Obbligazioni
Obbligazioni
Patto di manleva e prescrizione del diritto del manlevato*
Commento a Cass., 1° dicembre 2021, n. 37709 (ord.)
COMMENTI
Xxxxxxx Xxxxxxx**
Sommario: I CASO. – II. QUESTIONI DI DIRITTO. – III. COMMENTO: 1. Premessa. – 2. Lineamenti generali del patto di manleva e sua aleatorietà. – 3. Alla ricerca della disciplina applicabile ai patti di manleva: il rapporto con l’accollo e con le clausole di esclusione della responsabilità. – 4. (segue) Il rapporto con la fideiussione e l’assicurazione: i riflessi sulla disciplina applicabile. – 5. La giurisprudenza in tema di clausole claims-made e le ricadute sulla pre- scrizione del diritto del manlevato.
Interrogandosi sul dies a quo della prescrizione del diritto del manlevato, e dopo aver eviden- ziato le possibili «valenze effettuali» della manleva, la S.C. conclude nel senso che il diritto di rivalsa nascente dal patto sorge in capo al manlevato solo con l’adempimento da parte sua dell’obbligazione oggetto di manleva. Ripercorse le principali proposte di inquadramento dei patti di manleva, il commento evidenzia come a una diversa conclusione si sarebbe potuti giungere valorizzando le affinità funzionali tra manleva e assicurazione, tenendo quindi conto della giurisprudenza che, in tema di clausole claims-made, ha dato rilievo alla richiesta risar- citoria del danneggiato, con riflessi anche sul decorso della prescrizione.
Examining the starting point of the limitation period of the right of the indemnified party, and after pointing out the possible legal consequences of an indemnity agreement, the Court of Cassation concludes that the right of recourse arising from it comes into existence only when the indemnified party performs the obligation covered by the indemnity clause. Af- ter reviewing the main proposals for the classification of indemnity agreements, the article shows how a different conclusion could have been reached by highlighting the functional affinities between indemnity and insurance, thus taking into account the case law which, as concerns claims-made clauses, gives prominence to the request for compensation by the injured party, with repercussions also on the running of the limitation period.
Parole chiave: Xxxxx di manleva - Diritto di rivalsa - Decorso del termine di prescrizione -
Indemnity clauses - Right of recourse - Starting date of the statute of limitation
* Contributo pubblicato all’esito di valutazione.
** Dottore in Giurisprudenza, xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
I. CASO
La vicenda in esame trae origine da un contratto di compravendita immobiliare con contestuale stipu- lazione, in pari data e tra le medesime parti, di una scrittura privata in virtù della quale si conveniva che il trasferimento avesse carattere fiduciario e che la venditrice, permanendo proprietaria dell’immobile in qualità di fiduciante, assumesse, tra gli altri, l’obbligo di pagare tutte le imposte relative all’immobile (e le eventuali sanzioni), manlevando le due coacquirenti (fiduciarie) da ogni eventuale richiesta dell’ammini- strazione tributaria in merito.
Nel settembre 2004, l’ente impositivo notificava a una delle due fiduciarie un avviso di liquidazione dell’im- posta di registro dovuta, nonché ipotecaria e catastale, con l’irrogazione delle relative sanzioni. La fiduciaria pagava le somme oggetto di liquidazione solo nel giu- gno 2011 e, a seguire, facendo valere innanzi al Tribu- nale la clausola di manleva, agiva in rivalsa contro la fiduciante per l’importo versato all’ente (1), facendo valere innanzi al Tribunale la clausola di manleva.
Il giudice di prime cure respingeva l’eccezione di pre- scrizione del credito oggetto di rivalsa sollevata dalla fiduciante, ritenendo che il termine iniziale decor- resse dalla data del pagamento degli importi versati (giugno 2011), e non già dalla notifica dell’avviso di liquidazione (settembre 2004) ed accoglieva così la domanda attorea condannando la convenuta al paga- mento dell’importo versato dalla fiduciaria.
Su appello della fiduciante, la Corte d’Appello rifor- mava la sentenza del Tribunale e accoglieva la ripro- posta eccezione di prescrizione.
La Corte evidenziava che la fiduciaria era il solo ed unico soggetto passivo dell’obbligo impositivo nei con- fronti del fisco, in quanto era divenuta proprietaria dell’immobile per effetto del trasferimento; nei con- fronti del fisco non rilevavano infatti né l’intestazione fiduciaria, né il patto di manleva. Partendo da queste premesse, la Corte non ravvisava nel caso di specie una solidarietà passiva fra fiduciante e fiduciaria e conclu- deva ritenendo che la richiesta di pagamento avanzata dalla fiduciaria non presupponesse il preventivo adem- pimento al creditore, come invece è a dirsi per l’azione di regresso fra coobbligati solidali (cfr. art. 1299 c.c.). Da tali considerazioni la Corte inferiva che il diritto all’indennizzo della fiduciaria poteva essere esercita-
(1) Dal testo del provvedimento che si annota non è dato rica- vare la data esatta di introduzione del giudizio di primo grado, né è stato possibile a chi scrive consultare la sentenza del giudice di prime cure e quella d’appello, entrambe non pubblicate.
to sin dalla data di notifica dell’avviso di liquidazio- ne e che, essendo decorso il termine di prescrizione decennale computato a partire da tale data, la fidu- ciaria non poteva più pretendere l’adempimento (2). Pertanto, accogliendosi per intero l’appello della fidu- ciante, la domanda di condanna formulata in prima istanza dalla fiduciaria manlevata veniva rigettata.
Su ricorso per cassazione di quest’ultima, ritenute ri- correre le condizioni per la trattazione di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., la S.C. accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la sentenza della Corte d’Appello.
II. Questioni di diritto
L’ordinanza in commento, evidenziando le aporie lo- gico-argomentative in cui ha ritenuto fosse incorso il giudice d’appello, approfondisce alcuni aspetti es- senziali dell’obbligo del mallevadore, esaminando in particolare: a) se la manleva abbia efficacia esclusiva- mente interna fra manlevato e mallevadore o si river- beri invece anche nel rapporto esterno, dando vita ad una solidarietà passiva tra manlevato e mallevadore nei confronti del creditore dell’obbligazione (eventua- le) rispetto al quale essa è pattuita; e b) quali siano i presupposti al ricorrere dei quali il manlevato può esercitare la pretesa verso il mallevadore:
a) la S.C., nella specie, ha ritenuto che la Corte, pur avendo dato una risposta corretta al primo in- terrogativo, abbia errato nel trarre da quella, pur esatta, premessa le dovute conseguenze sul piano dei presupposti del diritto del manlevato.
In particolare, l’ordinanza riconosce la fondatezza del ragionamento della Corte lì dove ha escluso che l’assunzione dell’obbligo di manleva della fi- duciaria abbia avuto l’effetto di modificare sotto il profilo soggettivo l’obbligazione tributaria su di lei gravante in qualità di (co)acquirente dell’immobi- le: non formandosi tra mallevadore e manlevato alcuna solidarietà passiva, secondo la S.C., è esclu- so che il diritto del mallevadore possa essere quali- ficato come diritto di regresso ex art. 1299, comma 1, c.c., che, per definizione, nasce solo a seguito dell’adempimento (3). Da tale premessa, la Cor- te avrebbe, nondimeno, tratto una conseguenza
(2) Da tale rilievo si può dedurre che la richiesta di pagamento avanzata dalla fiduciaria (ai fini di beneficiare dell’effetto interrut- tivo di cui all’art. 2943, comma 4, c.c.) era stata avanzata oltre die- ci anni dopo la notifica dell’avviso di liquidazione (effettuata, come detto, nel settembre 2004), e quindi non prima di settembre 2014.
(3) Ai sensi del quale «il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi».
in essa non necessariamente implicata, ossia che la richiesta di indennizzo potesse essere avanzata dal mallevadore sin dal momento in cui il credito oggetto di manleva era divenuto liquido ed esigi- bile (nella specie, dalla notifica dell’avviso di liqui- dazione), e che dunque da quel momento (e non già da quello del successivo adempimento dell’ob- bligazione oggetto della manleva), fosse iniziato a decorrere anche il termine prescrizionale. In tal modo la Corte avrebbe inopinatamente escluso anche la conseguenza che da quella stessa pre- messa aveva tratto il giudice di prime cure, ossia che tale diritto fosse divenuto esigibile solo dopo il pagamento, senza previamente porsi, come invece avrebbe dovuto fare, il problema di verificare se quella conseguenza non potesse essere giustificata da un altro possibile inquadramento dell’obbligo del mallevadore;
b) a tale conseguenza dovrebbe invece egualmente pervenirsi, a parere della S.C., ma sulla scorta, ap- punto, di una diversa ricostruzione dell’istituto, a mente della quale per effetto della manleva sorge (non un diritto di regresso, bensì) un diritto di ri- valsa, definito dall’ordinanza che si annota quale
«il diritto tramite il quale il soggetto passivo che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su un altro soggetto non vincolato da vincolo di soli- darietà». Riprendendo la definizione di manleva fornita dal precedente della S.C. richiamato nel provvedimento impugnato (4) quale patto volto a ricomprendere tutte le «conseguenze patrimonia- li dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale», la S.C. giunge dunque a rite- nere che solo al «verificarsi dell’evento portatore di conseguenze patrimoniali negative, oggetto di manleva» sorge «il diritto di rivalsa del manleva- to» e che «a venire in rilievo era pertanto (solo) l’esborso sostenuto per l’adempimento del debito, non il debito in sé considerato, esclusivamente proprio della garantita». In questa prospettiva, è quindi solo dal momento dell’adempimento che il diritto all’indennizzo della manlevata sorge e di- viene esigibile, ossia può «essere fatto valere», come l’art. 2935 c.c. richiede ai fini della decorren- za del termine di prescrizione (5).
La Corte avrebbe, in definitiva, errato a «retrodatare» il termine della prescrizione al momento del sorgere del debito per cui la manleva era stata prestata, mentre avrebbe dovuto assumere quale dies a quo la data in cui la manlevata aveva pagato il relativo importo e, di conseguenza, rigettare l’eccezione di prescrizione.
III. Commento
1. Premessa.
Pur apprezzandosi per l’impegno profuso nell’appro- fondire gli effetti di un istituto non particolarmente studiato (la manleva) (6), la pronuncia che si annota non sembra offrire, forse per i vincoli imposti da una trattazione ex art. 381-bis c.p.c., una risposta esausti- va alla questione riguardante il momento in cui può dirsi sorgere e divenire esigibile l’obbligo di manleva posto a carico del mallevadore.
In particolare, suscita talune perplessità il passaggio della motivazione in cui la S.C., pur dopo avere rico- nosciuto che, nel caso in esame, tenuto conto anche della natura fiduciaria dell’accordo, ben potesse rite- nersi nato «in capo al fiduciario, una volta ricevuta la notifica dell’atto impositivo, il diritto di ottenere dalla fiduciante quanto necessario a costituire la provvista per far fronte al pagamento dell’imposta e delle rela- tive sanzioni», giunge, tuttavia, ad affermare in modo tranciante che tale diritto costituisce «un diritto di- verso da quello di rivalsa nella specie azionato». Una volta che il fiduciario manlevato abbia effettuato il pa- gamento in proprio (e senza provvista), occorrerebbe, infatti, spostare (fatalmente) – queste le parole della
S.C. – «l’analisi del rapporto interno tra le parti sulla seconda alternativa valenza effettuale attribuibile al patto», oramai racchiusasi nella «rivalsa».
In altri termini, la S.C. ipotizza che il patto di manleva sia idoneo a produrre un duplice effetto, ossia costitu-
rilevanza degli impedimenti di fatto: x. Xxxx., 11 settembre 2018, n. 22072; Cass., 26 maggio 2015, n. 10828; Cass., 10 settembre 2007,
n. 19012; Cass., 7 gennaio 1994, n. 94; per il decorso della prescri- zione nelle obbligazioni a termine incerto x. Xxxx., 19 giugno 2009,
n. 14345 (tutte in OneLegale).
(6) Sulla manleva, oltre a Xxxx., 30 maggio 2013, n. 13613, cit., si vedano: Trib. Milano, Sez. spec. impr., ord. 20 dicembre 2013, e sent., 7 maggio 2014, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Cass., 21 novembre 1988, n. 6267, in OneLegale; Cass., 8 marzo
1980, n. 1543, in Foro it., 1981, I, 2539 (quest’ultime riguardan-
(4) Trattasi di Cass., 30 maggio 2013, n. 13613, in DeJure. Tale pronuncia, tuttavia, non affronta il tema del decorso del termine di prescrizione del diritto di manleva, rigettando il relativo motivo di appello per carenza di specificità (cfr. par. 5 ivi).
(5) Il quale, come noto, è interpretato nel senso che presuppon- ga la sola possibilità legale di esercizio del diritto, escludendosi la
ti manleve rese in contratti di appalto). Per un’applicazione del- la manleva all’azione di responsabilità degli amministratori delle società di capitali, oltre alle ricordate pronunce del 2013, x. Xxxx. Xxxxxx, 00 febbraio 2000, in Foro pad., 2000, 90 ss., con nota di
BATTISTI; Trib. Milano, 19 dicembre 1994, in Gius, 1995, 649 ss., con nota di CHINÉ.
ire sia un diritto del manlevato a ottenere dal malle- vadore quanto necessario a costituire la provvista per adempiere il debito oggetto di manleva – diritto che deve intendersi sorto ed esigibile (e quindi prescritti- bile) già dal momento in cui il manlevato abbia rice- vuto la notifica dell’atto impositivo –, sia un diritto di “rivalsa” in senso tecnico, il cui sorgere presuppone il pagamento del debito e che si prescrive, pertanto, solo da tale data. Non spiegano, tuttavia, i giudici di legittimità, tuttavia, perché questi due diritti debbano intendersi come diritti distinti (di talché, omesso di esercitare il primo, ossia di richiedere la provvista, e adempiuto il debito in proprio, la manleva si esauri- rebbe solamente nel diritto di rivalsa, con decorso di un nuovo e autonomo termine di prescrizione), e non già, invece, come un unico diritto a contenuto com- plesso, soggetto a prescrizione nella sua unitarietà e a partire dal medesimo momento iniziale (quello della notifica dell’atto impositivo).
Nell’iter logico seguito dalla S.C. possono dunque no- tarsi almeno due carenze argomentative:
a) da un lato, non si chiarisce per qual motivo sarebbe proprio «l’esborso sostenuto per l’adempimento del debito» a rappresentare l’unica «conseguenza patrimoniale negativa» rilevante per l’attivazione della manleva;
b) dall’altro, non si chiarisce perché (già) la notifica (anche solo) dell’avviso di liquidazione non pos- sa rappresentare di per sé una sufficiente «conse- guenza patrimoniale negativa», anche alla luce del rischio di riscossione forzata e di eventuale imposizione di sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento dell’importo liquidato.
Per comprendere se tale ragionamento, oltre che la- cunoso, sia anche (né più né meno del provvedimen- to cassato) viziato, è opportuno preliminarmente ri- percorrere, con un’indagine che l’ordinanza annotata omette di svolgere, il panorama delle varie ricostruzio- ni del patto di manleva proposte in argomento (7) (v.
(7) XXXXXXXXX, Variazioni sul patto atipico di manleva, in Nuo- va giur. civ. comm., 2018, II, 115 ss.; XXXXXXX, L’opzione di vendi- ta put e la manleva del nuovo socio dalle conseguenze negative dell’investimento in società, in Xxxxxxxxxxxx.xx, 6 novembre 2018; ID., Riflessioni sulla manleva, in Contr. e impr., 2017, 144 ss.; CEC- CHERINI, Sub art. 1229, in Clausole di esclusione da responsabilità. Responsabilità per fatto degli ausiliari, in Comm. c.c. Schlesin- ger, diretto da Xxxxxxxx, Xxxxxxx, 2016, 309 ss.; G. C. XXXXXXX, Pat- ti di manleva e circolazione del costo del danno, Cedam, 2012, passim; X. XXXXXXX, Xxxxxxx (Patto di), in Enc. giur., Treccani, Agg., 2007, 1 ss.; XXXX, Freistellungsklage und Klage auf Feststel- lung der Freistellungsverpflichtung, in Zeitschrift für deutsches und internationales Bau- und Vergaberecht, 2007, 627 ss.; COR-
infra parr. 2-4). È, infatti, solo a seguito di un corretto inquadramento del patto sul piano causale, attento alle diverse declinazioni effettuali in cui può in concreto presentarsi, e la conseguente individuazione delle nor- me applicabili (incluse quelle ricavabili da tipi contrat- tuali affini, con precipua attenzione al contratto di assi- curazione), che è possibile risolvere in modo adeguato la questione di cui ci si occupa. In particolare, determi- nanti per stabilire il momento di insorgenza dell’obbli- go di manleva possono rivelarsi i recenti orientamen- ti in materia di clausole claims-made nei contratti di assicurazione (v. infra par. 5), di cui occorrerà in ogni caso vagliare l’estensibilità al patto di manleva.
2. Lineamenti generali del patto di manleva e sua aleatorietà.
È corrente la definizione della manleva quale pattuizio- ne atipica con la quale una parte (mallevadore) assume in proprio un obbligo di natura indennitaria, facendosi definitivamente carico del rischio derivante dal verifi- carsi di un evento che determina conseguenze econo- miche negative nel patrimonio dell’altra (manlevato) (8). Tale evento può consistere in un inadempimento
RIAS, Garanzia pura e contratti di rischio, Xxxxxxx, 2006, 420 ss. Sull’applicazione del patto all’azione di responsabilità degli ammi- nistratori di società di capitali x. XXXXXXX, Sulla validità dei patti parasociali di rinunzia all’azione di responsabilità e manleva nel- la S.p.a., in Riv. soc., 2016, 316 ss. XXXXXXX, Responsabilità degli amministratori e patti di manleva, in Riv. dir. banc., 2019, I, 417 ss.
(8) In questi termini FRANCHI, Riflessioni sulla manleva, cit.,144; CORRIAS, Manleva, cit., 4; XXXXXXX, Patti di manleva e circolazione del costo del danno, cit., 1; DAMBROSIO, Variazioni sul patto atipico di manleva, cit., 115. La manleva è, dunque, di massima un accor- do bilaterale tra mallevadore e manlevato – XXXXXXX, op. cit., 96; DAMBROSIO, op. cit., 71 – (che, in caso di assenza di corrispettivo, può perfezionarsi anche con le modalità semplificate di un con- tratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.), a cui è estraneo il terzo creditore. Come si chiarirà infra nel testo, compatibile con la struttura bilaterale della manleva è an- che l’ipotesi in cui le parti configurino il contratto come teso ad obbligare il mallevadore a liberare il manlevato adempiendo di- rettamente in mano del creditore, secondo alcuni se del caso an- che con effetto esterno verso il creditore (con applicazione della disciplina di cui all’art. 1411 c.c. e facoltà, quindi, per il creditore di aderire al patto al solo fine di rendere irrevocabile la stipulazione in proprio favore). È stata, peraltro, ammessa anche una manleva stipulata tra mallevadore e creditore, con effetti favorevoli verso il manlevato, terzo rispetto al contratto (v. Trib. Milano, 10 febbraio 2000, cit., p. 93, in un caso in cui una società controllante, qua- le mallevadore, e la società controllata, quale creditore del debito risarcitorio derivante dall’azione sociale da promuoversi contro gli amministratori della controllata, stipulavano una manleva per la responsabilità di detti amministratori, terzi manlevati, i quali aderivano con gli effetti di cui all’art. 1411 c.c.). Più discusso è in- vece se la manleva possa, in relazione alla concreta volontà delle
o in un fatto illecito commesso dal (o imputabile al) manlevato, ovvero in altri eventi patrimoniali negativi, quali, come nel caso affrontato dalla pronuncia che si annota, l’insorgere di oneri fiscali (9).
Dal punto di vista economico (e nella prospettiva della causa in concreto perseguita), tale figura (di natura es- senzialmente contrattuale, giacché in Italia la manleva si può configurare solo in forma di pattuizione atipica) permette, dunque, di allocare definitivamente su un soggetto distinto determinati rischi patrimoniali la cui apprezzabilità, nella loro ricorrenza o portata, dipen- de da fattori futuri. Alla luce di tale interesse concreto deve ritenersi che il patto di manleva sia indefettibil- mente connotato dall’alea, la quale ricorre non solo quando l’evento negativo è incerto (nella sua verifica- zione o nel suo ammontare) poiché futuro (10), bensì anche quando è incerto poiché dipende da circostanze non riconducibili al manlevato (11) o per la pendenza di un giudizio sull’esistenza del debito contestato (12). Identiche considerazioni valgono per il caso in esa- me, in quanto l’obbligazione tributaria (nella specie, relativa ad imposte di registro, catastali e ipotecarie), pur essendo già sorta al momento della stipulazione del contratto (e non potendosi quindi considerare futura), poteva non essere certa nel suo ammontare. Come noto, l’imposta sul registro può essere oggetto
di rettifica da parte dell’ufficio del registro competen- te (art. 9, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), il quale pro- cede a liquidare il maggior importo ove ritenga che il bene o il diritto oggetto di cessione abbia un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispetti- vo pattuito dalle parti (art. 52, d.P.R. 26 aprile 1986, cit.). Ciò è a maggior ragione vero per l’imposta ca- tastale e quella ipotecaria, il cui importo è liquidato dall’ufficio del registro competente (art. 13, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) (13).
Futura e incerta è poi l’obbligazione derivante da eventuali sanzioni amministrative, la cui stessa man- levabilità è, peraltro, dubbia alla luce dell’espressa disciplina che, nei contratti di assicurazione, esclude forme di «trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative» irrogate dall’IVASS (14). Tuttavia, la speciale normativa che consente l’assunzione delle sanzioni amministrative tributarie da parte di terzi diversi dal contribuente sanzionato
(15) sembra lasciare spazio ad una risposta afferma- tiva (seppur dubitativa) con riguardo alla manlevabi- lità almeno di tali specifiche sanzioni amministrative. In ogni caso, posta la generale funzione della coper- tura dell’alea di un evento economico negativo, la manleva, come sembra cogliere anche l’ordinanza che si annota (la quale parla di diverse «valenze effettua- li»), si presta a dispiegare una pluralità di effetti giu-
ridici, anche combinati tra loro. L’elemento funziona-
parti, presentarsi anche come contratto trilatero. La dottrina che lo ammette (CORRIAS, Manleva, cit., 8 ss.) riconosce che la parteci- pazione del creditore al patto si giustifica solo quando egli intenda liberare il debitore originario, in analogia allo schema dell’accol- lo liberatorio di cui all’art. 1273, comma 2, c.c.: si ritiene, però, che (se la manleva riguarda un’obbligazione risarcitoria) si crei, in questo caso, una sovrapposizione con i patti di esonero dalla responsabilità, con la conseguenza che simili accordi sarebbero validi, ex art. 1229 c.c., solo nei limiti della colpa lieve (v. anche infra par. 3).
(9) XXXXXX, L’assunzione del debito da parte della società nella nuova disciplina delle sanzioni amministrative, in Xxx. xxx. xxx., 0000, 00 xx.
xx che connota il patto, ossia il farsi carico del rischio derivante dalle conseguenze economiche negative (siano esse la soggezione alla responsabilità civile, ov- vero all’obbligazione tributaria), identifica, infatti, un interesse economico-giuridico costante, che sul piano effettuale può essere raggiunto con diverse modalità: mediante la costituzione di una provvista da parte del mallevadore; con l’attribuzione di un diritto di ri- valsa, da esercitare solo dopo che il manlevato abbia sopportato il pagamento (16), ovvero – alternativa,
(10) Così XXXXXXX, op. ult. cit., 151. Il carattere “futuro” dipende dalla esistenza nella titolarità del disponente, cfr. TROIANO, La vendita di
cosa futura, in VALENTINO (a cura di), I contratti di vendita, in Tratt. contr. Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx, Utet, 2007, 476.
(11) Come può essere, ad es., il credito risarcitorio da sinistro stradale non ancora liquidato, sulla cui cessione, che assume quin- di carattere aleatorio, v. l’art. 149-bis del d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, quale introdotto dalla l. 4 agosto 2017, n. 124; prima di tale xxxxx, x. Xxxx., 3 ottobre 2013, n. 22601, Cass., 10 gennaio 2012,
n. 51 e n. 52, tutte in DeJure.
(12) Quali possono essere, ad es., i debiti restitutori derivanti da azioni revocatorie in corso. cfr. Cass. 23 febbraio 1994, n. 7831, in Giur. it., 1995, I, 1, 1018 s., con nota di NEGRINI. Favorevole ad ammettere l’accollo di debiti futuri è CAMPOBASSO, voce Accollo, in Enc. Giur., I, Treccani, 1988, 4.
(13) Persisterebbe incertezza, inoltre, sull’importo definitivamen-
te dovuto all’erario anche per imposte normalmente dichiarate e liquidate dallo stesso contribuente (come l’IVA), ove l’avviso di ac- certamento (v. art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ridetermini in aumento l’imposta dovuta rispetto a quanto dichiarato.
(14) Cfr. art. 12, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle as- sicurazioni private; art. 4, comma 3, il quale, secondo XXXXXXX, op. cit., 155, sarebbe espressione di un principio generale.
(15) Cfr. art. 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale si rimanda a XXXXXX, op. cit., 27 ss.
(16) O nel diverso momento in concreto indicato dalle parti, le qua- li potrebbero, ad es., prevedere che il rimborso sia dovuto solo a se- guito di pronuncia di condanna definitiva o altrimenti irrevocabile.
quest’ultima, non contemplata nel provvedimento annotato – con la previsione di una pretesa diretta del manlevato alla liberazione presso il terzo (17).
In particolare, anche in mancanza di un’espressa previsione delle parti, l’obbligo di procurare la libe- razione del manlevato direttamente nei riguardi del creditore potrebbe ricavarsi, nell’ordinamento italia- no, ma con una soluzione rinvenibile anche in altri ordinamenti (18), anche dalle norme che regolano istituti affini, a condizione che si ritengano estendi- bili alla manleva (sul problema si tornerà infra, par. 4), quali l’art. 1917, comma 2, c.c., in forza del quale l’assicurato è obbligato a pagare direttamente al terzo danneggiato il ristoro del danno su semplice richiesta dell’assicurato (19), o la disciplina dell’accollo, secon- do la ricostruzione di tale istituto fornita da autorevo- le dottrina (cfr. infra nota 23) (20).
Come anticipato, al di là di quali possano essere le modalità concrete di adempimento del mallevadore, il provvedimento della S.C. non risulta pienamente per- suasivo nella parte in cui, dopo aver soltanto accennato al diritto alla provvista (nella specie non esercitato dal manlevato, e considerato quindi come ormai esaurito e privo di ogni residuo rilievo), sposta sbrigativamente l’analisi alla «seconda alternativa valenza effettuale», ravvisata nel diritto alla rivalsa, ritenuto “alternativo” rispetto al diritto alla provvista. Al contrario, più che “diritti diversi”, deve ritenersi che la provvista e la ri- valsa (così come la pretesa alla liberazione) siano solo differenti modalità di attuazione dello stesso diritto, tutte espressive sotto il profilo causale del medesimo e unico interesse economico. In una simile prospetti- va di lettura unitaria degli effetti del patto di manle- va, le molteplici modalità di esercizio della pretesa del manlevato sono rimesse alla volontà del manlevato, secondo uno schema che pare riconducibile a quello di
un’obbligazione alternativa con facoltà di scelta attri-
(17) L’ammissibilità di una manleva con efficacia esterna non è, però, da tutti accolta: v. infra sub par. 3.
(18) Questa configurazione si rinviene anche nell’istituto tedesco del Freistellungsanspruch, che, pur con qualche semplificazione, può essere considerato uno dei possibili equivalenti funzionali del- la nostra manleva in quell’ordinamento. Con riguardo al diritto di colui che assume contrattualmente obbligazioni nell’altrui interes- se ad ottenere la liberazione da tali obbligazioni, non appena esse vengano a scadenza v. PALANDT, SPRAU, Bürgerliches Gesetzbuch,
79. Xxxx., 0000, § 000, XXXXXX/XXXXXXX, Xxxxxxxx Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 4, 6. Aufl., 2012, § 670; KRÜG- ER, Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, 8. Aufl., 2019, §257. Tale tutela, riconducibile all’actio mandati contraria di diritto comune, si esplica sia come diritto alla prov- vista (Vorschussanspruch, cfr. art. 1719 c.c.), sia come diritto alla rivalsa (Ersetzungsanspruch, cfr. art. 1720 c.c.), sia anche come pretesa diretta alla liberazione presso il creditore (Freistellung- sanspruch).
(19) Sul quale x. Xxxx., 0 dicembre 2011, n. 26019, Cass., 12 apri- le 2006, n. 8622, entrambe in DeJure; Cass., 24 novembre 2005, n. 24809, in Ass., 2007, II, 2, 101; Cass., 8 gennaio 1999, n. 103, in Ass., 1999, II, 2, 208; COTTINO, IRRERA, Le assicurazioni della respon- sabilità civile, in CAGNASSO, COTTINO, IRRERA (a c. di), L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in Trattato di diritto commerciale diretto da Xxxxxxx, Cedam, 2001, 173. Discusso è se il pagamento spontaneo da parte dell’assicuratore in mano del danneggiato sia oggetto di un distinto (nuovo) rapporto di espromissione (a favore Xxxx., 5 aprile 2001, n. 5076, in OneLegale; contra Trib. Genova, 10 aprile 2007, in Ass., 2007, II, 2, 186; Cass., 12 aprile 2006, n. 8622, in DeJure).
buita al creditore (art. 1286 c.c.). Con l’ulteriore con- seguenza che, una volta effettuata la scelta, e sciolta quindi dal creditore l’alternativa fra le diverse presta- zioni dedotte in obbligazione, tutte fino a quel momen- to dovute, l’oggetto dell’obbligazione del mallevadore si concentra sull’unica prestazione prescelta, senza che possano assumere residuo rilievo ulteriori «valenze ef- fettuali» (21).
Intuitivo è l’esito a cui una simile ricostruzione dà luogo sul piano della decorrenza del termine di prescrizione, esito che in ogni caso andrà poi coordinato (ed eventual- mente confermato) con quanto si potrà ricavare dalla possibile estensione alla manleva delle soluzioni accol- te con riguardo alle clausole claims-made (v. infra, par. 5). È agevole concludere che, come è a dirsi per qualsiasi obbligazione alternativa, il dies a quo della prescrizio- ne dell’unico diritto di credito ad essa corrispondente coincide con il momento in cui l’obbligazione medesi- ma sia sorta, a prescindere dal fatto che la determina- zione dell’oggetto della stessa dipenda dalla scelta del creditore, la quale ha la sola funzione di estromettere dall’obbligazione la prestazione alternativa “scartata” dal creditore, ma che era fin dall’inizio pienamente nel suo diritto anche ai fini della prescrizione (22). Si può dun-
(20) Una simile modalità di adempimento della manleva non tra- sferisce sul mallevadore il rischio di inadempimento (né di insol-
venza), in quanto il manlevato resta obbligato verso il creditore (se questi non acconsente alla sua liberazione). Se non il rischio d’in- solvenza, viene però modificato (e ridotto) il rischio di revocatoria del pagamento in sede fallimentare (cfr. art. 67 l. fall., e art. 166 del d.lgs. 2 gennaio 2019, n. 14), perché l’insolvenza del manlevato non pregiudicherebbe la stabilità del pagamento eseguito (per suo conto) dal mallevadore.
(21) Sulla concentrazione v., per tutti, DI MAJO, INZITARI, voce Ob-
bligazioni alternative, in Enc. dir., XXIX, Xxxxxxx, 1979, 219 ss.;
X. XXXXXXX, Le obbligazioni alternative, in Tratt. dir. priv. Resci- gno, IX, 1a ed., Utet, 1984, 582.
(22) XXXXXXXX, SCARPELLO, sub art. 2935, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1977, 220 ss.; in senso contra- rio (ma muovendo dall’opposta premessa secondo cui è solo con la
que anticipare che, se il diritto del manlevato è uno, esso non potrà dirsi sorto nel momento in cui il manlevato, omettendo di chiedere la provvista, si risolva a pagare di- rettamente il terzo, così tacitamente compiendo la scelta, ma in un momento sicuramente anteriore a questo (e che potrà identificarsi, come si vedrà infra, par. 5, nell’e- sercizio della pretesa creditorea da parte del terzo).
3. Alla ricerca della disciplina applicabile ai patti di manleva: il rapporto con l’accollo e con le clausole di esclusione della responsabilità.
L’atipicità dei patti di manleva nell’ordinamento ita- liano pone in primo piano il problema di individuare la disciplina ad essi applicabile, anche attraverso il confronto con le figure più vicine.
Il patto di manleva presenta, innanzitutto, evidenti profili di affinità con l’accollo nella lata accezione ri- conosciutagli nella letteratura (23), al punto che alcu- ni autori non esitano a ricondurlo senz’altro a questa figura negoziale (24).
Prima di interrogarsi sulla fondatezza di una simile riconduzione, è utile peraltro rammentare che l’accol- lo non è un contratto tipico, dotato di una causa a sé stante e corredato da una disciplina tendenzialmente esaustiva, bensì, al pari di altri istituti affini (25), uno schema legale di disciplina di un particolare effetto (la successione nel debito) e dell’accordo che tale effetto realizza, la quale dovrà di volta in volta essere integra- ta con le norme del tipo in cui quell’accordo sia inqua- drabile in ragione della sua causa. Di talché, ove an- che la si ritenga fondata, tale riconduzione non risolve tutti i problemi di disciplina e non esenta l’interprete dalla ricerca di altri modelli normativi di riferimento. Si deve, inoltre, evidenziare che la disciplina dell’ac-
o liberatorio (con espressa liberazione del debitore originario). È dubbio, però, se di manleva in senso tecnico si possa parlare solo con riguardo a patti che incidono in via esclusiva sul rapporto tra manlevan- te e manlevato o anche a patti che abbiano rilevanza esterna nei confronti del creditore. Per chi esclude questa seconda configurazione della manleva, non rimane che accostare la manleva all’accollo c.d. in- terno, che, tuttavia, non essendo regolato dal codice civile, confluisce «nell’ambito dei principi generali in materia di contratti» (26), risultando pertanto inca- pace di offrire un concreto ausilio all’interprete.
Sebbene non si possa escludere che un debito futuro possa formare oggetto di accollo (esterno, ma di rifles- so, anche interno), è peraltro controverso se la discipli- na dell’art. 1273 c.c. possa applicarsi all’accollo di un debito incerto. Diversamente, l’impegno del malleva- dore sembra essere essenzialmente connotato dall’alea (27), in quanto diretto a ricomprendere conseguenze patrimoniali non solo future ma anche incerte (28).
Ci si domanda, ancora, in quale relazione i patti di manleva si pongano rispetto ai patti di esonero del debitore dalla responsabilità, in particolare quando abbiano ad oggetto un’obbligazione risarcitoria, come di norma avviene.
Se si ritiene che la nozione di manleva possa essere estesa fino ad abbracciare anche accordi diretti ad affiancare al debitore dell’obbligazione risarcitoria eventuale un nuovo debitore (il mallevadore), con al- tresì la possibilità per il creditore di intervenire al pat- to (trilatero) per liberare il manlevato, in analogia con (o eventualmente in diretta applicazione di) quanto previsto per l’accollo esterno dall’art. 1273 c.c. (29),
collo (contenuta principalmente nell’art. 1273 c.c.)
contempla soltanto l’accollo c.d. esterno, ossia con efficacia nei rapporti tra debitore e creditore, nelle forme dell’accollo cumulativo (con affiancamento al debitore originario di un nuovo obbligato in solido)
(26) Così testualmente, da ultimo, Cass., 21 agosto 2020, n. 17596, in OneLegale.
(27) Nel senso che l’accollo possa avere ad oggetto anche obbligazio- ni eventuali, e presentarsi quindi come aleatorio, v. però la senten- za citata supra, alla nota 12. In senso contrario x. Xxxx., 0 dicembre
1974, n. 4109, in Riv. soc., 1977, 442 ss. con nota di SALMINI e Xxxx., 8
settembre 1988, n. 5102, in OneLegale; cfr. infine CORRIAS, Manleva,
concentrazione che una prestazione entrerebbe nell’obbligazione) RUBINO, sub art. 1286, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Zanichelli, 1968, 93.
(23) L’accollante può impegnarsi genericamente a procurare la liberazione del debitore accollato in varie forme: ad es. con adem- pimento del terzo (art. 1180), datio in solutum (art. 1197 c.c.), o persino impegnandosi nei confronti del creditore (divenendo al- lora espromissore): x. XXXXXX, voce Accollo, in Enc. dir., I, Xxxxxxx, 1958, 284; XXXXXXXX, voce Accollo, in Noviss. dig. it., Utet, 1957, 142.
(24) XXXXXXX, Xxxxx di manleva, cit., 93 ss.
(25) Come, ad es., la cessione del credito: x. XXXXXXX, La cessione di crediti futuri, Cedam, 1999, 365 s.
cit., 7, per il quale il proprium della manleva sarebbe l’assunzione di un debito futuro poiché oggettivamente incerto, assunzione che pro- prio per questo motivo non potrebbe configurarsi quale accollo.
(28) Così XXXXXXX, op. cit., 151, CORRIAS, Manleva, cit., 6 e rif. ivi. Se invece si è disposti ad ammettere che l’accollo possa presentarsi anche come un contratto aleatorio, non sembrerebbe esservi diffi- coltà a riconoscere che la manleva possa identificarsi con una tale specie di accollo.
(29) Si veda XXXXXXX, op. cit., 95 ss. Tuttavia, è perlomeno dubbio che un istituto lasciato (in Italia) all’autonomia negoziale debba essere rinserrato all’interno di limiti che dipendono dalla precom- prensione che la dottrina cerca di attribuirgli, così ostacolando la libera esplicazione del programma negoziale delle parti proprio in
è allora inevitabile concludere che un simile accordo sarà nullo ex art. 1229 c.c. tutte le volte in cui esso comporti la liberazione del debitore manlevato da un’obbligazione risarcitoria scaturente da responsa- bilità per dolo o colpa grave (o per un fatto integrante violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico), mentre sarà valido in caso di colpa lieve. È, invece, da escludere che i patti di manleva con ef- fetto puramente interno tra manlevato e mallevado- re possano ricadere nel divieto contemplato dall’art. 1229 c.c. In questo caso, infatti, il diritto del creditore non è in alcun modo intaccato dalle pattuizioni con cui il debitore trasferisce l’onere economico dell’ina- dempimento ad un altro soggetto (30).
A diverse conclusioni si potrebbe giungere solo ade- rendo a quella lettura dell’art. 1229 c.c. secondo la quale il divieto in parola esplicherebbe una funzione di deterrenza nei confronti del debitore: in tal caso la manleva, in qualsiasi configurazione, potrebbe in effetti realizzare la funzione dei patti di esonero del- la responsabilità, ossia mitigare la posizione del de- bitore, rimuovendo il freno inibitorio rappresentato dalla sua personale soggezione a responsabilità (31). Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione della norma di cui autorevole dottrina ha da tempo dimostrato l’in- fondatezza, evidenziando come la rati0 del divieto in esame sia da individuare non già nella deterren- za dell’inadempimento ma nell’esigenza di assicura- re una tutela minima al creditore (32). Ne consegue l’impossibilità di predicare una nullità dei patti di manleva anche sotto il profilo di una loro – pretesa
– equivalenza, sul piano funzionale, ai patti di esclu- sione della responsabilità (33).
ragione dei limiti intrinseci che derivano da tale precomprensione. Che vi sia o meno liberazione del manlevato non sembra decisivo per “arginare” la “vera” manleva dalle clausole di esclusione di re- sponsabilità, ma solo per determinare se il concreto impegno del mallevadore si estenda anche al fatto doloso o all’illecito che inte- gri la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
(30) Cass., 8 marzo 1980, n. 1543, in Mass. Giust. civ., 3, 1980; XXXXXXX, op. cit., 18; XXXXXXXXXX, Le claus0le di es0ner0 dalla re- sp0nsabilità, in Dann0 resp., 10, 1998, 859.
(31) V. i riferimenti in XXXXXXX, op. cit., 9 e 54. A favore della let- tura dell’art. 1229 nella funzione di deterrenza v. di recente PIC- CIAU, op. cit., 313 ss., il quale esclude la nullità nel caso di manleva solo per la responsabilità di amministratori di società in quanto costoro restano esposti al “fuoco incrociato” del cumulo di azioni di responsabilità esercitabili contro di loro (artt. 2393 ss. c.c., artt. 146, 185, comma 6, l. fall.).
(32) BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in C0mm. c.c.
Scialoja e Branca, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1970, 399.
(33) XXXXXXX, op. cit., 16.
Dall’estraneità dei patti di manleva al divieto di cui all’art. 1229 c.c. discende altresì che l’inadempimento o l’illecito del manlevato, dai quali sia derivato il danno il cui costo viene riallocato sul manlevadore, possano essere anche gravemente colposi o contrari all’ordine pubblico (34) (come d’altronde accade nel contratto di assicurazione, ove pacificamente vengono ricompresi nella polizza fatti illeciti configuranti reati, ad es. il reato di lesioni stradali). Un discorso diverso deve, però, esse- re svolto per i fatti dolosi, la cui inclusione in un patto di manleva deve sì verosimilmente essere negata ma per una diversa ragione, ossia in applicazione analogica (di cui si dirà infra, par. 4 nota 48) degli artt. 1900, 1917,
comma 1, c.c.
4. (segue) Il rapporto con la fideiussione e l’assicurazione e i riflessi sulla disciplina applicabile.
Sebbene sia frequente la tendenza ad accostare la manleva ai contratti di garanzia personale, l’assimi- labilità della manleva alla fideiussione è senz’altro da escludere in ragione delle sostanziali differenze che contrappongono le due figure sul piano funzionale. Mentre, infatti, la fideiussione è diretta a rafforzare la posizione del creditore, lasciando inalterata la ri- partizione interna del peso dell’obbligazione sul solo debitore principale (con conseguente integrale diritto di regresso in favore del fideiussore ai sensi dell’art. 1950 c.c.) (35), la manleva realizza la diversa funzio- ne di traslare definitivamente il rischio economico dell’obbligazione dal debitore a un soggetto diverso ed è, quindi, essenzialmente diretta a rafforzare la po- sizione del debitore (36). Dalla definitività di tale tra- sferimento si ricava l’assoluta incompatibilità con la manleva dell’eventuale previsione di un diritto di re- gresso del mallevadore nei riguardi del manlevato. Di qui la conclusione nel senso della tendenziale inappli- cabilità alla manleva delle norme della fideiussione. La manleva presenta per contro significativi elementi di contiguità con l’assicurazione, in particolare per la comune funzione di copertura del rischio del verifi- carsi di un sinistro e del carattere aleatorio. Questo
(34) XXXXXXX, op. cit., 36 ss., 43.
(35) Cfr. FRAGALI, voce Garanzia, in Enc. dir., XVIII, Xxxxxxx, 1969, 446 ss. nel senso che il carattere comune di ogni forma di garanzia sarebbe rinvenibile nel rafforzamento dell’aspettativa del creditore; CORRIAS, Garanzia pura e c0ntratti di rischi0, cit., 422, il quale sottolinea come nella fideiussione l’assunzione del rischio sia provvisoria e, in caso di concessione del beneficio della preven- tiva escussione, solo eventuale.
(36) XXXXXXX, Xxxxxxx, cit., 6; XXXXXXX, op. cit., 92.
rilievo non conduce, tuttavia, a identificare intera- mente la manleva con l’assicurazione, in quanto tra le due figure permangono significative differenze, ad iniziare dal fatto che la prima, diversamente dalla se- conda, non presuppone che il mallevadore possieda una determinata qualifica soggettiva (in particolare, che sia un’impresa di assicurazione) e, soprattutto, dalla circostanza che, nella manleva, l’assunzione del rischio avviene al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale a ciò diretta, ossia realizzata median- te la raccolta dalla clientela di risorse finanziarie (sot- to forma di premi) in via anticipata rispetto al sinistro e la ripartizione del rischio dell’indennizzo sulla mas- sa dei soggetti assicurati (37).
Data l’affinità, ma non coincidenza, funzionale con l’assicurazione, è plausibile ritenere che le norme che regolano il tipo dell’assicurazione possano trovare un’ampia, ancorché non totale, applicazione anche alla manleva. Secondo alcuni autori, dal tipo assicurativo si ricaverebbe anzi un complesso di norme a valenza transtipica, applicabili al vasto genus dei contratti di
c.d. «garanzia pura», di cui assicurazione e manleva sarebbero singole species (38). Senza arrivare a questa radicale conclusione, non si ravvisano ostacoli ad am- mettere che non poche delle norme dell’assicurazione siano estendibili alla manleva previa verifica, caso per caso, della sussistenza dei presupposti dell’analogia, con l’esclusione, però, di quelle previsioni che per loro natura presuppongono l’imprenditorialità nell’assun- zione del rischio (come è, ad esempio, per le norme che regolano la corresponsione del premio).
Alla luce di queste conclusioni è possibile risolvere alcuni interrogativi frequenti, i quali, oltre a quello esaminato dalla pronuncia in commento, relativo al decorso del termine di prescrizione, avrebbero ipo-
manleva potrebbe essere nulla per indeterminabilità dell’oggetto (artt. 1346, 1418, comma 2, c.c.) qualora, riguardando fatti futuri, non indicasse l’ammontare massimo dei danni in essa ricompresi (39). Tale ulti- mo requisito viene ricavato, precisamente, da un’ap- plicazione analogica ai patti di manleva della norma che, per la validità della fideiussione per obbligazio- ni future o condizionali, richiede la specificazione dell’importo xxxxxxx xxxxxxxxx (art. 1938 c.c.) (40) o anche di quelle disposizioni che, in materia di as- sicurazione, prescrivono l’indicazione del massimale (artt. 1882, 1905 c.c.).
L’estensibilità per analogia dell’art. 1938 c.c. è argo- mentata dalla comune esigenza, presente tanto nella fideiussione, quanto nella manleva, di tutelare la parte contro il rischio di assumere un impegno di indennizzo di cui, nel momento in cui l’obbligazione è contratta, non sia in grado di ragionevolmente prevedere l’im- porto. In alternativa, dai giudici viene richiesto che sia- no indicate in modo preciso le condotte da cui possano derivare le obbligazioni risarcitorie (ad es., i fatti o gli atti gestori generatori della responsabilità (41)).
Sennonché, la fondatezza dell’orientamento che estende il requisito del massimale previsto dall’art. 1938 c.c. è discutibile non solo avuto riguardo alle già evidenziate diversità funzionali che in generale sepa- xxxx xxxxxxx e fideiussione sul piano dei concreti in- teressi perseguiti, ma anche per l’esigenza, che è spe- cifica della sola manleva, di assicurare al manlevato una copertura onnicomprensiva del danno di cui sia chiamato a rispondere. Come è stato opportunamen- te rilevato in dottrina, l’indicazione di un massimale potrebbe rivelarsi, dunque, un “vestito troppo stret- to” per l’esplicazione dell’autonomia privata (42). Ad
teticamente potuto assumere rilievo pure nel caso di
specie, se solo fossero stati sollevati.
Una prima questione riguarda la validità della man- leva sotto il profilo della determinabilità del suo og- getto, in particolare nei casi in cui essa sia rilasciata in modo generico (ad es. quale riguardante tutte le somme che risultassero dovute dal manlevato a titolo di risarcimento o di onere fiscale). In particolare, se- condo un orientamento fortemente restrittivo emer- so nella recente giurisprudenza di merito, una simile
(37) Cfr. XXXXXXX, op. cit., 60.
(38) CORRIAS, Xxxxxxx, cit., 5; ID., Garanzia pura e c0ntratti di rischi0, cit., 19, per il quale la disciplina del contratto di assicura- zione (species più completa) sarebbe estendibile en bl0c a tutte le figure appartenenti al genus in quanto «transtipica».
(39) Trib. Milano, ord. 20 dicembre 2013, cit., p. 98; Trib. Milano, 7 maggio 2014, cit.; FRANCHI, op. cit., 161.
(40) Favorevoli all’applicazione dell’art. 1938 c.c. alle manleve generiche sono FRANCHI, op. cit., 159 (ove i fatti ricompresi nella manleva non rientrino nella sfera di controllo del mallevadore); XXXXXXX, op. cit., 103 (seppur solo per la copertura di fatti illeciti); e x. Xxxx., 23 maggio 2015, n. 18771 e Cass., 26 gennaio 2010, n. 1520, entrambe in OneLegale, nel senso che l’art. 1938 c.c. sareb- be estendibile a tutte le garanzie personali, tipiche e atipiche, in quanto espressione di ordine pubblico economico.
(41) Requisito ricavato dalla giurisprudenza formatasi in materia di rinunzia preventiva all’azione di responsabilità dell’ammini- stratore di società di capitali (artt. 2393, comma 5, e 2476, comma 6, c.c.): cfr. Cass., 8 ottobre 2010, n. 20884; X. Xxx. Xxxxxx, 00 luglio 2009, n. 1093 in DeJure; Trib. Milano, 2 dicembre 2005, in Società, 2006, 12, 1525, con nota di X. XXXXXXX; Trib. Milano, 10 febbraio 2001, in Giur. c0mm., 2001, II, 326, con nota di XXXX.
(42) PICCIAU, op. cit., 315 ss.
ogni modo, il richiamo alla norma sulla fideiussione per obbligazioni future risulta fuori luogo con riguar- do alla manleva relativa a obbligazioni risarcitorie de- rivanti da atti o fatti pregressi, nella quale il malleva- dore può (e deve, ai fini dell’art. 1227, comma 2, c.c.) essere a conoscenza dei fatti generatori di responsabi- lità, poiché verificatisi prima dell’assunzione dell’ob- bligo (43) (e quindi anche per importi che ricadano all’interno del massimale eventualmente previsto). Nei casi di abuso, residuerebbero per il mallevadore i rimedi previsti dalla disciplina dell’assicurazione, estendibili, come visto supra, in via analogica (in par- ticolare, l’annullamento e il recesso per inesattezze e reticenze con dolo e colpa grave di cui agli artt. 1892, 1893 c.c.) (44).
Nel caso di manleva diretta a coprire le conseguenze economiche negative di atti o fatti venturi, ad assicu- rare la determinabilità dell’oggetto basterebbe invece la relati0 alle funzioni concretamente ricoperte dal soggetto manlevato e nel cui contesto quei fatti o atti, ove compiuti, potrebbero inquadrarsi (45).
All’estensione analogica alla manleva del requisito dell’indicazione del massimale, previsto dall’art. 1882
c.c. per l’assicurazione, è di ostacolo invece l’insussi- stenza del presupposto dell’eadem rati0, atteso che l’indicazione del massimale risponde all’esigenza di limitare l’esposizione dell’assicuratore nel singolo rap- porto contrattuale rispetto al rischio globale verso tutti gli assicurati: esigenza che non ricorre nella manleva, in cui il mallevadore non assume su base imprendito- riale il rischio di una serie di sinistri, ma si impegna a coprire il rischio specifico del solo manlevato (46).
La riconosciuta inapplicabilità alla manleva delle norme sopra indicate non si traduce, peraltro, in un vuoto di tutela, un rimedio contro eventuali abusi a danno del mallevadore (per il caso dell’assunzio- ne di rischi che questi non poteva ragionevolmente prevedere al tempo della stipula) potendosi rinve- nire nell’excepti0 d0li generalis elaborata dalla giu-
prima della sua novellazione a seguito della l. 17 feb- braio 1992, n. 154 (47).
Ci si chiede inoltre se gli artt. 1900 e 1917 c.c., che escludono l’assicurabilità di sinistri dolosi o grave- mente colposi, siano estendibili alla manleva. Trat- tandosi di norme a cui è sottesa l’esigenza di evitare che il risarcimento per il fatto doloso pr0pri0 dell’as- sicurato si risolva in un incentivo alla sua realizzazio- ne, esse appaiono pienamente estendibili, in quanto l’interesse del manlevato alla copertura del rischio delle conseguenze economiche negative (quale la soggezione a responsabilità civile o all’obbligazione tributaria) è incompatibile con l’eventuale interesse del medesimo manlevato (reso palese dal dolo) alla verificazione di quello stesso rischio (48).
5. La giurisprudenza in tema di clausole claims- made e le ricadute sulla prescrizione del diritto del manlevato.
Sulla scorta delle premesse sin qui sviluppate e alla luce, in particolare, delle conclusioni raggiunte ri- guardo le norme dei tipi ad essa affini da ritenersi ap- plicabili, è ora possibile tornare ad affrontare il tema centrale dell’ordinanza che si annota, ossia l’indivi- duazione del dies a qu0 della prescrizione del diritto del manlevato. Ad avviso della S.C., come già accen- nato, tale momento coinciderebbe con quello dell’«e- sborso sostenuto per l’adempimento del debito» e non, come aveva ritenuto la Corte d’Appello, quel- lo della notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’ufficio fiscale. La questione del sorgere del diritto del manlevato si pone, più in generale, in qualsiasi caso di richiesta giudiziale o stragiudiziale o autori- tativa (come nel caso di notifica di provvedimento formale dell’amministrazione tributaria) rivolta dal danneggiato al manlevato per il ristoro delle conse- guenze patrimoniali negative.
Alla luce dell’evidenziata affinità funzionale tra man- leva e assicurazione, la soluzione del problema sem-
risprudenza proprio con riguardo all’art. 1938 c.c.
(47) PICCIAU, op. cit., 330. Sull’excepti0 d0li nella fideiussione c.d.
«0mnibus», si vedano ex multis Cass., 3 febbraio 1984, n. 4738, in
F0r0 it., 1985, I, 507 ss.; Cass., 18 luglio 1989, n. 3362, in F0r0. it.,
(43) PICCIAU, op. cit., 324, nota 127, in riferimento all’onere di due diligence di chi è interessato all’acquisizione di una partecipazione sociale.
(44) XXXXXXXXX, Xxxxx parasociali sull’azione di responsabilità. Reservation of voting rights clause e delibere di rinuncia, Univer- sitas Studiorum, 2019, 64.
(45) CHINÉ, Ancora in tema di fideiussione «omnibus», cit., 654;
CORRIAS, Xxxxxxx, cit., 9 s.
(46) XXXXXXXXX, Xxxxx parasociali sull’azione di responsabilità, cit., 62; ID., Variazi0ne sul patt0 atipic0 di manleva, cit., parr. 11, 13.
1989, I, 2754 s.; Cass., 20 luglio 1989, n. 3386, in Giur. it., 1990, I,
622 ss.
(48) XXXXXXX, Xxxxxxx, cit., 9 e XXXXXXX, op. cit., 45. Di contro, nes- suna esclusione dalla copertura sussisterebbe qualora i fatti dolosi fossero stati commessi da terzi dei quali si deve rispondere: v. ROS- SETTI, LA TORRE (a c. di), Le assicurazi0ni, 4a ed., Xxxxxxx, 2019, 162; XXXXXXX, op. cit., 46. In senso critico si esprime PICCIAU, op. cit., 330, il quale considera tale estensione non necessaria, poiché il manle- vato per fatti pregressi non potrebbe più cagionare un sinistro, e per i fatti in divenire sarebbe sufficientemente tutelato mediante la proposizione di una excepti0 d0li generalis (v. supra nel testo).
bra potersi utilmente giovare degli esiti a cui è di recente approdata la giurisprudenza occupatasi del contratto di assicurazione con clausole claims-ma- de (49), in particolare le Sezioni Unite del settembre 2018, le quali hanno confermato che la richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato costituisce in sé un rischio assicurabile (50).
L’ordinanza di rimessione dissentiva da tale ricostru- zione, ritenendo che il rischio assicurabile non poteva che avere ad oggetto «un event0 futur0, p0ssibile, in- certo, oggettivamente esistente e non artificialmente creat0, derivante da causa n0n v0luta pregiudizie- vole per l’assicurato» (51). La richiesta, quindi, in quanto elemento artificiale, frutto della volontà delle parti, sarebbe stata incompatibile con il modello legi- slativamente tipizzato di assicurazione della respon- sabilità civile, potendosi configurare quale sinistro solo l’evento di danno e il sorgere della connessa ob- bligazione risarcitoria (c.d. l0ss 0ccurence).
Disattendendo queste argomentazioni, le Sezioni Unite hanno osservato che la richiesta, pur susse- guente all’evento dannoso, rappresenta “una” (se non “la”) conseguenza dannosa del sinistro, in par- ticolare la prima che attualizzi l’impoverimento del patrimonio del danneggiante (52). Subito dopo il verificarsi dell’evento, e fino alla richiesta da parte del danneggiato, l’impoverimento del patrimonio del danneggiante è solo “virtuale”. Si aggiunga che la richiesta, lungi dall’identificarsi con il sinistro, rap- presenta solo una condizione aggiunta dalle parti per l’escussione dell’indennizzo, riconducibile ai «m0di e limiti stabiliti dalle parti» (v. art. 1905 c.c.) al fine di specificare quali conseguenze di tale sinistro ricada- no nel rischio convenzionalmente assunto (53).
(49) Xxxx., sez. un., 24 settembre 0000, x. 00000, xx Xxxxx x0x- xx tit. cred., 2019, II, 121, con nota di CAMPOBASSO, Ev0luzi0ni e riv0luzi0ni nella giurisprudenza in tema di assicurazi0ni claims made; Cass.,19 gennaio 2018, n. 1465, in Resp. civ. prev., 2018, 901, con nota di XXXXXXX, Sinistro, danno e rischio nell’assicura- zi0ne della resp0nsabilità civile; Cass., sez. un., 6 maggio 0000, x. 0000, xx Xxxxx x0xxx tit. cred., 2016, 643; Cass., 17 febbraio 2014, n. 3622, in C0ntratti, 2014, 530; Cass, 22 marzo 2013, n. 7273, in C0ntratti, 2013, 884; Cass., 15 marzo 2005, n. 5624, in OneLega- le.
(50) Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, cit., par. 14.2;
v. già Cass., sez. un., 6 maggio 0000, x. 0000, xx Xxxxx x0xxx tit. cred., 2016, cit., 652
(51) Cass., 19 gennaio 2018, n.1465, cit., par. 11.1.
(52) Xxxx., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, cit., par. 14.2.
(53) CAMPOBASSO, Le Sezioni Unite, cit., par. 7; CORRIAS, Sinistro, dann0, cit., par. 5.
Di tali ricadute ha del resto tenuto conto anche il legisla- tore prevedendo che il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo inizia a decorrere soltanto quando sia sta- to richiest0 il risarcimento o sia stata pr0m0ssa l’azione giudiziale (art. 2952, comma 3, c.c.).
Come evidenziato dalla dottrina, la ricostruzione as- severata dalla Cassazione si riverbera anche sull’as- sicurazione costruita secondo il principio della l0ss 0ccurrence (54). L’obbligazione risarcitoria presenta in sé differenti rischi, quale il suo sorgere (l’evento di danno), l’escussione (mediante contestazione e richiesta, stragiudiziale o giudiziale), la liquidazio- ne del suo ammontare e infine l’effettivo pagamento (spontaneo o mediante escussione forzosa) (55). Fra questi diversi rischi, tutti derivanti dal sinistro, è la richiesta del danneggiato la prima ad influire diret- tamente sul patrimonio del danneggiante. Ne segue che è da questo momento che l’assicurato (come il manlevato) risente delle conseguenze patrimoniali del danno e può esercitare il diritto ad esserne te- nuto indenne, a prescindere dalla circostanza che tale richiesta risarcitoria del danneggiato abbia l’ul- teri0re funzione (propria questa solo delle polizze claims-made) di delimitare il sinistro coperto.
Ritornando al caso d’esordio, ben avrebbe potuto la
S.C. valorizzare, allora, la vicinanza funzionale fra manleva e assicurazione ed estendere le considera- zioni raggiunte da dottrina e giurisprudenza sul valo- re della richiesta rivolta dal terzo al danneggiante as- sicurato quale prima e caratteristica concretizzazione dell’impoverimento patrimoniale di questi, sotteso dallo stesso legislatore (se non altro proprio) alla di- sciplina della prescrizione (art. 2952, comma 3, c.c.). In questo ordine di idee, e richiamata la conclusione già in precedenza formulata (ossia che, posta l’uni- tarietà del diritto del manlevato, esso deve ritenersi sorgere in un momento antecedente a quello in cui lo stesso, omettendo di chiedere la provvista, si risolva a pagare direttamente il terzo, così tacitamente com- piendo la scelta a lui rimessa in merito all’oggetto dell’obbligazione alternativa: v. supra par. 2), il ter- mine iniziale di prescrizione avrebbe dovuto essere individuato nella data in cui è stato notificato l’avvi- so di liquidazione da parte dell’ufficio fiscale, come aveva peraltro presupposto la Corte d’Appello nel provvedimento cassato, pur in base ad un iter logico, come visto, anch’esso (ma per altre ragioni) viziato. È, infatti, dal momento della richiesta di adempiere
(54) CORRIAS, Xxxxxxxx, danno, cit., par. 5.
(55) CORRIAS, loc. ult. cit.
l’obbligo impositivo che la conseguenza economica negativa si è concretizzata nel patrimonio del sogget- to debitore (il manlevato) ed è, dunque, da tale mo- mento che il diritto ad essere manlevato può ritenersi che possa, sul piano giuridico, «essere fatt0 valere» (art. 2935 c.c.). Non è per contro necessario che, a tal fine, il debitore manlevato adempia prima in proprio per poi (soltanto in seguito) maturare, a far data dal momento dell’adempimento, un diritto limitato alla sola rivalsa nei confronti del mallevadore.
Naturalmente, le conclusioni qui raggiunte devono fare i conti con la concreta volontà delle parti, che ben potrebbe configurare il patto nel senso di prevedere due diritti distinti in capo al manlevato, il secondo
dei quali esercitabile soltanto a seguito del mancato esercizio del primo, come anche nel senso di esclu- dere uno dei due, limitando il diritto del manlevato alla sola provvista o alla sola rivalsa. In assenza di una diversa volontà dei contraenti, è però ragionevole ritenere che, come già anticipato, provvista e rivalsa (ed eventualmente liberazione diretta presso il terzo) siano solo modalità di esecuzione (rectius, possibili prestazioni alternative) della medesima obbligazione, posto che sono tutte egualmente dirette a realizzare l’interesse tipico della manleva, ossia la traslazione del rischio di determinate ma incerte conseguenze economiche negative dal manlevato al mallevadore.
XXXXX XX XXXXXXXXXX, xxx. XX- 0, ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37709; Pres. Xxxxxxxx – Est. Xxxxxxxx.
Cassa con rinvio App. Torino, sent. n. 936/2019.
Xxxxx di manleva – Diritto di rivalsa – Prescrizione e decadenza in materia civile
«La prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal m0ment0 nel quale il prim0 ha subit0 le c0nseguenze patrim0niali negative 0ggett0 del cd. patt0 di manleva, essend0 il dett0 manlevat0 tit0lare di un diritt0 di rivalsa - tramite il quale c0lui che abbia adempiut0 ad un 0bblig0 può rifarsi su altr0 s0ggett0 a lui n0n legat0 da vinc0l0 di s0lidarietà – e n0n già di un diritt0 di regress0, azi0nabile, invece, avvers0 i su0i c0ndebit0ri s0lidali, da chi abbia integralmente 0n0rat0 un debit0. Pertant0, 0ve un immobile sia venduto ed intestato ad un fiduciario, con l’intesa che il fiduciante paghi tutte le imp0ste relative al bene e si faccia caric0 di 0gni eventuale richiesta avanzata in merit0 nei confronti del medesimo fiduciario, il termine entro il quale quest’ultimo può domandare il rimborso di quanto corrisposto all’erario va computato dalla data del pagamento del tri- but0» (mass. non uff.).
Rilevato in fatto
1. X.X. xxxxxxxx in giudizio avanti il Tribunale di Torino G.A. chiedendone la condanna al rimborso di quanto versato all’erario a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale e relative sanzioni, giust’avviso di liquidazione ad essa notificato nel settembre del 2004 in relazione ad atto di compravendita del – Omissis – in forza del quale la prima si era resa coacquirente di immobile, insieme con F.V., rimasto estraneo al pre- sente giudizio. Espose a fondamento che, con scrittura privata stipulata in pari data tra i coacquirenti dell’im- mobile e G.A., si era convenuto che l’immobile era di proprietà di quest’ultima e che l’intestazione dell’ac- quisto aveva carattere fiduciario; la predetta fiduciante
aveva con il medesimo atto assunto l’obbligo di pagare tutte le rate del mutuo contratto per l’acquisto, di far fronte ad ogni spesa di manutenzione ordinaria e stra- ordinaria e di pagare tutte le tasse relative all’immobi- le, manlevando i fiduciari da ogni eventuale richiesta in merito. Resistette la convenuta eccependo la prescri- zione del credito e contestando nel merito la validità della menzionata scrittura privata.
2. Il tribunale, respinta la preliminare eccezione di prescrizione (sul rilievo che il relativo termine dove- va farsi decorrere dall’11/6/2011, data del pagamento degli importi pretesi dal fisco), accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento di quanto preteso in xxx xx xxxxxxxx.
0. In riforma di tale decisione la Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda, ritenendo fondata la iterata eccezione di prescrizione. Questo in sintesi il percorso argomentativo:
- con la scrittura del – Omissis – le parti avevano convenuto un c.d. patto di manleva, contratto ati- pico, dal quale scaturisce l’obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verifi- carsi sia del tutto eventuale (cfr. Cass. n. 13613 del 2013);
- oggetto della manleva erano (anche) tutte le im- poste relative all’immobile oggetto della compra- vendita, restando i signori A. - F. sollevati da ogni richiesta in merito;
- G.A. di fronte ai terzi, ivi compresa l’Agenzia del- le entrate, non appare quale proprietaria dell’im- mobile e non poteva pertanto essere destinataria dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta che, invece, era stato correttamente notificato al proprietario apparente A.G.;
- da ciò discende l’assenza di solidarietà, presuppo- sto dell’azione di regresso (cfr. artt. 1292 e 1299 c.c.), nell’obbligazione di pagamento delle mag- giori imposte tra A.G. e G.A.;
- l’obbligo di pagamento assunto da G.A. non pre- suppone quindi il previo adempimento da parte di A.G., che ben poteva esercitare il suo diritto ad essere tenuta indenne sin dal momento in cui, nel settembre 2004, le era stato notificato l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte;
- la prima richiesta di pagamento ad G.A. è stata invece rivolta da A.G. il – Omissis -e quindi oltre il termine di dieci anni da quando poteva essere fatta valere.
4. Per la cassazione di tale sentenza A.G. propone ri- corso affidato ad unico mezzo, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.
5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso A.G. denuncia, con ri- ferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 2935 c.c. Deduce che, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza
impugnata, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pa- gamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi, è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.
2. La censura è fondata e merita accoglimento. A norma dell’art. 2935 c.c., «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Nel caso di specie illogico e contraddittorio è l’assunto espresso in sentenza che questo potesse es- sere fatto valere dalla garantita prima del pagamento degli oneri fiscali oggetto di manleva (imposte di regi- stro e ipocatastali relative ad immobile oggetto di in- terposizione fiduciaria). Dalla premessa, certamente corretta, che tali imposte costituivano debito proprio della garantita e non della garante, non si vede infatti come possa derivare la conseguenza affermata in sen- tenza secondo cui la prima poteva esercitare il diritto di manleva prima e indipendentemente dell’avvenu- to pagamento del debito proprio. Proprio alla luce di quanto affermato in sentenza – secondo cui l’accordo concluso tra le parti configura un «c.d. patto di man- leva, contratto atipico, dal quale scaturisce l’obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dal- le conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale» – appa- re evidente che quel che si riconosce in capo all’in- testatario fiduciario (manlevato), con riguardo agli oneri sopportati in relazione ed a causa dell’oggetto dell’acquisto, è un diritto di rivalsa, non di regres- so. Il primo, come noto, è il diritto tramite il quale il soggetto passivo che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su un altro soggetto non legato da vincolo di solidarietà; il secondo invece è il diritto attribuito ad un condebitore che abbia pagato l’intero debito di rifarsi sugli altri condebitori. L’analisi andava quindi condotta nella prima prospettiva (diritto di rivalsa) mentre è stata svolta esclusivamente con riferimen- to ai presupposti del regresso tra condebitori, ipotesi certamente estranea alla fattispecie. Risulta, di con- seguenza, ingiustificata e frutto di un evidente salto logico la conclusione che, mancando i presupposti del regresso, la pretesa di rimborso poteva essere aziona- ta prima dell’effettivo esborso. Al contrario proprio la qualificazione del diritto in termini di rivalsa, per le «conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale» (come af-
fermato in sentenza, enfasi aggiunta), avrebbe dovuto rendere avvertiti che:
a) solo al verificarsi dell’evento portatore di conse- guenze patrimoniali negative, oggetto di manleva, sorgeva il diritto di rivalsa del manlevato;
b) a venire in rilievo era pertanto (solo) l’esborso so- stenuto per l’adempimento del debito, non il debi- to in sé considerato, esclusivamente proprio della garantita.
3. Può bensì ammettersi che dal pactum fiduciae na- scesse anche, in capo al fiduciario, una volta ricevuta la notifica dell’atto impositivo, il diritto di ottene- re dalla fiduciante quanto necessario a costituire la provvista per far fronte al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni, di cui, nei rapporti con l’e- rario, la fiduciaria restava unico soggetto passivo. Si tratta però di un diritto diverso da quello di rivalsa nella specie azionato, il quale presuppone l’avvenuto pagamento e nasce dunque solo con esso. Ne deriva che il pagamento effettuato, con proprie risorse, dalla fiduciaria sposta l’analisi del rapporto interno tra le parti sulla seconda alternativa valenza effettuale at- tribuibile al patto: non più quella della costituzione della provvista (anteriore all’esborso), ma quella del- la rivalsa (successiva all’esborso se e in quanto effet- tuato con risorse proprie della fiduciaria). In questa seconda prospettiva, la diversità funzionale e strut- turale del diritto azionato si riflette necessariamente sull’ex0rdium praescripti0nis, non potendo il relativo termine considerarsi iniziato prima del pagamento.
4. Avendo la corte di merito deciso sulla base di un’opposta regola di giudizio e rivelandosi tale errore decisivo ai fini della individuazione del dies ad quem del termine prescrizionale, la sentenza impugnata va pertanto xxxxxxx e la causa rinviata al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giu- dizio.
P.Q.M
accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione; rin- via alla Corte di appello di Torino, in diversa compo- sizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021. Depositato in Cancelleria il 1° dicembre 2021 Omissis