NICCOLÒ TRAVIA
XXXXXXX XXXXXX
PARTE II SMART CONTRACT
Isbn 9788828816300
Estratto dal volume:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (a cura di)
BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT
FUNZIONAMENTO, PROFILI GIURIDICI E INTERNAZIONALI, APPLI- CAZIONI PRATICHE
Prefazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx
2019
8.
Profili internazionali del diritto degli smart contract
di Xxxxxxx Xxxxxx
8.1 Premessa
Nel presente capitolo si analizzeranno gli approcci normativi che alcuni ordinamenti esteri utilizzano nell’inquadrare il fenomeno degli smart con- tract.
Non essendovi unanimità di vedute circa la natura giuridica dei cc.dd. con- tratti intelligenti, nei sistemi in cui il fenomeno non è disciplinato organica- mente, si tenterà di ricorrere all’analogia al fine di individuare il diritto applicabile.
Parte della dottrina qualifica gli smart contract come sistemi automatizzati finalizzati all’esecuzione di accordi contrattuali, rilevando che la categoria è adatta a ricomprendere anche meri frammenti o segmenti negoziali, comun- que strumentali alla realizzazione di operazioni economiche che – anche in assenza di specifica volontà contrattuale – possono essere considerati come atti giuridici1.
1 S.D. XXXX, X. X. LIPTON, An Introduction to Smart Contracts and Their Potential and Inherent Limitations, maggio 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxxxxxx.xxx/ 2018/05/26/an-introduction-to-smart-contracts-and-their-potential-and-inherent-limitations/ (vi- sitato il 19 agosto 2019), secondo cui « “Smart contracts” is a term used to describe computer code that automatically executes all or parts of an agreement and is stored on a blockchain- based platform ... the code can either be the sole manifestation of the agreement between the parties or might complement a traditional text-based contract and execute certain provisions, such as transferring funds from Party A to Party B ... Therefore, the actual tasks that smart contracts are performing are fairly rudimentary, such as automatically moving an amount of cryptocurrency from one party’s wallet to another when certain criteria are satisfied ». Cfr. anche X. XXXXXXXXX, X. XXXXXX, What is wrong in the debate about smart conctracts, SSRN Electronic Journal, gennaio 2019 disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxx/ sol3/xxxxxx.xxx?abstract_id=3339421 (consultato il 19 agosto 2019).
A tal fine, in assenza di disciplina positiva eventualmente dettata in materia, appare assumere rilevanza la riconducibilità o meno della fattispecie nell’am- bito dei documenti e delle sottoscrizioni elettroniche, e dei diversi effetti, sul piano sostanziale e probatorio, che da tale qualificazione deriva in ciascun ordinamento2.
8.2 Stati Uniti
Come già accennato supra (cfr. par 9.2 del Capitolo 9 nella Parte I), l’Electro- nic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) (3) contiene una disposizione imperativa in base alla quale i contratti conclusi in forma elettronica possiedono la medesima efficacia giuridica degli equivalenti car- tacei. Tale disposizione, di natura sovraordinata e inderogabile rispetto agli Statutes interni dei singoli Stati federati, è integrata dalla disciplina opzionale dettata dall’Uniform Electronic Transactions Act (UETA)4 che, come si vedrà
2 In parte tale tema è stato affrontato nella Parte I, capitolo 9, cui sia consentito rinviare.
3 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxx.xxxxx?xxxxx/xxxxxx@xxxxx00/ chapter96&edition=prelim (visitato il 20 agosto 2019): SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
« (a) IN GENERAL. – Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce – (1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and (2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation ». SEC.
106. DEFINITIONS. « For purposes of this title: (...) (4) ELECTRONIC RECORD. – The term ‘‘electronic record’’ means a contract or other record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means. (5) ELECTRONIC SIGNATURE. – The term ‘‘electro- nic signature’’ means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record ».
4 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxx/ librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab= librarydocuments (visitato il 18 agosto 2019): « (a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation.
nel dettaglio, è stata adottata da alcuni legislatori statali al precipuo fine di attribuire rilevanza giuridica agli smart contract in alcuni ambiti di propria competenza.
8.3 Arizona
L’Arizona, oltre ad avere una disciplina molto avanzata in ambito blockchain (cfr. par. 9.4 del Capitolo 9 nella Parte I), risulta anche essere lo Stato che, per primo, ha effettuato il riconoscimento dell’efficacia giuridica degli smart contracts. L’House Bill 24175, del 29 marzo 2017 equipara, nelle limitate materie previste dalla norma stessa (compravendita; leasing; documenti di trasporto persone giuridiche) gli smart contracts ai contratti tradizionali mediante una disposizione ampiamente ripresa dalle iniziative legislative degli altri Stati nordamericani.
Nello specifico, per il diritto dell’Arizona « smart contracts may exist in commerce. A contract relating to a transaction may not be denied legal effect, validity or enforceability solely because that contract contains a smart contract term ». La definizione di smart contract ricomprende i software basati su paradigmi di programmazione “a eventi”6 che memorizzano il proprio stato di funzionamento (stateful), operanti su registri distribuiti, decentralizzati, con- divisi e replicati, in grado di conservare e operare trasferimenti di asset su quei determinati registri7.
Lo sforzo di concettualizzazione profuso dal legislatore dello Stato del Grand Canyon si è tradotto in disposizioni di notevole efficacia, tanto da ispirare la produzione legislativa di altri parlamenti statali.
(c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law ».
5 xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000.
6 In cui « il flusso del programma è largamente determinato dal verificarsi di eventi esterni », xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxxxxxxxxxx_x_xxxxxx (consultato il 20 agosto 2019).
7 « “smart contract” means an event-driven program, with state, that runs on a distributed, decentralized, shared and replicated ledger and that can take custody over and instruct transfer of assets on that ledger ».
Provvedimenti di analogo tenore sono stati, infatti, introdotti negli Statutes del North Dakota con l’House Bill no. 1045 del 24 aprile 20198. Risulta in corso di adozione (in quanto approvato dal Senato il 9 aprile 2019) il New York Xxxxxx Xxxx 41429 anch’esso ricalcante le previsioni del corrispondente testo di legge adottato nello Stato dell’Arizona. Nello Stato del Nevada, invece, previsioni simili erano state previste nel testo del disegno di legge10, tuttavia sono state espunte nel corso dell’iter di approvazione e non sono contenute nel testo adottato, che disciplina unicamente la tecnologia blockchain in generale (cfr. par. 9.5 del Capitolo 9 nella Parte I)11. In Ohio il 15 maggio 2018 era stato introdotto il Xxxxxx Xxxx 30012 e in Florida l’House Bill 135713, anch’essi riproduttivi della disciplina dell’Arizona, tuttavia i rispettivi testi non risultano essere ancora entrati in vigore.
8.4 Tennessee
Il Governatore dello Stato che ha dato i natali a Xxxxx Xxxxxxxx ha sottoscritto, il 26 marzo 2018, il Xxxxxx Xxxx 166214 che contiene una definizione di smart contract in parte coincidente con quelle adottate negli Stati sopra esaminati, seppur contemplante alcune possibili funzionalità aggiuntive dello stru-
8 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/0000/0000 (consultato il 20 agosto 2019).
9 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X00000/xx/0000000 (consul- tato il 20 agosto 2019).
10 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/xx/0000000 (consul- tato il 20 agosto 2019).
11 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/xx/0000000 (consul- tato il 20 agosto 2019).
12 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/0000 (consultato il 20 agosto 2019).
13 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X0000/xx/0000000 (consul- tato il 20 agosto 2019).
14 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (consul- tato il il 20 agosto 2019).
mento: « “Smart contract” means an event-driven computer program, that exe- cutes on an electronic, distributed, decentralized, shared, and replicated ledger that is used to automate transactions, including, but not limited to, transactions that: (A) Take custody over and instruct transfer of assets on that ledger; (B) Create and distribute electronic assets; (C) Synchronize information; or (D) Manage identity and user access to software applications ».
Gli effetti del riconoscimento estendono espressamente agli smart contracts il requisito della forma elettronica.
8.5 Wyoming
Il Wyoming, con il Xxxxxx Xxxx 125 del 26 febbraio 201915, ha adottato un approccio parzialmente divergente, ma comunque di notevole interesse.
La norma estende agli smart contracts la definizione contenuta nel Title 40 (Trade and Commerce) degli Statutes, equiparandoli alle automated transac- tions, ovverosia « a transaction conducted or performed, in whole or in part, by electronic means or electronic records, in which the acts or records of one
(1) or both parties are not reviewed by an individual in the ordinary course in forming a contract, performing under an existing contract or fulfilling an obligation required by the transaction ».
L’applicabilità della disciplina è estesa, altresì, a « any substantially similar
analogue, which is comprised of code, script or programming language that executes the terms of an agreement, and which may include taking custody of and transfer- ring an asset, or issuing executable instructions for these actions, based on the occurrence or nonoccurrence of specified conditions ». In base alla disposizione in esame, l’autore dello smart contract è il titolare del potere di disporre dei digital assets oggetto dell’operazione realizzata mediante lo smart contract e tale titolarità si presume dalla disponibilità delle chiavi private o dei sistemi “multi-signature” finalizzati alla gestione dei digital assets.
15 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 20 agosto 2019).
8.6 Arkansas
Il 17 aprile 2019, il Governatore ha sottoscritto l’Xxx 0000 (HB1944) me- diante il quale è stata aggiunta una sezione al Chapter 32 del Title 25 dell’Ar- kansas Code che oggi prevede – tra l’altro – una definizione di “smart con- tract” del seguente tenore: « (A) business logic that runs on a blockchain; or (B) A software program that stores rules on a shared and replicated ledger and uses the stored rules for: (i) Negotiating the terms of a contract; (ii) Automatically verifying the contract; and (iii) Executing the terms of a contract ». In base alla nuova norma, gli smart contract sono considerati contratti commerciali a tutti gli effetti e non può essere negata efficacia, validità o applicazione a un contratto che contenga una clausola della tipologia “smart” riferibile a un’operazione economica.
8.7 Malta
Come ampiamente riferito supra (par. 9.16 del Capitolo 9 nella Parte I), il Parlamento maltese ha recentemente introdotto una serie di disposizioni concernenti la disciplina di asset digitali e DLT. Con specifico riferimento a quanto qui di interesse, il provvedimento con cui è stata istituita la Malta Digital Innovation Authority (Malta Digital Innovation Authority Act, 201816) estende le competenze di tale Autorità anche agli smart contract e applicazioni ad essi correlate. Nel contesto di tale strumento normativo, la definizione di smart contract è la seguente « a form of innovative technology arrangement consisting of: a computer protocol; and, or an agreement concluded wholly or partly in an electronic form, which is automatable and enforceable by execution of computer code, although some parts may require human input and control and which may be also enforceable by ordinary legal methods or by a mixture of both ».
16 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXX. pdf (consultato il 18 agosto 2019).
8.8 Bielorussia
Nella Russia bianca con Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 22 settembre 200517, è stato istituito il Park of High Technologies, un’area di oltre 55 ettari, esentasse, dedicata allo sviluppo di software, prodotti ICT e altre nuove tecnologie, al fine di incrementare la competitività dell’economia nazionale.
Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 del 21 dicembre 201718 ha autorizzato i residenti del Park of High Technologies a regolare l’adempi- mento delle obbligazioni e/o l’esecuzione delle prestazioni negoziali mediante l’utilizzo di smart contract. L’utilizzo di smart contract fa sorgere una presun- zione riguardo alla piena conoscenza delle previsioni di esso, incluse quelle espresse in linguaggio di programmazione, salvo prova contraria.
La definizione di smart contract contenuta nel citato d.P.R. 8/2017 è la seguente: « program code intended for functioning in the transaction block ledger (blockchain), another distributed information system for purposes of automated performance and/or execution of transactions or performance of other legally significant actions ».
8.9 Australia
Nella terra dei canguri si ritengono applicabili agli smart contract le previsioni dell’Electronic Transactions Xxx 0000 (Cth) (ETA), in base al quale le transa- zioni relative al commercio elettronico sono equiparate alle operazioni con- cluse per iscritto. Nello specifico, la sezione 15C, denominata Use of automa- ted message systems for contract formation – non-intervention of natural person stabilisce che i contratti conclusi mediante l’interazione tra un messaggio automatico e una persona fisica, ovvero tra messaggi automatici, è valido ed
17 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xx/xxxxxxxx/?xxxxx0000&x0xXx0000000x (con- sultato il 18 agosto 2019).
18 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xx/xxxxxxxx/?xxxxx0000&x0xXx0000000x (con- sultato il 18 agosto 2019).
efficace nonostante l’assenza di controllo o di intervento umano nelle fasi di formazione e conclusione dell’accordo19.
8.10 Singapore
Nello stato insulare vige l’Electronic Transactions Act (Chapter 88)20 del 1° luglio 2010 che attribuisce « a scanso di equivoci » (testuale) validità ed efficacia alle informazioni in forma elettronica, equiparando tale forma a quella scritta. La disposizione stabilisce inoltre che il requisito della sottoscri- zione di un documento elettronico è soddisfatto qualora sia utilizzato un qualsiasi metodo per identificare il soggetto e l’intenzione di questi in rela- zione alle informazioni contenute nel documento e tale metodo sia affidabile e appropriato per le finalità per cui il documento sia stato generato o tra- smesso, alla luce di tutte le circostanze, inclusi eventuali accordi tra le parti circa l’autenticità delle informazioni conservate o trasmesse mediante un determinato strumento.
8.11 Regno Unito
Il fenomeno degli smart contract è da anni oggetto di studio da parte della Law Commission del Regno Unito, un’autorità indipendente costituita nel 1965 con l’obiettivo di analizzare il complesso delle disposizioni vigenti nel Paese al fine di suggerire proposte di riforma per mantenere il sistema nor- mativo equo, moderno, semplice ed efficiente.
19 « Use of automated message systems for contract formation – non‑intervention of natural person. A contract formed by: (a) the interaction of an automated message system and a natural person; or (b) the interaction of automated message systems; is not invalid, void or unenfor- ceable on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract ».
20 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/Xxx/XXX0000#xx00- (consultato il 18 agosto 2019).
Nell’ottica di garantire il mantenimento di un alto livello di competitività, per le imprese, del diritto inglese e della giurisdizione del Regno Unito, la Com- missione, nel report annuale per il 2017-201821 ha annunciato l’avvio di un progetto finalizzato a verificare la compatibilità dell’ordinamento insulare con gli smart contract, con lo scopo di accertare che il complesso normativo sia adeguatamente certo e flessibile per la sua applicabilità in un contesto globa- lizzato e digitale, evidenziando le eventuali, relative, criticità. La nozione di smart contract utilizzata a tali fini è la seguente: « the technology which runs on blockchain and by which legal contracts may be executed automatically, at least in part ».
Nel report per l’anno successivo, tuttavia, è stata comunicata la sospensione del progetto in concomitanza con l’istituzione, da parte del Lord Cancelliere, del Law Tech Delivery Panel. Nello specifico, la neo istituita UK Jurisdiction Taskforce (UKJT) ha avviato, il 9 maggio 2019, una consultazione pubblica in vista della adozione, prevista per il terzo trimestre del 2019, di un documento di prassi (Authoritative Legal Statement) che indichi in maniera chiara l’orien- tamento delle linee guida del Governo nell’ambito – tra l’altro – degli smart contract.
Nel documento in consultazione22 è affermato che « The objective of the UKJT is to demonstrate that English law and the jurisdiction of England and Wales together provide a state-of-the-art foundation for the development and use of DLT, smart contracts and associated technologies ».
Gli aspetti principali che la UKJT si propone di chiarire riguardano, da un lato, le circostanze in cui gli smart contract possono produrre obbligazioni legalmente vincolanti – ciò in particolare nell’eventualità in cui le parti non desiderino il verificarsi di tale effetto – e le conseguenze in tema di tutelabilità delle rispettive prerogative nel caso in cui la tecnologia non dovesse operare secondo quanto previsto. Dall’altro, l’obiettivo del Legal Statement è quello di
21 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://x0-xx-xxxx-0.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxx-xxxxxxx- 11jsxou24uy7q/uploads/2015/05/6.4475_LC_Annual-ReportAccounts-201718_WEB.pdf (con- sultato il 18 agosto 2019).
22 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- dlt-and-smart-contracts-ukjt-consultation/ (consultato il 18 agosto 2019).
rendere noto l’orientamento del Governo riguardo all’applicabilità dei criteri interpretativi della volontà contrattuale in tali ipotesi, nonché con riferimento alla compatibilità di tali strumenti con le previsioni che impongono la forma scritta o la sottoscrizione autentica dei documenti. Un’ulteriore finalità del Legal Statement è quella di fornire delle linee guida per gli sviluppatori e le parti degli smart contract al fine di ridurre l’incertezza circa l’applicabilità del diritto inglese alle previsioni degli accordi implementati mediante smart contract.
Il documento in consultazione include, inoltre, la definizione di “smart legal contract”, che viene delineata come in appresso: « The concept of a “smart contract” is a broader concept than a “smart legal contract”. A smart contract may or may not have legal ramifications as it is merely computer code, whereas a “smart legal contract” refers to a smart contract that either is, or is part of, a binding legal contract. Whether English law recognises such a thing as a smart legal contract in this sense will be addressed in the Legal Statement. In any given case, this is likely to involve the application of established tests under English law for determining whe- ther a binding legal contract arises. The concepts of offer, acceptance and conside- ration are likely to be relevant in this context ».
L’UKJT ha, infine, enucleato tre principali tipologie di smart contract:
i) il modello “solo-codice”, che non prevede alcuna forma di architettura contrattuale basata su linguaggio naturale ma è autosufficiente in quanto espresso unicamente mediante un linguaggio di programmazione;
ii) il modello “interno” inserito in un documento in cui coesistono linguaggio
naturale e codice; e
iii) il modello “esterno” in cui il contratto è espresso completamente in linguaggio naturale purtuttavia dando atto che sussiste un accordo tra le parti affinché ad alcune previsioni del contratto sia data esecuzione mediante un programma informatico.
8.12 Conclusioni
Dall’analisi empirica condotta su alcuni ordinamenti esteri pare potersi quan-
tomeno desumere un’indicazione di massima rispetto all’approccio statuale al fenomeno in commento. In assenza di univocità nella qualificazione giuridica degli smart contract, può evidenziarsi un denominatore comune nelle espe- rienze giuridiche esaminate, rappresentato dall’individuazione – nella forma minima di riconoscimento giuridico – della loro natura di protocolli per il trasferimento di dati23.
La rilevanza delle operazioni realizzate mediante gli smart contract è quindi variabile a seconda dell’approccio utilizzato dal legislatore, ma soprattutto appare condizionata dalla tipologia di metodo utilizzata nell’elaborazione dello strumento. Si allude, in particolare, al valore attribuito al linguaggio informatico nel contesto dei “contratti intelligenti”, che può essere di gran lunga sovraordinato rispetto alle previsioni del contratto in linguaggio natu- rale, fino a sostituirlo completamente. Appare evidente che, in questi casi, solo un riconoscimento giuridico espresso da parte dell’ordinamento può consentire allo smart contract di essere meritevole di protezione giuridica (come nell’esperienza di alcuni Stati nordamericani).
D’altro canto, ove lo strumento sia utilizzato per riprodurre, in tutto o in parte, le disposizioni di un accordo espresso in linguaggio naturale, la que- stione principale appare riguardare l’estensibilità della disciplina dettata in materia di documenti e sottoscrizioni elettroniche alle particolari tipologie di soluzioni tecniche utilizzate nell’elaborazione e nella trasmissione dello smart contract.
Infine, nonostante questo aspetto non sia espressamente affrontato in nes- suna delle giurisdizioni esaminate, appare inevitabile che rispetto agli smart contract trovino applicazione le norme imperative sulla validità degli accordi in generale o quelle settoriali dettate, ad esempio, in tema di protezione dei consumatori.
Il tema degli effetti dell’eventuale invalidità o inefficacia degli smart contract pur a fronte dell’ineluttabile svolgimento delle previsioni ivi contenute non può essere oggetto di trattazione in questa sede e appare comunque di natura squisitamente tecnica, piuttosto che giuridica.
23 PARDOLESI, DAVOLA, op. cit., 5.
Ciò che invece appare prevedibile e, ad avviso di chi scrive, anche auspicabile in una fase iniziale, è la rilevanza che sarà attribuita alla tipizzazione di modelli contrattuali vagliati da autorità di regolamentazione di settore o da organismi autonomi. Sempre più di frequente potrebbe quindi farsi ricorso ai cc.dd. smart legal contract, relegando le costruzioni più intrepide al campo dell’irrilevanza giuridica.
SINTESI
v Il capitolo analizza gli approcci normativi che alcuni ordinamenti esteri utilizzano nell’inqua- drare il fenomeno degli smart contract
v Negli Stati Uniti d’America, l’Ariziona ha, per primo, introdotto una disposizione che attri- buisce espressa rilevanza giuridica agli smart contract in alcuni limitati ambiti del diritto commerciale. Tale approccio è stato, in seguito, adottato anche da altri Stati, alcuni dei quali hanno anche disciplinato gli effetti del trasferimento dei nell’ambito delle operazioni realizzate mediante l’impiego degli smart contract
v A Malta, il Digital Innovation Authority Act del 2018 ricomprende gli smart contract nell’am- bito degli la cui regolazione è affidata alla competenza di detta Autorità
v La Bielorussia ha adottato una disciplina che consente l’utilizzo degli smart contract ai residenti del , un’area di oltre 55 ettari, esentasse, dedicata allo sviluppo di software, prodotti ICT e altre nuove tecnologie
v Australia e Singapore non possiedono una disciplina specifica in tema di smart contract, tuttavia si ritiene applicabile, in entrambi gli ordinamenti, la disciplina dettata dalla legge sulle transazioni elettroniche
v Nel Regno Unito si è appena conclusa una consultazione pubblica volta all’elaborazione di un
ad opera della del
istituito dal Lord Cancelliere al fine di enucleare gli elementi di compatibilità del sistema giuridico nazionale con gli sviluppi tecnologici offerti da DLT e smart contract. Nell’ottica di dimostrare la capacità di adattamento del diritto inglese ai progressi tecnolo- gici e di confermare che la giurisdizione del Regno Unito è in grado di fomentarne lo sviluppo saranno, all’esito della consultazione, fornite le linee guida sulla disciplina applicabile al fenomeno in commento
v La rilevanza giuridica delle operazioni realizzate mediante gli smart contract può definirsi variabile a seconda dell’approccio utilizzato dal legislatore, ma soprattutto appare condi- zionata dalla tipologia di metodo utilizzata nell’elaborazione dello strumento. Nelle ipotesi in cui il linguaggio di programmazione sia predominante rispetto al linguaggio naturale, l’estrema difficoltà di rintracciare gli estremi dell’accordo e di interpretare la volontà pattizia complicherebbe l’ottenimento di un’eventuale protezione degli interessi sottesi all’opera- zione. Viceversa, ciò che invece appare prevedibile e, ad avviso di chi scrive, anche auspicabile in una fase iniziale, è la rilevanza che sarà attribuita alla tipizzazione di modelli contrattuali vagliati da autorità di regolamentazione di settore o da organismi autonomi. Sempre più di frequente potrebbe quindi farsi ricorso ai cc.dd. , rele- gando le costruzioni più intrepide al campo dell’irrilevanza giuridica