REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Direzione centrale infrastrutture e territorio CONTRATTO
DI SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE SULLA LINEA UDINE – CIVIDALE DEL FRIULI TRA
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E
LA SOCIETA' FEROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
***
- il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore del Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale, domiciliato per la carica a Trieste in xxx Xxxxxx 00/0, che interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), di seguito anche solo “Regione”, ai sensi del D.P.Reg n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 “Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e s.m.i.
- il dott. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Udine il 09/10/1956, in qualità di Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., con sede a Xxxxx, xxx Xxxxxxxxx, 00, COD. FISCALE E PARTITA IVA 02345670307,
titolare di Licenza n. 37 rilasciata il 2 febbraio 2005 e del certificato di sicurezza n. IT1 120120003 – parte A – IT1 220120004 – parte B, rilasciata il 13 febbraio 2012;
PREMESSO CHE
- la Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.è stata costituita, ai sensi dell’articolo 5, comma 99, della Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, quale
soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale sulla relativa linea, nonché gestore, per conto del titolare del bene patrimoniale e/o demaniale, degli immobili connessi all’esercizio dei servizi ferroviari della suddetta linea, con atto di data 24 giugno 2004, rep. 94454, racc. n. 10853 del Notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- a far data dall'1° gennaio 2008 la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma
948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi
dell’articolo 40 della legge reginale n. 23, del 20 agosto 2007, (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
- la legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.1. la quale statuisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire i beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), secondo le seguenti modalità:
a) attribuzione in uso gratuito dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e del materiale rotabile;
b) trasferimento in proprietà per gli altri beni mobili;
- che con Deliberazione di giunta regionale n. 1016 dd. 28 maggio 2010 sono stati trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e infrastrutture della Ferrovia Udine Cividale, compreso il relativo ramo d’azienda;
- con verbale di consegna dell’Agenzia del Demanio dd. 28/10/2010 prot. 9124, sono stati trasferiti in proprietà dallo Stato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i beni, gli impianti e le infrastrutture della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., e con verbale di consegna prot. n. FIN.15993 CDCT-IV/B-0/196 della medesima data dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., sono stati attribuiti in uso gratuito i beni immobili, gli impianti, le infrastrutture ed il materiale rotabile (comportando detta attribuzione l’onere della gestione, assicurazione, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria) e trasferiti in proprietà altri beni mobili già in uso;
- il contesto normativo di riferimento in materia di trasporto ferroviario passeggeri è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:
a. legge regionale n. 23, del 20 agosto 2007, (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
b. il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del 23 ottobre 2007 che disciplina l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri su strada e per ferrovia;
c. il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 Attuazione delle direttive
2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed in particolare Capo II (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).
d. il Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
e. il D.Lgs 15 luglio 2015, n. 112 Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico che disciplina: a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia; c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura;
f. il Decreto 5 agosto 2016, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione;
g. la nota ANSF prot. n. 009956/2016 del 26.09.2016, esplicativa del D.M. 5 agosto 2016;
- con la DGR 2404 dd. 9 dicembre 2016, è stato dato mandato alla
competente Direzione centrale infrastrutture e territorio di procedere, nelle more della ridefinizione dell’assetto e dell’articolazione della società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., e della stipula conseguente di un nuovo contratto di servizio, all’adozione degli atti necessari a garantire la continuità dei servizi ferroviari regionali alla stessa già affidati;
- stante il regime urgente e transitorio connesso alla situazione in definizione, come previsto dall’articolo 5, par. 5, del Reg. (UE) 1370/2007, si procede con l’affidamento diretto del servizio ferroviario di passeggeri sulla linea Udine Cividale del Friulied alla sottoscrizione del presente contratto-transitorio di servizio pubblico di trasporto ferroviario con la società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., per la durata massima di un (1) anno, con possibilità di risoluzione anticipata a fronte della stipula del nuovo contratto di servizio;
- il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del presente atto viene assicurato attraverso un corrispettivo determinato sulla base dei costi storici in modo da compensare gli oneri da sostenere per l’erogazione del servizio tenuto conto degli obblighi di servizio ad essi collegati e a quelli relativi all’infrastruttura ferroviaria (gestione, assicurazione, vigilanza, manutenzione ordinaria);
- con Decreto del Direttore centrale n. 7091 dd. 22 dicembre 2016, sulla base degli indirizzi di cui alla citata DGR 2404/2016 è stato approvato lo schema di contratto, ed è stata prenotata la relativa spesa;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto)
1. In continuità con gli atti assunti dalla Regione con la Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (d'ora in avanti “Società”), il presente atto transitorio, di seguito chiamato per brevità “Contratto”, disciplina i rapporti tra la Regione e la Società relativamente all’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri (comprensivo delle corse automobilistiche sostitutive) sulla linea ferroviaria Udine – Cividale del Friuli.
2. La Società, oltre ai servizi di cui al comma 1 ed a quelli prestati per lo svolgimento del servizio transfrontaliero MI.CO.TRA. (Udine – Villach) regolato da altro contratto, può svolgere ulteriori servizi ferroviari passeggeri di competenza regionale su altre direttrici, a seguito di una verifica congiunta delle parti in ordine alla loro fattibilità ed una conseguente analisi dei relativi costi, da regolare con successivo atto.
3. Il Contratto regola altresì tutte le attività a carico della Società inerenti ai beni immobili, impianti, infrastrutture e materiale rotabile, attribuite in uso gratuito da parte della Regione alla Società con atto dd. 28.10.2010, ad esclusione delle spese di investimento di cui alla legge regionale n. 23/2007, articolo 40, comma 1 bis.
4. L’adozione di un eventuale nuovo “modelllo di organizzazione gestionale e societaria” che tenga conto della separazione tra Gestore dell’Infrastruttura e Impresa Ferroviaria ai sensi della normativa vigente, nel periodo di vigenza del presente atto, comporterà la revisione di quanto contenuto nel precedente comma 3 e di altre correlate disposizioni contenute nel presente contratto.
5. Possono essere inoltre attribuiti alla Società, ai sensi degli articoli 33 e 40 della legge regionale n. 23/2007, sulla base di specifico accordo, attività di monitoraggio, vigilanza e controllo su altri soggetti esercenti servizi ferroviari
regionali.
Articolo 2 (Durata)
1. Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2017 ed ha una durata massima di un (1) anno, con risoluzione anticipata, previo accordo tra le Parti e senza oneri a carico della Regione, al momento della stipulazione del nuovo Contratto di Servizio di Trasporto Ferroviario definito, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità di settore, tenuto conto dell’eventuale nuovo modello di organizzazione gestionale e societaria di cui all’articolo 1, comma 4.
Articolo 3 (Attività)
1. La Società assicura lo svolgimento dei servizi ferroviari di cui al "Programma di esercizio 2017" (Allegato 1) nel rispetto degli standard qualitativi definiti nella scheda "Qualitàdei servizi" (Allegato 2).
2. Eventuali modifiche e variazioni al Programma di esercizio sono definite ai sensi del successivo articolo 4.
3. L'orario ferroviario della linea Udine-Cividale è definito anche tenendo conto dell’integrazione con i servizi espletati dagli altri gestori dei servizi ferroviari e automobilistici regionali.
4. La Società, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-professionali, programma e coordina tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed alla gestione, della linea ferroviaria Udine -Cividale, ed i relativi interventi, nei termini già indicati nel predetto verbale di consegna prot. n. FIN.15993 CDCT-IV/B-0/196 dd. 28.10.2010 e per i quali in particolare, per le finalità del presente contratto, cura e garantisce:
- la manutenzione ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
- la manutenzione ordinaria e le revisioni periodiche dell'infrastruttura (sede, stazioni, opere d'arte, fabbricati, impianti tecnologici, ecc.) finalizzata a garantirne le caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
- gli interventi di urgenza su mezzi ed infrastrutture atti a garantirne le condizioni di sicurezza ed utilizzabilità.
5. La Società provvede alla circolazione dei treni e alla gestione della linea in condizioni di sicurezza e regolarità, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
6. La Società svolge le attività amministrative e commerciali al fine della gestione e fornitura dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri e della gestione della linea avendo riguardo delle relazioni con l'utenza relativamente agli aspetti dell’informazione e qualità dei servizi.
Articolo 4 (Modifiche al programma di esercizio)
1. Previa motivata comunicazione a mezzo PEC, da effettuarsi alla Regione con un preavviso di almeno 45 giorni la Società può procedere:
- a modifiche del Programma di esercizio, per effettuare lavori programmati di miglioria, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, nonché delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all’esercizio ferroviario oggetto del presente Contratto, ivi comprese quelle commerciali;
- a modifiche del Programma di esercizio conseguenti a variazioni della domanda, ai fini del miglioramento dell’offerta, o ad altre mutate situazioni di
contesto, previo assenso della Regione.
2. Nei casi in cui le modifiche al Programma di esercizio derivino da lavori urgenti ed indifferibili inerenti la sicurezza dell'esercizio ferroviario ed in genere delle persone, il termine di cui al comma 1, può essere derogato previa tempestiva informazione alla Regione a mezzo PEC.
3. La Società si impegna a diffondere adeguata e preventiva comunicazione ai viaggiatori delle modifiche intervenute, garantendo comunque che le stesse siano definite con l’obiettivo della minimizzazione dei disagi.
4. Nei casi di modifiche apportate al Programma di esercizio che comportino soppressioni, il servizio di trasporto sarà garantito dalla Società con adeguati servizi sostitutivi automobilistici.
Articolo 5 (Interruzione e soppressione del servizio)
1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche o a seguito di eventi non prevedibili e/o non imputabili alla Società e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità.
2. In caso di soppressioni dei servizi, la Società si impegna a rendere disponibile un adeguato servizio sostitutivo come indicato all’art. 4 comma 4.
3. La Società assicura, in caso di sciopero, l’erogazione dei servizi minimi garantiti, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni.
4. E’data tempestivamente comunicazione a mezzo PEC da parte della Società alla Regione delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in
applicazione del presente articolo.
Articolo 6 (Sistema tariffario)
1. La Società adotta il sistema tariffario definito dalla Regione ai sensi della LR 23/2007.
2. La Società adotta gli indirizzi previsti dall’Amministrazione Regionale finalizzati all’armonizzazione dei sistemi tariffari in relazione ai diversi gestori del TPL.
3. Il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento di vettura è definito dalla Società anche ai sensi dell’articolo 35 (Sanzioni amministrative per gli utenti) della LR 23/2007.
Articolo 7 (Carta dei servizi e diritti dei passeggeri)
1. Sulla base dello schema-tipo della carta dei servizi, di cui all’articolo 24 della LR 23/2007, la Società, in coerenza con i parametri e gli obiettivi definiti dal sistema di gestione della qualità di cui alla norma UNI EN 13816, predispone la Carta dei servizi, che trasmette entro il mese di febbraio 2017 alla Regione per il suo formale assenso. La Carta dei Servizi deve essere pubblicata sul sito internet della FUC entro il mese di marzo 2017.
2. La Società garantisce l’applicazione del Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Articolo 8 (Obiettivi di qualità e vigilanza)
1. Gli standard quali-quantitativi del servizio contenuti nella Carta servizisono indicati nelle scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2).
2. Il monitoraggio della qualità del servizio avviene ai sensi dell’articolo 11,
sulla base dei dati trasmessi dalla Società.
3. La Regione può effettuare, direttamente o indirettamente, rilevazioni campionarie sui servizi per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio definiti nelle scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2) ed il livello di soddisfazione dell’utenza (qualità percepita). All’espletamento delle attività di controllo, rilevazione e verifica la Regione provvede tramite propri incaricati muniti di apposita tessera di libera circolazione rilasciata dalla Regione medesima, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 23/2007, che darà libero accesso ai treni, alle stazioni, alle fermate e agli impianti connessi al servizio ferroviario.
Articolo 9 (Penalità)
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto ed il mancato rispetto degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 8 comportano, oltre all’applicazione delle relative penali, l’obbligo da parte della Società di attuare tempestive idonee misure correttive.
2. In caso di soppressioni dei servizi, il corrispettivo sarà riconosciuto alla Società solo qualora e dal momento in cui la stessa renda disponibile un adeguato servizio sostitutivo e sulla base di idonea documentazione attestante il servizio sostitutivo svolto.
3. La mancata adozione di misure correttive in conseguenza della violazione dei parametri qualitativi comporterà l’applicazione della corrispondente penale indicata nelle scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2).
4. La Regione provvede, con nota via PEC, ad inoltrare con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, l’avviso delle violazioni rilevate. La Società, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante nota a mezzo PEC. La Regione in caso di conferma della penalità, provvederà ad informare la Società e a trattenere l’importo complessivo delle penali di cui sopra dalla rata di saldo del corrispettivo.
4. Il montante complessivo per l'erogazione delle penalità non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto.
Articolo 10 (Corrispettivo a copertura dei servizi prestati e a compensazione degli obblighi di servizio)
1. L’importo del corrispettivo annuo a compensazione di tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione del presente Contratto, è pari a Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00), oltre I.V.A. al 10 %(dieci per cento).
2. Il corrispettivo viene erogato con le seguenti modalità:
- la prima rata pari al 40% (quaranta percento) dell’importo complessivo , entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio effettivo del servizio previa presentazione di regolare fattura;
- le successive tre rate pari al 15% (quindici percento) dell’importo complessivo, alle scadenze di 120 (centoventi) giorni, 180 (centottanta) giorni, e 240 (duecentoquaranta) dalla data di inizio del servizio a seguito di
presentazione di regolare fattura da parte della Società.
- saldo pari al 15% (quindici percento) dell’importo complessivo, previa presentazione della relazione finale sul servizio svolto e di regolarefattura da parte della Società.
3. Il saldo di cui al comma 2 viene riconosciuto previo esito positivo della verifica istruttoria sullo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto.
4. Sulle rate viene trattenuto, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un importo pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) che sarà erogato, all’esito positivo delle relative verifiche, con l’erogazione del saldo annuale.
5. La Società, sulla base della regolarità dei flussi finanziari previsti dal comma 2, riconosce che il corrispettivo così determinato garantisce l’equilibrio economico del contratto e copre tutti i rischi di natura commerciale, industriale, tariffaria, legati all’esecuzione dello stesso.
6. Nel corrispettivo sono ricomprese tutte le compensazioni stabilite dalla
L.R. 23/2007, art. 34, con riferimento al rilascio di titoli agevolati o gratuiti.
7. In aggiunta al corrispettivo sopra definito spettano, altresì, alla Società gli introiti relativi alla vendita dei titoli di viaggio, nonché i proventi delle sanzioni applicate ai viaggiatori.
Articolo 11 (Monitoraggio del servizio)
1. La Società si obbliga a fornire alla Regione, con cadenza trimestrale i report sull’andamento del servizio, definiti nella scheda “Statistica andamento treni” (Allegato 3), nonché, con cadenza semestrale i dati indicati nella scheda “Servizi” (Allegato 4). La Società fornisce inoltre le risultanze delle rilevazioni di Customer Satisfaction e Mistery Audit effettuate sulla ferroviaria Udine –Cividale del Friuli.
2. Il monitoraggio dei servizi viene effettuato al fine di verificare il rispetto degli standard di qualità indicati nella scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2); a tal fine la Società si impegna a trasmettere, con cadenza trimestrale, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, via PEC, i dati relativi agli aspetti qualitativi del servizio.
3. La Società effettua, a suo onere e spesa, rilevazioni campionarie sui servizi secondo la metodologia e frequenza concordata con la Regione, per verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio ed il livello di soddisfazione dell'utenza (qualità percepita). Tali dati sono trasmessi alla Regione entro 2 (due) mesi dalla loro effettuazione.
Articolo 12 (Contabilità e Bilancio)
1. La società è tenuta a conformarsi a quanto stabilito all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 112/2015.
Articolo 13 (Tutela dei lavoratori)
1. La Società si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell’esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri e Internavigatori, il corrispondente trattamento previdenziale e a mantenere i livelli economici previsti dalla disciplina di settore.
Articolo 14 (Codice di comportamento)
1. Come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e, coerentemente, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015:
- la violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del Contratto;
- è previsto l’impegno per la Società, con riferimento alle prestazioni oggetto
del Contratto, di osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;
- è in facoltà della Regione risolvere il Contratto in caso di violazione da parte della Società degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.
Articolo 15 (Obblighi di comunicazione)
1. La Società, ai sensi della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 - Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali, è tenuta a produrre, per la loro approvazione da parte della Giunta regionale i seguenti documenti:
a) Bilancio d'esercizio della società entro il mese di aprile 2017;
b) Piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
c) Modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
d) Operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
e) Piano annuale del fabbisogno di risorse umane, entro il mese di aprile 2017.
2. Vanno inoltre trasmesse, con cadenza trimestrale, le relazioni relative all’andamento economico, allo stato di realizzazione del piano industriale e al piano del fabbisogno di risorse umane, nonché ogni altra informazione o dato
richiesto dalla Regione.
Articolo 16 (Obblighi in materia di tracciabilità e di trasparenza)
1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. La società è tenuta a conformarsi a quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Articolo 17 (Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste.
Articolo 18 (Spese contrattuali)
1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente Contratto, salvo dove espressamente escluso, sono a carico della Società.
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Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)
s.m.i. e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Per la Regione Friuli Venezia Giulia
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (sottoscritto digitalmente) Per la Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxx (sottoscritto digitalmente)
PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA TRATTA UDINE CIVIDALE DEL FR. - VALIDO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | ||||||||||||||
N. treno | Da | A | Ora partenza | Ora arrivo | km | tempo viaggio | periodicità stagionale | festivo | giorni circolazione | km totali | garantito sciopero | composizione | ore di servizio (percorrenza) | Posti offerti |
h.m | h.m.s | |||||||||||||
AT 51 | Cividale | Udine | 06:00 | 06:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
151 | Cividale | Udine | 6:30 | 6:52 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 53 | Cividale | Udine | 7:00 | 7:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
153 | Cividale | Udine | 7:30 | 7:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | no | 305 | 4.584 | si | Bicassa ATR 110 | 111:50:00 | 111 |
AT 55 | Cividale | Udine | 8:00 | 8:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 57 | Cividale | Udine | 9:00 | 9:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 59 | Cividale | Udine | 10:00 | 10:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 61 | Cividale | Udine | 11:00 | 11:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 63 | Cividale | Udine | 12:00 | 12:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
163 | Cividale | Udine | 12:30 | 12:52 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 65 | Cividale | Udine | 13:00 | 13:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
165 | Cividale | Udine | 13:30 | 13:52 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 67 | Cividale | Udine | 14:00 | 14:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 69 | Cividale | Udine | 15:00 | 15:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 71 | Cividale | Udine | 16:00 | 16:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
171 | Cividale | Udine | 16:30 | 16:52 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 73 | Cividale | Udine | 17:00 | 17:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
173 | Cividale | Udine | 17:30 | 17:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | no | 305 | 4.584 | si | Bicassa ATR 110 | 111:50:00 | 111 |
AT 75 | Cividale | Udine | 18:00 | 18:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
175 | Cividale | Udine | 18:30 | 18:52 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 77 | Cividale | Udine | 19:00 | 19:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
177 | Cividale | Udine | 19:30 | 19:52 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 79 | Cividale | Udine | 20:00 | 20:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 81 | Cividale | Udine | 21:00 | 21:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 52 | Udine | Cividale | 06:30 | 06:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | no | 305 | 4.584 | no | Bicassa ATR 110 | 111:50:00 | 111 |
152 | Udine | Cividale | 07:00 | 07:22 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 54 | Udine | Cividale | 07:30 | 07:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
154 | Udine | Cividale | 08:00 | 08:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | no | 305 | 4.584 | si | Bicassa ATR 110 | 111:50:00 | 111 |
AT 56 | Udine | Cividale | 08:30 | 08:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 58 | Udine | Cividale | 09:30 | 09:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 60 | Udine | Cividale | 10:30 | 10:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 62 | Udine | Cividale | 11:30 | 11:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 64 | Udine | Cividale | 12:30 | 12:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
164 | Udine | Cividale | 13:00 | 13:22 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 66 | Udine | Cividale | 13:30 | 13:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
166 | Udine | Cividale | 14:00 | 14:22 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 68 | Udine | Cividale | 14:30 | 14:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 70 | Udine | Cividale | 15:30 | 15:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 72 | Udine | Cividale | 16:30 | 16:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
172 | Udine | Cividale | 17:00 | 17:22 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 74 | Udine | Cividale | 17:30 | 17:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
174 | Udine | Cividale | 18:00 | 18:22 | 15,030 | 0:22 | sempre | no | 305 | 4.584 | si | Bicassa ATR 110 | 111:50:00 | 111 |
AT 76 | Udine | Cividale | 18:30 | 18:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | si | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
176 | Udine | Cividale | 19:00 | 19:22 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 78 | Udine | Cividale | 19:30 | 19:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
178 | Udine | Cividale | 20:00 | 20:22 | 15,030 | 0:22 | invernale | no | 228 | 3.427 | no | Bicassa ATR 110 | 83:36:00 | 111 |
AT 80 | Udine | Cividale | 20:30 | 20:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
AT 82 | Udine | Cividale | 21:30 | 21:52 | 15,030 | 0:22 | sempre | si | 365 | 5.486 | no | Bicassa ATR 110 | 133:50:00 | 111 |
totale | 15.576 | 234.107 | ore,minuti,secondi | 5711:12:00 |
orario estivo
valido dal 11.06.2017 al 09.09.2017
ALL. 1
Allegato 2
QUALITA' DEI SERVIZI
1. STANDARD SPECIFICI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI PERCEPIBILI DAL CLIENTE A Pulizia a terra e a bordo
Al fine di garantire un adeguato livello di qualità del servizio sono verificate da parte della società, prima dell'apertura al pubblico, le seguenti attività di pulizia.
1) Pulizia del materiale rotabile (con particolare attenzione alla pulizia dei graffiti, che deve essere effettuata entro 48 ore dalla rilevazione dell'evento)
2) Pulizia degli impianti
Le penali sono stabilite nella misura di €uro 100,00 per ogni mancato intervento rilevato o segnalazione ricevuta
B. Puntualità
Per ritardo deve intendersi quello rilevato alle stazioni di termine corsa, per cause imputabili all’azienda. Per ogni mese di servizio saranno garantiti i seguenti livelli di puntualità: a) il 94% dei treni in arrivo nella fascia 0 - 5 minuti;
b) il 99% dei treni in arrivo nella fascia 0 - 15 minuti;
Le penalità sono stabilite per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in meno rispetto allo standard prefissato, per ciascuna fascia oraria, su base mensile.
• Ritardo 0 – 5 € 350,00
• Ritardo 0 – 15 € 700,00
C. Affollamento
La composizione dei treni deve garantire il posto a sedere per tutti i passeggeri; eccezionalmente e solo nelle fasce pendolari (6.00-9.00/12.30- 14.30/17.00- 19.00) è tollerato che la clientela viaggi in piedi.
Le penali sono stabilite nella misura di €uro 100,00 per ogni segnalazione ricevuta e comprovata
D. Affidabilità del servizio
Si applica l’articolo 5 del contratto. In caso di soppressione il tempo massimo di ripristino del servizio non potrà superare i 90 minuti, anche nel caso di autoservizi sostitutivi.
Penale di € 1.500,00 in caso di soppressione non sostituita entro 90’.
Penale di € 250,00 in caso di tempo di ripristino del servizio superiore a 90 minuti.
2. INFORMAZIONI AL PUBBLICO
L'informazione da fornire all’utenza sarà così articolata:
A. A bordo dei treni e negli impianti di terra
• Orario di servizio in vigore
• Tariffe in vigore
• Elenco rivendite
• Indicazione della fermata del servizio sostitutivo
• Modalità e contatti per richiedere informazioni o per inoltrare reclami e/o suggerimenti
• Diritti e Doveri dei Passeggeri
• Contatti di altri operatori di trasporto Dovrà inoltre essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che a terra, in caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi.
Per ogni inadempienza la penalità applicata sarà di € 200,00 ad evento, riscontrata in sede di visita ispettiva della Regione.
B. Nei punti di vendita autorizzati:
• Orario di servizio in vigore
• Tariffe in vigore
• Elenco rivendite
• Modulo per l’inoltro dei reclami
• Carta dei servizi
Dovrà essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che a terra, in caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi.
Nelle stazioni dovranno essere indicati nei monitor ed a mezzo diffusione sonora, se presenti, almeno l'orario dei treni in partenza nonché eventuali ritardi. Nel caso di anormalità, dovranno essere rese disponibili nel più breve tempo possibile le informazioni ai viaggiatori relative ai servizi sostitutivi, nonché alle cause del ritardo/soppressioni.
A bordo treno dovranno essere fornite, con le modalità disponibili, le informazioni relative alle fermate e all’eventuale ritardo e relativa causa.
3. SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO
Servizi di stazione
Elenco dei servizi presenti nelle località della linea (Udine- Cividale):
Denominazione dell’impianto | CIVIDALE DEL FR. | BOTTENICCO Z.I. | XXXXXXXX | XXXXXXXXXX | X.XXXXXXXX |
Indirizzo e recapito telefonico | Xxx Xxxxxxxxx, 0 0432/731032 | Xxx xxxxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxxxx | Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 00 | Via Cerneglons |
Biglietteria/rivendita titoli di viaggio | x | x | x | ||
Emettitrici automatiche* | |||||
Obliteratrici | x | x | x | x | x |
Distributori automatici di bevande e alimenti | x | ||||
Servizi igienici | x | ||||
Sala d’attesa/bussola | x | x | x | x | x |
Parcheggio (n. posti) | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 |
Presenza trasporto pubblico | x | x |
* Nel primo corso del 2017 si prevede l’installazione presso tutte le fermate della linea di emettitrici automatiche di titoli di viaggio.
La mancanza di uno degli indicati servizi, rilevata o segnalata, comporterà l'applicazione di una penale di €uro 100,00
Allegato 3
STATISTICA ANDAMENTO TRENI MESE DI 201 | ||||||||||||||||
numero treno | treni previsti | treni circolati | ritardo totale | ritardo medio | 0 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15-30 | >30 | ||||||
n | n | minuti | minuti | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
SOPPRESSIONI MESE DI 201_ | ||||||||
numero treno | data | km previsti | km soppressi | ore soppresse | causa soppressione | tipologia soppressione | soppresso da | soppresso a |
minuti | ||||||||
EFFETTUAZIONI MESE DI ……… 201 | ||||||||
numero treno | data | km previsti | km effettuati | ore effettuate | causa effettuazione | tipologia effettuazione | effettuato da | effettuato a |
minuti | ||||||||
STATISTICA ANDAMENTO TRENI ANNO 201 | ||||||||||||||||
numero treno | treni previsti | treni circolati | ritardo totale | ritardo medio | 0 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15-30 | >30 | ||||||
n | n | minuti | minuti | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
SOPPRESSIONI ANNO 201 | ||||||||
numero treno | data | km previsti | km soppressi | ore soppresse | causa soppressione | tipologia soppressione | soppresso da | soppresso a |
minuti | ||||||||
EFFETTUAZIONI ANNO 201 | ||||||||
numero treno | data | km previsti | km effettuati | ore effettuate | causa effettuazione | tipologia effettuazione | effettuato da | effettuato a |
minuti | ||||||||
Allegato 4
SCHEDA SERVIZI – 2017
a) Servizio offerto: parametri fisici
Treni x km viaggiatori | |
Viaggiatori per km | |
Numero di corse annuo | |
Composizione media dei treni | |
Posti x km offerti | |
Passeggeri trasportati | |
Velocità commerciale |
b) Servizio offerto: costi e ricavi
Costo del trasporto | €uro |
Condotta | |
Scorta | |
Manutenzione corrente | |
Manutenzione capitalizzabile | |
Manovra | |
Pulizia | |
Energia diesel | |
TOTALE COSTI | |
Ricavi da traffico | €uro |
Corrispettivo della Regione (rete e trasporto) | €uro |
Costo del trasporto a treno x km | €uro / treno x km |
Ricavo da traffico a treno x km | €uro / treno x km |
Corrispettivo della Regione a treno x km | €uro / treno x km |
Costo del trasporto a viaggiatore x km | €uro / treno x km |
Ricavo da traffico a viaggiatore x km | €uro / treno x km |
Corrispettivo della Regione a viaggiatore x km (rete e trasporto) | €uro / treno x km |
N.B. Tutti i valori sono IVA esclusa