REGOLAMENTO ATLETA Biancoverde
REGOLAMENTO ATLETA Biancoverde
Articolo 1 - Definizione di atleta "Biancoverde"
Sono qualificati "Atleti Biancoverdi" (di seguito Atleti), gli atleti che compongono le “Squadre” Agonistiche della Polisportiva Mens Sana 1871, le quali prendono parte ad eventi "ufficiali" (Campionati Federali, Campionati di Ente di Promozione, Tornei, Trofei o altra attività con la “maglia biancoverde”).
L’onore di vestire i colori sociali, nati nel 1871, costituisce il massimo riconoscimento di ordine morale per i nostri Atleti tesserati.
Articolo 2 - Composizione
Ogni Squadra o Rappresentativa Biancoverde è normalmente costituita:
a) dal Dirigente/Accompagnatore individuato dal Direttore di Sezione, sentito il Direttore Tecnico, e in accordo con la Direzione Sportiva;
b) dal Direttore Tecnico della disciplina e da Allenatori da lui designati;
c) dagli Atleti;
d) dai componenti dello Staff Tecnico (Allenatori, Preparatore Atletico, ecc.) se previsti;
e) da altro personale sanitario (medico e/o fisioterapisti) se previsto;
Il Dirigente/Accompagnatore ha la direzione generale della delegazione/squadra biancoverde, la rappresentanza politica e la responsabilità complessiva degli Atleti dal momento della partenza al momento del suo scioglimento. Per ciò che concerne l’aspetto prettamente medico/sanitario, gli Atleti sono obbligati ad accettare le disposizioni e decisioni che il Dirigente/Accompagnatore assumerà dopo aver acquisito il parere vincolante da parte del personale sanitario presente all’evento.
Il Direttore Tecnico (o l’allenatore da Lui incaricato) ha la piena conduzione tecnica ed organizzativa degli atleti. Al Dirigente/Accompagnatore competono gli aspetti organizzativi e logistici della squadra biancoverde.
Il Dirigente/Accompagnatore e il Direttore Tecnico (o l’allenatore da Lui incaricato) sono tenuti a rendicontare sulla manifestazione, alla quale hanno partecipato, al Direttore di Sezione e al Direttore Sportivo.
Articolo 3 - Comportamento dell’Atleta “Biancoverde”
Ogni Atleta si impegna a tenere il massimo impegno agonistico ed una condotta tecnica, morale e disciplinare rigorosa. L’Atleta deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per tenere alto il prestigio della Mens Sana, affrontando le competizioni con animo leale ed impegnandosi al massimo delle sue possibilità.
Ogni atleta, durante le gare, e al di fuori di esse, (ad esempio in pre-gara o pre-partita, nei momenti di pausa, in albergo, durante i viaggi ed nelle occasioni di tempo libero), deve sempre tenere un comportamento rispettoso della convivenza civile e improntato alle regole del "fair- play".
In gara ogni Atleta deve attenersi alle disposizioni del Tecnico responsabile, deve essere puntuale, rispettoso
dell’avversario e del personale arbitrale.
Durante la gara/partita/incontro potrà rivolgersi all’arbitro/giuria, ma eviterà ogni tipo di discussione per non incorrere in provvedimenti disciplinari; non si rivolgerà mai al pubblico o ad altri estranei alla "panchina"; non eccederà nelle urla tantomeno nelle proteste; offrirà sempre una prestazione che sarà inequivocabilmente contraddistinta dal miglior rendimento possibile per tenere alto il prestigio sportivo della società, affrontando le competizioni con animo forte, lealtà e cavalleria.
All’inizio ed alla fine della gara, qualunque sia stato il risultato o la prestazione, l’Atleta stingerà la mano agli arbitri e all’avversario (se previsto come prassi nella disciplina pratica), ai propri compagni e al proprio Tecnico. Si allega eventuale integrazione di comportamento della singola disciplina.
Articolo 4 – Divisa
Nella manifestazioni in cui siamo impegnati, gli Atleti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise della società e non possono aggiungere alle stesse alcuna scritta o stemma. Eventuali sponsor personali dovranno essere sempre autorizzati dalla Società
Articolo 5 - Capitano
Tra gli atleti di ogni Squadra e/o Disciplina verrà designato un Capitano. Xxxx sarà scelto dal Direttore Tecnico di disciplina, dopo confronto con la Direzione Sportiva, in base alla maggior presenza in Mens Sana e spiccati requisiti di ordine morale. Il Capitano ha le funzioni di rappresentare tutti gli Atleti della Squadra o della disciplina, di essere loro di esempio e di assisterli moralmente
Articolo 6 - Doveri dei "mensanini”
Gli Atleti mensanini sono tenuti al massimo impegno agonistico e ad una condotta tecnica, morale e disciplinare rigorosa. Essi, pertanto, sono tenuti a rispondere ad ogni convocazione da parte delle Federazioni. Ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività. L’atleta ha inoltre il dovere di rispettare integralmente i regolamenti e le direttive della propria Federazione e degli organismi internazionali a cui la Federazione aderisce, le normative vigenti sulla tutela sanitaria delle attività sportive e le norme sportive antidoping emanate in attuazione del Codice della World Anti Doping Agency – W.A.D.A.
Articolo 7 – Pubblicità e Sponsorizzazione
I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all’attività svolta nell’ambito dell’attività sportiva, appartengono alla Polisportiva Mens Sana 1871, per cui ne è vietato l’utilizzo, per scopi personali, dagli atleti Biancoverdi e dai Tecnici.
Gli Atleti mensanini accettano che la loro immagine individuale e collettiva possa essere utilizzata dalla Società per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione entro i limiti eventualmente fissati nel caso di singoli contratti in essere con la Società stessa.
In ogni momento di attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni, le interviste pre e post gara e durante tutto il periodo degli allenamenti o, in occasione di qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radio, televisione, operatori fotografici e cinematografici, ogni componente è tenuto ad usare l’abbigliamento ufficiale della Società.
Articolo 8 - Provvedimenti
Nel caso siano rilevate condotte disciplinari non adeguate alla propria qualifica di atleta “Biancoverde”, dietro relazione del Direttore Tecnico di disciplina o del Dirigente Accompagnatore o Allenatore designato dal DT, la Società ha facoltà di applicare i seguenti provvedimenti:
a) richiamo scritto;
b) sospensione dalla Squadra;
c) esclusione dalla Squadra e/o Società;
In caso di partecipazione ad eventi, tali provvedimenti potranno essere applicati anche durante lo svolgimento della manifestazione, direttamente dal Dirigente Accompagnatore previo consulto con la Direzione Sportiva.
Resta inteso che per i casi che coinvolgono la giustizia sportiva, gli stessi seguiranno l’iter previsto dal Regolamento di
Giustizia Sportiva federale. Eventuali sanzioni emanate dalle Federazioni saranno a totale carico dell’Atleta.
Nome dell’Atleta (IN STAMPATELLO) Firma dell’atleta