RG 05/2016 Accordo di Ristrutturazione
RG 05/2016 Accordo di Ristrutturazione
Il Tribunale di Milano Seconda Sezione Civile (Fallimenti)
Il giorno 10 novembre 2016 riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Presidente rel.
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Giudice Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
decidendo sul ricorso iscritto nel Registro Generale al numero di ruolo indicato in epigrafe e presentato, ex art. 182-bis, 182 septies L.F., al fine dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dalla società Comifin s.p.a. in liquidazione (c.f.: 03328610963), con sede in Milano, via Xxxxx X’Xxxxxx, 6
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Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXX Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccee9
La società Comifin s.p.a. in liquidazione ha presentato il 19.5.16, in pendenza di un procedimento per dichiarazione di fallimento (RG 556/16 su istanza della Procura della Repubblica), istanza ex art. 182 bis comma 6 l.f., corredata della documentazione richiesta, accolta dal Tribunale con decreto 8 luglio 2016 con cui si è concesso termine fino al 5 settembre 2016 per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e della relazione del professionista ex art. 182 bis comma 1 l.f..
La ricorrente ha quindi depositato in data 7 settembre 2016 ricorso contenente una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e septies l.f., unitamente a una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, il Piano economico finanziario di liquidazione, la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), l’attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, la prova documentale dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il Registro delle Imprese, integrata, il 4 ottobre 2016, con il deposito di visura da cui risulta che la pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione, richiesta il 5.9.2016 dalla società, è stata iscritta il 14.09.2016, giorno dal quale è quindi iniziato concretamente a decorrere il termine per le opposizioni e l’ulteriore documentazione richiesta ( tra cui: elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni della società, elenco
nominativo dei creditori con indicazione di quelli aderenti e della percentuale di ciascuno rispetto al totale dei creditori e indicazione dei creditori non aderenti; bilanci).
La società ha avanzato specifica domanda di estensione dell’accordo ex art. 182 septies l.f. nei confronti delle banche non aderenti che, alla data del 4 ottobre 2016, risultavano essere: Banco di Sardegna, Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Banca Popolare Commercio e Industria, Bcc Factoring, Cassa di Risparmio di Fossano.
Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese (14.09.2016) non è stata presentata alcuna opposizione.
Ai sensi dell’art. 182 septies co. 4 lf, Comifin s.p.a. in liq. ha provveduto, come risulta da quanto prodotto in data 4 ottobre 2016 (docc dal n.19 al n.25), alla notifica via pec del ricorso per omologa, dell’accordo col ceto bancario e della documentazione di cui all’art. 182 bis comma 1 l.f.. alle banche non aderenti ovvero, per quel che ora rileva (dopo l’adesione all’accordo intervenuta successivamente al 5 settembre 2016 da parte di Banco do Brasil, Banca Popolare dell’Alto Adige, Banco Popolare e Banca Carige), alle seguenti banche: Banco di Sardegna, Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Banca Popolare Commercio e Industria, Bcc Factoring, Cassa di Risparmio di Fossano . La trasmissione a mezzo pec della documentazione è avvenuta regolarmente in data 13 settembre 2016 e le banche destinatarie non hanno proposto opposizione nel termine previsto dall’art. 182 septies comma 4 l.f..
In ragione dell’intervenuto deposito della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione in data 7 settembre 2016, deve ritenersi applicabile la nuova normativa introdotta dal DL n. 83/15, entrato in vigore il 27.6.15, nel testo della legga di conversione L. 83/2015.
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Siccome non è stata presentata alcuna opposizione nel termine di 30 giorni (dall’avvenuta pubblicazione) previsto dall’art. 182-bis, quarto comma, e 182 septies quarto comma L.F., può procedersi de plano all’esame della domanda di omologa.
In forza dell’art. 182-bis e 182 septies L.F., in mancanza di opposizioni, l’omologazione degli accordi di ristrutturazione è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
1. la domanda deve provenire da un imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 L.F. ;
2. l’imprenditore si deve trovare in stato di crisi;
3. l’accordo deve essere stipulato con creditori che raggiungono almeno il 60% dell’indebitamento complessivo;
4. l’esistenza dell’indebitamento dell’imprenditore nei confronti delle banche e intermediari finanziari deve essere non inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo;
5. il raggiungimento in ciascuna categoria in cui sono inseriti i creditori bancari e intermediari finanziari di una percentuale di aderenti che rappresenti il 75% dei crediti della categoria;
6. alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 161 l f.;
7. il ricorso per l’omologazione deve essere corredato da una relazione redatta da un esperto munito dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d), L.F., sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Il primo requisito sussiste, essendo la ricorrente una società, attualmente in liquidazione volontaria, ma che ha operato per anni come intermediario finanziario iscritta agli elenchi ex artt 106 e 107 Tub (autorizzazioni revocate da anni) e in tale veste ha prevalentemente effettuato finanziamenti o stipulato contratti di natura finanziaria (factoring, leasing finanziario) con le farmacie; da tre anni circa non svolge più tale attività ed è impegnata nell’incasso corrente dei suoi crediti. Non sussistono dubbi sul superamento delle soglie di cui all’art.1 l.f. considerando che l’esposizione in linea capitale di Comifin s.p.a. verso le banche aderenti all’Accordo del 2013, che costituisce la base e il punto di partenza dell’Accordo di ristrutturazione ora oggetto di omologa, era, alla data del 31.12.2015, di € 118.164.394,16.
Evidente è poi la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo Comifin s.p.a in liq. sede in Milano.
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Quanto allo stato di crisi, esso è stato ammesso ed illustrato dalla stessa ricorrente e risulta ampiamente dimostrato dai bilanci prodotti e dalle circostanze che hanno portato alla messa in liquidazione volontaria dal 30 settembre 2014, in esito alla registrazione di perdite pari ad oltre 8,1 milioni di euro nel primo semestre 2014; questa situazione rendeva evidente il mancato raggiungimento degli obiettivi necessari per far fronte agli impegni assunti verso le banche creditrici con l’Accordo 2013.
Circa la dinamica storico economica che ha portato alla stato attuale di crisi Comifin s.p.a. in liq. riferisce che, dopo aver concluso per finanziare la sua attività di impresa, nel 2002 e nel 2005, operazioni di cartolarizzazione di crediti per € 167 milioni ed € 137 milioni, iniziava a finanziarsi dal 2010-2011 attraverso il prestito bancario; nel giugno 2011 contraeva con un pool di banche un finanziamento di € 69 milioni della durata di 18 mesi, finanziamento che, alla fine del 2012, non veniva rinnovato in quanto era divenuta manifesta la crisi finanziaria di FD Consultants socia di maggioranza di Comifin e della stessa Comifin. La conseguente decisa fuoriuscita del ceto bancario dai rapporti e la sospensione dei fidi in corso paralizzava l’operatività della società, tanto che nel mese di gennaio 2013 Banca d’Italia inviava una comunicazione a Comifin con cui la
invitava a porre rimedio alle problematicità aziendali emerse, valutando anche l’ipotesi di un’ordinata uscita dal mercato. In tale contesto la società, dapprima ha proceduto alla nomina di nuovi amministratori delegati di garanzia per dare un segno di discontinuità dalla precedente governante, poi é pervenuta, a novembre 2013, all’Accordo 2013 con tutte le banche creditrici, accordo privato di ristrutturazione e rimoludazione del debito che costituiva e ancora oggi costituisce la parte più consistente (98% circa) dell’esposizione debitoria complessiva della società. L’Accordo 2013, a fronte di un debito di € 165,2 milioni di Comifin s.p.a., prevedeva un piano di rimborso integrale del debito al 31.12.2023 (definito in atti in pari passu tra le banche aderenti) calibrato sulla base dei flussi di cassa prospettici, ovvero sull’incasso dei crediti della società.
Infatti Comifin s.p.a. nel 2014 aveva cessato la sua attività tipicamente imprenditoriale di intermediario finanziario focalizzandosi sul recupero degli ingenti crediti, sotto la vigilanza di Banca d’Italia.
L’andamento degli incassi nel 2014 registrava una perdita di oltre 8,1 milioni di euro delineandosi, da un lato, la necessità di porre in liquidazione la società, dall’altro, di rinegoziare l’Accordo 2013.
L’Accordo di ristrutturazione presentato il 5/14 settembre 2016 da Comifin s.p.a. in liq. si pone, dunque, come strumento di rimodulazione del debito verso le banche, già oggetto dell’Accordo 2013 e sostitutivo di quest’ultimo, atteso che coinvolge le stesse parti; è presentato come il mezzo per una gestione celere ed ordinata della liquidazione della società.
L’indebitamento complessivo della società ammonta ad € 121,75 milioni alla data del 1 settembre 2016, di cui € 118.164.394,16 per debito bancario oggetto di ristrutturazione, esso costituisce la percentuale del 97,05% della complessiva esposizione della società.
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I creditori aderenti all’accordo alla data del 4 ottobre 2016, nelle forme della sottoscrizione autenticata (come da doc. 23 costituito dall’elenco delle adesioni post deposito della domanda di omologa dell’Accordo depositato al Registro delle Imprese e non risultano successive adesioni formali) rappresentano l’89,79% del debito ristrutturato (debito bancario) e il 97% del totale ceto creditorio. Alla data del deposito al Registro delle Imprese l’Accordo era stato accettato dall’81,09% dei componenti del Ceto bancario superiore al 95% della debitoria sociale.
L’Accordo di ristrutturazione è, come si è detto, strumentale a regolare la fase di liquidazione di Comifin s.p.a. in liq. nel mutato contesto economico e di portafoglio della debitrice. Esso prevede il pagamento alle Banche creditrici di una somma minima di complessivi € 15.000.000,00 e la rinuncia da parte delle Banche al credito residuo non rimborsabile mediante la
ordinaria attività di liquidazione . La liquidazione dovrebbe concludersi il 31.12.2016 e non oltre il 31.12.2017.
La società ha tre tipologie di attivi: crediti in bonis, crediti problematici e Junior Notes derivanti dalle cartolarizzazioni Pharma 2, Pharma 3 e Pharma 4. Il Piano, al fine di una celere e ordinata liquidazione, prevede l’immediato trasferimento dopo l’omologa alle banche dell’importo di 6 milioni di euro, costituente parte della liquidità disponibile (di 8,383 milioni di € nel primo trimestre 2016); la gestione del portafoglio crediti da parte di Comifin in liq. fino alla loro cessione in blocco; l’utilizzo delle risorse generate dalla gestione del portafoglio crediti per il funzionamento corrente della società (stipendi del personale, e dei suoi organi, imposte, tasse), compresi gli oneri di estinzione e il versamento alle banche contraenti, fino alla cessione in blocco dei debiti bancari, delle somme generate dalla riscossione ordinaria dei crediti, nei limiti degli esuberi di cassa eccedenti la liquidità necessaria, stimata in 2 milioni di euro, per fare fronte ai pagamenti dovuti sulla base del piano (clausola cash sweep).
La cessione in blocco degli asset (crediti in bonis, crediti deteriorati e junior notes) avverrà attraverso una procedura competitiva di vendita per la quale Comifin ha già dato mandato a Mittel Advisory, l’orizzonte temporale è il 31.12.2016 e non oltre il 31.12.2017.
L’accordo prevede che Comifin in esecuzione del piano effettui pagamenti in favore del ceto bancario per un importo omnicomprensivo di interessi e capitale almeno pari a 15 milioni di euro, fermo restando che al raggiungimento di tale soglia minima di pagamento le banche si impegnano a rinunciare irrevocabilmente agli eventuali crediti che residueranno al termine della liquidazione eccedenti i 15 milioni per i quali Comifin non sia in grado di procedere al rimborso (art. 4 dell’Accordo Pactum de non petendo).
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L’accordo contempla esclusivamente l’adesione del ceto bancario che è l’unica categoria verso cui esistono posizioni debitorie scadute; gli ulteriori debiti di Comifin sono rappresentati prevalentemente da posizioni di natura corrente, il cui pagamento avverrà secondo le modalità ordinarie e attraverso i flussi di cassa rinvenienti dalla prosecuzione dell’attività di Comifin di incasso dei crediti. Dai flussi di cassa dovrebbero residuare, come certificato al professionista nella sua relazione ex art 182 bis comma 1 l.f., risorse per almeno 2 milioni di euro ampiamente sufficienti al pagamento dei residui creditori non aderenti e per il pagamento degli oneri di estinzione; anche nello scenario di prosecuzione dell’attività di liquidazione fino al 31.12.2017 i flussi di cassa garantiscono il pagamento dei creditori non aderenti costituiti dai posizioni di natura corrente necessarie per il funzionamento della società.
I debiti diversi da quelli verso il ceto bancario aderente sono costituiti da da TFR prospettico (per € 462.000,00), passività fiscali (per € 230.000,00 compensabile con il credito tributario), debito
iva (per 4.166.354 già versato all’Erario mediante compensazione con credito tributario), debito verso Farmaleader s.r.l. in contestazione (pende causa dinanzi alla Suprema corte di Cassazione) di
€ 200.000,00 garantito da fideiussione prestata da Banca Popolare di Milano e contro garantita da un deposito di pari importo che non è stato considerato nel Piano, altre passività per circa 300/400 mila euro di natura corrente legate al funzionamento della società.
Il professionista ha confermato con la relazione depositata il 7 settembre 2016 la complessiva veridicità dei dati aziendali resi da Comifin in liq. s.p.a., l’attuabilità dell’Accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge.
Il piano prevede pertanto la liquidazione di tutti gli assets attivi della società e il pagamento:
• dei creditori aderenti, nelle percentuali indicate nell’accordo entro il 31.12.2017,
• dei creditori non bancari non aderenti nei termini di cui all’art. 182 bis comma I lett. a) e b) attraverso le risorse che deriveranno dalla riscossione ordinaria dei crediti da parte di Comifin s.p.a. in liq.;
• dei creditori bancari non aderenti nei termini dell’accordo concluso con gli altri creditori appartenenti alla medesima categoria, avendo la società chiesto l’estensione degli effetti dell’accordo ai sensi dell’art. 182 septies l.f..
I presupposti formali per l’estensione dell’accordo di ristrutturazione ai creditori intermediari finanziari non aderenti, ai sensi dell’art. 182 septies l.f., risultano soddisfatti in quanto:
- la società Comifin s.p.a. in liq. ha debiti verso banche e intermediari finanziari per un totale di 118.164.394,16, importo superiore al 50% dell’indebitamento totale di € 121.075.000,00. Risulta rispettata, considerando anche quanto sopra riportato, anche la percentuale del 75% del monte debiti bancari imposta dall’art. 182septies co. 2 lf.
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Venendo ora ad esaminare il presupposto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra soggetti aderenti e non aderenti cui estendere l’efficacia dell’accordo si osserva quanto segue.
I creditori non sono divisi in categorie in quanto si tratta di crediti che trovano allo stato l’unica fonte nell’Accordo 2013 con cui la società da un lato, le banche e gli intermediari finanziari dall’altro, ai quali ora nuovamente Comifin si rivolge, avevano consolidato e riscadenzato la posizione debitoria di Comifin; l’Accordo di ristrutturazione in omologa costituisce lo strumento contrattuale modificativo di quell’originario Accordo 2013. La società ha allegato sul punto, con argomentazione logico giuridica aderente ai dati fattuali che emergono dagli atti e condivisa dal tribunale, che l’omogeneità di posizione giuridica tra le banche aderenti e quelle non aderenti si fonda sulla comune fonte contrattuale dei crediti, costituita nell’Accordo 2013, e sul fatto che in
quell’accordo tutte le banche e gli intermediari finanziari avevano individuato un’unica banca agente con il ruolo di mandataria nei rapporti con Comifin per le verifiche relative all’esecuzione dell’accordo e sulla scelta di regolare il rimborso dei creditori secondo un criterio concorsuale paritario, previo il rispetto della cause legittime di prelazione (secondo la regola del pari passu, artt. dal 3 al 7, 9,10,13 dell’Accordo 2013). Anche l’Accordo 2013 prevedeva un meccanismo di funzionamento a maggioranza.
La predetta classificazione unitaria appare rispettosa della necessità di individuare categorie di creditori omogenee per posizione giuridica (quindi può considerarsi corretta la mancata distinzione delle banche ed intermediari finanziari in categorie atteso che si tratta di contraenti portatori di crediti unitariamente già oggetto di ristrutturazione nell’Accordo 2013) e interesse economico (portato ad unità dalla medesima fonte contrattuale e dalla regola del soddisfacimento secondo un criterio di concorso paritario, già accettato nell’Accordo 2013 al quale avevano aderito tutte le banche e gli intermediari ai quali ora Comifin s.p.a. in liq si rivolge.
Il requisito costituito dal fatto che tutti i creditori non aderenti, ai quali Comifin s.p.a. in liq. ha chiesto di estendere il medesimo trattamento previsto per i creditori aderenti, siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi risulta soddisfatto.
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Il tribunale ritiene necessario, perché possa riconoscersi la sussistenza di trattative in buona fede, come esplicitato dal comma 5 lett. b) dell’art. 182 septies l.f., che l’imprenditore proponente abbia fatto presente ai creditori bancari o intermediari finanziari che la proposta si inserisce nell’ambito di un accordo ex art. 182 septies l.f., abbia riferito sullo stato delle trattative con gli altri creditori; infatti, solo l’esplicita informazione durante le trattative circa il tipo di accordo proposto, se ex art. 182 bis l.f. o ex art. 182 septies l.f. e, quindi, sulle diverse ricadute di efficacia sui creditori non aderenti, oltre che sullo stato delle trattative con gli altri creditori bancari, consente al creditore di assumere una consapevole scelta in ordine alla proposta e alle eventuali scelte difensive (opposizione) da adottare. Nel caso di specie le trattative tra Comifin s.p.a. e Banco di Sardegna, Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Banca Popolare Commercio e Industria – Gruppo Ubi, Cassa di Risparmio di Fossano e Bcc Factoring (soprattutto con BCC Factoring che è l’unico intermediario finanziario - il cui credito di € 310.480,00 corrisponde alla percentuale dello 0,26% sul totale dei credito dei creditori bancari e intermediari (tabella a pagina 4 della relazione del professionista) - ad aver deliberato di non aderire all’Accordo, mentre le atre quattro banche risulta che abbiano, dopo il 5 settembre 2016, comunicato a Comifin s.p.a. che i loro organi deliberativi avevano autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo, sebbene non risulta che abbiano ancora proceduto alla conclusione formale del contratto con l’apposizione della firma dinanzi al notaio
incaricato (doc. 26), sono ampiamente documentate in atti (si veda il doc. 26, il doc. 28 costituito da corrispondenza tra Comifin e Bcc Factoring sulle trattative in vista della conclusione dell’accordo e comunicazione della Bcc Factoring, doc. 30, circa l’ammissione del suo coinvolgimento nelle trattative); la corrispondenza intercorsa tra le parti dimostra che le trattative sono state lunghe e hanno comportato lo scambio di numerose informazioni anche sulla natura della proposta ex art. 182 septies l.f..
Infine, poiché l’Accordo ha lo scopo di regolare la fase di liquidazione della società in modo ordinato, celere e secondo un criterio di riparto concorsuale, é soddisfatto il requisito di cui all’art. 182 septies comma 4 lett c) l.f.: ciò trova conferma nella valutazione dell’attestatore che rileva che non risultano revocatorie fallimentari esperibili e tutte le azioni giudiziarie verso i creditori sarebbero già state azionate .
L’accordo di ristrutturazione può pertanto essere esteso a Banco di Sardegna, Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Banca Popolare Commercio e Industria, Cassa di Risparmio di Fossano e Bcc Factoring
Quanto agli altri presupposti di ammissibilità, deve ribadirsi che alla domanda è stata allegata la documentazione prevista dall’art. 161 L.F.
Il ricorso, infine, è accompagnato dalla relazione prescritta dall’art. 182-bis L.F., redatta da un esperto in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 67, comma 3, lettera d), L.F. e apparentemente anche indipendente, come da lui dichiarato.
Ebbene, nella sua relazione l’esperto ha anzitutto evidenziato l’attendibilità dei dati contabili aziendali e, quanto all’attuabilità, ha dato atto della idoneità dell’accordo a consentire l’integrale pagamento dei creditori estranei, oltre che degli aderenti secondo le tempistiche programmate.
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La relazione, per la parte in cui l’esperto ha esaminato precipuamente il contenuto dell’accordo e del piano di ristrutturazione, appare sufficientemente motivata.
È opportuno rimarcare che nessun creditore si è opposto all’omologazione.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, tenuto conto della situazione economico-finanziaria rappresentata nel caso di specie, delle finalità e condizioni del piano, reputa il Tribunale che le previsioni contenute nella relazione dell’esperto siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e di coerenza, sulla base di un percorso motivazionale apparentemente immune da vizi logici ed idoneo come tale a sorreggere, in termini di ragionevolezza, una valutazione di successo del piano.
P Q M
Visto l’art. 182-bis e 182 septies L.F.;
1) omologa l’accordo di ristrutturazione presentato ex art. 182-bis L.F. dalla società Comifin
s.p.a. in liquidazione (p.i.: 03328610963), con sede in Milano, via Xxxxx x’Xxxxxx, n. 6 con estensione dei suoi effetti anche nei confronti di Banco di Sardegna, Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Banca Popolare Commercio e Industria-Gruppo Ubi, Cassa di Risparmio di Fossano e Bcc Factoring
2) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Milano, addì 10 novembre 2016.
Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXX Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ccee9
Il Presidente est. (dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx)