ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
Allegato A alla Deliberazione del CIA n. 28 del 14 ottobre 2019
ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
ART. 1 - Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende:
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articolazione tariffaria: segmentazione e distribuzione tra le varie tipologie di utenza della tariffa del Servizio Idrico Integrato costituita da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari fissati secondo scaglioni di consumo;
corrispettivi fissi (quota fissa): quota di corrispettivo indipendente dal volume e suddiviso per acquedotto, fognatura e depurazione. È dovuta per ogni unità immobiliare (utenza diretta e indiretta, in caso di utenze condominiali) tenuto conto dei servizi attivi.
scaglioni di consumo: sono articolati su base annua, e applicati con riferimento ai periodi fatturati secondo la regola del pro die.
regola del pro-die: stabilisce che gli scaglioni di consumo annui vengono rapportati al periodo fatturato. Ad esempio: se il primo scaglione di consumo per 365 giorni è pari a 70 metri cubi e il periodo di fatturazione è di 90 giorni, si divide 70 per 365 e il risultato lo si moltiplica per 90, ottenendo i consumi del primo scaglione e così via per l’ampiezza degli scaglioni successivi .
unità immobiliare: singola unità immobiliare ad uso abitativo o ad uso commerciale/industriale o altro situata all’interno di un bene immobile;
condominio: edificio composto da più unità immobiliari destinate ad uso abitativo/commerciale/industriale o altro, dotate o meno di pertinenze;
utente diretto: persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore;
utente indiretto: persona fisica o giuridica che fruisce di un’utenza relativa ad una unità immobiliare che fa capo ad un complesso di unità immobiliari (es: condominio, comunione, etc…) che tramite i suoi rappresentanti ha sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore.
utenza: punto di consegna (di regola coincidente con il misuratore) associato ad un contratto e ad un’anagrafica dell’utente;
utenza diretta domestica: utenza servita direttamente dalla rete pubblica a favore di un soggetto persona fisica ove la risorsa è destinata all’uso alimentare, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno di unità abitative;
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utenza diretta domestica residente: utenza domestica servita direttamente dalla rete pubblica a favore di un soggetto persona fisica con un singolo misuratore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l’utente sottoscrittore del contratto di fornitura (abitazione principale);
utenza diretta domestica non residente: utenza domestica servita direttamente dalla rete pubblica a favore di un soggetto persona fisica con un singolo contatore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui l’utente sottoscrittore del contratto di fornitura non risulta residente;
utenza non domestica: utenza servita direttamente dalla rete pubblica che distribuisce acqua a favore di soggetti persone fisiche o giuridiche per usi diversi da quello domestico (usi industriali, commerciali, agricoli etc…);
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utenza condominiale o raggruppata: utenza servita da un unico contatore collegato direttamente dalla rete pubblica che distribuisce acqua a più unità immobiliari, con le quali il gestore non ha stipulato singoli contratti di fornitura e che di regola sono gestite da un amministratore (es: dall’amministratore del condominio) o da persona nominata dall’assemblea condominiale, ovvero, da altro soggetto (es. comunioni);
gestore: soggetto a cui è affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato.
ART. 2 - Finalità
1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire le necessarie modalità operative per l’applicazione dell‘articolazione tariffaria pro-tempore vigente. Esso sostituisce il Regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria approvato con Deliberazione del Commissario n. 18 del 31 marzo 2011.
2. L’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato è approvata con specifico atto dall’EGAS sulla base delle disposizioni in materia dell’ARERA e si applica alle utenze incluse nel perimetro di Ambito.
ART. 3 - Uso domestico residente
1. L’Uso domestico residente si applica ai contratti stipulati con nuclei familiari all’interno di unità immobiliari singole ad uso abitativo per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura idropotabile.
2. Il sottoscrittore del contratto dovrà certificare il possesso della residenza anagrafica nell’immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare secondo quanto disciplinato agli art. 4, 5, 6 e 7.
3. La tariffa ad uso domestico residente potrà essere attribuita anche nel caso in cui il sottoscrittore autocertifichi di voler stabilire la propria residenza anagrafica nell’unità immobiliare ad uso abitativo per cui chiede la fornitura, entro 30 gg. dalla data di presentazione della richiesta. Le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni sono regolate dall’art. 6.
4. In ogni caso è consentito avere la titolarità di una sola utenza ad uso domestico residente.
5. La tipologia di utenza domestico residente comprende anche le seguenti fattispecie:
I. Agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all’art. 10bis del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ed ai membri
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delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, ai quali sarà applicata la tariffa dell’Uso domestico residente.
II. Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa dell’Uso domestico residente.
ART. 4 - Trasmissione numero dei Componenti il Nucleo Familiare (CNF) fino alla riforma di cui all’art. 3.4 lett. b dell’Allegato A al TICSI
1. Per determinare il numero di CNF si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e nella stessa abitazione.
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2. I commi di cui al presente articolo si applicano nella fase intermedia della riforma, ovvero fino al compimento definitivo della riforma di cui all’art. 3.4 lett. b dell’Allegato A al TICSI, laddove verrà introdotto per l’Uso Condominiale una modalità di fatturazione diversa da quella attualmente prevista.
3. Gli utenti domestici residenti diretti, nel caso in cui il proprio nucleo familiare sia superiore a 3 componenti, possono in qualsiasi momento inviare al Gestore una autocertificazione sul numero di CNF.
4. Gli utenti diretti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del numero di CNF entro 60 giorni dell’effettiva modifica.
5. La consegna della documentazione di cui ai commi 3 e 4 può essere effettuata preferibilmente tramite il sito internet del gestore del SII ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore.
6. Ai fini tariffari il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSI a decorrere dalla data di ricezione dell’autocertificazione, in coerenza al numero di CNF dichiarati o comunque nella sua disponibilità.
7. A tutti gli altri utenti, compresi quelli che eventualmente hanno comunicato un numero di CNF uguale o inferiore a 3, verrà applicata la tariffa di tipo standard coerente con 3 CNF.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.
ART. 5 - Trasmissione numero dei Componenti il Nucleo Familiare (CNF) dopo la riforma di cui all’art. 3.4 lett. b dell’allegato A al TICSI
1. I commi di cui al presente articolo si applicano nella fase successiva all’approvazione della riforma di cui all’articolo 3.4 lett. b dell’Allegato A al TICSI.
2. Il gestore applica la nuova articolazione tariffaria approvata ai sensi della riforma TICSI, sulla base del numero di CNF di cui ha informazione al momento dell’entrata in vigore della stessa e ne dà comunicazione in bolletta all’utente.
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3. Gli utenti diretti ed indiretti, questi ultimi per il tramite dell’Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall’assemblea dei condomini o altro soggetto equivalente, possono in qualsiasi momento inviare al Gestore una autocertificazione sul numero di CNF.
4. In caso di variazione del numero di CNF effettivo o in caso di numero di CNF diverso rispetto a quello applicato dal gestore, l’utente diretto ed indiretto è tenuto a darne comunicazione al Gestore del SII con le modalità di cui al comma 3, entro 60 giorni dall’effettiva modifica o dal riscontro della diversa applicazione.
5. La consegna della documentazione di cui ai commi 3 e 4 può essere effettuata preferibilmente tramite il sito internet del gestore del SII ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore.
6. Ai fini tariffari il gestore del SII applicherà le nuove strutture dei corrispettivi pro-capite deliberate ai sensi del TICSI, a decorrere dalla data di ricezione dell’autocertificazione, in coerenza al numero di CNF dichiarati.
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7. Nel caso in cui dall’autocertificazione emerga una erronea attribuzione del numero di CNF da parte del gestore in base ai dati in suo possesso al momento dell’entrata in vigore della nuova articolazione approvata ai sensi del TICSI, o comunque alla più recente disponibile, il gestore applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSI a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove articolazioni tariffarie, in coerenza alla autocertificazione effettuata dall’utenza.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.
Art. 6 – Verifiche delle autocertificazioni e penalità tariffarie per errate autocertificazioni
1. Il gestore del SII potrà in qualsiasi momento verificare la veridicità delle autocertificazioni trasmesse ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del presente regolamento.
2. Qualora il contenuto delle autocertificazioni risultasse non conforme al vero o in caso di omissione della comunicazione entro i 60 giorni previsti agli art. 4.4 e 5.4, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l’utente decadrà dai benefici indebitamente ottenuti e il gestore dovrà recuperare il gettito eventualmente non corrisposto per la non conforme o omessa comunicazione.
Art. 7 – Obblighi del Gestore del SII
1. Il Gestore del SII ha l’obbligo di aggiornare mensilmente il database relativo al numero di componenti il nucleo anagrafico sulla base delle autocertificazioni pervenute e di applicare le tariffe in coerenza con esse, nei limiti delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente ed a campione la veridicità del dato del numero di CNF in suo possesso ed eventualmente procedere secondo quanto previsto all’art. 6.
ART. 8 - Uso domestico non residenti
1. L’Uso domestico non residente si applica ai contratti stipulati con nuclei familiari all’interno di unità immobiliari singole ad uso abitativo per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura idropotabile.
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2. Il sottoscrittore del contratto non ha i requisiti di cui all’art. 3.
3. A questo uso non si applica alcun tipo di agevolazione tariffaria riservata esclusivamente alle utenze che rientrano nella tipologia domestico residente.
ART. 9 - Uso non domestico
1. L’Uso non domestico si applica ai contratti con l’utenza (costituita da un soggetto con partita IVA quali imprese, esercenti arti o professioni, ditte individuali o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Pubbliche Amministrazioni, onlus e simili e altri soggetti dotati di personalità giuridica) che utilizza l’acqua per qualsiasi uso per unità immobiliari al servizio di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole, del settore terziario, del settore pubblico e dei servizi turistici e portuali. In particolare si distinguono le seguenti tipologie d’uso:
a) Uso Industriale;
b) Uso commerciale e artigianale;
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c) Uso agricolo e zootecnico;
d) Uso pubblico disalimentabile;
e) Uso pubblico non disalimentabile
2. Tra gli Usi Industriale e Commerciale e artigianale, si distinguono due sotto-categorie:
a) Uso Industriale – piccoli quantitativi;
b) Uso Industriale – grandi quantitativi;
c) Uso commerciale e artigianale – piccoli quantitativi;
d) Uso commerciale e artigianale – grandi quantitativi.
ART. 10 - Uso Industriale
1. Il contratto è stipulato solo con imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che rientrino in entrambi i requisiti che seguono:
a) appartenere ai codici ATECO dalla lettera B alla lettera F;
b) utilizzare la risorsa nel ciclo produttivo.
2. All’interno dell’Uso Industriale vengono distinte due sotto-categorie:
a) piccoli quantitativi;
b) grandi quantitativi,
che assumono strutture tariffarie diversificate.
3. La distinzione avviene sulla base dei consumi previsti dall’utenza, su dichiarazione della medesima, trovando conveniente posizionarsi tra i piccoli quantitativi per consumi inferiori a 500 mc annui, oppure tra
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i grandi quantitativi peri consumi superiori a 500 mc annui, mentre per un consumo di 500 mc annuo si ha invarianza di bolletta tra piccoli e grandi quantitativi.
4. L’appartenenza all’una o all’altra categoria deve essere autocertificata all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura e modificata a seguito di autodichiarazione del medesimo utente in ragione dell’esigenza in corso di contratto.
5. A partire dall’anno di competenza 2020 l’autodichiarazione – nel caso di modifiche - dovrà essere presentata dall’utente tramite apposito modulo entro il 30 novembre dell’anno antecedente alla competenza di fatturazione. Per gli anni 2018 e 2019 il Gestore applicherà ex-post la sotto-categoria corrispondente al consumo annuo dell’utente. In assenza di comunicazione da parte dell’utente dal 2020, a questo verrà attribuita la categoria utilizzata nel’anno 2019, individuata secondo il criterio sopra esposto.
6. La consegna della documentazione di cui al comma 4 e 5 può essere effettuata preferibilmente tramite il sito internet del gestore ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore.
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7. Il gestore dovrà dare evidenza in bolletta all’utenza ricadente nell’Uso industriale la categoria di appartenenza, nonché i contenuti e la modalità di comunicazione previste dal presente articolo.
ART. 11 - Uso commerciale e artigianale
1. Il contratto è stipulato solo con partite IVA quali esercenti arti o professioni, imprese, ditte individuali o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che utilizzino la risorsa per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile.
2. All’interno del’Uso commerciale e artigianale vengono distinte due sotto-categorie:
a) piccoli quantitativi;
b) grandi quantitativi,
che assumono strutture tariffarie diversificate.
3. La distinzione avviene sulla base dei consumi previsti dall’utenza, su dichiarazione della medesima, trovando conveniente posizionarsi tra i piccoli quantitativi per i consumi inferiori a 500 mc annui, oppure tra i grandi quantitativi per consumi superiori a 500 mc annui, mentre per un consumo di 500 mc annuo si ha invarianza di bolletta tra piccoli e grandi quantitativi.
4. L’appartenenza all’una o all’atra categoria deve essere autocertificata all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura e modificata a seguito di dichiarazione del medesimo utente in ragione dell’esigenza in corso di contratto.
5. A partire dall’anno di competenza 2020 l’autodichiarazione – nel caso di modifiche - dovrà essere presentata dall’utente tramite apposito modulo entro il 30 novembre dell’anno antecedente alla competenza di fatturazione. Per gli anni 2018 e 2019 il Gestore applicherà ex-post la sotto-categoria corrispondente al consumo annuo dell’utente. In assenza di comunicazione da parte dell’utente dal 2020, a questo verrà attribuita la categoria utilizzata nel’ano 2019, individuata secondo il criterio sopra esposto.
6. La consegna della documentazione di cui al comma 4 e 5 può essere effettuata preferibilmente
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tramite il sito internet del gestore ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore
7. Il gestore dovrà dare evidenza in bolletta all’utenza ricadente nell’Uso commerciale e artigianale la categoria di appartenenza, nonché i contenuti e la modalità di comunicazione previste dal presente articolo.
8. Le utenze delle Autorità Portuali sono comprese nella tipologia uso commerciale.
ART. 12 - Uso agricolo zootecnico
1. L’utenza idrica ad uso agricolo zootecnico è concessa alle utenze presso unità immobiliari al servizio di attività che ricadano nel codice ATECO contraddistinto dalla lettera A e che utilizzino la risorsa per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile.
ART. 13 – Utenze per Uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile
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1. Le utenze classificate di uso pubblico sono utenze il cui contratto di fornitura è intestato ad un’ Amministrazione Pubblica oppure utenze connesse a servizi pubblici e privati di interesse pubblico posti a servizio di collettività che non esercitano attività commerciali e che, in ogni caso, non hanno fini di lucro (a fini meramente esemplificativi rientrano in questa categoria: strutture ospedaliere pubbliche, Aziende Sanitarie e case di cura private; Università, Istituti di formazione professionale, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, chiese, istituti religiosi, oratori, luoghi di culto, conventi, associazioni culturali, sociali e sportive senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, ONLUS, caserme, case di riposo pubbliche e private, case di recupero per tossicodipendenti).
2. Rientrano nell’Uso pubblico non disalimentabile i contratti con le caratteristiche di cui al comma precedente e che siano riconducibili alle seguenti categorie di utenze:
a) ospedali e strutture ospedaliere;
b) case di cura e di assistenza;
c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
d) carceri;
e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”).
ART. 14 - Fornitura acqua grezza
1. Si tratta di casi del tutto eccezionali e residuali ad oggi esistenti per i quali non è tecnicamente possibile realizzare una fornitura diversa dall’acqua grezza. In tali casi il prezzo è fissato pari al 50% della tariffa agevolata degli usi domestico residenti.
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ART. 15 - Servizio di fognatura delle utenze civili
1. Il servizio di fognatura delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti, rapportato ai consumi di acqua misurati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, comprensivo di tutti gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue, oltre la quota fissa.
ART. 16 - Servizio di depurazione delle utenze civili
1. Il servizio di depurazione delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti, rapportato ai consumi di acqua misurati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, comprensivo di tutti gli oneri per la depurazione delle acque reflue, oltre la quota fissa.
ART. 17 – Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura
1. La tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura è stabilita dall’EGAS e regolata dalla Delibera ARERA 665/17.
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ART. 18 - Utenze condominiali, raggruppate ed utenze indirette
1. Nel caso di utenze indirette, laddove sia stata introdotta con la riforma TICSI, alle utenze condominiali si applica la tariffa ad Uso condominiale, che tiene conto delle comunicazioni sul numero di CNF che l’amministratore è tenuto a trasmettere ai sensi dell’art. 5.
2. Nelle more dell’introduzione della tariffa Condominiale ai sensi del TICSI e per le utenze raggruppate non rientrati nella fattispecie del condominio anche dopo l’introduzione della tariffa Condominiale ai sensi del TICSI , nel caso di utenze indirette, i consumi sono ripartiti sulla base del numero di concessioni, differenziate per tipologia d’uso. La quota fissa è calcolata per ciascuna utenza indiretta (di regola corrispondente all’unità immobiliare).
3. Per agevolare la corretta ripartizione dei consumi individuali applicando a questi consumi le tariffe per fascia di utenza previste dalla vigente articolazione il Gestore favorisce e promuove la trasformazione in utenze singole delle utenze indirette, nel rispetto delle condizioni tecniche e contrattuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. Gli oneri di trasformazione restano a carico degli utenti beneficiari.
ART. 19 - Promozione e diffusione del regolamento
1. Il Gestore provvederà a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite avviso contenuto nelle bollette.
2. Le procedure e la relativa modulistica saranno disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (web, numero verde, sportelli).
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