Contratto "tipo" di finanziamento di quota di capitale di rischio di impresa italiana in impresa mista in paese in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26.2.1987, n. 49
Contratto "tipo" di finanziamento di quota di capitale di rischio di impresa italiana in impresa mista in paese in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26.2.1987, n. 49
tra
Artigiancassa S.p.A
e
.............................................
INDICE
1. Concessione del finanziamento
2. Condizioni per l'erogazione
a. Con anticipazione b. Senza anticipazione
3. Periodo di utilizzo, modalità di erogazione e consolidamento del finanziamento
4. Rimborso delle somme erogate e pagamento degli interessi - Piano d'ammortamento
5. Rimborso anticipato del finanziamento - Disinvestimenti
6. Imputazione e modalità dei pagamenti - Modalità di calcolo degli interessi pro die - Interessi di mora
7. Garanzie
7.1 Fideiussione bancaria 7.2 Ipoteca
8. Obblighi dell'Impresa [e regolamentazione delle garanzie personali prestate da terzi
9. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto
10. Elezione di domicilio
11. Trattamento tributario - oneri e spese - modalità di redazione
12. Foro competente
Imposta sostitutiva ai sensi del titolo IV del D.P.R. 29.9.1973, n. 601. Scrittura privata(1)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DI QUOTA DI CAPITALE DI RISCHIO DI IMPRESA ITALIANA IN IMPRESA MISTA IN PAESE IN VIA DI SVILUPPO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 26.2.1987,
N. 49 [, E DI CONCESSIONE DI GARANZIA] (2)
• Artigiancassa S.p.A , con sede in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 25/45.
10680.7, che interviene al presente atto quale gestore del fondo di cui all.art.7 della legge n.49 del 26.2.1987;
e
• · La «……...........................» con sede in ,
Via..................……….n……….., iscritta alla Sezione ordinaria del
Registro delle Imprese di...............…….n.........…-Tribunale., in seguito denominata «Impresa» [capitale Euro
….........................…..interamente versato] (3)
• [la "..................." (ecc.)](4 ), ovvero [il sig. (ecc.)](4 );
NOTE
(1) Sarà necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, in caso di finanziamento garantito da ipoteca.
(2) Omettere, se del caso, ovvero specificare il tipo di garanzia.
(3) Sostituzione con: «capitale versato Euro ...........................….,» in caso di capitale non interamente versato.
(4) Omettere, in assenza di terzi garanti.
N.B. - Per le società, dovranno essere indicate le eventuali delibere, adottate a termini di statuto o dei patti sociali, di assunzione del finanziamento e di conferimento, in via generale o speciale, dei relativi poteri di pattuizione e di firma al rappresentante negoziale, ovvero dovranno essere indicate le norme statutarie che conferiscono al rappresentante i poteri medesimi.
• Per le imprese individuali, il testo dovrà essere opportunamente modificato, non ponendosi di norma questioni di rappresentanza.
• In caso di procura speciale, da redigersi per atto pubblico, conferita dal rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale a chi sottoscrive il contratto, ne dovranno essere espressamente indicati gli estremi.
premesso
a. che presso Artigiancassa è stato istituito, ai sensi dell'art. 26, 2° comma, della legge 24.5.1977, n. 227, un fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari agevolati a Stati, banche centrali o enti di Stato in Paesi in via di sviluppo in seguito denominato "Fondo rotativo";
b. che, ai sensi dell'art. 7 della legge 26.2.1987, n. 49, possono essere concessi da Artigiancassa , a valere sulla prevista quota del predetto Fondo rotativo, crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi;
c. che l'Impresa ha dichiarato di [voler assumere](5 ) una partecipazione nella misura del ....% (....... per cento) del capitale di rischio nella seguente impresa mista: ".........................." con sede in ................... ..............., capitale sociale ..............., avente per oggetto principale ;
d. che il Ministro dell’Economia ha autorizzato Artigiancassa, con decreto n…….del… , a concedere all’Impresa un finanziamento
a valere sulla
predetta quota del Fondo rotativo [in Euro, pari al controvalore di
……….(…….) e comunque non superiore all’importo] (6) di Euro…..), da destinarsi alla partecipazione dell’Impresa nella sopra indicata impresa mista, in seguito denominata «impresa mista», alle seguenti principali condizioni:
o durata del periodo di grazia: ... anni, decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto;
o durata e modalità del rimborso: ... anni, in rate
semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito in essere, con decorrenza dal termine del predetto periodo di grazia;
o tasso di interesse: 30% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di cui al D.P.R. n.902 del 9.11.1976 e successive disposizioni applicative, vigente alla data di stipulazione del presente contratto;
o garanzie:(7 )
NOTE
e. (5) Sostituire, se del caso, con: "aver assunto"
f. (6) Sopprimere, in caso di finanziamento espresso direttamente in Euro. (7) Indicare genericamente il tipo e l'oggetto.
Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 1
Concessione del finanziamento
o 1.1 . – ARTIGIANCASSA S.p.A., a valere sulla quota del Fondo Rotativo, concede all’Impresa, che accetta, un finanziamento in Euro, pari al controvalore di ……e comunque non superiore all’importo (8 ) di Euro ……… .
o 1.2. - Il finanziamento è concesso esclusivamente per sopperire, a parte del fabbisogno finanziario conseguente alla partecipazione dell'Impresa stessa nell'Impresa mista di cui in premessa.
o 1.3. - Il finanziamento è destinato a coprire il predetto fabbisogno finanziario nella misura del ….% (… per cento)
(9) delle quote di partecipazione nell’Impresa mista da parte dell’Impresa [fino ai primi € 5.164.569 della
partecipazione, e nella misura del .....% (..... per cento)(10 ) delle spese medesime, per l'eccedenza].(11 )
o 1.4. - I relativi conferimenti dovranno risultare completati almeno tre mesi prima della scadenza del termine di utilizzo del finanziamento previsto all'art. 3, 1° comma, del presente contratto [, che l'Impresa dichiara peraltro di avere già completato](11 ).
NOTE
(8) Sopprimere, in caso di finanziamento espresso direttamente in Euro.
(9) Non superiore al 70% (cfr. art. 4, 5 c., delib. CICS 21.12.93, n. 53).
(10) Non superiore xx 00% ( " " " " " " " " " ").
(11) Omettere, se del caso. Articolo 2 (con anticipazione)
Condizioni per l'erogazione
• 2.1. - Ai fini dell'effettuazione delle erogazioni a titolo di anticipazione, con le modalità di cui al successivo art. 3, l'Impresa si obbliga a fornire preventivamente a Artigiancassa e comunque non oltre il termine massimo previsto per il completamento dei conferimenti al punto 1.4 del precedente articolo 1:
a. la prova che fino alla data di stipulazione del presente contratto non era pendente nei confronti dell'Impresa [e del Garante](12 ) alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che ... stess... non era... sciolt... o in liquidazione ed era comunque nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b. la prova, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e vistata dal Presidente del collegio sindacale, dell'avvenuta [costituzione dell'Impresa mista e sottoscrizione del relativo capitale,](13 ) nonché dell'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni di carattere amministrativo previste dalla normativa italiana e da quella vigente nel Paese di realizzazione dell'Impresa mista stessa;
c. la fideiussione bancaria di cui al successivo art. 7, a completa copertura degli importi erogandi;
d. la prova dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca e dell'inesistenza di precedenti pesi o vincoli [diversi da quelli dichiarati al successivo art. 7](14 ), mediante consegna a Artigiancassa del certificato ipotecario ovvero di una relazione notarile, facenti stato almeno fino
alla data di effettuazione delle formalità relative alla costituzione della garanzia;]](15 ).
• 2.2. - Ai fini dell'effettuazione delle successive erogazioni, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 3, l'Impresa dovrà preventivamente produrre, con le modalità di cui alla lettera
b) del precedente comma, la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento e completamento della partecipazione finanziata, previa copertura della somma anticipata [, nonchè corrispondentemente integrare la predetta fideiussione bancaria](16 ).
• 2.3. - In caso di mancata richiesta di anticipazione, l'Impresa dovrà, ai fini dell'effettuazione delle erogazioni, produrre preventivamente quanto previsto al 1° comma del presente articolo, non oltre il termine ivi indicato. Inoltre dovrà presentare la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della partecipazione finanziata, a fronte della quale si richiede l'erogazione stessa.
• 2.4. - L'Impresa si obbliga inoltre, ai fini e nel termine massimo di cui al 1° comma del presente articolo, su espressa richiesta di Artigiancassa a produrre tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa all'Impresa stessa e all'Impresa mista inerente all'iniziativa finanziata.
• 2.5. - L'Impresa si obbliga infine, sempre ai fini e nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a produrre la documentazione prevista al quarto comma del successivo art. 3 [, nonché ad assicurare presso primarie imprese
di assicurazione, per la durata del finanziamento e per successivi due anni, contro i rischi indicati da Artigiancassa e per valori giudicati idonei dal medesimo, gli immobili, gli impianti e i macchinari costituiti in garanzia, anche se di terzi; a vincolare le relative polizze a favore di Artigiancassa , con le modalità da esso stabilite, autorizzando lo stesso a sostituirsi nel pagamento dei premi non soddisfatti; a rimborsare in tal caso le spese sostenute e i relativi interessi, decorrenti dal momento dell'addebito delle spese medesime a Artigiancassa , al tasso previsto ai sensi del presente contratto per gli interessi di mora](15 )
NOTE
(12) Omettere, in assenza di terzo garante.
(13) Sostituire, in caso di riabilitazione e/o ampliamento, con: "sottoscrizione del capitale dell'Impresa mista".
(14) Omettere, in assenza di altri precedenti vincoli.
(15) Omettere, in assenza di garanzie ipotecarie; in caso di diversa garanzia reale (p. es., pegno su titoli), si apporteranno le relative modificazioni.
(16) Omettere se del caso.
Articolo 2 (in assenza di anticipazione) Condizioni per l'erogazione
• 2.1 - Ai fini dell'effettuazione delle erogazioni, con le modalità di cui al successivo art. 3, l'Impresa si obbliga a fornire preventivamente a Artigiancassa e comunque non oltre il termine massimo previsto per il completamento dei conferimenti al punto 1.4 del precedente articolo 1:
a. a) la prova che fino alla data di stipulazione del presente contratto non era pendente nei confronti dell'Impresa [e del Garante](17 ) alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che ... stess... non era... sciolt... o in liquidazione ed era comunque nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b. b) la prova, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e vistata dal Presidente del collegio sindacale, [dell'avvenuta costituzione dell'Impresa mista e versamento del relativo capitale,](18 ) nonché dell'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni di carattere amministrativo previste dalla normativa italiana e da quella vigente nel Paese di realizzazione dell'Impresa mista stessa;
c. c) la fideiussione bancaria di cui al successivo art. 7, a completa copertura degli importi erogandi;
d. [[ la prova dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca e dell'inesistenza di precedenti pesi o vincoli [diversi da quelli dichiarati al successivo art. 7](19 ), mediante consegna a Artigiancassa del certificato ipotecario ovvero di una relazione notarile, facenti stato almeno fino alla data di
effettuazione delle formalità relative alla costituzione della garanzia;]](20 ).
• 2.2. - L'Impresa si obbliga inoltre, ai fini e nel termine massimo di cui al primo comma del presente articolo, su espressa richiesta di Artigiancassa a produrre tutta la documentazione amministrativa
e tecnica relativa all'Impresa stessa ed all'Impresa mista inerente all'iniziativa finanziata.
• 2.3. - L'Impresa si obbliga infine, sempre ai fini e nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a produrre la documentazione prevista al quarto comma del successivo art. 3 [, nonché ad assicurare presso primarie imprese di assicurazione, per la durata del finanziamento e per successivi due anni, contro i rischi indicati da Artigiancassa e per valori giudicati idonei dal medesimo, gli immobili, gli impianti e i macchinari costituiti in garanzia, anche se di terzi; a vincolare le relative polizze a favore di Xxxxxxxxxxxxx , con le modalità da esso stabilite, autorizzando lo stesso a sostituirsi nel pagamento dei premi non soddisfatti; a rimborsare in tal caso le spese sostenute e i relativi interessi, decorrenti dal momento dell'addebito delle spese medesime a Artigiancassa , al tasso previsto ai sensi del presente contratto per gli interessi di mora.](20 )
NOTE
(17) Omettere, in assenza di terzo garante.
(18) Sostituire, in caso di riabilitazione e/o ampliamento, con: "dell'avvenuto versamento della propria quota di partecipazione al capitale dell'Impresa mista".
(19) Omettere, in assenza di altri precedenti vincoli.
(20) Omettere, in assenza di garanzie ipotecarie; in caso di diversa garanzia reale (p. es., pegno su titoli), si apporteranno le relative modificazioni.
Articolo 3
Periodo di utilizzo, modalità di erogazione e consolidamento del finanziamento
• 3.1.1. -Il finanziamento sarà erogato, anche in più soluzioni, mediante accredito con valuta corrente sul conto corrente bancario intestato all'Impresa che sarà da essa espressamente indicato, su richiesta dell'Impresa stessa e previo adempimento di quanto previsto al precedente art. 2, entro il termine di 24 mesi a partire dalla data di stipulazione del presente contratto e con le modalità di cui al presente articolo, a valere sulle esistenti disponibilità della quota del Fondo rotativo e sempreché siano rese disponibili le relative somme da parte della Tesoreria dello Stato .
• 3.1.2. - Ciascuna erogazione sarà calcolata in misura corrispondente alla percentuale finanziabile, di cui al punto 1.3 del precedente art. 1, delle somme effettivamente versate dall'Impresa a titolo di conferimento al capitale dell'Impresa mista, ovvero in misura corrispondente a detta percentuale del valore dei
conferimenti in natura ritenuto congruo ai tassi di cambio di cui all'ultimo comma del presente articolo.
• 3.1.3. In caso di avvenuta sottoscrizione, anche parziale, del capitale dell’impresa mista da parte dell’impresa, la stessa potrà richiedere, anche in più soluzioni, l’anticipazione, rispetto alle erogazioni di cui al capoverso precedente, di una somma complessivamente non superiore ad Euro ………= (Euro… ),
pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo massimo erogabile
in Euro ai sensi dell’art.1, primo comma, del presente contratto. Ciascuna anticipazione sarà calcolata, in misura corrispondente alla percentuale finanziabile di cui al punto 1.3 dell’art.1, delle somme sottoscritte, al tasso di cambio applicato, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 20/12/1994, ai fini della determinazione del predetto importo massimo erogabile in Euro.
• 3.1.4. - Le erogazioni di cui al secondo capoverso del presente comma potranno essere effettuate solo previo effettivo conferimento al capitale dell'Impresa mista da parte dell'Impresa, idoneamente documentato, di somme o beni di valore tale da coprire, in applicazione della percentuale di cui al al punto 1.3 dell'art. 1, ed ai tassi di cambio di cui all'ultimo comma del presente articolo, le somme eventualmente anticipate.
• 3.1.5. - In caso di non completo versamento da parte dell'Impresa delle quote di partecipazione a fronte della cui sottoscrizione siano state erogate somme a titolo di anticipazione, con conseguente non totale copertura della stessa, l'Impresa medesima si obbliga a rimborsare a Artigiancassa , entro quindici giorni dalla relativa richiesta mediante lettera raccomandata, la parte non giustificata da idonea documentazione dell'anticipazione erogata, maggiorata degli interessi al tasso di riferimento vigentea alla data di stipulazione del contratto, calcolati per il periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'anticipazione medesima e la data di effettivo accredito a Artigiancassa ]] (21 ).
• 3.2. -Erogate le somme ai sensi del presente articolo, ovvero decorsi i relativi termini, l'importo del finanziamento di cui al precedente art. 1 sarà consolidato nell'importo corrispondente al totale delle erogazioni effettuate [, diminuito di quanto eventualmente restituito o comunque dovuto dall'Impresa ai sensi del quinto capoverso del comma precedente].(21 )
• 3.3. - All'atto di ogni singola erogazione prevista dal presente articolo, l'Impresa rilascerà a Artigiancassa una dichiarazione di
quietanza e riconoscimento di debito, nel testo e con le modalità che saranno indicate da Artigiancassa stesso.
• 3.4.1. - Ai fini dell’erogazione del finanziamento, il controvalore in Euro dei conferimenti effettuati a fronte di partecipazioni espresse in valuta estera sarà determinato sulla base dei tassi di cambio prevalenti sul mercato alla data dei singoli conferimenti, secondo le modalità di seguito riportate.
• 3.4.2. - Nel caso di conferimenti effettuati attraverso trasferimento dall’Italia di valuta estera di cui all’art. 2 della legge 12.8.1993, n.312, appositamente acquistata, il controvalore in Euro sarà determinato sulla base del tasso di cambio applicato dalla banca abilitata alla data di acquisto di tale valuta, idoneamente documentato dalla banca stessa mediante un’apposita dichiarazione.
• 3.4.3.- Nel caso in cui il trasferimento dall’Italia venga effettuato mediante valuta estera di cui all’art.2 della legge 12.8.1993, n.312, disponibile in un conto valutario, il controvalore in Euro sarà determinato sulla base del tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, secondo le modalità previste dall’art.2 della legge 12.8.1993, n.312, alla data di addebito dell’importo trasferito su detto conto valutario, risultante da idonea documentazione della banca abilitata.
• 3.4.4. - Nel caso in cui i conferimenti siano effettuati mediante l’utilizzo di disponibilità di valuta estera di cui all’art.2 della legge 12.8.1993, n.312, detenuta all’estero, il controvalore in Euro sarà determinato sulla base del tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 12.8.1993, n. 312, alla data di acquisizione della partecipazione nell'Impresa mista, data che dovrà risultare da un'apposita dichiarazione, per quanto possibile documentata, del legale rappresentante
dell'Impresa mista, la cui firma dovrà essere debitamente autenticata. Sarà necessaria anche una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa italiana da cui risulti come e perchè sono state costituite le disponibilità all'estero e che il loro utilizzo è avvenuto nel rispetto delle norme valutarie vigenti in Italia.
• 3.4.5. - Nel caso di conferimenti in natura, il controvalore in Euro sarà determinato, in rapporto al valore ritenuto congruo e secondo le modalità stabilite dalla delibera CICS n. 53 del 21.12.1993, sulla base del tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 12.8.1993, n. 312, alla data di acquisizione della partecipazione nell'Impresa
mista. Quest'ultima dovrà risultare da una apposita dichiarazione, per quanto possibile documentata, del legale rappresentante dell'Impresa mista, la cui firma dovrà essere debitamente autenticata. Nel caso in cui il conferimento venga effettuato in una valuta diversa da quella del capitale sociale, la dichiarazione del legale rappresentante dovrà indicare anche il tasso di cambio che lega le due valute.
• 3.4.6. - Nel caso in cui i conferimenti effettuati siano espressi in valuta estera diversa da quelle di cui all'art. 2 della legge 12.8.1993, n. 312, il tasso di cambio, in tutti i casi sopra elencati in cui viene applicato, sarà quello riportato sul bollettino settimanale dei cambi indicativi per le cessioni al Tesoro predisposto dall'U.I.C.
NOTE
(21) Omettere, in assenza di anticipazione. Articolo 4
Rimborso delle somme erogate e pagamento degli interessi - Piano d'ammortamento
• 4.1. - L'Impresa si obbliga a rimborsare a Artigiancassa ciascuna somma erogata [, salvo quanto previsto al precedente art. 3, primo comma, xxxxxx xxxxxxxxx, in caso di mancata intera copertura dell'anticipazione,](22 ) entro dieci(23 ) anni dalla data di stipula del presente contratto, in sedici(23 ) rate semestrali a quote costanti di capitale, la prima delle quali con scadenza a trenta mesi(23 ) da detta data medesima.
• 4.2. - L'Impresa si obbliga inoltre a corrispondere a Artigiancassa , in via semestrale posticipata, alle stesse scadenze di cui al comma precedente, gli interessi sul debito in essere a ciascuna scadenza medesima, calcolati al tasso effettivo annuo posticipato del .......% (............. per cento)(24 ) e decorrenti a partire da due anni(23 ) dopo la predetta data.
• 4.3. - Il tasso nominale annuo con corresponsione semestrale posticipata equivalente al tasso effettivo di cui al comma precedente è pari al .....% (. per cento).
• 4.4. - Completate le erogazioni di cui al precedente art. 3 o comunque consolidato l'importo del finanziamento ai sensi dell'art.
3 medesimo, Artigiancassa predisporrà il relativo piano di ammortamento finale, che l'Impresa finanziata si obbliga a sottoscrivere per accettazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di Artigiancassa .
NOTE
(22) Omettere, in assenza di anticipazione.
(23) Salvo minor durata ai sensi dello specifico decreto del tesoro (cfr. art. 4, 2° comma, delib. CICS n. 53 del 21.12.1993).
(24) 30% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni ai sensi del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive disposizioni applicative, vigente alla data di stipulazione del contratto (cfr. art. 4, 4° comma, delib. CICS n. 53 del 21.12.1993).
Articolo 5
Rimborso anticipato del finanziamento - Disinvestimenti
• 5.1. - Artigiancassa potrà consentire, su richiesta dell'Impresa, il rimborso anticipato, anche parziale, del finanziamento.
• 5.2. - Qualora l'Impresa disinvesta volontariamente, in tutto o in parte, la quota di capitale di rischio oggetto del finanziamento di cui al precedente art. 1, l'Impresa stessa si obbliga a darne comunicazione entro venti giorni a Artigiancassa , nonché a provvedere, entro il successivo termine di dieci giorni, al rimborso del finanziamento stesso, in proporzione del disinvestimento medesimo.
• 5.3. - Nei casi di rimborso anticipato previsti dai due commi precedenti, gli interessi sulle somme anticipatamente rimborsate, salve le ipotesi di cui al comma successivo, rimarranno calcolati, fino alla data di effettivo accredito all'Istituto, al tasso agevolato e con la decorrenza iniziale di cui al precedente art. 4.
• 5.4. - Qualora la richiesta di rimborso anticipato di cui al precedente primo comma ovvero il disinvestimento di cui al precedente secondo comma del presente articolo intervengano anteriormente all'avvenuto completamento dei conferimenti oggetto del finanziamento, ovvero, in caso di mancato completamento, anteriormente al consolidamento del finanziamento medesimo ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma, gli interessi sulle somme anticipatamente rimborsate saranno calcolati, per il periodo di godimento, al tasso di cui all'art. 4 del presente contratto ovvero al maggior tasso che sarà eventualmente stabilito dagli organi competenti, con decorrenza dalla data di erogazione delle somme rimborsate medesime e termine a quella di effettivo accredito a Artigiancassa . Ai fini di detta decorrenza, si intenderanno rimborsate, in caso di anticipato rimborso parziale, le somme erogate per prime e via via le successive.
Articolo 6
Imputazione e modalità dei pagamenti - Modalità di calcolo degli interessi pro die - Interessi di mora
• 6.1. - Salva ogni diversa determinazione dell'Istituto, qualsiasi versamento effettuato dall'Impresa verrà imputato nell'ordine al rimborso di spese e oneri, al pagamento di accessori e interessi e infine al credito capitale.
• 6.2 - I pagamenti dovranno essere effettuati, alle scadenze prestabilite, mediante versamento diretto presso la banca e con le modalità che saranno indicate all'Impresa dall'Istituto medesimo, con facoltà di quest'ultimo di
modificare in qualunque momento la banca e le modalità predette, dandone tempestiva comunicazione all'Impresa.
• 6.3. - Salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo per il calcolo degli interessi di mora, in tutti i casi in cui gli interessi a qualsiasi altro titolo dovuti ai sensi del presente contratto debbano essere applicati per un determinato numero di giorni, gli stessi saranno calcolati per i giorni effettivi, sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni, in ragione di interessi semplici.
• 6.4. - Nell'ipotesi di ritardato pagamento da parte dell'Impresa di quanto da essa dovuto a qualsiasi titolo a Artigiancassa in applicazione, dipendenza o connessione con il presente contratto, saranno dovuti alla stessa Artigiancassa gli interessi di mora nella misura del .......% (. per cento)(25 ) annuo.
• 6.5. - Detti interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione, e saranno calcolati per i giorni effettivamente intercorrenti tra la data di scadenza del pagamento ovvero la data alla quale la somma risulti comunque dovuta e la data dell'effettivo accredito a favore di Artigiancassa , sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni, in ragione di interessi semplici, se inferiori all'anno, e di interessi composti su base annua, se eccedenti l'anno.
• 6.6. - In caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, i predetti interessi di mora saranno dovuti all'Istituto, a far tempo dalla data della relativa notificazione, sull'importo a qualsiasi titolo complessivamente dovuto dall'Impresa.
NOTE
(25) Pari al tasso di riferimento stabilito per le operazioni ai sensi del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive disposizioni applicative vigente al momento della stipulazione del contratto (delib. C.A. 27.6.90).
Articolo 7 (I)
Fideiussione bancaria (26 )
• 7.1. - L'Impresa, a garanzia di quanto comunque dovuto ai sensi del presente contratto, ed in particolare a garanzia della restituzione a qualsiasi titolo del capitale erogato, della corresponsione dei relativi interessi anche di mora, nonché del rimborso di spese anche giudiziarie, di eventuali oneri tributari ed altri accessori, si impegna a consegnare a Artigiancassa , in via preventiva rispetto alle erogazioni, uno o più atti di fideiussione bancaria a prima richiesta in via solidale e indivisibile, secondo lo schema predisposto da Artigiancassa stesso, rilasciati da una o più banche di gradimento di Artigiancassa medesimo.
NOTE
(26) In caso di diversa garanzia personale, si apporteranno le relative modificazioni.
Articolo 7 (II)
Ipoteca (27 )
• 7.2. - L’impresa e/o i …Garant…., a garanzia del credito di ARTIGIANCASSA S.p.A.: per capitale fino a Euro ….nonché per interessi nella misura fissata ai sensi del precedente art.4; per interessi di anticipato rimborso nelle misure di cui [all’art.3, primo comma, xxxxxx xxxxxxxxx e] (28) all’art.5, terzo e quarto comma; per interessi di mora nella misura fissata ai sensi del precedente art.6; per spese e per ogni altro credito di ARTIGIANCASSA S.p.A., con particolare riferimento ai premi di assicurazione eventualmente pagati ai sensi del precedente art.2; somme che si convengono presuntivamente in complessivi Euro …. (Euro…..) e cioè a garanzia del totale importo di Euro….. (Euro…..) e comunque a garanzia della restituzione a qualunque titolo delle somme erogate, costituisc…a favore dell’Istituto ipoteca sugli immobili, accessioni, miglioramenti e pertinenze, compresi macchinari e impianti esistenti o in seguito introdotti, di cui alla seguente
DESCRIZIONE(*)
(*) Per ogni cespite indicare i proprietari e gli eventuali titolari di altri diritti reali, precisandone possibilmente le quote.
• 7.3. - L'Impresa [e/o i ... Garant...](29) acconsent... che a richiesta di chiunque venga iscritta l'ipoteca a favore di Artigiancassa ; garantisc... la piena proprietà e la assoluta libertà dei beni costituiti in ipoteca da iscrizioni, annotamenti e trascrizioni pregiudizievoli, e da ogni altro peso, onere o vincolo [,ad eccezione
](29 NOTE | ) | ||
(27) In caso di | diversa | garanzia | reale, si apporteranno le relative |
modificazioni. |
(28) Omettere, in assenza di anticipazione.
(29) omettere, se del caso.
Articolo 8
Obblighi dell'Impresa [e regolamentazione delle garanzie personali prestate da terzi](30 )
• 8.1. - L'Impresa finanziata si obbliga nei confronti di Artigiancassa :
a) a fornire, al termine del periodo di utilizzo, una relazione sulla situazione e l'andamento dell'Impresa mista e a fornire per tutta la durata del finanziamento informazioni e notizie sulla Impresa mista stessa in ordine a :
o qualsiasi variazione nell'attività, nel capitale sociale, nei partecipanti e nella composizione delle partecipazioni;
o qualsiasi trasformazione nella forma, ragione o denominazione sociale;
o l'avvio di eventuali procedure concorsuali di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione o ad esse assimilabili;
nonchè a fornire, ove richiesti, i bilanci annuali dell'Impresa mista e le relative relazioni ed eventuali certificazioni.
b) a consentire, nei limiti delle facoltà dell'Impresa medesima, eventuali verifiche sullo stato di realizzazione e funzionamento dell'Impresa mista;
c) a fornire ove richiesti i propri bilanci annuali, nonché le relative relazioni e certificazioni;
d) a comunicare tempestivamente, salvo deroga, i seguenti eventi riguardanti l'Impresa stessa: qualsiasi variazione nell'attività, nel capitale sociale, nei partecipanti e nella composizione delle partecipazioni, nella consistenza patrimoniale, nella capacità di agire, nella rappresentanza legale o nella conduzione aziendale e nella composizione dei propri organi amministrativi; qualsiasi trasformazione nella forma, ragione o denominazione sociale; l'avvio di eventuali procedure di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione o ad esse assimilabili;
e) a consentire, salvo deroga, ogni indagine tecnica o amministrativa e qualunque controllo sull'Impresa e a fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni richiesti;
[f) a prestare, nel termine di trenta giorni dall'eventuale richiesta dell'Istituto, garanzie integrative, qualora il valore delle garanzie già costituite, anche da terzi, dovesse risultare per qualunque motivo insufficiente, a giudizio dell'Istituto stesso.](31 )
8.2. - Le garanzie personali sono regolate dalle seguenti condizioni:
• i ... Garant.... dispensa... Artigiancassa dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957, c.c., intendendo rimanere obbligat... anche se Artigiancassa medesimo non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia continuate;
• i ... Garant... rinuncia... a opporre le eccezioni spettanti al debitore e si obbliga... irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare a prima richiesta di Artigiancassa mediante lettera raccomandata ed entro 15 giorni dalla medesima, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto in dipendenza del finanziamento, nel caso che il debitore mancasse o soltanto ritardasse nell'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti;
• i ... Garant... garantisc... l'obbligazione di restituzione, a chiunque spettante, anche in caso d'invalidità del contratto;
• l'eventuale decadenza dell'Impresa dal beneficio del termine o la risoluzione del presente contratto per qualsiasi motivo renderà automaticamente escutibili le garanzie prestate da ... Garanti...
• i ... Garant... non potranno esercitare il diritto di regresso o di surroga che spettasse loro nei confronti del debitore e di altri Garanti, sino a quando ogni ragione di credito di Artigiancassa non sia stata estinta, rinunciando comunque alla liberazione per fatto di Artigiancassa stesso; in deroga all'art. 1955, c.c., la garanzia non si estinguerà neppure quando non potesse avere effetto la surrogazione de ... Garant ... nei diritti e garanzie vantati da Artigiancassa nei confronti dell'Impresa;
• i ... Garant... garantisc... tutto quanto sia dovuto a Artigiancassa anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque eseguiti;
• i ... Garant... rispond... per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione o per transazione da parte di Artigiancassa ;
• l'obbligo de... Garant... si estende agli interessi di mora anche in caso di ammissione del debitore ad una procedura concorsuale;
• in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto all'Istituto da... Garant..., ...l... stess... sarà... tenut... a corrispondere gli interessi moratori sull'importo complessivamente dovuto nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalla altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate.
I ... Garant... garantisc... le obbligazioni assunte dall'Impresa e accetta... le condizioni di cui al presente articolo con gli effetti previsti dal successivo art. 9. Dichiara... di postergare il proprio credito a quello di Artigiancassa , anche nel caso in cui il diritto di surroga spettasse .... in dipendenza di pagamenti effettuati per precedenti finanziamenti, da chiunque assunti o garantiti.
I ... Garant... esprim... il proprio accordo a eventuali modificazioni del piano di rimborso; Artigiancassa potrà accordare la liberazione, riduzione o sostituzione delle garanzie anche senza darne comunicazione.
Le obbligazioni assunte dall'Impresa e da... Garant. si intendono costituite
con vincolo solidale e indivisibile anche per i .... aventi causa, eredi e successori.](30 )
NOTE
(30) Omettere, in assenza di terzi garanti diretti firmatari del contratto.
(31) Omettere, in assenza di garanzie reali.
Articolo 9
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto
• 9.1.- L'Impresa incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186, c.c., qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse.
• 9.2. - Artigiancassa avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456, c.c., qualora:
a. intervengano significative variazioni non approvate dallo stesso nell'attività, nel capitale sociale, nella forma, nei partecipanti e nella composizione delle partecipazioni dell'Impresa mista;
b. l'Impresa non provveda per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla sua volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate di cui al precedente articolo 4 [, ovvero non rimborsi nei termini previsti quanto da essa dovuto ai sensi del punto 3.1.5., del precedente art. 3];(32 )
c. l'Impresa non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso;
d. il finanziamento sia revocato dagli organi competenti;
e. l'Impresa non presenti, nel termine previsto, quanto richiesto ai sensi dell'articolo 2;
f. l'Impresa non provveda puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, tributi e contributi di qualsiasi genere da essa dovuti all'Erario o a qualunque Ente in dipendenza o connessione con il presente contratto o di ogni somma comunque dovuta a Artigiancassa ;
g. l'Impresa [o i Garanti](33 ) subisca... protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia... qualsiasi atto che diminuisca in misura rilevante la .... consistenza patrimoniale o economica o non rispetti... gli obblighi assunti verso Artigiancassa con altri contratti di finanziamento;
h. l'Impresa non adempia gli obblighi di cui all'art. 5, secondo comma, e all'art. 8, [primo comma](33 ) o comunque si verifichino gli eventi di cui alla lettera d) dello stesso articolo 8 [, primo comma];(33 )
i. la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni effettuate a Artigiancassa risultino non veritiere;
j. l'Impresa non adempia gli obblighi previsti all'art. 4, quarto comma, nonché all'art. 11, secondo comma;
x. xxxxxxxxx motivi ostativi ai sensi della vigente normativa antimafia;
l. non sia stata effettuata alcuna erogazione nel termine di cui all'art. 3, 1° comma, del presente contratto.
• 9.3. - Nei casi di decadenza o di risoluzione Artigiancassa avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per accessori, interessi e capitale e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti dell'Impresa [e dei Garanti](33 ), nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.
• 9.4. - Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.
• 9.5. - In tutti i casi in cui Artigiancassa ha facoltà, in virtù di quanto previsto dal presente contratto, di dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine ovvero di risolvere di diritto il contratto medesimo, è altresì in facoltà di Artigiancassa , a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di comunicazione, di
sospendere le erogazioni, fermo il diritto di esercitare le facoltà predette.
• 9.6. - Agli effetti dell'esatta determinazione del credito, faranno stato i libri e le registrazioni di Artigiancassa .
NOTE
(32) Omettere, in assenza di anticipazione e in caso di conferimenti già completati.
(33) Omettere, in assenza di terzi garanti personali firmatari in contratto. Articolo 10
Elezione di domicilio
• 10.1. - Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, x.x., x xxxx'xxxxxxxx 00, x.x.x., Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx Xxxx, l'Impresa [ed il Garante, rispettivamente, ciascuno](34 ) presso la propria sede sociale e presso la Casa Comunale [,rispettivamente,](34 ) di ............ [e di ..........](34 ); a tali domicili eletti, o a quello/i reale/i dell'Impresa [e del Garante](34 ), Artigiancassa potrà far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi.
NOTE (34) Omettere, in assenza di terzo garante Articolo 11
Trattamento tributario - oneri e spese - modalità di redazione
• 11.1. - Il finanziamento, gli atti e le formalità relative sono soggetti al trattamento tributario di cui al titolo IV del D.P.R. 29.9.1973 n. 601.
• 11.2. - Saranno a carico dell'Impresa gli eventuali futuri oneri fiscali o l'inasprimento di quelli attuali, comunque dipendenti dal contratto. L'Impresa si obbliga inoltre a rimborsare le spese direttamente derivanti dal finaziamento di cui al presente contratto, a seguito della ricezione della documentazione comprovante le spese stesse e purché di tali spese sia preventivamente informata l'Impresa medesima.
• 11.3. - La presente scrittura privata è redatta su ... facciate di ... fogli, firmati dalle parti in 3 identici esemplari, di cui uno per l'Ufficio del registro.
Articolo 12
Foro competente
• 12.1 - Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente contratto, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il foro di Roma.
Roma, ................
ARTIGIANCASSA IMPRESA [GARANTE](35 )
L'Impresa /e il Garante/(35 ), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c.c., dichiara... di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli [3, primo comma, xxxxxx xxxxxxxxx (decadenza dal beneficio del termine e dal tasso agevolato),](36 ) 5, secondo comma (decadenza dal beneficio del termine), 9 (decadenza dal beneficio del termine e casi di risoluzione di diritto del contratto) e 12 (foro competente).
Roma, IMPRESA
[GARANTE](35 ) NOTE
(35) Omettere, se del caso.
(36) Omettere, in assenza di anticipazione.