CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI
CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
Il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs. 111/95).
b) La nozione di “pacchetto turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
Trasporto; Alloggio;
Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscono parte significativa del
“pacchetto turistico”.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente.
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, verrà addebitato – al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma – l’importo della penale nella seguente misura, oltre al costo individuale di gestione pratica.
Viaggi e soggiorni in Holels e Residences senza servizio di trasporto nessuna penale per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza. 30% per annullamenti da 29 a 15 giorni prima della partenza.
50% per annullamenti da 14 a 4 giorni prima della partenza. 75% per annullamenti da 3 a 1 giorno prima della partenza.
Chi rinuncerà al viaggio o soggiorno dopo tali termini o interromperà il soggiorno iniziato, sarà comunque tenuto al
pagamento dell'intera quota. Gli eventuali rinunciatari possono, tuttavia, farsi sostituire da altre persone, con la sola perdita delle spese gestione pratica.
SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore.
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo previsti dall’art. 13 n° 2 CCV, di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone 2.000 Franchi oro Germinal per danni alle cose e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
rimborso del prezzo versato
suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 – 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17.
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della Legge 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE TECNICA:
I LIBRI E I LUOGHI di Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx
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