SOCIALI ED ECONOMICHE
Accordo attuativo della Convenzione
quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese
Collaborazione in tema di statistica e ricerche demografiche,
SOCIALI ED ECONOMICHE
Richiamati:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
• la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
• la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
• il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Considerato in particolare che:
• la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di “...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali… ”;
• in attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R. Er 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.
Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:
• all'articolo 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni. Promuove il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia...”;
• agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
• all'articolo18 che “...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.
Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana, oppure quest'ultima può avvalersi degli Uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni1 dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito dei servizi generali ed innovazione specificamente “ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche”.
Preso atto che:
• presso il Comune di Bologna opera l'Ufficio comunale di Statistica nell'ambito di un’Area complessivamente dedicata alla programmazione, ai controlli e alla statistica;
• presso la Città metropolitana opera, nell'ambito della Direzione generale, il Servizio studi e statistica per la programmazione strategica.
Valutata la necessità di avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale, improntato fin da subito a realizzare a livello metropolitano una collaborazione fra la Città metropolitana di Bologna e il Comune capoluogo in materia statistica, di ricerche demografiche, sociali ed economiche da estendere alle adesioni volontarie delle Unioni e dei Comuni singoli non associati e finalizzata ad approfondire, sostenere e verificare le politiche pubbliche locali dell'area metropolitana complessivamente intesa con le necessarie ed opportune analisi statistiche ed elaborazioni di dati statistici integrati con rilevazioni proprie, anche di fonte demoscopica.
In forza della delibera della Xxxxxx xxxxxxxx x. 000 xxx 00/00/0000 (XX n. 399818/2016) e dell'atto del Sindaco metropolitano n. 305 del 21/12/2016 ( PG n. 71954/2016).
Il Comune di Bologna rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a X. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0,
xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx rappresentata dal Vice Sindaco metropolitano, Xxxxxxx Xxxxx, nato a Imola il 16/05/1969 e domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx,
convengono quanto segue:
Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo
1. Con il presente accordo attuativo le parti (Unioni di comuni e singoli Comuni non associati) perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa relativamente alle funzioni di competenza in materia statistica come definite dal D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e di indagine demoscopica, attraverso la diffusione ed il reciproco scambio delle conoscenze e delle informazioni acquisite.
2. Le parti concordano di avviare un percorso di integrazione funzionale e professionale che migliori da un punto di vista quantitativo e qualitativo la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati statistici a sostegno dell'agenda, dell'implementazione e del controllo delle politiche pubbliche nonché dell'azione amministrativa degli enti locali dell'area bolognese.
3. Oggetto del presente accordo è l'avvio di una collaborazione funzionale fra gli uffici specialistici competenti in materia di statistica e indagini demoscopiche della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna a beneficio degli enti dell'area metropolitana bolognese complessivamente intesa.
4. Le parti concordano inoltre di avviare un approfondimento tecnico finalizzato ad evolvere la collaborazione nei modi stabiliti dall'articolo 3 e a rendere un servizio strutturato agli enti locali dell'area metropolitana.
Articolo 2 - Collaborazione funzionale a livello metropolitano per il coordinamento delle attività statistiche e le indagini demoscopiche
1. La presente collaborazione non strutturata - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Convenzione quadro citata in premessa - avviene mediante l'integrazione di carattere funzionale tra le unità organizzative competenti della Città metropolitana di Bologna e del Comune capoluogo che preservano la loro autonomia organizzativa e i loro ambiti di competenza sulla base di quanto stabilito dagli enti di appartenenza. In particolare la collaborazione ha ad oggetto lo svolgimento in modo coordinato delle seguenti funzioni e attività:
a) raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati e informazioni inerenti il territorio bolognese - inteso come macro aggregato di riferimento - su temi demografici, economico-sociali e ambientali;
b) analisi territoriale di dettaglio su specifici temi ed oggetti a livello delle Unioni di comuni o per singoli comuni;
c) indagini demoscopiche su questioni rilevanti per il territorio bolognese o per parti di esso.
2. Gli uffici di cui al comma 1 elaborano annualmente un Piano di attività negli ambiti sopraindicati sulla base di specifico orientamento dell'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana.
3. Le Unioni di comuni ed i Comuni singoli non associati aderenti si impegnano a collaborare con gli uffici integrati degli enti di cui al primo comma fornendo i dati disponibili e garantendo l'accesso alle proprie banche dati e agli archivi gestionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di tutela dei dati personali.
4. Per specifiche attività le Unioni ed i Comuni aderenti possono collaborare funzionalmente con gli uffici di cui al primo comma indicando le proprie professionalità disponibili nei limiti della sostenibilità organizzativa ed economico finanziaria.
5. Le parti concordano di finalizzare la presente collaborazione anche alla realizzazione di una strategia di analisi statistica coordinata e di incontri formativi per l'aggiornamento professionale dei collaboratori interessati. Le parti intendono altresì razionalizzare, semplificare, armonizzare ed, ove possibile, unificare le procedure amministrative inerenti le attività in oggetto.
Articolo 3 - Evoluzione della collaborazione
1. Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa evolvere - in base a specifica integrazione - in ufficio comune o in altre forme strutturate di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti.
2. Le parti si impegnano ad effettuare nell'ambito dell'attuale forma di collaborazione uno studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio comune finalizzato a rendere specifici servizi in materia statistica e indagini demoscopiche, agli enti locali interessati dell'area metropolitana.
3. Gli enti locali interessati possono individuare ulteriori dipendenti dei loro organici da assegnare all'espletamento delle attività e dei servizi resi dall'ufficio comune in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza maturata.
Articolo 4 - Risorse finanziarie, umane e strumentali
1. La presente collaborazione fra le parti non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti.
2. Con il presente accordo le parti intendono effettuare una condivisione delle professionalità presenti nei due enti e delle risorse strumentali disponibili per una gestione massimamente economica ed efficace delle funzioni assegnate. Le parti individuano con successivo atto i dipendenti dei rispettivi enti dotati delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'accordo stabilendo i reciproci obblighi e garanzie; i dipendenti rimangono collocati nei diversi uffici come previsto dal modello organizzativo esistente nei rispettivi enti.
3. Le parti con l'atto di cui al comma precedente individuano un referente unico per le attività oggetto della presente collaborazione fra i propri dirigenti/funzionari in base alla professionalità posseduta. Il referente è competente all'attuazione del presente accordo e al coordinamento operativo delle attività in esso previste.
4. In caso di sviluppo del presente accordo nei modi stabiliti dall'articolo 3, i costi relativi al mantenimento e allo sviluppo dei servizi sono a carico degli enti aderenti. In tal casi gli enti aderenti provvedono al finanziamento delle spese sostenute e rendicontate annualmente, mediante un contributo forfettario annuale come specificamente e successivamente previsto in apposito atto.
Articolo 5 - Durata dell'accordo e recesso
1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato
amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.
2. E' ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.
Articolo 6 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Art. 7 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio Comunale del Comune di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti2. Bologna, 22/12/2016
Città metropolitana di Bologna - Il Vice Sindaco metropolitano - Xxxxxxx Xxxxx Comune di Bologna - Il Sindaco - Xxxxxxxx Xxxxxx
2 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente