DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 320/RE DEL 28 APRILE 2022
Pratica n. 1586/RE del 27/04/2022
STRUTTURA PROPONENTE | Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa | |||
CODICE CRAM | DG.007.01.7F | Ob.Funz.: B01GEN | CIG: | CUP: |
Adozione atto esecutivo del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 28/04/2022, per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa per l’affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL siti in comune di Vignanello.
OGGETTO:
X
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO
ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE
CONTROLLO FISCALE | |||||||
ISTRUTTORE | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | ||||||
CONTROLLO CONTABILE | |||||||
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE | A CURA DEL A.C.B. | ||||||
ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
2022 | U | 1.03.02.11.004 | € 2.653,00 | 2022 | |||
ISTRUTTORE | P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx) | DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx) Firmato digitalmente da | |||||
Xxxxx Xxxxxx XX = Xxxxx Xxxxxx X = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. XXXX X = IT |
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.
FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott. Pian. Xxxxxxxx Xxxxxx) | RESPONSABILE P.O. (nome e cognome) | DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx) |
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxx CN = Xxxxx Xxxxxx O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO C = IT | ||
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Pian. Xxxxxxxx Xxxxxx) |
O
Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxxx
CN = Xxxxx Xxxxxx
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO C = IT
PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N° 320/RE
DELL’ALBO DELL’AGENZIA
DATA, lì 28/04/2022
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 320/RE DEL 28 APRILE 2022
OGGETTO: Adozione atto esecutivo del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 28/04/2022, per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa per l’affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL siti in comune di Vignanello.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxxx Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Xxxx. Xxxxx Uniformi in data 13 Maggio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del xxxx. Xxxxx Uniformi, dimissionario;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” delle funzioni dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022- 2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti “;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che ARSIAL, istituita con L.R. 10 Gennaio 1995, n. 2, così come modificata dalla L.R. 13 Giugno 2003, n. 15, è “un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale”;
che ARSIAL ha un patrimonio immobiliare che forma oggetto di apposito e distinto inventario;
che il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all’Agenzia dalla Giunta Regionale”;
che ARSIAL è subentrata anche nel patrimonio immobiliare del disciolto ERSAL che, in forza dell’art. 25 della L.R.L. 03 Aprile 1978, n. 10, assumendo i beni del disciolto Ente Maremma, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell’art. 6 della Legge 30 Aprile 1976, n. 386, tra i quali beni rientrano i terreni espropriati o comunque acquisiti dal predetto Ente Maremma in attuazione delle Leggi 12 Maggio 1950, n. 230 e 21 Ottobre 1950, n. 841, ricadenti nel territorio laziale.
che all’ARSIAL venivano attribuiti, ai sensi dell’art 9 della citata Legge 30 Aprile 1976, n. 386, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria;
che con regolamento regionale n. 7 del 20 Maggio 2009 la Giunta Regionale del Lazio ha inteso disciplinare l’alienazione e la gestione dei beni immobili di proprietà di ARSIAL;
che al capo III del Regolamento l’art. 12 “prezzo di vendita” statuisce che “il prezzo base di vendita è calcolato in relazione al valore di mercato del bene immobile, determinato attraverso una stima effettuata, tenuto conto della potenzialità produttiva dell’impianto, da una struttura pubblica scelta da ARSIAL;
CONSIDERATO che ARSIAL, con nota 02 Maggio 2016, n. 3270, ha attivato una “indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL”, presso le Università agli Studi pubbliche con sede nella Regione Lazio;
PRESO ATTO che a seguito della predetta indagine esplorativa sono state sottoscritte, nell’anno 2016, convenzioni per l’affidamento di perizie di valutazioni immobiliari con il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, con sede a Roma (RM), e con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA;
ATTESO che l’Agenzia, al fine di ampliare la scelta delle strutture a cui affidare l’esecuzione di stime immobiliari, con note del 30 giugno 2021, prot. nn. 5073 e 5074, ha nuovamente avviato “indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL”, presso le Università agli Studi pubbliche con sede nella Regione Lazio nonché l’Agenzia delle Entrate;
VISTA la nota PEC della Direzione Centrale dei Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del 05 Giugno 2021, acquisita al protocollo ARSIAL con prot. n. 5166/2021, con la quale, nel chiarire il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nei servizi di valutazione immobiliare per le pubbliche amministrazioni, specifica che le valutazioni possono essere effettuate dalla stessa Agenzia su specifica richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la nota Arsial del 01 febbraio 2022 n. 766, con la quale si richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo, di affidare l’effettuazione di stime relativamente a propri immobili e contestualmente si proponeva l’avvio su un primo immobile sito in comune di Vignanello;
VISTA la nota 08 Marzo 2022, n. 1986, con la quale la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Viterbo, con riferimento alla richiesta di stima di immobili di proprietà Arsial, ha trasmesso un Protocollo di Intesa, con durata triennale, per la fornitura dei servizi richiesti, che definisca modalità dei puntuali affidamenti per l’esecuzione delle stime, modalità di individuazione del materiale esecutore delle stesse, oneri, e modalità di pagamento, corredato dall’atto esecutivo del protocollo stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arsial del 17 marzo 2022, n. 21/RE, con la quale veniva approvato lo schema di Protocollo di Intesa per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa, allegato alla stessa deliberazione, con il quale vengono definite le modalità dei puntuali affidamenti per l’esecuzione delle stime, modalità di individuazione del materiale esecutore delle stesse, oneri, e modalità di pagamento;
PRESO ATTO che il Protocollo di Intesa per le attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa è stato sottoscritto tra le parti in data 28 marzo 2022;
VISTA la nota Arsial del 13 aprile 2022, protocollo esterno in uscita 368/2022, con la quale in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto, l’Agenzia ha formalizzato la richiesta, tramite l’atto esecutivo del protocollo, per l’effettuazione della perizia di stima del del proprio Opificio industriale sito in comune di Vignanello, strada provinciale 30, Km 2,500, meglio individuato nella stessa nota;
VISTA la nota della Direzione provinciale di Viterbo – ufficio Provinciale – Territorio del 28 aprile 2022, acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 5167 di pari data, con la quale è stato trasmesso l’”ATTO ESECUTIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-
ESTIMATIVA” per l’immobile Arsial richiesto, che in copia, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto, al fine di dare esecuzione all’atto trasmesso, in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti in data 28 marzo 2022, di affidare la stima immobiliare del cespite Arsial sito in comune di Vignanello, secondo il predetto atto, provvedendo alla sottoscrizione dell’atto stesso e procedere alle scritture contabili consequenziale l’affidamento;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa;
NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG in quanto trattasi di appalti aggiudicati da un’amministrazione ad un’altra in virtù di un diritto esclusivo goduto da quest’ultima (art. 9, comma 1 del Codice);
VISTA l’istruttoria condotta dall’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA prevista dal regolamento regionale n. 07/2009;
D E T E R M I N A
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,
DI AFFIDARE, in attuazione delle disposizioni della deliberazione del Consiglio di Amministrazione Arsial del 17 marzo 2022 n. 21/RE, secondo l’atto esecutivo del Protocollo di Intesa per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa, allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, l’affidamento per l’esecuzione della perizia immobiliare del proprio Opificio industriale sito in comune di Vignanello, così censito: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, 00 xx 0,000, Riferimenti catastali Fabbricato: foglio 6, particella 77 subalterno 2 e 3
(compresa area di pertinenza); Terreni: foglio 3, particelle 476, 145, 257, 356, 363 e
476 e foglio 6, particella 403.
DI IMPEGNARE, a favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Viterbo con sede in Viterbo, via Xxx Xxxxxxx,5 codice fiscale 06363391001, la somma complessiva di € 2.653,00 (duemilaseicentocinquantatre/00), sul capitolo U 1.03.02.11.004 del bilancio annuale 2022, che reca la necessaria disponibilità, quale importo per la liquidazione a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa sul cespite Arsial sito in comune di Vignanello, da eseguire secondo l’articolo 2 “rimborso costi” dell’accordo di collaborazione.
DI STABILIRE che i termini, le modalità di esecuzione dell’attività estimativa, nonché le modalità di pagamento saranno gestite secondo le modalità stabilite dallo schema dell’atto esecutivo del protocollo di intesa per l’attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa.
DI TRASMETTERE, dopo l’approvazione del presente atto, dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Viterbo con sede in Viterbo, copia dell’atto sottoscritto.
DI COMUNICARE all’affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente.
Soggetto a pubblicazione | Tabelle | Pubblicazione documento | ||||||
Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 | 23 | X | X |
ATTO ESECUTIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA’
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA TRA
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Viterbo (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Viterbo, via Xxx Xxxxxxx,5 codice fiscale 06363391001, in persona di Xxxxxxxxx XXXX in qualità di Direttore della Direzione Provinciale di Viterbo, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020
E
L’ARSIAL (di seguito anche solo “ARSIAL”), Ente pubblico non economico con sede legale in XXX Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX codice fiscale 04838391003 in persona dell’xxx. Xxxxx Xxxxxx presidente del consiglio di amministrazione incaricato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00164 del 01/10/202
di seguito definite anche, disgiuntamente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
A. con Protocollo di Intesa n. 24300 sottoscritto dalle Parti in data 28 marzo 2022 è stato disciplinato lo svolgimento, da parte dell’Agenzia, delle attività di valutazione immobiliari richieste dall’Arsial
B. con nota prot. n. 39608 del 13/04/2022 l’Arsial ha richiesto all’Agenzia l’espletamento di una valutazione tecnico estimativa ai sensi dell’articolo 64, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
C. con il presente Atto esecutivo, così come previsto dall’articolo 4 del Protocollo di Intesa, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO
1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia in favore dell’Arsial di attività di valutazione immobiliare, consistente in Valutazione immobiliare – perizie di stima degli immobili di cui all’elenco allegato (all. 1), parte integrante del presente atto.
ART. 2 RIMBORSO COSTI
2.1 Per le attività di valutazione richieste dall’Arsial con la nota richiamata in premessa, secondo quanto disposto all’articolo. 3, comma 3.1 del Protocollo di Intesa, l’Arsial corrisponderà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l’importo di euro 2.653,00 (duemilaseicentocinquantatre/00) determinato sulla base del costo standard per giorno–uomo fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).
2.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte dell’Arsial della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, tramite:
pagamento effettuato mediante giroconto sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia n.348 – IBAN XX00X0000000000000000000000.
2.3 L’Arsial comunica che l’indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:
In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284, comma 1, del codice civile.
2.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all’eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all’Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell’elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.
ART. 3
TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
3.1 L’esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, del presente Atto esecutivo firmato digitalmente dall’ Arsial ed è conclusa entro 180 giorni da tale data.
3.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo:
- le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, nel rispetto dell’accordo sulle misure di prevenzione e sicurezza del personale della Direzione Provinciale di Viterbo nello svolgimento delle attività lavorative esterne per la fase di emergenza sanitaria da COVID-19 prot. 251 del 19/02/2021, che si allega al
presente atto esecutivo (all.2).
3.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell’Agenzia e il Referente responsabile dell’Arsial. A tal fine, l’Arsial con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell’immobile/i da stimare.
3.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l’Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto
3.5 ovvero nel punto 3.9. I tecnici dell’Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell’Agenzia).
3.5 L’attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l’immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell’attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.6 Nell’ipotesi di sospensione dell’attività, l’Agenzia ne darà tempestiva comunicazione all’Arsial (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale competente), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena l’Arsial avrà posto in essere le attività necessarie per l’aggiornamento della banca dati catastale.
3.7 Qualora la valutazione dell’immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 3.5, il termine previsto dal punto 3.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.
3.8 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, L’Arsial si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 3.1 ovvero della
scadenza di cui ai punto 3.7, tutta la documentazione, propedeutica all’attività in oggetto, che sarà richiesta dall’Agenzia, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte dell’Agenzia.
3.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte dell’Arsial, l’Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l’incarico da parte dell’Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.
3.10 E’ fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.
3.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.
3.12 Le Parti convengono che l’Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da dall’Arsial relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d’igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
4.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l’Arsial assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all’Agenzia, anche per l’effettuazione del sopralluogo dell’immobile nei limiti di quanto previsto ai punti 3.2 e 3.3.
4.2 l’Arsial assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell’integrazione delle informazioni e/o dei documenti richiesti.
4.3 L’Agenzia garantisce l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell’indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell’incarico medesimo.
4.4 L’Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l’Agenzia comunicherà all’Arsial (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all’esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 3.1 ovvero ai punti 3.7 e 3.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l’incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell’incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell’esecuzione del sopralluogo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Atto esecutivo implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all’art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.
5.2 In particolare le Parti si impegnano:
- a trattare i dati personali relativi al presente Atto secondo i princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione del presente Atto esecutivo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Atto esecutivo, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della
conclusione e dell’esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
5.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.
5.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
5.6 L’Agenzia adempie agli obblighi di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.
5.7 L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente atto.
5.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
− per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
- per l’Arsial il dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx, Direttore Generale, il cui dato di contatto è: x.xxxxxx@xxxxxx.xx
ART. 6
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
6.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l’obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Atto esecutivo,
anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Atto medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Atto.
6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
ART. 7 DURATA
7.1 Il presente Atto esecutivo ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, dell’Atto stesso firmato digitalmente dall’Arsial si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1 ovvero ai punti 3.7 e 3.11.
ART. 8 MODIFICHE
8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Atto esecutivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui
alla lettera I) delle premesse del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.
ART. 9 RINVIO
9.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto esecutivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nella lettera A) delle premesse.
ART. 10 COMUNICAZIONI
10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto esecutivo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) Per l’ARSIAL
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
C.F. 04838391003
b) per l’Agenzia delle Entrate:
Direzione Provinciale di Viterbo – Via Xxx Xxxxxxx, 5 – 00000 Xxxxxxx PEC: xx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CF 0636339100
ARSIAL Agenzia delle Entrate (Xxxxx XXXXXX) (Xxxxxxxxx XXXX)
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
All. 1
Elenco dati catastali immobili da stimare
Fabbricati in comune di Vignanello:
Fg 6 part. 77 sub 2;
Fg 6 part. 77 sub 3.
Terreni in comune di Vignanello:
Fg 6 part. 77 e 403;
Fg 3 part. 476, 145, 257, 356, 363
AGE.AGEDP-VT.REGISTRO INTERNO.0000251.19-03-2021-R
All. 2
Direzione provinciale di Viterbo
Accordo sulle misure di prevenzione e sicurezza del personale della Direzione provinciale di Viterbo nello svolgimento delle attività lavorative esterne
per la fase di emergenza sanitaria da Covid-19
I rappresentanti della Direzione provinciale di Viterbo, delle Organizzazioni sindacali territoriali e la RSU della Direzione provinciale di Viterbo
convengono
di approvare le seguenti misure di prevenzione e sicurezza del personale della sede della Direzione provinciale di Viterbo nello svolgimento delle attività lavorative esterne, per la fase di emergenza sanitaria da Covid-19.
Destinatari
Il presente accordo si applica a tutto il personale chiamato a svolgere attività esterne, compresi i soggetti aziendali coinvolti nelle attività decisionali e di coordinamento. Le dipendenti e i dipendenti interessati sono esclusivamente individuati tra quelli che volontariamente hanno espresso la volontà a eseguirle, esclusi i soggetti fragili.
Con attività “esterna” si fa riferimento a ogni attività svolta dal personale dell’Agenzia in luoghi estranei alle sedi dell’Agenzia stessa (Enti, imprese, società, professionisti, ecc.) per i compiti istituzionalmente previsti. Rientrano tra tali attività anche quelle svolte presso sedi di altre Pubbliche Amministrazioni o altre sedi in uso all’Agenzia diverse da quelle di assegnazione (come per il caso di sopralluoghi tecnici interni).
Termine
L’accordo avrà validità fino al termine della fase emergenziale di cui al DPCM del 2 marzo 2021, salvo proroghe e ferma la possibilità di integrazioni e/o modifiche in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico.
Modalità operative
Premesso che le attività lavorative esterne sono sospese, qualora si rendessero necessarie per motivi di urgenza e non procrastinabili, previa valutazione della necessità del loro svolgimento da parte del Datore di Lavoro di riferimento e conseguente autorizzazione alla trasferta e alla riunione da svolgersi in presenza presso il destinatario della visita, l’Agenzia applicherà la seguente procedura:
• sarà primariamente verificata la classificazione del rischio di contagio sulla base del documento tecnico INAIL in relazione alla specifica attività da svolgere presso l’Ente ospitante;
• verrà preventivamente richiesta all’Ente ospitante l’evidenza del protocollo anti- contagio adottato, adeguandosi a esso se più conservativo ai fini della sicurezza;
• non sarà consentito lo svolgimento di attività esterne che presentino, anche alla luce del protocollo anti-contagio dell’Ente ospitante, un rischio superiore a quello “BASSO”;
• prima di effettuare l’attività esterna, copia di tale protocollo sarà consegnata al/alla dipendente, con specificazione delle prescrizioni da osservare ai fini del contenimento del rischio, unitamente ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di seguito descritti;
• le misure minime anti-contagio individuate dall’Accordo sindacale del 28 luglio 2020 (n. 2 mascherine FFP2 per ogni giornata in attività esterna, visiera facciale in PVC, soluzione igienizzante) devono comunque essere sempre rispettate;
• per gli spostamenti sarà da evitare l’utilizzo dei mezzi pubblici e saranno concesse autorizzazioni all’utilizzo del mezzo proprio a tutti le persone incaricate alle attività lavorative esterne; ogni vettura dovrà essere utilizzata solo dal/dalla proprietario/a e non potrà trasportare altri passeggeri;
• qualora nel corso dell’attività esterna il/la dipendente rilevi dei rischi non preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati precedentemente, deve darne immediata comunicazione al Datore di Lavoro che disporrà l’eventuale immediata sospensione dell’attività esterna per valutare, con il supporto del Medico competente, al RSPP e al RLS, l’eventuale ripresa e l’eventuale identificazione di misure aggiuntive;
• nell’evenienza di attività esterna svolta senza la possibilità di acquisire il protocollo anti-contagio dell’Ente ospitante (ad esempio, in caso di accessi che non possono essere preventivamente comunicati a tale Ente), il/la dipendente si atterrà al presente protocollo di sicurezza; qualora ne ravvisasse l’inadeguatezza rispetto alla situazione concreta, dovrà darne immediata comunicazione al Datore di Lavoro e interrompere l’accesso, redigendo senza ritardo una relazione illustrativa delle motivazioni che hanno impedito lo svolgimento dell’attività;
• si ribadisce la previsione di cui al punto 10 dell’Accordo sindacale del 28 luglio 2020, relativamente alla possibilità per il personale di essere sottoposto volontariamente, su sua richiesta, a test sierologici e/o tamponi, nei casi e con le modalità ivi specificati.
Con specifico riferimento alle attività esterne dell’Ufficio Provinciale Territorio, si applicherà la seguente procedura:
• in caso di accesso presso Enti o aziende, si applicheranno le modalità operative sopra descritte;
• in caso di sopralluoghi su immobili:
− se l’immobile è libero da persone e cose, il sopralluogo potrà essere effettuato, dotando il personale dei DPI sotto indicati; attraverso interlocuzione con l’intestatario/a dell’immobile, anche per il tramite del tecnico incaricato, il Datore di Lavoro dovrà preliminarmente appurare tale circostanza, dandone comunicazione a RSPP, RLS e medico competente;
− se l’immobile è occupato da privati, si procederà al solo sopralluogo esterno, dotando il personale dei DPI sotto indicati;
− se l’immobile è sede di aziende o attività professionali o comunque aperto al pubblico, si procederà secondo la procedura operativa prevista per l’accesso presso enti o aziende (richiesta del protocollo anti-contagio, dotazione di DPI ecc.).
Misure di protezione per il personale
Vista l’importanza dell’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, di seguito si riporta l’elenco dettagliato di quanto l’Agenzia delle Entrate consegnerà al personale prima di svolgere l’attività esterna:
• mascherina di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (una ogni quattro ore per ogni giornata in attività esterna);
• visiera facciale in PVC;
• gel igienizzante per le mani.
Tale elenco potrà essere eventualmente integrato a seguito dell’esame del Protocollo anti-contagio dell’Ente ospitante.
Nel caso di spostamento all’interno di uffici dell’Amministrazione nell’ambito territoriale della Regione Lazio, il personale indosserà mascherine di protezione e utilizzerà soluzione igienizzante messe a disposizione presso le varie sedi.
Motivazioni
Questo accordo ha l’obiettivo di definire le misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, garantire tutte le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, permettere la continuità dei servizi anche in relazione alle seppur ridotte attività esterne che le disposizioni di legge attribuiscono alla competenza dell’Agenzia delle Entrate, perseguire le finalità di cui all’art. 263 del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020, e adeguare l’operatività dell’Agenzia alle esigenze della cittadinanza e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.
L’accordo tiene conto degli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla normativa speciale in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” tra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020.
Riferimenti normativi
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, articolo 7 comma 7, che stabilisce che “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere…..k)….”.
• Accordo nazionale del 30 aprile 2020, Protocollo del 3 maggio 2020 e Linee Guida sulle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito del DPCM 26 aprile 2020.
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, approvato il 24 aprile 2020, che prevede “che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”.
• Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 3/2020 che, nell’ambito delle misure organizzative di prevenzione e protezione dell’art. 87 del DL 18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due, prevede l’esplicito riferimento alle previsioni del documento tecnico INAIL “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” in cui sono confermate le previsioni del Protocollo sia in merito alle trasferte sia in merito alle riunioni in presenza.
• Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” per lo svolgimento delle attività lavorative esterne, siglato a livello nazionale il 28 luglio 2020, i cui contenuti devono intendersi richiamati e rispettati per intero.
• Decreto 20 gennaio 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con cui sono state confermate, per tutta la durata dello stato emergenziale, ad oggi prevista fino al 30 aprile 2021, le disposizioni contenute nel precedente decreto del 19 ottobre 2020 recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”.
Viterbo, 10 marzo 2021
Amministrazione XX.XX. territoriali
Il Direttore Provinciale
ad interim
Xxxxxxxx Xxxxxxx
CISL FP FP CGIL UIL PA
CONFSAL UNSA FLP
USB PI CONFINTESA
R.S.U. DP di Viterbo
Firmato Firmato Firmato Firmato Firmato Firmato
non presente
Firmato
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
ARSIAL
Delibere - Esercizio 2022
Delibera nr. 200001586 - Anno 2022 - del 28/04/2022
Organo: Testo:
DETERMINA DIRETTORIALE
XXXX.1586RE-Adozione atto esecutivo del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 28/04/2022, per attività di valutazione immobiliare tecnico- estimativa per l’affidamento di perizie di stima di beni immobili di proprietà ARSIAL siti in comune di Vignanello
Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Assegnato Da assegnare Liquidato Da liquidare
CRAM DG.007.01.7F Dismissioni patrimoniali
Capitolo
1.03.02.11.004
Perizie
Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO
Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile
681 | 28/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | PRAT.1586RE-Adozione atto esecutivo del | 2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653,00 |
Protocollo di Intesa sottoscritto in data | ||||||||
28/04/2022, per attività di valutazione | ||||||||
immobiliare tecnico-estimativa per | ||||||||
l’affidamento di perizie di stima di beni | ||||||||
immobili di proprietà ARSIAL siti in comune | ||||||||
di Vignanello | ||||||||
Totali Delibera nr. 200001586 del | 2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653,00 |
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