CLAUSOLA MODELLO
REGOLAMENTO ARBITRALE
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020
CLAUSOLA MODELLO
Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
Ulteriori e specifici modelli sono reperibili visitando il sito xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Il modello di clausola qui indicata non costituisce che una base utilizzabile per deferire eventuali con- troversie in arbitrato.
Professionisti, imprese e coloro che risultano a vario titolo interessati possono contattare la Camera Arbitrale per avere assistenza nella fase di redazione della clausola.
La lingua ufflciale del Regolamento è l’italiano.
La Segreteria Generale comunica in lingua italiana, inglese o francese.
La Camera Arbitrale può integrare, modiflcare e sostituire il presente Regolamento, flssando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.
INDICE
CLAUSOLA MODELLO pag. 3
PREAMBOLO – LA CAMERA ARBITRALE
Funzioni della Camera Arbitrale pag. 6
I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Applicazione del Regolamento | pag. | 6 |
Art. 2 – Norme applicabili al procedimento | pag. | 6 |
Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia | pag. | 7 |
Art. 4 – Sede dell’arbitrato | pag. | 7 |
Art. 5 – Lingua dell’arbitrato | pag. | 7 |
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti | pag. | 7 |
Art. 7 – Termini | pag. | 7 |
Art. 8 – Riservatezza | pag. | 8 |
Art. 9 – Comportamento secondo buona fede | pag. | 8 |
II – LA FASE INIZIALE Art. 10 – Domanda di arbitrato | pag. | 8 |
Art. 11 – Risposta alla domanda di arbitrato | pag. | 9 |
Art. 12 – Riunione di arbitrati prima della costituzione del Tribunale Arbitrale | pag. | 9 |
Art. 13 – Incompetenza del Tribunale Arbitrale | pag. | 9 |
III – IL TRIBUNALE ARBITRALE | ||
Art. 14 – Numero degli arbitri | pag. | 10 |
Art. 15 – Nomina degli arbitri | pag. | 10 |
Art. 16 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti | pag. | 10 |
Art. 17 – Arbitrato societario | pag. | 11 |
Art. 18 – Incompatibilità | pag. | 11 |
Art. 19 – Accettazione degli arbitri | pag. | 11 |
Art. 20 – Dichiarazione di indipendenza | pag. | 11 |
Art. 21 – Osservazioni delle parti, conferma e ricusazione degli arbitri | pag. | 11 |
Art. 22 – Sostituzione degli arbitri | pag. | 12 |
Art. 23 – Irregolare formazione del Tribunale Arbitrale | pag. | 12 |
IV – IL PROCEDIMENTO
Art. 24 – Costituzione del Tribunale Arbitrale pag. 12
Art. 25 – Poteri del Tribunale Arbitrale pag. 13
Art. 26 – Misure cautelari o provvisorie pag. 13
Art. 27 – Udienze pag. 13
Art. 28 – Istruzione probatoria pag. 14
Art. 29 – Consulenza tecnica pag. 14
Art. 30 – Domande nuove pag. 14
Art. 31 – Precisazione delle conclusioni pag. 14
Art. 32 – Rinuncia agli atti pag. 14
V – IL LODO ARBITRALE
Art. 33 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo pag. 15
Art. 34 – Controllo formale del lodo pag. 15
Art. 35 – Deposito e comunicazione del lodo pag. 15
Art. 36 – Termine per il deposito del lodo definitivo pag. 15
Art. 37 – Lodo parziale e lodo non definitivo pag. 15
Art. 38 – Correzione del lodo pag. 16
VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO
Art. 39 – Valore della controversia pag. 16
Art. 40 – Costi del procedimento pag. 16
Art. 41 – Depositi anticipati e finali pag. 17
Art. 42 – Mancato deposito dei fondi pag. 18
Art. 43 – Finanziamento da parte di terzi pag. 18
VII – ARBITRO D’URGENZA
Art. 44 – Arbitro d’urgenza pag. 18
VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 45 – Entrata in vigore pag. 19
ALLEGATO “A”
Organi della Camera Arbitrale pag. 20
Il Consiglio Arbitrale pag. 20
La Segreteria Generale pag. 20
ALLEGATO “B”
Criteri di determinazione del valore della controversia pag. 22
ALLEGATO “C”
Onorari della Camera Arbitrale: attività comprese e attività escluse pag. 23
ALLEGATO “D”
Procedura di arbitrato semplificato pag. 24
ALLEGATO “E”
Clausole di arbitraggio, amministrazione della procedura e costi pag. 27
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO pag. 28
TARIFFE pag. 30
PREAMBOLO - LA CAMERA ARBITRALE
FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale di Milano svolge le seguenti funzioni:
a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri e designa gli arbitratori, i consulenti tecnici e i periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
c. nomina gli arbitri e offre i servizi previsti dalla Procedura per gli arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).
2. La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.
I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale o alla Camera di Com- mercio di Milano, alla Camera di Commercio di Lodi, alla Camera di Commercio di Monza e Brianza
o alla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi comunque denominate, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Il Regolamento è altresì applicato se così previsto nell’accordo tra la Camera Arbitrale e l’ente cui fa riferimento la convenzione di arbitrato o il successivo accordo tra le parti.
3. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, il Regolamento è applicato se:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato contenente la proposta di applicazione del Rego- lamento; e
b. l’altra parte accetta tale proposta entro il termine indicato dalla Segreteria Generale.
4. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbi- trale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
5. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisio- ne del Tribunale Arbitrale al riguardo.
ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
ART. 4 – SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Milano.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.
ART. 5 – LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
ART. 6 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti depositano atti e documenti presso la Segreteria Generale secondo le modalità indicate dalla stessa.
2. La Segreteria Generale trasmette gli atti e le comunicazioni con ogni mezzo idoneo alla ricezione.
ART. 7 – TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.
ART. 8 – RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a os- servare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ul- timo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo..
ART. 9 – COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE
1. In ogni fase del procedimento la Camera Arbitrale, gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.
2. Le parti si impegnano a ottemperare ai lodi, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri.
3. Il Tribunale Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.
4. Nella ripartizione dei costi il Tribunale Arbitrale tiene conto della condotta delle parti e dei difensori.
II – LA FASE INIZIALE
ART. 10 – DOMANDA DI ARBITRATO
1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è ac- compagnata da:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. la descrizione della controversia;
c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documen- to che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. É facoltà dell’attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.
ART. 11 – RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accom- pagnata da:
a. nome e domicilio del convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c. eventuali domande riconvenzionali e relativo valore economico;
d. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al meri- to della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbi- trato;
g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
3. La Segreteria Generale trasmette la risposta all’attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del depo- sito. É facoltà del convenuto provvedere alla notificazione della risposta all’attore, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimen- to, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 12 – RIUNIONE DI ARBITRATI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale può riunire più procedimenti arbi- trali pendenti davanti alla Camera Arbitrale se:
a. tutte le parti acconsentono alla riunione, e
b. le domande si basano sulla stessa convenzione arbitrale o su convenzioni arbitrali compatibili con riferimento alle modalità di nomina degli arbitri e alla sede dell’arbitrato.
In tal caso, i procedimenti arbitrali successivi sono riuniti a quello la cui domanda è stata depo- sitata per prima presso la Segreteria Generale.
ART. 13 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
III – IL TRIBUNALE ARBITRALE
ART. 14 – NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un ar- bitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diver- samente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
ART. 15 – NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiun- to, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, il collegio arbi- trale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabili- re che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva op- posizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l’arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti..
ART. 16 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se la convenzione di arbitrato prevede un collegio arbitrale senza delegare l’integrale nomina dello stesso ad altri soggetti e al momento del deposito degli atti introduttivi le parti si raggruppano in due sole unità, si applica il comma 4 del precedente art. 15.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.
ART. 17 – ARBITRATO SOCIETARIO
Se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, il Consiglio Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale.
ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ
1. Non possono essere nominati arbitri:
a. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale, nonché i revisori dei conti della Camera Arbitrale;
b. i dipendenti della Camera Arbitrale.
2. Il Consiglio Arbitrale non può nominare arbitri gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a.
ART. 19 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segrete- ria Generale la dichiarazione di accettazione entro il termine indicato dalla stessa.
ART. 20 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
1. Gli arbitri devono trasmettere la dichiarazione di indipendenza alla Segreteria Generale entro il termine indicato dalla stessa.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.
ART. 21 – OSSERVAZIONI DELLE PARTI, CONFERMA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale ovvero depositare istanza motivata di ricusazione entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell’arbitro.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, l’arbitro può essere confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e le parti non hanno comunicato os- servazioni né depositato istanza di ricusazione. In ogni altro caso, decide il Consiglio Arbitrale.
3. Ciascuna parte può depositare istanza motivata di ricusazione presso la Segreteria Generale per ogni circostanza idonea a porre in dubbio l’indipendenza o l’imparzialità dell’arbitro entro 10 giorni dalla conoscenza di tale motivo.
4. Le osservazioni ovvero l’istanza di ricusazione sono comunicate agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
ART. 22 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l’arbitro non è confermato;
c. l’arbitro è revocato da tutte le parti;
d. il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
e. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e gli arbitri, rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri im- posti al Tribunale Arbitrale dal Regolamento e dal Codice Deontologico o per altro grave motivo;
f. l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire, entro il termine assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale o secondo le modalità da questo stabilite.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta, del motivo della sostituzione e di ogni altro elemento rilevante.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rin- novazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
ART. 23 – IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Il Tribunale Arbitrale che ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, può depositare presso la Segreteria Generale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale Arbitrale. In tali casi gli arbitri in sostituzione sono nominati secondo le previsioni del Regolamento.
IV – IL PROCEDIMENTO
ART. 24 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale il più rapidamente possibile, anche alla luce delle esigenze delle parti, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i do- cumenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un atto datato e sottoscritto dagli arbitri.
ART. 25 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Il Tribunale Arbitrale definisce modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento all’at- to della propria costituzione e comunque non oltre la prima udienza.
2. In ogni momento successivo all’avvio dell’arbitrato, il Tribunale Arbitrale può chiedere ai rappresen- tanti delle parti prova dei poteri di rappresentanza.
3. In qualunque momento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il procedimento di mediazione presso il Servizio di Conciliazio- ne della Camera Arbitrale.
4. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia ne di- spone la riunione.
5. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti connessi può disporne la riunione.
6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.
7. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazio- ne di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
ART. 26 – MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE
1. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il po- tere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.
3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.
4. L’eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato even- tualmente proposta.
ART. 27 – UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale sentita la Segreteria Generale e sono comunicate alle parti.
2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti ed essere assistite da difensori. Il Tribunale Arbitrale può consentire la partecipazione all’udienza con ogni mezzo idoneo.
3. Delle udienze è redatto verbale.
4. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.
ART. 28 – ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo le norme applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
ART. 29 – CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli stessi.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventual- mente nominati di assistere alle operazioni peritali.
ART. 30 – DOMANDE NUOVE
Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
ART. 31 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura della trattazione anche limitatamente alle domande o questioni che intende decidere e può invitare le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, me- morie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determi- nazione del Tribunale Arbitrale.
ART. 32 – RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti per transazione o per altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo.
2. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Arbitrale, ovvero dalla Segreteria Generale se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale.
V – IL LODO ARBITRALE
ART. 33 – DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a mag- gioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipa- zione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
d. l’indicazione delle conclusioni delle parti;
e. l’esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
f. il dispositivo;
g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
ART. 34 – CONTROLLO FORMALE DEL LODO
1. Gli arbitri possono richiedere il controllo formale della bozza del lodo prima della sottoscrizione.
2. La Segreteria Generale indica agli arbitri il termine entro cui inviare la bozza del lodo e ne effettua il controllo con riguardo ai requisiti formali richiesti dal Regolamento.
ART. 35 – DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
ART. 36 – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato, anche d’ufficio, dalla Segrete- ria Generale, salvo che la stessa ritenga di investirne il Consiglio Arbitrale.
3. Il termine è sospeso dalla Segreteria Generale nei casi espressamente previsti dal Regolamento o in presenza di altro giustificato motivo.
ART. 37 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 38 – CORREZIONE DEL LODO
1. L’istanza di correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dalla ricezione del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.
VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 39 – VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determi- nazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, eventualmente sentito il Tribunale Arbitrale, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribu- nale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 40 – COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
4. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. onorari della Camera Arbitrale;
b. onorari del Tribunale Arbitrale;
x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d’ufficio;
x. xxxxxxxx spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determi- nati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indica- te nell’Allegato C del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Con-si- glio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione antici- pata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitrale.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.
ART. 41 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI
1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i depositi.
2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazio- ne all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
3. La Segreteria Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione fina- le disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria Generale, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l’intero in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale può considerare più parti come una sola, anche tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.
ART. 42 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI
1. Se una parte non deposita l’importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, sud- dividere il valore della controversia e richiede a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensio- ne è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l’adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale, eventualmente sentito il Tri- bunale Arbitrale ove costituito, può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
ART. 43 – FINANZIAMENTO DA PARTE DI XXXXX
1. La parte che riceve da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale e al suo esito deve dichiarare l’esistenza del finanziamento e l’identità del finanziatore.
2. Tale dichiarazione deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Tribunale Arbitrale o della Segreteria Generale.
VII – ARBITRO D’URGENZA
ART. 44 – ARBITRO D’URGENZA
1. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo il 1° marzo 2019 e salvo diverso accordo delle parti, fino alla conferma degli arbitri la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all’altra parte, la nomina di un arbitro d’urgenza per l’adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di cui all’art. 26. L’istanza contiene l’indicazione delle parti e della convenzione arbitrale, gli elementi in fatto e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta, e l’attestazione del pagamento in base alla tariffa allegata.
2. La Camera Arbitrale nomina l’arbitro d’urgenza e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza. La Segreteria Generale trasmette all’arbitro l’istanza e i documenti allegati entro 5 giorni dal deposito.
3. L’arbitro, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedi- menti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l’istanza, dispone con ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.
4. Su istanza della parte ricorrente, l’arbitro può, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l’ordinanza senza sentire l’altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell’istante. In tal caso l’arbitro, con il provvedimento che accoglie l’istanza, fissa nei successivi 10 giorni l’udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L’arbitro, all’udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
5. Ferma la decisione del Tribunale Arbitrale nel lodo arbitrale, l’ordinanza dell’arbitro d’urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.
6. Ciascuna parte può depositare presso la Segreteria Generale istanza motivata di ricusazione dell’ar- bitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Xxxx’istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, xxx- xxxx l’arbitro. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende inefficace l’eventuale provvedimento.
7. L’arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.
8. L’ordinanza è reclamabile, modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l’arbitro d’urgenza per la modifica e la revoca dell’ordinanza.
9. Salvo il caso di istanza contestuale o successiva al deposito della domanda di arbitrato, la doman- da di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell’istanza, ovvero nel termine fissato dall’arbitro d’urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni. In difetto, il provvedimento d’urgenza perde efficacia.
10. L’arbitro d’urgenza non può assumere le funzioni di arbitro in alcun arbitrato relativo alla controver- sia cui l’istanza si riferisce.
VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2020.
2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del medesimo.
ALLEGATO “A”
ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE
IL CONSIGLIO ARBITRALE
1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di sette ad un numero massimo di undici membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresi- dente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.
6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.
7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale - o, in caso di suo impedimento, il vicepre- sidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.
9. ll consigliere che ritenga di xxxxxxxsi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell’adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.
LA SEGRETERIA GENERALE
1. La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbi- trale, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre, la Segreteria Generale:
a. agisce come segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribuna- le Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
x. xxxxxxxx alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazio- ni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
x. xxxxx, ove occorra, i termini funzionali all’applicazione del Regolamento;
i. può sospendere il procedimento in caso di richiesta di tutte le parti costituite per il periodo dalla stessa determinato e negli altri casi previsti dal Regolamento.
2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Direttore Generale e i suoi delegati.
ALLEGATO “B”
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Tutte le domande formulate dalle parti volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costi- tutiva concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione ri- chiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di con- danna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande preceden- temente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quel- li previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ALLEGATO “C”
ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESE E ATTIVITÀ ESCLUSE
1. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
a. gestione e amministrazione dei procedimenti come definite nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
b. ricevimento e trasmissione degli atti introduttivi;
c. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
d. presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. c.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico le seguenti attività o servizi:
a. riproduzione di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il Consulente Tecnico d’Ufficio.
b. regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche).
3. Sono altresì escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento speci- fico, qualora richieste, attività e servizi quali:
a. registrazione e trascrizione delle udienze;
b. servizi di interpretariato;
c. videoconferenza;
d. spese di trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
e. riproduzione di atti e documenti in caso di ritiro del fascicolo.
ALLEGATO “D”
PROCEDURA DI ARBITRATO SEMPLIFICATO
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La Procedura di arbitrato semplificato si applica ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della medesima quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 250.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell’atto introduttivo.
2. La Procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l’applicazione anche successivamente, fino alla scambio degli atti introduttivi.
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Procedura si applicano le disposizioni del Re- golamento Arbitrale, in quanto compatibili.
4. Il Consiglio Arbitrale, su istanza dell’arbitro prima della costituzione del Tribunale Arbitrale o d’uf- ficio, può stabilire che le disposizioni della Procedura di arbitrato semplificato non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.
ARTICOLO 2 – GLI ATTI INTRODUTTIVI
1. L’attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria Generale. La domanda di arbi- trato deve contenere il nome e il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande e il loro valore economico, l’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.
2. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dalla Segreteria Generale. La risposta deve contenere il nome e il domicilio del convenuto, l’esposizione della difesa, le eventuali doman- de riconvenzionali e il loro valore economico, l’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attra- verso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme appli- cabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore eventualmente nominato e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.
3. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l’attore deve depositare presso la Segreteria Generale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto.
ARTICOLO 3 – NOMINA, CONFERMA, RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO
1. Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella con- venzione arbitrale. L’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
2. L’arbitro deve trasmettere alla Segreteria Generale la propria dichiarazione di accettazione ed indi- pendenza nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine indicato dalla stessa.
3. Ciascuna parte può depositare osservazioni o un’istanza di ricusazione entro 5 giorni dalla rice- zione della dichiarazione dell’arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivo idonei a porre in dubbio l’indipendenza o l’imparzialità dell’arbitro.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni né depositato istanza di ricusazione. In ogni altro caso, decide il Consiglio Arbitrale.
5. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento quando l’arbitro debba essere sostituito. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 45 giorni.
ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Segreteria Generale trasmette all’arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. L’arbitro costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale.
ARTICOLO 5 – IL PROCEDIMENTO
1. L’arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito pos- sibile, tenendo presente la sua natura semplificata.
2. L’arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l’arbitro può limitare la lunghezza e l’oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.
3. Salva diversa determinazione dell’arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.
4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell’arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale.
5. L’arbitro, su richiesta di una parte o d’ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un’unica udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L’udienza può svolgersi me- diante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.
6. I termini fissati dall’arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
REGOLAMENTO ARBITRALE
ARTICOLO 6 - IL LODO
1. L’arbitro deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. La Segreteria Generale trasmette alle parti il lodo entro 5 giorni dalla data del deposito.
3. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
ARTICOLO 7 – I COSTI
1. La Segreteria Generale determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispet- tivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande.
2. La Segreteria Generale può richiedere alla parte convenuta che non abbia presentato domande riconvenzionali il versamento di un fondo.
3. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l’adempimento.
4. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l’estinzione del proce- dimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
ALLEGATO “E”
CLAUSOLE DI ARBITRAGGIO, AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E COSTI
A) CLAUSOLA PER LA NOMINA DELL’ARBITRATORE
“In caso di disaccordo tra le parti, la parte più diligente ricorrerà alla Camera Arbitrale di Milano affinché nomini un arbitratore il quale, sentite le parti in contraddittorio e valutate tutte le circo- stanze, determini la seguente prestazione contrattuale: […] “
I costi del servizio di nomina dell’arbitratore sono quelli previsti dall’offerta “Cam on demand” rela- tivamente alla nomina di arbitro.
B) CLAUSOLA PER ARBITRAGGIO CAM
“In caso di disaccordo tra le parti, la parte più diligente ricorrerà alla Camera Arbitrale di Milano affinché nomini un arbitratore il quale, sentite le parti in contraddittorio e valutate tutte le circo- stanze, determini la seguente prestazione contrattuale: […]
Le parti concordano di applicare alla procedura di arbitraggio il Regolamento Arbitrale della Came- ra Arbitrale di Milano, che dichiarano di conoscere e accettare interamente, in quanto compatibile.“
I costi del servizio di amministrazione del procedimento di arbitraggio, in particolare gli onorari di Camera Arbitrale e dell’arbitratore, saranno determinati dal Consiglio Arbitrale sulla base delle Tariffe contenute nel presente Regolamento; nella liquidazione dell’onorario dell’arbitratore, il Con- siglio Arbitrale applicherà i parametri di cui all’art. 40.7 del Regolamento.
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO
ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Mi- lano, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 – COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ E DILIGENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione neces- sari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salva- guardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichia- razione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qua- lun-que parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comuni- chi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO
1. Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
2. La fase deliberativa del lodo è riservata.
3. L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale
ART. 12 – ONORARI E SPESE
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazio- ne all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fis- sate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.
ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito, anche d’uf- ficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.
REGOLAMENTO ARBITRALE
TARIFFE IN EURO - IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020
VALORE ONORARI CAM ONORARI ONORARI DELLA CONTROVERSIA ARBITRO UNICO COLLEGIO ARBITRALE | |||||
MIN - MAX | MIN - MAX | ||||
1 | Fino a 50.000 | 1.000 | 1.500 - 2.500 | 3.000 - 6.000 | |
2 | 50.001 | 100.000 | 1.700 | 2.500 - 4.500 | 6.000 - 12.000 |
3 | 100.001 | 250.000 | 3.500 | 4.500 - 10.000 | 12.000 - 25.000 |
4 | 250.001 | 500.000 | 7.000 | 10.000 - 18.000 | 25.000 - 40.000 |
5 | 500.001 | 1.000.000 | 12.000 | 18.000 - 25.000 | 40.000 - 70.000 |
6 | 1.000.001 | 2.500.000 | 18.000 | 25.000 - 40.000 | 70.000 - 100.000 |
7 | 2.500.001 | 5.000.000 | 24.000 | 40.000 - 70.000 | 100.000 - 150.000 |
8 | 5.000.001 | 10.000.000 | 30.000 | 70.000 - 90.000 | 150.000 - 220.000 |
9 | 10.000.001 | 25.000.000 | 40.000 | 90.000 - 120.000 | 220.000 - 280.000 |
00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 55.000 | 120.000 - 150.000 | 280.000 - 350.000 |
00 | 00.000.000 | 000.000.000 | 70.000 | 150.000 - 180.000 | 350.000 - 450.000 |
12 | Oltre 100.000.000 | 70.000 | 180.000 | 450.000 | |
+ 0,1% sull’eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 140.000 | + 0,05% sull’eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 240.000 | + 0,12% sull’eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 600.000 |
Le tariffe si applicano ai procedimenti introdotti dal 1° dal luglio 2020. Le tariffe sono al netto di IVA
e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
I pagamenti possono essere effettuati con assegno circolare intestato alla Camera Arbitrale di Milano
oppure tramite bonifico bancario presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, Via Santa Xxxxx Fulcorina,1 IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000X00 - Codice SWIFT: XXXXXX00
ARBITRO D’URGENZA - TARIFFE IN EURO - IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020
ONORARI CAM
ONORARI DELL’ARBITRO D’URGENZA
TOTALE
4.000 16.000 20.000
Gli onorari della Camera Arbitrale e dell’arbitro d’urgenza sono anticipati dalla parte che deposita l’istanza. Gli onorari della Ca- mera Arbitrale e dell’arbitro d’urgenza sono totali e comprensivi delle rispettive spese. Per quanto non espressamente previsto, all’arbitrato d’urgenza si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Regolamento, con particolare riferimento al Capo VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO.
REGOLAMENTO ARBITRALE
ARBITRATO SEMPLIFICATO – TARIFFE IN EURO – IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020
VALORE
DELLA CONTROVERSIA
ONORARI CAM
ONORARI ARBITRO UNICO
MIN - MAX
1 | Fino a 50.000 | 500 | 1.000 | 2.000 | |
2 | 50.001 | 100.000 | 1.200 | 2.000 | 3.500 |
3 | 100.001 | 250.000 | 2.500 | 3.500 | 7.000 |
4 | 250.001 | 500.000 | 5.500 | 7.000 | 12.000 |
5 | 500.000 | 1.000.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 |
6 | 1.000.001 | 2.500.000 | 13.000 | 18.000 | 28.000 |
7 | 2.500.001 | 5.000.000 | 18.000 | 28.000 | 44.000 |
8 | 5.000.001 | 10.000.000 | 22.000 | 44.000 | 58.000 |
9 | 10.000.001 | 25.000.001 | 30.000 | 58.000 | 75.000 |
00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 40.000 | 75.000 | 100.000 |
00 | 00.000.000 000.000.000 | 50.000 | 100.000 | 140.000 | |
12 | Oltre 100.000.000 | 50.000 +0,05% | 140.000 | + 0,05% |
sull’eccedenza sull’eccedenza
Max 80.000 Max 180.000
CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l.
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx
Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: + 39 02 8515.4666 - 4563 - 4423
Fax: +39 02 8515.4516
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Ufficio di Roma Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxx
Tel: +39 06 4203.4324
E-mail: xxx.xxxx@xx.xxxxxx.xx Pec: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx