i Pubblici Esercizi non potrà superare il 50 per cento della maggiorazione di cui all’articolo 95, sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.
(3) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
(4) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
Articolo 98 – Personale retribuito a percentuale in aziende di stagione
(1) Gli indennizzi che per effetto degli articoli 95, 96, 97 e del comma 5 dell’articolo 85 debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’articolo 179.
(1) Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento o presso l’ente bilaterale territoriale competente.
(2) In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – parte generale
(1) Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
CAPO IV – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 101 – Casi di ricorso
(1) Le parti nell’ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 31 del D.Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, stabiliscono che in ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, sarà contenuto entro il dieci per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
(2) Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
(4) La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente Contratto.
(1) In coerenza con lo spirito del presente Contratto e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla somministrazione di lavoro a tempo determinato comunica alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
titolo IV - mercato del lavoro
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori somministrati e richiedere i relativi finanziamenti.
CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Articolo 104 – Lavoro extra e di surroga
(1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:
- banqueting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all’Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
(3) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.