ACCORDO QUADRO
UNIFGCLE - Prot. n. 0001638 - II/6 del 14/01/2021 - Delibera Senato Accademico n. 29/2021
ACCORDO QUADRO
TRA
L’UNIVERSITA’ DEGI STUDI DI FOGGIA in seguito denominata “Università”, rappresentata dal Rettore pro-tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica xxxxxx xx xxxx xx Xxx Xxxxxxx,
x. 00/00 – 00000 Xxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 2.12.2020,
E
La Fondazione Apulia Felix , in seguito denominato “Fondazione”, con sede legale in Foggia, Auditorium Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, rappresentata dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Terlizzi il 17.08.1958, legittimata alla firma del presente atto,
Premesso che
- l’Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- la Fondazione persegue finalità di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, dell’assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e ambientali con il compito di favorire e promuovere il territorio della Provincia di Foggia;
- la Fondazione dispone, al proprio interno, di un Circolo di Cultura Cinematografica denominato “Cinemafelix” affiliato alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC);
Tutto ciò premesso
l’Università e la Fondazione, di seguito denominate anche “le Parti”,
Convengono e stipulano quanto di seguito.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Le Parti si impegno reciprocamente, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, afferenti la realizzazione di attività culturali e scientifiche con l’obiettivo, in particolare, di promuovere e facilitare la conoscenza del Cinema, della Musica e delle Arti a beneficio della popolazione studentesca e del proprio personale.
Articolo 2 – Accordi attuativi
Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).
Articolo 3 – Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture nonché l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento delle attività.
Articolo 4 – Comitato di Coordinamento
Per l’attuazione delle attività di cui all’Art. 1, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 1 componente designato dall’ Università e da n. 1 componente designato dalla Fondazione, al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Articolo 5 – Sul diritto all’utilizzo di segni distintivi
La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni).
Le parti concordano che ogni iniziativa comune legata al Cinema sarà riferibile al Cineclub Universitario “Cinemafelix”.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo dei rispettivi loghi.
Articolo 6 – Oneri
La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’Art. 2, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 7 – Durata
La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula. Ciascuna delle parti può recedere dall’accordo dandone disdetta motivata. Il recesso sarà operativo dal mese successivo alla data della disdetta. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente Convenzione avranno una durata compatibile con le singole attività che essi disciplineranno.
In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione.
Articolo 8 – Riservatezza
Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite.
Articolo 9 – Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro della Fondazione assume tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi.
Allo stesso modo, e reciprocamente, il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale afferente alla Fondazione ospitati nei locali dell’Ateneo.
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
Articolo 10 – Coperture assicurative
L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Fondazione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Articolo 11 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i..
L’Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l’eventuale Codice etico.
Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel ‘Codice Etico’ e nel ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione’, adottati dall’Università degli Studi di Foggia e consultabili nel sito web dell’Ateneo, rispettivamente, alla pagina ‘normativa/regolamenti-generali’ e ‘normativa/amministrazione- trasparente/disposizioni- generali’.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell’esecuzione del presente Convenzione.
Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della Convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:
a) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di una delle Parti di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Fondazione autorizza l’Università, e viceversa, a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente Convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.
Articolo 13 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.
Articolo 14 – Registrazione e spese
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 15 – Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto Li’
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA IL RETTORE Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx | PER LA FONDAZIONE APULIA FELIX IL PRESIDENTE Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx |