COMUNE DI FONDI
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
SETTORE IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE LL.PP.
Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione, per la durata massima di TRE anni, CIG 8055333F11
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi occorrenti, per la durata massima di 3 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nel territorio del Comune di Fondi.
In relazione ad una pluralità di interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi contratti applicativi.
Le opere tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel presente Capitolato Speciale d’appalto e nei prezzi unitari consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi.
L’accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, i futuri contratti applicativi per i lavori e le relative forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere stradali, nonché ad altri lavori similari occorrenti.
Con l’accordo quadro la stazione appaltante affida all’esecutore, che accetta, alle condizioni contenute nell’accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori e le relative forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere stradali, nonché ad altri lavori similari occorrenti .
L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività degli immobili oggetto d’intervento e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite la direzione lavori, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.
L’esecutore, preso atto della natura dell’accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Nell’ accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni da effettuarsi sul corpo stradale e sugli impianti di pubblica illuminazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• piccole riparazioni localizzate;
• manutenzione e sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione;
• sostituzione e manutenzione armature degli impianti di pubblica illuminazione;
• interventi di manutenzione sui quadri elettrici della pubblica illuminazione;
• rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione;
• interventi, anche di tipo strutturale, su ponti, cavalcavia, gallerie, sottovie e opere d'arte minori consistenti nella reintegrazione strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.;
• riparazioni e rifacimento opere scolo acque;
• riparazione e consolidamento di ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate;
• altri interventi sul corpo stradale quali interventi di sgombero degli smottamenti;
• interventi su rilevati e scarpate;
• manutenzione reti paramassi e altri apprestamenti per il consolidamento di versanti montuosi;
• manutenzione e ripristino difese spondali;
• pulizia alvei;
• interventi sugli elementi accessori della piattaforma (banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
• ripristino di tratti di pavimentazione bituminosa;
• interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza e protezione, quali:
sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza;
• sostituzione ed integrazione di segnaletica verticale;
• rifacimento e posa di segnaletica orizzontale;
• sostituzione ed installazione dei delineatori di margine;
• opere civili per impianti tecnologici (illuminazione - telecomunicazione) consistenti nel:
• ripristino canalizzazioni guidacavi, condotte orizzontali e verticali con integrazioni e sostituzioni tubazioni, pozzetti, ecc.;
• opere di fondazione per segnaletiche e impiantistica varie;
• opere di pulizie e di spurgo:
• pulizia cunette;
• spurgo tombini e fossi di guardia;
• manutenzione del verde nelle pertinenze stradali, disboscamenti e taglio piante pericolose
• assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di transitabilità del corpo stradale.
Durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro avrà la durata massima di 3 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di stipulare i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto assolutamente funzionale alla
realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
In tal caso la stazione appaltante procederà secondo le modalità sopra riportate. Contabilizzazione dei lavori a misura
Tutti i lavori previsti nel presente accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012 e, in carenza, possono essere formati in accordo Nuovi Prezzi. Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà, nel corso dei lavori, secondo normativa vigente e quindi il relativo prezzo verrà determinato mediante analisi.
Oneri generali e particolari a carico
Sono a carico dell'esecutore in considerazione dell’entità e dimensione dei lavori e delle relative forniture gli oneri e gli obblighi seguenti:
L'esecutore, per ciascun contratto applicativo, avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla direzione lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
MATERIALI ED ESECUZIONE OPERE
ART.1: REQUISITI, PRESCRIZIONI, PENALITÀ, DETRAZIONI, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO, ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLAUDO.
Nel caso che i risultati delle prove, in sito e/o di laboratorio, diano valori difformi dai prescritti requisiti di accettazione, l’Amministrazione comunale potrà far demolire e ricostruire l’opera a totale carico dell’impresa. In alternativa l’opera potrà, ad insindacabile discrezione dell’Amministrazione comunale, essere accettata con detrazione non minore del 20% e contestuale applicazione della penalità prevista nello SCHEMA DI ACCORDO QUADRO.
Per ciascun tipo di materiale/opera sono riportati, negli articoli seguenti, le prescrizioni/requisiti di accettazione dei materiali da impiegare, la loro posa, le prove e verifiche.
I materiali impiegati nella realizzazione dei lavori facenti parte dell’accordo quadro dovranno essere idonei all’utilizzo e provvisti di regolare marcatura CE in conformità alle prescrizioni disposte dal Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
I materiali per i quali vige l’obbligo di marcatura CE dovranno essere accompagnati dalla Dichiarazione di prestazione (DoP) predisposta in conformità all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011.
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto, ai sensi dell’art.106, comma 3 del Regolamento generale, con il Responsabile Unico del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt.136 e 138 del Codice dei contratti. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art.37 del Codice dei contratti.
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validit à, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n.252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pu ò essere autocertificata;
una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato. L’obbligo di cui al comma primo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilit à nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in materia di sicurezza
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nello SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici necessari; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo o accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
TERMINI PER IL COLLAUDO O L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
PARTE I – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
QUALITA' DEI MATERIALI, DEI PRODOTTI E DEI COMPONENTI E LORO ACCETTAZIONE
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione del direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contradittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
L’appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’appaltatore sarà tenuto
alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere corredati di certificazione di qualità ambiente e sicurezza.
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per la esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti relativi prezzi, o si proceder à al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. (35)
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Nei casi in cui è richiesto ai soli fini revisionali vale il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi.
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA – ELENCO PREZZI – INVARIABILITA' DEI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono come già detto, desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012B e, in carenza, con i prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi Speciali adeguati all’anno corrente con gli indici ISTAT. In carenza possono essere formati in accordo Nuovi Prezzi.
Essi compensano:
circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
Il Dirigente
arch. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx