Cessione di crediti
Cessione di crediti risarcitori, attività finanziaria e nullità ex art. 1418 c.c.
Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2013, n. 316 - G.U. Bano - G.S. c. Milano assicurazioni s.p.a.
L’esercizio professionale, in modo organizzato e sistematico, di attività di cessione di crediti risarcitori corre- lata all’assunzione dell’obbligazione di anticipare le spese di riparazione di veicoli danneggiati, anche in as- senza della corresponsione di somme di denaro o di interessi da parte del cedente al cessionario, costituisce “attività finanziaria”, ai sensi dell’art. 106 T.U.B. e dell’art. 3 d. m. 17 febbraio 2009, n. 29, come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e da questa autorizzati, ed implica, pertanto, la nullità dei contratti di cessione di credito stipulati in favore di un soggetto che non sia in posses- so di tale requisito, per contrarietà a norme imperative.
…Omissis…
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.12.2012 la società assicuratrice convenuta rinuncia- va alla domanda proposta in via riconvenzionale di condannare l'attrice a restituire la somma di Euro 14.000,00 che si asseriva indebitamente percepita, oltre
1) Ge. S.r.l. ha convenuto in giudizio Mi. S.p.A., espo-
nendo che in data 16.3.2009 il sig. Le.Pi., aveva ripor- tato, a seguito di incidente stradale (cfr. denuncia di si- nistro del 16.2.2009, doc. n. 2 fasc. attoreo), il danneg- giamento del proprio mezzo (...) assicurato con polizza
n. (...) presso Mi. S.p.A. (già Sa. S.p.A.). Ha altresì ad- dotto che in data 20.3.2009 aveva sottoscritto con la odierna attrice in atto di cessione del credito (doc. 3 fasc. attoreo) relativo alla rifusione del danno riportato del suo veicolo nell'incidente de quo, notificata con raccomandata del 23.3.2009 (ricevuta in data 3.4.2009) al debitore (doc. 4 fasc. attoreo).
Ha quantificato i danni al netto della franchigia scoper- to contrattuale in Euro 20.958,00 IVA compresa dando atto che successivamente la società convenuta inviava all'attrice la somma di Euro 14.000,00 ed ha formulato le conclusioni come in atto di citazione.
Si costituiva la società Mi. S.p.A. eccependo prelimi- narmente la incompetenza del Tribunale di Venezia e la dichiarazione di nullità del contratto di cessione del credito ed il conseguente difetto di titolarità del credito azionato dall'attrice, affermando che con tale contratto Ge. svolgeva in modo professionale una anticipazione che integrava attività finanziaria che, per essere eserci- tata, avrebbe richiesto determinati requisiti e l'iscrizione in apposito elenco ex art. 105 T.U. Xxxxx Xxxxxxxx, mentre l'attrice non era iscritta in tale elenco e nel suo oggetto sociale non era previsto l'esercizio di siffatta at- tività. Ha altresì contestato la fondatezza della domanda ed in particolare la congruità della somma richiesta.
La causa è stata istruita mediante espletamento di
C.T.U. estimativa.
ad interessi dell'esborso al saldo.
2) Va premesso che l'eccezione preliminare di nullità del contratto di cessione per violazione della norma di cui all'art. 106 TUB sollevata da parte convenuta è fon- data. Giova richiamare che questo Tribunale si è già pronunciato su casi analoghi a quello in esame, aventi ad oggetto analogo contratto di cessione avente quale cessionaria sempre la Ge. S.r.l., in modo contrastante. Con la sentenza n. 1996/2011 è stata esclusa sul rilievo che l'accordo nei termini riportati sopra non prevede- rebbe alcuna consegna di denaro, né sarebbe configura- bile una specie di finanziamento da parte della cessiona- ria, evidenziando altresì che la cessione sarebbe garanti- ta non essendo previsto corrispettivo di sorta da parte del cedente in favore del cessionario.
Con sentenza emessa il 12.10.2012 n. 2094/2012 il Tri- bunale di Venezia ha invece ritenuto che il negozio di cessione de quo realizzerebbe un chiaro scambio tra l'u- tilità economica attuale che viene conferita al cedente (che si vede anticipare i costi della riparazione dell'au- toveicolo danneggiato - ininfluente essendo che ciò non avvenga mediante corresponsione diretta di denaro bensì mediante l'accollo nei confronti del riparatore dell'obbligazione di pagamento del prezzo - ciò che co- stituisce una indiretta erogazione di finanziamento al cedente) e l'utilità economica futura che viene conferi- ta alla Ge. (che acquista il credito risarcitorio del dan- neggiato cedente) il che integrerebbe la causa c.d. con- creta di finanziamento e consentirebbe di includere l'o- perazione posta in essere tra le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all'art. 106 TUB e all'art. 3 del D.M. 17.2.2009 n. 29.
In particolare con la sentenza n. 2094/2012 si premette che "dal combinato disposto dell'art. 106 T.U.L.B. pri- mo e terzo comma e dell'art. 3 del D.M. 17.2.2009 n. 29 (regolamento recante disposizioni in materia di in- termediazione finanziaria di cui agli artt. 106, 107, 113
e 155 commi 4 e 5 del decreto 1.9.1993 n. 385) risulta poi che per attività di "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" deve intendersi "la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività compren- de tra l'altro ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziaria, b) acquisto di crediti, c) crediti al consumo così come definitivo del- l'art. 121 del testo Unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo, svolta da soggetti, ecc. ".
Il Tribunale di Venezia, con quest'ultima sentenza affer- ma altresì che “È ben vero che il contratto de quo pre- vede solo la cessione del credito e non prevede la corre- sponsione di interessi o somme di denaro da parte del cedente al cessionario per l'anticipazione da quest'ulti- mo posta in essere, ma .. non si tratta di un operazione posta in essere dal cessionario "a titolo gratuito" bensì di operazione che reca utilità economica anche all'anti- cipante - cessionario, al quale, a fronte dell'anticipo dei soli costi delle riparazioni, viene ceduto un credito risar- citorio normalmente composto anche da altre rilevanti voci (es. danni da c.d. fermo tecnico )”.
Questo Xxxxxxx, esaminati tutti gli atti e tutta la docu- mentazione di causa, ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, che trova altresì confronto in altre pro- nunce della giurisprudenza di merito (sentenza Giudice di pace di Milano, sentenza n. 6162/2010, sentenza n. 154 del 14.02.2011 Giudice di pace di Treviso.
Si condivide l'orientamento secondo il quale l'anticipa- zione dei costi della riparazione del mezzo di trasporto da parte della società attrice, svolta in modo professio- nale come di seguito si dirà, costituisce un operazione di finanziamento del cliente e rappresenta pertanto, un'attività finanziaria. L'assumersi nei confronti del ri- xxxxxxxx l'obbligazione di pagamento del prezzo costitui- sce una indiretta erogazione di finanziamento al ceden- te, il quale è esonerato dal ricorrere al credito bancario proprio perché nel pagamento si fa carico l'odierna ap- pellata.
Si tratta dunque di una vera e propria operazione di fi- nanziamento al cliente che rappresenta l'esercizio di una attività finanziaria che per essere esercitata esige, come è noto, il possesso di determinati requisiti di legge la società Ge. non possiede.
Parte convenuta ha poi dimostrato la natura professio- nale dell'attività svolta da Ge. S.r.l. procurando la do- cumentazione inerente a trenta giudizi promossi dall'o- dierna attrice e relative alla medesima fattispecie qui in esame, di tal che non si tratta di attività meramente sporadica ed episodica come sostenuto dalla società at- trice.
L'art. 106 T.U.L.B. prevede al primo comma che l'eser- cizio nei confronti del pubblico di tale attività - la "con- cessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" ovvero quella "di prestazione di servizi di pagamento" - è riser- vata agli iscritti all'apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia, mentre è pacifico nella fattispecie in esame che tale iscrizione difetti.
Difettano nella fattispecie in esame anche altri requisiti richiesti da tale norma per iscriversi al medesimo elen- co, atteso che l'oggetto sociale della società attrice (at- tività peritale, cfr. visura camerale della predetta società doc. 1 fasc. attoreo non prevede esclusiva l'esercizio di "attività finanziaria", invero non prevedendo affatto quest'ultima (art. 106, comma terzo, lettera b) e che co- munque il capitale sociale della società attrice (Euro 75.000,00) è inferiore a quello minimo previsto, che de- ve essere di Euro 600,000,00 ("cinque volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni", come disposto dall'art. 106, comma terzo, lettera c).
Da quanto sopra argomentato discende dal contratto di cessione del credito oggetto di esame alla luce del com- binato di cui agli artt. 106, 132 D.Lgs. 385/1993 e 1418 c.c.
Sicché la società attrice deve ritenersi priva di legitti- mazione ad agire in giudizio per conto del sig. Le.Ri., sicché la sua domanda va rigettata.
3) Ritiene questo giudice assorbente ai fini della presen- te decisione quanto sopra argomentato e valutato, an- che in relazione al merito della domanda principale proposta di Xx.
…Omissis…
Tribunale di Venezia, 2 settembre 2014, n. 1758 - G.U. Talamo - P.A. c. G.S.
Si ha attività finanziaria, soggetta al regime autorizzativo previsto dall’art. 106 d.lgs. n. 385/1995, ogni qual volta, indipendentemente dalla forma adottata, il finanziatore eroghi direttamente o indirettamente utilità economicamente valutabili a fronte di un corrispettivo, ragion per cui è nulla, per contrarietà a norme impera- tive, la cessione di un credito risarcitorio effettuata in favore di un soggetto che operi su larga scala, ma sia sprovvisto dell’autorizzazione richiesta a tal fine.
…Omissis…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere chiarito come, avendo l'appellante sollevato questione di nullità del contratto di cessione di credito concluso tra l'appellata ed il dan- neggiato in via di mera eccezione, al fine quindi di sola- mente "bloccare" l'azione di Ge. S.r.l., non sia necessa- ria l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del No. (il danneggiato cedente il credito) (cfr. cass. civ. n. 3474 del 13/02/2008 Rv. 601835).
Quanto al merito e, in particolare, in punto motivi di appello, deve essere evidenziato quanto segue.
Quale unico motivo di appello l'appellante XX.XX. so- stiene al nullità del contatto di cessione del credito ri- sarcitorio fatta dal No. all'appellata GE. SRL; l'appella- ta, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe sprovvista di legittimazione attiva per assenza di titolo giuridicamen- te valido per richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni subiti dal Ne., ciò stantee l'illiceità - e quindi la nullità per contrarietà a norme imperative di legge assistite da sanzione penale - del contratto di cessione dei crediti in assenza delle autorizzazioni che Ge., avrebbe dovuto possedere per svolgere attività di inter- mediazione finanziaria (art. 106 D.Lgs. n. 385/1993) ov- vero di recupero di crediti altrui (art. 115 R.D. 773/1931).
Quanto alla prima - e come si vedrà decisiva - questio- ne di nullità proposta dall'appellante deve essere prima di tutto considerato come l'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 preveda che "l'esercizio nei confronti del pubblico del- l'attività di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia". La norma in questione, nel trattare di "attività di con- cessione di finanziamenti", fa evidente riferimento ad attività di prestito "sotto qualsiasi forma" di denaro o comunque di valori in funzione dell'acquisizione di un bene ovvero di un servizio. In ogni caso la normativa di carattere regolamentare (integrativa della normativa primaria dalla stessa richiamata - si veda l'art. 103, co. 3 Tub) stabilisce che "per attività di concessione di fi- nanziamenti del credito e di impegni di firma. Tale atti- vità comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) credito al consumo, così come de- finito dall'art. 121 del testo unico, fatta esecuzione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e ser- vizi nel territorio della Repubblica; (...)".
Alla luce dei dati normativi sopra riportati ben possibile è affermare che si ha attività finanziaria - attività di concessione di finanziamenti - ogni qual volta, indipen- dentemente dalla forma adottata, il finanziatore eroghi direttamente ovvero indirettamente utilità economica- mente valutabili e ciò faccia a fronte di un corrispettivo (essendo esclusa la sola forma della dilazione del paga-
mento evidentemente non gravato da interessi o da al- tra modalità di pagamento del "servizio" ricevuto).
Xxxxxx, nel caso di specie è evidente - non contestato e comunque provato - come l'appellata:
a) anticipi (ovvero prometta di farsi carico) i costi di ri- parazione dei veicoli incidentati (riparati presso auto- carrozzerie "convenzionate") con ciò consentendo al danneggiato di fruire, immediatamente, del servizio di riparazione del proprio veicolo senza quindi corrispon- dere, almeno nell'immediatezza, alcuna somma per la ri- parazione.
b) si renda cessionaria del credito vantato dal danneg- giato nei confronti del danneggiante e, in particolare, si renda cessionaria di un credito che comprende voci ul- teriori (fermo tecnico e custodia) rispetto a quelle affe- renti la mera riparazione del mezzo (nel caso di specie l'appellata ha richiesto anche ristoro per il fermo tecni- co del veicolo e quindi ottenuto liquidazione della som- ma pari a Euro 136,20 il tutto oltre ad interessi e rivalu- tazione) in tal modo, quindi, lucrando sulla differenza tra i costi di riparazione e l'ammontare del credito risar- citorio vantato dal cedente, ovviamente oltre agli inte- ressi (eventualmente) e alla rivalutazione (il tutto in misura superiore a quella che è la normale redditività del denaro); significativo è peraltro - e ciò dà certezze in ordine alla remuneratività dell'operazione (finanzia- ria) vantaggio di GE. S.r.l., o, quantomeno, in merito al fatto che l'operazione (in singola operazione) non pro- duce perdita - la circostanza che la cessione del credito avvenga pro solvendo e che il cedente il credito (doc. 2 fasc. primo grado appellato) si impegni espressamente a "corrispondere al cessionario l'importo complessivo da questi anticipato e non recuperato dal debitore ceduto, ovvero l'importo parziale residuo (...)" restando quindi in capo alla cessionaria, come è tipico di ogni operazio- ne di finanziamento, il rischio dell'insolvenza del sog- getto finanziato (trattasi in ogni caso di operazione che, ove posta in essere su larga scala, come nel caso di spe- cie, è quindi fonte di guadagno).
c) svolga una simile attività (omissis) su larga scala
(omissis).
Xxxxxx, le concrete circostanze del caso in esame con- sentono di affermare come l'attività posta in essere da Ge. S.r.l. sia qualificabile quale attività di "concessione di finanziamenti" nel senso sopra indicato e possa quin- di essere inclusa tra le attività che, a mente dell'art. 106 TUB necessitano di speciale autorizzazione in assenza della quale integrato è il reato previsto e punito dall'art. 132 TUB.
Da ciò consegue, quindi, la nullità del contratto di ces- sione del credito e, a cascata, il difetto della titolarità attività della pretesa creditoria esercitata della Ge. S.r.l. nei confronti dell'odierno appellante.
…Omissis…
Giudice di pace di Roma, 1 ottobre 2014 - Giud. Devoto - A. c. Zuritel s.p.a.
L’esercizio professionale, in modo organizzato e sistematico, di attività di cessione di crediti risarcitori corre- lata all’assunzione dell’obbligazione di anticipare le spese di riparazione di veicoli danneggiati, anche in as- senza della corresponsione di somme di denaro o di interessi da parte del cedente al cessionario, costituisce “attività finanziaria”, ai sensi dell’art. 106 T.U.B. e dell’art. 3 d. m. 17 febbraio 2009, n. 29, come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e da questa autorizzati, ed implica, pertanto, la nullità dei contratti di cessione di credito stipulati in favore di un soggetto che non sia in posses- so di tale requisito, per contrarietà a norme imperative.
…Omissis…
MOTIVI DELLA DECISIONE
riale) va rilevato che l'attività di anticipazione dei costi di riparazione dei beni danneggiati a fronte della cessio- ne dei crediti sorgenti dal sinistro stradale costituisce ef-
Xxxxxx, in ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta ZURITEL ASSICURAZIONI S.p.A., volta alla declaratoria di inopponibilità del contratto di cessione di credito nei confronti della stessa, si ritiene la stessa giuridicamente fondata e dunque degna di ac- coglimento, sulla scorta delle considerazioni appresso svolte.
Va infatti affrontata la questione dell'esercizio di atti- vità finanziaria svolta dalla convenuta costituita, ed in particolar modo della liceità dell’attività di acquisto dei crediti sorgenti da sinistri stradali e di anticipazio- ne al danneggiato dei costi di riparazione dei beni sini- strati, al fine di comprendere se quest'ultima costitui- sca o meno "esercizio di attività finanziaria'' riservata dall'art. 106 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) ai soli soggetti iscritti in un apposito albo, il quale riserva ai soli intermediari iscritti in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia, "l'esercizio nei confronti del pub- blico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", mentre il D.M. 7 febbraio 2009, n. 29, emanato in attuazione della normativa primaria, specifica che costituisce attività di concessione di fi- nanziamenti sotto qualsiasi forma "ogni tipo di finan- ziamento connesso con operazioni di ... b) acquisto di crediti" (art. 3); e che l'attività in questione si consi- dera esercitata nei confronti del pubblico quando è svolta "nei confronti di terzi con carattere di professio- nalità" (art. 9).
Nel caso di specie, peraltro, come dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, il cedente Sig. D.V. "...trovan- dosi nella necessità di non poter utilizzare la propria autovettura, cedeva il proprio credito nei confronti del- la ZURITEL ASSICURAZIONI X.xX. alla ALLSER-
VICES 2008 S.r.l., odierna attrice, che forniva l'auto- vettura sostitutiva".
Passando, dunque, al confronto tra l'attività svolta dalla convenuta costituita ed il contenuto dell'art. 106 del
T.U.B. (così come specificato dalla normativa ministe-
fettivamente "esercizio di attività finanziaria" ex art. 106 T.U.B. per un duplice ordine di ragioni.
La prima ragione, di tipo letterale, discende dalla previ- sione, contenuta nell'art. 3 del D.M. 29/2009 (connesso all'art. 106 del T.U.B.), dell'attività di "acquisto di cre- diti" come attività finanziaria; la seconda ragione, di ti- po sistematico, discende dal fatto che l'attività svolta dalla ALLSERVICES 2008 S.r.l. integra la definizione di attività finanziaria, elaborata dalla dottrina, come "attività diretta a porre in essere operazioni che tra le parti inizino e terminino con il denaro o con servizi of- ferti in altra forma".
Viepiù, l'offerta del servizio di anticipazione dei costi di riparazione dei beni danneggiati ai soggetti vittima di un sinistro stradale integra poi l'ulteriore condizione ri- chiesta dall'art. 106 T.U.B., ovvero "l'esercizio nei con- fronti dei terzi con carattere di professionalità" dell'atti- vità finanziaria.
In subiecta materia, non può che condividersi poi l'o- rientamento giurisprudenziale recentemente formatosi, secondo cui "è nulla la cessione del credito risarcitorio a chi non sia iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B." (Trib. Venezia n. 2094/2012), atteso che "l'esercizio profes- sionale di attività di cessione di crediti risarcitori, cor- relata all'assunzione dell'obbligazione di anticipare le spese di riparazione di veicoli danneggiati, anche in as- senza di corresponsione di somme di denaro o di inte- ressi da parte del cedente al cessionario, costituisce at- tività finanziaria, ai sensi dell'art. 106 T.U.B. e del- l'art. 3 D.M. 17 febbraio 2009 n. 29, come tale riserva- ta ai soli intermediari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e da questa autorizzati, ed implica pertanto la nullità dei contratti di cessione di credito stipulati da un soggetto che non sia in possesso di tale requisito, per contrarietà a norme imperative" (Trib. Venezia cit.).
…Omissis…
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme | Tribunale di Venezia, 8 novembre 2012, n. 2094; Giudice di pace di Palermo, 24 dicembre 2013, n. 4714; Giudice di pace di Palermo n. 8819/2009. |
Difforme |
IL COMMENTO
di Xxxxxxxxx Xxxxxx (*)
La cessione di un credito risarcitorio, di per sé liberamente stipulabile ex art. 1260 c.c., quando venga effettuata in favore di un cessionario che operi professionalmente, implica da parte di quest’ultimo l’esercizio di “attività finanziaria” soggetta al regime autorizzativo previsto dall’art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). Pertanto, in tal caso, qualora il cessionario non sia iscritto all’ap- posito albo tenuto dalla Banca d’Italia e non disponga della relativa autorizzazione, il negozio di cessione è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. Più in particolare, quando ricorrano tali presupposti, la cessione del credito risarcitorio è uno dei negozi funzionalmente collegati che danno vita ad un’“operazione” con causa di finanziamento finalizzata a sovvenire il cedente, procurandogli un’“utilità economicamente valutabile”.
Il tema in discussione
Il minimo comun denominatore delle sentenze annotate è rappresentato dal rilievo della nullità, per contrarietà a norme imperative, delle cessioni dei crediti risarcitori effettuata in favore di un ces- sionario che eserciti un’“attività… su larga scala” ovvero “con carattere di professionalità”.
Assodata ormai in giurisprudenza la libera cedi- bilità dei crediti risarcitori derivanti da fatti illeciti (ancorché relativi alla circolazione stradale) (1), le sentenze in questione hanno risolto un problema completamente diverso, avendo dovuto decidere se il sistematico acquisto di crediti di tal genere rap- presenti o meno un’”attività finanziaria” rientrante fra quelle disciplinate dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
La risposta affermativa che a tale quesito hanno dato il Tribunale di Venezia ed il Giudice di pace di Roma si inscrive in un filone giurisprudenziale ormai radicato, per il quale l’esercizio di un’attività organizzata di acquisto di crediti risarcitori correla- ta all’anticipazione delle spese di riparazione di vei- coli danneggiati da incidenti stradali integra un’at-
tività di tal genere, con la conseguente nullità del- le cessioni disposte in favore di soggetti che non ri- sultino autorizzati a tal fine (2).
A questo proposito è bene premettere che l’art. 106 TUB assoggetta “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanzia- menti sotto qualsiasi forma” ad un peculiare regime autorizzativo, consistente nell’iscrizione in un ap- posito albo “tenuto dalla Banca d’Italia”, per la quale sono richiesti i requisiti precisati dal successi- vo art. 107 TUB, rinviando la specificazione del “contenuto delle attività” in questione ad una di- sciplina di rango regolamentare.
Questa è oggi dettata dall’art. 3 del d.m. 17 feb- braio 2009, n. 29, che vi ha ricompreso pure “ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:… b) acquisto di crediti” (3).
In tale previsione è stato peraltro ricompreso un cospicuo numero di negozi che, al pari della cessio- ne di credito, sono estranei al novero di quelle che erano tradizionalmente intese come “attività finan- ziarie” (la norma vi include, ad esempio, il “rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito docu- mentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a con-
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
(1) Cass. civ., Sez. III, 3/10/2013, n. 22601, in Resp. Civ. e prev. 2014, 539, con nota di Xxxxxx; Cass. civ., sez. III, 10/01/2012, n. 52, in Foro it. 2012, 2, 429; Cass. civ., sez. III, 13/05/2009, n. 11095, Palermo c. Soc. Allianz ed altro, in Giust. civ. Mass. 2011, 4, 525; Cass. civ., sez. III, 13/03/2012, n. 3965, in Resp. Civ. e prev., 2012, 1217, con nota di Argine; Trib. Roma, Sez. XII, 08/03/2010, in La responsabilità civile, 2010, 394; Giud. pace Torino, 11/01/2010, n. 281, in Dir. eco- nomia assicur. 2010, 3, 821; Giud. pace Milano, sez. I, 03/06/2009, n. 14587, in Guida al diritto 2009, 39, 66; Giud. pa- ce Palermo, 22/05/2009, in Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 12, 1018; Giud. pace Castelnuovo di P., 10/02/2009, n. 111, in Il ci- vilista 2009, 6, 35. In senso contrario, si vedano: Giud. pace Oderzo, 12/05/2009, n. 44, in Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 9, 741; Giud. pace Parma, 21/03/2008, n. 51018, in Il civilista
2009, 6, 36; Giud. pace Pescara, 21/06/2007, n. 857, in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 9, 763; Giud. pace Trento, 22/03/2006, n. 289, Il civilista 2009, 6, 36.
(2) Trib. Venezia, 8/10/2012, n. 2094, in Resp. Civ. e prev. 2013, 550, con nota di Xxxxxx; Giud. pace Palermo 24/12/2013, n. 4714, in Arch. Giur. Circ. e sinistri, 2014, 4, 343, laddove è citata pure Giud. pace di Palermo n. 8819/2009 (ine- dita), quale precedente conforme.
(3) Peraltro coerentemente con la previsione dell’art. 1, comma secondo, lett. f, n. 2 del T.U.B., che ricomprende “le cessioni pro soluto e pro solvendo” fra le “attività ammesse al mutuo riconoscimento”, e cioè liberamente esercitabili nel ter- ritorio nazionale da parte degli intermediari finanziari comuni- tari debitamente autorizzati dallo Stato membro di appartenen- za, dimostrando in tal modo inequivocabilmente di ritenere di natura “finanziaria” quelle “attività” che implichino l’utilizzazio- ne di tal genere di negozi giuridici.
cedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”).
Tali attività sono riservate ad una specifica cate- goria di operatori professionali soggetti a controllo pubblico (gli “intermediari finanziari”), per cui il loro esercizio abusivo non solo è vietato, ma è pure penalmente sanzionato dall’art. 132 del T.U.B.
È proprio in ragione di tali importanti innova- zioni normative che la già citata giurisprudenza ha ritenuto sussistente un’”attività finanziaria” rile- vante ai fini dell’art. 106 TUB “indipendentemen- te dal tipo negoziale con cui detta attività viene posta in essere, ed anche quando il negozio non preveda la vera e propria consegna di denaro, pur- ché il negozio presenti una cd. causa concreta di fi- nanziamento”, ravvisando quest’ultima nell’anzi- detta operazione, benché essa non preveda la cor- responsione di interessi o somme di denaro da par- te del cedente.
Ciò proprio perché la cessione in parola avviene a fronte dell’obbligazione assunta dal cessionario di anticipare “i costi della riparazione del mezzo del danneggiato”, così da consentire al cedente stesso di “fruire dell’utilità economica integrata da tale anticipazione che evita l’esborso del danneggiato alla carrozzeria che effettua la riparazione” (4).
In tal modo, infatti, si verifica uno “scambio tra l’utilità economica attuale che viene conferita al cedente… e l’utilità economica futura che viene conferita” al cessionario, tale da integrare quella “causa cd. concreta di finanziamento” che induce ad inquadrare “l’operazione posta in essere tra le attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” di cui al 106 TUB e all’art. 3 del
D.M. 17.2.2009, n. 29”, laddove questa non sia “meramente sporadica ed episodica”, ma rappresen- ti il frutto di un’”attività svolta in modo organizza- to e sistematico”, esercitata quindi “nei confronti del pubblico”, come richiesto dalla norma anzidet- ta.
A ciò consegue la nullità del negozio di cessione di credito stipulato in assenza della prescritta auto- rizzazione e, dunque, per contrarietà a norme impe- rative.
Tali argomentazioni vengono sostanzialmente ri- badite dalle sentenze annotate (che, infatti, fanno tutte esplicito riferimento al precedente rappresen-
tato da Trib. Venezia n. 2094/2012), con qualche peculiare sottolineatura.
L’“acquisto di crediti” quale forma di “attività finanziaria”
A ben guardare, per avvalorare la soluzione adottata dalle sentenza annotate sarebbe sufficiente la constatazione per cui l’“acquisto di crediti” è di per sé considerato “attività finanziaria” dall’art. 3, primo comma, lettera b) del d.m. n. 29/2009 (5).
Si noti in primo luogo che la formulazione lette- rale delle norma fa riferimento non già all’acquisto di un singolo credito, quanto piuttosto ad un’atti- vità preordinata all’acquisizione di una pluralità di crediti, coerentemente quindi col disposto dell’art. 106 T.U.B, che assoggetta al predetto regime auto- rizzativo non già i singoli negozi di finanziamento, ma un’attività approntata per concludere una mol- teplicità di negozi di tal genere.
Si osservi poi come sia ormai usuale designare la problematica in esame facendo riferimento alla “cessione di credito” effettuata dal danneggiato in favore del cessionario (sia esso il riparatore dell’au- toveicolo sinistrato o un diverso soggetto), in mo- do tale da considerare il fenomeno dal punto di vi- sta del cedente (ed impiegando il lessico codicisti- co (6)), mentre il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia si pone nella prospettiva op- posta, e cioè quella del soggetto acquirente, quan- do include tra le attività soggette al predetto con- trollo di natura pubblicistica l’attività di “acquisto di crediti”.
Ciò non è senza significato.
Infatti, quel che rileva ai fini che qui interessano non è tanto il contenuto del singolo negozio stipu- lato fra cedente e cessionario, riguardo al quale l’autonomia privata non incontra alcun limite, stante il disposto dell’art. 1260, comma primo c.c., bensì l’”attività” posta in essere dal cessionario che, qualora ricorrano le anzidette condizioni, per espressa previsione normativa, viene a rivestire na- tura “finanziaria” e, come tale, è soggetta ad auto- rizzazione amministrativa.
Altro aspetto importante è quello per cui la for- mulazione letterale stessa della norma (“acquisto di
(4) Trib. Venezia n. 2094/2012 citata.
(5) Come infatti esattamente rileva l’annotata sentenza del Giudice di pace di Roma, quando osserva che “la prima ragio- ne” della decisione è “di tipo letterale”, poiché la norma “con- tenuta nell’art. 3 del D.M. 29/2009 (connesso all’art. 106 del T.U.B.)” designa l’”attività di “acquisto di crediti” come attività
finanziaria”. Anche Trib. Venezia n. 1758/2014 e n. 316/2013 fanno esplicito riferimento a quanto letteralmente disposto dal- l’art. 3, primo comma, lett. b) del d.m. n. 29/2009.
(6) Che fa riferimento alla “cedibilità dei crediti” (art. 1260 c.c.), e non alla loro “acquistabilità”.
crediti”), dal punto di vista contenutistico, è gene- rica e quanto mai comprensiva.
Per quanto essa alluda anche al contratto atipico di factoring, è semplice constatare che non è a que- sto che ha fatto specifico ed esclusivo riferimento, ove si considerino i caratteri propri di tale negozio atipico, quale contratto d’impresa a titolo onero- so (7) ed implicante l’assunzione del rischio dell’in- solvenza del debitore da parte del cessionario (8).
Questi requisiti, invece, non sono richiesti dal disposto dell’art. 3 del d.m. n. 29/2009, che si limi- ta a far riferimento puramente e semplicemente al- l’“acquisto di crediti”, senza alcuna ulteriore speci- ficazione, dando luogo, pertanto, ad una previsione estremamente lata, tale da ricomprendere pure l’or- dinaria “cessione di credito”, come la dottrina ha già rilevato (9).
Questa impostazione della suddetta norma rego- lamentare appare peraltro pienamente conforme alla lettera ed alla stessa mens legis della fonte pri- xxxxx, poiché, giova rammentarlo, l’art. 106
T.U.B. ha esplicitamente assoggettato al predetto regime autorizzativo l'“attività di concessione di fi- nanziamenti sotto qualsiasi forma” esercitata.
Indiscutibile è dunque la volontà del legislatore di ricomprendere nella previsione normativa in esame qualsiasi attività di finanziamento, a pre- scindere dal nomen juris e, come si vedrà, dalla stes- sa funzione tipica dei singoli negozi di volta in vol- ta posti in essere al fine di sovvenire il beneficiario con l’“utilità economicamente valutabile” idonea a soddisfare il suo concreto interesse.
In conclusione, il solo fatto che un soggetto pre- disponga ed eserciti un’attività finalizzata all’“ac- quisto di crediti” risarcitori è di per sé idoneo ad
integrare la previsione di cui al citato art. 106 T.U.B., sì che questa necessita dell’iscrizione all’al- bo degli “intermediari autorizzati” tenuto dalla Banca d’Italia, con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. delle cessioni di credito disposte in suo favore nel caso che questi non vi risulti iscritto.
La disanima dell’argomento in trattazione po- trebbe fermarsi qui, posto che tale conclusione ap- pare di per sé dirimente ai fini della problematica in esame.
Operazioni sui crediti risarcitori
tra lex mercatoria e controllo pubblico
Il tema tuttavia merita egualmente di essere ap- profondito per cogliere a pieno la complessità della fenomenologia delle “cessioni di credito” che han- no ad oggetto i crediti risarcitori ed il loro impor- tante interesse di studio.
Un rilievo comune a tutte e tre le sentenze in esame è estremamente suggestivo a questo fine.
Tutte si soffermano su un aspetto che riguarda la “causa” stessa del negozio stipulato tra danneggiato e cessionario del credito risarcitorio.
Il riferimento alla “causa negoziale” si legge chiaramente laddove esse esaminano la funzione propria delle cessioni di credito in esame, implici- tamente identificandola in una “causa di finanzia- mento” del cedente, che ravvisano in un comples- so di “operazioni tra le parti” che “iniziano e termi- nano con il denaro o con servizi offerti in altra for- ma” (10), vale a dire in uno scambio non già solo di denaro, bensì più genericamente di “utilità eco- nomicamente valutabili” (11).
(7) Com’è noto, “il factoring consiste nel trasferimento del credito commerciale da un'azienda ad un'altra azienda, deno- minata factor, che, contro pagamento da parte del cedente di una commissione, si assume l'incarico di riscuoterne l'importo, garantendo il buon fine, anche in caso di insolvenza o di mo- mentanea difficoltà nei pagamenti del debitore" (Bisinella in Leasing, lease back factoring, a cura di Bisinella, Nessi, Traballi, Napoli, 2006, 204). Trattandosi di un “contratto innominato” (non essendo “destinatario di una organica disciplina legale”), un’autorevole dottrina ne ha individuato “i tratti caratterizzan- ti” desumendoli dalla “Convenzione unidroit sul factoring inter- nazionale” sottoscritta ad Ottawa il 28 maggio 1988 (e ratifica- ta dall’Italia con legge 14 luglio 1993, n. 260), ed identificando- li nei seguenti: “È un contratto tra imprenditori; si realizza me- diante la cessione dei crediti che un imprenditore ha verso i propri clienti; il factor svolge, verso corrispettivo, più attività a favore del cedente (anche se non è necessario che tutte ricor- rano): finanzia il cedente, contabilizza i crediti, incassa i crediti, assume il rischio dell'insolvenza finanziaria dei debitori ceduti" (De Nova, Factoring, in Digesto discipline privatistiche, Sezione commerciale, Torino, 1990, 352).
(8) Ai fini della problematica in trattazione è comunque de-
gno di nota il fatto che la controprestazione del contratto di factoring, secondo la definizione contenuta nella raccolta degli usi di Milano (approvata dalla Commissione provinciale della camera di Commercio di Milano in data 6 marzo 1985) e con- divisa da Xxxxxx Xxxxxxxx (I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, 290) può consistere anche in “servizi” suscettibili, dun- que, di procurare al cedente un’utilità diversa dal trasferimento di una somma di denaro: “Il contratto con il quale un impren- ditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a tra- sferire in esclusiva ed a titolo oneroso mediante cessioni di crediti ad altro soggetto detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall’esercizio dell’impre- sa, verso i propri clienti, detti debitori-ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro”.
(9) “Nelle operazioni di “acquisto di crediti” sono incluse sia le operazioni di “factoring” o di cessione dei crediti di im- presa, di cui alla legge n. 52/91, che le cessioni dei crediti non derivanti da un’attività imprenditoriale, disciplinata dagli artt. 1260 ss. c.c.” (Xxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx, op. cit., 41).
(10) Giud. pace Roma 1/10/2014.
(11) Trib. Venezia n. 1758/2014.
Una delle sentenze annotate fa esplicito riferi- mento allo scambio tra un’“utilità economica at- tuale” (quella del cedente, “che si vede anticipare i costi della riparazione dell’autoveicolo danneggia- to”, evitando così di doverli sopportare) ed un’“uti- lità economica futura” (quella del cessionario, “che acquista il credito risarcitorio” e che incasserà la somma di denaro che né è oggetto) (12).
Ben si può comprendere l’importanza di questi rilievi, ove si consideri come tradizionalmente la dottrina riteneva che la “causa di finanziamento” fosse caratterizzata proprio dallo scambio di “dena- ro contro denaro”.
Questa certezza, in tempi più recenti, è stata tra- volta dall’impetuosa rinascita del fenomeno giuri- dico della lex mercatoria che, sotto la spinta del co- stante sviluppo degli scambi commerciali, ha for- giato nuovi modelli contrattuali atipici idonei a soddisfare sempre nuove esigenze (anche di natura finanziaria) dei mercati, diffondendoli a livello transnazionale (13).
Il disposto dell’art. 106 T.U.B. e dell’art. 3 del
d.m. n. 29/2009 sono un chiaro esempio di come il nostro ordinamento nazionale (al pari degli altri) cerchi di sottoporre al proprio controllo questo “in-
sieme di regole, elaborate dagli operatori economi- ci o, se si preferisce, in seno alla business communi- ty” quando i modelli operazionali da questi ideati vengo ad interferire con importanti interessi collet- tivi, tali da assumere rilievo pubblicistico (14).
A ben guardare, infatti, sotto il profilo dell’ana- lisi della fattispecie, è a dir poco semplicistico ri- durre il fenomeno in esame alla pura e semplice “cessione di credito” disposta dal danneggiato, per- ché in realtà questa è solo una componente di un fenomeno negoziale più articolato, di cui sono im- mancabilmente parte anche altri negozi giuridici, ad essa funzionalmente collegati.
Tale collegamento funzionale dà vita ad un’“o- perazione” più complessa della mera cessione (15) e, per altro verso, attribuisce a quest’ultima l’anzi- detta “causa di finanziamento”.
A questo proposito si consideri come nei casi de- cisi dalle sentenze annotate la cessione del credito risarcitorio fosse collegata da un lato ad un con- tratto di prestazione d’opera stipulato dal danneg- giato col riparatore del veicolo incidentato e dal- l’altro con l’accollo del debito del corrispettivo do- vuto a quest’ultimo correlativamente convenuto col cessionario.
(12) Trib. Venezia n. 316/2013.
(13) “Le esigenze operative dell’economia e della finanza ri- chiedono continuamente modelli di accordo e forme giuridiche nuove che non trovano corrispondenza piena nei contratti tipi- ci: così, come è sempre accaduto, dove più intensa e veloce è la dinamica degli affari gli operatori economici e i loro profes- sionisti creano schemi contrattuali che la globalizzazione dei mercati esporta rapidamente in tutto il mondo. Alcuni hanno nomi ormai familiari all’uomo della strada (per es., leasing, franchising), altri restano ancora patrimonio degli iniziati (si pensi ai vari contratti derivati del mercato finanziario). Come è stato efficacemente osservato «il contratto si fa prassi, la pras- si genera l’uso e l’uso crea la norma» (Roppo 2001, 1085)… ), ma nell’economia globale e soprattutto nelle relazioni interna- zionali, la norma è sempre, inevitabilmente, destinata a una vana rincorsa” (Xxxxxxxx, Lex mercatoria in XXI secolo, Enciclo- pedia Treccani, in xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx-xxx- catoria_(XXI-Secolo)/).
(14) In proposito la dottrina testé citata perspicuamente os- serva quanto segue: “Nel tempo dell’economia globale e del- l’ampia libertà di mercato il terreno sul quale legge e lex mer- catoria sono destinate a entrare in conflitto è quello delle aree che l’autorità statale o anche internazionale rivendica alla sua potestà esclusiva; quelle aree che possono dirsi parte del co- siddetto ordine pubblico economico nazionale o internazionale e che si traducono in norme cosiddette di applicazione neces- saria, o che comunque non possono essere disattese da una contraria scelta del diritto o del giudice a opera delle parti. Nessuna lex mercatoria potrebbe entrarvi: se, in suo nome, un lodo arbitrale disattendesse queste norme, la sua esecuzione diventerebbe impossibile perché le autorità dello Stato non ne riconoscerebbero l’efficacia, in ciò non ostacolate dalle con- venzioni internazionali in materia di arbitrato. Di queste norme alcune riguardano le sempre esistenti e sempre mutevoli for- me di riflesso nei rapporti economici delle crisi delle relazioni statali, quali, per es., i vari embargo commerciali: con il loro
superamento le leggi dell’economia si riespandono. Altre inve- ce rappresentano la risposta alla sempre maggiore e pervasiva influenza che l’attività di impresa e correlativamente le regole create dagli operatori dell’economia e della finanza hanno nel- la vita delle persone comuni. Il pensiero va, per es., all’attrazio- ne all’economia e alla finanza libera e privata della realizzazio- ne di esigenze fondamentali per l’esistenza dell’uomo (si pensi al legame fra regole del mercato finanziario e la funzione previ- denziale dell’investimento); ai disequilibri che regole create dal mercato inevitabilmente recano con sé, che richiedono inter- venti affinché il diritto dei rapporti economici non sia soltanto - come si diceva - il ‘diritto del più forte’” (Xxxxxxxx, op. cit.).
(15) Si osservi come il fenomeno del “collegamento nego- ziale” sia connotato, fra l’altro, proprio dal fatto che i contraen- ti dei negozi collegati, oltre agli effetti tipici di ciascuno dei contratti stipulati, vogliono realizzare un “fine ulteriore”, tale da assumere “una propria autonomia anche dal punto di vista cau- sale”, per modo che indubbiamente la “causa di finanziamen- to”, pur di per sé estranea ai singoli negozi collegati, può tutta- via caratterizzare la complessiva “operazione” posta in essere mediante il collegamento funzionale dei medesimi. In proposi- to si vedano i principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: “Affinché possa configurarsi un collegamento ne- goziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito og- gettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambi- to di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto ti- pico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulterio- re, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. civ., sez. III, 17/05/2010, n. 11974, Fall. Soc. Gen Group ed altro c. Agea Agenzia Erogazioni agr., in Giust. civ. Mass. 2010, 5, 761).
È proprio osservando il collegamento funzionale dei tre negozi in questione che si coglie la “causa di finanziamento” dell’intera operazione, consistente nel sovvenire il cedente, sollevandolo dall’onere di anticipare il corrispettivo della riparazione, a fronte della cessione del credito risarcitorio (16), e così realizzando quella che una delle sentenze in com- mento ha suggestivamente definito come “una indi- retta erogazione di finanziamento al cedente” (17).
Nella pratica, poi, ricorre sovente pure una di- versa fattispecie, quando la cessione di credito vie- ne utilizzata per estinguere un debito del cedente (il danneggiato) verso il cessionario stesso (il ripa- ratore e/o noleggiatore di un “veicolo sostitutivo”), assumendo quindi una funzione solutoria, com’è espressamente consentito dall’art. 1198 c.c.
Relativamente a questa ipotesi occorre osservare che la “cessione di un credito in luogo dell’adempi- mento” produce l’effetto giuridico di liberare il ce- dente (per effetto della cessione stessa, se pattuita pro soluto, ovvero del pagamento eseguito dal debi- tore ceduto, se fatta pro solvendo), esonerandolo dall’obbligo di pagare immediatamente il proprio debito (e cioè, nel caso concreto, il corrispettivo dovuto al riparatore del veicolo danneggiato o al noleggiatore di quello sostitutivo).
Pertanto anch’essa è suscettibile di procurargli un’utilità del genere anzidetto, sì da poter essere qualificata come espressione di “attività finanzia- ria”, sempreché ovviamente lo strumento contrat- tuale della cessione venga utilizzato sistematica- mente e non occasionalmente dal cessionario.
Si deve perciò concludere che, in realtà, non già la mera “cessione” del credito risarcitorio, ma la complessiva “operazione” strutturata sulla base del suo collegamento funzionale coi negozi anzidetti è stata ideata dagli operatori economici del settore (riparatori, società di noleggio di veicoli sostitutivi, società di “gestione di sinistri” ovvero “infortunisti- che”…) proprio allo scopo di sovvenire ad un inte- resse “economicamente valutabile” del danneggiato (e al tempo steso per procurarsi occasione di lucro, ciò che peraltro non è rilevante ai fini della “causa di finanziamento”, come poi si vedrà).
Pertanto, quelle testé descritte rappresentano in- dubbiamente alcune fra le molte “operazioni” crea- te dalla prassi commerciale (ovvero dalla lex merca-
toria) che il legislatore ha inteso assoggettare al predetto controllo pubblicistico, mediante una pre- visione normativa deliberatamente formulata in termini quanto mai generici, proprio al fine di in- tercettare tutte le possibili forme di “attività finan- ziaria” escogitate dal divenire dei traffici, comprese quelle costruite utilizzando contratti innominati e collegamenti negoziali tali da dar vita ad operazio- ni ”atipiche” (e che, come tali, sarebbero suscetti- bili di sfuggire ad una formulazione normativa casi- sticamente strutturata).
La metamorfosi della nozione di “causa di finanziamento”
Le considerazioni che precedono dimostrano co- me la tradizionale definizione della “causa di finan- ziamento” fondata sul connotato distintivo dello scambio di “denaro contro denaro” sia divenuta anacronistica.
Essa fu elaborata sulla base di un’impostazione il cui orizzonte interpretativo era delineato dal conte- nuto proprio del contratto di mutuo, che era ritenuto l’archetipo dei contratti con causa di finanziamento.
Quella sintesi dogmatica, tuttavia, non risponde per nulla alla realtà attuale dei mercati, caratteriz- zata, come s’è visto, da un lato dalla progressiva ed inarrestabile diffusione di un crescente numero di negozi atipici indiscutibilmente finalizzati a finan- ziare, nei modi più diversi, il sovvenuto e che tut- tavia vengono strutturati in modo tale da non pre- vedere alcuno scambio di “denaro contro denaro”, e dall’altro dal fenomeno del collegamento funzio- nale di negozi tipici di diversa natura, singolarmen- te privi di uno scopo di finanziamento, con altri negozi, non di rado atipici, in modo tale da far ac- quisire alle “operazioni” così attuate uno scopo di tal genere proprio per effetto di quel collegamento. Alcuni esempi di questa nuova realtà sono dav-
vero emblematici.
Quello certamente più noto, e più indagato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è rappresentato dal contratto di leasing, nel quale la prima ha da tempo ravvisato una “causa di finanziamento”, benché es- so non sia affatto connotato dal trasferimento di una somma di denaro, ma dal conseguimento di una diversa utilità da parte del sovvenuto (18), così
(16) Ciò non senza sottolineare, come perspicuamente ha fatto Trib. Venezia n. 1758/2014, che normalmente in questi casi il credito ceduto “comprende voci ulteriori (fermo tecnico e custodia) rispetto a quelle afferenti la mera riparazione del mezzo… oltre agli interessi (eventualmente) e alla rivalutazione (il tutto in misura superiore a quella che è la normale redditivi-
tà del denaro)”, sì da consentire al cessionario di lucrare “sulla differenza tra i costi di riparazione e l’ammontare del credito ri- sarcitorio vantato dal cedente”.
(17) Trib. Venezia n. 316/2013.
(18) “A ragione si può considerare la locazione finanziaria come una forma tipica di finanziamento a partite disomoge-
come la seconda vi ha individuato tal genere di causa (19), nonostante esso non implichi quella sovvenzione monetaria che un tempo era conside- rata un imprescindibile requisito dei contratti di fi- nanziamento (20).
Altro esempio di questa nuova realtà è costituito da quei “servizi di pagamento”, in particolare quelli inerenti alle carte di credito, che implicano la pre- stazione di un “servizio”, e non già un trasferimen- to di denaro in favore dell’utente, funzionalmente collegato ad una serie indeterminabile di contratti di vendita e, a volte, ma non necessariamente, an- che ad una forma di credito al consumo.
Com’è noto, si tratta di servizi che hanno avuto una diffusione veramente capillare nella nostra realtà sociale.
L’evoluzione di questo scenario, in via di costan- te sviluppo e di crescente diversificazione, ha pro- dotto una metamorfosi della nozione stessa di “cau- sa di finanziamento”, per effetto da un lato dell’in- discutibile, oggettivo allargamento del perimetro dei negozi e delle “operazioni” caratterizzate dalla causa anzidetta e dall’altro delle innovazioni intro- dotte nel diritto positivo proprio in conseguenza di tale allargamento.
Sotto il primo aspetto, come si è già rilevato, la lex mercatoria quasi quotidianamente ormai produ- ce strumenti contrattuali atipici e forme di combi- nazioni negoziali dirette a soddisfare nei modi più diversi e con crescente flessibilità ogni possibile in- teresse del consumatore.
È innegabile che pure la vicenda delle cessioni dei crediti risarcitori, indubbiamente sorta per sop- perire ad un interesse economicamente valutabile dei danneggiati (oltre che allo scopo di procurare un’occasione di lucro ai loro cessionari), si inqua- dri nel contesto di questo più vasto fenomeno.
Poiché quest’ultimo coinvolge interessi pubblici di primaria importanza (quale quello relativo al
controllo delle attività finanziarie e creditizie, di fondamentale rilievo ai fini dell’economia naziona- le), era poi inevitabile che il legislatore intervenis- se, come ha fatto con la norma dettata dall’art. 106 T.U.B., assoggettando all’anzidetto regime autorizzativo ogni genere di “attività finanziaria”, nella sua più lata accezione, tant’è che ha definito quest’ultima come “esercizio nei confronti del pub- blico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Tale espressione denota chiaramente l’intento di regolamentare ogni genere di attività di finan- ziamento rivolta al pubblico, a prescindere dal ti- po contrattuale impiegato a tal fine e dal nomen juris dei singoli negozi formalmente stipulati, in modo tale da attribuire rilevanza esclusivamente alla finalità concretamente perseguita dai con- traenti, come emerge dalla formulazione letterale stessa della norma (“finanziamenti sotto qualsiasi forma”) (21).
L’amplissima conterminazione delle “attività fi- nanziarie” soggette a tal genere di controllo pubbli- co individuata dall’art. 3 del d.m. 17 febbraio 2009, n. 29, peraltro a titolo meramente esemplifi- cativo (come risulta chiaro dalla formulazione della disposizione: “Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazio- ni di…”), ha poi coerentemente tradotto in pratica questa direttiva.
Era inevitabile che questo scenario, così radical- mente modificato rispetto a quello dei contratti di finanziamento “tradizionali”, producesse una rime- ditazione dottrinale sul contenuto stesso della “causa di finanziamento”.
In altri termini, la dilatazione del perimetro del- le “attività finanziarie” ha prodotto una mutazione della nozione stessa della “causa di finanziamento”. Per la verità già in passato una parte della dottri- na aveva rilevato “il carattere ampio ed elastico
nee, in quanto, a differenza del mutuo, in cui le partite sono omogenee (denaro contro denaro), in luogo della dazione di una somma di denaro), l’intermediario finanziario concede di- rettamente il bene strumentale oggetto dell’investimento” (M.
R. La Torre, Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziari, Padova, 2010, 41).
(19) Cass. civ., sez. III, 28/08/2007, n. 18195, Soc. Smp c. Soc. Figestim, in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8; Cass. civ., sez. III, 14/11/2006, n. 24214, Leasing Roma s.p.a. c. avv. Clarizia, D'urbano c. Fall. Immobiliare Centro Italia - Ici s.r.l. e a. c. avv. Iacovino, Leporatti, in Giust. civ. Mass. 2006, 11; Cass. civ., sez. III, 10/06/2005, n. 12317, Banca Opi x. Xxxxxxx e altro, in Giust. civ. Mass. 2005, 6; Cass. civ., sez. III, 17/05/1991, n. 5571, Soc. Locafit c. Soc. Xxxxxxxxxxxxx, in Riv. it. leasing 1991, 175.
(20) “Il fatto che il soggetto finanziato non acquisisca la di- sponibilità delle somme di denaro del finanziatore, ma solo
una utilità patrimoniale derivante dall'impiego del capitale fi- nanziato secondo le indicazioni e le esigenze dell'utilizzatore, non impedisce la configurazione dello scopo finanziario dell'o- perazione, in considerazione della correlazione tra il decremen- to patrimoniale di una parte e l'incremento dell'altra sia pure mediante l'impiego della somma presso un terzo, con conse- guente obbligo dell'utilizzatore di restituire, secondo un piano di ammortamento finanziario ragguagliato alla vita economica del bene, il capitale da altri investito, oltre all'utile finanziario ed alle spese dell'operazione” (Cass. civ., sez. III, 17/05/1991,
n. 5571, Soc. Locafit c. Soc. Xxxxxxxxxxxxx, in Riv. it. leasing
1991, 175 e Giur. comm. 1991, II,881).
(21) Il carattere di “omnicomprensività” proprio della norma in esame è stato sottolineato dalla dottrina: X. Xxxxxxxxxxx, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e cre- ditizia, Padova, 2012, III, 1394.
della nozione di concessione di finanziamen- to” (22), evidenziando come questa non fosse lega- ta in via esclusiva alle sovvenzioni in denaro, es- sendo il concetto stesso di finanziamento “connes- so a quello di utilità, nel senso di potenzialità giuri- dico-economica del bene a soddisfare i bisogni umani” (23).
Seguendo questa linea concettuale, la dottrina più recente ha valorizzato ai fini esegetici l’anzidet- ta evoluzione del diritto positivo, rilevando come debba “concludersi che il T.U. bancario introduce oggi un concetto di attività finanziaria più ampio di quello sinora delineato in relazione ai contratti di credito” (24).
In esso, infatti, risultano ricomprese “anche attivi- tà (si pensi appunto al leasing) nelle quali all’esborso di denaro da parte dell’intermediario finanziario non corrisponde il ricevimento della medesima somma da parte del sovvenuto, bensì il conseguimento di una qualsiasi utilità, anche indiretta per quest’ulti- mo”, col risultato che si è finito coll’attribuire “natu- ra finanziaria a tutte quelle attività che, in qualun- que forma, siano idonee ad apportare un beneficio patrimoniale al sovvenuto, attraverso l’erogazione di prestazioni pecuniarie o di servizi da parte di soggetti particolarmente qualificati e specializzati” (25).
Ciò con l’inevitabile conseguenza di pervenire all’”elaborazione di una nozione più ampia di causa di finanziamento, riscontrabile in qualsiasi attribu- zione di utilità apportata al sovvenuto” (26) e, quindi, al definitivo superamento di quello schema denaro/tempo/denaro che, secondo la dottrina tra- dizionale, avrebbe connotato i negozi con “causa di finanziamento”, non potendosi più ritenere che l’attività finanziaria consista “esclusivamente nella materiale erogazione di credito” (27), per quanto latamente intesa.
E ciò proprio per effetto di quanto disposto dal- l’art. 106 T.U.B. (28).
In questa nuova nozione di “attività finanziaria” l’attribuzione ottenuta dal sovvenuto, pertanto,
può essere rappresentata pure da un’”utilità” anche indiretta, seppur comunque apprezzabile sotto il profilo patrimoniale, che sia suscettibile di soddi- sfare un suo interesse.
È quindi questa nuova nozione che le sentenze in commento hanno accolto quando hanno affer- mato che l’esercizio dell’”attività finanziaria” deve essere ravvisato non solo laddove si verifichi un “prestito… di denaro”, ma pure quando si eroghi al sovvenuto “direttamente o indirettamente utilità economicamente valutabili” (29), utilità che posso- no consistere anche nell’“anticipazione dei costi di riparazione del mezzo di trasporto” del cedente (30) ovvero nel “servizio di anticipazione dei costi di ri- parazione dei beni danneggiati” (31).
Queste decisioni rappresentano pertanto il rece- pimento da parte della giurisprudenza dell’anzidetta mutazione della “causa di finanziamento” e la presa d’atto dei nuovi confini delle “attività finanziarie” individuati dal diritto positivo, sicché meritano piena adesione.
L’irrilevanza della (eventuale) gratuità della cessione ai fini della causa
di finanziamento
In proposito merita d’esser fatta una precisazione relativamente al fatto che né l’art. 106 T.U.B., né l’art. 3 del d. m. n. 29/2009 prescrivono che, per aversi “attività finanziaria”, le “operazioni” ovvero i negozi impiegati dall’esercente per espletare la pro- pria attività debbano essere stipulati a titolo oneroso. Al contrario, l’art. 3 del d.m. n. 29/2009 fa rife- rimento a diversi negozi unilaterali che sono di per sé naturaliter privi di corrispettività (32), quali il “rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credi- to documentaria, l'accettazione, la girata, l'impe-
gno a concedere credito”.
Anche al riguardo alla “cessione di credito” che, com’è noto può avvenire tanto a titolo gratuito, quanto a titolo oneroso, la norma non ne limita af-
(22) X. Xxxxxxxxxxx, L’ordinamento finanziario italiano, Pado- va, 2005, II, 471; ma si veda anche: X. Xxxxx, L’esercizio del cre- dito, Milano, 1990, 56 e segg.
(23) X. Xxxxxx, Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo, Milano, 1989, 48. Ma si veda il concetto di “atti di fi- nanziamento” finalizzati a “procurare mezzi in vista di una de- terminata esigenza e per investirli nella soddisfazione del quel bisogno” espresso già in X. Xxxxxxx, Xxx xxxxx, Commentario del codice civile diretto da Xxxxxxxx e Branca, Bologna-Roma, 1967, 76.
(24) X. Xxxxxxxx, Diritto bancario e finanziario, Milano, 2002, 85.
(25) X. Xxxxxxxx, op. cit., 85.
(26) X. Xxxxxxxx, xxx, 86.
(27) M. R. La Torre, op. cit., 36.
(28) “Nell’espressione “sotto qualsiasi forma” si fanno espressamente rientrare delle attività che non tutte consistono nella erogazione” di denaro (F. Di Maio, Le attività riservate ai soggetti che operano nel settore finanziario, Le società, 1994, 1348).
(29) Trib. Venezia n. 1758/2014.
(30) Trib. Venezia n. 316/2013.
(31) Giudice di pace di Roma 1/10/2014.
(32) Per la fideiussione, si veda X. Xxxxxx, La fideiussione e il mandato di credito, in Trattato di diritto civile e commerciale di- retto da Cicu, Messineo e Xxxxxxx e proseguito da Schlesin- ger, Milano, 1998, XVIII, 3, 69.
fatto la rilevanza, ai fini dell’esercizio dell’”attività finanziaria”, al presupposto della sua onerosità.
Né va dimenticato come lo stesso contratto di mutuo che, come s’è visto, era considerato il “con- tratto di finanziamento” per antonomasia, può es- sere stipulato anche a titolo gratuito, ipotesi questa tutt’altro che infrequente nella pratica (come non di rado avviene, ad esempio, per il c.d. “finanzia- mento soci” nei confronti della società).
Analogamente è a dirsi per i “servizi di pagamen- to” contemplati dall’art. 5 del d.m. n. 78/2009, per i quali molto spesso non è previsto alcun corrispettivo a carico del cliente dell’intermediario finanziario.
Si deve perciò concludere che, alla stregua del diritto positivo, l’eventuale gratuità di una “cessio- ne di credito” ovvero di una più articolata “opera- zione” del genere dianzi descritto non varrebbe cer- to a sottrarla all’ambito delle attività finanziarie ri- servate agli intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 106 T.U.B. ed al correlato regime autorizzativo.
La gratuità dell’”operazione” o del negozio di cessione di credito è quindi priva di qualsiasi rilie- vo ai fini che qui interessano.
Ciò nondimeno, una delle decisioni annotate si è data cura di evidenziare come, nelle fattispecie decisa, l’”operazione” finanziaria attuata tra le parti utilizzando lo strumento della cessione del credito risarcitorio avesse indubbiamente implicato un lu- cro per il cessionario che, obbligatosi a pagare il corrispettivo dovuto per la riparazione del veicolo danneggiato, aveva acquistato un credito compren- sivo, oltre alla somma corrispondente a quest’ulti- mo, “voci ulteriori (fermo tecnico e custodia)… in tal modo, quindi, lucrando sulla differenza tra i co-
sti di riparazione e l’ammontare del credito risarci- torio vantato dal cedente” (33).
La lucratività delle “operazioni” finanziarie in esame, tuttavia, assai frequentemente non emerge direttamente dagli atti negoziali stipulati fra le par- ti, essendo dissimulata nel fatto che l’utile percepi- to dal cessionario deriva da circostanze formalmen- te ad essa estranee, quali il fatto che questi perce- pisca del debitore (in questo caso: l’assicuratore della r.c. auto) uno o più compensi, per perizie di parte effettuate o per la “gestione” del sinistro in sede stragiudiziale o simili…
Nullità per contrarietà a norme imperative delle operazioni sui crediti risarcitori
e natura degli interessi tutelati dalla legge
L’esercizio dell’“attività finanziaria” nei confron- ti del pubblico (34), come si è detto, è riservato ai soli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui al- l’art. 106 ed autorizzati ai sensi dell’art. 107 T.U.B. Il suo espletamento da parte di soggetti che non possiedano tali requisiti è penalmente sanzionato
dall’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 132 T.U.B.
La nullità delle cessioni di credito dichiarata dalle sentenze in commento deriva pertanto dal “combinato disposto” degli “artt. 106, 132 d.lgs. 385/1993 e 1418 c.c.”, come ivi esplicitato (35).
Tale nullità, in quanto non espressamente previ- sta dal T.U.B., rappresenta un caso di “nullità vir- tuale” (36), per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418, comma primo c.c.
Al riguardo merita d’esser ricordato che la giuri- sprudenza è unanime nel ritenere inderogabili le
(33) Trib. Venezia, n. 1758/2014.
(34) Per tale l’art. 9 del d.m. n. 29/009 intende l’attività svol- ta “nei confronti dei terzi con carattere di professionalità”, as- sunto questo assai generico, che la dottrina più avvertita ha in- terpretato facendo riferimento a due ipotesi alternative: “Fini- sce per operare nei confronti del pubblico sia chi abitualmente si rivolge ad altre persone nello svolgimento della propria attività fi- nanziaria sia chi comunque adotta modalità organizzative ed operative tali da potersi rivolgere ad una molteplicità di persone" (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, L’ordinamento finanziario italiano, Pa- dova, 2005, II, pag. 473). Nello stesso senso, in giurispruden- za, si veda Cassazione penale, sez. V, 12/11/2009, n. 7986, in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2010, 1-2, 452, che ha confer- mato la condanna dell’imputato per “avere, nella sua qualità di direttore della Banca Popolare di Bari, filiale di (OMISSIS), svol- to, nei confronti del pubblico al di fuori dei limiti della propria at- tività istituzionale, più attività finanziarie previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art 106, commi 1 e 3 che riserva l'attività di con- cessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ad intermediari fi- nanziari”, sul presupposto che, per quanto svolta in assenza di una vera e propria organizzazione, tale attività si era estrinse- cata “con più modalità e più beneficiari", sì da configurare un “reato abituale”, senza che in contrario potesse sostenersi che essa non fosse rivolta al pubblico perché “circoscritta ai clienti
della Banca”, in quanto “secondo una condivisibile interpreta- zione, "attività rivolta al pubblico” non significa che debba ri- volgersi a una collettività indifferenziata di persone, ben poten- dosi qualificare come pubblico quella costituita da una limitata cerchia di soggetti, in una cerchia determinata". Quindi, porre in essere una pluralità di operazioni finanziarie, tali da connota- re un’attività “abituale” per l’agente, pur in assenza di una sua stabile organizzazione, implica di per sé l’esercizio “professio- nale” di attività finanziaria e, quindi, la violazione del disposto dell’art. 106 TUB, risultando penalmente rilevante. E, tuttavia, essendo quello previsto dall’art. 132 TUB un reato di pericolo, osserva la Cassazione nella decisione testé citata, anche una singola operazione di finanziamento è suscettibile di produrre gli stessi effetti quando sia posta in essere da un “soggetto esponenziale di una struttura professionalmente organizzata”, in quanto l’esistenza di quest’ultima è di per sé indice di una “capacità operativa” suscettibile di proiettarsi, al di là del sin- golo caso accertato, “verso un numero di soggetti potenzial- mente illimitato”.
(35) Trib. Venezia, n. 316/2013.
(36) Vale a dire una “nullità inespressa, ma implicita nella natura imperativa della norma” violata (G.B. Ferri, Introduzione al sistema dell’invalidità del contratto, in Tr. Bessone, Il contratto in generale, Torino, 2002, VIII, 27).
norme imperative poste a presidio di interessi ge- nerali (o pubblici) (37), conformemente alla dot- trina dominante (38), mentre alcuni autori preferi- scono sottolineare la necessità “di individuare la natura, indisponibile o meno, dell’interesse protet- to” (39) dalla norma violata (40) al fine di stabilire se la sua trasgressione implichi o meno la nullità prevista dall’art. 1418 c.c.
In realtà, come ha evidenziato un’autorevole dottrina (41), la sanzione penale “costituisce pur sempre il “segnale” del carattere imperativo del corrispondente precetto extrapenale, contenuto in altre norme dell’ordinamento”, in quanto inconte- stabilmente espressiva della rilevanza pubblicistica del bene giuridico tutelato.
Nel caso in esame il rilievo pubblicistico dell’in- teresse tutelato trova indiscutibile riscontro nella finalità specifica perseguita dalla norma extrapena- le correlata al disposto dell’art. 132 T.U.B., e cioè dall’art. 106 precitato, posto che tale interesse con- cerne la tutela dell’economia pubblica (42) e, in particolare, il corretto funzionamento dei mercati finanziari ed il contrasto al fenomeno del riciclag- gio.
Si noti come la Suprema Corte abbia affermato la nullità “virtuale” dei contratti di intermediazio- ne mobiliare stipulati da operatori non iscritti al- l’albo previsto dalla l. 2 febbraio 1991, n. 1 (43), che disciplina una materia contigua a quella in esa- me, per la quale è previsto un regime di riserva del tutto analogo a quello istituito dagli artt. 106 e 107 T.U.B., e ciò proprio in relazione alla natura “generale” degli interessi tutelati dalla medesima l.
n. 1/1991, come ha sottolineato anche la dottri- na (44).
Ad analoga conclusione è pervenuta la giuri- sprudenza di merito con specifico riguardo alla nul- lità dei contratti di finanziamento stipulati da ope- ratori non iscritti all’apposito albo, né autorizzati a norma degli artt. 106 e 107 TUB (45).
Tali pronunce peraltro paiono conformi al radi- cato orientamento giurisprudenziale in tema di contratti stipulati in violazione di norme che pre- vedono un’autorizzazione amministrativa, e dunque un preventivo controllo di natura pubblicistica, quale requisito di liceità di una determinata attivi- tà (46).
(37) Cass. civ., sez. I, 29/12/2011, n. 30020, Soc. Valdamo- ne e altro x. Xxxxxx, in Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1905; Cass. civ., sez. III, 16/02/2010, n. 3672, M. c. Soc. Ifg T. e altro, in Giust. civ. Mass. 2010, 2, 214.
(38) X. Xxxxx, Xx xxxxxxxxx, xx Xx. Xxxxxx-Xxxxx, Xxxxxx, 0000, 747; F. Xx Xxxxxx, La nullità del contratto, Padova, 1999, 241;
X. Xxxxxxx, Diritto civile e commerciale, II, 1, 347; la teorizza- zione di tale orientamento interpretativo si deve a F. Ferrara sen., Teoria del negozio illecito, Xxxxxx, 0000.
(39) X. Xxxxxxx, in Trattato del contratto diretto da Xxxxx, Milano, 2006, IVI, 47; nello stesso senso: X. Xxxxxxxx, In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico, in Riv. crit. dir. priv. 1985, 467 e segg.; X. Xxxxxxx, Contratto illecito e norma penale, Milano, 2000, 59.
(40) Il che, tuttavia, non pare cosa molto diversa dal ritene- re discriminante la natura “generale” o pubblicistica, e perciò necessariamente inderogabile dai privati, dell’interesse tutela- to dalla norma. La constatazione, evidenziata da molti autori, per cui nella recente legislazione si è verificata una “prolifera- zione di nullità cd. speciali, di protezione, e così via, poste a tute- la di interessi particolari” (X. Xxxxx, Trattato del contratto, 2010, III, 1919; nello steso senso: X. Xxxxxxx, op. cit., 46) non pare in- vestire, tuttavia, la problematica delle nullità virtuali, riguardan- do casi in cui questa è espressamente prevista dalla legge. Da questo fenomeno peraltro non potrebbe certo inferirsi una sva- lutazione del criterio che porta a ricomprendere nell’ambito delle norme imperative le disposizioni poste a presidio di inte- ressi pubblici (o generali), ma solo la precisazione che in que- st’ultimo potrebbero in ipotesi farsi rientrare, assieme ad esse, anche altre disposizioni poste invece a tutela di alcune, pecu- liari categorie di interessi “particolari”.
(41) X. Xxxxxxx, op. cit., 50.
(42) X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx penale, Padova, 1998, 252; L. Do- nato-X. Xxxxxxx, Abusivismo bancario e finanziario, in La nuova legge bancaria. Commentario, a cura di Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx, Milano, 1996, 1977.
(43) “In presenza di un contratto contrario a norma impera-
tiva, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rile- vante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il di- vieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418 c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si ac- compagna una previsione di nullità. Pertanto, poiché il caratte- re inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevedono la necessità di iscrizione all'albo della società di intermediazione immobiliare, previo accertamento da parte della Consob della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse ga- rantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore dell'e- conomia nazionale, è affetto da nullità assoluta il contratto di swap, da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla suddetta legge, stipulato in contrasto con la stessa da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordi- namento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finan- ziario generale” (Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272, Soc. coop. C.I.I.C.A.I. c. Fall. soc. Xxxxxxxx, in Giust. civ. 2001, I,2109).
(44) X. Xxxxxxx, op. cit., 59.
(45) Trib. Milano, 19 dicembre 2002, Società edile italiana Ca’ Bianca s.r.l. c. Valente s.p.a., in Banca, borsa e titoli di cre- dito, 2004, II, 309; Trib. Saluzzo, 7 giugno 1999, Maccagno x. Xxxxxxxx, in Gius 2000, 171.
(46) Così è avvenuto, ad esempio, per “il contratto di agen- zia stipulato con un soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, per violazione dell'art. 9 l. n. 204 del 1985, non derogabile da parte dei contraenti” (Cass. civ., sez. II, 21/03/2007, n. 6677, Soc. Caroaredo c. Soc. Knoll International, in Guida al diritto 2007, 24, 44; Cass. civ., sez. III, 18/07/2002, n. 10427, Boraschi c. Ente aut. Fiere Parma, in Giust. civ. Mass. 2002, 1265) ed anche per quello che “abbia avuto ad oggetto la promozione di contratti di collocazione di titoli e valori mobiliari che siano stati conclusi, dal committente
Il minimo comun denominatore giuridico di questa casistica è rappresentato dalla tutela di un interesse pubblico, e cioè riferibile all’intera collet- tivitàe come tale indisponibile dai privati (e non di un interesse “particolare”, per quanto diffuso), in vista del quale una norma abbia assoggettato a controllo amministrativo determinate attività, per far sì che queste vengano esercitate in modo com- patibile con quell’interesse pubblico.
Tale controllo pubblicistico produce una limita- zione dell’autonomia privata, la quale, con riguardo a tali attività, può esplicarsi solo entro i limiti in- derogabilmente stabiliti dalla norma, e cioè ad opera dei soli soggetti abilitati e sulla base del tito- lo autorizzativo normativamente previsto, con con- seguente nullità dei negozi stipulati in assenza di tale requisito prescritto.
Questo paradigma è applicabile anche al dispo- sto dell’art. 106 T.U.B., tenuto conto del contenu- to degli interessi tutelati dalla norma, ragion per cui la sua natura imperativa, sottolineata pure dalla sanzione penale prevista dall’art. 132 T.U.B., risul- ta indiscutibile.
Ovviamente la nullità virtuale ex art. 1418, comma primo c.c. può aversi anche nel caso in cui la violazione di una norma imperativa si attui non già per mezzo di un singolo contratto, bensì in rela- zione agli effetti giuridici prodotti dal collegamento funzionale di più negozi, collegamento voluto dalle
parti contraenti proprio per la realizzazione di quel fine, ulteriore e diverso rispetto a quelli tipici dei singoli negozi collegati.
In tal caso è il peculiare effetto giuridico prodot- to dal collegamento negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa, con la conseguente nulli- tà di tutti i negozi strumentalmente utilizzati dai contraenti per ottenere il “risultato economico unitario e complesso” (47) che si origina quel col- legamento, come ha chiarito la giurisprudenza (48). Sicché la cessione di credito risarcitorio che ri- sulti funzionalmente collegata ad altri negozi nei termini dianzi descritti, deve ritenersi anch’essa
nulla per contrasto col citato art. 106 T.U.B.
Tale nullità è opponibile al cessionario del cre- dito in questione anche dal debitore ceduto (sia es- so il danneggiante o l’assicuratore obbligato a risar- cire il danno), com’è pacifico in giurisprudenza e in dottrina (49) e com’era avvenuto nelle contro- versie decise dalle sentenze annotate.
In conclusione, ferma restando la libera cedibili- tà dei crediti risarcitori, le “operazioni” implicanti la loro cessione sono invece affette da nullità, per contrarietà a norme imperative, laddove siano espressione di un’”attività finanziaria” esercitata “con carattere di professionalità” dal cessionario, e cioè nei termini dianzi descritti, come corretta- mente hanno ritenuto le sentenze in esame.
per il tramite dell'agente, in violazione dell'art. 18 ter d.l. 8 apri- le 1974 n. 95 conv. nella l. 7 giugno 1974 n. 216, recante di- sposizioni relative al mercato mobiliare” (Cass. civ., sez. II, 13/03/2006, n. 5428, Xxxxx c. Soc. Fiprim Fin Privata Milanese, in Giust. civ. Mass. 2006, 3). Allo stesso modo è stata ritenuta la nullità virtuale dei contratti di prestazione d’opera intellet- tuale stipulati da soggetti non iscritti all’albo professionale nor- mativamente previsto per le professioni “protette” (Trib. Mila- no, 19 dicembre 2002, Società edile italiana Ca’ Biana s.r.l. c. Valente s.p.a., in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, II, 309; Trib. Saluzzo, 7 giugno 1999, Maccagno x. Xxxxxxxx, in Gius 2000, 171) Analogamente, infine, è a dirsi per i contratti di ap- palto privato aventi ad oggetto la costruzione di un’opera in di- fetto di autorizzazione paesaggistica (Cass. civ., sez. I, 24/06/2011, n. 13969, Cons. ind. Nord Est Sardegna c. Soc. Xxxxxxx, in Giust. civ. Mass. 2011, 6, 954) ovvero in assenza di concessione edilizia (ora permesso di costruire) o in totale dif- formità da essa (Cass. civ., sez. II, 31/01/2011, n. 2187, Xxxxx
x. Xxxxx, in Giust. civ. 2011, 7-8, 1726; Cass. civ., sez. I, 18/02/2009, n. 3913, Soc. Soglia c. Prov. Salerno, in D&G
2009).
(47) Così icasticamente si esprime Cass. civ., sez. III, 12/07/2005, n. 14611, Soc. Ipsoa ed. c. Soc. System, in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8.
(48) Cass. civ., sez. III, 21/07/2004, n. 13580, Banca Agrilea- sing c. Soc. Nuova Immobiliare, in D&G - Dir. e giust. 2004, 41, 19; Cass. civ., sez. II, 20/07/1999, n. 7740, Resta c. Castel- lano, in Giust. civ. Mass. 1999, 1674.
(49) “Nel caso di cessione del credito, anche il debitore ce- duto può far valere la nullità della cessione, dal momento che essa viene ad incidere sul diritto del cessionario a ricevere la prestazione dovuta ed è quindi evidente l'interesse del debitore ad evitare di eseguire un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciu- to non liberatorio (art. 1189)” (Cass. civ., sez. I, 11/03/1996, n. 2001, Soc. Isvim c. Soc. Borgosesia, in Giust. civ. Mass. 1996, 337). In dottrina si vedano: F.M.E. Xxxxxx, op. cit., 178; Perlinge- ri, Le cessioni di crediti ordinari e di impresa, Napoli, 1993, 7, 79 e segg.; Xxxxxxxx, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, 61 e segg.).