ACCORDO QUADRO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNEDI SCANDIANO
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ACCORDO QUADRO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNEDI SCANDIANO
Con la presente scrittura privata firmata digitalmente, avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,
TRA
il Comune di Scandiano con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx (xx seguito denominata
Amministrazione), CF rappresentata da , nato a
il CF nella sua qualità di , come da Decreto di conferimento incarico prot. n. del a firma del Sindaco, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell’Amministrazione medesima;
E
l’Operatore Economico , avente sede legale a , in Via , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
con n. di iscrizione, C.F. e P. Iva n. , rappresentato
da
nato a
il , CF
residente
a ( ) Via , il quale interviene, agisce e stipula
esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del suddetto operatore economico e a ciò espressamente autorizzato;
Premesso che:
1. Il Comune di Scandiano dispone n. 10 /dieci cimiteri siti nel capoluogo e nelle frazioni del comune presso i quali è necessario eseguire le operazioni cimiteriali del servizio comunale di polizia mortuaria.
2. Con Delibera di Giunta Comunale n. 270 del 22./12/2020 sono stati approvati gli elaborati del il Progetto, relativo a “operazioni cimiteriale del comune di Scandiano, per una durata di 24 mesi.
3. con Determina n.
del
l’Amministrazione ha disposto
l’aggiudicazione, dell’Accordo Quadro all’Operatore Economico, di seguito denominato “Appaltatore”, per il ribasso percentuale unico del % offerto dal suddetto Appaltatore e riferito all’elenco prezzi senza deduzione sull’importo dei lavori stimato, come da offerta che si allega al presente atto;
4. a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
5. ai sensi della vigente legislazione antimafia sono da ritenersi favorevolmente assolte, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine all’insussistenza di alcuna delle cause di
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decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, mediante accertamento presso la Banca Dati Nazionale Antimafia;
6. con nota Prot.n. datata è stato richiesto all’Appaltatore di produrre la prescritta documentazione preordinata alla stipulazione del presente accordo;
7. l’Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini prescritti in ottemperanza alla citata nota, la documentazione richiesta per addivenire alla stipula;
8. l’Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
9. la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l’Amministrazione relativamente all’affidamento degli interventi relativi alle operazioni cimiteriali previste e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate;
10. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Committenza nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati previa stipula di “contratti discendenti” da parte del Committente stesso;
11. l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che l’Amministrazione non dia luogo ai relativi contratti applicativi;
12. i singoli Contratti Discendenti verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Comune di Scandiano e l’Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
13. l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il capitolato speciale d’appalto Parte I - Amministrativa (di seguito, anche, “Capitolato”) e l’elenco prezzi, nonché gli ulteriori atti e documenti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto dei lavori da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
art 1. Premessa
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Il presente Accordo Quadro per le operazioni cimiteriali è articolato in una serie di allegati; in particolare il Capitolato Speciale definisce gli adempimenti e le procedure che l’Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi. Tutti gli allegati specificati, i richiami e i documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
art 2. Ambito di applicazione e oggetto dell'accordo
Il presente Accordo disciplina gli eventuali futuri Contratti Discendenti applicativi per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali nei cimiteri dell'intero territorio del Comune di Scandiano.
Le operazioni cimiteriali come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica costituiscono l'oggetto del presente Accordo quadro. L'ubicazione, il numero e l'entità delle operazioni oggetto dell'Accordo Quadro verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolo intervento, mediante contratti discendenti e ordini di esecuzione delle operazioni cimiteriali, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dall'ufficio Demografici-polizia mortuaria. L’Accordo Quadro si estende automaticamente alle operazioni cimiteriali in nuove aree cimiterili dell’Amministrazione comunale, considerate tali a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo stesso e per tutta la sua durata, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Ogni singola operazione cimiteriale comprende tutti le attivià, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione della stessa a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'Appalto parte amministrativa e parte tecnica, nonché dei successivi allegati facenti parte del presente Accordo.
art 3. Normativa di riferimento
L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
• norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii in quanto applicabili;
• capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
• norme contenute nella lettera di invito nonché in tutta la documentazione di gara;
• condizioni generali e particolari delle operazioni cimiteriali riportate nel capitolato speciale e nello schema di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia,attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei servizi, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
• norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
• normativa di settore;
• Linee guida X.X.XX. in quanto applicabili;
• Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandiano;
• Protocolli di Legalità
• Regolamento di polizia Mortuaria del Comune di Scandiano
art 4. Definizione degli interventi per le operazioni cimiteriali
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Gli interventi per le operazioni cimiteriali oggetto dell’Accordo Quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento dei servizi cimiteriali del Comune di Scandiano, attività istituzionali nel rispetto degli obblighi normativi, per la fruibilità e funzionalità del servizio pubblico essenziale preservandolo da eventi critici di qualsiasi natura. Tutte le operazioni descritte dovranno essere eseguite nel rispetto del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge Regionale n. 19/2004, nonché del Regolamento Comunale del servizio cimiteriale.Per le specifiche si rimanda al Capitolato speciale d'Appalto parte amministrativa e Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica, parti integranti del presente accordo.
art 5. Validità dell'Accordo
L’Accordo Quadro vincola l’Appaltatore per una durata di 24 mesi a partire da ed ha scadenza , ovvero prima della scadenza al raggiungimento dell’importo massimo stimato. Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che l’Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo. La validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.
I contratti discendenti hanno una precisa durata stabilita negli stessi, in ogni caso i termini di esecuzione dei contratti discendenti non potranno essere superiori al termine di scadenza dell'Accordo.
art 6. Inderogabilità di esecuzione
Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l’Appaltatore è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla legge n° 146 del 12.06.1989 e D.P.R. 333 del 03.08.1990 e successive modificazioni, secondo le modalità disposte da Comune.
Trattandosi di servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all’Appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi, in quanto l’onere per la reperibilità è compreso e compensato nei prezzi dell’elenco in appalto.
Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria si verifichi, l'Appaltatore garantisce il servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione nelle 24 ore giornaliere, adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni. L’appaltatore dovrà eseguire, anche oltre gli orari di lavoro e senza oneri aggiuntivi rispetto alle voci di elenco prezzi, le eventuali operazioni resesi necessarie, e quindi considerate urgenti e indilazionabili
art 7. Oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è responsabile della puntuale esecuzione delle operazioni cimiteriali oggetto del presente Accordo e di ogni altro adempimento derivante dal contratto stesso. I servizi relativi alle operazioni cimiteriali affidate in virtù del presente Accordo sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, negli ordini di intervento (Contratti Discendenti) e nei seguenti documenti:
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• Capitolato speciale di appalto Parte I – Amministrativa, n. facciate
• Capitolato speciale di appalto Parte II - Tecnica, n. facciate
• Relazione generale ed elenco cimiteri, n. facciate
• Elenco prezzi unitari, n. facciate
• DUVRI, n. facciate
• Offerta economica presentata dall’Appaltatore, n. facciate
I documenti precedenti di cui alle lettere a), b), c) d) e) allegati al presente atto, sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo; mentre l'offerta economica sottoscritta dalle parti contestualmente alla stipula del contratto, si intende parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell’Ufficio Contratti del Comune.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara di aver attentamente visionato tutti i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto, e pertanto di accettarli senza riserva.
In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica xxxxxxxxx.Xx caso di norme del capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, nel seguente ordine:
• le norme riportate nella lettera di invito che riveste funzione di disciplinare di gara
• le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico;
• le norme di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario
Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione delle operazioni cimiterialidi cui al presente Accordo, che non risultino espressamente a carico del Committente, nonché le eventuali proposte di cui l’Appaltatore si sia assunto l’onere in sede di offerta. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore nel corso della durata del contratto.
La stipula del presente Accordo non prevede alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore da parte del Committente, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti. Gli interventi per le operazioni cimiteriali saranno affidati e specificati, di volta in volta, alla ditta, tramite “richieste di intervento”, all’interno di appositi contratti discendenti.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di modificare l’ordine di esecuzione delle operazioni cimiteriali secondo le proprie priorità, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi aggiuntivi.
art 8. Codice di Comportamento
L’Appaltatore è obbligato al rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, approvato con Deliberazione G.C. n. 252 del 19.12.2013. e reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Scandiano all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx (disponibile sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice. La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.
art 9 Affidamento dei contratti discendenti e richieste di intervento
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La stipula del presente Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante di formulare con L'Appaltatore successivi contratti esecutivi (contratti discendenti), secondo i prezzi ribassati assunti nell'Accordo. I contratti discendenti dovranno essere stipulati, a mezzo posta elettronica certificata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione di affidamento dei relativi lavori, pena la risoluzione dell’Accordo e l’incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di ritardo nella sottoscrizione del contratto discendente si applicano le penali, fino all'eventuale risoluzione del contratto .
Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere delle richieste di operazioni cimiteriali e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi. Non esiste un numero minimo o massimo di affidamento dei servizi e relativi contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dal presente Accordo. I Contratti Discendenti non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizione fissate dal presente Accordo Quadro. I Contratti Discendenti saranno stipulati “a misura”. Ai sensi dell’art. 1353 del codice civile:
1. ciascun Contratto discendente cessa di avere effetto dalla data di esaurimento dell’importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nel contratto stesso;
2. nel caso l’importo del Contratto Discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende aumentata di novanta giorni, fermo restando quando stabilito nella lettera precedente.
Per ciascun Contratto Discendente, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
art 10. Esecuzione delle operazioni cimiteriali
Le operazioni cimiteriali di cui al presente Accordo dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti discendenti e negli ordini di intervento.
art 11. Ammontare stimato dell'Accordo Quadro
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) oltre a IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza che verranno quantificati nell’ambito dei contratti applicativi. L’importo dell’Accordo Quadro è stato determinato sulla scorta dei dati storici delle operazioni cimiteriali e sulla base di una programmazione di medio periodo, perciò deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile. Il corrispettivo per le operazioni cimiteriali effettuate è dato dal prezzo previsto dall’Elenco Prezzi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero delle operazioni cimiteriali svolte per ciascuna voce.
Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al % ( percento), è invariabile per tutta la durata del contratto e si applica sulle singole voci dell’elenco prezzi e non sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro e /o dei singoli contratti discendenti.
art 12. Pagamenti
Per ciascun affidamento, il Comune di Scandiano pagherà il corrispettivo per le operazioni cimiteriali effettuate, quantificati come indicato all’articolo precedente, come segue:
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Il conto mensile delle operazioni cimiteriale è redatto ogni 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, accertata con apposito atto ed è sottoscritto dal ufficio demografici - polizia mortuaria per la liquidazione ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzioni delle operazioni cimiteriali svolte.
Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo delle operazioni cimiteriali svolte nel mese con indicazione della data, della tipologia di operazioni svolte e nominativo dei defunti di riferimento.
La quota mensile, unitamente alle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro i termini di legge.
Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità di cui all’art. 26. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
− vengano contestati eventuali addebiti all'Appaltatore; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate, dopo aver sentito l'Appaltarore stesso.
− l'Appaltarore non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata a Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento come sopra pecificati.
Il pagamento delle quote è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Ad insindacabile giudizio del Committente, la garanzia potrà essere ridotta fino al venti percento dell’importo del pagamento. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali. Ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12- 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
art 13. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente legge n. 136/2010. Qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 art. 3 della legge 136/2010. Il Committente comunicherà all’Appaltatore il Codice
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identificativo Gara (CIG derivato) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.
art 14. Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del codice civile, i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura delle operazioni cimiteriali richieste e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l’esecuzione delle oeprazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
art 15. Nominativi e Responsabili
I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) del responsabile dell'ufficio demografici-polizia mortuaria, di ciascun contratto discendente saranno comunicati all’Appaltatore prima della relativa stipula. I Committenti e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
art 16. Rappresentante dell’Appaltatore , responsabile operazioni cimiteriali
L’Appaltatore ha individuato i seguenti referenti:
• Rappresentante Appaltatore
• Responsabile / coordinatore
• altri referenti
L’Appaltatore, tramite il responsabile assicura l’organizzazione, la gestione e la conduzione delle operazioni cimiteriali nel comune di Scandiano. Il responsabile dell'ufficio Demografici-polizia mortuaria ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode o da inidoneità igenico sanitaria. Nel caso di mutamenti nei referenti o domicili l’Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione tramite PEC al Committente.
art 17. Obblighi dell’Appaltatore
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna ad assicurareil personale addetto, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare dei servizi cimiteriali commissionati a regola d’arte secondo, seguendo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale – parte amministrativa, al “Capo 6 :Obblighi dell'Appaltatore”. Pertanto, l’Appaltatore dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi per eseguire gli interventi per le operazioni cimiterili richieste.
art 18. Modifiche ai contratti discendenti
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, qualora si rendesse necessario, anche operazioni cimiteriali non previste nell’elenco prezzi. Nel caso si rendesse necessario eseguire operazioni cimiterialii per le quali il
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prezzario di riferimento non ne riporti l'indicazione, il relativo nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra ufficio demografici-polizia mortuaria e Appaltatore utilizzando i prezzi dell'elenco allegato altrimenti ragguagliati con quelli di operazioni cimiteriali simili o combiante, quando invece anche l'assimilazione risulta impossibile, i nuovi prezzi vengono ricavati da nuove analisi. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara. L'Appaltatore in fase operazioni cimiteriali è tenuto ad eseguire anche interventi in modifica al contratto disposti dall'ufficio demografici - polizia mortuatia per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero finalizzate al miglioramento dell'esecuzione dell'perazione cimiteriale.
art 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga o ritardi delle operazioni cimiteriali, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo ordinativo di servizio o programmazione:
1. l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal ufficio demorafici- polizia mortuaria, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
2. la realizzazione delle eventuali migliorie offerte;
3. le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, affidatari, altri incaricati;
4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
art 20. Controversie
In caso di controversie circa l'interpretazione del contratto , le parti si attiveranno in buona fede per la composizione bonaria della controversia. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque ritardaew o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario . a tale scopo viene stabilita la competenza del foro di Reggio Xxxxxx.
art 21. Disposizioni sul personale impiegato
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'Accordo Quadro e ad assicurare l'esatto adempimento degli obblichi derivanti dal presente Accordo per la completa e perfetta escuzione dei servizi cimiteriali. Le persone che vengono investite dall'Appaltatore delle prestazione delle operazioni cimiteriali previsti a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari ed essere di gradimento dell'Amministrazione. L'Appaltatore mantiene la disciplina nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi operatori e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni della polizia mortuaria, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio. Tutto il personale, nello svolgimento delle operazioni cimiteriali, dovrà indossare abbigliamento uniforme con caratteristiche distintive oltre ai dispositivi di protezione individuale prescritti dalla xxxxxxxxx.Xx personale dell'Appaltatore è fatto divieto rigoroso di:
• esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo lucrativo inerente la gestione cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero;
• trattenere, per sé o per terzi, oggetti rinvenuti o recuperati all'interno del cimitero, che devono essere consegnati all'Ufficio Demografici- polizia mortuaria.
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Essendo le operazioni cimiteriali un servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all’Appaltatore attraverso il proprio personale addetto di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi, in quanto l’onere per la reperibilità è compreso e compensato nei prezzi dell’elenco in appalto. Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria si verifichi, l'affidatario garantisce il servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione nelle 24 ore giornaliere, adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni. L’Appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire le operazioni cimiteriale oggetto del presente accordo quadro in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e dalla relativa normativa attuativa.
art 22. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, con beneficiario il Comune di Scandiano, di Euro , pari al % dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fideiussoria n. emessa da in data
/ / .
Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall’art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo l’Appaltatore in possesso di qualità
La garanzia viene prestata a cauzione dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inosservanza delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con il Comune di Scandiano; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti Contratti Discendenti. Il Comune di Scandiano ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
• mancata stipula dei Contratti Discendenti conseguenti all’affidamento da parte del Committente
• risoluzione del presente Accordo Quadro
• risoluzione di Contratti Discendenti
• esecuzione di prestazioni affidate d’ufficio a terzi per inadempienza dell’Appaltatore
• applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore
• risarcimento dei danni
• in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comune di Scandiano, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.
art 23. Responsabilità dell’Appaltatore
Fermo restando quanto eventualmente previsto nel Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti. L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed
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indenne il Comune di Scandiano da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti/soci/collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi , nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione all’espletamento delle operazioni cimiteriali oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo.
L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L’Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le operazioni provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei servizi affidati in forza del presente Accordo Quadro.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune di Scandiano che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni.
art 24. Polizza assicurativa
L’Appaltatore ha stipulato e consegnato al Comune di Scandiano, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa RCT e RCO n. emessa da
in data _/_/_, contro tutti i rischi di esecuzione delle operazioni cimiteriali e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli xxxxxx.Xx copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dell'accordo e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno dell' accordo discendente.
L’Appaltatore risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell’appalto, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d’opera a qualunque titolo impiegati per l’esecuzione dell’appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima. La polizza prevede i seguenti massimali non inferiori rispettivamente a:
- euro 2.000.000,00 per sinistro RCT;
- euro 2.000.000,00 per sinistro RCO;
- euro 2.000.000,00 per persona (dipendente, terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente.
Resta precisato che costituisce onere a carico dell’Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni
- o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
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L’accertamento di eventuali danni agli stabili, mobili, attrezzi, beni, etc. di proprietà comunale sarà effettuato dal responsabile competente per l'Amministarzione Comunale alla presenza del Responsabile di servizio della ditta appaltatrice previamente avvertito. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, l'Amministrrazione Comunale provvederà autonomamente ed è autorizzata a provvedere direttamente sulla polizza assicurativa per danni di cui al presente articolo. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
art 25. Penali
Il Committente ha competenza in ordine all’applicazione delle penali in relazione all’esecuzione delle fasi dell'Accordo quadro, secondo le diverse casistiche:
1. in caso di ritardato intervento delle operazioni cimiteriali richieste o nell'esecuzione del servizio una penale di € 150,00 per interventi ordinari , una penale di € 200 per interventi di emergenza e una penale di € 100 per interventi pianificati con richiamo scritto in entrambi i casi da parte dell'ufficio demografici -polizia mortuaria;
2. in caso di cattiva esecuzione del lavoro e/o servizio comporterà un richiamo scritto con una penale di € 300,00 e il conseguente obbligo di rifacimento dell'operazione cimiteriale a regola d'arte
3. in caso di mancato rispetto dei termini imposti dall'Ufficio demografici del Comune per recuperare le situazioni sanabili comporta una ulteriore penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Qualora l’ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto Discendente ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, il Committente attiverà la procedura per la risoluzione del Contratto Discendente o dell’Accordo Quadro. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Committente, si procederà all’applicazione delle penali. L’importo delle penali previste dal presente Accordo, competenza del Comune di Scandiano, sarà trattenuto dai crediti dell’Appaltatore, in occasione del primo pagamento successivo alla applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all’appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
art 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, come disposto dall’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con
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comunicazione da notificare al cedente e al concessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
art 27. Cause di risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del procedimento ufficio demografici -polizia mortuaria potrà inoltre promuovere l’avvio della procedura di risoluzione, con contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nei casi:
1. la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il ventesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
2. il verificarsi del mancato rispetto dei tempi indicati, per la perfetta esecuzione delle operazioni cimiteriali;
3. frode nell'esecuzione dei servizi cimiteriali
4. grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
5. mancata o parziale realizzazione dei lavori;
6. mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Committente che pregiudichi l'esecuzione dei servizi cimiteriali affidati;
7. inadempimento alle disposizioni dell'ufficio demografici-polizia mortuaria, riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
8. sospensione o interruzione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore;
9. ritardi in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle operazioni cimiteriali nei termini previsti dal contratto;
10. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi;
11. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
12. raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale;
13. mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione;
14. violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Committente;
15. inadempienza accertata, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
16. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
17. mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
18. cessione, anche parziale, del contratto;
19. mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;
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20. cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
In tali casi il Comune di Scandiano può risolvere l’Accordo e/o i Contratti Discendenti in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita e depurato delle eventuali penali maturate. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
art 28. Clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali tali da rendere insoddisfacente il servizio, o in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, è contestata per iscritto dal Comune di Scandiano ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa. La clausola risolutiva espressa potrà essere applicata dal Comune di Scandiano anche in caso di danno di immagine arrecato al Comune di Scandiano a causa del servizio , del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua xxxxx.Xx ritiene fin d'ora comme inadempienza e danno all'immagine anche l'articolo sul giornale o articoli di lamentele da parte dei cittadini sui servizi svolti dall'impresa. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
art 29. Recesso
Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a tre xxxx.Xx Comune di Scandiano può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
- altre condizioni di recesso sono contenute nell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .
In tutti i casi dei presenti commi, l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.
art 30. Controlli
Il Comune di Scandiano verifica, per quanto di propria competenza, il rispetto di quanto stabilito con il presente Accordo ed il regolare andamento delle prestazioni affidate. Il controllo da parte del Committente avvenir attraverso proprio personale dell'Ufficio demografici - polizia mortuaria, e/o soggetti terzi, mediante sopralluoghi senza preavviso, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente Accordo, dai Contratti Discendenti e dal Capitolato. L’Appaltatore è tenuto a collaborare, a mettere a disposizione il personale necessario. Se l’Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della
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gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione dell’Accordo e/o dei Contratti Discendenti.
art 31. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
• Comune di Scandiano: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
• Appaltatore:
Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere tempestivamente comunicati alle parti, come meglio specificato nel Capitolato Speciale – parte amministrativa.
art 32. Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di Reggio Xxxxxx. E’ esclusa la competenza arbitrale.
art 33. Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese inerenti all’imposta di bollo pari a Euro dovute sull’originale elettronico sono assolte versando l’importo tramite modello F23. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e ss. mm. e ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
art 34. Rimandi agli allegati
Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile. L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
Il presente atto, composto di n. pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.
art 35. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Scandiano informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
Scandiano li
La Stazione Appaltante La Ditta