COMUNI
COMUNI
Poggibonsi. Colle Val d'Elsa, X. Xxxxxxxxx. Casole d'Xxxx. Radicondoli
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n° 431
ACCORPO TERRITORIALE
CONTRATTI DELLE LOCAZIONI
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
A.P.E - Confedilizia –
U.P.P.I - Unione Pie-coli Propriejari Immobiliari – S.U.N.I.A.-
U.N.I.A.T. –
Val d'Xxxx Xxxxxx……………………..
D
Ai sensi di quanto disposto dall'ari. 2, comma 3, e art 4 e art.4 bis, della Legge 9 icembre 1998 n° 431 ed in
attuazione della Convenzione Nazionale, sottoscrìtta dalla partì sociali, in Roma, il 6 Settembre 2002 e
o
recepito nel Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti, di concerto c del 30 Dicembre 2002.
n il Ministero delle Finanze
l'anno 2009, il giorno .£5. del mese di .$ in Siena, nella Sede del Comune di Poggibonsi, deiSigg.
in rappresentanza dei Comuni di:
A.P.E.-Confedilizda
U.P.P.L - Unione Piccoli Proprietari
le Organizzazioni Provinciali Inquilini X.X.X.XX. - S.LC.E.T. - UN.I.A.T. -
Art.1
SI E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE
DISCIPLINA GENERALE
"Strumenti di Informazione"
La Contrattazione collettiva triennale; la dualità del mercato della locazione: canone li ero e canone contrattato, la
s
pluralità delle tipologie contrattuali, ecc. ecc. impongono rindividuazione di strumenti di monitoraggio e di
informazione sui valori di mercato degli alloggi, sui canoni, sulle tipologie edilizie, sugli e, più in generale, sulla domanda e sull'offerta della locazione.
OSSERVATORIO TERRITORIALE
tandard abitativi e dei servizi
Presso il Comune di Siena ed in forma associata con altri Comimi della Provincia, viene costituito l'Osservatorio
Territoriale del mercato pubblico e privato della locazione e delle politiche abitative. In tale osservatorio sono
rappresentate le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dell'Inquilinato, le Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., le Associazioni delle Imprese di Cpostruzione (ANCE, API, CNA, Confartìgianato, ecc. ecc.), l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, le Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative.
u
L'Osservatorio potrà avvalersi di collaborazioni esteme come la Camera di Commercio, le Agenzie Immobiliari, liberi professionisti. Le modalità costitutive saranno definite dalle Partì firmatarie della presente Convenzione e del Contratto Collettivo Territoriale. L'osservatorio è organizzato dai Comuni dell'Area Senese, avvalendosi anche della costante
collaborazione dell'Università degli St
Compiti delTOssevatorio:
di. I Comuni della Val d'Xxxx Xxxxxx aderiscono a tale osservatorio.
- analisi, verifica, proposte e confronto si temi di rilevante interesse nel
.e, della locazione;
- comparazioni con l'andamento di tali problematiche in altre città toscane e del Paese;
- analisi di investimenti, ristrutturazioni, tipologie edilizie e nuove tecnologie;
mercato delle costruzioni
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione dei ceti più deboli: anziani, immigrati, giovani coppie, studenti;
lla
- andamento del canale contrattato e del mercato libero in rapporto a pressione fiscale;
o
- durata dì fatto delle locazioni e pr
- sicurezza dei fabbricati e degli patrimonio pubblico e privato;
blemi di rilascio degli sfratti;
di
impianti, ambiente urbano, processi vendita e dismissioni del
gli
- pubblicazione periadica dei listini della borsa valori dei prezzi de alloggi e dei canoni di locazione.
Art.2
FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
In base ai comma 4 e 8 dell'ari. 11, Legge 431/98, visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 27/04/1999, per l'Assegnazione alle Regioni e ai Comuni, dei contributi per il sostegno alla locazione dei nuclei familiari con fasce di reddito inferiori a 20 e 27 milioni di lire e con incidenza del canone pari rispettivamente al 14 % ed al 24 % è istituita presso i Comuni, una Commissione con il compito di fissare i criterii di erogazione dei contributi e per predisporre i bandi comunali per l'assegnazione degli stessi.
I singoli Comuni, attese le esigenze dei ceti più deboli e compatìbilmente con i problemi di bilancio, si impegnano autonomamente a contribuire con proprie risorse aggiuntive a quelle già erogate ed erogando dallo Stato e dalle Regioni. La Commissione è composta dai rappresentati dei Comuni e degli Inquilini.
Art. 3
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Le partì firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una "Commissione'' per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. 11 ricorso avverrà dopo un primo tentativo esperito in sede sindacale. Tale Commissione terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa tra Confedilizia e S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - UJN.I.A.T. - siglato in Roma il 20 Maggio 1999.
1) I Locatori e Conduttori, assistiti dalle rispettive Associazioni firmatarie dell'Intesa Territoriale, potranno attivare una procedura di accertamento contrattuale e di verifica della congruità e conformità del canone alle parti normative degli accordi locali e ai fini della compatibilita con le misure di agevolazioni fiscali previste al comma 4, dell'ari. 2 e comma 1 dell'ari. 8 della Legge 431/98.
2) Tale accertamento potrà essere fatto presso la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, costituita presso il Comune di Poggibonsi, che si darà un proprio regolamento di disciplina, entro tre mesi dalla data del presente accordo.
3) Se il tentativo di conciliazione darà esito positivo si procederà alla stipula di un Verbale di Intesa conclusiva, il quale costituirà parte integrante del Contratto di Locazione.
4) II ricorso alla Commissione di Conciliazione Comunale, o il mancato accordo, non annullano il diritto delle parti sociali di promuovere ricorso alla Magistratura Ordinaria.
Art.4
NORME GENERALI PARTE PRIMA
Le parti riproducono in allegato al presente Accordo Territoriale, tutte le norme contrattuali definite dalla Legge 431/98, dai Contratti Tipo elaborati dalla Convenzione Nazionale dello 06/09/2002 e Decreto Ministeriale Infrastnitture del 30/12/2002; Modelli "A" e "C", dalle norme ancora in vigore della Legge 392/78, dal decreto del Ministero dei LL:PP del 27/04/1999 sui contributi di sostegno al Canone, dai Regolamenti Edilizi dei Comuni e dalla Normativa per la sicurezza degli impianti degli alloggi, di cui alla Legge 46/90. Diritto dell'inquilino alla prelazione per vendita e riaffitto, in base alla Legge 392/78, artt. 38,39 e 40.
PARTE SECONDA
II presente Accordo Territoriale assume gli elaborati e le scelte che i singoli Comuni hanno deliberato unitamente alle scelte e agli accordi convenuti con le Organizzazioni della Proprietà e degli Inquilini per le Zone Omogenee e per il "Canone Contrattato", (Tabelle 1-2-3 e Foglio 1 allegati).
PARTE TERZA
Determinazione delle Fasce del Canone ZONE-Tabella 1
In seguito alla Zone Omogenee, le parti stabiliscono due fasce per il "Minimo" ed il "Massimo" del Canone di Locazione, espresso in Euro Mq. Mese e con banda di oscillazione in riferimento agli standard dei servizi dell'alloggio, (Foglio allegato 1). Il Canone di Locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per i contratti di cui all'art 2, comma 3 della Legge 431/98, di durata superiore ai 3 (tre) anni, il Canone Concordato verrà maggiorato, del 4% all'inizio del 4° anno. Il Contratto è valido, se redatto in conformità all'allegato A, della Convenzione Nazionale.
Standard dei servizi degli alloggi e Coefficienti correttivi
Le parti contraenti del presente Accordo, convengono di suddividere in tre gruppi tutti gli alloggi che insistono all'interno delle varie Zone Omogenee e nelle Aree dei Comuni individuate al Foglio 1, assegnando i coefficienti "Normale", "Medio" e "Scadente", di cui alla Tabella n° 2).
Superficie Convenzionale Alloggio
Per la determinazione della Superficie Convenzionale dell'alloggio espressa in Mq., si fa riferimento alla Tabella n° 3.
Alloggi con Superficie utile inferiore ai 60 Ma.
- Per gli alloggi con Superficie Convenzionale tra i 40 ed i 60 Mq. i valori dei canoni espressi in "Euro Mq. Mese" delle fasce di oscillazione, verranno incrementati del 15 %.
- Per gli alloggi con Superficie Convenzionale inferiore ai 40 Mq., i valori dei canoni espressi in "Euro Mq/Mese" delle fasce dì oscillazione, verranno incrementati del 25 %.
Alloggi con mobilia concessi alle famìglie
Per gli alloggi concessi in affitto ammobiliati, il canone mensile verrà incrementato del 15% in caso di mobilia completa ed in buone condizioni e, del 10% con mobilia parziale e/o scadenti condizioni.
ONERI ACCESSORI
In materia di oneri accessori, le parti fanno riferimento alla allegata "Tabella G", di ripartizione degli stessi. Resta inteso, che per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt 9 e 10 della Legge 392/78.
Alt. 5
CONTRATTI PER USO TRANSITORIO
Questi contratti corrispondenti alle normative dettate dalla Legge 431/98, art. 5, comma 1 e dalla Convenzione Nazionale (Allegato C), non sono ammessi ai benefici fiscali e sono possibili solo alle condizioni sotto elencate
Particolari esigenze dei Locatori
Quando il Proprietario ha necessità di adibire l'immobile, entro 18 mesi, ad uso proprio o di un parente, per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall'estero.
Particolari esigenze dei Conduttori
Quando l'Inquilino ha necessità transitoria per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione di alloggio di E.R.P. o, acquisto di immobile in Cooperativa o presso privati e che si renderà libero entro 18 mesi, come dimostrato dal Compromesso regolarmente registrato;
- necessità di vicinanza momentanea a parenti bisognosi di cure.
N.B.
- La durata dei Contratto ad Uso Transitorio va da un minimo di mesi 1 ad un massimo di mesi 18
- Nei Comuni non capoluogo di provincia il contratto transitorio è a canone libero.
Art.6
DIRITTI SINDACALI
Premessa
L'introduzione del metodo concertato e della contrattazione tra le partì sociali, apre un nuovo capitolo rispetto alle recenti relazioni sindacali.
Ferma rimanendo la distinzione tea piccola e grande proprietà, si conviene tuttavia di dotarsi di una disciplina comune e unitaria per l'intero universo dell'inquilinato e di una carta dei diritti sindacali. Si ritiene Grande Proprietà quella con oltre 15 alloggi.
Riunione
Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini possono effettuare riunioni in ambienti idonei messi a disposizione della proprietà.
Delega Sindacale
Laddove è possibile e comunque nei Grandi Enti, pubblici e privati, la Proprietà provvedere alla I trattenuta mensile dei contributi sindacali per i Conduttori che ne facciano richiesta medianici la
delega sottoscritta dal Conduttore e inoltrata al Proprietario dallo stesso, o per tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale l'inquilino aderisce.
Gestione Contrattuale
Ferma rimanendo la possibilità di Locatori e Conduttori, di richiedere l'assistenza delle organizzazioni firmatarie della presenta Intesa Contrattuale, queste ultime si impegnano alla reciproca contestuale assistenza delle parti. Per la gestione contrattuale è prevista una quota di servizio del Locatore e del Conduttore.
Art.7
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
(Agevolazioni fiscali ICI)
Ferme rimanendo tutte le agevolazioni fiscali stabilite dalla Legge 431/98 e dal Decreto del Ministero delle Infrastnitture del 30/12/2002, i Comuni determineranno, nella loro autonomia istituzionale ed in linea con le leggi dello Stato, delle fasce per l'aliquota delTICI, in modo da contribuire per questa via all'affermazione del Contratto a "Canone Concordato".
Le Associazioni della Proprietà e degli Inquilini chiedono che l'aliquota ICI, venga fortemente differenziata tra coloro che affittano secondo regole certe (aliquota minima) e quelli che rimangono nel mercato sommerso, irregolare e nello sfitto (aliquota massima).
Poiché le agevolazioni fiscali dell'ICI sono facoltative e gravano sulle risorse finangjarie delle Comunità locali, tale fiscalità saia concessa su richiesta degli interessali e solo ed esclusivamente per quei contratti di locazione redatti con le imperative regole della Legge e del presente Accordo Territoriale.
Lo sgravio fiscale dell'ICI e comunque subordinato a condizioni di igienicità dell'alloggio, al rispetto degli standard abitativi prescritti dalle leggi sulla Salute Pubblica e alla sicurezza degli impianti di cui alla Legge n° 46/1990.
Tali garanzie si possono ritrovare in quei contratti redatti con l'Assistenza delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo o, in difetto tramite la verifica del contratto da parte di una Commissione composta dai rappresentanti dei Comuni e delle Organizzazioni Sindacali.
Art.8
DISPOSIZIONI FINALI
II presente Accordo entra in vigore con la firma di tutti i soggetti interessati e ammessi dalla Legge 431/98 e dal momento della sua deposizione presso la Casa del Comune di Siena e dei Comuni che rientrano nelle disposizioni della Legge 431/98.
La sua validità è di 3 (tre) anni, a partire dal deposito presso le Sedi dei Comuni. Il presente Accordo Territoriale» potrà formare oggetto di revisione anche prima della scadenza, per uno dei seguenti motivi:
1) che il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l'affitto contrattato, rispetto al presente contralto;
2) che si modifichino le normative fiscali previste all'art. 8 della legge 431/98;
3) che siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
4) qualunque variazione o modifica non potrà comunque avvenire con atto unilaterale di una delle parti contraenti ma, con il metodo della proposta e della concertazione tra tutte le Parti Sociali ed Istituzionali firmatarie del presente Accordo Territoriale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
A.P.E.-Confedìlizia
U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari
S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - U.N.LA.T.
ISigg. ………………………………………………............................................……..
in rappresentanza dei Comuni di :
……………………………………………………………………
ai sensi dell'art. 2, comma 3 e artt. 4 e 4 bis., della Legge 431/98, prendono atto di quanto convenuto e stipulato tra le Parti Sociali, assicurandone la Pubblicazione all'Albo Pretorio di ogni singolo e rispettivo Comune sopra richiamato.
Zona Val d'Xxxx Xxxxxx, ……………………………..
Tabella 1
Legenda ZONE
Fermo rimanendo quanto stabilito dai Comuni con i proprì P.R.G., Piani Strutturali ecc., e solo ai fini di stabilire il valore dei canoni espressi in "Euro Mq. Mese" previsti dal presente Accordo Territoriale, si conviene che per i Comuni di Poggibonsi, Colle Val' d'Elsa e X. Xxxxxxxxx si procederà all'istituzione di un'unica Zona Omogenea, con i valori espressi in "Euro Mq. Mese" di cui al Foglio 1.
L'altra Zona Omogenea interessa i Comuni di Casole d'Xxxx e Radicondoli con i diversi valori in "Euro Mq. Mese", sempre risultanti al Foglio 1.
TABELLA 2
1) Alloggio Normale*
- buona conservazione, intendendo l'alloggio di nuova costruzione o ristrutturazione avvenuta entro 30 anni;
- riscaldamento singolo;
- servizi igienici completi, (doccia e/o vasca da bagno, bidet ecc.);
- cantina;
- garage, posto auto.
2) Alloggio Medio*
- conservazione media;
- costruzione o ristrutturazione effettuata oltre il 30° anno;
- riscaldamento centralizzato;
- servizi igienici incompleti;
- mancanza di garage, posto auto;
3) Alloggio Scadente*
- conservazione scadente dello stabile e dell'alloggio;
- costruzione o ristrutturazione integrale effettuata oltre il 50° anno;
- riscaldamento centralizzato;
- servizi igienici incompleti, con solo lavabo e WG;
- mobilia insufficiente;
- mancanza di garage, posto auto,
* II Canone potrà oscillare in rapporto agii elementi richiamati
N.B. Si ritengono Normali gli alloggi situati nei centri storici, anche se sprovvisti di garage ma in presenza di tatti gli altri requisiti.
. costituire presso il Comune di Poggibonsi, una Commissione di Conciliazione, con tutte le parti firmatarie dell'Accordo Territoriale, per favorire la risoluzione di controversie, evitando, se possibile, il ricorso alla Magistratura ordinaria.
I Comuni firmatari del presente Protocollo, si impegnano e perseguire gli obiettivi sopra indicati, nell'ambito delle scadenze individuate nell'Accordo Territoriale ed a definire le agevolazioni ICI, a partire dal Bilancio di previsione per il 2010.
Inoltre auspicano che la gestione della fase successiva alla definizione dell'Accordo possa vedere l'impegno congiunto di tutte le patri, affinchè il doppio regime previsto dalla Legge 431/98 si affermi valorizzando il regime del contratto a "canone concordato", superando situazione di locazione al nero e/o di non rispetto della dignità e delle condizioni di convivenza per i nuclei familiari e per i singoli.
Per il Comune di Poggibonsi
Per il Comune di Colle Val d'Elsa Per il Comune di X. Xxxxxxxxx Per il Comune di Casole d'Elsa Per il Comune di Radicondoli
PROTOCOLLO TRA I COMPISI PI COLLE VAL D'ELSA. POGGIBONSI. X. XXXXXXXXX CASOLE D'ELSA. RADICANDOLI.
IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA L. 431/98 SULLE LOCAZIONI A
"CANONE CONCORDATO"
I Comuni intendono assicurare il loro sostegno all'Accordo Territoriale stipulato nella Provincia di Siena, tra
A.P.E. e U.P.P.I. da un lato, e S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - U.N.LA.T. dall'altro, per i contratti di locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo.
Reputano di primaria importanza che le politiche per la casa affrontino sul loro territorio - oltre alle scelte di Edilizia Residenziale Pubblica e Convenzionale, tese ad innalzare il numero delle famiglie proprietarie della prima abitazione - anche gli aspetti di un mercato delle Locazioni, che pur nella sua dualità, individui il regime del "Canone Contrattato" come base per perseguire obiettivi di trasparenza e di equità, nell'ambito dei rapporti di locazione.
Sottolineano il ruolo dell'Accordo raggiunto nella realtà della Val d'Xxxx Xxxxxx, al fine di creare condizioni che evitino conflitti e tensioni tra famiglie ed in particolare, giovani coppie, soggetti più deboli e lavoratori immigrati, predisponendoli ad apprezzare i rispettivi valori sociali e culturali che ognuno di loro esprime per essere insieme attori della vita cittadina.
I Comuni dì Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, X. Xxxxxxxxx, Casolo d'Xxxx e Radicondoli, affinchè l'Accordo sottoscritto territorialmente, possa effettivamente dispiegare gli effetti previsti dalla legge, si impegnano a:
. adottare, ognuno nella propria autonomia istituzionale, ma concertando un orientamento che renda armonica la situazione di agevolazione sul territorio, di regole e imposizioni ICI che differenzìno in modo significativo le aliquote per il titolare di abitazioni affittate secondo il "canone concordato" ed il titolare di abitazioni risultanti sfitte, fenomeno quest'ultimo che può facilitare il permanere di un mercato sommerso.
. ricercare regole che garantiscano equità nei comportamenti, senza discriminazioni, avendo al tempo stesso la certezza che l'agevolazione fiscale porti benefici a situazioni di applicazione dell'Accordo per il "canone concordato" e rispetto delle norme ìgieniche degli alloggi e sicurezza degli impianti, come previsto dalle leggi vigenti.
. costituire in forma associata con il Comune di Siena e con il coinvolgimento dell'Amministrazione Provinciale e dell'Università di Siena, l'Osservatorio Territoriale, quale strumento di conoscenza ed orientamento del mercato delle locazioni e delle politiche abitative. L'Osservatorio si organizzerà secondo la composizione, le modalità di collaborazione ed i compiti previsti nell'Accordo stipulato tra A.P.E., U.P.P.I., S.U.N.I.A, SJ.C.E.T., U.N.I.A.T.
. sostenere presso i singoli Comuni la locazione, attraverso un fondo o strumenti analoghi, che rafforzino [gli effetti conseguenti alle disponibilità dei fondi erogati a tale scopo dallo Stato e dalle regioni.
FOGLIO 1
Comuni di:
XXXXXXXXXX XXXXX XX XXX X’XXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxxx Massimo Euro Mq:mese 6,40 Canone minimi Euro Mq:mese 4,32
Fasce di oscillazione in rapporto agli Standard dei servizi degli alloggi, 10%
100% - 15% - 25%
ZONA OMOGENEA OSCILLAZIONE | NORMALE 6,40 - 5,76 | MEDIO 5,44 - 4,89 | SCADENTE 4,80 - 4,32 |
- Per gli alloggi con Sup. Conv. Tra 40 e 60 Mq., i valori del canone in E. Mq.mese, si incrementeranno del 15%.
- Per gli alloggi con Sup. Conv. Inferiore ai 40 Mq., i valori del canone in E. Mq.mese, si incrementeranno del 25%.
Comuni di:
CASOLE D’XXXX RADICONDOLI
Euro Mq. 5,36
Euro Mq. 4,32
Euro Mq. 6,40
FASCIA DI OSCILLAZIONE UNICA CON VALORE MEDIO
Il valore medio del Canone convenzionale per i due Comuni di Casole e Radicondoli corrisponde a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Marzo 2006, Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 Maggio 2006.
TABELLA3
Per stabilire la "Superficie Convenzionale" del singolo alloggio, espressa in Mq. si terrà conto dei eguenti criteri:
a) la superficie calpestatale al netto dei muri perimetrali ed interni;
b) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, garage e la superficie di balconi, terrazze e simili sarà computata nella misura del 30 %;
e) la superficie dell'area scoperta od a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, verrà computata nella misura del 20 % e comunque sino e non oltre alla superficie intema dell'alloggio;
d) la superficie dell'area scoperta in uso condominiale, verrà computata per il 2 % della singola quota millesimale assegnata all'alloggio;
e) è detratto il 30 % della Superficie Convenzionale dei vani con altezza utile inferiore a mt. 1,70.
Le Superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità di cui alle lettere b), e), d), e), entrano nel computo della superficie utile sino ad un massimo pari alle metà della superficie interna dell'alloggio di cui alla lettera a).