ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 21 del d.lgs 1/2018 (codice della protezione civile)
TRA
La Regione Abruzzo
Agenzia regionale di Protezione Civile (di seguito denominata “Agenzia di P.C.”), con sede amministrativa in via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, direttore dell’Agenzia medesima (CF 93112080663)
E
Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara di seguito denominato “DiSPuTer” con sede in Chieti, Via dei Vestini n. 31 (P.IVA 01335970693), in persona del Direttore pro-tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Guardiagrele (CH) il 18.04.1973 (C.F. MMMNCL73D18E243O), in qualità di rappresentante della struttura, domiciliato per la carica presso la sede
Vista la L.R. n. 72 del 1993, recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e ss.mm.ii. - Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;
Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della Protezione Civile” e xx.xx. e ii.;
Visto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile». (GU Serie Generale n.35 del 12-02- 2020);
Vista la Direttiva del 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021) e xx.xx. e ii.;
Vista la L.R. n.46 del 20 dicembre 2019 “Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, come modificata dalla L.R. n. 38 del 1 dicembre 2020;
Considerato che l’art. 19 c. 2 della predetta legge ha stabilito che a “decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge”;
Vista la DGR n. 528 del 31.08.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista la DGR n. 886/P del 31.12.2020 recante “Atto di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 Speciale in data 29.12.2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul BURAT n.204 (speciale)
del 29/12/2021, recante “Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.”, con la quale si stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento Territorio – Ambiente, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031;
Vista altresì la L.R. n. 5 dell’11.03.2022 che all’art. 18 ha apportato modifiche all’art. 22 della L.R. 46/2019;
PREMESSO CHE
la Regione Abruzzo, che in materia di Protezione Civile opera attraverso l’Agenzia di P.C.,
partecipa al Servizio Nazionale di protezione civile ai sensi degli art. 3, 4 e 11 del d.lgs 1/2018 (codice della protezione civile) assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile;
nel perseguimento delle finalità individuate dalla Legge Regionale 14 dicembre 1993, n.72 e s.m.i., che disciplina le attività regionali di protezione civile, ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale;
con la L.R. del 17/04/2003, n° 7, per il tramite del Dipartimento competente in materia di protezione civile, ha promosso il coordinamento con le Università d’Abruzzo per la ricerca Applicata alla mitigazione del rischio, con particolare riferimento al rischio sismico;
con la D.G.R. del 4 novembre 2013, n° 793, ha definito gli indirizzi operativi per le attività di competenza in materia di protezione civile;
ha tra le attività di proprio interesse quelle volte alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio (idrogeologico, idraulico, valanghe, sismico) attraverso lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, l’identificazione degli scenari di pericolosità e l’individuazione delle zone del territorio soggette al rischio stesso;
con la DGR del 13/03/2018, n. 147 (oggetto di recente proposta di integrazione operativa per i presidi territoriali idraulici di interesse regionale) ha previsto il coinvolgimento degli Ordini professionali regionali e delle Università nelle attività tecnico-scientifiche di prevenzione, sorveglianza e controllo del territorio aumentando il livello di sicurezza della popolazione esposta al rischio e di resilienza dei territori interessati da criticità idrogeologiche e idrauliche;
Con la DGR del 14/09/2020, n. 542 – “Proposta operativa per l’organizzazione ed attivazione di Presidi Territoriali Idraulici di interesse regionale – DPCM 27/02/2004 – DGR 147/2018, ha approvato le procedure di Presidio Territoriale in punti di interesse regionale per rischio idraulico;
per perseguire le suddette finalità, con la Deliberazione del 15/11/2021, n. 717, per le attività di prevenzione dei rischi idraulico e idrogeologico nell’ambito dei Presidi Territoriali di protezione civile, ha rinnovato l’accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Ordine regionale dei geologi approvando apposito schema di convenzione di durata biennale (2022-23);
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Chieti, con nota del 11 ottobre 2022, acquisita al protocollo 0422870/22 del 13/10/2022, ha richiesto un incontro urgente in merito al grave dissesto idrogeologico che interessa il territorio comunale ed in particolare il versante nord della collina di Chieti, al fine di procedere con la richiesta dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24 del D.lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
L’Agenzia regionale di Protezione Civile:
- con nota prot. 0426210/22 del 14/10/2022, ha convocato un incontro per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti il Rischio idrogeologico emerse nell’ambito territoriale ed urbano del Comune di Chieti, invitando a prendere parte alla riunione anche il xxxx. Xxxxxxx dell’Univ. di Chieti – Dipartimento INGEO, in qualità di esperto titolare di collaborazioni in materia;
- con nota prot. 0441789/22 del 21/10/2022, prendendo atto dell’esito della suddetta riunione nell’ambito della quale i rappresentanti tecnico – politici del Comune hanno descritto gli scenari emergenziali in atto, ha richiesto alla medesima amministrazione comunale la trasmissione di uno specifico rapporto di evento finalizzato alla valutazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 1/2018;
- con nota prot. 0465112/22 del 27/10/2022, ha richiesto all’Univ. di Chieti, Dip. XXXXX, una collaborazione ai sensi della DGR 513/2017 e di formulare, attraverso il Xxxx. Xxxxxxx presente all’incontro, una proposta di attività tecnico – scientifiche di supporto agli studi ed ai monitoraggi in atto e da programmare da parte del Comune nell’ambito di riferimento;
Il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, con nota del 19/11/2022, acquisita al prot. 0193710/22 del 21/11/2022, ha comunicato il passaggio ad altro Dipartimento nell’ambito dell’Univ. CH-PE, confermando nel frattempo, data l’urgenza, la propria disponibilità a coordinare le attività di programmazione e realizzazione delle indagini intraprese dall’Amministrazione di Chieti al fine di redigere il documento dello stato di emergenza dei luoghi;
L’Agenzia regionale di Protezione Civile:
- con nota prot. 0504545/22 del 25/11/2022, ha sollecitato il Comune di Chieti alla trasmissione del rapporto d’evento relativo al dissesto idrogeologico del versante nord del centro capoluogo, confermando la disponibilità del Xxxx. Xxxxxxx alla prosecuzione delle attività di coordinamento intraprese;
- con nota prot. 0507528/22 del 28/11/2022, ha sollecitato il Dipartimento INGEO dell’Univ. CH-PE a dare riscontro in ordine alla richiesta di collaborazione tecnico – scientifica di cui alla nota prot. 0465112/22 del 27/10/2022;
Il Dipartimento INGEO, con nota prot nr. 2835 del 29/11/2022 ha riscontrato le note prot n. 0465112/22 del 27/10/2022 e prot n. 0507528/22 del 28/11/2022 e, considerando che il Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx è transitato sotto il Dipartimento DiSPuTer (Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio) della medesima Università ha invitato l’Agenzia a riformulare la proposta al nuovo Dipartimento di afferenza;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
Il Comune di Borrello (Ch), con nota prot. 4377 del 14.11.2022, ha richiesto un incontro per la discussione del dissesto idrogeologico del centro abitato capoluogo del medesimo Comune;
L’Agenzia regionale di Protezione Civile, con nota prot. 0506100/22 del 25/11/2022, ha convocato un incontro con il Comune di Borrello (Ch) per il giorno 30 nov. 2022 per la discussione sul dissesto idrogeologico che riguarda il centro abitato capoluogo del medesimo Comune;
RITENUTO
ai sensi della DGR 513/2017, di avvalersi della collaborazione tecnico - scientifica dell’Università Chieti – Pescara, attraverso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) con qualificato profilo nel campo dell’ingegneria e delle scienze della Terra e ambientali, per la realizzazione di studi nelle aree interessate dei Comuni di Chieti e Borrello (Ch);
che presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) esistono le competenze specifiche e le strutture adeguate sia garantire il necessario supporto tecnico scientifico in ambito emergenziale con finalità di protezione civile sia allo svolgimento di eventuali accordi – contratti – convenzioni per le prestazioni richieste dalle Strutture di Protezione Civile o dalle Strutture Commissariali preposte alla gestione delle emergenze;
che entrambi gli Enti hanno interesse a studiare e implementare nel campo del rischio idrogeologico, idraulico, valanghe, le condizioni di controllo e salvaguardia del territorio in tutti i suoi aspetti peculiari;
che il presente atto è ispirato alla definizione di tematiche relative alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, dei beni e dell'ambiente colpiti da eventi o calamità naturali connesse con l'attività dell'uomo, nonché alla prevenzione dei rischi di Protezione civile;
che simile iniziativa è stata già intrapresa e portata a termine dalla Regione Abruzzo con il Dip. Ingeo, con le DGR 741/2017 e DGR 1001/2018, in occasione dei gravi ed estesi incendi boschivi che nell’estate 2017 hanno interessato gran parte del Monte Xxxxxxx in Sulmona (Aq) con fenomeni indotti di natura idrogeologica e con DGR 250/2021 e determina n. 47/APC del 29/09/2022 per l’analisi di valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico nelle aree percorse da incendi boschivi in alcune località del Comune di L’Aquila a partire dal 30 luglio 2020;
PRESO ATTO
della comunicazione del Dipartimento di INGEO soprarichiamata (nota prot nr. 2835 del 29/11/2022), l’Agenzia regionale di Protezione Civile, attraverso il Servizio APC001, con nota prot. 0513227/22 del
01/12/2022, ha riformulato la suddetta proposta di collaborazione tecnico – scientifica al Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) dell’Univ. CH-PE, in ordine ai dissesti idrogeologici della collina di Chieti e del Centro Abitato di Borrello (Ch);
CONSIDERATO
che l’Università di CH – PE - Dipartimento DiSPuTer, con nota 2022-UNCHD13-0002678 acquisita al protocollo regionale al n. 0518694/22 del 06/12/2022 in riscontro alla nota del Servizio APC001 del 01/12/2022 prot. 0513227/22, ha rappresentato la disponibilità ad effettuare uno Studio sulla valutazione del rischio idrogeologico della collina di Chieti e del Centro Abitato di Borrello (Ch), per un importo pari ad € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) + IVA se dovuta (Allegato B);
VISTA
la determinazione direttoriale n. 89/APC del 07/12/2022 con la quale si approva lo schema di Accordo di Programma tra l’Agenzia di P.C. e il Dipartimento DiSPuTer per le finalità in rassegna;
VISTO
l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
L’Agenzia di P.C., e il Dipartimento DiSPuTer sono interessati a promuovere forme di collaborazione sulla base dei principi sopra enunciati ed in particolare per il presente Accordo, la concretizzazione di iter procedurali ben definiti finalizzati a garantire univocità di procedure nella realizzazione di analisi di valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico in aree soggette a pericolosità elevata e molto elevata del territorio abruzzese, sostenendo tutte quelle attività relative al controllo e monitoraggio degli elementi precursori e preventivi per la messa in sicurezza dei luoghi; nel caso specifico le località di Chieti (zona nord) e Borrello che attualmente evidenziano problematiche di deformazione del suolo.
Art. 2 – Modalità della collaborazione
Per il raggiungimento delle finalità comuni di cui all’articolo 1 le parti convengono di attuare il presente accordo operativo sui seguenti aspetti:
Valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico
Attività conoscitive da porre in essere
Per conoscere gli attuali e futuri livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico gravanti nelle aree di interesse si rende opportuno promuovere le seguenti attività articolate come di seguito:
Collina di Chieti:
Acquisizione dati geologici e geotecnici esistenti e loro omogeneizzazzione;
Progettazione e coordinamento di un piano di monitoraggio automatizzato;
Verifica delle condizioni idrauliche della zona limitrofa a via Arenazze e Viale Gran Sasso;
Individuazione delle soglie di allarme ai fini di protezione civile;
Borrello (CH):
Acquisizione e verifica dati geologici esistenti;
Messa a punto di un sistema di controllo automatizzato profondo (inclinometro robotizzato);
Implementazione dati satellitari di spostamento;
Gestione dei dati acquisiti per almeno un anno.
Individuazione delle soglie di allarme ai fini di protezione civile
Eventuali variazioni delle attività concordate saranno pattuite e accettate per iscritto da entrambe le parti, tramite atto aggiuntivo.
Art. 3
Attività dell’Università di Chieti – Dipartimento DiSPuTer
Il Dipartimento DiSPuTer fornirà supporto alle attività di studio, indagini e soluzioni tecniche atte a far fronte all’emergenza creatasi anche al fine di individuare i possibili fenomeni di dissesto e la loro evoluzione anche in tema di mitigazione del rischio.
Art. 4
Attività dell’Agenzia regionale di Protezione Civile
L’Agenzia di P.C., nell’attuazione delle funzioni esplicitate in premessa, attraverso il proprio servizio Prevenzione dei rischi di Protezione Civile – APC001, si avvarrà dei risultati degli studi e consulenze forniti da DiSPuTer per l’individuazione delle attività da porre in essere in fase di programmazione in materia di contrasto a possibili fenomeni di dissesto idrogeologico in argomento finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Art. 5
Procedure e trasferimento dati
Il Dipartimento DiSPuTer si impegna a trasmettere al Servizio APC001 tutte le risultanze degli studi eseguiti in via digitale e telematica e report parziali di eventuali sopralluoghi esplorativi, comunque concordati tra le parti.
Art. 6 - Oneri
Per le attività indicate all’art. 1 del presente atto e relative al mero ristoro dei costi sostenuti da parte di DiSPuTer, è prevista a carico dell’Agenzia di P.C., un contributo fino ad un massimo complessivo pari a euro 65.000,00;
Considerato che:
il medesimo importo ha carattere di rimborso dei costi sostenuti in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario;
il contributo sarà utilizzato da DiSPuTer integralmente per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al presente accordo ed in alcun modo costituirà un utile per le parti.
Per tutto quanto previsto nel precedente articolo in materia di utilizzo del contributo erogato, detto contributo riconosciuto a DiSPuTer è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR 633/1972 e smi. Tale contributo soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate di seguito sarà utilizzato integralmente per i costi sostenuti e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico di DiSPuTer, con rinuncia a qualsiasi rimborso da parte dell’Agenzia di P.C..
Il contributo verrà corrisposto dell’Agenzia di P.C. a DiSPuTer, alla consegna del rapporto finale sull’attività svolta unitamente alla rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per le finalità in rassegna. In tale fase, pertanto, dovranno essere presentate le relative note di debito sulle spese sostenute, oltre all’attestazione delle attività svolte e rendicontate, le modalità di utilizzazione del contributo erogato per i costi di ricerca e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico come previste all’art. 1. L’importo viene corrisposto a DiSPuTer per la copertura dei costi di realizzazione delle attività di ricerca (ivi inclusi i costi/uomo del personale interno ed i costi di missione del personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al presente atto e di qualunque altra spesa necessaria per il corretto e completo svolgimento delle attività previste.
La consegna del rapporto finale comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute da DiSPuTer per le finalità in rassegna dovrà pervenire al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile APC001, entro il 31.12.2023, che procederà, in esito positivo della verifica documentale, alla formalizzazione del relativo atto di liquidazione entro i 30 giorni successivi.
Art. 7 – Responsabilità scientifica e referenti delle Parti
DiSPuTer svolgerà l’attività di ricerca e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico sotto la direzione scientifica del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Professore Ordinario di Geologia Applicata, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la Regione Abruzzo. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte di DiSPuTer deve essere comunicata tempestivamente all’Agenzia di P.C. per iscritto.
L’Agenzia di P.C. indica il Dirigente del Servizio “Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile” (APC001) o suo delegato, quale referente per i rapporti con DiSPuTer inerenti il presente atto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente DiSPuTer per iscritto.
Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente atto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
per Regione Abruzzo: dirigente del Servizio “Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile – APC001”, via Salaria Antica Est n. 27, 67100 L’Aquila, xxx000@xxxxxxx.xxxxxxx.xx, xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx;
per DiSPuTer: prof. xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, presso il Dipartimento DiSPuTer, con sede in Pescara, viale Pindaro n. 42 (P.IVA 01335970693), xxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx; Pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Art. 8 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
L’Agenzia di P.C. si impegna a fornire a DiSPuTer e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre lo studio.
Qualora sia necessario, ciascuna Parte consente al personale dell’altra Parte incaricato dello svolgimento delle attività di studio e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico, l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
L’utilizzo delle attrezzature dell’altra Parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Art. 9 – Condizioni particolari
Nella realizzazione delle attività del progetto, DiSPuTer potrà prevedere e rendicontare come spese sostenute per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo:
Contratti di ricerca;
Borse di studio;
Posti di ricercatore a tempo determinato;
Contratti di collaborazione tecnico-scientifica;
Missioni;
Strumentazione scientifica;
Software;
Costi uomo.
Per l'esecuzione di specifiche prestazioni DiSPuTer potrà eventualmente avvalersi dell'opera di altri soggetti tecnico scientifici nel rispetto della normativa vigente e di eventuali regolamenti interni a DiSPuTer. Tali soggetti contrarranno rapporto con il solo DiSPuTer. Quest'ultimo resterà comunque responsabile dell'esatto adempimento delle attività affidate ai terzi e del rispetto anche da parte di questi di ogni obbligo derivante dal presente accordo.
Art. 10 - Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.
Art. 11 - Trattamento dei dati
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.
Art. 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l’immagine di ciascuna di esse.
In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo.
Art. 13 – Proprietà intellettuale
I risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo saranno di norma di proprietà delle due Parti contraenti, che potranno utilizzarli liberamente nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni, redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione di cui al seguente Accordo.
Art. 14 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati
I risultati dello studio, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo in tema di riservatezza. Sotto le stesse condizioni sarà regolata la possibilità di pubblicare i risultati delle ricerche nei consessi nazionali ed internazionali, in Convegni, Conferenze, Riviste specializzate e quant’altro.
Art. 15 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Art. 16 – Registrazione e spese
Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.
Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
Art. 17 – Entrata in vigore
Il presente atto, sottoscritto dalle Parti, entra in vigore a partire dalla data del 1 gennaio 2023.
L’Aquila, lì ………………………
Per la Regione Abruzzo Per DiSPuTer
Il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile
(firmata digitalmente)
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXXX Xxxxx: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) - UdA
(fiFrmirmataatdoigdiitgailtmalemneten)te da: XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 13/12/2022 13:12
Seriale Certificato:
Data: 22/12/2022 1133:: 47::3329
7834320620082699122173774490772631337
Valido dal 14/10/2020 al 14/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i..