Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” approvato con D.G.R. n. 1107 dell’8 agosto 2012.
Allegato 4
REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA E DEL LAVORO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA UFFICIO LAVORO E TERRITORIO
Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” approvato con D.G.R. n. 1107 dell’8 agosto 2012.
Disciplinare
REGIONE BASILICATA
Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” approvato con D.G.R. n.1107 del 8 agosto 2012
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente disciplinare definisce e regolamenta i rapporti tra la Regione Basilicata ed il Legale rappresentante dell’Impresa/Soggetto Beneficiario per il riconoscimento degli incentivi concessi per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in coerenza con quanto definito dall’art. 4 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato” ammessi a beneficio, e solo per i costi ammissibili nei termini e nei limiti previsti dall’Avviso Pubblico.
2. Nel presente Disciplinare, sulla scorta della normativa vigente e dell’Avviso Pubblico, sono definiti:
a) i termini e le modalità di erogazione del voucher per formazione di base e trasversale, del voucher per l’attività di consulenza e dell’ incentivo per l’attivazione del contratto di 1 apprendistato previsti, rispettivamente, dagli artt. 10, 11 e 12 dell’Avviso Pubblico;
b) le condizioni ed i limiti di riconoscimento degli incentivi concessi;
c) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione degli incentivi.
Articolo 2
Voucher per formazione di base e trasversale
1. Si intende per “voucher formativo” il contributo finanziario che la Regione eroga a copertura dei costi sostenuti per la frequenza ai percorsi di formazione di base e trasversale attivati dagli Organismi di Formazione in Partenariato con un Ente Bilaterale, ove presente.
2. Il beneficiario, che abbia optato per il Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dall'art. 39 (Aiuti alla formazione) del citato Regolamento.
3. Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per la frequenza ai corsi di formazione attivati dall’Organismo di formazione indicato nel provvedimento di concessione.
4. L’Organismo di formazione delegato all’incasso dovrà produrre, al termine dell’intero intervento formativo e direttamente all’Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata, la seguente documentazione:
a) richiesta liquidazione del voucher formazione di base;
b) fattura intestata all’azienda proponente; solo in caso di costo del voucher formativo superiore al massimale riconoscibile o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, occorre allegare fattura emessa dall’Organismo di Formazione per il valore dell’intero voucher e documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di prestazione di competenza dell’azienda proponente;
c) report dell’attività di formazione svolta dall’ Organismo di formazione attestante i contenuti dell’attività formativa svolta e le ore di frequenza dell’apprendista.
5. Come previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico la documentazione per l’erogazione del voucher, pena il mancato riconoscimento dello stesso, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.03.2015.
6. L’Organismo di formazione dovrà inoltre possedere e rendere disponibile, su richiesta della Regione, tutta la documentazione afferente l’attività formativa (registri didattici, fogli presenza, documentazione di spesa etc.). 2
Articolo 3
Condizioni e i limiti di riconoscimento del Voucher per formazione di base e trasversale
1. Fatti salvi gli obblighi di eventuale cofinanziamento, il voucher verrà riconosciuto per intero solo in caso di percentuale di frequenza uguale superiore o al 70%( settanta per cento ) delle ore di formazione previste nella lettera di incarico già inviata alla Regione.
2. In caso di percentuale inferiore il contributo per il voucher sarà commisurato alle ore di effettiva frequenza.
3. In caso di costo superiore o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Xxxxx prescelto, l’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento all’Organismo di formazione della quota di competenza dell’azienda proponente.
4. L’Amministrazione non risponderà dell’eventuale mancato riconoscimento del voucher all’Organismo di formazione per mancato assolvimento degli obblighi previsti in materia di Aiuti di Stato da parte dell’azienda o per il mancato pagamento da parte dell’azienda dell’eventuale importo del voucher eccedente il massimale di contributo riconosciuto dalla Regione, o comunque per sopravvenuta revoca del contributo riconosciuto al beneficiario.
5. L’Amministrazione, prima di procedere alla liquidazione dei contributi, provvederà a verificare l’importo effettivamente spettante sulla base dei costi rendicontati.
Articolo 4
Voucher per l’attività di consulenza
1. Si intende per “voucher di consulenza” il contributo finanziario che la Regione eroga a copertura dei costi sostenuti per l’attività di consulenza e affiancamento svolta da un esperto in grado di trasferire conoscenze e competenze innovative nell’ambito tecnologico o nel processo produttivo.
2. Sulla scorta di quanto stabilito dagli artt.11 e 15 dell’Avviso Pubblico, l’attività di consulenza e affiancamento deve essere avviata entro 120 giorni e deve essere conclusa e rendicontata entro un anno. Entrambi i termini decorrono dalla d di notifica dell’atto di concessione e sono previsti a pena di mancato riconoscimento dello stesso.
3. Il beneficiario che abbia optato per il Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dall' art. 26 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del citato Regolamento. Con riferimento ai succitati Aiuti la quota di cofinanziamento aziendale da garantire è pari al 50%.
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4. Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto secondo le seguenti modalità (l’una alternativa
all’altra):
A. in due soluzioni comprendenti:
a) erogazione di un anticipo pari all’50% del contributo concesso, a seguito di espressa richiesta del beneficiario1 e con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa2 irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione Basilicata, di importo pari all’entità dell’anticipo da erogare;
1 La richiesta di anticipazione potrà essere avanzata a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di concessione del contributo, e comunque previa assunzione dell’apprendista.
2 La polizza dovrà essere stipulata con soggetti abilitati a costituire cauzioni a favore di pubbliche amministrazioni, secondo la
normativa vigente, e precisamente secondo quanto indicato al punto A.8 della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Il soggetto beneficiario è tenuto a contrarre polizza fideiussoria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, a favore della Regione Basilicata, di importo pari al 50% del contributo concesso per il Voucher di consulenza e Incentivo attivazione contratto di apprendistato. L’amministrazione renderà disponibile sul proprio sito istituzionale il modello di polizza da utilizzare.
b) erogazione del saldo del contributo spettante, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione3 di rendicontazione finale, indicata nel successivo Articolo 6.
B. erogazione in un'unica soluzione del contributo spettante, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione di rendicontazione complessiva e finale, indicata nel successivo Articolo 6.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4, il beneficiario utilizzerà le credenziali di acceso al Sistema informativo regionale (SIRFO),indicate nel successivo Articolo 6.
6. L’Amministrazione provvederà a verificare l’importo effettivamente spettante sulla base dei costi rendicontati , prima di procedere alla liquidazione dei contributi.
Articolo 5
Incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato
1. Si intende per “Incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato ” il contributo finanziario che la Regione eroga ad integrazione dei costi salariali sostenuti per l’assunzione dell’ apprendista
destinatario dell’Avviso Pubblico. 4
2. Il beneficiario che abbia optato per il Regime di Aiuti così come definito dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, dovrà cofinanziare gli interventi agevolati secondo quanto stabilito dagli artt. 40 (Aiuti per l’Assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali) e 41 (Aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali) del citato Regolamento. Con riferimento ai succitati Aiuti la quota di cofinanziamento aziendale da garantire è pari al 50%.
3. La rendicontazione dell’incentivo di cui al presente articolo dovrà essere effettuata entro il 31 10.2015. In caso di mancato rispetto del termine, il beneficiario non avrà diritto alle agevolazioni relative alla parte di spesa non rendicontata.
4. Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto secondo le seguenti modalità (l’una alternativa all’altra):
A. in due soluzioni comprendenti:
3 Per ulteriori approfondimenti si veda il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 di cui alla DGR n. 36/2013, la DGR n. 1239 dell’8 ottobre 2013 di semplificazione delle procedure gestionali e le Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione del PO FSE 2007-2013, consultabili al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xxx?xxxx000000.
I. erogazione di un anticipo pari all’50% del contributo concesso, a seguito di espressa richiesta del beneficiario4 e con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione Basilicata, di importo pari all’entità dell’anticipo da erogare;
II. erogazione del saldo del contributo spettante al termine dei due anni di assunzione o, al raggiungimento di un costo salariale lordo almeno pari, per ogni annualità, all’importo del relativo contributo concesso e comunque, entro il 31.10.2015, previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione di rendicontazione finale, indicata nel successivo Articolo 6.
B. sulla base di rendicontazione periodica attestante il costo sostenuto che, per ogni annualità, deve risultare almeno pari al relativo contributo assegnato , previo inserimento nel Sistema informativo regionale (SIRFO), della documentazione del costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione, indicata nel successivo Articolo 6. Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 14 Settembre 2011 , con la prima richiesta di erogazione potrà essere rendicontato l’intero costo sostenuto a partire dalla data di assunzione.
5. L’amministrazione provvederà a verificare l’importo effettivamente spettante sulla base dei costi rendicontati, prima di procedere alla liquidazione dei contributi;
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Articolo 6 Modalità di rendicontazione
1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, unicamente per via telematica, la seguente documentazione utile a certificare le spese sostenute secondo il principio di cassa:
A. Per il voucher di consulenza:
a) richiesta di liquidazione del voucher di consulenza su format che sarà all’uopo predisposto dall’Ufficio;
b) fattura intestata all’azienda proponente; solo in caso di costo del voucher di consulenza superiore al massimale riconoscibile o di obbligo di cofinanziamento previsto dal Regime di Aiuti prescelto, occorre allegare fattura emessa dall’esperto per il valore dell’intero voucher e documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di prestazione di competenza dell’azienda proponente;
4 La richiesta di anticipazione potrà essere cumulata con quella prevista al precedente Articolo 5 e comunque avanzata a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di concessione del contributo, previa assunzione dell’apprendista.
c) report sull’ attività svolta dall’apprendista firmata da quest’ultimo e dall’esperto;
d) relazione sull’attività formativa con l’indicazione delle competenze acquisite dall’apprendista, predisposta e sottoscritta dall’esperto;
B. Per l’incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui, oltre ad attestare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, dichiara che le stesse sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dal bando di riferimento con firma digitale;
b) scheda contenente l’elenco dei giustificativi di spesa (titolo di spesa e relativo titolo di pagamento) del periodo di riferimento;
c) singoli giustificativi di spesa e relativi titoli di pagamento, per ogni lavoratore per il quale è stato concesso l’ incentivo per l’attivazione del contratto di apprendistato, ovvero:
1) buste paga quietanzate su cui riportare la seguente dicitura di annullo: “Titolo di spesa interamente/parzialmente rendicontato a valere sul FSE Basilicata 2007/2013 – Avviso 6 Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”, attestanti, per ciascuna
annualità, un costo salariale lordo sostenuto almeno pari all’importo del relativo contributo concesso ;
2) giustificativi di pagamento;
3) documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali dovuti;
4) eventuale altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Basilicata.
2. Tale documentazione dovrà essere trasmessa via web, tramite il Sistema informativo regionale (SIRFO), al quale il Soggetto Beneficiario potrà accedere con le seguenti credenziali:
ID utente: numero partita iva azienda
Password: sirfo2007 (modificabile al primo accesso).
Articolo 7
Obblighi del soggetto beneficiario
1. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
a) stipulare entro 30 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento di concessione, il contratto di apprendistato professionalizzante per il quale è stato ammesso il contributo, salvo che si tratti di contratto già stipulato a decorrere dalla data del 14 settembre 2011;
b) avviare entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento di concessione, i percorsi per la formazione di base e trasversale;
c) avviare entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento di concessione, l’attività di consulenza con la figura di un esperto da affiancare all’apprendista;
d) non richiedere, né ottenere, altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative per le quali è stato concesso il contributo, che comportino il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008;
e) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
f) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
g) adempiere alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99;
h) produrre ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dall’Avviso;
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i) rendersi disponibile, fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo FSE Basilicata
2007/2013 a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da parte della Regione Basilicata;
j) accettare il controllo dell’Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione regionale;
k) inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO2007, secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall’Amministrazione regionale;
l) eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa relativa agli incentivi;
m) esibire, su richiesta della Regione, la documentazione in originale;
n) comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l’indicazione puntuale della motivazione;
o) comunicare ogni variazione relativa al legale rappresentante, alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla sede legale e/o amministrativa in capo all’Impresa/Soggetto Beneficiario;
p) effettuare tutti i movimenti finanziari, che si realizzano, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 8
Decadenza e Revoca dei contributi
1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della legge n. 241/90, all’adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi:
a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di candidatura, laddove influente ai fini della concessione del beneficio;
b) accertata assenza dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico;
c) interruzione non giustificata del contratto di apprendistato per motivi in violazione della normativa vigente, nei 24 successivi alla data di assunzione;
d) mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di Aiuti di Stato;
e) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
f) qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio ed al controllo dell’intervento richieste dalla Regione Basilicata.
2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti verrà pronunciata la decadenza dal beneficio con revoca
del provvedimento di concessione del contributo e conseguente obbligo del beneficiario di 8 restituire tutte le somme eventualmente erogate dalla Regione Basilicata.
3. Nel caso di interruzione del contratto di apprendistato per causa consentita dalla normativa vigente:
a) l’incentivo all’attivazione di contratti di apprendistato sarà liquidato per un importo proporzionale alla durata effettiva del rapporto di apprendistato in relazione al periodo, previsto dall’Avviso Pubblico, di 24 mesi. Il contributo riconosciuto a titolo di incentivo si intenderà ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le eventuali maggiori somme erogate dalla Regione Basilicata;
b) il voucher formativo sarà liquidato per un importo commisurato all’attività formativa effettivamente frequentata dal lavoratore nel periodo di durata del rapporto di apprendistato, nel rispetto dei criteri fissati dall’Art. 9 dell’Avviso Pubblico in riferimento ai limiti di percentuale di cofinanziamento privato previsti dal Regime di Aiuti prescelto e alle percentuali di frequenza ivi stabilite. Il contributo riconosciuto a titolo di voucher formativo si intenderà ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le eventuali maggiori somme erogate dalla Regione Basilicata;
c) il voucher per l’attività di consulenza sarà liquidato per un importo commisurato all’attività di consulenza effettivamente erogata nel periodo di durata del rapporto di apprendistato. Il
contributo riconosciuto a titolo di voucher per l’attività di consulenza si intenderà ipso iure revocato per la parte eccedente le somme spettanti. Il beneficiario dovrà restituire le eventuali maggiori somme erogate dalla Regione Basilicata.
4. In caso di interruzione del contratto di apprendistato a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, il beneficiario dovrà:
a) comunicare la variazione alla Regione Basilicata;
b) in caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, inviare alla Regione Basilicata copia conforme all’originale della comunicazione delle dimissioni o del licenziamento.
Articolo 9
Clausola di esonero di responsabilità
1. Il beneficiario è l'unico responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto del provvedimento di concessione. Pertanto la Regione Basilicata è sollevata da qualsiasi responsabilità civile derivante dal provvedimento di concessione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni. 9
2. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi di apprendistato professionalizzante ed ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il beneficiario e terzi fanno capo in modo esclusivo al beneficiario.
Articolo 10 Pubblicità degli interventi
Il soggetto beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE ai sensi del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione e in coerenza con il Piano di Comunicazione approvato dalla Regione Basilicata con DGR n. 1690/2008 e la linea grafica e il Manuale d’uso approvati con
D.G.R. n. 2086/2009.
Articolo 11
Tenuta del Fascicolo d’operazione
Si rinvia a quanto espressamente previsto sull’argomento nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 e nel documento “ Tenuta del fascicolo di operazione a cura del Beneficiario”, allegati al SIGECO del PO FSE Basilicata 2007-2013.
Articolo 12 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia all’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”, alla vigente normativa in materia di lavoro e alle norme del Codice Civile.
Articolo 13
Validità ed efficacia del disciplinare
Il presente disciplinare ha validità e produce i suoi effetti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, e comunque fino all’approvazione della rendicontazione finale e conseguente svincolo della polizza.
Articolo 14 Tutela della privacy
Tutti i dati personali ed aziendali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell’Avviso pubblico in questione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in vigore dal 1° gennaio 2004 e smi.
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