CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO “VILLA CASTELLETTI” SITO IN SIGNA.
COMUNE DI SIGNA
(Città Metropolitana di Firenze)
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO “VILLA CASTELLETTI” SITO IN SIGNA.
L’anno 2017 e questo dì , in Signa, presso “Xxxxx Xxxxxxxxxxx” Xxx xx Xxxxxxxxxxx x. 0, xxx i Sigg.:
DA UNA PARTE
- Sig. Xxxx Xxxxxxx, nato a
, C.F.
, residente in
, non
in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore della Soc. Villa Castelletti, SRL, affittuaria della Villa Castelletti, C.F./P.I. 04579470487, avente sede in Signa, Via di Castelletti, n. 5, di seguito nominato anche comodante;
E DALL’ALTRA
- Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Signa (FI) il 08.02/1956 , non in proprio, ma in nome e per conto, e nell’esclusivo interesse del Comune di Signa, C.F. n. 01147380487, che legalmente rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 “Servizi al Cittadino” , così come previsto dell’art.107 - comma 3 lettera c) del D.Lgs. citato n.267/2000, di seguito nominato anche comune o comodatario;
PREMESSO
- che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000
n. 396 “Nuovo Ordinamento di Stato Civile”, con deliberazione della Giunta comunale i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici di Stato Civile, dandone comunicazione contestuale al Prefetto;
- che fra le finalità dell’Amministrazione comunale, vi è anche quella di
promozione e valorizzazione del territorio e delle bellezze storiche, artistiche presenti sul territorio stesso, fra cui ville e giardini d’epoca ed edifici di pregio storico artistico;
- che la Giunta comunale in data 09.03.2015 ha espresso parere favorevole all’avviamento della procedura necessaria per l’istituzione temporanea di un separato ufficio di stato civile per la celebrazione di matrimoni con rito civile e quindi ha dato disposizioni per l’individuazione di proprietari di ville storiche interessati a concedere l’uso di un locale, mediante atti di comodato, ove svolgere la celebrazione.
- che con circolare n. 29 del 7 giugno 2007 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni esplicative sulla celebrazione dei matrimoni in luogo diverso dalla casa comunale, ammettendo l’istituzione temporanea dell’ufficio di stato civile in una sede esterna, purchè tale sede sia a disposizione del Comune con “carattere di ragionevole continuità temporale”
- che tale carattere di continuità temporale è garantito dalla stipula del presente contratto di comodato;
- che con nota del 09.11.2016 prot. n. 19163 il comodante ha avanzato la richiesta di rinnovare il comodato, che a seguito di incontri con l’Amministrazione è stato stabilito un periodo di ulteriori tre anni mantenendo invariati gli spazi, la messa a disposizione di porzioni dell’immobile denominato “Villa Castelletti” sito in Xxxxx (XX), xxx xx Xxxxxxxxxxx, x. 0, identificato al NCEU foglio 13 Particella 17 Cat. D/8 come da visura catastale allegata al presente atto (allegato n. 1), al fine di adibirlo temporaneamente ad ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione dei matrimoni, anche nella considerazione che è specifico interesse della proprietà valorizzare l’immobile
oggetto del presente contratto;
- che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, con determinazione del responsabile del Settore 1 “Servizi al cittadino” n. 89 del 31.07.2012, che l’immobile di proprietà privata oggetto del presente contratto è stato individuato nella deliberazione della
Giunta comunale n. fra gli immobili nei quali è possibile procedere
alla celebrazione di matrimoni;
- che le parti intendono formalizzare con il presente atto la reciproca volontà di impegnarsi;
STIPULANO E CONVENGONO
1) La premessa è patto.
2) Il comodante concede in comodato gratuito al comodatario che, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, accetta le porzioni di immobile denominato “Villa Castelletti” sito in Signa, Xxx xx Xxxxxxxxxxx, x. 0, come di seguito descritti e meglio evidenziati nella planimetria di cui al precedente comodato.l comodato è concesso al solo ed esclusivo scopo di adibire le porzioni di edificio a sede temporanea di ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione di matrimoni. E’ fatto espresso divieto di ogni diverso utilizzo, a pena di immediata risoluzione del presente contratto.
3) Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere la consistenza delle porzioni di immobile che forma oggetto del presente atto ed il comodatario accetta tali porzioni dichiarando espressamente che sono idonee all’uso che intende farne e, nello specifico, costituirvi sede tempeornanea di ufficio distaccato di stato civile per la celebrazione, in forma publica, di matrimoni con rito civile.
4) Il comodatario non potrà eseguire sulla porzione di immobile alcun intervento di carattere manutentivo, sia ordinario che straordinario. Le parti concordano che ogni intervento sull’immobile, sia a carattere ordinario che straordinario, resta di stretta competenza del comodante, senza che possano essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti del comodatario.
5) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato l’immobile del quale riconosce la conformità alle caratteristiche, nonché l’idoneità dello stesso all’uso determinato dalle parti, previo parere rilaciato da tecnico comunale competente. Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
6) Il presente contratto non è cedibile a terzi a nessun titolo.
7) Fatto salvo il disposto di cui all’art. 1809 comma 2 del codice civile, il presente contratto decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2019. E’ escluso il tacito rinnovo; l’eventuale rinnovo può essere disposto solo con atto scritto in accordi fra le parti.
Il presente contratto potrà essere disdetto annualmente purche una delle due parti ne dia comunicazione scritta entro il 30 Novembre di ciascun anno.
8) Per quanto non disposto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento agli artt. 1803 e seguenti del codice civile.
9) Tutte le spese e le procedure inerenti il presente atto sono a carico del comodante che, senza eccezioni o riserve, se le assume espressamente. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5
n. 4 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986.
10) Le parti si danno reciprocamente atto che:
a) non sussistono le incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32 quater del codice penale.
b) le date dei matrimoni dovranno essere comunicate all’Amministrazione con almeno 45 (quaranticnque) giorni di preavviso in fomra scritta anche per posta elelettronica, l’Amministrazione Comunale nei 15 (quindici) giorni successivi dà conferma della disponibilità del celebrante;
c) I rarapporti sull’utilizzo dei locali si svolgeranno esclusivamente fra l’Ufficio competente e il responsabile della gestione della villa;
d) se l’orario stabilito per la celebrazione del matrimonio dovesse subire un ritardo superiore alla mezz’ora per ritardo della coppia che deve celebrare il matrimonio potranno essere applicate delle penali stabilite dall’Amministrazione Comunale con proprio atto della Giunta Comunale;
e) il comodante si impegna ad accettare le condizioni stabilite dal regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili attualmente in vigore e delle succesive modifiche che l’Amministrazione Comunale apporterà;
11) Non sono cosentite deleghe da parte del Sindaco a cittadini italiani per la celebrazione dei matrimoni civili, per motivi organizzativi e di sicurezza della cella celbrazione stessa.
12) Le deroghe saranno previste nel nuovo regolamento.
13) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.
Letto, approvato e sottoscritto IL COMODANTE
IL COMODATARIO