REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 1- Oggetto
Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione, disciplinati mediante rapporti di lavoro autonomo ai sensi del libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile e dell’art. 409 comma 1
n. 3) del Codice di Procedura Civile.
Gli incarichi a soggetti esterni devono essere conferiti in modo specifico e non generico, solo in via straordinaria e per esigenze temporalmente limitate, quando vi sia la necessità di avvalersi di professionalità che richiedano particolari specializzazioni di cui l’organico dell’Ente sia sfornito e sia accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 6, 6 bis, 6 ter , 6 quater dell’art. 7 e dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 si applicano alle procedure di conferimento di incarichi tramite:
a) Contratti di lavoro autonomo professionale;
b) Contratti di lavoro autonomo occasionale;
c) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini del presente regolamento, si individua:
a) Contratto di lavoro autonomo professionale, quando una persona fisica, iscritta all’albo professionale ai sensi di legge o specialista professionale abituale, titolare di partita IVA, assume l’obbligo di compiere una prestazione d’opera intellettuale, rientrante nell’oggetto proprio della professione esercitata con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo e con assunzione di responsabilità professionale personale.
b) Contratto di lavoro autonomo occasionale, quando ad una persona fisica, non in possesso di Partita IVA, viene conferito un incarico di prestazione temporanea di lavoro, resa occasionalmente, (l’occasionalità implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate) con durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, con lo stesso committente salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sia superiore a € 5.000,00.
La prestazione è qualificabile come occasionale esclusivamente quando è resa:
- da soggetti diversi da quelli del punto a)
- senza le modalità di cui al punto c)
c) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quando ha per oggetto una prestazione lavorativa affidata ad una persona fisica, svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Si caratterizza per:
• la continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo in relazione alla durata prefissata;
• la coordinazione, rappresentata dal vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest’ultimo;
• l’assenza di mezzi organizzativi in capo al collaboratore;
• la retribuzione finale o periodica stabilita.
La disciplina di cui al presente regolamento si applica inoltre agli incarichi di studio ricerca e consulenza affidati ad associazioni professionali o a società tra professionisti.
Sono inclusi tra gli incarichi a soggetti esterni le seguenti tipologie:
• incarichi di studio, specifiche indagini, esami e analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’ente; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
• incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzione i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
• consulenze consistenti nell’acquisizione tramite prestazioni professionali di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente.
Articolo 3 – Esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione della procedura di cui al presente regolamento, salvo per quanto compatibile, la disciplina della pubblicità di cui all’art. 10:
a) il conferimento, relativamente alla materia dei lavori pubblici, di incarichi di attività di progettazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto, pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati da apposita normativa;
b) il conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione, per le relative domiciliazioni;
c) il conferimento di incarichi di alta specializzazione;
d) il conferimento di incarichi quali componenti degli organismi di valutazione;
e) le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano il solo rimborso spese (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore);
f) il conferimento di incarichi per le attività di responsabile Servizio di Prevenzione e protezione e di Medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi
Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
Il provvedimento di indizione della preliminare procedura comparativa dovrà riportare analiticamente i seguenti presupposti:
• oggetto della prestazione d’opera intellettuale (deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e agli obiettivi e progetti specifici e determinati),
• accertamento formale circa l’inesistenza all’interno dell’organizzazione dell’ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico,
• esigenza di natura temporanea e quindi la durata,
• richiedere prestazioni altamente qualificate per le quali è richiesto il requisito della laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni anche comportanti l’iscrizione in albi o elenchi. Per comprovata
specializzazione universitaria si intende la laurea conseguita con il vecchio ordinamento universitario o la laurea specialistica magistrale quinquennale del nuovo ordinamento o in alternativa si intende la laurea di primo livello (triennale) unitamente a master universitario,
• luogo,
• compenso,
• impossibilità di xxxxxxx o proroghe all’originario rapporto di collaborazione.
Gli incarichi non possono essere attributi ove i soggetti:
• non siano in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso l’Ente incaricante;
• abbiano in corso un contenzioso con l’Ente.
Articolo 5 – Atti di programmazione
Gli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, dopo il formale riscontro dell’assenza della professionalità ricercata all’interno dell’Ente.
Articolo 6 – Procedure comparative
Con Decreto del Direttore viene avviata una procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno.
A) L’avviso pubblico per la procedura comparativa di selezione viene pubblicato all’albo dell’ente e sul sito internet dell’ente per almeno quindici giorni consecutivi e deve riportare:
• l’oggetto della prestazione come risulta dai progetti specifici e determinati dall’ente;
• i requisiti di ammissibilità di ordine generale professionale e tecnico richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa, pena l’esclusione;
• i titoli e le esperienze utili per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
• i criteri di valutazione dei titoli e dell’eventuale colloquio, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità di comparazione dei candidati;
• il compenso complessivo lordo previsto per il tipo di contratto che si intende stipulare;
• l’entità del compenso deve essere strettamente corredata al valore del risultato atteso;
• la durata dell’incarico
B) Allegato all’avviso pubblico andrà altresì pubblicata la relativa domanda di partecipazione, redatta sulla base di uno schema tipo che indirizzi il potenziale candidato alla corretta presentazione della domanda.
C) Decreto del Direttore di nomina della commissione giudicatrice. Tale provvedimento potrà anche essere contenuto nel più generale decreto di
indizione della procedura comparativa del quale quindi formerebbe parte integrante.
D) Decreto del Direttore di approvazione dei risultati della comparazione e dell’affidamento dell’incarico, riportante i verbali della commissione.
E) Stipula del disciplinare di incarico:
a) Collaborazione professionale;
b) Collaborazione occasionale;
c) Collaborazione coordinata e continuativa;
Articolo 7 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa
In deroga a quanto previsto dall’art. 6, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di selezione, nel caso in cui le precedenti procedure comparative siano andate deserte, a patto che non vengano modificate le prestazioni dell’avviso di selezione o della lettera di invito;
Articolo 8 – Verifica dell’incarico
Nel disciplinare si devono prevedere le modalità di verifica del corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo e a conclusione si deve attestarne il buon esito mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Articolo 9 – Pubblicità
Tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono pubblicati all’albo pretorio on line dell’ESU.
Gli uffici sono tenuti a trasmettere all’ufficio multimedia apposita richiesta di pubblicazione.
Sul sito internet dell’ESU sono pubblicati i seguenti dati:
• il nome del soggetto incaricato,
• l’oggetto della prestazione,
• la durata,
• il compenso,
• il provvedimento.
Articolo 10 - Comunicazioni
L’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza deve essere trasmesso altresì all’Area Risorse Umane per gli adempimenti:
• di comunicazione obbligatoria al centro per l’Impiego di affidamento incarichi di collaborazione (entro i primi 20 gg del mese successivo alla assunzione dell’incarico…)
• di comunicazione dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi al dipartimento della Funzione pubblica (trasmissione semestrale), nonché trasmissione di tutti gli incarichi conferiti alla Corte dei Conti
• di liquidazione dei compensi ai collaboratori coordinati continuativi e agli altri soggetti con cui si sono instaurati rapporti ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D. LGS 165/2001.