CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mediolanum Polizza Protezione Mutuo
Convenzione n° 000-00-0000000
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI:
- INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO
- INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
- MALATTIA GRAVE
- PERDITA DI LAVORO (LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO) O, IN ALTERNATIVA, GRANDE INTERVENTO CHIRUGICO (LAVORATORE AUTONOMO/DIPENDENTE PUBBLICO/NON LAVORATORE)
Edizione 13/12/2019
Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" elaborate dal tavolo di lavoro
coordinato dall’ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi
È un prodotto di
Retro di copertina
Gentile Cliente,
per semplificare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, ti presentiamo sinteticamente la polizza Mediolanum Polizza Protezione Mutuo, indicandone i principali contenuti ed anticipando gli accorgimenti grafici adottati.
✓ A COSA SERVE
È pensata per coloro che sono titolari di un Mutuo presso Banca Mediolanum e ai loro garanti, in particolare per salvaguardare uno dei più importanti investimenti della famiglia: l’acquisto della casa.
✓ CHI PUO’ SOTTOSCRIVERLA
Tutte le persone fisiche con un’età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 70 anni compiuti al momento della sottoscrizione e non superiore a 80 anni compiuti alla scadenza.
✓ COSA OFFRE
Riconosce un Indennizzo, in un’unica soluzione, pari al debito residuo del Mutuo in caso di Invalidità Permanente totale (almeno del 70%) da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, attribuita mediante certificazione medica.
Per le garanzie “Malattia Grave” e “Grande Intervento Chirurgico” è previsto un Indennizzo, versato in unica soluzione, corrispondente a 12 rate mensili del Mutuo (comprensive di interessi e capitale); mentre per la garanzia “Perdita di lavoro” è riconosciuto un rimborso giornaliero pari a 1/30° della rata mensile del Mutuo per il periodo di Disoccupazione comprovato.
Alle garanzie “Perdita di lavoro” e “Grande Intervento Chirurgico” sono sempre abbinate prestazioni di assistenza per la ricerca di un nuovo impiego erogate in collaborazione con la società INTOO.
La polizza prevede inoltre, con la garanzia “Premio futuro”, un Indennizzo corrispondente a 3 rate mensili del Mutuo (comprensive di interessi e capitale), versato in un’unica soluzione, in caso di Xxxxx o adozione di un figlio.
✓ LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Prevede esclusioni, limitazioni e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento delle prestazioni. Inoltre, sono presenti periodi di Carenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, durante i quali la polizza non è operante.
Come potrai vedere, abbiamo inserito all’interno delle presenti Condizioni alcuni box di consultazione, identificati da simboli facilmente individuabili, per fornire risposte a dubbi e/o quesiti:
Risposte ai dubbi Esempi esplicativi Tavole riepilogative
Ricorda che tali box non hanno alcun valore contrattuale, ma costituiscono solo un aiuto!
Infine, ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in grassetto che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in corsivo che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.
Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Xxxxxxx Xxxxxxx
INDICE
- GLOSSARIO -
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –
SEZIONE I. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
X. XXX PUÓ ESSERE ASSICURATO
Art.1. Persone assicurabili pag.8/30
B. CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
Art.2. Cosa è assicurato........................................................................................................pag.8/30
C. COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE
Art.3. Garanzie prestate........................................................................................................pag.8/30
Art.3.1. Garanzia Invalidità Permanente..................................................................................pag.8/30
Art.3.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio............................................................................pag.9/30
Art.3.1.2. Invalidità Permanente da Malattia..............................................................................pag.9/30
Art.3.2. Garanzia Malattia Grave...........................................................................................pag.10/30
Art.3.3. Garanzia Perdita di Lavoro (Garanzia Prestata per l'Assicurato Lavoratore
Dipendente Privato……………………………...........................................................pag.11/30 Art.3.4. Garanzia Grande Intervento Chirurgico (Garanzia Prestata per l'Assicurato
Non Lavoratore Dipendente Privato.........................................................................pag.11/30
Art.3.5. Garanzia Premio Futuro............................................................................................pag.12/30
Art.4. Xxxxxxxxx, limiti e scoperti........................................................................................pag.12/30
Art.4.1. Limiti e massimali di indennizzo per il caso di Invalidità Permanente da
Infortunio o Malattia..................................................................................................pag.12/30
Art.4.2. Limiti e massimali di indennizzo per il caso
di Malattia Grave......................................................................................................pag.12/30
Art.4.3. Limiti e massimali di indennizzo per il caso di Perdita di Lavoro (Garanzia
Prestata per l'Assicurato Lavoratore Dipendente Privato) .......................................pag.13/30 Art.4.4. Limiti e massimali di indennizzo per il caso di Grande Intervento Chirurgico
(Garanzia Prestata per l'Assicurato Non Lavoratore Dipendente Privato)…………..pag.14/30 Art.4.5. Limiti e massimali di indennizzo per la garanzia Premio Futuro...............................pag.14/30
D. LIMITAZIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art.5. Estensione territoriale.............................................................................................. pag.17/30
Art.6. Persone non assicurabili.......................................................................................... pag.17/30
Art.7. Periodi di carenza.................................................................................................... pag.17/30
Art.8. Esclusioni dall'Assicurazione....................................................................................pag.17/30
Art.8.1. Esclusioni per la garanzia Malattia Grave.................................................................pag.18/30 Art.8.2. Esclusioni per la garanzia Perdita di Xxxxxx (solo per Lavoratori
Dipendenti Privati)....................................................................................................pag.19/30
Art.8.3. Esclusioni per la garanzia Grande Intervento Chirurgico (solo per Non Lavoratori Dipendenti Privati)....................................................................................................pag.19/30
SEZIONE II. PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art.9. Premio......................................................................................................................pag.20/30 Art.10. Conclusione dell'Assicurazione................................................................................pag.21/30
Art.11. Effetto e decorrenza dell’Assicurazione....................................................................pag.21/30
Art.12. Cessazione e durata della copertura assicurativa....................................................pag.21/30
Art.13. Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo.......................................................pag.22/30
Art.13.1. Estinzione anticipata parziale del Mutuo...................................................................pag.22/30 Art.13.2. Estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo presso altro istituto
di credito o accollo del Mutuo con liberazione del mutuatario originiario…................pag.23/30
SEZIONE III. ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art.14. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione……………...........................................pag.25/30 Art.15. Regime fiscale…………………………………………………….……………………….pag.25/30 Art.16. Foro competente…………........................................................................................pag.25/30
Art.17. Rinvio alle norme di legge…………………………….................................................pag.25/30 Art.18. Altre assicurazioni - Cumulo………..........................................................................pag.25/30
Art.19. Diritto di recesso pag.25/30
Art.20. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio...........................pag.26/30 Art.20.1. Variazione dello status lavorativo (Garanzie “Perdita di lavoro” e
“Grande Intervento Chirurgico”)...............................................................................pag.26/30
Art.21. Beneficiari.................................................................................................................pag.26/30
Art.22. Rinuncia al Diritto di Surroga.....................................................................................pag.26/30
Art.23. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza...................................................................pag.26/30
Art.24. Periodo di Prescrizione.............................................................................................pag.26/30
Art.25. Valuta di pagamento.................................................................................................pag.26/30
Art.26. Programma Individuale Outplacement (servizio accessorio alle garanzie “Perdita
di Lavoro” e “Grande Intervento Chirurgico”) ............................................................pag.26/30
SEZIONE IV. SINISTRI
Art.27. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell’Assicurato......................................................pag.29/30 Art.27.1. Denunce successive di sinistro – Periodo di osservazione per la Garanzia
“Perdita di lavoro” (solo per Lavoratori Dipendenti Privati)…………………………...pag.29/30 Art.28. Proceduta di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione
e criteri di liquidazione…………………………………………………………………...pag.29/30 Art.29. Arbitrato………………………………………………………………………..……….....pag.29/30
GLOSSARIO
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Assicurato
Persona fisica (o le persone fisiche) che ha sottoscritto il Modulo di Adesione e a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative oggetto della Polizza-Convenzione stipulata dalla Contraente con la Compagnia. Almeno un Assicurato deve coincidere con uno dei titolari del contratto di Xxxxx o un garante dello stesso.
Adozione
Istituto giuridico che permette a un soggetto, definito “adottante”, di trattare ufficialmente un altro soggetto, definito “adottato”, come figlio.
Ammortamento (piano di)
Modalità di rimborso di una somma erogata a titolo di Mutuo.
Attività lavorativa
Attività retribuita, o comunque redditizia, svolta dall’Assicurato, risultante immediatamente prima del Sinistro.
Beneficiario
Assicurato che riceve la Prestazione prevista dal Contratto quando si verifica il Sinistro.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa durante il quale le coperture assicurative non sono operanti. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia non corrisponde l’Indennizzo.
Centro per l’impiego
L’Ufficio Pubblico competente all’attribuzione dello “Stato di Disoccupazione” ai sensi del Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 e successive modifiche.
Compagnia
Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Contraente (o Intermediario)
Banca Mediolanum S.p.A., che ha stipulato la Polizza-Convenzione con la Compagnia.
Copertura Assicurativa
Rappresenta la garanzia assicurativa prestata all’Assicurato dalla Compagnia che, ai sensi delle condizioni specifiche della Polizza-Convenzione, si obbliga al pagamento dell’Indennizzo in caso di Sinistro.
Data iniziale
Le ore 24 della data di decorrenza del contratto di Mutuo che coincide con la data di stipula del finanziamento richiesto dal mutuatario.
Datore di lavoro
L’azienda di diritto privato presso la quale l’Assicurato figura, al momento del Sinistro, quale Lavoratore Dipendente con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Decorrenza della Copertura Assicurativa
Corrisponde alla Data iniziale, ovvero la data dalla quale le garanzie assicurative sono operanti, fermo restando i periodi di Carenza, di osservazione e di Franchigia previsti per le singole garanzie.
Diritto di surroga
Diritto della Compagnia, che ha corrisposto l’Indennizzo, di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.
Disoccupazione
Stato in base al quale l’Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, a seguito della cessazione della sua Attività Lavorativa:
- risulti privo di lavoro o comunque non impegnato in qualunque altra occupazione (di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali) che generi un reddito o un guadagno;
- sia iscritto presso il Centro per l’impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente).
Durata del contratto
Periodo durante il quale il Contratto produce i suoi effetti.
Età computabile
Età dell’Assicurato espressa in anni interi, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d’anno superiori a 6 mesi e per difetto le frazioni d’anno pari o inferiori a 6 mesi.
Franchigia assoluta
Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato. Nella garanzia “Perdita di lavoro” corrisponde al periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini di Contratto, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
Franchigia Relativa
Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato. Nella garanzia “Invalidità Permanente” non si ha diritto al risarcimento qualora il danno sia inferiore alla percentuale di Invalidità Permanente corrispondente alla Franchigia. In caso di danno pari o superiore alla Franchigia Relativa, il risarcimento è integrale.
Grande Intervento Chirurgico
Interventi chirurgici indicati nell’Allegato 2.
Indennizzo (o Prestazione)
Somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole coperture assicurative.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi Attività Lavorativa; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.).
L’Invalidità Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell’Assicurato, valutato in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, sia di grado pari o superiore al 70%.
Lavoratore Autonomo
Per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Autonomo la persona fisica che non sia Lavoratore Dipendente e che abbia presentato, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la ricezione di reddito da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti dagli Artt. 25 (reddito agrario), 53 (reddito da lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in
società di persone.
Ai sensi della presente Polizza-Convenzione, sono assimilati ai lavoratori autonomi:
- coloro che godono di redditi di cui all’Art. 50 comma 1 D.P.R. n. 917/86 lett. a) lavoratori soci di cooperative; c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate;
- i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore. Sono considerati lavoratori dipendenti privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Non sono considerati lavoratori dipendenti privati i lavoratori il cui contratto sia stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano.
Lavoratore Dipendente Pubblico
Per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento Autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli istituti autonomi Case Popolari, le camere di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti di Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli Enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975.
Liquidazione
Pagamento da parte della Compagnia all’Assicurato della Prestazione dovuta al verificarsi del Sinistro.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio.
Malattia grave
Patologie indicate all’art. 3.2.
Massimale (o Limite di indennizzo)
Somma massima dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Modulo di Adesione
Modulo tempo per tempo vigente predisposto dalla Compagnia per l’adesione alla Polizza Convenzione “Mediolanum Polizza Protezione Mutuo” n° 98152-4304226.
Mutuo (contratto di)
Negozio giuridico con il quale la Banca ha concesso all’Assicurato un Mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, finalizzato all’acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile per uso di civile abitazione, mediante erogazione di una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo uno specifico piano di Ammortamento.
Non Lavoratore
Persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente (privato né pubblico). Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un’attività), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro
accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulate all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Parti
Assicurato, Compagnia, Contraente.
Parto
Espulsione spontanea o estrazione strumentale del feto e degli annessi fetali dall’utero materno.
Perdita di lavoro
Risoluzione definitiva del contratto di lavoro in corso tra l’Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato, ed il relativo Datore di lavoro derivante da recesso di quest’ultimo.
Periodo di osservazione
Periodo di tempo successivo alla Liquidazione totale e definitiva di un Sinistro relativo alla Perdita di lavoro durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia connessa ad un nuovo Sinistro per la medesima garanzia.
Polizza – Convenzione (o Contratto)
Contratto stipulato dal Contraente con la Compagnia, a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di Mutuo con Banca Mediolanum S.p.A..
Premio
Somma dovuta alla Compagnia per le coperture assicurative prestate. Il Premio viene corrisposto dall’Assicurato alla Compagnia, per il tramite della Contraente.
Programma Individuale Outplacement (o Programma)
Servizio di orientamento volto al reinserimento nel mondo del lavoro dell’Assicurato, prestato da una società specializzata e convenzionata con la Compagnia.
Questionario Sanitario
Documento che ogni Assicurato deve compilare prima dell’adesione alla Copertura Assicurativa.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni);
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario;
- Modulo di Adesione alla Polizza-Convenzione.
Sinistro
Verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.
SEZIONE I. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A. CHI PUO’ ESSERE ASSICURATO
Art. 1. Persone assicurabili La presente Polizza-Convenzione è stipulata tra Banca Mediolanum S.p.A. (Contraente) e Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (Compagnia) al fine di prestare la Copertura Assicurativa all’Assicurato, nominativamente indicato nel Modulo di Adesione, che abbia espresso la volontà di aderire alla presente Polizza-Convenzione sottoscrivendo il suddetto modulo e che sia titolare, o ricopra la figura di garante, di un Mutuo erogato dalla Contraente medesima.
La presente Polizza-Convenzione vale per persone di Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione del Contratto e, comunque, non superiore a 80 anni alla data di scadenza originariamente convenuta nel contratto di Xxxxx (giorno di scadenza dell’ultima rata secondo l’originale piano di Ammortamento).
Pertanto, qualora l’Assicurato raggiunga il limite di Età di 80 anni nel corso della Durata del contratto, le coperture assicurative, per quest’ultimo, cesseranno alle ore 24 del giorno, mese ed anno di Compimento dell’80° anno di Età.
B. CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
Art. 2. Cosa è assicurato La polizza garantisce la corresponsione all’Assicurato di un Indennizzo, in forma di rimborso giornaliero o di capitale a seconda delle garanzie sottoscritte, a seguito dei seguenti eventi che possono compromettere la capacità restitutoria del finanziamento:
- Invalidità permanente Totale da Infortunio o Malattia;
- Malattia Grave;
- Perdita di lavoro (per i soli assicurati che abbiano status lavorativo di “Dipendente Privato”);
- Grande intervento chirurgico (per i soli assicurati che abbiano status lavorativo “Non Dipendente Privato”).
È inoltre prevista la copertura Premio Futuro, offerta gratuitamente, che si attiva in caso di Parto o Adozione
che si verifichi nel corso del finanziamento.
In deroga all’Art. 1900 del Codice Civile, si considerano in copertura i sinistri causati da colpa grave dell’Assicurato.
In deroga, inoltre, all’Art. 1912 del Codice Civile, si considerano in copertura i sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
C. COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE
Art. 3. Garanzie prestate
- Invalidità permanente da Infortunio e da Malattia;
- Malattia Grave;
- Perdita di Lavoro (copertura riservata ad assicurati con status lavorativo “Dipendente Privato”).
- Grande Intervento Chirurgico (copertura riservata ad assicurati con status lavorativo “Non Dipendente Privato”);
- Premio Futuro (copertura gratuita).
Art. 3.1. Garanzia Invalidità Permanente
Con la presente Copertura Assicurativa, la Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l’Indennizzo all’Assicurato in caso di Sinistro causato da:
- Invalidità Permanente da Infortunio di grado pari o superiore al 70%.
- Invalidità Permanente da Malattia di grado pari o superiore al 70%.
In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, la Copertura Assicurativa resterà in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, salvo quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12.
In caso di Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato denunciata successivamente all’estinzione anticipata parziale del Mutuo, la Compagnia indennizzerà una somma pari al debito residuo (in
linea capitale) risultante alla data di denuncia del Sinistro, fermi i limiti di Indennizzo previsti.
Nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo e Copertura Assicurativa ancora in vigore, la Compagnia indennizzerà una somma pari al debito residuo (in linea capitale) risultante alla data di denuncia del Sinistro come da piano di Ammortamento del Mutuo originariamente convenuto, fermi i limiti di Indennizzo previsti.
Qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità prima dell’eventuale periodo minimo comunicato dalla Compagnia per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità ovvero prima dell’ accertamento medico-legale da parte della Compagnia, l’Indennizzo verrà liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato previa acquisizione di documentazione (che verrà comunque valutata dalla Compagnia) idonea ad accertare il diritto all’Indennizzo medesimo nonché la stabilizzazione dei postumi in capo all’Assicurato.
Art. 3.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio
In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all’art.4.1., qualora:
a) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel successivo art. 8;
b) l’Infortunio si sia verificato dalle ore 24 della data di Decorrenza della Copertura Assicurativa
c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito, l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale.
La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguenti:
- sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale;
- nel momento in cui i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvederà, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia;
- per il calcolo del grado di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche - Allegato 1);
- la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso;
- se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%;
- nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilito tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi Attività Lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica, in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.);
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa.
L’Indennizzo previsto per la garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” non è cumulabile con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Malattia” né, per lo stesso Xxxxxxxx, con quella relativa alla garanzia “Grande Intervento Chirurgico”.
Art. 3.1.2. Invalidità Permanente da Malattia
In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all’art.4.1., qualora:
a) sia trascorso il periodo di Carenza di cui all’art. 7;
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’art. 8;
c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale.
La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguenti:
- sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale;
- qualora non possa essere stabilito, secondo le consolidate indicazioni della scienza medica, che i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvede, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia;
- per il calcolo del grado di invalidità si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche - Allegato 1);
- calcolando per ogni singola Malattia la percentuale di Invalidità Permanente. La percentuale di Invalidità Permanente viene valutata per la singola Malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie;
- la perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso;
- se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%;
- nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi Attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.);
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa.
L’Indennizzo previsto per l’Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” né, per lo stesso Xxxxxxxx, con quelle relative alle garanzie “Grave Malattia” e “Grande Intervento Chirurgico”.
Art. 3.2. Garanzia Malattia Grave
In caso di Malattia Grave la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo, di cui al successivo art. 4.2., qualora:
a) la Malattia Grave sia insorta successivamente alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa e purché sia trascorso il periodo di Carenza (90 giorni dalla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa);
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel successivo art. 8.1. né in quelle specifiche precisate nell’elenco riportato alla seguente lettera c);
c) la Malattia diagnosticata da un medico corrisponda ad una delle malattie gravi previste nel seguente elenco:
• Infarto miocardico
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco come conseguenza di un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi dovrà essere confermata da una visita specialistica e la patologia dovrà essere valutata sulla base dei seguenti fattori che, ai fini della Liquidazione della Prestazione assicurata, dovranno essere tutti presenti:
a) storia clinica del tipico dolore cardiaco;
b) alterazioni elettrocardiografiche specifiche;
c) alterazione degli enzimi cardiaci, troponina o altri markers biochimici.
• Ictus
Qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca conseguenze neurologiche permanenti e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. La diagnosi deve essere confermata da uno specialista e trovare riscontro nei sintomi clinici tipici come i risultati di una TAC cerebrale (Tomografia Assiale Computerizzata) e di una MRI (Risonanza Magnetica Nucleare) cerebrale. Deve esservi prova documentata di deficit neurologico di durata pari ad almeno 3 mesi a partire dalla data della diagnosi.
• Innesto di by-pass aortocoronarico
Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restringimento o l’occlusione di due o più coronarie con innesti di bypass. La necessità dell’intervento deve essere provata mediante esame coronarografico e la sua realizzazione confermata da uno specialista.
• Tumore
Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. Si intendono coperti anche la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico come la Malattia di Hodgkin.
• Insufficienza renale
Malattia renale terminale che si presenta come una perdita irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, con l’Assicurato sottoposto regolarmente a dialisi (dialisi peritoneale o emodialisi) o in attesa di un trapianto renale. La diagnosi deve essere confermata da parte di uno specialista.
L’Indennizzo previsto per la garanzia “Malattia Grave” non è cumulabile, per lo stesso Xxxxxxxx, con la garanzia “Invalidità Permanente da Malattia”.
Nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo e Copertura Assicurativa ancora in vigore, la Compagnia indennizza l’Assicurato come da piano di Ammortamento del Mutuo originariamente convenuto, fermi i limiti di Indennizzo indicati al successivo art. 8.1.
Art. 3.3. Garanzia Perdita di Lavoro (Garanzia Prestata per l’Assicurato Lavoratore Dipendente Privato) La Copertura Assicurativa in oggetto è operante esclusivamente nel caso in cui, al momento della sottoscrizione della Polizza-Convenzione, l’Assicurato abbia dichiarato di avere un contratto di lavoro dipendente privato di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali (c.d. Lavoratore Dipendente Privato).
In caso di Perdita di lavoro la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo, di cui al successivo art. 4.3., qualora:
a) la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia successiva al periodo di Carenza di cui al successivo art. 7;
b) il periodo di Disoccupazione sia di durata pari o superiore a 30 giorni consecutivi (Franchigia Assoluta);
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel successivo art. 8.2.;
d) il rapporto di lavoro dell’Assicurato sia regolato da un contratto di diritto italiano.
Nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo e Copertura Assicurativa ancora in vigore, la Compagnia indennizza l’Assicurato come da piano di Ammortamento del Mutuo originariamente convenuto, fermi i limiti di Indennizzo indicati all’art. 4.3.
Quale servizio accessorio alla presente copertura la Compagnia mette a disposizione il “Programma Individuale Outplacement” di cui al successivo art. 26.
Art. 3.4. Garanzia Grande Intervento Chirurgico (Garanzia Prestata per l’Assicurato Non Lavoratore Dipendente Privato)
La Copertura Assicurativa in oggetto è operante esclusivamente nel caso in cui, al momento della sottoscrizione
della Polizza-Convenzione, l’Assicurato abbia dichiarato di rientrare nella categoria Lavoratore Autonomo oppure Lavoratore Dipendente Pubblico oppure Non Lavoratore. In caso di Grande Intervento Chirurgico, al quale l’Assicurato sia stato sottoposto durante l’efficacia della Copertura Assicurativa in conseguenza di Malattia o di Infortunio, la Compagnia corrisponderà allo stesso l’Indennizzo di cui al successivo art. 4.4., qualora:
a) la Malattia, che ha determinato il Grande Intervento Chirurgico, sia insorta successivamente alla data di effetto della Copertura Assicurativa e sia trascorso il periodo di Carenza di cui all’art. 7;
b) l’Infortunio, che ha determinato il Grande Intervento Chirurgico, sia avvenuto successivamente alla data di effetto della Copertura Assicurativa (data di Decorrenza della Copertura Assicurativa);
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel successivo art. 8.3.
Resta comunque convenuto che la Compagnia, nel corso della Durata del contratto, indennizza un solo Grande Intervento Chirurgico effettuato a causa della stessa patologia ed allo stesso organo e/o tessuto.
Gli interventi chirurgici indennizzabili sono identificati ed indicati nell’“Elenco Grandi interventi chirurgici” (vedi Allegato 2).
L’Indennizzo previsto per la garanzia “Grande Intervento Chirurgico” non è cumulabile, per lo stesso
Xxxxxxxx, con la garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia”.
Nel caso di estinzione anticipata totale del Mutuo e Copertura Assicurativa ancora in vigore, la Compagnia indennizza l’Assicurato come da piano di Ammortamento del Mutuo originariamente convenuto, fermi i limiti di Indennizzo indicati all’art. 4.4.
Quale servizio accessorio alla presente copertura la Compagnia mette a disposizione il “Programma Individuale Outplacement” di cui al successivo art. 26.
Art. 3.5. Garanzia Premio Futuro
Con la Copertura “Premio Futuro”, la Compagnia si obbliga a corrispondere all’Assicurato, successivamente alla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, un Indennizzo, versato in un’unica soluzione, per la copertura di tre rate mensili del Mutuo (comprensive di eventuali interessi), nel limite massimo di cui al successivo art. 4.5., qualora, nel corso e sino alla scadenza del Mutuo si verifichi alternativamente, e per una sola volta nel corso della Copertura Assicurativa, uno dei seguenti eventi:
- Parto di uno degli Assicurati di sesso femminile;
- Parto del coniuge o del convivente di uno degli Assicurati di sesso maschile, sempreché questi sia il padre del neonato e, se padre naturale, ne abbia effettuato il riconoscimento;
- Adozione di un figlio ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983, e successive modifiche e integrazioni, da parte di uno degli Assicurati.
La presente Copertura Assicurativa è gratuita e pertanto non richiede il versamento di alcun Premio.
Art. 4. Massimali assicurati, limiti e scoperti
Si elencano nei punti seguenti i massimali, limiti e scoperti/franchigie previsti per ciascuna Garanzia.
Art. 4.1. Limiti e massimali di indennizzo per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia
In caso di Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà allo stesso, un importo pari al debito residuo (in linea capitale) determinato in base al piano di rimborso del Mutuo originariamente convenuto e risultante alla data di denuncia del Sinistro, fermi i limiti massimi previsti nel presente articolo. Conseguentemente l’Indennizzo sarà decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di Ammortamento, relativo al Mutuo concesso all’Assicurato.
Resta convenuto che, in caso di Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia indennizzabile, l’esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di:
- € 500.000 nel caso in cui nel Modulo di Adesione, sia stato indicato un solo Assicurato;
- € 500.000 nel caso in cui nel Modulo di Adesione, siano stati indicati due assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata per ogni Assicurato nel modulo stesso.
• Qualora siano stati già corrisposti, per lo stesso Xxxxxxxx, indennizzi per la garanzia “Grande Intervento Chirurgico”, l’Indennizzo per la garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” corrisponderà all’importo del debito residuo (in linea capitale) alla data di denuncia del Sinistro, sottratti gli importi già corrisposti.
• Qualora siano stati già corrisposti, per lo stesso Xxxxxxxx, indennizzi per le garanzie “Grande Intervento Chirurgico” o “Malattia Grave”, l’Indennizzo per “Invalidità Permanente da Malattia” corrisponderà all’importo del debito residuo (in linea capitale) alla data di denuncia del Sinistro, sottratti gli importi già corrisposti.
Art. 4.2. Limiti e massimali di indennizzo per il caso di Malattia Grave
1. In caso di Xxxxxxxx viene corrisposto dalla Compagnia all’Assicurato un Indennizzo versato in un’unica soluzione e corrispondente a 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del Mutuo.
Per il calcolo dell’Indennizzo dovuto, la Compagnia utilizzerà l’importo delle 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, con il limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra tale importo e quello della rata iniziale; tale limite non sarà considerato qualora siano avvenuti rimborsi parziali del debito residuo. Nel caso in cui lo scostamento (positivo o negativo) tra i due importi dovesse essere superiore al 30% la Compagnia calcolerà l’importo dell’Indennizzo dovuto utilizzando:
a) l’importo della rata iniziale incrementato del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare è superiore allo scostamento previsto;
b) l’importo della rata iniziale ridotto del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare è inferiore allo scostamento previsto.
2. L’Indennizzo massimo che la Compagnia corrisponderà all’Assicurato per ciascun evento, fermo quanto previsto nel precedente comma 1), è pari all’importo corrispondente a:
- 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione sia stato indicato un solo Assicurato.
- 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata per ogni Assicurato nel Modulo di Adesione stesso.
3. Qualora la durata residua del piano di Ammortamento fosse inferiore a 12 rate mensili, l’Indennizzo corrisposto in caso di Malattia Grave sarà pari all’importo delle rate residue.
4. Il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà per tutta la durata della garanzia è di:
- € 36.000 per evento;
- € 72.000 quale Indennizzo massimo (Massimale) riconosciuto nel caso in cui si verifichino più sinistri nell’intero periodo di Copertura Assicurativa.
Resta convenuto che in caso di Sinistro, indennizzabile a termini di Contratto, riferito a un Mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo, per la garanzia “Malattia Grave” sarà determinato utilizzando la rata dovuta al momento del Sinistro per un Mutuo con le medesime caratteristiche (data erogazione, importo del Mutuo, durata), erogato però con piano di Ammortamento
c.d. “alla francese”, xxxxx i limiti previsti nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 4.3. Limiti e massimali di Indennizzo per il caso di Perdita di Lavoro (Garanzia prestata per
l’Assicurato Lavoratore Dipendente Privato)
1. In caso di Perdita di lavoro dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà allo stesso, per ogni giorno di Disoccupazione, una somma pari ad 1/30 dell’ammontare della rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) di rimborso del Mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro e al periodo di Franchigia di cui all’art. 3.3., lettera b), fermo restando l’Indennizzo massimo giornaliero previsto al successivo comma 3).
Per il calcolo dell’Indennizzo giornaliero dovuto, la Compagnia utilizzerà l’importo della rata mensile di rimborso del Mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro ed al periodo di Franchigia con il limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra tale importo e quello della rata iniziale; tale limite non sarà considerato qualora siano avvenuti rimborsi parziali del debito residuo. Nel caso in cui lo scostamento (positivo o negativo) tra i due importi dovesse essere superiore al 30% la Compagnia calcolerà l’importo dell’Indennizzo dovuto utilizzando:
a) l’importo della rata iniziale incrementato del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare è superiore allo scostamento previsto;
b) l’importo della rata iniziale ridotto del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare è inferiore allo scostamento previsto.
2. Il periodo massimo di Indennizzo è pari al tempo residuo alla scadenza del contratto di lavoro e comunque non superiore a 360 giorni per evento e a 1.080 giorni per tutta la durata della Copertura Assicurativa.
Una volta utilizzato tutto il periodo massimo di 1.080 giorni, resta convenuto fra le Parti che tutte le coperture assicurative inerenti la garanzia “Perdita di lavoro” si intendono annullate e ciò senza obbligo di comunicazione fra le Parti.
L’Indennizzo massimo giornaliero (per il quale non trova applicazione lo scostamento del 30% previsto al comma 1) che la Compagnia corrisponderà all’Assicurato è di:
- € 100 nel caso in cui nel Modulo di Adesione sia stato indicato un solo Assicurato;
- € 100 nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nel Modulo di Adesione stesso.
Resta convenuto che in caso di Sinistro, indennizzabile a termini di Contratto, riferito a un Mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo, per la garanzia “Perdita di lavoro” sarà determinato utilizzando la rata dovuta al momento del Sinistro per un Mutuo con le medesime caratteristiche (data erogazione, importo del Mutuo, durata), erogato però con piano di Ammortamento
c.d. “alla francese”, xxxxx i limiti previsti nei precedenti commi 1, 2 e 3.
1) Un lavoratore dipendente privato può chiedere l’attivazione della garanzia "Perdita di lavoro" se il suo rapporto lavorativo, regolato da un contratto a tempo determinato, arriva alla naturale scadenza?
In caso di pervenimento a naturale scadenza di un rapporto di lavoro regolato da un “contratto a tempo determinato”, non è prevista l’erogazione della prestazione da parte della Compagnia. Laddove, invece, si verificasse il licenziamento senza giusta causa prima della scadenza del “contratto a tempo determinato”, l’Assicurato avrà diritto a chiedere l’indennizzo giornaliero fino alla scadenza contrattuale originariamente pattuita col datore
Art. 4.4. Limiti e massimali di Indennizzo per il caso di Grande Intervento Chirurgico (Garanzia Prestata
per l’Assicurato Non Lavoratore Dipendente Privato)
1. In caso di Xxxxxxxx viene corrisposto dalla Compagnia all’Assicurato un Indennizzo versato in un’unica soluzione e corrispondente a 12 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) di rimborso del Mutuo. Per il calcolo dell’Indennizzo dovuto, la Compagnia utilizzerà l’importo delle 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, con il limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra tale importo e quello della rata iniziale; tale limite non sarà considerato qualora siano avvenuti rimborsi parziali del debito residuo. Nel caso in cui lo scostamento (positivo o negativo) tra i due importi dovesse essere superiore al 30% la Compagnia calcolerà l’importo dell’Indennizzo dovuto utilizzando:
a) l’importo della rata iniziale incrementato del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare è superiore allo scostamento previsto;
b) l’importo della rata iniziale ridotto del 30%, se l’importo della rata mensile da rimborsare è inferiore allo scostamento previsto.
2. L’Indennizzo massimo che la Compagnia corrisponderà all’Assicurato per ciascun evento, fermo quanto previsto nel precedente comma 1), è pari all’importo corrispondente a:
- 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel
Modulo di Adesione sia stato indicato un solo Assicurato.
- 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata per ogni Assicurato nel Modulo di Adesione stesso.
3. Qualora la durata residua del piano di Ammortamento fosse inferiore a 12 rate mensili, l’Indennizzo corrisposto in caso di Grande Intervento Chirurgico sarà pari all’importo delle rate residue.
4. Il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà per tutta la durata della Copertura Assicurativa è di:
- € 36.000 per evento;
- € 72.000 quale Indennizzo massimo(Xxxxxxxxx) riconosciuto nel caso in cui si verifichino più Sinistri nell’intero periodo di Copertura Assicurativa.
Resta convenuto che in caso di Sinistro, indennizzabile a termini di Contratto, riferito a un Mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo, per la garanzia “Grande Intervento Chirurgico” sarà determinato utilizzando la rata dovuta al momento del Sinistro per un Mutuo con le medesime caratteristiche (data erogazione, importo del Mutuo, durata), erogato però con piano di Ammortamento c.d. “alla francese”, xxxxx i limiti previsti nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 4.5. Limiti e massimali di Indennizzo per la garanzia Premio Futuro
Per il calcolo dell’Indennizzo dovuto, la Compagnia prende in considerazione gli importi delle 3 rate mensili del Mutuo successive alla data di denuncia dell’evento, con un limite massimo complessivo erogabile di € 9.000; qualora la durata residua del piano di Ammortamento fosse inferiore a 3 rate mensili, sarà corrisposto un Indennizzo pari alla somma delle rate residue, sempre nel limite massimo complessivo erogabile di € 9.000, a condizione che sia decorso il periodo di Carenza di cui all’art. 7.
Resta inteso che in caso di Sinistro riferito a un Mutuo di tipo “Flessibile” (o simili), l’importo per il calcolo dell’Indennizzo della presente garanzia, fermi restando i limiti sopra indicati, sarà determinato sulla base della rata dovuta al momento del Sinistro considerando un Mutuo avente medesime caratteristiche (data erogazione, importo del Mutuo, durata), ma erogato con piano di Ammortamento
c.d. “alla francese”.
Si riporta di seguito la tavola sinottica rappresentativa di ciascuna prestazione con relativi massimali, franchigie o limitazioni:
Garanzie | Massimali | Limitazioni | Franchigie |
Invalidità Permanente | La Compagnia rimborsa massimo: ➢ € 500.000 nel caso in cui nel Modulo di Adesione, sia stato indicato un solo Assicurato; ➢ € 500.000 nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso il limite è da intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e ripartito in funzione della percentuale indicata nel modulo. | Se da Infortunio Indennizzo non cumulabile: ➢ con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia; ➢ con quelle relative alle garanzie Grande Intervento Chirurgico per lo stesso Xxxxxxxx. | ➢ grado di invalidità inferiore al 70%. |
Se da Malattia Indennizzo non cumulabile: ➢ con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio; ➢ con quelle relative alle garanzie Grave Malattie e Grande Intervento Chirurgico per lo stesso Sinistro. | |||
Malattia Grave | La Compagnia rimborsa massimo: ➢ 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione sia stato indicato un solo Assicurato; ➢ 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso da intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e ripartito in funzione della percentuale indicata nel modulo. La Compagnia corrisponde massimo: ➢ € 36.000 per evento; ➢ € 72.000 per più sinistri nell’intero periodo di Copertura Assicurativa. | Per il calcolo dell’Indennizzo la Compagnia utilizza l’importo delle 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia di Sinistro con: ➢ limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra l’importo delle 12 rate successive al Sinistro e quello della rata iniziale. | |
Indennizzo non cumulabile: ➢ con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia per lo stesso Xxxxxxxx. | |||
Grande Intervento Chirurgico (garanzia per Assicurato non Lavoratore Dipendente Privato) | La Compagnia rimborsa massimo: ➢ 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione sia stato indicato un solo Assicurato; ➢ 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia del Sinistro, nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso da intendersi complessivo per entrambi | Per il calcolo dell’Indennizzo la Compagnia utilizza l’importo delle 12 rate mensili di rimborso del Mutuo successive alla data di denuncia di Sinistro con: ➢ Limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra l’importo delle 12 rate successive al Sinistro e quello della rata iniziale. | |
Indennizzo non cumulabile: |
gli assicurati e ripartito in funzione della percentuale indicata nel modulo. La Compagnia corrisponde: ➢ € 36.000 per evento; ➢ € 72.000 per più sinistri nell’intero periodo di Copertura Assicurativa. | ➢ con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio o Malattia per lo stesso Sinistro | ||
Perdita di lavoro | Indennizzo massimo non superiore: ➢ 360 giorni per evento ➢ 1.080 giorni per tutta la durata della Copertura Assicurativa. | Per il calcolo dell’Indennizzo giornaliero la Compagnia utilizza l’importo della rata mensili di rimborso del Mutuo successiva alla data di denuncia di Xxxxxxxx e al periodo di franchigia con: ➢ Limite di scostamento massimo (positivo o negativo) del 30% tra l’importo della rata mensile di rimborso Mutuo successiva alla data di denuncia del Sinistro ed al periodo di franchigia e quello della rata iniziale. | ➢ Periodo di Disoccupazione inferiore a 30 giorni (Franchigia Assoluta) |
(Prestata per Assicurato Lavoratore Dipendente Privato con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali) | Indennizzo massimo giornaliero: ➢ € 100 nel caso in cui nel Modulo di Adesione, sia stato indicato un solo Assicurato; ➢ € 100 nel caso in cui nel Modulo di Adesione siano stati indicati due assicurati. In tal caso da intendersi complessivo per entrambi gli assicurati e ripartito in funzione della percentuale indicata nel modulo. | ||
Premio Futuro | La Compagnia prende in considerazione gli importi delle 3 rate mensili del Mutuo successive alla data di denuncia dell’evento: ➢ Massimo € 9.000. |
D. LIMITAZIONI ALL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 5. Estensione territoriale Ad eccezione della garanzia Perdita di Lavoro, per la quale il rapporto di lavoro dell’Assicurato deve essere assoggettato ad un contratto di diritto italiano, tutte le altre garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il verificarsi dell’evento assicurato deve essere certificato da un medico che eserciti nell’Unione Europea.
Art. 6. Persone non assicurabili Non sono oggetto di copertura le persone che non presentino le condizioni di assicurabilità per come riportate agli artt. 1 e 2.
Non sono inoltre assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., epilessia, sindromi organiche cerebrali.
Il manifestarsi di tali condizioni, nel corso della Copertura Assicurativa, libera la Compagnia dagli obblighi contrattuali nei confronti dell’Assicurato affetto da quanto sopra, determinando la risoluzione del rapporto assicurativo e il rimborso del Premio al netto delle imposte.
Art. 7. Periodi di Carenza
Si elencano nei punti seguenti i periodi di Carenza in relazione alle sole garanzie per le quali sono previsti.
• Invalidità Permanente (se da Malattia)
La Malattia deve essere insorta trascorsi 90 giorni successivi alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa.
• Malattia Grave
La Malattia deve essere insorta trascorsi 90 giorni successivi alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa.
• Perdita di Lavoro (Garanzia prestata per Lavoratori Dipendenti Privati)
La data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, deve essere successiva alle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa.
• Grande Intervento Chirurgico (Garanzia prestata per Non Lavoratori Dipendenti Privati)
Se l’intervento chirurgico è determinato da Malattia, è necessario che questa sia insorta dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa.
• Premio Futuro
L’Indennizzo è corrisposto purché al verificarsi dell’evento Parto/Adozione siano trascorsi almeno 300 giorni dalla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa.
Art. 8. Esclusioni dall’assicurazione Le garanzie non sono operanti per:
a) le invalidità permanenti di grado superiore al 10%, preesistenti alla data di effetto della Polizza- Convenzione (Decorrenza della Copertura Assicurativa) e non dichiarate nel Questionario Sanitario contenuto nel Modulo di Adesione, allegato alla presente Polizza-Convenzione;
b) le malattie, di seguito specificate, insorte anteriormente alla data di effetto della Polizza- Convenzione (Decorrenza della Copertura Assicurativa) e non dichiarate nel Questionario Sanitario contenuto nel Modulo di Adesione, allegato alla presente Polizza-Convenzione: tumori maligni, angina pectoris, ictus, infarto miocardico, epatite B o C, cirrosi epatica, broncopneumopatie croniche ostruttive, diabete, insufficienza renale cronica, epilessia, infezione da HIV o AIDS, paralisi o deficit motori, sindromi organiche cerebrali, malattie neurologiche degenerative, malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici, cecità mono o bi-oculare;
c) gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento dell’Infortunio, i requisiti per il rinnovo;
d) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’abuso di alcol e/o di sostanze psicotrope;
e) i delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato (Art. 43 del Codice Penale) e gli atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché gli atti temerari, restando comunque
coperti da garanzia le invalidità permanenti e i grandi interventi chirurgici determinati da infortuni derivanti da atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art. 1900 del Codice Civile);
f) le conseguenze di guerre, insurrezioni e atti terroristici, di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche nonché le conseguenze di tumulti popolari cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
g) le malattie causate da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche relative a infortuni o malattie indennizzabili;
h) i difetti fisici o le malformazioni preesistenti alla data di effetto della Polizza-Convenzione
(Decorrenza della Copertura Assicurativa) e le relative complicanze;
i) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, gli eventi determinati per effetto di sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
j) le malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
k) le malattie e le invalidità permanenti imputabili al volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
l) le malattie e le invalidità permanenti derivanti da contaminazione biologica e/o chimica;
m) gli infortuni e/o le malattie conseguenti ad applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali;
n) gli infortuni e/o le malattie derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di sport:
1. costituenti per l’Assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta);
2. comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove;
3. comportanti l’utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio;
4. quali free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh;
o) gli infortuni subiti dall’Assicurato su aeromobili di compagnie aeree per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri e/o su aeromobili di aeroclub.
Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto.
Art. 8.1. Esclusioni per la garanzia Malattia Grave
Oltre a quanto indicato al precedente art. 8, vigono le esclusioni riferite alle specifiche malattie gravi di seguito elencate:
• Infarto miocardico
- Infarto miocardio senza slivellamento del tratto ST (NSTEMI) con solo aumento della troponina I o T;
- Le altre sindromi coronariche acute (ad esempio l’angina pectoris sia stabile che instabile);
- L’infarto silente del miocardio.
• Ictus
- L’ischemia transitoria (TIA);
- Le lesioni cerebrali traumatiche;
- I sintomi neurologici secondari conseguenti ad emicrania;
- L’infarto lacunare senza deficit neurologico.
• Innesto di by-pass aortocoronarico
- L’angioplastica;
- Tutte le procedure terapeutiche intra-atriali;
- L’intervento mediante la tecnica del key-hole (chirurgia del buco della serratura).
• Tumore
- La neosplasia intraepiteliale della cervice (CIN);
- Qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno;
- Ogni cancro non invasivo (cancro in situ);
- Il cancro alla prostata allo stadio 1 (T1a, 1b, 1c)
- Il carcinoma basocellulare e il carcinoma a cellule squamose;
- Il melanoma maligno allo stadio IA (T1A, N0, M0) e ogni tumore maligno in presenza di HIV cellulare e il carcinoma a cellule squamose;
Art. 8.2. Esclusioni per la garanzia Perdita di Lavoro (solo per Lavoratori Dipendenti Privati)
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 8, nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia per il caso di Perdita di lavoro se, al momento del Sinistro:
- l’Assicurato non sia un Lavoratore Dipendente Privato, oppure
- l’Assicurato abbia diritto a percepire, con riferimento allo stesso periodo di tempo, importi a titolo di Indennizzo per la garanzia “Grande Intervento Chirurgico”. Inoltre, nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia per il caso di Perdita di lavoro se:
a) l’Assicurato, alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, sia a conoscenza della prossima Disoccupazione o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
b) la Perdita di lavoro sia conseguenza di licenziamento o dimissioni per giusta causa, per motivi disciplinari, per carcerazione del dipendente, per superamento del periodo di comporto;
c) la Perdita di lavoro sia conseguenza di pensionamento o pre-pensionamento;
d) la Perdita di lavoro sia dovuta ad un evento programmato in base ad un rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o comunque il rapporto di lavoro dell’Assicurato avesse carattere stagionale e/o temporaneo, quindi la relativa Perdita di lavoro sia la conseguenza della scadenza di un termine (ad es. contratto di formazione lavoro, di apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa;
e) l’Assicurato abbia risolto il rapporto di lavoro per sua volontà oppure a seguito di accordi consensuali con il Datore di lavoro;
f) l’Assicurato non si sia iscritto presso il Centro per l’impiego (ufficio di collocamento o equivalente);
g) l’Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
h) l’Assicurato, al momento dell’evento, sia in periodo di prova;
i) la Perdita di lavoro sia avvenuta nel periodo di Carenza di cui all’art. 7;
j) il periodo di Disoccupazione sia inferiore a 30 giorni consecutivi (Franchigia).
Art. 8.3. Esclusioni per la garanzia Grande Intervento Chirurgico (solo per Non Lavoratori Dipendenti Privati)
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 8, nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia per il caso di Grande Intervento Chirurgico se, al momento del Sinistro:
- l’Assicurato sia un Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali,
oppure
- l’Assicurato abbia diritto a percepire, con riferimento allo stesso periodo di tempo, importi a titolo di Indennizzo per la garanzia “Perdita di lavoro”.
SEZIONE II. PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 9. Premio I premi assicurativi devono essere corrisposti, anticipatamente e in un’unica soluzione, dall’Assicurato alla Compagnia, per il tramite della Contraente.
Il Premio, unico e anticipato, è corrisposto contestualmente all’erogazione del Finanziamento. Nel caso in cui il Premio sia finanziato, il relativo importo è trattenuto dall’importo del Mutuo concesso da Banca Mediolanum e da quest’ultima tramesso alla Compagnia ed è determinato dalla somma dei premi relativi alle componenti di seguito illustrate:
Lavoratore Dipendente Privato
Premio per le garanzie: -Invalidità Permanente Totale da Infortunio -Invalidità Permanente Totale da Malattia | Importo Mutuo erogato x durata del Mutuo x 0,085% |
Premio per le garanzie: -Malattia Grave -Perdita di Lavoro | Prima rata di Ammortamento x 295% |
Lavoratore Autonomo / Dipendente pubblico / Non lavoratore
Premio per le garanzie: -Invalidità Permanente Totale da Infortunio -Invalidità Permanente Totale da Malattia | Importo Mutuo erogato x durata del Mutuo x 0,085% |
Premio per le garanzie: -Malattia Grave -Grande intervento chirurgico | Prima rata di Ammortamento x 295% |
Il Premio Unico per le garanzie “Malattia Grave”, “Xxxxxxx Xxxxxx” e “Grande Intervento Chirurgico” (295% della prima rata di Ammortamento del Mutuo) corrisponde, secondo i criteri calcolatori del Premio medio ponderato generale, ad un Premio Annuo pari al 40% della prima rata di Ammortamento del Mutuo, scontato in virtù del pagamento anticipato per l’intero periodo di Copertura Assicurativa non superiore a 15 anni. In caso di reiterazione delle predette garanzie oltre il quindicesimo anno di durata del Mutuo l’Assicurato sarà tenuto a corrispondere annualmente un Premio calcolato mediante l’applicazione di tale tariffa annuale (40% della rata di Ammortamento del Mutuo).
Esempio 1 |
Importo Mutuo erogato: € 130.000 Durata Mutuo: 20 anni Prima Rata di Ammortamento (al tasso d’interesse annuo del 3%): € 720,98 |
Calcolo del Premio unico anticipato: (€ 130.000 x 20 x 0,085%) + (€ 720,98 x 295%) = € 4.336,88 (Premio Lordo) € 4.336,88 (Premio Lordo) – € 105,78 (Imposte*) = € 4.231,10 (Premio Imponibile) * pari al 2.5% |
Totale costi a carico dell’Assicurato € 1.840,52 di cui € 1.057,77 per provvigioni all’intermediario pari al 57,47% dei costi. |
Qualora l’Assicurato, allo scadere del quindicesimo anno, voglia reiterare le coperture “Malattia Grave” e “Perdita Lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico” fino alla scadenza del Mutuo, dovrà pertanto versare un Premio annuo per i successivi 5 anni calcolato come segue:
Esempio 2 |
Rata di Ammortamento allo scadere del 15º anno pari a € 720,98. Importo del Premio Annuo: € 720,98 x 40% = € 288,36 |
In considerazione del fatto che i parametri sopra riportati (importo erogato, durata e/o tasso di interesse del finanziamento) sono suscettibili di variazioni tra il momento in cui l’Assicurato sottoscrive il contratto di Mutuo e il momento in cui il medesimo viene erogato, tali variazioni possono determinare una differenza tra il Premio indicato nel Modulo di Adesione e quello risultante al momento dell’erogazione del Mutuo.
L’importo del Premio effettivamente dovuto sarà comunicato all’Assicurato.
Se l’Assicurato non corrisponde i premi, la Polizza-Convenzione resta sospesa e le prestazioni assicurative producono nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 10. Conclusione dell’assicurazione Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato per iscritto all'Assicurato l'accettazione della proposta, a seguito del buon fine del pagamento del Premio e previa verifica da parte della Compagnia delle informazioni assunte sullo stato di salute dell’Assicurato raccolte attraverso il Questionario Sanitario.
Art. 11. Effetto e decorrenza dell’assicurazione Le coperture assicurative e tutti gli obblighi che il contratto di assicurazione pone a carico della Compagnia hanno effetto dalle ore 24 del giorno della data di stipula del Mutuo erogato da Banca Mediolanum cui la polizza è abbinata, fatti salvi i periodi di Carenza di cui all’art. 7.
Art. 12. Cessazione e durata della Copertura Assicurativa
Le coperture assicurative terminano:
1. per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, alle ore 24 del giorno della scadenza originariamente convenuta nel contratto di Mutuo (giorno di scadenza dell’ultima rata secondo l’originale piano di Ammortamento);
2. per la garanzia “Malattia Grave” e la garanzia “Perdita di lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico”
secondo le casistiche sotto descritte:
- per i mutui di durata superiore a 15 anni, alle ore 24 del quindicesimo anno successivo alla data di stipula del Mutuo (15 anni dalla Data iniziale);
- per i mutui di durata inferiore a 15 anni, alle ore 24 del giorno della scadenza originariamente convenuta nel contratto di Xxxxx.
Esempio 3 |
Mutuo di durata 30 anni se la Data iniziale è il 1° gennaio 2017, la Copertura Assicurativa “Malattia Grave” e la Copertura Assicurativa “Perdita di lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico” termineranno alle ore 24 del 1° gennaio 2032. |
Esempio 4 |
Xxxxxx Xxxxx: 30 anni Data iniziale: 01/01/2019 Scadenza invalidità permanenti da Infortunio e Malattia: termineranno alle ore 24 del 1° gennaio 2049. Scadenza Copertura Assicurativa per “Malattia Grave” e “Perdita di lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico”: ore 24 del 1° gennaio 2034 |
La proroga della Copertura Assicurativa consentirà all’Assicurato la prosecuzione delle garanzie assicurative, per le medesime prestazioni ed entro gli stessi limiti della presente Polizza-Convenzione. Il pagamento del Premio e la reiterazione delle coperture assicurative sono subordinati alla sottoscrizione di apposito Modulo di Adesione messo a disposizione dalla Compagnia.
Esempio 5 |
Xxxxxx Xxxxx: 20 anni Data iniziale: 01/01/2019 Scadenza invalidità permanenti da Infortunio e Malattia: termineranno alle ore 24 del 1° gennaio 2039. Scadenza Copertura Assicurativa per “Malattia Grave” e “Perdita di lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico”: ore 24 del 1° gennaio 2034, il cliente può prorogarle con un Premio annuo a tacito rinnovo fino alle ore 24 del 1° gennaio 2039. |
La Copertura Assicurativa, inoltre, termina contestualmente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) Decesso dell’Assicurato, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo mutuatario
Assicurato.
Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due assicurati, nel caso di decesso di uno solo dei due assicurati, le prestazioni assicurative continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato (rimasto in vita); per quest’ultimo, la percentuale di Indennizzo inizialmente indicata nel Modulo di Adesione corrisponderà al 100%.
Esempio 6 |
Assicurato 1: percentuale di Indennizzo = 25% Assicurato 2: percentuale di Indennizzo = 75% |
In caso di decesso dell’Assicurato 1 la nuova percentuale di Indennizzo per l’Assicurato 2 sarà pari al 100%. |
b) Raggiungimento del limite di Età dell’Assicurato (80 anni compiuti) nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato.
Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due assicurati, nel caso in cui uno dei due assicurati compia 80 anni, tali prestazioni continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato; per quest’ultimo la percentuale di Indennizzo inizialmente indicata nel Modulo di Adesione corrisponderà al 100% e ciò a decorrere dalle ore 24 del giorno del compimento dell’80° anno di uno degli assicurati.
c) Liquidazione dell’Indennizzo dovuto in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due assicurati le stesse continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato mantenendo per quest’ultimo la medesima percentuale di Indennizzo indicata nel Modulo di Adesione.
Si specifica inoltre che le sole garanzie “Malattia Grave” e “Perdita di lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico” termineranno contestualmente alla Liquidazione del Massimale previsto nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due assicurati le stesse continueranno ad essere operanti per l’altro Assicurato, mantenendo per quest’ultimo la medesima percentuale di Indennizzo indicata nel Modulo di Adesione.
Art. 13. Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo
Art. 13.1. Estinzione anticipata parziale del Mutuo
Qualora, nel corso della durata della Polizza-Convenzione, siano intervenute estinzioni parziali del Mutuo, stipulato con Banca Mediolanum, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di Premio non goduto in misura proporzionale rispetto al rimborso della quota parte del capitale finanziato, adeguando conseguentemente la Prestazione. Il rimborso è previsto anche nel caso di accollo del Mutuo e cioè nei casi in cui il debito derivante dal finanziamento dovesse essere assunto da un nuovo debitore. In questo caso, se l’accollo non prevedesse la liberazione del debitore originario dal Mutuo, eventuali rimborsi di quota parte del Premio di polizza saranno disposti a favore del debitore originario non liberato. L’importo della quota parte di Premio non goduto verrà automaticamente accreditato dalla Compagnia sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto o in altre casistiche non rientranti in quelle precedenti (es. per quota parte di Premio da riconoscersi al mutuatario originario in caso di accollo che non preveda la liberazione del debitore originario), corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell’Assicurato. La restituzione del Premio sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata parziale inviata da Banca
Mediolanum.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Compagnia fornisce la Copertura Assicurativa, secondo le condizioni vigenti alla data dell’operazione di estinzione anticipata parziale. Tale ultima richiesta dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di avvenuta estinzione parziale del Mutuo da parte della Banca.
In caso di più assicurati, la Compagnia restituisce il predetto Premio al 1°Assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
Esempio 7 |
Restituzione del Premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale del Mutuo |
Importo del Mutuo erogato: € 130.000 Durata del Mutuo: 20 anni Prima rata del piano di Ammortamento (al tasso d’interesse annuo del 3%): € 720,98 Data di decorrenza del Mutuo e della Copertura Assicurativa: 01/07/2019 Data di estinzione parziale del Mutuo: 01/07/2029 Debito residuo del Mutuo alla data estinzione: € 120.218,26. Estinzione parziale per l’importo di € 30.000 1) Garanzie Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Malattia Data di scadenza della copertura: 01/07/2039 Premio unico: € 130.000 x 20 x 0,085% = € 2.210 (al lordo di imposte) Premio imponibile: € 2.210 - € 53,91 (imposte) = € 2.156,09 (al netto di imposte 2,5%) Premio da restituire: € 2.156,09 (Premio imponibile) x 10 (anni mancanti alla scadenza) / 20 (anni durata copertura) x € 30.000 (estinzione parziale) / € 120.218,26 (debito residuo) = € 269,02. 2) Garanzie Malattia Grave, Perdita di lavoro/ Grande Intervento Chirurgico Data di scadenza della copertura: 01/07/2034 Premio unico: € 720,98 x 295% = € 2.126,90 (al lordo di imposte) Premio imponibile: € 2.126,90 - € 51,88 (imposte) = € 2.075,02 (al netto di imposte 2,5%) Premio da restituire: € 2.075,02 (Premio imponibile) x 5 (anni mancanti alla scadenza) / 15 (anni durata copertura) x € 30.000 (estinzione parziale) / € 120.218,26 (debito residuo) = € 172,60. Totale importo da restituire 1) + 2) Estinzione parziale: € 269,02 + 172,60 € = 441,62 €. |
Art. 13.2. Estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo presso altro istituto di credito o accollo del Mutuo con liberazione del mutuatario originario
Nel caso di estinzione anticipata totale (anche per operazioni di accollo che prevedono la liberazione del
mutuatario originario) o di trasferimento del Mutuo presso altro istituto di credito, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative di cui al successivo art. 19. L’importo della quota parte di Premio non goduto verrà automaticamente accreditato dalla Compagnia sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto o in altre casistiche non rientranti in quelle precedenti (es. per quota parte di Premio da riconoscersi al mutuatario originario in caso di operazioni di accollo che preveda la sua liberazione dal Mutuo), corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell’Assicurato. La restituzione del Premio sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro istituto di credito.
In caso di più assicurati, la Compagnia restituisce il predetto Premio al 1°Assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
La Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, di cui al successivo art. 19, nella misura indicata nel Modulo di Adesione. Qualora l’importo del Premio non goduto sia inferiore alle spese sostenute dalla Compagnia, lo stesso sarà trattenuto dalla Compagnia a compensazione delle spese sostenute.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto il mantenimento della Copertura Assicurativa, le garanzie rimangono in vigore sino al termine del piano di Ammortamento del Mutuo originariamente convenuto (art. 12).
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Compagnia fornisce la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Tale richiesta dovrà essere inviata alla Compagnia entro e non oltre 20 giorni dalla data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro istituto di credito.
In quest’ultimo caso, le garanzie rimangono in vigore sino al termine del piano di Ammortamento del Mutuo
originariamente convenuto (art. 12).
Esempio 8 |
Esempio di restituzione del Premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata totale del Mutuo |
Importo Mutuo erogato: € 130.000 Durata Mutuo: 20 anni Prima rata del piano di Ammortamento (al tasso d’interesse annuo del 3%): € 720,98. Data Decorrenza della Copertura Assicurativa 01/07/2019; Data scadenza: 01/07/2039; Data estinzione totale: 01/07/2029. Calcolo del Premio unico anticipato: (€ 130.000 x 20 x 0,085%) + (€ 720,98 x 295%) = € 4.336,90 (Premio Lordo). 1) Calcolo per la restituzione della quota parte di Premio per le garanzie Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Malattia: € 2.210 (Premio lordo) - € 53,91 (imposte*) = € 2.156,09 (Premio imponibile) € 2.156,09 (Premio imponibile) x 10 (anni mancanti alla scadenza) / 20 (anni durata Mutuo) = € 1.078,04 (quota parte da restituire). 2) Calcolo per la restituzione della quota parte di Premio per le garanzie Malattia Grave, Perdita di lavoro/Grande Intervento Chirurgico: € 2.126,90 (Premio lordo) - € 51,88 (imposte*) = € 2.075,02 (Premio imponibile) € 2.075,02 (Premio imponibile) x 5 (anni mancanti alla scadenza) / 15 (anni durata copertura) = € 691,67 (quota parte da restituire). Totale importo da restituire 1) + 2) Totale importo da restituire: € 1078,04 + € 691,67 - € 25 (spese amministrative) = € 1.744,71. * pari al 2,5% del Premio imponibile |
SEZIONE III. ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 14. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione
Le eventuali modificazioni della Polizza-Convenzione devono essere provate per iscritto.
Art. 15. Regime fiscale
- Imposta sui premi
Ai premi relativi al presente Contratto è applicata l’imposta del 2,5%.
- Detrazione dei premi versati
Alla data di redazione del presente Set Informativo la normativa fiscale (Art. 15, lett. f) del D.P.R. 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente all’Assicurato di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto il rischi di morte o di Invalidità Permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell’anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
- Tassazione della prestazione erogata
Le somme corrisposte al verificarsi del Sinistro sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 16. Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 17. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.
Art. 18. Altre assicurazioni - Cumulo In deroga a quanto previsto dall’Art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato non è obbligato a comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni che prevedano le stesse garanzie prestate con il presente Contratto.
Art. 19. Diritto di recesso L’Assicurato ha la facoltà di recedere dal presente Contratto entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui lo stesso si è concluso (data di Decorrenza della Copertura Assicurativa) dandone comunicazione scritta alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso avrà diritto alla restituzione del Premio versato, al netto di:
- spese amministrative del Contratto, pari a € 25;
- imposte versate dalla Compagnia;
- quota di Premio relativo al rischio corso nel periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.
Trascorso detto periodo, l’Assicurato ha facoltà di recedere ad ogni ricorrenza annuale della Polizza-Convenzione con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, secondo le medesime modalità sopra indicate. Anche in tal caso avrà diritto alla restituzione del Premio versato, al netto delle spese amministrative (pari a € 25), delle imposte versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto, con efficacia dalla fine dell’annualità assicurativa in cui tale facoltà è stata esercitata.
L’importo della quota parte di Premio non goduto verrà automaticamente accreditato dalla Compagnia sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto, corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell’Assicurato. La restituzione del Premio sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso.
In caso di più assicurati, la Compagnia restituisce il predetto Premio al 1°Assicurato, indicato nel
Modulo di Adesione.
Art. 20. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e di ogni altro eventuale Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all’Indennizzo ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 20.1. Variazione dello status lavorativo (Garanzie “Perdita di lavoro” e “Grande Intervento Chirurgico”)
Le garanzie “Perdita di lavoro” e “Grande Intervento Chirurgico” operano in base allo status lavorativo dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del Contratto e della modifica dello stesso eventualmente intervenuta nel corso della Durata del contratto.
Qualora l’Assicurato, durante il periodo di validità della Copertura Assicurativa, vari il proprio status lavorativo rispetto a quello dichiarato in fase di sottoscrizione del Contratto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini dell’attivazione della nuova Copertura Assicurativa.
Per l’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato, e nel corso della Copertura Assicurativa diventi Lavoratore Autonomo, opererà la garanzia “Grande Intervento Chirurgico” solo dopo la comunicazione scritta alla Compagnia.
Inoltre, nello specifico, per l’Assicurato che sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Pubblico oppure Non Lavoratore, e nel corso della Copertura Assicurativa diventi Lavoratore Dipendente Privato, opererà la garanzia “Perdita di lavoro” dal momento della comunicazione scritta dello stesso alla Compagnia e solo dopo che:
- l’Assicurato abbia superato il periodo di prova
e
- sia trascorso un periodo di almeno 180 giorni consecutivi (c.d. periodo di Carenza) dal momento in cui l’Assicurato sia diventato Lavoratore Dipendente Privato e sia stato assunto con un contratto di lavoro di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Le garanzie “Invalidità Permanente Totale da Infortunio” o “Malattia” e “Malattia Grave” saranno sempre operanti alle condizioni previste al momento della sottoscrizione, indipendentemente dalla variazione dello status lavorativo dell’Assicurato.
Art. 21. Beneficiari
Il Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato, che riceve la Prestazione prevista dal Contratto quando si verifica il Sinistro.
Art. 22. Rinuncia al Diritto di Surroga
La Compagnia rinuncia al Diritto di surroga di cui all’Art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, verso i responsabili dell’evento.
Art. 23. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza-Convenzione non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla Liquidazione dei danni. L’accertamento e la Liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 24. Periodo di Prescrizione
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
Art. 25. Valuta di pagamento
Gli indennizzi spettanti a termini di Contratto verranno pagati in Italia in valuta corrente.
Art. 26. Programma Individuale Outplacement (servizio accessorio alle garanzie “Perdita di Lavoro” e
“Grande Intervento Chirurgico”)
Obiettivo del Programma è di supportare l’Assicurato della Compagnia, titolare della Polizza-Convenzione
“Protezione Mutuo” n. 981524304226, nella ricerca di una nuova opportunità lavorativa.
Nel momento in cui il rischio coperto dalle garanzie “Perdita di Lavoro” e “Grande Intervento Chirurgico” si dovesse concretizzare l’Assicurato potrà decidere di attivare il Programma.
Si dettagliano di seguito i termini e le condizioni del Programma prestato in collaborazione con INTOO, società leader nella ricerca attiva di nuove opportunità lavorative presente sul mercato dal 1991.
Descrizione del Programma e delle sue fasi:
Sono previsti 10 incontri individuali da svolgersi a scelta dell’Assicurato in una delle seguenti modalità:
- presso gli uffici INTOO di Milano, Torino, Bologna, Genova, Padova, Roma, Firenze;
- in remoto via Skype;
- mista, parte degli incontri presso gli uffici di INTOO e parte in remoto. I dieci incontri dovranno svolgersi in un arco temporale di 6 mesi.
Prima FASE - Tre incontri individuali
Durante la prima fase vengono sviluppati i punti seguenti con l’obiettivo di definire con l’Assicurato un obiettivo professionale coerente con le proprie caratteristiche e capacità.
- Bilancio competenze e caratteristiche
Vengono mappate, ricostruite e valorizzate le competenze possedute dall’Assicurato riesaminando il percorso educativo, formativo e professionale e l’area dei valori, dei bisogni e dei desideri.
- Progetto professionale e sua realizzabilità
Sulla base del quadro emerso, relativo alle competenze e caratteristiche possedute e ai relativi punti di forza e aree di criticità, l’Assicurato viene aiutato dal consulente ad individuare il progetto professionale che desidera raggiungere e le modalità per realizzarlo, tenendo conto dell’andamento del mercato del lavoro di riferimento.
Seconda FASE - Sette incontri individuali
La seconda fase, attraverso i punti sotto elencati, accompagna l’Assicurato nella realizzazione del progetto professionale definito.
Per coloro che scelgono l’attività dipendente
- Strumenti di comunicazione: il CV e lettera di presentazione
In funzione dell’obiettivo professionale identificato l’Assicurato verrà supportato a strutturare gli strumenti necessari per la fase di contatto con il mercato: Curriculum Vitae, scegliendo il contenuto, la forma e lo stile più appropriati, la Lettera di Presentazione e l’Autocandidatura.
- Piano di azione e di sviluppo
Vengono definiti i successivi passaggi necessari per realizzare il progetto e il piano relativo allo sviluppo delle competenze da migliorare/acquisire.
- Messa a punto delle tecniche di comunicazione orale
Attraverso esercitazioni e simulazioni, il candidato acquisirà dimestichezza con alcuni aspetti basilari delle modalità di colloquio nonché la presentazione delle sue caratteristiche e competenze in forma verbale.
- Contatto con il mercato
I consulenti INTOO supporteranno l’Assicurato nel contatto con il mercato e nell’attivazione dei canali di incontro tra domanda e offerta.
Le posizioni individuate grazie alle suddette attività verranno abbinate ai profili dei candidati. L’incontro con l’azienda verrà preparato, sia assumendo di volta in volta, nei limiti del possibile, informazioni sull’azienda utili al candidato per decidere e da utilizzare eventualmente nel corso dell’incontro, sia con una specifica simulazione che tenga conto delle caratteristiche dell’interlocutore e che prepari il candidato alla negoziazione e trattativa; verrà inoltre supportato nella valutazione dell’offerta e nella conclusione dell’accordo.
Per coloro che scelgono l’attività autonoma, il programma in questo caso prevede il supporto specialistico sui seguenti aspetti:
- individuazione e verifica dell’idea di business;
- la redazione di un articolato business plan, con il coinvolgimento di “specialisti” (commercialista, consulente del lavoro, marketing);
- l’assistenza nel verificare l’esistenza di eventuali fonti di finanziamento;
- la determinazione del mercato target a cui proporsi.
Tools (Strumenti di supporto informatico)
L’Assicurato potrà accedere alla intranet di INTOO dove avrà la possibilità di consultare la Job Bank di INTOO contenente le posizioni reperite attraverso il contatto diretto con gli Head Hunters in Italia, all’estero e con le aziende.
Per incrementare i propri skills e finalizzare al meglio la propria modalità di proposizione, l’Assicurato potrà
partecipare ai workshop tematici che si tengono presso le sedi di Milano e Roma.
Supporto Logistico
Disponibilità, presso le sedi INTOO, di una postazione lavoro attrezzata con telefono, computer e collegamento Internet a disposizione dell’Assicurato senza limite di utilizzo nell’ambito di una programmazione delle presenze con la segreteria.
Durata del Programma
Il Programma Individuale Outplacement è a disposizione dell’Assicurato in ragione di un unico evento nei 10 anni successivi alla data di sottoscrizione della Polizza-Convenzione “Protezione Mutuo” n. 000-00-0000000 della Compagnia.
Come si attiva il Programma
L’erogazione del Programma Individuale Outplacement avverrà unicamente nei confronti di persone che:
- abbiano sottoscritto una Polizza-Convenzione “Protezione Mutuo” convenzione n. 981-524304226 con la
Compagnia;
- abbiano denunciato alla Compagnia un Sinistro a fronte di Perdita di lavoro (lavoratori dipendenti privati) o Grande Intervento Chirurgico (lavoratori autonomi), che sia stato accettato e ritenuto indennizzabile dalla Compagnia;
- abbiano espresso nella medesima denuncia di Sinistro la volontà di attivare il Programma Individuale Outplacement.
A seguito della manifestazione di consenso come sopra indicata, la Compagnia invierà ad INTOO apposita lettera d’incarico per assegnare il cliente al Programma.
Successivamente all’assegnazione INTOO provvederà a contattare direttamente l’Assicurato per definire i tempi di avvio del programma.
SEZIONE IV. SINISTRI
Art. 27. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell’Assicurato Fermo restando quanto previsto dall’art. 24, in caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Compagnia entro 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, mediante una delle seguenti modalità:
- Online: “Denuncia Sinistro”, collegandosi al sito xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed accendo alla sezione “Protezione” all’interno della propria Area Personale;
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci, I° piano, Xxx X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX);
- Fax: n. 00.0000.0000;
- E-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx;
- Contattando il proprio Family Banker.
Per la gestione del Sinistro sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla
Compagnia attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.
La denuncia dovrà contenere:
a) in caso di Infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; qualora l’Infortunio abbia determinato un ricovero, dovrà essere inviata copia della cartella clinica;
b) in caso di Xxxxxxxx, copia della cartella clinica ed ogni altro certificato o documento relativo alla patologia denunciata.
Art. 27.1. Denunce successive di Sinistro – Periodo di osservazione per la Garanzia “Perdita di lavoro” (solo per Lavoratori Dipendenti Privati)
In seguito alla Liquidazione definitiva di un Sinistro relativo alla garanzia “Perdita di lavoro”, l’Assicurato dovrà essere stato nuovamente assunto ed avere prestato servizio come Lavoratore Dipendente Xxxxxxx (con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali), per un periodo continuativo di almeno 180 giorni e dovrà aver superato il periodo di prova, prima di poter avere diritto ad un eventuale ulteriore Indennizzo per Perdita di lavoro.
Durante questo periodo (Periodo di osservazione) nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia in caso di
Perdita di lavoro.
Art. 28. Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di Liquidazione
• Per prestazioni dovute a seguito di Infortunio
La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento del Sinistro l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate, qualora il Sinistro avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
• Per prestazioni dovute a seguito di Malattia
La Compagnia, ricevuta la documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e, per la sola garanzia
Invalidità Permanente attese le tempistiche previste all’art. 3.1.1., liquida l’indennizzo dovuto.
Art. 29. Arbitrato Per le controversie relative alla presente Polizza-Convenzione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Qualora tra l’Assicurato, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia insorgano controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo tra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. è data facoltà al Collegio Medico di
rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Infortunio o della Malattia ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima dell’inizio dell’arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio Medico di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro, sono a carico dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti.
Retro di copertina
PPM 13/12/19
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.
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S.p.A. - Società con unico Socio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata all’Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle
seguenti modalità:
• Online: “Denuncia Sinistro”, collegandosi al sito xxx.Xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed accedendo alla sezione “Protezione” all’interno della propria area personale;
• Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci I° piano, xxx X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX);
• Fax:n. 00.0000.0000;
• Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx;
• Tramite il proprio Family Banker.
Per la gestione del Sinistro sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla Compagnia attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di segnalazione di un Sinistro, contattare l’“Ufficio Sinistri Rami Elementari” di Mediolanum Assicurazioni al numero telefonico 800.900.510 (oppure, dall’estero, 02.9045.1520).
Nella eventualità di un Sinistro, affinché la Compagnia possa provvedere alla Liquidazione nel più breve tempo possibile, debbono essere rispettate alcune formalità ed osservate alcune semplici regole.
Per facilitare queste piccole incombenze, viene qui fornito un fac-simile “modulo di denuncia Sinistro”, da spedire con
urgenza per raccomandata, quanto più possibile chiaro e preciso nel contenuto.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI SINISTRO PER LE SPECIFICHE GARANZIE
Sinistro per le Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
a) Certificato medico attestante che si ha motivo di ritenere che, dalle prevedibili conseguenze dell’Infortunio o Malattia a esito non infausto, possa residuare l’Invalidità Permanente Totale;
b) ogni documento (referto di pronto soccorso, cartella clinica, lastre, esami, ecc.) atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
c) copia di un documento d’identità;
d) numero di pratica del contratto di Xxxxx.
Sinistro per Malattia Grave
a) Certificati medici (certificato pronto soccorso, cartella clinica, lastre, esami, ecc.);
b) copia di un documento d’identità;
c) numero di pratica del contratto di Xxxxx.
Sinistro per Perdita di lavoro - Disoccupazione
a) Copia del libretto di lavoro (scheda professionale);
b) copia della lettera di assunzione;
c) documentazione comprovante il termine del periodo di prova;
d) copia della lettera di licenziamento;
e) copia del documento comprovante l’iscrizione presso il Centro per l’impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di Attività Lavorativa);
f) invio mensile della certificazione attestante il proseguimento dello stato di Disoccupazione e la permanenza nelle liste di cui al punto e) (il mancato invio della certificazione alla scadenza della precedente costituisce la cessazione del periodo di Disoccupazione);
g) eventuale certificazione attestante la cessazione dello status di Disoccupazione;
h) ultimi due cedolini (busta paga);
i) copia di un documento d’identità;
j) numero di pratica del contratto di Xxxxx.
Sinistro per Grande Intervento Chirurgico
a) Certificati medici (certificato pronto soccorso, cartella clinica, lastre, esami, ecc.);
b) copia di un documento d’identità;
c) numero di pratica del di Mutuo.
Premio Futuro
a) Certificato di nascita;
b) certificato di riconoscimento.
ALLEGATO 1 - TABELLA INAIL
Valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente (D.P.R. 30/6/65 N. 1124)
Sordità completa di un orecchio | 15% | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | con angolazione tra 110-75 gradi: | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | a) in semipronazione | 30% | 25% |
Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | b)in pronazione | 35% | 30% |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare | 40% | a) in supinazione | 45% | 40% |
senza possibilità di applicazione di protesi | b) quando l’anchilosi sia tale da | 25% | 20% |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vale quanto previsto per gli infortuni oculari dalla tabella per l’industria)
8% | in estensione completa o quasi: | ||
18% | a) in semipronazione | 40% | 35% |
b)in pronazione | 45% | 40% | |
c) in supinazione | 55% | 50% |
Stenosi nasale assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
permettere
55% 50%
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito
in flessione massima o quasi
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
11%
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere
35% 30%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%
Perdita di un rene con integrità del rene supersiste 25%
i movimenti in pronosupinazione
18% 15%
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola
15 %
5%
Dx sx
50% 40%
40% 30%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione
b)in pronazione
c) in supinazione
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi
22% 18%
25% 22%
35% 30%
45%
8 0 %
Perdita del braccio:
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70%
a) per disarticolazioni scapolo omerale 85% 75%
b) per amputazione al terzo superiore 80% 70%
Perdita totale di una gamba o amputazione
di essa al terzo superiore, quando non sia possibile
65%
Perdita del braccio al terzo medio o totale
dell’avambraccio
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o
75% 65%
70% 60%
l’applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia
possibile l’applicazione di un apparecchio articolato
55%
perdita della mano
Perdita di tutte le dita della mano 65% 55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30%
Perdita totale del pollice 28% 23%
Perdita totale dell’indice | 15% 13% |
Perdita totale del medio | 12% |
Perdita totale dell’anulare | 8% |
Perdita totale del mignolo | 12% |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5%
Perdita della falange ungueale dell’anulare 3%
Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell’indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8%
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare 6%
Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% |
Perdita totale del solo alluce | 7% |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è | 3% |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% |
Semplice accorciamento di un arto inferiore | 11 % |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30%
valutato il
che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri
La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Allegato 2 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
CLASSE | GRUPPO | INTERVENTO CHIRURGICO | |
1 | VI | Faccia e bocca | Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario |
2 | V | Faccia e bocca | Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia |
3 | V | Faccia e bocca | Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne |
4 | V | Faccia e bocca | Resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale |
5 | V | Faccia e bocca | Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale |
6 | V | Faccia e bocca | Resezione della mandibola per neoplasia |
7 | V | Faccia e bocca | Resezione del mascellare superiore per neoplasia |
8 | VI | Otorinolaringoiatra | Naso: intervento sull’ipofisi per via transfenoidale |
9 | VI | Otorinolaringoiatra | Laringe: a) Laringectomia totale b) Faringo-laringectomia |
10 | VI | Otorinolaringoiatra | Orecchio: antro-atticotomia |
11 | VI | Otorinolaringoiatra | Resezione e plastiche tracheali per neoplasie maligne |
12 | VI | Otorinolaringoiatra | Exeresi di neurinoma dell’ottavo nervo cranico |
13 | VI | Otorinolaringoiatra | Asportazione dei tumori maligni delle cavità nasali e dei seni paranasali |
14 | V | Oculistica | Iridocicloretrazione per glaucoma |
15 | VI | Collo | Tiroidectomia totale per neoplasie maligne |
16 | VI | Collo | Timectomia per xxx xxxxxxxxx |
00 | XX | Xxxxx | Resezione dell’esofago cervicale |
18 | V | Esofago | Operazioni sull’esofago per stenosi benigne |
19 | VI | Esofago | Idem per tumori: resezioni parziali basse - alte – totali |
20 | X | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxx |
00 | XX | Torace e chirurgia toracica | Lobectomia |
22 | VI | Torace e chirurgia toracica | Pneumonectomia |
23 | VI | Torace e chirurgia toracica | Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi |
24 | VI | Torace e chirurgia toracica | Pleuropneumonectomia |
25 | VI | Torace e chirurgia toracica | Resezione bronchiale con reimpianto |
26 | V | Torace e chirurgia toracica | Timectomia per via toracica |
27 | V | Torace e chirurgia toracica | Toracoplastica totale |
28 | V | Torace e chirurgia toracica | Pericardiectomia parziale o totale |
29 | V | Torace e chirurgia toracica | Suture del cuore per ferite |
30 | V | Torace e chirurgia toracica | Interventi per corpi estranei del cuore |
31 | VI | Torace e chirurgia toracica | Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi |
32 | VI | Torace e chirurgia toracica | Derivazione aortopolmonare |
33 | VI | Torace e chirurgia toracica | Interventi per fistole arterovenose del polmone |
34 | VI | Torace e chirurgia toracica | Interventi a cuore aperto |
35 | VI | Torace e chirurgia toracica | Bypass aorto-coronarico |
36 | V | Torace e chirurgia toracica | Commissurotomia |
37 | VI | Stomaco – Duodeno | Gastrectomia totale per neoplasie maligne |
38 | V | Stomaco – Duodeno | Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica |
39 | VI | Intestino | Colectomia totale |
40 | V | Intestino | Intervento di asportazione di tumori retroperitoneali |
41 | VI | Intestino | Procto-colectomia con confezione di “reservoire” |
42 | IV | Retto – Ano | Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o in più tempi |
43 | VI | Fegato e vie biliari | Resezioni epatiche maggiori |
44 | VI | Fegato e vie biliari | Interventi per la ricostruzione delle vie biliari |
45 | V | Fegato e vie biliari | Deconnessione azygos-portale per xxx xxxxxxxxxx |
00 | XX | Pancreas e milza | Interventi per necrosi acuta del pancreas |
47 | V | Pancreas e milza | Interventi per cisti e pseudo-cisti |
48 | VI | Pancreas e milza | Interventi per fistole pancreatiche |
49 | VI | Pancreas e milza | Interventi demolitivi sul pancreas |
50 | VI | Pancreas e milza | Anastomosi porta-cava, spleno-renale, mesenterico-cava |
51 | VI | Pancreas e milza | Duodeno-cefalopancreatectomia con o senza linfoadenectomia |
52 | V | Pancreas e milza | Derivazioni pancreato-Wirsung-digestive |
CLASSE | GRUPPO | INTERVENTO CHIRURGICO | |
53 | VI | Pancreas e milza | Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas |
54 | VII | Sistema nervoso centrale e periferico | Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche endocraniche |
55 | VI | Sistema nervoso centrale e periferico | Operazione endocranica per ascesso ed ematoma intracranico |
56 | VI | Sistema nervoso centrale e periferico | Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta |
57 | VI | Sistema nervoso centrale e periferico | Operazioni per encefalo-meningocele |
58 | VII | Sistema nervoso centrale e periferico | Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari (stereotassi) |
59 | VI | Sistema nervoso centrale e periferico | Interventi endorachidei, per asportazione di neoplasie, cordotomie, radiocotomie e altre affezioni meningomidollari |
60 | VI | Sistema nervoso centrale e periferico | Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi |
61 | VII | Sistema nervoso centrale e periferico | Emisferectomia |
62 | V | Sistema nervoso centrale e periferico | Ernia del disco dorsale per via trans-toracica |
63 | V | Chirurgia vascolare | Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco braccio-cefalico, iliache |
64 | VI | Chirurgia vascolare | Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi |
65 | VI | Chirurgia pediatrica | Cisti e tumori del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma) |
66 | VI | Chirurgia pediatrica | Occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva |
67 | VI | Chirurgia pediatrica | Nefrectomia per tumore di Wilms |
68 | VI | Ortopedia – Articolazione | Disarticolazione interscapolo toracica |
69 | VI | Ortopedia – Articolazione | Emipelvectomia |
70 | V | Ortopedia – Articolazione | Artroplastica delle grandi articolazioni |
71 | VI | Ortopedia – Articolazione | Artrodesi vertebrale per via anteriore o per spondilolistesi |
72 | VI | Ortopedia – Articolazione | Osteosintesi vertebrale |
73 | VI | Ortopedia – Articolazione | Amputazione di tumori ossei e forme pseudo tumorali vertebrali |
74 | V | Ortopedia – Articolazione | Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi più cemento |
75 | VI | Ortopedia – Articolazione | Ricostruzione del pollice in microchirurgia |
76 | V | Ortopedia – Articolazione | Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale |
77 | V | Ortopedia – Articolazione | Artroprotesi carpale |
78 | V | Ortopedia – Articolazione | Amputazione grandi segmenti |
79 | VII | Ortopedia – Articolazione | Reimpianti di arto o suo segmento |
80 | V | Urologia | Intervento per fistola vescico-rettale |
81 | VI | Urologia | Intervento per estrofia della vescica |
82 | VI | Urologia | Cistectomia totale, ureterosigmoidostomia |
83 | V | Urologia | Uretero-ileo-anastomosi (o colo) |
84 | VI | Urologia | Nefrectomia allargata per tumore |
85 | VI | Urologia | Nefro-ureterectomia totale |
86 | VI | Urologia | Surrenalectomia |
87 | VI | Urologia | Prostatectomia radicale per neoplasia con linfoadenectomia |
88 | V | Urologia | Amputazione totale del pene con linfoadenectomia |
89 | V | Apparato genitale maschile | Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia |
90 | V | Ginecologia | Panisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni |
91 | V | Ginecologia | Mastectomia radicale con linfoadenectomia |
92 | VII | Ginecologia | Vulvectomia allargata con linfoadenectomia |
93 | VII | Trapianti d’organo | Tutti |