DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.
Assicurazione: la garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia ai sensi del contratto di assicura- zione ed in forza della quale la Compagnia è obbligata, verso il corrispettivo del Premio corrisposto dal Contraente, al pagamento della prestazione a favore del Beneficiario al verificarsi del decesso dell’Assicurato.
Beneficiario: la persona portatrice di handicap alla quale spetta la somma assicurata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile con rateazione mensile positicipata nel caso si verifichi l’evento assicurato.
Compagnia: la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Sede Legale e Direzione Generale in Italia, in Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona.
Contraente: colui che sottoscrive il contratto di assicurazione.
Periodo di Copertura: è il periodo durante il quale è efficace l’Assicurazione.
Premio: la somma di denaro corrisposta dal Contraente alla Compagnia, in base al contratto di assicurazione.
Regolamento: il regolamento della Gestione “XX.XXX.XX.”, unito alla Polizza come Allegato A.
Ricorrenza Annuale ogni ricorrenza annuale di decorrenza della Polizza.
di Polizza:
Sinistro: il verificarsi del decesso dell’Assicurato.
Valore di Riscatto: la somma dovuta dalla Compagnia al momento dell’esercizio da parte del Contraente del diritto di riscatto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE CON BENEFICIO DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CON RATEAZIONE MENSILE POSTICIPATA A FAVORE DEL BENEFICIARIO PORTATORE DI HANDICAP
Art. 1 – Oggetto. Il presente contratto di assicura- zione garantisce, in caso di decesso dell’Assicura- to, la corresponsione al Beneficiario designato – portatore di handicap – del capitale assicurato riva- lutato annualmente sino alla data dell’evento risolu- tivo, in forma di rendita vitalizia immediata rivaluta- bile, come previsto agli Artt. 14 e 15.
Il Contraente dovrà allegare alla proposta idonea documentazione medica comprovante la tipologia e il grado di handicap del Beneficiario. Sulla base di tale documentazione la Compagnia, al momento dell’accettazione della proposta, provvederà a co- municare per iscritto la percentuale di sovramortalità riconosciuta al Beneficiario portatore di handicap.
A fronte della prestazione garantita il Contraente corrisponderà un Premio secondo le modalità previ- ste dall’Art. 7.
Il rischio morte è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
Art. 2 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti. Il contratto di assicurazione è conclu- so e produce i propri effetti, fermo restando l’even- tuale periodo di carenza, di cui all’Art. 6 B), e sem- pre che sia stato pagato il Premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l’accettazione scritta da parte della Compagnia.
Art. 3 – Revoca della proposta. Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il con- tratto di assicurazione non è concluso ai sensi del precedente Art. 2, inviando comunicazione scritta di revoca della proposta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in- dirizzata a Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. – Previdenza – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 37126 Verona.
In tal caso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni, senza trattenuta alcuna, il Premio da questi eventualmente corrisposto.
Art. 4 – Diritto di ripensamento. Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso ai sensi del precedente Art. 2.
Entro tale termine il Contraente deve inviare comu- nicazione scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. – Previdenza – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 37126 Verona.
La notifica di recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto di assicurazione con decorrenza dalle ore 24 del gior- no in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera racco- mandata.
La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.
La Compagnia ha inoltre diritto di trattenere dal Pre- mio le spese sostenute per l’emissione del contrat- to che si stabiliscono sin d’ora forfettariamente in 10,00 Euro.
Art. 5 – Dichiarazione del Contraente e dell’Assi- curato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del Contraente e/o dell’Assicurato e tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 cod. civ.:
A) HA DIRITTO, NELL’IPOTESI DI DOLO O COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURA- TO:
– di impugnare il contratto, chiedendone l’annulla- mento, dichiarando al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler esercitare ta- le impugnazione;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicu- rato, prima che sia decorso il termine dianzi indi- cato per l’impugnazione, un capitale pari al Valore di Riscatto di cui all’Art. 12 calcolato alla data di decesso dell’Assicurato.
B) HA DIRITTO, NELL’IPOTESI IN CUI IL CON- TRAENTE O L’ASSICURATO NON ABBIANO AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto di assicurazione, me- diante dichiarazione da farsi al Contraente e/o al- l’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reti- cenza;
– di ridurre in caso di sinistro verificatosi prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la
somma dovuta ai sensi dell’Art. 10, in proporzio- ne alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciu- to il vero stato delle cose.
Art. 6 – Rischio morte. Non rilevano ai fini della Assicurazione né il luogo dove avviene il Sinistro né l’eventuale cambiamento di professione dell’As- sicurato.
A) ESCLUSIONI
Non è coperto dall’Assicurazione il decesso causa- to da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti do- losi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Sta- to italiano; in tal caso la garanzia può essere pre- stata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dall’inizio del periodo di copertura assicurativa;
– abuso di alcol e droghe;
– volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.
B) PERIODO DI CARENZA
Qualora il contratto di assicurazione sia concluso senza che l’Assicurato si sia sottoposto a visita me- dica e il Sinistro abbia luogo entro i primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto di assicura- zione (periodo di carenza) la Compagnia non sarà obbligata a corrispondere la prestazione di cui al successivo Art. 10. In tal caso, la Compagnia corri- sponderà unicamente un importo pari al Valore di Riscatto, determinato in base a quanto previsto al successivo Art. 12.
In ogni caso, l’Assicurato potrà richiedere che gli venga accordata piena copertura (e quindi che non vi sia il periodo di carenza), a condizione che si sot- toponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri e/o sovrapremi che ne dovessero derivare.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti di assicurazione – da richiamarsi espressamente nel testo della polizza stessa – l’applicazione del periodo di carenza av- verrà tenendo conto dell’entità, forma e durata ef- fettiva, a partire dalle rispettive date di conclusione, delle assicurazioni sostituite.
La Compagnia non applicherà il periodo di carenza di cui al primo comma dell’Art. 6 B), e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale rivalu- tato annualmente così come previsto dall’Art. 10, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute so- pravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaio- lo, poliomielite anteriore acuta, meningite cere- brospinale, polmonite, encefalite epidemica, car- bonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragi- ca, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, feb- bre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mo- nonucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la con- clusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l’even- to dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obietti- vamente constatabili, che abbiamo come conse- guenza la morte.
Qualora il Sinistro avvenga entro i primi 5 anni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza ac- quisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione, così come prevista dal- l’Art. 10, non verrà corrisposta. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al Valore di Riscatto, determinato in base a quanto previsto dal successivo Art. 12.
Art. 7 – Il premio. Il premio viene fissato nel suo am- montare al momento della stipulazione del contratto. Il premio è comprensivo delle spese di gestione e di intermediazione del contratto determinate ai sensi del successivo Art. 8.
Il pagamento del premio viene effettuato presso l’A- genzia a cui è assegnato il contratto di assicurazio- ne tramite contanti, assegno e bollettino postale.
Il premio non potrà essere inferiore a 1.250,00 Euro. Trascorsi 3 mesi dalla data di conclusione del con- tratto di assicurazione, il Contraente avrà la facoltà di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di impor- to non inferiore a 1.250,00 Euro.
Art. 8 – Spese di gestione e di intermediazione del contratto. Le spese di gestione e di intermedia- zione del contratto di assicurazione sono comprese nell’ammontare del Premio versato; esse vengono detratte dal premio e sono pari a:
1. per Premi fino a 2.500,00 Euro:
– una cifra fissa di 25,00 Euro;
– una percentuale del Premio residuo (al netto della cifra fissa di cui sopra) pari al 5,00%;
2. per Premi superiori a 2.500,00 Euro:
– nessuna cifra fissa;
– una percentuale del Premio pari al 5,00% fino ad un Premio di 15.000,00 Euro compresi e del 3,00% sulla parte eccedente 15.000,00 Euro.
Le spese di gestione e di intermediazione relative ai versamenti aggiuntivi saranno calcolate tenendo conto dell’ammontare di tutti i versamenti effettuati e del nuovo versamento aggiuntivo. La cifra fissa di 25,00 Euro non verrà prelevata sugli eventuali ver- samenti aggiuntivi.
Art. 9 – Requisiti soggettivi. L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di as- sicurazione, non deve essere inferiore ad anni 18 e superiore ad anni 85.
Art. 10 – Prestazione assicurata. In caso di de- cesso dell’Assicurato la Compagnia riconoscerà al Beneficiario portatore di handicap un capitale, riva- lutato fino a tale data, calcolato in funzione dei ver- samenti effettuati e determinato in base all’età e al sesso dell’Assicurato stesso al momento della de- correnza di ciascun versamento.
Tale capitale verrà corrisposto al Beneficiario porta- tore di handicap così come previsto all’Art. 14.
Art. 11 – Rivalutazione annuale del capitale. Il ca- pitale è annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione “XX.XXX.XX.” come di se- guito indicato.
Ai fini della rivalutazione del capitale, la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamen- to, un complesso di attività di valore non inferiore alle riserve matematiche relative all’insieme dei con- tratti appartenenti alla suddetta gestione.
Il rendimento della Gestione “XX.XXX.XX.”, come de- terminato al punto 3) del Regolamento, è applicato annualmente alle polizze, con decorrenza nel terzo mese successivo alla data con riferimento alla quale il rendimento della gestione è determinato. Al ri- guardo, si fa presente che, ai fini della rivalutazione del capitale ai sensi del presente articolo, si applica il 100% del rendimento della Gestione “XX.XXX.XX.” diminuito di un importo a titolo di spese di gestione finanziaria da determinarsi in base alla seguente tabella:
Rendimento lordo conseguito dalla Gestione “XX.XXX.XX” | Spese di gestione finanziaria |
Minore dell’8% | 0,75% |
≥ 8% < 9% | 0,80% |
≥ 9% < 10% | 0,90% |
≥ 10% < 11% | 1,00% |
11% e oltre | 1,10% |
In ogni caso, la Compagnia garantisce una rivaluta- zione annuale minima del capitale assicurato, pari all’1%. Il capitale aggiuntivo, derivante dagli even- tuali versamenti effettuati dal Contraente tra due Ri- correnze Annuali di Polizza, sarà rivalutato per via composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la Ricorrenza Annuale di Polizza, in base al tasso di rendimento determinato con riferi- mento a quest’ultima.
Gli incrementi del capitale assicurato, conseguenti
alla rivalutazione dello stesso, saranno comunicati al Contraente ad ogni Ricorrenza Annuale di Polizza.
Art. 12 – Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ. il Contraen- te potrà risolvere anticipatamente il contratto di as- sicurazione riscuotendo un capitale pari al Valore di Riscatto.
Il diritto di riscatto può essere esercitato mediante richiesta sottoscritta dal Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di con- clusione del contratto di assicurazione.
Il Valore di Riscatto si ottiene moltiplicando l’impor- to del capitale rivalutato ai sensi del precedente Art. 11 fino alla data della richiesta di riscatto per il coefficiente riportato nella tabella dell’Allegato B, con riferimento al sesso e all’età raggiunta dall’As- sicurato al momento della richiesta del riscatto.
Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un ri- scatto parziale. In tal caso, il riscatto potrà essere esercitato limitatamente ad una parte del capitale, per un importo non inferiore a 2.500,00 Euro e a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a tale somma. Il capitale residuo sarà annualmente ri- valutato come indicato al precedente Art. 11.
Art. 13 – Modalità di erogazione del Valore di Ri- scatto. Il pagamento della somma corrispondente al Valore di Riscatto (totale o parziale) sarà effettua- to in un’unica soluzione.
Art. 14 – Modalità di erogazione della prestazio- ne. In caso di decesso dell’Assicurato, il capitale, così come rivalutato ai sensi dell’Art. 11, sarà corri- sposto dalla Compagnia al Beneficiario designato, portatore di handicap, in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile posticipata con rateazione mensile.
L’importo della rendita sarà determinato sulla base della percentuale di sovramortalità stabilita al mo- mento della conclusione del contratto come previ- sto all’Art. 1 e in base all’età ed al sesso del Benefi- ciario al momento del verificarsi del Sinistro.
Qualora – sulla base di idonea documentazione me- dica presentata al momento della conversione in rendita del capitale – risultasse dovuta dalla Com- pagnia una rendita vitalizia maggiore, verrà corri- sposto quest’ultimo importo. Se insorgesse contro- versia sulla tipologia e/o il grado di handicap la de- cisione della controversia può essere demandata, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contra- rio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Me- dici di Verona, luogo dove si riunirà il Collegio stes- so. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuen- do per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono pre-
se a maggioranza di voti, con dispensa da ogni for- malità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La rendita costituita dalla Compagnia a favore del Beneficiario sarà rivalutata ai sensi del successivo Art. 15.
La rendita sarà corrisposta dalla Compagnia vita natural durante del Beneficiario in rate mensili posti- cipate a decorrere dal mese successivo al decesso dell’Assicurato.
Il ritardo nella riscossione delle rate di rendita non imputabile alla Compagnia non obbliga quest’ultima al pagamento degli interessi.
Nel caso si verifichi il Sinistro successivamente alla morte del Beneficiario designato, la Compagnia cor- risponderà il capitale rivalutato, ai sensi del prece- dente Art. 11, al nuovo Beneficiario designato in con- seguenza della morte del precedente ovvero, in caso di mancata designazione, agli eredi del Contraente.
Art. 15 – Rivalutazione annuale della rendita. La rendita corrisposta al Beneficiario portatore di han- dicap ai sensi del precedente Art. 14 sarà rivalutata, su base annua, in base ai rendimenti conseguiti dal- la Gestione “XX.XXX.XX.” come di seguito indicato.
Il rendimento – come determinato al punto 3) del re- lativo Regolamento – si applica ai fini del calcolo della misura di rivalutazione alle polizze con decor- renza nel terzo mese successivo a quello ultimo uti- lizzato per la determinazione del rendimento.
La misura annua di rivalutazione da applicare al contratto si ottiene:
– moltiplicando il rendimento medio annuo realizza- to dalla Gestione “XX.XXX.XX.” per un’aliquota di partecipazione non inferiore al 95%. La percen- tuale sopra definita sarà comunque condizionata alla conservazione da parte della Compagnia di almeno 0,50 punti percentuali (0,50%) del rendi- mento della Gestione “XX.XXX.XX.”, e
– scontando, per il periodo di un anno al tasso tec- nico del 2,5%, la differenza fra il rendimento attri- buito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.
La rivalutazione della rendita si ottiene applicando al- la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale preceden- te, la misura annua di rivalutazione sopra indicata.
Gli incrementi della rendita conseguenti alla rivalu- tazione saranno comunicati all’Assicurato con riferi- mento ad ogni ricorrenza annuale del Sinistro.
Art. 16 – Documentazione e modalità di paga- mento delle prestazioni. Al fine del pagamento da parte della Compagnia al Contraente delle somme dovute in caso di riscatto, il Contraente dovrà pro- durre, mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento, la seguente documentazione:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– mod. AM 197V redatto dall’agente o, in alternati- va fotocopia fronte retro del documento di rico-
noscimento e fotocopia del codice fiscale del Contraente;
– originale di polizza ed eventuali appendici;
– certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
– coordinate bancarie per le operazioni di accredito.
In caso di decesso dell’Assicurato al fine del paga- mento da parte della Compagnia al Beneficiario delle somme dovute ai sensi dell’Art. 14, dovranno essere preventivamente consegnati alla Compa- gnia, mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento, i seguenti documenti:
In caso di decesso:
– originale di polizza ed eventuali appendici;
– mod. AM 197V redatto dall’agente o, in alternati- va fotocopia fronte retro del documento di rico- noscimento e fotocopia del codice fiscale dei Be- neficiari e loro coordinate bancarie;
– consenso all’utilizzo dei dati personali (legge 675/96) dei Beneficiari;
– richiesta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– certificato di morte dell’Assicurato;
– relazione medica sulle cause di decesso;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto di notorietà che attesti la non esistenza di te- stamento e riporti l’indicazione (se sono i Benefi- ciari indicati in polizza) degli eredi legittimi; oppu- re copia autentica del testamento, se esistente, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l’ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni;
– decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la per- sona designata a riscuotere la prestazione in ca- so di Beneficiario minorenne o incapace.
Al fine del pagamento della rendita vitalizia imme- diata rivalutabile da parte della Compagnia al Bene- ficiario portatore di handicap, il Beneficiario dovrà produrre ad ogni anniversario dall’inizio dell’eroga- zione della rendita, mediante raccomandata con av- viso di ricevimento, la seguente documentazione:
– certificato di esistenza in vita del Beneficiario;
– coordinate bancarie per le operazioni di accredito.
In caso contrario non potrà essere erogata la pre- stazione.
La Compagnia eseguirà i pagamenti dovuti, median- te bonifico o disposizione bancaria, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Qualora il Beneficiario portatore di handicap preten- da la corresponsione di una rendita maggiore ai sensi del terzo comma dell’Art. 14 dovrà produrre altresì le cartelle cliniche relative agli ultimi ricoveri inerenti all’evoluzione della tipologia di handicap assicurato.
Art. 17 – Beneficiario della prestazione. Il Con- traente designa il Beneficiario portatore di handicap al momento in cui viene stipulato il contratto di as- sicurazione e rinuncia al potere di revoca o modifica di tale designazione, ad eccezione dell’ipotesi di morte del Beneficiario.
In tale caso verrà liquidato il capitale rivalutato così come previsto all’ultimo comma del precedente Art. 14.
Art. 18 – Costituzione di pegno sui crediti deri- vanti dal contratto. Il Contraente potrà dare in pe- gno a terzi il credito derivante dal contratto di assi- curazione.
Tale atto diverrà efficace dal momento in cui la Compagnia verrà a conoscenza dell’avvenuta costi- tuzione in pegno del credito derivante dal contratto di assicurazione. In tale momento la Compagnia avrà l’obbligo di effettuare la relativa annotazione nella Polizza o su appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 cod. civ., la Compagnia potrà opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che avrebbe potuto oppor- re al Contraente originario sulla base del contratto di assicurazione.
Nel caso di pegno le operazioni di riscatto richiedo- no l’assenso scritto del creditore.
Art. 19 – Cessione. In conformità con quanto di- sposto dall’art. 1406 cod. civ., il Contraente può so- stituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal con- tratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell’avvenuta ces- sione corredata dalla documentazione ad essa ine- rente. In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessio- ne in Polizza o su appendice.
La Compagnia, in base a quanto disposto dall’art. 1409 cod. civ., può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione.
Art. 20 – Imposte e tasse. Eventuali imposte e tas- se relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 21 – Foro competente. Per ogni controversia è competente, a seconda che convenuto sia il Con- traente, l’Assicurato o il Beneficiario, l’autorità giu- diziaria del luogo in cui, rispettivamente, il Con- traente, l’Assicurato o il Beneficiario hanno la resi- denza o hanno eletto domicilio.
Art. 22 – Prestiti. In relazione al presente contratto non verranno concessi prestiti.
Art. 23 – Allegati e definizioni. Gli Allegati alla Poliz- za e le definizioni riportate nella parte introduttiva for- mano, a tutti gli effetti, parte integrante della Polizza.
ALLEGATO A – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “XX.XXX.XX.”
1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivaluta- zione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “XX.XXX.XX.”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Ge- stione “XX.XXX.XX.”.
La Gestione “XX.XXX.XX.” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assi- curazioni Private e di Interesse Collettivo e in- trodotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.
2 - La Gestione “XX.XXX.XX.” è annualmente sotto- posta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.P.R. 31.3.75
N. 136, la quale attesta la rispondenza della Ge- stione “XX.XXX.XX.” al presente Regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valuta- zione delle attività attribuite alla Gestione “XX.XXX.XX.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3 e l’adegua- tezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
3 - Il rendimento annuo della Gestione “XX.XXX.XX.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’e- sercizio relativo alla certificazione, con riferimen- to ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ot- tiene rapportando il risultato finanziario della Ge- stione “XX.XXX.XX.” di competenza di questo pe- riodo al valore medio della Gestione “XX.XXX.XX.” nello stesso periodo.
Per risultato finanziario della Gestione “XX.XXX.XX.” si devono intendere i proventi fi- nanziari di competenza dell’esercizio – compre- si gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione “XX.XXX.XX.” – al lor- do delle ritenute di acconto fiscali e al netto del- le spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determi- nati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione “XX.XXX.XX.” e cioè:
– al prezzo di acquisto per i beni di nuova ac- quisizione;
– valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione “XX.XXX.XX.” per i beni già di pro- prietà della Compagnia.
Per valore medio della Gestione “XX.XXX.XX.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione “XX.XXX.XX.”.
La consistenza media annua dei titoli e delle al- tre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione “XX.XXX.XX.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della Ge- stione “XX.XXX.XX.”.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ot- tobre dell’anno successivo.
4 - Le regole che sovrintendono al calcolo del ren- dimento annuo della Gestione indicate al punto 3 del presente Regolamento sono determinate sulla base dell’attuale normativa fiscale.
VALORI DI RISCATTO PER 1,00 EURO DI CAPITALE ASSICURATO
Allegato B
ETÀ ASSICURATO | VALORI DI RISCATTO | ETÀ ASSICURATO | VALORI DI RISCATTO | ||
MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | ||
18 | 0,841849 | 0,825865 | 60 | 0,944126 | 0,931313 |
19 | 0,844241 | 0,828300 | 61 | 0,946282 | 0,933765 |
20 | 0,846635 | 0,830741 | 62 | 0,948398 | 0,936206 |
21 | 0,849033 | 0,833190 | 63 | 0,950474 | 0,938632 |
22 | 0,851434 | 0,835648 | 64 | 0,952510 | 0,941040 |
23 | 0,853838 | 0,838116 | 65 | 0,954504 | 0,943426 |
24 | 0,856251 | 0,840588 | 66 | 0,956454 | 0,945791 |
25 | 0,858671 | 0,843066 | 67 | 0,958361 | 0,948134 |
26 | 0,861095 | 0,845547 | 68 | 0,960235 | 0,950455 |
27 | 0,863523 | 0,848031 | 69 | 0,962074 | 0,952745 |
28 | 0,865954 | 0,850250 | 70 | 0,963882 | 0,955001 |
29 | 0,868386 | 0,853014 | 71 | 0,965638 | 0,957217 |
30 | 0,870821 | 0,855513 | 72 | 0,967365 | 0,959401 |
31 | 0,873263 | 0,858018 | 73 | 0,969055 | 0,961552 |
32 | 0,875711 | 0,860528 | 74 | 0,970709 | 0,963669 |
33 | 0,878172 | 0,863045 | 75 | 0,972322 | 0,965742 |
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35 | 0,883134 | 0,868098 | 77 | 0,975389 | 0,969727 |
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58 | 0,939700 | 0,926380 | 100 | 0,994638 | 0,995233 |
59 | 0,941932 | 0,928853 |
VITA - Mod. 191/A - Ed. 11/2001 - 3.000 - 11/01 - Intergrafica
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