Contract
b) Equini | ||
Oggetto del contratto | Art. | 40 |
Contrattazioni | ” | 41 |
Forme e soggetti del contratto | ” | 42 |
Conclusione del contratto e vendita a prova | ” | 43 |
Consegna | ” | 44 |
Rischio e spese del trasporto | ” | 45 |
Xxxxxxx nella consegna | ” | 46 |
Pagamento - Caparra | ” | 47 |
Vizi apparenti | ” | 48 |
Vizi da risoluzione del contratto | ” | 49 |
Durata della garanzia | ” | 50 |
Denunzia dei vizi | ” | 51 |
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto | ” | 52 |
Malattie infettive | ” | 53 |
Mediazione | ” | 54 |
Equini da macello | ” | 55 |
Equidi | ” | 56 |
b) Equini Art. 40 - Oggetto del contratto.
Sono oggetto del contratto i puledri e gli equini, domati e non domati.
Art. 41 - Contrattazioni.
Le contrattazioni si fanno per capo, per pariglie, e, quando si tratta di puledri, anche per gruppi.
Art. 42 - Forme e soggetti del contratto.
Il contratto è di regola verbale. Si fa per iscritto quando le parti non abbia- no fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.
I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore. Quest’ultimo può essere escluso dalle parti contraenti.
Art. 43 - Conclusione del contratto e vendita a prova.
Il contratto può essere perfezionato con una battuta di mano. La vendi- ta, però, può essere subordinata, pur avendo concordato il prezzo, ad una prova (al tiro, al trotto, al galoppo e ai lavori da soma) eseguibile in loco e/o ad una visita veterinaria.
A volte il compratore, con l’accordo del venditore, prova l’animale al pro- prio domicilio, trattenendolo presso di sé per un periodo di 3 o anche di 15 giorni, secondo gli accordi.
Se alla prova l’animale non dimostra le qualità pattuite o si mostra ini- doneo all’uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l’acconto ricevuto, restando a carico del com- pratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.
Art. 44 - Consegna.
Xxxxx xxxxx speciali, il venditore deve consegnare l’animale al compra- tore entro 24 ore. Se però l’animale è venduto con la clausola “conse- gna immediata”, il venditore ha l’obbligo di consegnarlo immediatamen- te, sia in campo, sia alla stazione (ferroviaria o partenza automezzi), sia allo stallazzo, come convenuto col compratore.
Art. 45 - Rischio e spese del trasporto.
Se la consegna avviene con la clausola “consegna immediata”, il tra- sporto è a rischio e a spese del compratore. Diversamente, la conse- gna, le spese e il rischio di trasporto vengono concordate tra le parti.
Art. 46 - Ritardo nella consegna.
Qualora il venditore non consegni l’animale entro i termini pattuiti in base agli usi previsti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo.
Art. 47 - Pagamento - Caparra.
Se le parti hanno fra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna dell’animale.
Se le parti non hanno fra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo entro 30 giorni dalla consegna dell’animale.
In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevu- ta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto.
Art. 48 - Vizi apparenti.
I difetti o i vizi dell’animale, apparenti all’atto della stipulazione del con- tratto, anche se non sono stati rilevati dal compratore, non danno luogo a risoluzione del contratto o a riduzione del prezzo.
Art. 49 - Vizi da risoluzione del contratto.
Danno luogo a risoluzione del contratto i vizi seguenti, se non dichiara- ti e accettati per iscritto alla vendita:
1) il “ticchio” (d’appoggio e volante);
2) il “ballo dell’orso”;
3) la “rustichezza” (mordere, tirar calci, ombrosità, vizi di animo in genere);
4) il “corneggio”;
5) il “restio”;
6) la “bolsaggine”;
7) la “luna” (oftalmite periodica);
8) il “capostorno”;
9) la “doglia vecchia” (zoppicatura cronica);
10) l’“epilessia”;
11) le “vertigini”;
12) il “cancro del fettone”;
13) l’“onicomicosi”(carieu).
Art. 50 - Durata della garanzia.
Per i vizi di cui ai numeri 1-2-3-4-5-9 dell’Art. 49, il periodo di garanzia è di giorni 8.
Per il vizio di cui al n° 8 la garanzia è di giorni 40.
Per gli altri vizi elencati nello stesso articolo la garanzia è di giorni 30. La garanzia decorre dal giorno della consegna dell’animale.
Art. 51 - Denunzia dei vizi.
Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato nell’animale, deve avvertire il venditore entro i termini di cui all’Art. 50.
La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegram- ma o con lettera raccomandata AR o con citazione giudiziaria.
In essa si deve indicare non solo la natura del vizio ma anche il momen- to nel quale è stato rilevato.
La denuncia deve essere accompagnata da un certificato veterinario.
Art. 52 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.
Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.
L’animale nel frattempo resta nella stalla del compratore in costante riposo. Se il venditore, entro 8 giorni dalla denuncia del vizio, non si pre- senta a verificarlo, l’animale può essere collocato presso terzi.
Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, s’intende risolto con tutte le conseguenze di legge.
Art. 53 - Malattie infettive.
Si presumono preesistenti alla vendita e danno luogo alla risoluzione del contratto le malattie infettive elencate nella tavola VIII, annualmen- te aggiornata dall’ASL, per le quali il compratore abbia fatto all’ASL ter- ritorialmente competente la denuncia d’obbligo entro i termini indicati nella tabella stessa, decorrenti dalla data di consegna dell’animale.
Art. 54 - Mediazione.
Nella vendita degli equini, la provvigione spettante al mediatore viene preventivamente concordata tra le parti.
Art. 55 - Equini da macello.
Xxxxxxx, per quanto applicabili, le norme contemplate dagli Artt. 31-32- 33-34-35-36-37-38-39 riguardanti il commercio del bestiame bovino da macello.
Art. 56 - Equidi.
Gli usi accertati in merito agli equini sono applicabili anche agli equidi.