R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE NELL'ESPLORAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO PER SCOPI PACIFICI, FATTO A WASHINGTON IL 19 MARZO 2013.
R E L A Z I O N E
1.1 Contesto dell’Accordo
Con il presente Accordo Italia e Stati Uniti d’America definiscono il quadro giuridico della cooperazione nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione pacifica dello spazio extra atmosferico, che sarà attuata attraverso successivi accordi tra le rispettive Agenzie Attuative.
La firma dell’Accordo coincide con le celebrazioni dei primi 50 anni di cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi.
Le Agenzie Attuative designate nell’art. 2 dell’Accordo sono le rispettive agenzie spaziali (l’ASI e la NASA); gli Stati Uniti hanno inserito nell’Accordo anche la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e la US Geological Survey (USGS) responsabili di attività nel settore dell’Osservazione della Terra.
1.2 Iter procedurale
Il 19 marzo 2013 il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America hanno firmato a Washington l’Accordo Quadro per la Cooperazione nell’Esplorazione ed Uso dello Spazio per Scopi Pacifici. L’Accordo entrerà in vigore dalla data dell’ultima Nota Diplomatica con cui le Parti si notificano per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. L’Accordo rimarrà in vigore per dieci anni, salvo risoluzione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo per iscritto tra le Parti.
1.3 Finalità dell’Accordo
La cooperazione nell’ambito dell’Accordo in oggetto fornisce ai Paesi l’opportunità di proseguire la lunga e consolidata partnership in campo spaziale e di dotarsi di un ulteriore strumento, anche al fine di offrire nuove opportunità alle industrie nazionali. L’Accordo va in questo modo a consolidare il rilevante scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi.
Da un punto di vista formale, l'esigenza di addivenire alla firma dell’Accordo è principalmente italiana in quanto, mentre la NASA in base al proprio Statuto può assumere taluni impegni in nome e per conto del Governo Statunitense, nel caso dell’ASI, l'assunzione di detti impegni (tra cui in particolare, alcune clausole relative alla responsabilità internazionale per danni causati da un oggetto spaziale, richiesta negli standard dei Memorandum of Understanding - Protocolli di Intesa - predisposti dalla NASA) può essere perfezionata solo nell’ambito di un accordo intergovernativo.
Per questo motivo, l’entrata in vigore dei protocolli d’intesa tra le due Agenzie è subordinata alla conclusione di uno scambio di Note Xxxxxxx che lo consenta. Tale procedimento ha tradizionalmente comportato una serie di complessità procedurali. Al fine di semplificare questo iter, pertanto, è stato concepito l’Accordo Quadro come ambito normativo generale nella cui cornice inserire i successivi accordi attuativi tra agenzie; gli accordi attuativi disciplinano gli specifici progetti in cooperazione, rientranti nell'ambito delle aree di interesse indicate nell'art. 3 dell’Accordo (ad es. esplorazione umana e operazioni spaziali, scienze spaziali e terrestri, Osservazione della Terra, etc..).
Ricordiamo che simili accordi quadro sono già stati stipulati dagli Stati Uniti con molti partner internazionali anche europei, come ad esempio la Francia.
1.4 Esame delle disposizioni
In merito all’articolato dell’Accordo Italia-Stati Uniti per l’Esplorazione e Utilizzazione dello Spazio a fini pacifici, si presenta di seguito il contenuto dei singoli articoli:
1: Scopo.
L'Articolo 1 definisce la finalità dell’Accordo che è, in particolare, quella di definire gli obblighi, i termini e le condizioni per la collaborazione delle Parti nell’esplorazione e uso dello spazio extra-atmosferico.
2: Definizioni.
L'Articolo 2 elenca una serie di definizioni di cui, quelle riportate al punto 1) riguardano e designano le "Implementing Agencies", Agenzie Attuative, ovvero i soggetti attuatori delle attività in cooperazione. Entrambi i Governi potranno designare per iscritto anche altre Agenzie Attuative rispetto a quelle attualmente indicate nell’art. 2. Le altre definizioni sono relative a termini utilizzati nell'articolo 6 ("Liability, risk of loss - cross waiver", responsabilità, rischio perdite, rinuncia reciproca).
3: Ambito delle attività.
L’articolo 3 indica le aree di cooperazione e di interesse (esplorazione umana dello spazio; osservazione dell'universo; osservazione della Terra) e le modalità mediante le quali si possono realizzare le cooperazioni (ad es. attraverso lo sviluppo di satelliti o di strumenti scientifici, realizzando missioni a bordo piattaforme satellitari ed aeree, sviluppando applicazioni, utilizzando apparecchiature di comunicazioni spaziali, etc.). Le elencazioni delle aree di interesse e delle forme di cooperazione, non sono comunque esaustive, in quanto le Parti ne possono concordare altre.
L’Accordo può essere applicato anche ad attività di cooperazione di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale, coerentemente all’art. 9 dell’Accordo Intergovernativo (IGA) stipulato nel 1998.
4: Accordi attuativi.
L'Articolo contiene l'elemento centrale dell'Accordo Quadro. Esso sancisce la capacità delle Implementing Agencies (Agenzie Attuative) prima identificate, di procedere alla stipula degli Implementing Agreements (Accordi Attuativi) per realizzare i singoli progetti in cooperazione in cui si definiscono in dettaglio le attività, i precipui ruoli e le responsabilità delle Agenzie; gli Accordi Attuativi sono giuridicamente subordinati all'Accordo Quadro.
5: Disposizioni finanziarie.
Ciascuna Parte sosterrà i costi relativi all’adempimento delle proprie responsabilità discendenti dall’Accordo. Al comma 2, l'articolo precisa che in caso di difficoltà di stanziamenti, la Parte o l’Agenzia Attuativa interessata, deve consultare rapidamente l’altra Parte o l’altra Agenzia Attuativa. Si ricorda che gli oneri relativi alle specifiche attività in cooperazione saranno messi a disposizione delle Agenzie Attuative.
6: Responsabilità e rischio di perdita – rinuncia reciproca.
L'articolo è relativo alla disciplina della responsabilità civile delle Parti in caso di danni e associate richieste di risarcimento. In base a questa clausola, le Parti si impegnano a non presentarsi reciprocamente richieste di risarcimento relative a danni subiti nell’ambito delle “Attività Spaziali
Protette”, definite nell’art. 2.5 3, che ricomprendono tutte le attività dei programmi realizzati in cooperazione. Tale clausola segue una formulazione standard statunitense, già utilizzata nei numerosi Memorandum of Understanding tra l'ASI e la NASA, i cui termini sono stati confermati negli scambi di Note Diplomatiche tra i due rispettivi Governi. Questa disposizione è volta a ridurre le ipotesi di controversie nell'ambito delle attività di cooperazione nel settore spaziale e dunque alla protezione e promozione dei programmi di cooperazione internazionale.
La rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità si applica tra le Parti, le rispettive agenzie Attuative e tutti gli enti che con esse collaborano (definiti nell’Accordo Enti Correlati). Si richiede infatti che ciascuna Parte garantisca che la sua Agenzia Attuativa estenderà mediante appositi meccanismi la reciproca rinuncia ai suoi Enti Correlati.
L’Accordo specifica altresì che la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità sarà applicabile anche alle richieste di risarcimento per danni che rientrano nell’ambito della Convenzione sulla Responsabilità per Xxxxx Xxxxxxx da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilità), qualora la persona, l’ente o il bene che causa il danno siano coinvolti nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l’ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette.
Al punto 6.2 (d) sono invece specificate le situazioni in cui la rinuncia reciproca non si applica; in particolare: a) per richieste di risarcimento tra una Parte e l’“Ente Correlato” della propria Agenzia Attuativa o tra gli “Enti Correlati” di un’Agenzia Attuativa; b) per richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa per lesioni o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; c) per richiesta di risarcimento per Xxxxx causati da atto doloso; d) per richieste di risarcimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale; e) per richiesta di risarcimento per danni che derivano dalla mancata estensione dell’Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità ai suoi “Enti Correlati”; f) per richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli “Enti Correlati” dell’Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell’altra Parte o dell’“Ente Correlato” dell’Agenzia Attuativa, dei suoi obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base.
7: Registrazione di oggetti spaziali.
L'articolo prevede che, qualora un Accordo Attuativo preveda un’attività di lancio, le Parti definiranno quale Agenzia Attuativa richiederà al proprio Governo di registrare l’oggetto lanciato nello spazio, in conformità alla Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Spaziali del 1975 di cui Italia e Stati Uniti sono Parti.
8: Trasferimento di dati tecnici e beni.
L’Articolo 8 riporta clausole sostanzialmente standard, già utilizzate nei Memoranda bilaterali tra ASI e NASA, in merito alle modalità di scambi reciproci di beni e di dati tecnici nello svolgimento delle collaborazioni. In particolare, le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il software) necessari all’adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini dell’ Accordo, in conformità ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili, incluse quelle riguardanti il controllo alle esportazioni. I beni e i dati tecnici “di proprietà” o soggetti al controllo alle esportazioni, devono essere identificati e contrassegnati in modo specifico. Detti beni e dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti Correlati solamente per lo scopo di adempiere alle proprie responsabilità nell’ambito dell’Accordo, e tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti. Le Parti dell’Accordo devono fare sì che i loro Enti Correlati rispettino le disposizioni dell’Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti.
Tutti i beni scambiati in attuazione dell’Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o suoi Enti Correlati esclusivamente per le finalità dell’Accordo e una volta terminate le attività, i beni e dati tecnici contrassegnati come “di proprietà” o soggetti al controllo per l’esportazione dovranno essere restituiti o altrimenti disposti secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti.
9: Diritti di proprietà intellettuale.
L'Articolo definisce le regole che disciplinano il regime di proprietà intellettuale applicabile alle attività in cooperazione tra i soggetti interessati, riprendendo formulazioni standard previste nei Memoranda bilaterali tra ASI e NASA. In particolare:
1) l’accordo non prevede alcuna concessione tra le Parti di diritti di Proprietà Intellettuale, o interessi relativi a invenzioni o opere realizzate da una Parte oppure da uno dei suoi Enti Correlati, prima dell’entrata in vigore, o al di fuori dell’ambito dell’Accordo;
2) i diritti di proprietà intellettuale relativi ad un’innovazione od opera, sviluppati solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti Correlati, saranno di proprietà di tale Parte o del suo Ente correlato, in base alle leggi e alle disposizioni contrattuali applicabili;
3) nel caso di un’invenzione sviluppata congiuntamente, le Parti si dovranno consultare e concordare: (a) l’attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione; (b) i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti o forme analoghe di protezione; e (c) i termini e le condizioni delle licenze o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti.
Inoltre, le Parti si consulteranno e si accorderanno in ordine ai costi e alle azioni da intraprendere per registrare e mantenere la protezione del copyright per un opera sviluppata congiuntamente.
10: Rilascio dei risultati e informazione pubblico.
L'Articolo disciplina la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione, prevedendo la libertà di azione per le attività di responsabilità di una sola Parte e il previo coordinamento per il rilascio di informazioni relative alle attività dell’altra Parte.
Le Parti dovranno rendere disponibili alla comunità scientifica i risultati finali ottenuti dalle attività congiunte, mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici; esse devono inoltre assicurarsi che le proprie Agenzie Attuative includano le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi Attuativi. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni soggetti al controllo alle esportazioni oppure di natura proprietaria, e le informazioni relative ad un’invenzione dell’altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto, non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e non saranno incluse in nessuna pubblicazione senza la previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
11: Scambio di personale e accesso agli impianti.
L'articolo dispone che le Parti potranno decidere l'eventuale scambio di personale volto a facilitare le attività di cooperazione, in base a condizioni che dovranno essere stabilite di comune accordo. In particolare, si dispone che il reciproco accesso delle Parti alle strutture, alle proprietà, ai sistemi o alle applicazioni di Information Technology (IT) dell’altra Parte, è subordinato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di safety.
12: Sdoganamento e movimento di beni.
In base a questo Articolo, le Parti si impegnano a facilitare la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell’attuazione della cooperazione posta in essere dall’Accordo, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti nazionali. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse, i relativi oneri saranno a carico della Parte il cui Paese li ha riscossi.
13: Sorvolo.
L’Articolo prevede che ciascuna Parte si impegni a facilitare, su richiesta dell’altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni stratosferici, secondo necessità.
14: Consultazione e risoluzione delle controversie.
L'Articolo definisce le modalità per la composizione di eventuali controversie che dovessero scaturire nell'attuazione o nell'interpretazione dell'Accordo. In primo luogo è previsto che siano le Agenzie Attuative a consultarsi per esaminare la realizzazione delle attività intraprese ai sensi dell’Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura. Le Agenzie Attuative sono inoltre chiamate a cercare di risolvere le eventuali controversie relative all’attuazione delle attività di cooperazione o in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. Qualora le Agenzie non riescano a risolvere le eventuali dispute, le Parti dovranno consultarsi reciprocamente al fine di comporre le controversie.
15: Modifiche.
La clausola consente la modifica per iscritto dell'Accordo in qualunque momento.
16: Effetto su altri accordi.
L'Articolo esclude che l'Accordo abbia effetti sugli accordi vigenti tra Italia e Stati Uniti e sulla possibilità delle Parti di concludere ulteriori accordi nell’ambito o al di fuori dell’Accordo in oggetto, anche con terze parti.
17: Obblighi permanenti.
L'articolo dispone che la scadenza o la risoluzione dell'Accordo o di qualunque accordo attuativo da esso derivante, non comporta il cessare delle obbligazioni delle Parti ai sensi degli articoli 6 (Rischio di perdita e responsabilità), 8 (Scambio di Beni e dati tecnici) e 9 (Diritti di Proprietà intellettuale).
18: Entrata in vigore e durata.
L'articolo dispone che l'Accordo entrerà in vigore al momento della data dell’ultima comunicazione mediante scambio di note diplomatiche dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne. L'Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a meno di proroga concordata per iscritto, o risoluzione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 19.
19: Risoluzione.
Ciascuna Parte può risolvere l’Accordo mediante preavviso scritto di almeno sei mesi. In questo caso, la Parte che recede deve cercare di minimizzare gli effetti negativi sull’altra Parte. Nonostante la risoluzione anticipata o la scadenza dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi agli accordi attuativi vigenti al momento della risoluzione o scadenza dell'Accordo sino al termine di detti accordi attuativi.