LA PRESIDENTE
BANDO N. 367.462 PR IBBR
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO PRIMO RICERCATORE - II LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO L’ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE (IBBR) – SEDE DI XXXXX XXXXXXXXXX (FIRENZE) - DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
LA PRESIDENTE
VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213 “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119, prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° agosto 2024;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, per le parti compatibili;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impiego”, come modificato e integrato dal D.P.R n. 82 del 16 giugno 2023;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE e successive modificazioni;
VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;
VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
PRESO ATTO dell’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005, n. 251, cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);
VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74 e dal D.L. 20 aprile 2021 n. 36;
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8, comma 1;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla valutazione della ricerca e sull'attuazione della scienza aperta, adottate il 10 giugno 2022 (doc. 10126/2022);
VISTO l’Agreement on Reforming Research Assessment pubblicato il 22 luglio 2022, sottoscritto dal CNR il 9 novembre 2022;
CONSIDERATO che i 4 impegni fondamentali dell’Agreement sono: 1) riconoscere la molteplicità di contributi e delle carriere nella ricerca, in accordo con i bisogni e la natura della ricerca; 2) basare la valutazione della ricerca principalmente sulla valutazione qualitativa per la quale la revisione tra pari è centrale, supportata da un uso responsabile di indicatori quantitativi; 3) abbandonare gli usi inappropriati nella valutazione della ricerca di metriche basate su riviste e pubblicazioni, in particolare usi inappropriati di Journal Impact Factor (JIF) e h-index; 4) evitare l'uso delle classifiche (ranking) degli organismi di ricerca nella valutazione della ricerca;
VISTA la delibera n. 164/2023 adottata dal Consiglio d’Amministrazione in data 23 maggio 2023 recante l’approvazione della rimodulazione della programmazione 2023 di cui al Piano di Fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso;
VISTO l’art. 1014, del D.Lgs 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” concernente le riserve del 30% dei posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;
VISTO l’art. 18 comma 4 del D.lgs. n. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2023 n. 74, che prevede la riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
VISTO l’art. 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 2013, n. 128, il quale dispone che gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere al reclutamento per profili di ricercatore e tecnologo nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
D E C R E T A
Art. 1 - Numero dei posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale - presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) – Sede di Xxxxx Xxxxxxxxxx (Firenze) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2. Sulla base del vigente ordinamento professionale, per l’accesso al profilo di Primo Ricercatore oggetto del presente bando è richiesta una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze nell’ambito disciplinare indicato all’art 3 comma 1 lett. g)
Art. 2 - Riserve dei posti e titoli di preferenza
1. In materia di riserva dei posti e titoli di preferenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge, è garantita mediante selezioni pubbliche, interamente riservate, da espletare con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione ai sensi dell’art. 39-quater, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
3. Al presente bando, trova applicazione la riserva del posto in favore dei militari volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014 commi 1, 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni;
4. Al presente bando, non trova applicazione la riserva in favore di coloro che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, prevista dall’art. 18 comma 4 del D.Lgs. n. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con
legge 21 giugno 2023 n. 74, fermo restando che della relativa frazione si terrà conto nei successivi concorsi banditi dall’Ente;
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2023 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Primo Ricercatore - II livello è pari all’8% (n. 590 donne n. 697 uomini), non si applica nei riguardi di nessun genere il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del citato D.P.R.
6. I titoli di riserva e di preferenza, a parità di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale.
Art. 3 -Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) età non inferiore a 18 anni;
c) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004
n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
e) godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
f) possesso della Laurea Magistrale LM-6 (classe delle lauree magistrali in biologia), LM- 7 (classe delle lauree magistrali in biotecnologie agrarie), LM-60 (classe delle lauree magistrali in scienze della natura) ovvero Laurea Specialistica LS 6-Biologia, LS 7- Biotecnologie agrarie, LS 68-Scienze della natura, ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento attinente all’esperienza richiesta di cui alla lett. g).
Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, il candidato indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano ovvero dichiara di aver presentato la relativa richiesta.
In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che il provvedimento dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.
g) capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze nell’utilizzo di metodologie che integrano le informazioni genetiche e quelle geografiche per lo studio di dinamiche evolutive e adattative, esperienza nell’utilizzo di analisi filogenetiche, genetica di popolazione, Conservation Genetics, studio della biodiversità genetica per la resilienza degli
ecosistemi, competenze bioinformatiche riguardanti gestione ed analisi di dataset genomici ed ecologici di grandi dimensioni e utilizzo di banche dati pubbliche di genomica funzionale;
h) conoscenza della lingua inglese.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l’esclusione dal concorso, nonché all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
3. La verifica dei requisiti dalla lett. a) alla lettera f) è effettuata dall’Ufficio Reclutamento del Personale.
4. La verifica del requisito di cui alla lettera g) e h) è effettuata dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione dei titoli e del colloquio.
5. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR, disponibile attraverso il reindirizzamento dal Portale Nazionale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, di cui all’art. 35 ter del D.Lgs 165/2001, ovvero direttamente l’applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 5. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare, dalla procedura informatica, la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale Nazionale del reclutamento (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l’Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l’Ente pubblica sul sito istituzionale e sul Portale Nazionale del Reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
Art. 5 – Domanda di partecipazione
1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato:
a) effettuare l’accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d’identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nella piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il link Nuova registrazione. Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le
credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione.
b) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 6;
c) allegare il Pdf di un documento di identità in corso di validità;
d) allegare il Pdf del curriculum vitae et studiorum, contenente le informazioni di cui all’art. 10;
e) allegare il Pdf dei prodotti scelti, nel limite massimo di cui all’art. 9 categoria A.;
f) allegare il Pdf dell’elenco dei prodotti scelti (utilizzando il modello n. 1);
g) allegare il Pdf di eventuale ulteriore elenco di prodotti, di cui all’art. 9 categoria B;
h) dichiarare (apponendo la spunta sul “sì” nell’apposita casella), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nella domanda di partecipazione e nel curriculum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifico/tecnologica, corrisponde a verità;
i) autorizzare (apponendo la spunta sul “sì” nell’apposita casella), il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, (informativa presente nella piattaforma Selezioni Online nel menù “Documentazione”);
j) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.
2. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e- mail di registrazione del candidato.
3. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato alla lett. j) rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.
Art. 6 – Dichiarazioni nella domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
✓ cittadinanza;
✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, autorità che lo ha emanato);
✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data
del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
✓ il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la votazione riportata, con l’indicazione della esatta denominazione, classe di laurea, l’Università che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
✓ il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del presente bando;
✓ l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l’espletamento del colloquio ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall’articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994 per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
✓ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
✓ l’indirizzo PEC personale del candidato, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all’indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell’indirizzo PEC personale sarà utilizzato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.
Art. 7 - Esclusione dal concorso
1. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate artt. 4 e 5;
b) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati
dopo l’espletamento del concorso, il Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 8 - Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più membri della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio.
7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale.
La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni. L'inosservanza del termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR.
Art. 9 -Titoli
1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 60 punti, distribuiti nelle sottoindicate categorie:
A. Pubblicazioni scientifiche e/o brevetti e/o altri prodotti
scientifici max punti 30
max 10 prodotti scelti - max punti 3 per ciascun prodotto
B. Elenco di ulteriori pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti
scientifici max punti 10
non inseriti nella categoria A.
La Commissione formulerà un giudizio sull’insieme della produzione scientifica tenendo conto della qualità, originalità e innovatività, continuità della produzione scientifica nel suo complesso, assegnando il relativo punteggio.
C. Altri titoli del curriculum professionale max punti 20
La Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che
tenga conto, in base a parametri qualitativi, dell’effettivo contributo del candidato nel determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze nell’ambito di cui all’art. 3 comma 1 lett. g) del bando.
2. La commissione procederà alla valutazione delle categorie dei titoli di cui alle lettere B. C. solo per i candidati che abbiano conseguito almeno 15 punti nella categoria di cui alla lettera A.
I candidati con punteggio inferiore a 15 punti nella predetta categoria saranno esclusi dal concorso con provvedimento del Responsabile del Procedimento.
Art. 10 - Curriculum – dichiarazioni sostitutive
1. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. È preciso onere del candidato riportare nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali: natura e durata dell’incarico, ruolo svolto dal candidato. Nel curriculum il candidato dovrà inoltre evidenziare le connessioni tra i titoli che dimostrano l’esperienza acquisita e i risultati scientifici ottenuti.
3. Per tutte le tipologie di titoli, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l’atto, etc.
4. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
5. I prodotti scelti di cui alla categoria A. devono essere inseriti in procedura in formato elettronico. Il candidato dovrà, altresì, compilare e inserire in procedura un elenco dei prodotti scelti, nel limite massimo indicato dal bando. Qualora il candidato inserisca un numero di prodotti superiore a quello previsto, quelli oltre il decimo saranno esclusi dalla valutazione.
6. Per i prodotti di cui alla categoria B. il candidato dovrà compilare il relativo elenco senza limiti numerici; tale elenco non dovrà comprendere i prodotti scelti.
7. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
8. L’Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, rese ai sensi dell’art. 5 del bando.
Art. 11 -Colloquio
1. All’esame colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60 nella valutazione dei titoli.
2. Per l’esame colloquio la commissione dispone di 40 punti.
3. Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico sulle attività di ricerca nell’ambito di cui all’art. 3 comma 1 lett. g), nonché sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché, per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, la conoscenza della lingua italiana.
4. La convocazione al colloquio è effettuata almeno quindici giorni prima della data della prova. Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio è data comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
5. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all’albo della sede d’esame.
6. L’esame colloquio è superato dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 32/40 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.
7. Per essere ammessi alla prova d’esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere l’esame colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto alla partecipazione.
8. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 80/100, dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nell’esame colloquio.
Art. 12 - Regolarità degli atti Approvazione graduatoria e nomina del vincitore
1. Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 16, procede alla verifica del regolare svolgimento del procedimento concorsuale e dei relativi atti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendo un termine.
2. Il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del Procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione e mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché di eventuali riserve e preferenze di cui all’art. 2.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Portale Nazionale del Reclutamento xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
5. La graduatoria rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione.
Art. 13 - Assunzione in servizio
1. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al II livello professionale Profilo Xxxxx Xxxxxxxxxxx, presso la Struttura indicata all’art.1, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e dal vigente CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e per la parte economica dal CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2019- 2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022.
2. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, decade dall’assunzione e dalla graduatoria.
3. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Xxxxxxx Xxxxxxxx
Risorse Umane - Unità Contratti di lavoro, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, inclusa la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del bando al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
4. Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
5. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede della Struttura destinataria della posizione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.L 25 novembre 2016 n. 218.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate all’art. 4 comma 5 lettera f), contenute nello specifico modulo presente nella pagina xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, sezione documentazione.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxx, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/2172/2140 - fax 0039.06/4993.3852 e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
4. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.
Art. 15 - Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all’art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell’8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx) e con le limitazioni di cui all’art. 12 dello stesso.
2. L’avviso di ricevimento delle istanze di accesso agli atti, da trasmettere al Responsabile del procedimento selettivo, sarà pubblicato nel sito CNR nell’area concorsi.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento; il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.
Art. 16 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione Risorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxx - tel. 06 4993.2172/3686 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 17 - Norme di salvaguardia
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione del vincitore, sospendere l’assunzione del vincitore in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero di differire o ritardare l’assunzione.
Art. 18 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul Portale Nazionale del Reclutamento (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx), sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 19 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.
LA PRESIDENTE
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 23.10.2024
16:40:37
GMT+02:00