ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
La Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale di Sapienza - Università di Roma (di seguito denominata “Facoltà”) con sede e domicilio fiscale in Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00184 Roma,
C.F. n. 80209930587, P.I. n. 02133771002 rappresentata dal Preside della Facoltà Prof. Xxxxxxx D’Xxxxxx
E
AZIENDA…. con sede legale in ……….. iscritta al Registro Imprese di Roma al n. Codice
Fiscale……… Partita IVA ……….., in persona dell’Amministratore/trice Delegato/a e Legale Rappresentante pro tempore, …………., domiciliato/a per la carica in Roma in in forza
dei poteri a lui/lei attribuiti (di seguito, più brevemente denominata l’“Azienda”)
di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”.
PREMESSO CHE:
a) Con il protocollo d’intesa del 21 settembre 2004 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e la Confindustria, hanno esplicitato l’intenzione di favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e le università con il sistema produttivo del Paese, di ricercare e sperimentare modelli, percorsi, progetti, metodologie che consentano un raccordo organico e funzionale con l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola e dell'università, nelle dimensioni sia locale che europea e internazionale, e hanno stabilito di dare priorità alle collaborazioni tra scuole, università e imprese, con specifico riguardo, tra le altre, alle aree dell’offerta formativa, della personalizzazione dei piani di studio, dell’orientamento, dell’innalzamento del livello delle competenze scientifiche e tecnologiche, dell’incremento dell’offerta di stage e tirocini formativi da parte delle imprese, della certificazione delle competenze acquisite in ambiente formale, non formale e informale;
b) La Facoltà ha avviato da oltre dieci anni in partnership una collaborazione con soggetti qualificati pubblici e privati nell'ottica di favorire l'avvio di progetti di alta formazione e di attività didattiche integrative a completamento della formazione delle/gli studenti (progetto FIGI - Facoltà di Ingegneria & Grandi Imprese);
c) L’Azienda intende concorrere alla valutazione, alla progettazione e allo sviluppo di un’offerta formativa efficace in relazione alle esigenze del mondo del lavoro;
d) L’Azienda può mettere a disposizione proprie risorse e competenze per integrare il processo formativo nei Corsi di Studi e supportare le/gli studenti nella migliore comprensione del mondo del lavoro;
e) La Facoltà intende esplorare la possibilità circa lo sviluppo del personale docente anche sulla base di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 240/2010 a norma del quale gli oneri derivanti dalla chiamata dei professore/i e dall’attribuzione dei contratti di ricercatrici/tori a tempo determinato possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni.
f) La Facoltà e l’Azienda intendono attivare una collaborazione stabile e strutturata, che preveda anche il confronto sinergico con altre Aziende interessate all’Ingegneria che abbiano in essere analoghi Accordi di Collaborazione con la Facoltà, tesa a identificare azioni programmate e concordate per l’attuazione di quanto in premessa.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Obiettivi dell’Accordo e Inquadramento nel Progetto FIGI
1.1 Gli obiettivi dell’accordo sono:
- sviluppare un’offerta formativa attuale e migliorarne l’efficacia in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e per lo sviluppo di programmi formativi specifici su proposte dell’Azienda;
- supportare i processi formativi della Facoltà con proprie risorse e competenze anche attraverso attività specifiche di formazione al fine di facilitare l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro;
- diffondere la cultura scientifica e orientare le/gli studenti per l’ingresso alla Facoltà
- supportare gli studenti nella loro formazione durante il corso di studi;
- promuovere e sostenere le attività di interesse aziendale che consentano il coinvolgimento diretto delle/gli studenti;
- favorire l’incremento della presenza femminile nei Corsi di Studio della Facoltà, fino ad arrivare a una compiuta parità di opportunità senza riguardo al genere.
- favorire l’espressione delle capacità professionali delle/i laureate/i nel mondo del lavoro con particolare attenzione alla cultura della diversità.
Per il perseguimento degli obiettivi, la Parti intendono avvalersi della collaborazione organica e sinergica tra la Facoltà nella sua globalità, nel complesso delle sue strutture, e l’insieme delle Aziende che condividono il Progetto FIGI, al quale, con la firma del presente Accordo, l’Azienda entra a far parte di diritto.
Articolo 2 - Modalità della collaborazione
2.1. In esecuzione del presente accordo, le Parti favoriscono la collaborazione reciproca nelle attività di didattica e formazione, da svolgersi nelle forme indicate di seguito a mero titolo esemplificativo.
a) Attività formative destinate agli studenti.
b) Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui la Facoltà e l’Azienda partecipano.
c) Attività in co-presenza o forme alternative di didattica in aula o laboratorio nell’ambito della sede universitaria dei Corsi di Studio, nonché lo svolgimento presso le sedi dell’Azienda di tesi, progetti ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e tirocini per le/gli studenti della Facoltà.
d) Progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di master universitari e di formazione continua nel rispetto della regolamentazione vigente in materia.
e) Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della cultura scientifica.
f) Ulteriori settori d’intervento individuati dal Comitato di indirizzo e controllo del Progetto FIGI di cui all’art.3.
g) Erogazione di finanziamenti a titolo gratuito destinati agli allievi meritevoli (premi, premi di laurea e stage retribuiti).
Articolo 3 – Organi di Gestione e di Indirizzo
3.1 La collaborazione tra le Parti si attua attraverso la partecipazione di un/a rappresentante dell’Azienda ai seguenti Organi di Gestione del Progetto FIGI, le cui modalità di funzionamento sono
riportate nell’Allegato “Funzionamento degli Organi di Gestione del Progetto FIGI”, parte integrante del presente Accordo.
- La Consulta, di durata triennale, per l’impostazione e la guida del Progetto, che, in particolare, definisce le linee guida del progetto e ne modula o ne integra gli obiettivi adeguandoli alle eventuali nuove esigenze. E’ composta dalle/i massime/i rappresentanti di tutte le Imprese aderenti, dal/la Preside della Facoltà e dal/la Coordinatore/trice del Progetto nominato/a dal/la Preside. Il/la Preside, in base a esigenze specifiche, può coinvolgere i/le Presidenti dei Consigli d’Area e/o i/le Direttori/trici dei Dipartimenti della Facoltà.
- Il Comitato di Indirizzo e Controllo (Working Group), di durata triennale, che promuove, coordina e verifica lo stato di avanzamento dei programmi annuali (o linee di intervento), in linea con le finalità dell’accordo. È composto dal/la Coordinatore/trice del Progetto, dal/la Responsabile Esecutivo/a, dai/lle Presidenti dei Consigli di Area e dai/lle Direttori/trici del Personale e/o Responsabili della Selezione, Formazione e Sviluppo delle Imprese aderenti. Per lo svolgimento di compiti di analisi, di proposta e di coordinamento su temi specifici, possono costituirsi nell’ambito del Comitato di Indirizzo e Controllo dei Gruppi di Lavoro.
3.2 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Università e nel rispetto delle politiche aziendali dell’Azienda.
Articolo 4 – Azioni operative di FIGI
Il Comitato di Indirizzo e Controllo, previa istruzione da parte della Segreteria Tecnica, allargato a tutti i soggetti interessati, può proporre alla Facoltà e alle singole Imprese l’adesione ad Azioni operative.
Le Azioni operative consistono nella realizzazione di strutture permanenti, applicazioni informatiche o studi, nella erogazione di servizi e di altre forme di supporto a studenti, a giovani ricercatori/trici o a iniziative attivate nell’ambito del presente Accordo, e comunque in attività che necessitano di una preventiva valutazione e della esplicita adesione di soggetti disposti a sostenerli con risorse di varia natura e finanziamenti specifici.
Un’Azione operativa viene avviata se raccoglie adesioni sufficienti a coprirne i costi previsti. Sono Azioni operative permanenti, coordinate dalla Facoltà:
- la gestione operativa del Portale per l’interazione Imprese-Facoltà-Studenti (sito web del
FIGI), con finalità di supporto alle attività di orientamento di qualsiasi forma, anche propedeutiche allo svolgimento di tesi di laurea, erogazione di servizi didattici complementari, pubblicazione e presentazione di informazioni, dibattito su temi inerenti la cultura d’impresa e il mondo del lavoro;
- il supporto alle/gli studenti capaci e meritevoli per il conseguimento delle Lauree e del Dottorato di Ricerca anche attraverso azioni di tutoring e di arricchimento della formazione, sia in sede accademica che aziendale.
Articolo 5 – Durata, recesso e impegno delle Parti
5.1 Il presente Accordo ha durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previa comunicazione tra le Parti anche via PEC.
5.2 Qualora una delle parti decida la cessazione della collaborazione, almeno due mesi prima della sua scadenza deve darne comunicazione, anche via PEC, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell’Accordo medesimo.
5.3 L’Azienda si impegna a contribuire ai costi delle attività previste dall’Accordo e alle spese di funzionamento degli organi di indirizzo, gestione e controllo con:
• un versamento annuale nelle misure di seguito fissate. Se Grande Impresa, 3000 euro per il primo anno e, a partire dal secondo anno e per i successivi, 5000 euro; se Media o Piccola Impresa, 1000 euro per il primo anno e, a partire dal secondo anno e per i successivi, 2000 euro;
• finanziamenti destinati agli allievi meritevoli (premi di laurea, borse di studio, borse di Dottorato, stage retribuiti etc.);
• finanziamenti per lo svolgimento delle attività statutarie della Facoltà ICI.
Il corrispettivo sarà versato al Centro di Spesa della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e non potrà essere utilizzato per remunerare le funzioni svolte nell’ambito dell’Accordo da personale docente universitario di ruolo.
5.4 A fronte del supporto finanziario l’Azienda:
• Parteciperà alle giornate e agli eventi organizzati dalla Facoltà per la presentazione del mondo del lavoro alle/gli studenti.
• Avrà accesso a informazioni dettagliate sui programmi formativi della Facoltà e sulle competenze distintive nella didattica e nella ricerca.
Articolo 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la Facoltà e l'Azienda si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, salva la preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte.
6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, dovesse essere chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.
6.3 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, i singoli accordi attuativi, nell’individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l’eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.
Articolo 7 - Sicurezza
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori/trici esterni/e dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, che non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva di Sapienza Università di Roma, come anche dell’Azienda per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Articolo 9 – Trattamento dei dati
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Articolo 10 - Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. Se alla Facoltà: Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
b. Se alla Azienda: ------------------------------------------------------------------------------
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Articolo 11 - Controversie
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 12 - Registrazione e spese
Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le spese relative all’imposta di bollo sono a carico dell’Azienda. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Articolo 13 - Disposizioni finali
Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Roma, lì
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale | Azienda |
Preside Prof Xxxxxxx D’Xxxxxx | |
Coordinatore del Progetto FIGI Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx |
Allegato – Funzionamento degli Organi di Gestione del Progetto FIGI
I/Le rappresentanti delle imprese assumono a rotazione il ruolo di Presidente della Consulta e si fanno carico, in base a quanto previsto dal presente Accordo tra impresa di appartenenza e Facoltà, di fornire il supporto organizzativo necessario alla gestione dell’Accordo stesso. La carica di Presidente ha durata biennale, rinnovabile una volta.
La Presidenza del Comitato di Indirizzo e Controllo è in carico al/lla Coordinatore/trice del Progetto, affiancato/a, a turno, dal/lla Direttore/trice del Personale o Responsabile della Selezione, Formazione e Sviluppo di una delle Imprese.
L’Azienda comunica o conferma per iscritto l’elenco dei propri membri designati nel comitato di Indirizzo e Controllo con l’eventuale specificazione dei compiti loro attribuiti e l’elenco dei Consigli d’Area di proprio prioritario interesse.
A fronte di nuove esigenze l’Azienda può integrare o modificare la lista dei Consigli d’Area di Prioritario interesse.
La Consulta e il Comitato di Indirizzo e Controllo sono coadiuvati da una Segreteria Tecnica che ha il compito di sintetizzare gli argomenti da trattare / decisioni da prendere e propone soluzioni (scenari alternativi / rischi). E’ composta dal/lla Coordinatore/trice del Progetto, dal/la Responsabile Esecutivo/a e dai/lle delegati/e delle Aziende. In particolare:
(I) predispone la bozza del piano degli interventi (da sottoporre all’approvazione della Consulta);
(II) monitora le iniziative avviate;
(III) gestisce le relazioni con le imprese aderenti al progetto per incrementare la conoscenza delle/gli studenti del mondo del lavoro;
(IV) organizza eventi e seminari dedicati alla presentazione delle aziende e dei loro principali ambiti di attività, delle iniziative mirate alle/gli studenti (business games) etc.
Per svolgere attività su temi specifici, le Imprese costituiscono i seguenti Gruppi di lavoro:
Gruppo di Lavoro per la Promozione della Cultura Scientifica e l’orientamento delle/gli Studenti in relazione alle scelte formative che esse/i compiono;
Gruppo di Lavoro (eventualmente articolato per Area) per la Valutazione dell’offerta formativa e delle esigenze di formazione, in relazione alle caratteristiche e alle tendenze della domanda di lavoro, anche in relazione a quanto richiesto dall’Art. 11 DM 270 in tema di consultazioni con le Organizzazioni Rappresentative del mondo della Produzione, dei Servizi e delle Professioni;
Gruppo di Lavoro (eventualmente articolato per Area) per la programmazione di iniziative culturali quali conferenze, seminari e dibattiti, con particolare riferimento alla diffusione della cultura d’impresa;
Gruppo di Lavoro per la mappatura delle competenze scientifiche della Facoltà e per il raccordo tra Facoltà, Aziende e Territorio.
Gruppo di Lavoro per la collaborazione allo sviluppo e alla promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali cui la Facoltà e l’Azienda partecipano.
Ai Gruppi di lavoro possono partecipare il/la Coordinatore/trice del Progetto e/o ill/la Responsabile Esecutivo/a.