CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Comune Capofila Distretto 1 Roma 4
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONI
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL "DENOMINATO “UN ARCOBALENO DI INTERVENTI EDUCATIVI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AL MINORE” DISTRETTO 1 ROMA 4 - CIG 8307420BD8
Art. 1 – Oggetto.
Il presente Capitolato speciale prestazionale ha per oggetto l’affidamento del servizio del progetto denominato” UN ARCOBALENO DI INTERVENTI EDUCATIVI DI SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA E AL MINORE” in favore di persone residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4 , segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni di: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere.
Con questo progetto si intende attivare un intervento che garantisca sul territorio la diffusione di buone pratiche con una metodologia sempre più accurata e mirata, ma che diventi soprattutto modello di riferimento in continuità con i Servizi già attivati. Si intende inoltre potenziare il processo di intervento sulla famiglia e l’ampliamento dei servizi anche a favore dell’adolescenza.
In un contesto storico dove il minore non può più essere seguito esclusivamente dai genitori, la società deve investire risorse, alla stregua di altri investimenti egualmente utili. Il minore deve avere la garanzia di strutture volte ad assistere, educare e sostenere sia lui che la famiglia, affinché i diritti dell’infanzia e della famiglia possano essere rispettati.
Si prevede, quindi, di favorire interventi di prevenzione attraverso attività di sostegno educativo al minore, all’adolescente e alla famiglia mediante elaborazione di progetti individualizzati.
Gli interventi saranno finalizzati a mettere in atto percorsi formativi e di sostegno e supporto, sia alla famiglia, fornendo rapporti facilitanti la crescita e lo sviluppo psico- sociale del minore, anche domiciliari laddove necessario, sia al minore stesso, anche attraverso interventi di recupero scolastico al fine di prevenirne l’abbandono degli studi.
Art.2 Finalità del Servizio
Finalità del servizio:
▪ Prevenzione del disagio di famiglia e minore
▪ Inclusione sociale del minore e famiglia
▪ Intervento in rete con i servizi Nello specifico si chiede:
Per le famiglie
▪ Incrementare il lavoro di sostegno psicologico e sociale alla famiglia
▪ Garantire opportunità di socializzazione e di confronto ai gruppi genitoriali a rischio di esclusione sociale
Per i minori
▪ Fornire servizi finalizzati all’integrazione interculturale
▪ Potenziare gli interventi in favore del benessere di minori e adolescenti
▪ Integrare servizi per il minore e l’adolescente in risposta alle esigenze della popolazione emersi nelle annualità precedenti
Art. 3 Destinatari del Servizio
I destinatari del servizio sono minori, adolescenti e famiglie a rischio, residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni di: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere.
Art. 4 Attività del Servizio
- Interventi domiciliari per minori
- Sostegno psicologico alle famiglie segnalate dai servizi nelle sedi del progetto
- Momenti formativi e di aggregazione per adolescenti a rischio di esclusione sociale
- Servizio di recupero scolastico da 6 anni in poi
- Supporto agli Assistenti Sociali Comunali nella valutazione di situazioni riguardanti i minori a rischio e le loro famiglie.
Diviene fondamentale tentare di costruire un intervento metodologicamente mirato all’obiettivo primario di creare una cultura del sostegno e accompagnamento finalizzati all’autonomia del minore in quanto persona e del suo nucleo familiare.
Il Servizio dovrà continuare ad essere la risultante di un lavoro integrato tra i servizi del territorio rappresentando per gli stessi una risorsa specifica capace di offrire risposte adeguate e qualitativamente valide ai bisogni del territorio. In particolare la gestione del servizio dovrà garantire:
A. Qualità determinata dalla presenza di operatori qualificati in possesso dei requisiti richiesti.
B. Continuità nella gestione della utenza da parte degli operatori assegnati al Servizio. In ogni caso, qualora la Ditta, in caso di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il RUP. Si richiede inoltre integrazione e continuità con i servizi sviluppatisi negli anni precedenti.
C. Flessibilità degli interventi in modo da programmare azioni e progetti individualizzati a seconda dell’utenza e dei suoi bisogni. Gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività al Coordinatore del Servizio individuato da progetto, il quale si rapporterà con il Referente del Comune.
D. Gli operatori della Ditta Appaltante devono rendersi disponibili a recarsi presso i Servizi Sociali Comunali per gli incontri ritenuti necessari dal Servizio Sociale per la presa in carico del caso, la restituzione del lavoro effettuato e per eventuali importanti modifiche del progetto operativo. L’incarico da parte dei Servizi Sociali deve avvenire mediante richiesta formale da inviare anche al Comune capofila. La Ditta Appaltante, sulla base di quanto richiesto, dovrà dar riscontro formale al Servizio inviante. Entro 15 giorni (o qualora richiesto dal Servizio – ed ove possibile – anche in via immediata per particolari situazioni urgenti) dovrà avviare l’intervento richiesto e stilare il relativo impegno operativo (con l’indicazione chiara del personale impiegato e relativa qualifica e giorni ed orari previsti).
Art. 5 Personale
a) Le figure professionali richieste sono:
. Coordinatore con esperienza triennale nella gestione dei servizi educativi per minori;
. Psicologo - per complessive ore 1352 nel periodo dell’appalto;
. Educatori Professionali per complessive ore 5460 nel periodo dell’appalto;
. il personale dovrà assicurare ulteriori 145 ore per back office (relazioni ecc.).
Gli operatori dovranno essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all’Albo Professionale laddove richiesto.
Art. 6 Svolgimento del servizio
Sede
Le sedi dei Servizi si dovranno distribuire a seconda delle attività nei locali concessi dalle scuole o dai 4 Comuni del Distretto, oltre il domicilio dell’utente o il Servizio Sociale Comunale per il supporto dello Psicologo.
Per le sedi Comunali, dove è prevista una concessione di locali, le utenze saranno a carico della ditta appaltante.
Servizio
Le figure professionali richieste opereranno secondo le direttive e i programmi concordati dal Coordinatore del Servizio, il referente e gli operatori dei Servizi Sociali.
Gli operatori dovranno collaborare in sinergia con la rete dei servizi. Figure professionali: ruolo e funzioni:
Psicologa con la funzione di:
. Consulenza psicologica nei Comuni di Santa Marinella, Tolfa , Allumiere
. Raccordo e rete con i servizi territoriali Educatori professionali con la funzione di:
. intervento educativo domiciliare
. intervento educativo di recupero scolastico
Art.7 Rapporti tra il personale e gli utenti del Servizio
I rapporti tra il personale della Ditta ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al rispetto dell’utente e all’osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione, compreso il dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine. Gli operatori avranno cura di informare l’utenza chiarendo limiti e potenzialità del proprio mandato e responsabilità di entrambi, dell’utente e del professionista. Il professionista è tassativamente esonerato dall’esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell’utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell’individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L’inosservanza di quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.
Art.8 - Variazione nelle modalità di svolgimento del Servizio
Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e straordinarie, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura dell'affidatario, all'utente e/o ai familiari e alla referente del caso.
Art. 9 – Documentazione e rendicontazione
La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.
Al fine di documentare il servizio effettuato, l'affidatario deve disporre di un sistema di rilevazione delle prestazioni e documentare le stesse con apposito riepilogo da trasmettere entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.
Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita, dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento.
Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull’attività del servizio.
Coordinamento, verifica e valutazione
Il Responsabile del Procedimento delle attività dell’Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell’appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.
Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d’équipe tra i diversi operatori.
Art. 10- Formazione e aggiornamento degli operatori
L'affidatario si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui al presente atto. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti al servizio appaltato. L'Affidatario dovrà comunicare al Direttore Esecuzione del Contratto l'oggetto, il programma e la durata dell'iniziativa, nonché il nominativo degli operatori che vi partecipano. Il Comune potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori.
Art. 11 – Obblighi e Responsabilità della ditta aggiudicataria
La ditta/impresa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.
Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
La ditta impresa dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.
Composizione staff di servizio – Garanzie di continuità:
La Ditta/Impresa aggiudicataria dovrà essere garantita in ogni caso la presenza delle figure professionali previste all'art. 5 del presente Capitolato.
La Ditta dovrà utilizzare per tutta la durata dell’appalto il personale che è stato indicato in sede di gara.
Le eventuali sostituzioni con medesima qualifica professionale posso essere proposte all’Appaltatore che dovrà valutare le motivazioni ed autorizzare.
Art. 12 – Rapporto con il personale
Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell’Affidatario non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune capofila del Distretto 1 Roma 4. Pertanto, il Comune capofila non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri.
E' fatto obbligo per l’Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per il Comune capofila, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l’esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta Affidataria e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 13 – Assicurazione
L'Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a: RCT per sinistro - € 2.500.000;
RCT per persona - € 1.000.000; RCT per cose - € 500.000;
Art. 14 – Titolarità del Servizio e trattamento dati personali
I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.
Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.
Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:
a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
j) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
. conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
. trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Art. 15 – Sub-appalto
E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 16 - Penalità
Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell’aggiudicatario, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:
a) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
b) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative ( orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno;
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell’avvio del procedimento.
La fase successiva all’avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..
In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l’Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.
Art. 17 – Cause di risoluzione
La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
a) qualora l’aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall’art.15;
b) qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
d) qualora l’aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia.
e) nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all’aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
f) nel caso in cui si accerti l’inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
g) in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
In caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.
Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell’incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Disciplinare di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell’aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia
Art. 19 – Corrispettivi
La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al RUP di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità.
Art. 20 – Foro competente per le controversie
Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 21 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 22 – Allegati
Informativa