SCHEMA DI CONVENZIONE
Allegato C
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, con l’ente pubblico titolare di un servizio culturale accreditato nell’Organizzazione Regionale
TRA
la Regione Lazio (di seguito denominata “Regione”), con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, codice fiscale 80143490581 rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo nella persona di ……….…….. …………….., nato a ………… il……., codice fiscale………, domiciliato per la carica, presso la sede della Regione Lazio
E
l’ente pubblico (di seguito denominato “Ente”) ……………………………….…………………, con sede ……………… , in via/piazza ………………….., codice fiscale, titolare del servizio culturale
………………………, e rappresentato dal ....................................................... nato a ……… il ……., codice fiscale , domiciliato per la carica, presso
la sede di seguito definite congiuntamente le “Parti”;
VISTI
− l’art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana;
− lo statuto della Regione Lazio;
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi;
− la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
− il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
− il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
− il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, e in particolare l’articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
− la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
− legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
− la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021- 2023”;
− la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese”;
− la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247;
− la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
− la circolare n. 278021 del 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”;
− il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.”;
− il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00310, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionale nell’ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”;
− la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019, n. 3 “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”;
− la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
− l’articolo 34, comma 3 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 stabilisce che, sino all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 ai sensi dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42;
− gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo dove sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia;
− la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
− la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 sopra citata in cui si approvano gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione con i soggetti pubblici titolari di Biblioteche e Musei;
− la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano Operativo Annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021;
− la deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
− la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che approva l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021;
− la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021. Modifica, perfezionamento e sostituzione integrale della determinazione n. G 04370 del 20 aprile 2021;
CONSIDERATO
− che tra gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3, sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia;
− che per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati, condivisi anche con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, si ritiene opportuno sottoscrivere specifici Accordi di Collaborazione di durata annuale;
− che nell’elenco degli enti pubblici, titolari dei servizi culturali in O.B.R. e O.M.R., con i quali sottoscrivere gli Accordi di Collaborazione, approvato con le Determinazioni Dirigenziali G 04368 del 20 aprile 2021 e G 04994 del 04 maggio 2021, risulta esserci l’ente pubblico
…………………………., titolare del Servizio Pubblico ;
SI CONVIENE
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
Oggetto e finalità dell’Accordo di Collaborazione
Il presente Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si propone di disciplinare i rapporti tra le Parti per il conseguimento delle seguenti finalità comuni:
- potenziare il servizio pubblico offerto dai Musei e Biblioteche di enti pubblici, accreditati in O.M.R. e O.B.R.;
- collaborare nella realizzazione delle attività di catalogazione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti, anche ai fini della implementazione del Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e del Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio, per una gestione integrata e condivisa dei dati ivi presenti;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza dei beni conservati nei Musei e nelle Biblioteche, come previsto dal Piano triennale di indirizzo citato in premessa.
-
Articolo 3
Modalità Attuative
Le Parti convengono che le finalità sopra elencate possono essere raggiunte attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
Articolo 4
Impegni delle Parti
L’Ente ………………… titolare del Servizio Culturale si impegna a:
a) curare la realizzazione delle attività descritte nell’istanza presentata;
b) consentire alle risorse umane individuate dalla Regione Lazio l’accesso ai locali e agli strumenti necessari per la collaborazione in relazione alle attività previste all’articolo 3, fornendo alle medesime risorse ogni informazione necessaria al corretto utilizzo degli spazi e degli strumenti, incluso l’eventuale accesso a banche dati o sistemi informativi, nonché garantire l’accesso alla
struttura per l’intero orario di servizio applicato dalla società in house;
c) adottare gli atti eventualmente necessari a garantire la salute e la sicurezza delle risorse umane indicate al punto b) durante lo svolgimento delle suddette attività, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
d) attuare tutte le misure necessarie di sicurezza per l’accesso ai locali nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche;
e) trasmettere ogni sei mesi una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione delle attività svolte;
f) avvalersi della collaborazione del personale individuato dalla Regione Lazio per le sole attività oggetto del presente Accordo.
La Regione si impegna a:
a) collaborare nella realizzazione delle attività previste all’articolo 3, mediante personale proprio o delle proprie società in house, nell’ambito dei contratti di servizio in essere, per un numero massimo di 1 unità per ogni servizio culturale interessato;
b) fornire assistenza tecnico-scientifica per il conseguimento delle finalità illustrate all’articolo 2, attraverso la Direzione Regionale competente in materia di cultura;
c) valutare, sulla base di quanto emerge dalla collaborazione, gli adempimenti più opportuni per l’ulteriore implementazione dei sistemi gestionali di propria titolarità inerenti il Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e il Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio.
Le Parti si impegnano a:
a) collaborare, nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli istituzionali, ai fini dell’attuazione del presente Accordo;
b) comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento o criticità dovesse insorgere durante l’attuazione, impegnandosi a predisporre e attivare gli atti di propria competenza necessari alla loro soluzione o proponendo all’altra Parte le soluzioni necessarie per una risoluzione condivisa;
c) valutare congiuntamente eventuali ulteriori attività da sviluppare in collaborazione o modifiche da attuare rispetto alle attività già previste, ai fini del miglior raggiungimento delle finalità descritte all’articolo 2;
d) individuare un proprio referente interno, fornendo all’altra Parte i relativi contatti, per ogni comunicazione o richiesta urgente inerente alla realizzazione del presente Accordo.
Articolo 5
Durata
Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, e dura fino al 1 luglio 2022.
L’Accordo decade automaticamente qualora il Servizio Culturale, indicato all’articolo 4, decada dall’accreditamento ottenuto nella rispettiva Organizzazione Regionale.
Articolo 6
Recesso
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni inviato amezzo posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria.
Articolo 7
Oneri finanziari
Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti e vengono realizzate nell’ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti di servizio già in essere presso ciascuna delle Parti.
Nell’ambito del presente accordo non possono essere realizzate ulteriori attività comportanti nuovi oneri di spesa.
Articolo 8
Esenzioni per bollo e registrazione
Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella “Allegato b”, articolo 16 del D.P.R. 642/1972.
Articolo 9
Foro competente
Nel caso sorgano liti nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo, non risolvibili in via amministrativa e collaborativa tra le Parti, ogni questione inerente all’interpretazione e attuazione dell’Accordo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tar del Lazio, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lettera a) punto 2 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, “Disciplina dell'imposta di bollo”.
Roma, firmato digitalmente il ……………..
PER LA REGIONE
PER L’ENTE PUBBLICO
Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato digitalmente dalle parti.