SEPARAZIONI E DIVORZI: NOVITA’ – LEGGE 162/2014
SEPARAZIONI E DIVORZI: NOVITA’ – LEGGE 162/2014
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014)
[articolo in vigore dall’11/11/2014]
In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale:
quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.
quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello
stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia - autenticata dallo stesso - dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
Vedi
linee
guida
Procura della Repubblica
Vedi risoluzione Agenzia Entrate 65/E che ha chiarito che le convenzioni sono esenti da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa, così come disposto dall’ art. 19 L. 74/1987
Tale accordo costituisce non solo titolo esecutivo, ma anche titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5).
Per le corrette modalità di trasmissione dell’accordo allo Stato civile vedi
PROCEDURA SEMPLIFICATA DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014)
[articolo in vigore dall’11/12/2014]
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione
dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato
il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio
celebrato con rito concordatario/culti ammessi o celebrato
all’estero
• residenza di uno dei coniugi
In base alla previsione della norma si può utilizzare questa procedura solo a certe condizioni:
assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/92 ovvero economicamente non autosufficienti; nessuno dei due coniugi deve avere figli minori, ecc. neanche da altre unioni
l’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniali
Su tale norma sono intervenute circolari del Ministero dell’Interno che hanno fornito interpretazioni della stessa
aggiornamento al 10/07/2015
Il Ministero dell'Interno, sull’argomento è intervenuto con le Circolari 19/2014 e 6/2015; con la 6/2015 ha fornito interpretazioni sulla portata della norma, ampliano la possibilità di ricorrere a tale procedura semplificata.
La disposizione che esclude la possibilità di utilizzare questa procedura in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti deve essere interpretata nel senso che è possibile ricorrere a tale procedura alla condizione che non ci siano figli - in tali situazioni - comuni ad entrambi i coniugi; l'eventuale presenza di figli non comuni, ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti, non è ostativa.
modificando il precedente orientamento espresso con la circolare 19/2014, ha interpretato la disposizione che vieta che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale nel senso che l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali, né previsione dell’ assegno di divorzio una tantum ; può invece contenere la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento o assegno divorzile).
Circolare Interno 6/2015
circolare Interno 19/2014
aggiornamento al 09/07/2016 Sentenza Tar Lazio n° 7813 del 7 luglio 2016
La sentenza del TAR Lazio 7813 del 7 luglio 2016 ha annullato la circolare predetta , proprio in relazione all’interpretazione di cui al punto 2, ritenuta non corretta e non aderente alla ratio della procedura semplificata che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli che, in questo tipo di procedura potrebbero essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.
Vedi approfondimento e sentenza TAR Lazio
Il Ministero dell’interno ha appellato e il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 26 ottobre 2016 n. 4478, ha annullato la decisione del TAR Lazio del 7 luglio 2016 n. 7813, che dichiarava illegittima la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno.
la sentenza del Consiglio di Stato ha accolto la tesi restrittiva circa l’interpretazione dell’art. 12. L’espressione “patti di trasferimento patrimoniale” si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà o di altri diritti per disciplinare i propri rapporti economici definitivamente e di trasferire la proprietà o altri diritti da uno all’altro, anziché prevedere la corresponsione di un assegno periodico.
Gli accordi davanti all’Ufficiale di stato civile NON costituiscono titolo esecutivo vedi
AGGIORNATA AL 18/12/2020
PROCEDURA davanti UFFICIALE STATO CIVILE
Per informazioni sulla procedura consultare il sito del Comune di Genova
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxxxx
o rivolgersi al Comune competente.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (6 mesi/ 1 anno – a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale - ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
L'assistenza dell’avvocato è facoltativa
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento tramite POS.
A Genova occorre recarsi in Comune - Corso Torino – Ufficio Matrimoni - stanza 210.
E’ possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0105576866 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.10- 12.10 e 13,00 – 16,00 ; venerdì : 8.10/13,00).
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxxxx
dove
sono reperibili anche i modelli delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere
compilate da entrambi i coniugi e consegnate personalmente
all’Ufficiale di Stato Civile o trasmesse con posta elettronica
all'indirizzo
xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx,
unitamente
a copie dei documenti d' identità
valide. Alla ricezione di tali dichiarazioni verranno fissate
le date degli appuntamenti.
INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO DEL COMUNE DI GENOVA IN DATA 28/08/2019
CERTIFICATO
art. 39 Reg. CE 2201/2003
Per i casi previsti dagli artt. 6 [Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati] e 12 [Separazione consensuale, divorzi e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile] della legge 10/11/2014 n° 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in ordine alla competenza per il rilascio del certificato art. 39 Reg. CE 2201/2003, necessario nel caso in cui una parte sia interessata a far riconoscere o a far eseguire l'atto contenente l'accordo in altro paese dell'unione Europea. Vedi nota Ministero giustizia- DAG- Direzione Generale Giustizia Civile - Ufficio I del 23/05/2018.
E quindi:
nel caso di separazione o divorzio o modifica effettuate davanti all’Ufficiale di Stato civile (art. 12) la competenza è dell’autorità amministrativa davanti alla quale l’atto è stato formato
Nel caso di accordo di negoziazione assistita (art. 6) conclusosi con il nulla osta o l’autorizzazione del PM, la competenza è della Procura della Repubblica;
Nel caso di accordo di negoziazione assistita trasmesso al PM e da questo trasmesso al Tribunale per l’ udienza e successivo provvedimento, la competenza è del Tribunale medesimo.
Aggiornata al 25 maggio 2018