FRA
COMUNE DI LANUSEI PROVINCIA DELL’OGLIASTRA RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI”.
CONVENZIONE CON . – PERIODO:TRIENNIO DECORRENTE DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
L'anno , addì del mese di alle ore in Lanusei e nella residenza Comunale,
FRA
Sig , nato a il il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Lanusei, codice fiscale 00139020911, ove per ragioni d’ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di , ai sensi dell’art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. del , di seguito per brevità denominato “A.C.”;
Sig. , nato a il e residente a in , codice fiscale
, legale rappresentante di , che in seguito sarà chiamata ,
C.F. con sede legale in , Via , iscritta al registro regionale del volontariato per animali, in seguito per brevità denominato .
PREMETTONO CHE
• La Regione Sardegna con L.R. n.21/1994, integrata dalla L.R. n.36/1995, dettante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina” prevede che gli Enti Locali possano concludere con organizzazioni protezionistiche, iscritte al Registro Regionale del Volontariato per animali d’affezione, convenzioni per la gestione di strutture pubbliche di ricovero;
• Con Decreto del Presidente n.1 del 4 marzo 1999 è stato approvato il “Regolamento di
attuazione della L.14 agosto 1991, n.281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994;
• Con L.R. 1 agosto 1996 n.35 sono state apportate modifiche e integrazioni alla L.R.
21/1994 recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 06/06/2000 è stato istituito anche in questo Comune il servizio delle attività di ricovero, cura e custodia temporanea e permanente di animali randagi, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 e delle LL.RR. 18 maggio 1994 n.21 e 1 agosto 1996 n. 35 e s.m.i.;
• Con deliberazione della G.C. n. 221 del 20.12.2019 con cui sono stati forniti gli indirizzi
per il servizio di ricovero, cura e custodia dei cani e dei gatti randagi sul territorio di Lanusei per il triennio 2020/2022;
• che l’appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato per animali d’affezione, convenzioni per la gestione di strutture pubbliche di ricovero. (eventuale in caso di Affidatario).
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L' A.C. affida a , la gestione (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 24) del servizio di rifugio in canile di proprietà dell’Affidatario, per animali d’affezione abbandonati a Xxxxxxx in collaborazione con l’A. C., per il triennio , sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso, (nei limiti di compatibilità con il D.Lgs.163/2006) e la presente convenzione e dalle disposizioni:
1) Legge 281/1991;
2) Decreto Ministero della Sanità 14/10/1996;
3) L.R. n.21/1994 così come modificata dalla L.R. n.35/1996;
4) Decreto Presidente della Giunta Regionale n.1 del 04/03/1999; 5) Legge 266/1991;
che, previa dispensa della loro lettura, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati e conservati unitamente ad esso. Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamentari attinenti alla presente Convenzione, l’Affidatario sarà tenuta ad osservarle.
Il Comune intende garantire nell’ambito del territorio comunale, le attività previste dalle succitate disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende:
a) provvedere al ricovero dei cani randagi e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà che potranno essere accolti dalla struttura previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all’uopo destinata, ubicata in e di proprietà di ;
c) di ricevere e accudire cani/gatti, oggetto di rinuncia di proprietà, solo a spese totali del rinunciatario, sempre previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale,
d) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali.
Per le finalità sopra descritte affida all’Affidatario le attività di ricovero, cura, affidamento e custodia dei cani randagi e dei gatti presenti nel rifugio alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.
ART. 2 - ATTIVITA’ DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE.
L’Affidatario si impegna a:
a) custodire, presso la struttura sopraccitata e previo accordo con l’A. C., gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura. Per quelli “oggetto di rinuncia” valgono le disposizioni previste dalla lettera c) dell’articolo 1 e saranno quindi mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario; per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario, attraverso l’anagrafe canina della ATS Sardegna – Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno pari ad € 5,00 (cinque) giornalieri. In caso di rifiuto al ritiro e al pagamento da parte del proprietario il gestore dovrà immediatamente informare il Comando del corpo di Polizia Municipale per i provvedimenti di Legge.
b) prendere in carico il cane/gatto. Questa operazione sarà comprovata dalla
compilazione di una scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso. Il giorno dell’ingresso, la foto. Il numero del microchip ed ogni altra notizia utile.
c) predisporre apposito programma informatico, consultabile nell’area dedicata del sito del Comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel rifugio, le varie manifestazioni che si dovranno effettuare nell’arco dell’anno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale., per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono;
d) mantenere in isolamento l’animale, per il tempo strettamente necessario agli
accertamenti sanitari;
e) tenere aggiornate le schede individuali dei cani e gatti, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l’animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della ASL;
f) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni;
g) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione).
h) provvedere alla disinfezione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
i) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne;
j) garantire la pulizia quotidiana e la disinfestazione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne e esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc.);
k) provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura, ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva;
l) garantire lo svolgimento dell’attività e apertura al pubblico del canile, concordata con l’Amministrazione Comunale, tutti i giorni feriali per almeno due ore al giorno, preferibilmente al mattino nel periodo invernale e nel pomeriggio in quello estivo. Per incentivare le adozioni l’Affidatario si impegna a tenere aperta la struttura per almeno due ore al giorno il sabato e la domenica secondo un calendario concordato con l’A. C.,
m) assicurare l’approvvigionamento di cibo e di acqua agli animali presenti nella struttura;
n) annotare ed aggiornare in un registro e sul sito internet le segnalazioni prevenute, relative a smarrimenti e ritrovamenti;
o) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell’Azienda ASL durante le
visite, o le sterilizzazioni dei cani e gatti custoditi presso la struttura;
p) garantire almeno due ore al giorno di sgambatura degli animali;
q) tenere aggiornato l’elenco dei soci con eventuali variazioni e tipo di attività svolta da ciascuno da inviare al Responsabile del Servizio animali d’affezione ogni qualvolta ci siano variazioni;
r) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a segnalare per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria della Azienda ASL territorialmente competente, e agli uffici comunali preposti anche via fax. Le operazioni e le spese di seppellimento / incenerimento sono a carico dell’Affidatario affidataria.
Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al Responsabile del Servizio a cadenza mensile. Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel rispetto di questa convenzione sono di proprietà dell’A.C.
L’Affidatario non può in ogni caso accettare, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la diretta consegna di animali.
ART. 3 – AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI
L’Affidatario si impegna a:
a) provvedere, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.1996 G.U. n.300 del 23.12.1996, alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo o a distanza), a nuovo proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani / gatti presenti nella struttura. Sono esclusi dall’adozione unicamente gli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario;
b) redigere per ogni adozione, l’apposita scheda prevista dal Decreto14/10/1996, che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle fotocopie del documento di identità dell’affidatario. La scheda dovrà essere firmata, oltre che dall’adottante,
dall’addetto dell’Affidatario.
c) Le domande di adozione possono essere presentate direttamente anche agli uffici comunali: all’ufficio protocollo, L’ufficio comunale interessato provvederà a inviare le richieste all’Affidatario e curerà il procedimento di adozione.
d) Promuovere, in accordo con l’Amministrazione Comunale, campagne di adozione, con cadenza almeno mensile, e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono.
ART. 4 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA
Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sarà utilizzata la struttura del canile di proprietà di , sita in , loc. .
Il Comune e l’Affidatario concordano che nella struttura possano essere effettuate, in qualunque momento, ispezioni e controlli, da parte degli incaricati dell’Amministrazione e/o delle strutture sanitarie competenti.
ART. 5 – PERSONALE
L’Affidatario si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.
L’Affidatario si impegna inoltre a:
a) assolvere, per il personale (non socio) agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa in conformità alla normativa vigente;
b) provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana;
c) incaricare uno o più veterinari per tutte le prestazioni sanitarie, escluse quelle di competenza ASL. Il veterinario dovrà garantire la presenza in canile per almeno 6 ore settimanali suddivise in non meno di 3 sedute.
ART. 6 - CONTRIBUTO E SPESE DI GESTIONE
Il Comune, per le attività svolte e dettagliate nella presente convenzione, si impegna a
riconoscere all’Affidatario fino ad un massimo di € 20.000,00 onnicomprensivi all’anno. Tale rimborso potrà essere riconosciuto per ogni spesa rientrante nell’elenco seguente, da rendicontare semestralmente o annualmente.
VOCI DI SPESA:
− prodotti per pulizia e disinfezione;
− xxxx xxxxxxx (pollo wurstel) da aggiungere al secco acquistato direttamente dall’Amministrazione Comunale;
− prodotti per disinfestazione di pulci e zecche sugli animali, e per l’igiene degli ambienti;
− materiale di vario consumo;
− piccole manutenzioni ordinarie degli immobili;
− medicinali per terapie e cura degli animali;
− analisi cliniche e/o struttura pubblica;
− cucce, ciotole;
− teli parasole;
− detergenti shampoo per cani e gatti, ecc;
− spese per la produzione di energia (gas, luce, etc.);
− prestazioni veterinarie;
− assicurazione obbligatoria per l’Affidatario;
− personale addetto alle pulizie;
− spese per attività e/o promozione per incentivare l’adozione;
− spese per attrezzatura dell’ambulatorio, da concordare con l’A. C.
Le spese si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Affidatario ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Affidatario per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività per altri servizi o presso strutture diverse.
Le spese sopra elencate vengono rimborsate semestralmente all’Affidatario dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale o copia conformizzata, allegata al rendiconto, entro 30 giorni dalla presentazione.
L’Affidatario è tenuta a presentare mensilmente al Comune una relazione dettagliata sull’attività svolta, e in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Comune si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti del contributo dovranno essere eseguiti, con le modalità tracciabili ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN
acceso presso il che l’Appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono: Sig. nato a il ;
Sig. nato a il ;
Eventuali modifiche comunicate al Comune in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
ART. 8 - DURATA E RESCISSIONE
La presente convenzione ha la durata di anni tre con scadenza al . La presente convenzione potrà essere rinnovata, anche con integrazioni e modifiche, a discrezione dell’A.C. con apposito atto scritto dalle parti e previa adozione di specifico atto d’impegno. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune all’art. 1 si stabiliranno, di volta in volta, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante l’invio di circolari operative che l’A.C. provvederà ad inoltrare all’Affidatario.
L’A.C. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, per provata inadempienza da parte dell’Affidatario, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo relativo al periodo precedente la diffida, con particolare riferimento a:
1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Affidatario di uno o più servizi affidati;
2. continuata violazione degli orari concordanti con l’A.C. e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
3. mancata compilazione dei registri carico e scarico cani;
4. ingressi o soppressione di animali non autorizzate;
5. mancata adozione di disposizioni emanate dall’A. C.;
6. assenza di comunicazione da parte dell’Affidatario nei riguardi dell’A.C.;
7. mancata stipula di assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile per i soci o i volontari che gravitano in canile.
Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all’Affidatario, che potrà presentare
contro deduzioni entro un termine non superiore a 15 giorni. L’Affidatario può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.
ART. 9 PRIVACY
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018,
n. 101 - e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), in vigore dal 25/05/2018, i dati dell’appaltatore saranno trattati dall’Ente appaltante anche con strumenti informatici e unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di legge correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Affidatario. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla Privacy, di cui alla legge 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, l’Affidatario si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore. Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.
L’AMINISTRAZIONE COMUNALE L’AFFIDATARIO