ALLEGATO C
ALLEGATO C
Addendum alle norme sulla condotta negli affari
Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2017
Società | Enterprise Tech Partners Italia S.r.l., con sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI) Via Achille Grandi 4 |
INDICE
ASPETTI DELLE NORME DI CONDOTTA NEGLI AFFARI SECONDO LA LEGGE ITALIANA 3
Art. 4. Pubblicità dell’Addendum 6
CAPO II – PRINCIPI DI ETICA D’IMPRESA 7
Art. 6. Segreto professionale 7
Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni 7
Art. 8. Partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione 7
Art. 9. Clienti del settore pubblico 8
Art. 10. Clienti del settore privato 8
Art. 11. Rapporti con l’Autorità giudiziaria 8
Art. 12. Contributi e sponsorizzazioni 8
Art. 13. Leggi antitrust e sulla libera condotta 9
Art. 14. Tutela della Privacy e dei dati personali (cd. “Codice della Privacy”) 9
Art. 15. Personale extracomunitario 9
Art. 17. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata 10
Art. 18.2. Controlli interni 11
Art. 19. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 12
Art. 20. Delitti contro la persona 12
Art. 21. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato 13
Art. 22. Salute, Sicurezza ed Ambiente 13
Art. 23. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies) 14
Art. 24. Reati transnazionali 14
Art. 25. Tutela del diritto d’autore 14
Art. 26. Accordi associativi 15
Art 27 Tutela dei diritti di proprietà industriale 15
Art. 29. Disposizioni sanzionatorie 16
Art. 30. Disposizioni finali 16
Aspetti delle norme di condotta negli affari secondo la Legge Italiana
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
Premessa
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nell’ordinamento italiano una specifica disciplina relativa alla responsabilità per la società per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:
(i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della stessa (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. “Apicali”);
(ii) persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza indicati (c.d. “Sottoposti”). A questo proposito, non è necessario che i Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei soggetti o entità giuridiche che, ancorché non dipendenti, intrattengano con la società rapporti di natura contrattuale (ad esempio: agenti, concessionari, distributori, collaboratori di vario genere, consulenti, fornitori e partner in Joint venture o raggruppamenti temporanei di imprese).
Possono determinare la responsabilità in capo alla società, i seguenti reati commessi dagli Apicali e dai Sottoposti: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (articolo 24), Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis), delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter), Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25), Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis), Delitti contro l’industria ed il commercio (articolo 25 bis.1), Reati societari (articolo 25-ter), Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater), Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1), Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies), Abusi di mercato (articolo 25-sexies), Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies), Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies), Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25 novies), Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 25-decies), Reati ambientali (articolo 25 undecies), Impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25 duodecies) ed i Reati transnazionali (Legge 146/2006, art. 10).
In relazione a tali reati, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede una serie di sanzioni di carattere pecuniario e, in alcuni casi, anche interdittivo, comminate alla società in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché della circostanza che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative e della sussistenza o meno della reiterazione nell’illecito.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 stabilisce una serie di condotte “esimenti” la responsabilità della società:
− per i reati commessi dagli Apicali, “l’ente non risponde se prova che: (a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; (b) il compito di vigilare sul funzionamento, e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; (d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)” (articolo 6).
− per i reati commessi dai Sottoposti “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. Ciò posto, “è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (articolo 7, secondo comma).
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare agli articoli 6 e 7, Enterprise Tech Partners Italia S.r.l. (la “Societa’”) ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”), di cui costituiscono parte integrante il Sistema sanzionatorio, le Norme sulla Condotta negli Affari ed il presente Addendum (le Norme sulla Condotta negli Affari e l’Addendum complessivamente denominati “Codice Etico”) ed ha, conseguentemente, nominato l’Organismo di Vigilanza.
Capo I – Principi generali
Art. 1. Destinatari
Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, e i Soggetti Terzi, sono tenuti ad uniformarsi, alle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.
In particolare, sono destinatari del presente Addendum:
a. gli organi sociali (organo amministrativo, collegio sindacale nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società) (Soggetti Apicali);
b. il Personale della Società (dipendenti, lavoratori parasubordinati, collaboratori esterni e tutti i soggetti che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo) (Soggetti Sottoposti);
c. i consulenti, i fornitori di beni e servizi, i partner in relazioni d’affari e tutti coloro che svolgano attività per conto della Società (Soggetti Terzi).
La Società si impegna a divulgare l’Addendum presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione dell’Addendum, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti.
Art. 2. Obbligatorietà
I destinatari del presente Addendum sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle regole comportamentali ivi contenute.
La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni dell’Addendum rappresentano un requisito indispensabile all’instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Società s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.
In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti ad ispirarsi ai principi dell’Addendum nel fissare gli obiettivi dell’impresa, nel proporre investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell’impresa amministrata dalla Società. Allo stesso modo, i dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione dell’impresa gestita dalla Società, dovranno a loro volta ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno della Società – rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società stessa.
I soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 1 qualora violino le disposizioni dell’Addendum sono passibili di sanzioni ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello.
Art. 3. Entrata in vigore
L’Addendum entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Organo amministrativo della Societa’. La data di approvazione è riportata in calce allo stesso.
Art. 4. Pubblicità dell’Addendum
L’Addendum è condiviso all’interno dell’Azienda mediante pubblicazione su intranet/spazio server dedicato.
La Direzione del personale svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo e continuo programma di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche inerenti l’Addendum.
L’Addendum è portato a conoscenza dei soggetti esterni all’azienda mediante apposita pubblicazione sul sito web aziendale.
Art. 5. Rinvii
Per tutto quanto non espressamente previsto, l’Addendum rinvia al Modello, alle Norme sulla Condotta negli Affari e ad ogni procedura/ policy adottata dalla Società.
Capo II – Principi di etica d’impresa
Art. 6. Segreto professionale
In Italia le comunicazioni tra Ufficio Legale e dipendenti non sono coperte dal segreto professionale: occorre quindi una maggiore attenzione nell’effettuare tali comunicazioni dal momento che il contenuto delle stesse può essere usato contro l’azienda medesima.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Come costruire un rapporto di fiducia -> Collaboriamo alle indagini
Art. 7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni
Anche in Italia, l’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.
La Società ritiene sempre preferibile evitare di ricevere informazioni di proprietà della Pubblica Amministrazione, dal momento che i rapporti illeciti con la stessa sono sanzionati anche penalmente.
Infine, è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Integrità senza compromessi -> Offriamo e accettiamo regali e intrattenimenti soltanto quando appropriato / Non corrompiamo né accettiamo tangenti
Art. 8. Partecipazione a bandi per l’assegnazione di finanziamenti pubblici e successiva gestione
E’ fatto divieto di destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.
>> Partecipazione a bandi finanziati dai fondi interprofessionali di formazione> progetti di innovazione finanziati con fondi pubblici
Art. 9. Clienti del settore pubblico
In Italia esistono delle norme specifiche che regolamentano gli acquisti della P.A., contenute sia in leggi statali che regionali, che prevedono le modalità con le quali la P.A. sceglie i propri fornitori, tramite gare oppure con trattative private. Queste leggi prevedono innanzitutto l’obbligo di agire secondo correttezza nei confronti della P.A. e stabiliscono regole precise in ordine ai prezzi da praticare e più in generale in ordine ai comportamenti da tenere nella conclusione e nella successiva gestione di contratti con la P.A. I dipendenti della Società devono rispettare tali principi.
− Policy “Gare pubbliche per la fornitura di prodotti/servizi”
Art. 10. Clienti del settore privato
La c.d. corruzione tra privati è stata introdotta nell’ ordinamento giuridico Italiano con legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha modificato integralmente l’art. 2635 del codice civile (da “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” a “corruzione tra privati”)).
La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configura allorché un soggetto appartenente all’ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.
La Società vieta ai Destinatari nei rapporti con i fornitori l’assunzione di pratiche di corruzione, di favoritismi, di comportamenti collusivi, di sollecitazioni dirette e/o indirette, anche attraverso promesse di vantaggi personali.
Art. 11. Rapporti con l’Autorità giudiziaria
L’ordinamento giuridico italiano prevede il divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; è fatto, altresì, espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società.
E’, altresì, fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Costruzione di un rapporto di fiducia -> Collaboriamo alle indagini
Art. 12. Contributi e sponsorizzazioni
Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.
Una particolare disciplina vige per i contributi politici: difatti, già con Legge 2 maggio 1974, n. 195, sono state previste pesanti sanzioni penali a carico di soggetti che versino contributi o finanziamenti di qualunque genere a favore di partiti politici in forme diverse da quelle permesse dalla legge. Tali
finanziamenti, anche nei casi in cui sono permessi (sono sempre vietati se effettuati da società a partecipazione pubblica) devono in ogni caso essere deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Cittadinanza responsabile> Sosteniamo le donazioni e il volontariato nelle nostre comunità
Art. 13. Leggi antitrust e sulla libera condotta
ln Italia la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), che recepisce la normativa comunitaria mantenendone inalterata la disciplina, prevede che le intese restrittive della libertà di concorrenza, le operazioni di concentrazione e le posizioni dominanti nel mercato sono soggette al controllo della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appositamente istituita.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Costruzione di un rapporto di fiducia -> Collaboriamo alle indagini
>> Rispetto delle norme CE sulla concorrenza” (European competition law compliance)
Art. 14. Tutela della Privacy e dei dati personali (cd. “Codice della Privacy”)
In Italia è in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di tutela dei dati personali”, che prevede una serie di obblighi e di responsabilità in capo a coloro che trattano dati personali sia di persone fisiche che di persone giuridiche (società o enti), ed introduce una revisione delle procedure aziendali di utilizzo e di diffusione delle stesse, rispondente a precisi criteri di riservatezza.
La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.
In ogni caso, è preferibile consultare sempre l’Ufficio Legale.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Rispettiamo la privacy e proteggiamo le informazioni personali
Art. 15. Personale extracomunitario
Quanto alle risorse umane, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia1 vigenti nell’ordinamento italiano, la società s’impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno2, con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. In
1 La materia in esame è regolata dal “T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” adottato con d.lgs. 25/luglio/1998, n. 286,modificato con la l. 30/luglio/2002, n. 189, così come modificato dall’art. 5 l.
30/luglio/2002, n. 189.
2 Art. 5 d.lgs. 25/luglio/1998, n. 286. Si segnala, inoltre, l’approvazione, in data 12/10/2006, di un disegno di legge recante “Disposizioni in materia di contrasto e favoreggiamento all’ immigrazione clandestina”.
particolar modo, s’inibisce qualsivoglia condotta finalizzata all’introduzione illegale di familiari, al di fuori dell’ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente normativizzata ex art. 29 d.lgs. 286/19983.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Rispettiamo i diritti umani / Trattiamo gli altri con rispetto
Art. 16. Reati informatici
L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche nelle ipotesi di commissione dei cd. Computer crimes (art. 24 bis).
Il testo così aggiornato introduce nuovi divieti sanzionati penalmente. cui la Società si attiene, quali:
• introdursi o rimanere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
• ottenere illegittimamente, per sé o per terzi, il possesso di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
• ottenere illegittimamente, per sé o per terzi la detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico altrui;
• danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui;
• intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche ovvero installare apparecchiature idonee a tale scopo;
• distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
• rilasciare certificati qualificati in violazione delle disposizioni di legge, per coloro che prestano servizi di certificazione di firma elettronica.
>> Norme sulla condotta negli affari -> Integrità senza compromessi -> Utilizziamo i nostri strumenti in modo oculato
Art. 17. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata
L’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”, ha inserito, nell’ambito del D.lgs. 231/2001, i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, attraverso l’art. 25 bis.
Conformemente a tale disciplina, nella Società è fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.
3 Così come modificato dall’art. 23 l. n. 189/2000.
Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, deve immediatamente informare il proprio superiore e l’Organismo di vigilanza, affinché provvedano alle opportune denunce.
Art. 18. Reati societari
In Italia l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11 della Legge 3 ottobre 2001,
n. 366”, ha introdotto all’interno del D.lgs. 231/2001 l’art. 25 ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati societari.
La Società fortemente vieta la restituzione, anche mediante condotte dissimulate, dei conferimenti effettuati dai soci o la liberazione, per i medesimi, dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
E’, altresì, vietato:
• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
• formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione;
• effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante o, comunque, qualsiasi operazione idonea a cagionare danno ai creditori;
• determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee della Società;
• ripartire indebitamente i beni sociali, per i liquidatori.
>>Norme sullea condotta negli affari> Integrità senza compromessi -> Manteniamo una documentazione aziendale accurata
Art. 18.2. Controlli interni
Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all’interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Costruzione di un rapporto di fiducia -> Collaboriamo alle indagini
Art. 19. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
A seguito dell’introduzione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, mediante l’art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001, la Società vieta ai propri dipendenti di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
La Società vieta, altresì, ai propri dipendenti, di agevolare taluno dei partecipanti alle suddette associazioni utilizzando beni aziendali.
Art. 20. Delitti contro la persona
In Italia, l’art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7 ha esteso l’ambito applicativo del D. Lgs. 231/2001 anche alle “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 25 quater.1 del decreto).
Nella stessa ottica di tutela della personalità individuale, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone", ha arricchito il D. Lgs. 231/2001, introducendo l’art. 25quinquies, rubricato “Delitti contro la personalità individuale”.
Successivamente, la Legge n. 38 del 6 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", ha modificato il medesimo articolo, aggiungendovi un ulteriore focus sui reati pedopornografici.
Da ultimo, la legge 166/2016 ha inserito il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
Alla luce degli interventi normativi appena richiamati, nella Società é fatto divieto assoluto di:
• esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù si considera realizzato laddove la condotta sia attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
• realizzare una negoziazione o una tratta di persone ridotte in condizione di schiavitù o servitù, ovvero costringerle a entrare, soggiornare, trasferirsi o abbandonare lo Stato di attuale residenza;
• indurre, favorire o sfruttare la prostituzione minorile, anche mediante l’organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
• realizzare o produrre, commerciare o favorire (anche mediante l’adescamento di minori) la realizzazione di materiale pedopornografico;
• detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali4 realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto;
• distribuire all’interno dell’azienda ovvero divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale anche per via telematica;
• assumere o, comunque, utilizzare o impiegare lavoratori, anche mediante l’attività di intermediazione di terzi, al fine di sottoporti a condizioni di sfruttamento con riferimento a: retribuzione, orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie;
• assumere o, comunque, utilizzare o impiegare lavoratori, anche mediante l’attività di intermediazione di terzi, al fine di sottoporli a condizioni di lavoro in violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, oppure a metodi di sorveglianza o a situazioni allogiative degradanti.
Art. 21. Insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e manipolazione di mercato
L’art. 9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, con l’introduzione dell’art. 187quinquies nel Testo Unico sulla Finanza, ha previsto l’estensione della responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati rientranti nel c.d. market abuse.
Conseguentemente, tutti i dipendenti della Società. sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate e di manipolazione del mercato, in particolare, ciascun destinatario di informazioni privilegiate deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Integrità senza compromessi -> Proteggiamo i dati sensibili
>>Norme sulla condotta negli affari -> Integrità senza compromessi -> Non divulghiamo né approfittiamo di informazioni privilegiate non pubbliche
Art. 22. Salute, Sicurezza ed Ambiente
L’art 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto un nuovo articolo (il 25 septies) riguardante la responsabilità amministrativa dell’ente nel caso dei delitti di omicidio colposo (art. 589 co. 2 c.p.) e lesioni colpose, gravi o gravissime (art. 590 co.3 c.p.), commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Nel rispetto di tale disciplina, i dipendenti della Società si adeguano alla legge e ad ogni procedura interna.
>>Norme sulla condotta negli affari -> Rispetto -> Manteniamo un ambiente di lavoro sicuro
4 Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Art. 23. Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
L’art. 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", prima, e la Legge 15 dicembre 2014, n. 184, dopo, hanno esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
Pertanto, nella Società è fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
E’ fatto, altresì, divieto di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilita’ che provengano dalla commissione del delitto non colposo, sempre con il medesimo fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 24. Reati transnazionali
Il D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente arricchito con i cd. reati transnazionali, introdotti dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Conseguentemente, nella Società è fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all’estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri od al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope od all’immigrazione clandestina od alla commissione di reati di intralcio alla giustizia.
Art. 25. Tutela del diritto d’autore
L’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l’art. 25-novies, delitti in materia di violazione del diritto d'autore. A seguito di tali interventi normativi, nella Società è vietata:
• l’abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
• quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione e di autorizzazione dell’autore;
• l'estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati in violazione dei diritti del costitutore o dell’utente;
• l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri, supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
• l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico-musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Inoltre, è vietato vendere, distribuire, porre in commercio, o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmettere o far ascoltare in pubblico le opere di cui ai punti precedenti. Sono vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, nei casi in cui l’apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.
Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181 bis della legge sul diritto d’autore, è fatto obbligo di comunicare alla S.I.A.E. nei termini previsti dalla legge i dati necessari all’univoca identificazione dei supporti medesimi.
Art. 26. Accordi associativi
La Società. rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.
Art 27 Tutela dei diritti di proprietà industriale
L’art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l’art. 25-novies, estendendo la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai delitti contro l’industria ed il commercio.
La Società. tutela i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell’ingegno, ecc.) propri od altrui.
Pertanto, è fatto divieto di contraffare, alterare, far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
E’ vietato porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare la libertà dell’industria e del commercio.
Nell’esercizio del commercio, è proibito consegnare o far consegnare al cliente prodotti difformi da quanto dichiarato o pattuito anche se diversi per origine, provenienza, qualità o quantità.
E’ vietato porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto o dell’opera.
>> Norme sulla condotta negli affari> Massima attenzione ai clienti
>> Linee guida generali sul marchio
Capo III – Norme finali
Art. 28. Rinvio
L’Addendum trova attuazione coordinata con le Norme sulla Condotta negli Affari e, con le prescrizioni del Modello.
Art. 29. Disposizioni sanzionatorie
L’osservanza delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.
Parimenti, l’osservanza dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.
La violazione delle norme dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
La Società s’impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni dell’Addendum (e delle Norme sulla Condotta negli Affari) e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Disciplinare previsto dal Modello.
Art. 30. Disposizioni finali
Il presente Addendum, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di amministrazione della Società. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.