Contratto di Assicurazione Protezione Rischi (CVT ed Assistenza stradale)
Contratto di Assicurazione Protezione Rischi (CVT ed Assistenza stradale)
Nuova 1° Global Linea Veicoli
Modello 14-000000094 - Ed. 01.07.2014
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Divisione
INDICE
PAG.
Nota Informativa 1 di 20
Condizioni Generali di Assicurazione 1 di 120
“Protezione Rischi e Assistenza Stradale”
Vincoli 15 di 120
Condizioni Particolari di Assicurazione 18 di 120
“Protezione Rischi”
A) Incendio 19 di 120
B) Furto 23 di 120
C) Collisione 27 di 120
D) Xxxxx Accidentali 31 di 120
E) Eventi Sociopolitici e Naturali 35 di 120
F) Garanzie Aggiuntive Compact “Perdite Pecuniarie” 38 di 120
G) Garanzie Aggiuntive Compact “Responsabilità” 40 di 120
H) Garanzie Aggiuntive “ORO” 42 di 120
I) Garanzie Aggiuntive “CLASS” 44 di 120
L) Garanzie Aggiuntive “VIP” 46 di 120
Condizioni Aggiuntive prestabili singolarmente 48 di 120
M) Adeguamento Automatico del capitale assicurato 49 di 120
e del premio
M1) Adeguamento Automatico del capitale assicurato 50 di 120
e del premio
N) Carico e scarico con mezzi meccanici 53 di 120
O) Infortuni del Conducente 54 di 120
P) Tutela Giudiziaria 62 di 120
Garanzie Non Solo Auto 68 di 120
R) Condizioni integrative Infortuni del Proprietario 69 di 120
S) Condizioni integrative Responsabilità Civile 75 di 120
del Proprietario
T) Ricorso Terzi da Incendio Compact 77 di 120
Condizioni Generali di Assicurazione 78 di 120
“Assistenza Stradale”
Condizioni Particolari di Assicurazione 91 di 120
“Assistenza Stradale”
A) Assistenza Stradale Global 92 di 120
B) Assistenza Stradale Compact 101 di 120
C) Assistenza Stradale per Autocarri 104 di 120
e per Rimorchi di Autocarri
Fonti Normative 112 di 120
Informativa al Cliente 1 di 4
NOTA INFORMATIVA PER TUTTI I VEICOLI PRODOTTO NUOVA 1a GLOBAL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL’R.C.
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7
settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso i nostri punti vendita è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a: 04/2014) In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Im- presa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da inten- dersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni conte- nute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società xxx.xxxxxxxxx.xx.
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI” ED “ASSI- STENZA STRADALE”
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di as- sicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discen- denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo gra- do di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei
Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il
Premio scaduto.
È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.
NOTA INFORMATIVA
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’assicuratore quale corrispettivo dell’obbligazio- ne da questo assunta.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “PROTEZIONE RISCHI”
ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.
AIRBAG
Involucro inserito nell’abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’abitacolo stesso.
APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acu- stiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.
ASSICURATO
Persona fisica o giuridica che è soggetta al Rischio per il quale il contratto è stato stipulato.
ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO
Forma di assicurazione nella quale l’assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l’Assicurato senza ricorrere all’applicazione del Degrado d’uso sui pezzi di ricambio.
NOTA INFORMATIVA
ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE
Forma di assicurazione nella quale l’assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l’Assicurato applicando il Degrado d’uso sui pezzi di ricambio.
AUTO PRESTO & BENE
È il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i Clienti del Gruppo Unipol gestita dal Circuito di Carrozzerie Auto Presto & Bene.
BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di Infortunio.
CAPITALE ASSICURATO
Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in Polizza o, nel caso dell’assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall’assicuratore.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione interna- zionale (convenzione inter-bureaux).
Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legi- slazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
XXXXX XXXXXXX
Danni materiali conseguenza diretta dell’evento garantito.
DEGRADO D’USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetu- stà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’assicuratore.
NOTA INFORMATIVA
EFFRAZIONE
Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.
EUROTAX
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.
Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.
FENOMENO ELETTRICO
Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettro- nici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
IMPIANTO ANTIFURTO
Dispositivo finalizzato ad impedire il Furto.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma.
LIQUIDAZIONE
Procedimento con il quale l’assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un dan- no a cose o a persone.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.
PRETENSIONATORE
Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.
QUATTRORUOTE
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.
NOTA INFORMATIVA
REGOLA PROPORZIONALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momen- to del Sinistro (Sottoassicurazione), l’assicuratore determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del Sinistro.
E’ previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in una percentuale dell’im- porto liquidato per il danno stesso.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posi- zione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
SOTTOASSICURAZIONE
Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del Sinistro (cfr. REGOLA PROPORZIONALE).
STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati “Stabilmente installati” gli Accessori e gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli uten- sili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi con frontalino estraibile.
TELONI
Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.
NOTA INFORMATIVA
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”
Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia “Infortuni del condu- cente”:
Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S’intende per- tanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo o ai soli altri tes- suti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso;
Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confe- zionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Xxxxxxxx e FEA (fissatore esterno assiale) sono consi- derati Gessatura;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
Istituto di cura: ospedale o clinica di Ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera;
Ricovero: degenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “TUTELA GIUDIZIARIA”
Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia “Tutela Giudiziaria”:
Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l’arresto o l’ammenda;
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA: la Compagnia cui UNIPOLSAI ASSICURAZIONI affida la ge- stione dei Sinistri Tutela giudiziaria;
Sinistro: l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione;
NOTA INFORMATIVA
Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;
Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimbor- sare alla controparte.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE “CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO” RIPORTATE NELLA SEZIONE “NON SOLO AUTO”
Le definizioni che seguono sono specifiche delle sole “Condizioni Integrative Infortuni del proprietario”:
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA STRADALE”
ABITAZIONE
La residenza dell’Assicurato al momento del Sinistro.
ASSICURATI
Gli occupanti del Veicolo indicato in Polizza, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
CODICE PRODOTTO ASSISTENZA
Il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Assistenza prestata.
DESTINAZIONE
La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.
ÉQUIPE MEDICA
Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la Struttura Organizzativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
IMPRESA
Sede di lavoro presso la quale l’Assicurato svolge prevalentemente la sua attività.
NOTA INFORMATIVA
INFORTUNIO STRADALE
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del Veicolo indicato in Polizza ed obiettivamente constatabili.
SINISTRO
Ogni evento imprevedibile (ad esempio: incidente stradale, guasto meccanico, guasto elet- trico, Incendio o Furto totale o parziale), che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
STRUTTURA SANITARIA
l’Istituto di cura o la clinica di Ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospe- daliera.
VEICOLO
Il mezzo che il Contraente ha indicato in Polizza.
AVVERTENZA
Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA
Il contratto, in assenza della garanzia RCA, può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.
Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, purché il Contra- ente o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procedano alla disdetta, da inviare con racco- mandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (“Rinnovo del contratto”: articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Assistenza Stradale”).
Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell’annualità.
Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall’articolo 5 “Ade- guamento del Premio” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Ri- schi” ed “Assistenza Stradale”.
Nel caso di stipulazione di contratto SENZA IL TACITO RINNOVO, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
NOTA INFORMATIVA
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato per le stesse garanzie e co- munque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA
Qualora il contratto preveda anche la presenza della garanzia RCA trova applica- zione quanto previsto per quest’ultima dall’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012 Pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di di- sdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione ”Protezione Rischi”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:
• (A) Incendio: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti in caso di Incendio, fulmine, Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
• (B) Furto: garantisce il veicolo contro i Xxxxxx derivanti dal suo Furto o Rapina, anche solo di sue parti, nonché per i Xxxxx diretti subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
• (C) Collisione: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto con un altro veicolo identificato.
• (D) Xxxxx Accidentali: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto comunque verificatosi.
• (E) Eventi Sociopolitici e Naturali: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali (esempio, grandine, uragani, trombe, tempeste).
NOTA INFORMATIVA
• (F) Garanzie Aggiuntive Compact Perdite Pecuniarie: in caso di perdita totale del veicolo garantiscono il rimborso della tassa di proprietà e delle spese d’immatricolazio- ne; in caso di Furto, Rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo, oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso delle spese di parcheggio e custodia disposti dall’Autorità e delle spese per il duplicato della patente di guida; in caso di Xxxxx, Rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro RCA garantiscono il rimborso delle spese per danni indiretti derivanti dall’inutilizzabilità del veicolo stesso.
• (G) Garanzie Aggiuntive Compact Responsabilità: assicurano la Responsabilità Ci- vile dell’Assicurato derivante dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori e la responsabilità civile del Proprietario/locatore del veicolo per i danni causati al condu- cente da difetti di manutenzione del veicolo medesimo.
• (H) Garanzie Aggiuntive Oro: garantiscono il rimborso dei danni da Furto di bagagli trasportati, delle spese per i documenti richiesti per la Liquidazione di un Sinistro, delle spese di lavaggio e disinfezione in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di Furto o Rapina, e delle spese per corsi di aggiornamento per recupero “punti”.
• (I) Garanzie Aggiuntive Class: garantiscono il rimborso delle spese derivanti dalla perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccag- gio dell’Impianto antifurto; in caso di Incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso dei danni ai bagagli di proprietà dell’Assicurato o dei trasportati; garantiscono il rimborso delle spese per il ripristino del locale adibito a box a seguito di Incendio o Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo.
• (L) Garanzie Aggiuntive VIP: garantiscono il rimborso per rottura cristalli fino a concor- renza dell’importo indicato in Polizza; il ripristino delle dotazioni di sicurezza (Airbag e cinture di sicurezza); il rimborso dei danni cagionati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione; il rimborso della spesa d’acquisto del veicolo, in caso di Sinistro Furto o Incendio indennizzabile; il ripristino dell’Impianto antifurto e/o Sistema di navigazione satellitare.
• (N) Carico e scarico con mezzi meccanici: assicura, fino a concorrenza per ogni Sinistro dei Massimali previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del Proprietario e -se persona diversa- del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in Polizza.
NOTA INFORMATIVA
• (O) Infortuni del conducente: assicura il conducente del veicolo per gli Infortuni subiti in conseguenza della circolazione.
• (P) Tutela Giudiziaria: garantisce il rimborso delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale - conseguenti a un Sinistro rientrante in garanzia e con- cernente il veicolo assicurato (le spese per l’intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l’intervento di un perito, nominato dall’Autorità o dall’Assicurato; le Spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da Europa Tutela Giudiziaria; le Spese di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato).
• (T) Ricorso Terzi da Incendio Compact: assicura la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’Incendio o Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non sia in circolazione.
• Garanzie non solo Auto:
- (R) Condizioni Integrative Infortuni del proprietario: garantiscono il Proprietario del veicolo assicurato per gli Infortuni subiti quando è alla guida di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione oppure quando è trasportato su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale.
- (S) Condizioni Integrative Responsabilità Civile del proprietario: assicurano la re- sponsabilità civile del Proprietario del veicolo assicurato derivante dall’uso o dalla pro- prietà di altri mezzi di locomozione/navigazione non soggetti all’obbligo di legge oppure in relazione alla sua presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.
E’ inoltre possibile scegliere la copertura assicurativa “Assistenza Stradale”, che garantisce l’assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore det- taglio si rinvia all’articolo 2 “Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione ”Protezione Rischi” e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari.
Si rinvia, inoltre, all’articolo 2 “Esclusioni” e all’articolo 10 “Limitazioni della ga-
NOTA INFORMATIVA
ranzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Assistenza Stradale” e a quanto specificatamente previsto dalle Condizioni Particolari di quest’ultima garanzia.
In particolare, con riferimento alla condizione particolare O) Infortuni del conducen- te della Sezione Protezione Rischi, l’assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni (articolo O.2 “Esclusioni”).
Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pa- gamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 7 “Sospensione in corso di contratto” delle Condizioni Generali di Assi- curazione ”Protezione Rischi” ed “Assistenza Stradale”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza mi- nimi in Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato paga- mento dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette Condizioni Particolari di Assicurazione “Protezione Rischi” e nelle Condizioni di Assicurazione della garanzia “Assistenza Stradale”, nonché in Polizza, in corrispondenza delle garanzie acquistate.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a €. 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a €. 400.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a €. 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a €. 300.
Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a €. 550, indennizzo pari a €. 500.
Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola propor- zionale di cui all’articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione dell’inden- nizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto in corrispondenza della voce “Capitale assicurato” riportata nelle Condizioni Particolari di Assicurazione “Protezione Rischi” A.3), B.3), D.3), ed E.3).
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indenniz-
NOTA INFORMATIVA
zo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4 “De- terminazione del Premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione ”Protezione Rischi” ed “Assistenza Stradale”.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Ricordiamo di dare comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4 “Determina- zione del Premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e “Assistenza Stradale”.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio una variazione dell’uso del vei- colo (ad esempio da uso privato a uso noleggio senza conducente) rispetto a quello dichia- rato in Polizza che ne comporti una maggiore pericolosità.
6. Premi
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l’Agenzia o punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 3 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e “Assistenza Stradale”).
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere sog- getto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento con- sentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.
L’importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI all’intermediario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto, anche in forza di
NOTA INFORMATIVA
convenzioni con particolari enti o associazioni, l’intermediario illustra al Contraente le con- dizioni di applicabilità degli stessi.
AVVERTENZA
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con appli- cazione di una riduzione che sarà indicata in Polizza rispetto a quello previsto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma del codice civile).
Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l’interme- diario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
Precisiamo che con riferimento alle Condizioni Particolari O) Infortuni del condu- cente e R) Condizioni Integrative Infortuni del Proprietario della Sezione “Protezione Rischi”, il Premio e la somma assicurata non sono soggette ad adeguamento.
7. Rivalse. AVVERTENZA
Relativamente agli indennizzi pagati UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto pre- visto dall’articolo 1916 codice civile. L’Impresa però rinuncia all’esercizio di tale di- ritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate agli articoli 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Assistenza Stradale” (“Diritto di surrogazione”).
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di re- cedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (articolo 1899, 1° comma del codice civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.).
In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il Premio. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 “Adeguamento del Premio” delle Con- dizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e “Assistenza Stradale”).
NOTA INFORMATIVA
Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA
Qualora nello stesso contratto sia presente la garanzia RCA troverà applicazione l’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’articolo 180 del Codice il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio
è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Sul Premio imponibile di Xxxxxxx si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto ripor- tate che sono a carico del Contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:
NOTA INFORMATIVA
Garanzia | Aliquota | |
Garanzie NON solo Auto (se prestate senza abbinamento con altre garanzie) | Condizioni integrative Responsabilità Civile del Proprietario | 22,25% |
Condizioni integrative Infortuni del Proprietario | 2,5% | |
Incendio, Furto, Collisione (Condizione Compact e Clausola VIP), Danni Ac- cidentali (Clausola VIP), Eventi Sociopolitici e Naturali, Garanzie Aggiuntive Compact Perdite Pecuniarie, Garanzie Aggiuntive Compact Responsabilità, Garanzie Aggiuntive Oro, Garanzie Aggiuntive Class, Garanzie Aggiuntive VIP, Carico e scarico con mezzi meccanici, Ricorso Terzi da Incendio (Clausola VIP e Compact) | 13,5% | |
Infortuni del Conducente (Condizione Compact) | 2,5% | |
Tutela Giudiziaria | 12,5% | |
Assistenza Stradale (Global, Compact, Compact con Clausola Extra, Clausola VIP, Assistenza Stradale Assisat) | 10% |
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI o alla sua Agenzia/punto di vendita entro 5 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l’Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. La Denuncia di Infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall’evento o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 8 “Denuncia del Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione ”Protezione Rischi”.
Per l’attivazione della garanzia “Assistenza Stradale”, l’Assicurato deve attenersi alle indicazioni riportate all’articolo 8 “Obblighi dell’Assicurato” delle relative Con- dizioni Generali di Assicurazione.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli articoli 8 “Denuncia del Sinistro”, 10 ”Determinazione dell’am- montare del danno”, 11 “Controversie sulla Liquidazione dei danni” e 12 “Indenniz- zo in forma specifica” delle Condizioni Generali di Assicurazione ”Protezione Rischi”
NOTA INFORMATIVA
e a quanto previsto dalle singole Condizioni Particolari.
Con riferimento alla Condizione Particolare O) Infortuni del conducente e R) Condi- zioni Integrative Infortuni del Proprietario della Sezione “Protezione Rischi”, l’Assi- curato deve presentare la certificazione medica e i giustificativi di spesa richiesti per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli O.6 e R.7 “Documenti complementari alla Denuncia del Sini- stro”.
AVVERTENZA
Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Giudiziaria la gestione viene affidata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a Europa Tutela Giudiziaria S.p.a. Per gli aspetti di mag- giore dettaglio sull’intera procedura liquidativa, si rinvia a quanto previsto dagli articoli P.7 “Denuncia del Sinistro” e P.8 “Gestione del Sinistro” della Condizione Particolare P).
Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata da UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall’articolo 8 “Obblighi dell’Assicurato” delle Condizioni Generali di Assicurazione ”Assistenza Stradale” e quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari di tale garanzia.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) Fax: (x00) 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventua- le recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descri- zione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
NOTA INFORMATIVA
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppu- re direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato AVVERTENZA
Con riferimento alla Garanzia P) Tutela Giudiziaria, ricordiamo che l’Assicurato può scegliere di demandare ad un arbitro le controversie insorte con Europa Tutela Giu- diziaria in merito alla gestione del Sinistro. In ogni caso, l’Assicurato potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxxx
Il rappresentante legale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI ED ASSISTENZA STRADALE”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI”
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione Infortuni del conducente vale in tutto il mondo.
La valutazione dell’Invalidità permanente e la Liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della setti- mana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi. L’assicurazione prestata dalle altre garanzie (ad esclusione della copertura Tutela Giudiziaria, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell’articolo P.5- Esten- sioni territoriali) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende:
• salva specifica pattuizione, gli Apparecchi audio-fono-visivi;
• salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d’aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smot- tamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;
• i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
• le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stra- giudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
• i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’a¬tomo e da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Per i veicoli provvisti di Xxxxxx i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emes- se da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell’articolo 5 - Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindi- cesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l’importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Ri- schio intervenute.
In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restituzione di Premio dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggrava- mento del Rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia od il Punto di Xxxxxxx ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accet-
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
tazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.
Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l’eventuale risoluzione di quest’ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in Polizza.
ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea do- cumentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare con- vivente; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente di quest’ultimo, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RCA.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rim- borsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comunicazione a
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dell’avvenuto trasferimento.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce- de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferi- mento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrasse- gno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso; tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RCA.
Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con- traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa- gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demo- lizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce- de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu- mentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il Contraente può inol- tre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.
Per la riattivazione su di un altro veicolo è comunque necessario che:
- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
nonché
- il Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami- gliare convivente.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni] Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, di- struzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.
Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone è tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di Poliz- za quando, nello stesso contratto, tale possibilità venga pattuita per la garanzia RCA.
ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Direzione di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI oppure all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cin- que giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza.
Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i docu- menti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
La Denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere in- viata alla Direzione di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.
ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Per i contratti di durata inferiore all’anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Nella determinazione dell’ammontare del danno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI terrà conto dell’incidenza dell’IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale Assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.
ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Mancando l’accordo sulla determinazione dell’ammontare dei danni le parti possono o adire l’Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a mag- gioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l’accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l’intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall’Assicurato dall’indennità spettante.
In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie Infortuni del conducente e Xxxxxxxx NON SOLO AUTO - Condizioni integrative Infortuni del proprietario le parti possono o adire l’Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si ri- serva la facoltà di liquidare e pagare per l’intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall’Assicurato dall’indennità spettante.
ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il Sinistro.
Se l’Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di un centro di autoriparazione aderente al circuito Auto Presto & Bene, la parte del danno
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
che rimane a suo carico per effetto dell’applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto, con il relativo minimo eventualmente pattuiti in Polizza, viene ridotta di un importo pari a € 100.
Tuttavia rimangono integralmente a carico dell’Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della Franchigia o del minimo pattuiti in Polizza.
Se espressamente richiamate in Polizza, saranno operanti le seguenti Clausole: Clausola 1
Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indi- cato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di Sinistro che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, sempre che le stesse siano state richiamate in Polizza: Incendio, Furto, Collisione, Danni accidentali.
In questo caso l’eventuale scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza vengono eliminati per la Garanzia Collisione e ridotti della metà per le altre Garanzie sopra elencate. In luogo di tale criterio troverà applicazione la riduzione di € 100 in precedenza indicata quando ciò sia più favorevole all’Assicurato. In caso di Danno Totale trovano comunque integrale applicazione l’eventuale Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza.
Clausola 2
Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indica- to da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di Sinistro che abbia colpito la Garanzia Eventi Sociopolitici e Naturali.
Clausola 3
Il Contraente/Assicurato si impegna, in caso di Xxxxxxxx che abbia colpito la coper- tura Rottura Cristalli prevista nelle Garanzie Aggiuntive VIP, ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. In questo caso le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono a carico dell’Impresa:
• totalmente, anche se eccedenti l’importo indicato in Polizza, nel caso di centro cri- stalli convenzionato “Myglass” (per maggiori informazioni contattare il numero verde 800.978494 o consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• fino all’importo richiamato in Polizza quando non sia possibile da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indicare un centro “Myglass” e il centro di autoriparazione indicato appartenga al circuito “Auto Presto & Bene”.
Se il Contraente/Assicurato viola l’obbligo assunto facendo riparare o sostituire i cristalli presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
rimborso delle spese sostenute, sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico del Contraente Assicurato la franchigia di € 150,00 per Sinistro.
ARTICOLO 13 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO
13.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, documentazione cer- tificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricola- zione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
• in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l’avvenuta conse- gna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Con- traente le relative condizioni di Premio.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio
–relativa alle garanzie non interessate dal Sinistro- corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comuni- cazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica- zione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esporta- zione definitiva del veicolo, il Premio – relativo alle garanzie non interessate dal Sinistro -
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distru- zione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo.
13.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a dar- ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, consegnando copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 7 –
Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comuni- cando al Contraente le relative condizioni di Premio.
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica- zione.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garan- zia residua.
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica- zione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rim- borsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verifica- no il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo.
ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
In caso di Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI è surrogata, in base all’articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’am- montare dell’indennizzo pagato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Fa- migliari conviventi dell’Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Xxxxxxx, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.
ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore cos ì come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclu- sivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Durata
Il contratto, purché di durata non inferiore all’anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza. Se l’assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Pertanto, ai sensi dell’art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà esercitare la facoltà di recesso dal con- tratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Disdetta
Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza. In questo caso il contratto cessa alla
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sua naturale scadenza. Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall’articolo 5 - Adeguamento del Premio, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata an- nuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 17 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il paga- mento sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
VINCOLI
VINCOLI
(Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)
I) PER I VEICOLI LOCATI IN “LEASING”
XXXXXXXX X. 0 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero premio di assi- curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato versato in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.
CLAUSOLA N. 2 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
VINCOLI
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pa- gamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvaler- si della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ ENTE FINANZIATORE
CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero premio di assi- curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale) La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a non pagare, in caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato, l’inden- nizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.
VINCOLI
CLAUSOLA N. 4 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pa- gamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) a non pagare, in caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato, l’inden- nizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvaler- si della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicura- zione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI”
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
A) INCENDIO
A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, fulmine, Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in- stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - Capitale assicurato e A.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro .
A.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non comprende i danni:
• causati da bruciature non seguite da Incendio;
• agli impianti elettrici, dovuti a Fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
A.3) CAPITALE ASSICURATO
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio
- fono – visivi stabilmente installati sullo stesso.
In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe- cifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.
A.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ- zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’ indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Ac- cessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel li- mite del capitale indicato in Polizza, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
A.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:
• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
A.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
A.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sini- stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:
• il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte- grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de- terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
• il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
• copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu- mentazione relativa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l’indennizzo.
A.8) CLAUSOLA INCENDIO VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione dell’articolo A.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.
A.9) RICORSO TERZI DA INCENDIO BASE
(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)
A.9.1) Oggetto della garanzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i Danni diretti involonta- riamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall’Incendio, dallo Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000 per ogni Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso veicolo indicato in Polizza.
A.9.2) Definizione di terzi
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione i soggetti individuati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).
A.9.3) Esclusioni
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non comprende i danni:
- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
- da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
A.10) CLAUSOLA RICORSO TERZI DA INCENDIO VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione della copertura Ricorso terzi da Incendio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i Danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni Sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
B) FURTO
B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei Danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell’esecu- zione o nel tentativo di tali reati.
Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo,
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde inoltre:
• dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od Accessori non assicurati;
• dei Danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
• dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in- stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3 - Capitale assicurato e B.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.
B.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non comprende:
• salvo che sia diversamente convenuto, l’appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
• il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
B.3) CAPITALE ASSICURATO
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio
- fono – visivi stabilmente installati sullo stesso.
In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe-
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
cifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.
B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ- zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
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c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:
• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
B.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
In caso di furto o rapina del solo Apparecchio audio - fono - visivo, qualora in Polizza sia previsto uno Scoperto , il relativo minimo è ridotto a € 100. Tale riduzione viene applicata anche per l’eventuale Franchigia fissa ed assoluta.
Qualora, oltre all’Apparecchio audio - fono – visivo, siano state sottratte altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza.
B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
In caso di furto o rapina avvenuti all’estero l’Assicurato deve presentare denuncia anche all’Autorità italiana.
L’Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:
• il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
• il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu- mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l’ indennizzo.
B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO
L’Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito l’Agenzia o il Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ai quali è stato assegnato il contratto.
In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della Liquidazione dell’indennizzo, l’e- ventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli pre- cedenti.
In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla Liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a soggetti indicati da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mediante sottoscrizione di idonea procura; l’Assicurato stesso ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali dan- ni indennizzabili a termini di contratto.
B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA
(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga ad indennizzare l’Assicurato della perdita del veicolo indicato in Polizza derivante dall’appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale) dello stesso, a condizione che:
• tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termi- ne di un anno dalla consumazione del reato;
• l’Assicurato non addivenga, senza il consenso di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a transazioni con l’autore del reato;
• il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato archiviato;
• sia stata inoltrata a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -unitamente alla Denuncia- copia della querela presentata ai sensi dell’articolo 646 del Codice Penale.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
C) COLLISIONE
C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o dei Fami- gliari conviventi con questi ultimi .
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente instal- lati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito all’articolo C.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.
C.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il Premio è calcolato in base a quello previsto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la garanzia di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di con- tratto comporteranno l’adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.
C.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Xxxxxxx dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ- zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base al valo- re commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base al valo- re commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Ac- cessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicu- rati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
d) Condizione Compact a Valore Commerciale (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
In caso di danno parziale la garanzia si intende prestata tenendo conto del Degrado d’uso
fino a concorrenza di € 5.000 e senza applicazione della Regola proporzionale.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo - fino a con- correnza di € 5.000 – in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recu- pero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
e) Condizione Compact a Valore a Nuovo (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
In caso di danno parziale la garanzia si intende prestata senza tener conto del Degrado d’uso fino a concorrenza di € 5.000 e senza applicazione della Regola proporzionale.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo - fino a con- correnza di € 5.000 – in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recu- pero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
C.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:
• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
C.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro rimangono a carico dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia
pattuiti in Polizza.
C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sini- stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:
• il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte- grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de- terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
• il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu- mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l’indennizzo.
C.8) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
In caso di Sinistro con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello Scoperto.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi re- sponsabili sarà esercitata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
In caso di Sinistro con responsabilità totale dell’Assicurato, rimangono a carico del me- desimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
C.9) CLAUSOLA COLLISIONE VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione dell’articolo C.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza anche a seguito di collisione con animali.
In deroga a quanto riportato all’articolo C.8 in caso di Sinistro, anche senza re- sponsabilità totale dell’Assicurato, rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
D) DANNI ACCIDENTALI
D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal vei- colo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada. La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o dei Famigliari conviventi con questi ultimi .
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli D.3 - Capitale assicurato e D.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.
D.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicu- razione, la garanzia non opera:
• per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
• per i danni causati all’abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immedia- ta e diretta dell’attivazione accidentale dell’Airbag ;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rila- sciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
D.3) CAPITALE ASSICURATO
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fo- no-visivi Stabilmente installati sullo stesso.
In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe- cifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.
D.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ- zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
D.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:
• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
D.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
D.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sini- stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:
• il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte- grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de- terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
• il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu- mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l’indennizzo.
D.8) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
In caso di Sinistro con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello Scoperto.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi re- sponsabili sarà esercitata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
In caso di Sinistro con responsabilità totale dell’Assicurato, rimangono a carico del me- desimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
D.9) CLAUSOLA DANNI ACCIDENTALI VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione dell’articolo D.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.
In deroga a quanto riportato all’articolo D.8 in caso di Xxxxxxxx rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI
E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza in conseguenza di:
• atti dolosi di terzi;
• uragani, tempeste, trombe d’aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in- stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli E.3 - Capitale assicurato e E.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.
E.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.
E.3) CAPITALE ASSICURATO
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio
- fono – visivi Stabilmente installati sullo stesso.
In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe- cifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.
E.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ- zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi- sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di ripa- razione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di re- cupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Ac- cessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80%% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:
• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiama la Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
E.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Xxxxx diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sini- stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
L’Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:
• il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte- grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de- terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
• il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.
In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu- mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l’indennizzo.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
F) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “PERDITE PECUNIARIE”
F.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÁ
In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, Incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
E’ equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la seguente documentazione:
• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
F.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
(per autoveicoli)
In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, Incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa fino alla concorrenza di € 400 le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.
E’ equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.
In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa fino alla concorrenza di € 400 le spese di reimmatricolazione del veicolo.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la seguente documentazione:
• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
F.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo indicato in Polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente UNIPOLSAI AS- SICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro, le spese sostenute
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall’Autorità.
Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la seguente documentazione:
• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
F.4) RIMBORSO SPESE PER IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo indicato in Polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che abbia compor- tato anche la perdita della patente di guida del conducente stesso del veicolo, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 200, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
F.5) RIMBORSO SPESE PER DANNI INDIRETTI
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo indicato in Polizza, o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde la somma di € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso fino a concorrenza di € 200 per Sinistro e per annualità assicurativa.
La somma viene riconosciuta dal giorno della Denuncia del Sinistro a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
G) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “RESPONSABILITÀ”
G.1) RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 775.000 per Sinistro, la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del Codice Civile, derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell’Assicurato.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
G.1.1) Definizione di terzi
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).
G.2) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera:
• se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Xxxxxxxxx;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
H) GARANZIE AGGIUNTIVE “ORO”
H.1) DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI
(per autovetture ed autotassametri)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in Polizza in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, og- getti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi ac- cessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con Effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per Sinistro.
H.2) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di danno totale indennizzabile a termini di contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa fino alla concorrenza di € 300 per Sinistro le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI stessa per la Liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.
H.3) RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE
(per autoveicoli)
In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa fino alla concorrenza di € 100 per Sinistro le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.
H.4) RIMBORSO SPESE RECUPERO “PUNTI”
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa il costo del corso d’aggiornamento - sostenuto dal Proprietario (purché persona fisica) del veicolo indicato in Polizza fino ad un massimo di 250 euro e nel limite di una volta per annualità assicurativa - per il recupero del pun- teggio previsto dall’articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo 30 aprile 1992 n° 285.
La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:
• che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del con- tratto era superiore a 6 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successi- vamente;
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
• che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d’aggiornamen- to organizzato da autoscuole oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autoriz- zati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
I) GARANZIE AGGIUNTIVE “CLASS”
I.1) PERDITA DELLE CHIAVI
(per autovetture ed autotassametri)
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’Impianto antifurto del veicolo indicato in Polizza, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI rimborsa le spese necessarie:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’Impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell’Impianto antifurto.
L’Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al competente Ufficio Sini- stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia autentica della denuncia presentata all’Autorità.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro.
I.2) GARANZIA BAGAGLI
Nel caso di Incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in Polizza, di proprietà dell’Assicurato o dei trasportati.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, og- getti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi ac- cessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
L’Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/ Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuo- co, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
I.3) DANNI AL BOX O RIMESSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 5.200 per Sinistro, le spe- se sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente o del Proprietario del veicolo indicato in Polizza, in conseguenza di Incendio o Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo stesso.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
L’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
L) GARANZIE AGGIUNTIVE “VIP”
L.1) ROTTURA CRISTALLI
(per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza dell’importo riportato in Polizza indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo indicato in Polizza a seguito di rottura dei medesimi.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli Airbag ed i Pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in Polizza in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.
L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo indicato in Polizza determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.
L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO
(per autovetture ed autotassametri)
In caso di Incendio, furto o rapina, indennizzabili a termini di contratto, verificatisi entro sei mesi [180 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in Polizza l’indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
• se il danno è parziale, la Liquidazione viene effettuata senza tener conto del Degrado d’uso ne’, in caso di Sottoassicurazione, della Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile;
• se il danno è totale, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, nel limite del Capitale As- sicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.
CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI
Sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo
Scoperto o la Franchigia eventualmente pattuiti in Polizza per la garanzia Furto.
In caso di furto o rapina parziale del solo Apparecchio audio - fono - visivo, qualora in Po- lizza sia previsto uno Scoperto, il minimo dello stesso è ridotto a € 100.
Qualora, oltre all’Apparecchio audio - fono – visivo, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo indicati in Polizza.
La garanzia opera a condizione che il Capitale Assicurato per il veicolo, gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazio- ne.
L.5) RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SA- TELLITARE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l’Impianto antifurto e/o il Sistema di navigazione satelli- tare Stabilmente installato del veicolo indicato in Polizza qualora questi ultimi abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
M) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO
(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)
All’atto della stipulazione della Polizza il Contraente dichiara:
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene l’autovettura assicurata, individuan- dola fra quelle previste nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione dell’autovettura, anche se avvenuta all’e- stero;
• il valore che intende indicare in Polizza per gli eventuali Accessori a pagamento;
• il valore che intende eventualmente indicare in Polizza per gli Apparecchi audio - fono
- visivi.
Nella sezione Capitale Assicurato della Polizza viene riportato il valore indicato nella rubrica “Auto nuove” o “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal Contraente per gli eventuali Accessori a pagamento e per gli Apparecchi audio-fono-visivi.
Ad ogni scadenza annuale della Polizza, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:
• il valore dell’autovettura indicato nel numero della rivista Quattroruote del mese prece- dente a quello della scadenza annuale
ed
• il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell’ulti- mo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.
Nella stessa misura UNIPOLSAI ASSICURAZIONI adegua i premi relativi alle garanzie Incendio, Furto, Xxxxx accidentali ed Eventi sociopolitici e naturali.
In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della scadenza annuale.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
Il Contraente ha però la facoltà di chiedere che in Polizza venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
• nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.
La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:
• quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell’autovettura (anche se avvenuta all’estero);
• quando in Polizza venga pattuito che il Capitale Assicurato è IVA ESCLUSA;
• per i veicoli non presenti nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” della rivi- sta Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore;
• per le autovetture ad alimentazione elettrica;
• per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l’Ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del capi- tale;
• relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell’annualità assicurativa;
• in caso di cessazione della pubblicazione della rivista Quattroruote o di sostan- ziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale rivista.
M1) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO
(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)
Il Premio relativo alle seguenti garanzie: INCENDIO, FURTO, EVENTI SOCIOPOLITICI e NA- TURALI, DANNI ACCIDENTALI viene determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI sulla base del Capitale Assicurato indicato in Polizza, delle caratteristiche oggettive del veicolo e delle caratteristiche soggettive del relativo Proprietario/Locatario.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
Limitatamente alla garanzia DANNI ACCIDENTALI nella determinazione del Premio vengono inoltre considerate le risultanze dell’ultimo attestato di rischio rilasciato per la garanzia
R.C. auto.
In occasione di ciascuna scadenza annuale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determinerà il nuo- vo Premio, che potrà risultare aumentato o ridotto in funzione dell’aggiornamento dei predetti fattori considerati nella loro combinazione.
In particolare, per quanto concerne il Capitale Assicurato si precisa quanto segue. All’atto della stipulazione della Polizza il Contraente dichiara:
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene l’autovettura assicurata, individuan- dola fra quelle previste nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione dell’autovettura, anche se avvenuta all’e- stero;
• il valore che intende indicare in Polizza per gli eventuali Accessori a pagamento;
• il valore che intende eventualmente indicare in Polizza per gli Apparecchi audio - fono
- visivi.
Nella sezione Capitale Assicurato della Polizza viene riportato il valore indicato nella rubrica “Auto nuove” o “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal Contraente per gli eventuali Accessori a pagamento e per gli Apparecchi audio-fono-visivi.
Ad ogni scadenza annuale della Polizza, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI adegua automaticamente il Capita- le assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:
• il valore dell’autovettura indicato nel numero della rivista Quattroruote del mese prece- dente a quello della scadenza annuale
ed
• il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell’ulti- mo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
Del Capitale Assicurato così determinato si terrà conto nella determinazione del
Premio.
In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della scadenza annuale.
Il Contraente ha però la facoltà di chiedere che in Polizza venga indicato un diverso capitale.
La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:
• quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell’autovettura (anche se avvenuta all’estero);
• quando in Polizza venga pattuito che il Capitale Assicurato è IVA ESCLUSA;
• per i veicoli non presenti nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” della rivi- sta Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore;
• per le autovetture ad alimentazione elettrica;
• per i veicoli assicurati con Polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l’Ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del capi- tale;
• in caso di cessazione della pubblicazione della rivista Quattroruote o di sostan- ziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale rivista.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
N) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI
N.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fino a concorrenza per ogni Sinistro dei Massi- mali previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del Proprietario e -se persona diversa- del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in Polizza.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
N.2) DEFINIZIONE DI TERZI
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).
N.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:
• per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
• per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
• per i danni da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.
N.4) ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il Premio è calcolato in base a quello previsto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la garanzia di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di con- tratto comporteranno l’adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
O) INFORTUNI DEL CONDUCENTE
O.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il conducente del veicolo identificato in Polizza per gli infortuni subiti:
• in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.
O.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, l’assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:
• dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefa- centi ed allucinogeni;
• da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall’Assicurato;
• da infarti miocardici; e non opera:
• per le persone di età superiore a 80 anni o, limitatamente alla garanzia Inden- nità in caso di perdita dell’anno scolastico, a 18 anni;
• a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigo- re.
La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro:
o è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla guida, purché la patente venga successivamente rilasciata;
o il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
rinnovata abiliti alla guida del veicolo, salvo che il mancato rinnovo sia conse- guenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l’assi- curazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.
O.3) GARANZIE
O.3.1) MORTE
In caso di morte UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde la somma assicurata indicata in
Xxxxxxx agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.
Se il decesso avviene all’estero, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, oltre a quanto do- vuto per la garanzia Morte, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.
Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest’ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al momento del Sinistro.
O.3.2) INVALIDITÀ’ PERMANENTE
In caso di Invalidità permanente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:
Percentuali di Invalidità permanente accertata | Entità dell’indennizzo |
inferiore o uguale al 95% | percentuale accertata applicata sulla somma assicurata |
superiore al 95% | doppio della somma assicurata |
Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’Invalidità permanente L’accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.
Condizioni di valutazione
In caso di constatato mancinismo le percentuali per l’accertamento dell’Invalidità permanente
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene consi- derata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, la valu- tazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente. Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l’assicurazione ces- sa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell’Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente
L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal- la richiesta dell’anticipo stesso, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
O.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA
In caso di Ricovero in Italia o all’estero in un Istituto di cura, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l’indennità giornaliera pattuita in Polizza per ogni giorno di degenza a partire dal secondo giorno di Ricovero e per tutta la durata successiva del Ricovero stesso.
In caso di Gessatura di uno o più arti conseguente ad Infortunio l’indennità giornaliera è corrisposta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, anche senza Ricovero, per un periodo massi-
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
mo di 60 giorni dal giorno dell’applicazione della Gessatura a quello della sua rimozione. In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla Gessatura in conseguenza di Infortunio che comporti Frattura - radiograficamente accertata - di uno o più arti l’inden- nità giornaliera è corrisposta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, anche senza Ricovero, per un periodo massimo di 60 giorni dal giorno dell’applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.
Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, deve essere presentata documentazione medica attestante l’avvenu- ta guarigione clinica della lesione.
O.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE
In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza Ricovero in Istituto di cura, UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI rimborsa, per ogni Infortunio e nell’ambito della somma assicurata, le spese per:
• accertamenti diagnostici;
• visite mediche e specialistiche, consulti;
• medicinali prescritti dal medico curante;
• prestazioni infermieristiche;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala opera- toria, materiali di intervento;
• apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
• rette di degenza;
• trasferimenti dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio in Italia o all’estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all’altro;
• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
• cure odontoiatriche;
• acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l’importo previ-
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
sto per l’identica voce di spesa dalla “Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le pre- stazioni medico chirurgiche”, approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive modifiche.
Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;
• acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
• acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onni- comprensiva pari al 3% della somma assicurata con la presente garanzia.
La diaria è corrisposta, nell’ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicu- rativo.
Se l’Infortunio comporta il Ricovero in ospedale, cliniche o istituti di cura e vie- ne provato che le relative spese sono state a totale carico dell’Ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di Ricovero pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.
Anticipi
Nel caso di avvenuto Ricovero in Istituto di cura è facoltà dell’Assicurato richiedere antici- patamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 60% delle stesse.
L’anticipazione delle spese può avere luogo nell’ipotesi che l’ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500 .
Al termine del Ricovero, previa presentazione delle notule di spesa, si procede al con- guaglio attivo o passivo.
O.3.5) INDENNITÀ IN CASO DI PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
(per ciclomotori e motoveicoli)
In caso di perdita dell’anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un’assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde un’indennità pari a € 1.100, purché le assenze:
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
• siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni
e
• siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.
Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.
Per le assenze in più soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due giorni.
O.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’assicurazione è valida purché la morte, l’Invalidità permanente, il Ricovero e le prestazioni sanitarie si siano verificate entro due anni [720 giorni] dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
Per la perdita dell’anno scolastico il predetto termine è ridotto ad un anno [360 giorni]. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusi- ve dell’Infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse pos- sono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo Percentuale di valuta- zione per l’accertamento dell’Invalidità permanente.
Ai fini del computo dei giorni di Ricovero si tiene conto del numero dei pernottamenti.
A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà co- municazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rim- borso nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato determinato fra le parti, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI paga l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte.
Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo sia stato deter- minato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.
Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso.
O.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Qualora l’Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ri- nuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile. La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia Xxxxxxxx spese sanitarie.
O.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
Ai fini della garanzia Xxxxxxxx spese sanitarie l’Assicurato deve presentare al com- petente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i giustifi- cativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l’Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.
In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l’Assicurato deve presen- tare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI una certificazione provvisoria dell’Istituto di cura che attesti la natura dell’Infortunio, eventualmente la necessità dell’intervento chirurgico, il giorno del Ricovero ed il pre- sunto ammontare totale delle spese sanitarie.
Ai fini della garanzia Indennità in caso di perdita anno scolastico, l’Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI un documento rilasciato dall’Istituto scolastico attestante il numero dei giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio, le date di inizio e di termine dell’assenza nonché la non ammissione all’anno scola- stico successivo.
L’Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documen- tazione e consentire la visita dei medici di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della Denuncia previsto nelle Con- dizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma preceden- te, l’Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha il diritto di ridur- re l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
O.7) CONDIZIONE COMPACT
(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)
La garanzia Infortuni del conducente opera limitatamente ai casi di morte ed Invalidità permanente e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell’evento che ha provocato l’Infortunio.
Tabella 1
Perdita totale | destro | sinistro |
di un arto superiore | 85% | 75% |
di un avambraccio | 75% | 65% |
di una mano | 70% | 60% |
di un arto inferiore sopra il ginocchio | 65% | 65% |
di un arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio | 50% | 50% |
di un piede | 50% | 50% |
del pollice | 28% | 23% |
dell’indice | 15% | 13% |
del mignolo | 12% | 12% |
del medio | 12% | 12% |
dell’anulare | 8% | 8% |
dell’alluce | 7% | 7% |
di ogni altro dito del piede | 3% | 3% |
della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | 100% |
della facoltà visiva di un occhio | 35% | 35% |
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi | 60% | 60% |
della capacità uditiva di un orecchio | 15% | 15% |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
P) TUTELA GIUDIZIARIA
P.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o dall’Assicurato e approvato da Europa Tutela Giudiziaria;
• le Spese di giustizia nel processo penale;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da
Europa Tutela Giudiziaria;
• le Spese di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato.
P.2) AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza
e si riferisce ai seguenti casi:
1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxx, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:
• Proprietario/Locatario, oppure
• da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure
• dal conducente autorizzato,
a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo.
Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;
3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza.
In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.
In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
P.3) ESTENSIONI DI GARANZIA
La garanzia è altresì operante:
• per i Sinistri concernenti l’uso di rimorchio a condizione che i Sinistri si verifichi- no in circostanza di traino;
• per i rimorchi per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia riportata in Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo Premio, la garanzia com- prende il Rischio della sosta;
• per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all’Assicurato/Proprieta- rio quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all’uso criminoso del proprio veicolo: tale estensione opera esclusi- vamente ove l’Assicurato ottenga dall’Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, oppure sen- tenza di assoluzione.
P.4) ESTENSIONI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadem- pimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracon- trattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono pro- cessualmente trattate dall’Autorità Giudiziaria competente.
P.5) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non opera:
• se il veicolo non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
• limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
• se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od asso- luzione);
• se il conducente del veicolo venga imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• per le controversie relative al diritto di famiglia, e in materia di successioni e donazioni;
• per le vertenze derivanti da fatti connessi con l’uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in Polizza;
• per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo non sia destinato all’esclusivo trasporto di persone;
• per le controversie relative a prestazioni professionali;
• salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo P.2) – Ambito dell’assicura- zione e purché non risulti alcuna corresponsabilità dell’Assicurato in ordine alla causazione del danno, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro:
• è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla guida, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
La garanzia non comprende:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;
• gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
P.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro i termini previsti dall’articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsa- bilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi.
I fatti originanti il Sinistro si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale Xxxxxxxx unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.
P.7) DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
con sede legale e uffici in Milano – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 – C.A.P. 20161 Telefono 02/64021 – Fax 02/00000000.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del di- ritto alla garanzia, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla Denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
P.8) GESTIONE DEL SINISTRO
La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria è stata affidata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a Europa Tutela Giudiziaria- Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Uffici a Milano – Xxx Xxxxxxxxxx 00/0.
L’Assicurato, con la presentazione della Denuncia di Sinistro, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la con- troversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o con Europa Tutela Giudiziaria, quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l’e- ventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell’articolo P.1) – Oggetto dell’assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.
Una volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussi- stano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del
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Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere:
• che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;
• di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state li- quidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa Tutela Giudiziaria stessa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.
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(solo per autovetture di proprietà di persone fisiche)
R) CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO
R.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il Proprietario del veicolo identificato in Polizza per gli infortuni subiti quando si trova:
• alla guida di mezzi non soggetti all’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 122 del Codice quali: velocipedi e biciclette elettriche, mezzi elettrici non immatricolati, imbar- cazioni a remi o a vela, veicoli a braccia;
• su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale esclusivamente in qualità di trasportato.
La garanzia vale anche in caso di colpa grave e per gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre è impegnato, in caso di fermata accidentale del veicolo descritto in Polizza, nelle operazioni necessarie a consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia, o per la sua rimozione.
R.2) RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi effettuati su aerei o elicotteri.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
R.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, l’assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi durante:
• voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri;
• voli effettuati su aerei o elicotteri gestiti da Aeroclub;
• e non opera in caso di infortuni derivanti:
• da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall’Assicurato;
• dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
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• da infarti miocardici.
Sono altresì esclusi gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di inco- scienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
R.4) GARANZIE
R.4.1) MORTE
In caso di morte UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde la somma di € 104.000 ai Benefi- ciari designati o in difetto di tale designazione agli eredi dell’Assicurato, testamentari o – se mancanti - legittimi, in parti uguali fra loro. La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l’indennizzo per invalidità permanente.
Morte presunta
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pa- gherà ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte di € 104.000.
In caso di scomparsa dell’Assicurato il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi [180 giorni] dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta , mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà decorsi sei mesi [180 giorni] dal Sinistro, qualora sia stata accer- tata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell’Assicurato e quest’ultimo sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (articoli 211 e 838 del Codice della navigazione).
Resta inteso che, se dopo il pagamento dell’indennizzo risulterà che l’Assicurato è vivo,
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
R.4.2) INVALIDITÀ PERMANENTE
Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’Invalidità permanente L’accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali riportate nella Tabella 1 indicata di seguito.
Il limite massimo di indennizzo di € 104.000 viene corrisposto per intero nel caso di Invali- dità Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.
Nessun indennizzo spetta invece quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 10% della totale.
Qualora l’invalidità accertata sia di grado superiore al 10% UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
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liquida un indennizzo calcolato sul limite massimo di indennizzo di € 104.000 previa deduzione di una Franchigia assoluta di 10 punti percentuali del grado di Invalidità permanente accertato.
Condizioni di valutazione
In caso di constatato mancinismo le percentuali per l’accertamento dell’Invalidità perma- nente riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene conside- rata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in propor¬zione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della Polizza, la valu- tazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente. Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l’assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.
La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell’Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
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Tabella 1
Arti od organi | Percentuali in caso di perdita totale anato- mica o funzionale |
un arto superiore | 70 |
una mano o avambraccio | 60 |
un pollice | 18 |
un indice | 14 |
un medio | 8 |
un anulare | 8 |
un mignolo | 12 |
una falange del pollice | 9 |
una falange di altro dito di una mano | 1/3 del dito |
un piede | 40 |
ambedue i piedi | 100 |
un alluce | 5 |
un altro dito del piede | 3 |
una falange dell’alluce | 2,5 |
una falange di un altro dito del piede | 1 |
un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
un occhio | 25 |
ambedue gli occhi | 100 |
un rene | 20 |
la milza | 10 |
sordità completa di un orecchio | 10 |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
perdita totale della voce | 30 |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei mo- vimenti del capo e del collo | 2 |
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Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente
L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia del Sinistro, può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in base alla documentazione acquisita sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
R.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’assicurazione è valida purché la morte o l’Invalidità permanente si siano verificate entro due anni [720 giorni] dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scaden- za del contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusi- ve dell’Infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse pos- sono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo Percentuale di valuta- zione per l’accertamento dell’Invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato determinato fra le parti, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI paga l’importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte.
Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo sia stato deter- minato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.
Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la
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garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso.
R.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Qualora l’Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ri- nuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile.
R.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documen- tazione e consentire la visita dei medici di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della Denuncia previsto nelle Con- dizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma preceden- te, l’Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha il diritto di ridur- re l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
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S) CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO
S.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile del Proprietario del veicolo indicato in Polizza per i Danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a per- sone, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di un fatto accidentale inerente alle seguenti fattispecie:
• proprietà ed uso di velocipedi e di biciclette elettriche;
• uso di pattini, monopattini, rollerblade;
• proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità;
• proprietà ed uso di mezzi di ausilio per lo svolgimento dell’attività sportiva nell’ambito di impianti sportivi;
• proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, comprese le tavole a vela, di lunghezza non superiore a metri 6,5;
• presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.
La garanzia opera a condizione che il sinistro si verifichi su strada pubblica od area a questa equiparata e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 258.229 per ogni Sinistro.
S.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerate terzi ai fini della presente garanzia:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato e qualsiasi altra persona con lui con- vivente;
b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
S.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi- curazione, la garanzia non comprende i danni:
• derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e co- munque retribuite;