REGOLAMENTO DELLA IRRIGAZIONE Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 03/05/2018
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 03/05/2018
Terni 03/05/2018
Consorzio di Bonifica Tevere Nera
Regolamento per la distribuzione dell’acqua di irrigazione e la gestione dell’ impianto
TITOLO I
Comprensorio irriguo bacino fiume Nera, tipologia ed organizzazione degli impianti consortili, catasto irriguo
Art. 1
Comprensorio irriguo bacino fiume Nera
Il comprensorio irriguo è suddiviso in due distretti idraulicamente connessi: Distretto A: Irrigazione a scorrimento
Distretto B: Irrigazione a pioggia.
Nella allegata planimetria è indicata l’ubicazione dei distretti con i manufatti idraulicamente significativi.
Art. 2
Distretto A: Irrigazione a scorrimento
L’irrigazione a scorrimento, funzionante a gravità, è alimentata da derivazioni dal F. Nera e si suddivide in:
1. Destra Nera con i canali principali Sersimone, prolungamento Sersimone e con i canali secondari Murelle, Valleverde, Lagarello (fosso-canale), La Selva
2. Sinistra Nera con i canali principali Cervino, X. Xxxxx, prolungamento X. Xxxxx e con i canali secondari Vallo, Xxxxxx, X. Xxxxxx
Il Distretto è situato nei comuni di Terni e Narni.
Art. 0
Xxxxxxxxx X: Irrigazione a pioggia
L’irrigazione a pioggia, attuata mediante sollevamento meccanico ed utilizzo tramite allaccio agli idranti di apparecchiature per aspersione a pioggia, si sviluppa in destra del F. Nera ed è alimentata dal prolungamento del canale Sersimone.
Le stazioni di sollevamento idrico ed i comizi sottesi sono:
1. Stazione di sollevamento idrico di Camminate: comizi di Camminate, Macchiagrossa
2. Stazione di sollevamento idrico di Campo del Duca: comizi di Narni Scalo, Rosciano
3. Stazione di sollevamento idrico di Le Sore: comizio ex Ente Irrigazione
4. Stazioni di sollevamento idrico di X. Xxxxxxxxxx: comizi di X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx,
Valle Antica
5. Stazione di sollevamento Lagarello: comizio di Casanova Il distretto si estende nei comuni di Terni, Narni e San Gemini.
Art. 4 Catasto irriguo
I terreni irrigabili che costituiscono il comprensorio irriguo sono iscritti, ai fini della riscossione della contribuenza nel catasto del Consorzio.
Inoltre, con estrapolazione dei dati dal suddetto catasto, è formato il catasto irriguo nel quale sono riportati i seguenti dati:
- Comune di appartenenza
- Identificazione catastale del terreno
- Superficie soggetta a contribuenza
- Importo della contribuenza distinta per particella
- Tipologia della irrigazione
- Denominazione della ditta catastale
- Altro (per eventuali note degli Uffici)
Sono parte integrante del catasto irriguo le planimetrie nelle quali è riportato lo schema della rete di distribuzione.
Il catasto irriguo è aggiornato congiuntamente all’aggiornamento del catasto consortile. L’aggiornamento può essere effettuato anche su richiesta dell’utente previa presentazione della correlata documentazione.
In ogni caso nelle more della formazione del catasto irriguo i terreni irrigabili sono iscritti nel catasto consortile con le stesse modalità dei terreni asciutti e individuati con apposito simbolo connesso con l’indice di beneficio che distingue le varie modalità di irrigazione e di situazione dei terreni stessi.
TITOLO II
Distretto A – Irrigazione a scorrimento
Art. 5 Stagione irrigua
La stagione irrigua ha inizio il 1° maggio e termine il 30 settembre, salvo diversa, motivata, decisione del Consiglio di Amministrazione derivante da cause di forza maggiore (condizioni meteo sfavorevoli) o da esigenze particolari degli utenti sui quali il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi tipo di decisione.
In caso di previsioni di avversità meteorologiche il Consorzio si riserva di interrompere il flusso idrico sui canali principali sino alla cessazione dello stato di pericolo.
Art. 6
Lavori di manutenzione a carico del Consorzio
Il Consorzio cura ogni anno la manutenzione dei canali di cui all’art. 2 consistente essenzialmente nello sfalcio e ripurgo degli alvei, in quello delle strade di servizio, nella riparazione dei tratti di recinzione danneggiati o non più efficienti e nella esecuzione di modesti interventi migliorativi della efficienza dei canali.
I lavori, la cui durata non può essere superiore a 60 giorni, sono eseguiti nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 30 marzo.
Durante i lavori viene interrotto il flusso idrico nella parte della rete dei canali interessata dagli interventi.
La spesa per la manutenzione ordinaria è a carico del Consorzio e viene ripartita tra gli utenti in ragione degli indici di beneficio e con i criteri indicati nel Piano di Classifica.
La manutenzione straordinaria è eseguita, secondo le necessità individuate dal Consorzio. Salvo casi di forza maggiore, i lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile dell’anno successivo.
Durante i lavori il Consorzio, per quanto possibile, scaglionerà gli interventi in modo da non interrompere il flusso idrico per l’intero periodo.
Art. 7
Lavori di manutenzione di competenza degli utenti
La rete dei canaletti distributori fa parte integrante, come risulta dalla identificazione catastale, dei terreni attraversati seguendo così il regime giuridico dei diritti e degli oneri a carico della proprietà.
Tuttavia, distribuendo i canaletti acqua pubblica per uso irriguo di un impianto gestito da un consorzio di bonifica, i proprietari dei terreni attraversati hanno l’obbligo, una volta
utilizzata o meno la risorsa idrica, di farla defluire per consentirne la fruizione agli utenti i cui terreni sono ubicati a valle.
Per i motivi suindicati incombe sui detti proprietari, da un lato, l’obbligo della esecuzione dei lavori di manutenzione dell’alveo per il mantenimento in efficienza dei canaletti, dall’altro, la possibilità di eseguire sui medesimi, all’interno dei terreni di competenza, tutte quelle modifiche che ritengano opportune purché non ledano i diritti d’uso dell’acqua degli altri utenti.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti e di accertato conseguente disservizio alle altre utenze, il Consorzio, ove l’accesso ai luoghi sia possibile e previa diffida, si sostituirà nella esecuzione di quanto necessario al ripristino della funzionalità irrigua addebitandone i relativi costi all’utenza inadempiente.
In caso di impossibilità all’accesso e, quindi, di esecuzione in danno dei lavori, il Consorzio promuoverà ogni azione, non esclusa quella giudiziaria, a tutela del corretto funzionamento dell’impianto.
Art. 8
Gestione dei canali di competenza del Consorzio
Il Consorzio cura tutte le attività connesse con la gestione dei canali di cui all’art. 3, in particolare:
- Esegue le manutenzioni di cui all’art. 3;
- Cura le manovre delle paratoie per la regolazione del flusso idrico;
- Esercita la vigilanza sugli alvei e sulle pertinenze con particolare riguardo alle recinzioni ove presenti;
- Controlla la rispondenza dei prelievi idrici con le risultanze del catasto irriguo;
- Controlla la rispondenza alle autorizzazioni degli scarichi di acque bianche;
- Vigila sulla esecuzione dei lavori eseguiti da terzi nelle zone limitrofe ai canali e controlla il rispetto delle distanze previste dalla normativa;
- Controlla la qualità delle acque nel periodo della stagione irrigua sottoponendo ad analisi un numero non inferiore a tre prelievi sui canali Sersimone, Cervino e X. Xxxxx.
Art. 9
Irrigazione di aree iscritte al N.C.E.U.
Considerato che la rete di canaletti distributori si sviluppa in parte nell’ambito urbano di Terni, risultano irrigate aree verdi non iscritte al N.C.T. quindi non identificabili al fine di sottoporle a contribuenza.
In questo caso è necessaria la formazione di un apposito catasto irriguo, diverso da quello di cui all’art. 4, che riporterà i seguenti dati:
- Identificazione catastale;
- Superficie soggetta a contribuenza;
- Importo della contribuenza;
- Denominazione della ditta contribuente;
- Altro (per eventuali note degli Uffici).
Il Consorzio delibera l’importo della contribuenza da corrispondere indicando i parametri di calcolo della medesima.
TITOLO III
Distretto B, irrigazione a pioggia
Art. 10 Stagione irrigua
La stagione irrigua ha inizio il 1 maggio e termine il 30 settembre, salvo diversa, motivata, decisione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di previsioni di avversità meteorologiche il Consorzio si riserva di interrompere il flusso idrico sui canali principali che alimentano gli impianti a pioggia sino alla cessazione dello stato di pericolo.
Il Consorzio, in caso di andamento siccitoso dei mese di aprile e su richiesta degli utenti, può anticipare l’inizio della stagione irrigua al 15 aprile, così come può posticiparla al 15 ottobre, previo accordo con la società concessionaria per usi idroelettrici, dai cui impianti derivano i canali principali Sersimone e Cervino.
Art. 11
Orario di funzionamento degli impianti di irrigazione
L’orario di funzionamento degli impianti di irrigazione è, di norma, quello di seguito indicato:
- Comizi di Macchiagrossa, Camminate, Xxxxxxxx e Narni Scalo
a) 1° maggio-15 giugno 7.00-19.30 dal lunedì al sabato
b) 16 giugno-31 agosto | 0.00/11.30-13.00/0.00 | tutti i giorni |
c) 1° settembre-30 settembre | 7.00-19.30 | dal lunedì al sabato |
- Comizio Le Sore
d) 1° maggio-15 giugno 24 h dal lunedì al sabato
e) 16 giugno-31 agosto 24 h tutti i giorni
f) 1° settembre-30 settembre 24 h dal lunedì al sabato
- Altri Comizi
g) secondo richiesta degli utenti.
In occasione delle festività nazionali il Consorzio di riserva di tenere chiusi tutti gli impianti. Il Consorzio potrà modificare a sua insindacabile discrezionalità, previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione, gli orari di funzionamento sopraindicati in armonia con l’andamento meteorologico e su richiesta opportunamente motivata degli utenti. Ove per motivi di forza maggiore dovessero registrarsi sospensioni dell’erogazione idrica maggiori di 24 ore, il Consorzio si riserva di compensare la perdita idrica degli utenti interessati distribuendo l’acqua anche la domenica.
Art. 12
Lavori di manutenzione a carico del Consorzio
Il Consorzio cura la manutenzione ordinaria delle stazioni di sollevamento e della rete di accumulo e distribuzione di cui all’art. 3 con spesa ripartita tra gli utenti in ragione degli indici di beneficio e con i criteri indicati nel Piano di Classifica.
La manutenzione straordinaria è eseguita, secondo le necessità individuate dal Consorzio, Nel caso di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, quali il ripristino di tubazioni e/o di altre parti dell’impianto da eseguirsi nel corso della stagione irrigua, il Consorzio provvede alla immediata esecuzione dei lavori: nel caso la relativa spesa non sia compresa in apposita perizia approvata dalla Regione dell’Umbria, il Consorzio ne da tempestiva comunicazione alla Regione stessa.
Per l’esecuzione dei lavori riguardanti il ripristino della rete tubata di distribuzione e dei manufatti di pertinenza il Consorzio ha diritto all’accesso al luogo ove i medesimi devono essere effettuati, occupando temporaneamente la minore superficie possibile.
Gli eventuali danni alle colture saranno risarciti al proprietario del terreno interessato dall’occupazione calcolando il valore dei frutti pendenti secondo una tabella riportante le
varie casistiche possibili approvata dal Consiglio di Amministrazione prima dell’inizio della stagione irrigua.
Le interruzioni del servizio dovute alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria motivati da cause imprevedibili, da mancanza di energia elettrica, da interruzione del flusso idrico sui canali adduttori per dissesto degli alvei o previsioni di avversità metereologi che, non danno diritto all’utenza di richiedere il risarcimento degli eventuali danni che si verificassero alle colture in conseguenza delle interruzioni stesse.
Il Consorzio si adopera per ovviare al disservizio nel più breve tempo possibile.
Art. 13
Lavori di manutenzione a carico degli utenti
Nel caso si verificassero danni alla rete di distribuzione causati dagli utenti o da ignoti il Consorzio eseguirà gli interventi di ripristino ponendo la relativa spesa a carico dell’utente proprietario del terreno nel quale si è verificato il danno.
Tale rimborso avrà un iter procedurale distinto da quello della contribuenza.
Art. 14
Caratteristiche ed utilizzo dell’impianto
- Stazione di sollevamento idrico di Camminate; comizi di Camminate, Macchiagrossa
- Stazione di sollevamento idrico di Campo del Duca; comizi di Narni Scalo, Rosciano
Il progetto di questa parte dell’impianto, risalente al decennio ‘50/’60, prevedeva un funzionamento “a domanda” su 18 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana con i seguenti parametri:
- Zone con pressione media all’idrante 3-4 bar: dotazione 0,7 l/secxha da prelevarsi con ali mobili aventi portata di 6 l/sec (corpo d’acqua);
- Zone con pressione media all’idrante 1,5-2,5 bar: dotazione 0,8 l/secxha da prelevarsi con ali mobili aventi portata di 2 l/sec (corpo d’acqua);
Quindi, per superfici inferiori a quelle corrispondenti al diritto di almeno un corpo d’acqua, rispettivamente 8,5 ha ca. e 2,5 ha ca., si devono stabilire dei turni.
Il Consorzio – considerato che le caratteristiche dell’impianto non sono congruenti con le attrezzature irrigue di attuale generazione che necessitano, in genere, di “corpi d’acqua” e di
pressioni superiori – consente l’utilizzazione di tali attrezzature mantenendo il funzionamento a “domanda” senza limitazioni di superficie.
Tuttavia, in caso di disservizi causati dalla concentrazione in alcune zone dell’uso di tali apparecchiature, il Consorzio si riserva di reintrodurre i turni di irrigazione.
- Stazione di sollevamento idrico di Le Sore; comizio ex Ente Irrigazione
Il progetto di questa parte dell’impianto, risalente agli anni ‘80, prevede un funzionamento “a domanda”, una dotazione idrica di 0,8 l/secxha nell’arco delle 24, un corpo d’acqua di 8 l/sec. Considerato il carico medio all’idrante di oltre 6 bar, le caratteristiche permettono l’utilizzo delle moderne attrezzature irrigue.
Tuttavia nel sub-comizio dominato dall’invaso C, la cui capacità è ridotta rispetto al progetto per problemi di stabilità dei terreni di imposta accertati in fase di costruzione, in caso di disservizi causati dalla concentrazione in alcune zone dell’uso di apparecchiature caratterizzate dalla erogazione di elevate portate, il Consorzio si riserva di reintrodurre i turni di irrigazione.
- Stazioni di sollevamento idrico di X. Xxxxxxxxxx; comizi di X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx e Valle Antica
- Stazione di sollevamento Lagarello; comizio di Casanova
Caratteristiche e dotazioni commisurate alla richiesta degli utenti.
Art. 15
Comprensorio irriguo bacino fiume Tevere
Attualmente l’impianto risulta funzionante per la sola parte di comprensorio ricadente nella Regione Umbria nei comuni di Montecchio, Guardea ed Alviano per una superficie complessiva di ca. 500 ha.
Anche per il Comprensorio in argomento trovano applicazione tutti gli articoli del presente regolamento.
Il Consorzio si riserva tuttavia di differenziare, a suo insindacabile giudizio, l’inizio e la fine della stagione irrigua rispetto a quella del Comprensorio irriguo del fiume Tevere.
TITOLO IV
Infrazioni e Sanzioni
Art. 16 Infrazioni
Sono vietate le azioni in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento e tutte quelle previste per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell’Ente per le quali sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.
In particolare (per “canali” si intendono quelli di cui all’art. 2):
A) Irrigazione a scorrimento
1. Prelevare acqua dai canali con impianti di sollevamento senza autorizzazione del Consorzio
2. Accedere all’interno dei manufatti di servizio situati in fregio ai canali
3. Accedere all’interno delle recinzioni che costeggiano i canali
4. Impiantare nei canaletti terziari paratoie ed altri manufatti fissi deviando in permanenza l’acqua a danno delle utenze situate a valle
5. Manovrare le prese di derivazione dai canali dei canaletti terziari
6. Scaricare senza autorizzazione del Consorzio acque bianche nei canali
7. Gettare qualsiasi tipo di rifiuti e/o tagli di vegetazione nei canali.
8. Negare od ostacolare il passaggio delle acque irrigue a favore di fondo consorziato non servito direttamente dalle reti consortili.
B) Irrigazione a pioggia
1. Utilizzare l’impianto per irrigare a scorrimento
2. Lasciare in postazione le attrezzature irrigue oltre il tempo necessario saturando idraulicamente i terreni
3. Estendere l’irrigazione su terreni non soggetti a contribuenza irrigua
4. Non rispettare i turni e gli orari di adacquamento ove siano stati deliberati dal Consorzio
5. Manovrare le saracinesche di intercettazione o altre apparecchiature di rete
6. Installare impianti di risollevamento idrico senza apposita autorizzazione da parte del Consorzio, ovvero installare tali apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle autorizzate
Art. 17
Danneggiamenti
Ogni danno agli impianti consortili da chiunque causato senza che si ravvisi il dolo e quando questo si verifichi su parti che insistono su terreni di proprietà degli utenti degli impianti stessi, verrà riparato dal Consorzio con onere a carico di tali utenti.
L’accertamento del danno viene effettuato con verbale sottoscritto dal personale del Consorzio avente qualifica di guardia giurata privata; nel verbale verrà anche indicata una prima approssimazione della spesa necessaria per il ripristino.
Il verbale, una volta acquisito agli atti del Consorzio va notificato con R.A.R. al proprietario del terreno ove si è verificata l’infrazione.
L’introito del rimborso delle spese sostenute dal Consorzio avverrà con procedure diverse da quelle della riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione.
Per i danni agli impianti per i quali si sia ravvisato il dolo, ovvero per fatti che abbiano provocato l’inquinamento delle acque fluenti nei canali (es. immissione di acque nere) il Consorzio sporgerà denuncia all’autorità Giudiziaria contro chi ha provocato il danno o commesso l’azione inquinante, se individuato, o contro ignoti.
Nel caso il danneggiante venisse individuato il Consorzio intraprenderà altresì le azioni necessarie per il risarcimento.
Art. 18 Sanzioni
Senza alcun pregiudizio dell’azione penale e del risarcimento dei danni arrecati al Consorzio o a terzi, per le infrazioni al presente regolamento vengono poste a carico dell’utente, sia per fatto proprio sia per fatto dei suoi dipendenti, le seguenti sanzioni amministrative:
infrazioni di cui all’art. 16 dal punto A1 a quello A8:
la sospensione della dispensa dell’acqua se trattasi di fondo servente irrigato;
la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 se trattasi di fondo servente non irrigato; infrazioni di cui all’art. 16 dal punto B1 al B7:
la sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 500,00; Altre sanzioni:
per aver alterato il livello dell’acqua e la pressione nelle condotte di dispensa, la sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 500,00;
per aver abbandonato rifiuti nell’alveo dei canali, nei sifoni, intorno agli idranti o a qualsiasi altra opera consortile, la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 400,00;
per aver abbandonato il materiale mobile per l’irrigazione a pressione, impedendo il regolare esercizio irriguo, la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 400,00;
per aver utilizzato nell’irrigazione a pressione apparecchiature e/o modalità non autorizzate dal Consorzio, la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00.
Art. 19 Sanzioni recidive
Tutte le sanzioni di cui al precedente art. 18 saranno raddoppiate in caso di recidiva.
Art. 20 Emergenza idrica
Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili - le sanzioni previste nel presente Titolo saranno raddoppiate.
Art. 21 Rilevazione delle infrazioni
Le infrazioni al presente regolamento ed alle vigenti norme in materia di bonifica ed irrigazione vengono rilevate dai capi operai, dagli acquaioli, dal personale addetto alla manutenzione, all’esercizio ed alla vigilanza delle opere consortili, e da qualsiasi altro dipendente all’uopo incaricato; tale personale è autorizzato a elevare verbale di contravvenzione alle predette norme in materia di polizia idraulica, ai sensi dell’art. 70 del
X.X. 00 febbraio 1933 n. 215 e successive disposizioni.
Art. 22 Modalità di contestazione
Nel verbale di contestazione verranno anche indicate le sanzioni corrispondenti e, nel caso sia necessaria una spesa per il ripristino, una prima approssimazione dell’importo della stessa.
Il verbale, una volta acquisito agli atti del Consorzio va notificato con R.A.R.:
- al proprietario del terreno ove si è verificata l’infrazione nei casi A1/A4/B1/B2/B3/B4/B5/B7.
- al proprietario dell’immobile da cui proviene lo scarico nel caso A6.
- Al soggetto che ha commesso il fatto, ove sia stato possibile risalirvi, nei casi A2/A3/A5/A6//A7/B6
Nei casi in cui sia necessario il ripristino o altra azione che comporti un lavoro, questo verrà eseguito dal Consorzio con onere a carico dei soggetti ai quali è stata contestata l’infrazione. Oltre a ciò, saranno comminate sanzioni pecuniarie la cui entità è fissata con apposito provvedimento dell’Amministrazione consortile una volta approvato il Regolamento.
L’introito di quanto sopra avverrà con procedure diverse da quelle della riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione.
Chi ha rilevato l’infrazione deve, quando è possibile, contestarla immediatamente al trasgressore, ovvero alla persona per conto della quale questi ha agito (titolare della domanda di utenza irrigua) e, qualora persona diversa dagli acquaioli o dal capo reparto, segnalarlo a questi o al personale addetto alla vigilanza che provvederà a redigere il "verbale di accertamento di infrazione".
Art. 23
Procedura sanzionatoria ridotta
E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla metà della sanzione comminata, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Art. 24 Controdeduzioni e successivi atti
Dalla data di contestazione ed entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente del Consorzio scritti difensivi e/o altri documenti.
Il Consiglio di Amministrazione esaminati il verbale, i documenti inviati e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione o alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
Il pagamento è effettuato mediante deposito di A/C intestato al Consorzio ovvero mediante deposito nel c.c. bancario o postale del Consorzio, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione di detto provvedimento. Trascorso inutilmente tale termine la somma dovuta sarà iscritta nei ruoli esattoriali di riscossione, maggiorata degli interessi e degli aggi in uso.
I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura parziale delle spese di esercizio delle opere consortili.
TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.
Art. 26 Pubblicità del Regolamento
Al presente Regolamento dovrà essere data adeguata pubblicità tramite affissione alla bacheca della sede centrale e periferica del Consorzio per mesi sei a decorrere dal giorno di esecutività della delibera di adozione.