SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
CON MODALITÀ A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A NORMA DEL D.M. 13 DICEMBRE 2013
(C.A.M. GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO)
01 – CAPITOLATO SPECIALE ACCORDO QUADRO
Documento parte integrante del Contratto
Il Responsabile Unico Il Dirigente
del Procedimento: dell’Area Gestione del Territorio:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Arch. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
1.1 CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI E LORO RAPPORTI 6
2 IMPORTO E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 7
Verde Pubblico | 1 – CAPITOLATO SPECIALE | Dicembre 2019 | Pagina di |
2.1 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO 7
3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 10
3.1 OPZIONI E RINNOVI 10
4 FORMA E STIPULA ACCORDO QUADRO E SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 11
5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 12
6 DOCUMENTI CONTRATTUALI 13
7 LINGUA UFFICIALE 14
8 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 14
9 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE 15
10 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’OPERATORE ECONOMICO 15
11 VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI E NEI LAVORI 15
12 SUBAPPALTO 16
13 PERSONALE ADDETTO 17
14 COPERTURA ASSICURATIVA 18
14.1 POLIZZE RCT/RCO 18
14.2 POLIZZE RCA 19
14.3 POLIZZE CAR 20
15 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 21
16 IMPOSTE ED ONERI FISCALI 22
17 CLAUSOLE SOCIALI: ONERI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 23
18 ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE 24
19 MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’ACCORDO QUADRO 24
20 SOSPENSIONI 24
21 MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 25
22 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE LE PRESTAZIONI 25
23 CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO 26
23.1 CONTESTAZIONI 26
23.2 CONTRADDITTORIO 26
24 RISERVE E RECLAMI 26
25 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 26
26 RISOLUZIONE E RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE DALL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI 27
26.1 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 27
26.2 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI 27
26.3 RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI 28
27 NORME DI SICUREZZA 28
27.1 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL TITOLO I ART.26 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II 29
27.2 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., SENZA L’OBBLIGO DI NOMINA DEL C.S.P. E DEL C.S.E 29
27.3 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., CON OBBLIGO DI NOMINA DEL C.S.P. E DEL C.S.E 30
27.4 NORME GENERALI PER LA SICUREZZA 30
Verde Pubblico | 1 – CAPITOLATO SPECIALE | Dicembre 2019 | Pagina di |
27.5 COSTI PER LA SICUREZZA 31
28 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI 31
29 ESECUZIONE DELL’APPALTO 32
29.1 NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI 32
29.2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 32
29.3 CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ 33
29.4 TEMPI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 33
30 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI EX LEGE 33
30.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 33
30.2 OBBLIGHI EX LEGE 34
31 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 35
32 CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE 35
33 GARANZIE 36
33.1 GARANZIA DEFINITIVA 36
33.2 GARANZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI 37
34 FORZA MAGGIORE 37
35 PREZZI 38
36 NUOVI PREZZI 38
37 PAGAMENTI 38
37.1 CONTABILITÀ 38
37.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 38
37.3 PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI 40
37.4 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 41
38 REVISIONE DEI PREZZI 41
38.1 REVISIONE PREZZI QUOTA SERVIZI A “CANONE” 41
38.2 REVISIONE PREZZI QUOTA LAVORI E SERVIZI EXTRACANONE 42
39 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO 42
39.1 CESSIONE DEL CONTRATTO 42
39.2 CESSIONE DEL CREDITO 42
40 RISERVATEZZA 42
41 UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE 43
42 VERIFICA FINALE 43
43 DEFICIENZE DEI SERVIZI 44
44 PENALI 44
45 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE 45
46 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE 45
47 TRATTAMENTO DEI DATI 45
48 MODALITÀ DI APPALTO 46
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1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, con un unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune di San Xxxxxxx di Savena potrà effettuare l'affidamento di appalti per la gestione del servizio per la manutenzione e riqualificazione del patrimonio verde comunale.
L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".
L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'operatore economico con appositi Contratti applicativi.
La stazione appaltante stipulerà i Contratti applicativi in forma di scrittura privata, oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, tramite successivi ordini di servizio/lavoro nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.
I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo servizio/lavoro.
Il presente Accordo Quadro ha natura mista avendo ad oggetto un complesso di attività riconducibili sia a prestazioni di servizi sia di lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 50/2016, con prevalenza funzionale della parte "servizi" intendendosi la quota "lavori" quale accessoria allo svolgimento del servizio.
Le prestazioni oggetto del presente accordo sono riportate dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico e nei relativi Allegati (anch'essi parte integrante del contratto), che regolamentano l'esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità delle aree verdi, delle alberate stradali del Comune di San Xxxxxxx di Savena e delle relative pertinenze e componenti accessori.
Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, nonché secondo le necessità dell'Amministrazione.
Si dà tuttavia atto che l’Amministrazione, in considerazione delle esigenze manutentive del proprio patrimonio di verde urbano, prevede la stipulazione di:
- un primo contratto applicativo avente ad oggetto la prevalenza delle attività riconducibili a “servizi” e remunerate a canone per la manutenzione del patrimonio verde di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione (prestazioni di cui ai punti A.1del Quadro Economico Generale riportato al Cap. 2 del presente CSA);
- di successivi contratti applicativi inerenti servizi a canone integrativi rispetto a quelli di cui al punto precedente (di cui al punto A.2 del Quadro Economico Generale), con riferimento particolare a manutenzione delle fasce boscate e a libera evoluzione, potature e abbattimenti a soglia di alberature, sfalci integrativi delle banchine stradali;
- di successivi contratti applicativi inerenti servizi a canone su nuove aree di nuovo inserimento nel servizio o oggetto di modifica di utilizzazione con passaggio di categoria eccedenti il 20% dell’importo dei precedenti contratti applicativi (di cui al punto A.3 del Quadro Economico Generale);
- di ulteriori contratti applicativi inerenti lavori o servizi, inerenti la manutenzione di natura ordinaria o straordinaria (di cui rispettivamente ai punti B.1 e C.1 del Quadro Economico Generale) di aree verdi e alberature, arredi, attrezzature ludiche, pavimentazioni, ecc. remunerati a misura sulla base dell'elenco prezzi contrattuale, di importo variabile, secondo le disponibilità e le esigenze dell’Amministrazione e comunque complessivamente non oltre l’importo massimo previsto nella relativa categoria del quadro economico dell’accordo quadro.
Per una puntuale definizione delle prestazioni comprese nei contratti applicativi suddetti si rimanda al Disciplinare Tecnico ed in particolare al Cap.1, mentre la tipologia e la consistenza dei beni oggetto di accordo quadro e i prezzi di riferimento sono riportati nei relativi Allegati, anch’essi parte integrante del contratto.
Il valore del primo contratto applicativo risulta pari ad euro 2.248.821,74, dei quali euro 2.2415.587,92 soggetti a ribasso d’asta ed euro 33.233,82 per oneri della sicurezza.
Il contratto applicativo n. 1 avrà durata pari a quella dell'accordo quadro, decorrente dalla data di consegna del servizio.
1.1 CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI E LORO RAPPORTI
La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di San Xxxxxxx di Savena nei confronti dell'aggiudicatario.
L'operatore economico se ne assume pertanto ogni rischio.
L'Appaltatore, per contro, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi e ad eseguire i servizi e i lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.
A tal fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro.
L'operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per eventuali urgenze.
L'impresa designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
I codici identificativi gara relativi agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti applicativi.
Gli articoli del presente Capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti applicativi.
Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori e/o DEC, così facendo sarà tenuto a prendere visione di ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
Successivamente all'accettazione dei servizi/lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).
I servizi/lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche di modesta entità.
L'accordo quadro si estende automaticamente anche alle aree verdi, alle alberate stradali e relative pertinenze, e ai componenti accessori che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio comunale con le modalità e i limiti di cui al successivo cap. 11.
L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati all'Allegato E al disciplinare tecnico “Prezziario” che costituisce parte essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli contratti applicativi, tenuto conto dell'elenco prezzi approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 09/04/2018, Pubblicata sul BURERT n. 93 del 16/04/2018.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.
Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la
2 IMPORTO E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
2.1 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso è di euro 1.067.276,79 annui – salvo variazioni di consistenza o modifica di categoria delle aree, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, articolato su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale, comprensivo di rinnovo quadriennale ed eventuale proroga tecnica di 12 mesi:
Le attività A.1 - rientranti nel primo contratto applicativo - e le attività A.2 e A.3 - rientranti nei successivi contratti applicativi per le attività a canone - verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 38.
L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività A.1, A.2 e A.3, sarà in ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato dall’Amministrazione a base di gara. Le attività di cui al punto B.1, non riconducibile a canoni, ma per manutenzioni ordinarie, saranno riconosciute in extra canone, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38.
I lavori di cui al punto C.1 sono costituiti da prestazioni per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione. Verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale (Allegato e), scontato della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 38.
Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché:
⚫ l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate;
⚫ l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all’Appaltatore, pur nell’importo massimo indicato in elenco.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generale, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi).
Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro.
L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi).
Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito.
Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico.
L’importo complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, pari a 4 anni più eventuali 4 anni di rinnovo e 1 di proroga tecnica, è quindi di euro 10.480.928,62, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, dei quali 194.792,05 per oneri della sicurezza, così suddiviso:
• Per servizi/attività/lavori di manutenzione ordina- ria | € 7.699.928,62 | |
Dei quali per servizi/attività | € 6.439.298,62 | |
Dei quali per lavori di manutenzione ordinaria | € 1.260.630,00 | |
• Per lavori di manutenzione straordinaria | € 2.781.000,00 |
3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso.
Xxx l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.573.607,16 (oneri per la sicurezza compresi) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.
L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.
Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi, a far data dal “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” che sarà stipulato all’avvio di ciascun contratto applicativo.
Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Cap. 27 del presente CSA e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso all'operatore aggiudicatario del presente Accordo Quadro, nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.
3.1 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 4 (quattro) anni, per gli importi e i valori massimi quadriennali delle tabelle di cui al paragrafo 2.1, subordinatamente alle esigenze dell’amministrazione nonché al permanere dell’idoneità morale e professionale dell’Appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell’attività nel periodo precedente.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Entro successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l’operatore economico parte dell’accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il presente accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Nel caso l’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi e dei lavori prima della stipula dei singoli contratti applicativi, si provvederà alla stesura dei relativi verbali di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l’Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.
4 FORMA E STIPULA ACCORDO QUADRO E SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
Il contratto di Accordo Quadro dovrà essere stipulato nella forma di scrittura pubblica mediante modalità elettronica non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016. La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e revocare l’aggiudicazione, nonché procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti documenti approvati in sede di approvazione del progetto di servizio:
00 – ELENCO ELABORATI
01 - CAPITOLATO SPECIALE ACCORDO QUADRO
02 – DISCIPLINARE TECNICO
Allegati al disciplinare tecnico Allegato a – CONSISTENZE
Allegato a.1- ELENCO AREE
Allegato a.2 – ELENCO ALBERATE STRADALI Allegato a.3 – ELENCO ALBERATURE Allegato a.4 – ELENCO XXXXXXXX XXXXXXXX
Allegato a.5 – ELENCO IMPIANTI IRRIGAZIONE e FONTANELLE Allegato a.6 – ELENCO ATTREZZATURE XXXXXXX E ARREDI
Allegato b – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI OPERE SUL VERDE Allegato c - SCHEMA LAVORAZIONI A CANONE
Allegato d - RISOLUZIONE INTERFERENZE
Allegato e - PREZZIARIO Allegato f - DUVRI
03 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
04 – INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI
L'impresa aggiudicataria nominerà un responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Comune di San Xxxxxxx di Savena.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, nonché quelle relative all’eventuale registrazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'IVA si intende a carico del Comune.
In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario.
Il Comune pagherà pertanto al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.
I singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, tramite successivi ordini di servizio nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.
I singoli contratti applicativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico e l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al di fuori dell’Accordo Quadro, tramite autonoma procedura di gara ad evidenza pubblica, senza che l'aggiudicatario dell'accordo quadro possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.
Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli contratti applicativi e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.
Nel contratto sarà dato atto che l’impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro.
Qualora risultasse necessario, ad avvenuta stipulazione, l’Amministrazione provvederà alla registrazione del contratto di Accordo Quadro presso l’Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell’Appaltatore.
Sarà altresì soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l’Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all’Amministrazione copia dell’avvenuto pagamento.
5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per la puntale descrizione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, nonché per le prescrizioni inerenti la relativa misurazione e valutazione delle stesse, e le tempistiche di intervento, si rinvia a quanto definito nel Disciplinare Tecnico e nei relativi Allegati.
Le prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili alle seguenti categorie (Nomenclatura CPV):
Categorie dei servizi:
• 50510000-3 – Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici
• 77211400-6 – Servizi di taglio alberi
• 77211500-7 – Servizi di manutenzione alberi
• 77310000-6 – Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
• 77340000-5 – Potatura di alberi e siepi
• 90600000-3 – Servizi di pulizia e igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi
• 90910000-9 – Servizi di pulizia
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria extra-canone, ai fini della qualificazione, si riconducono le seguenti prestazioni, qualificabili come prestazioni di lavori, alle rispettive categorie:
• OG1
• OG11
• OG13
• OS24
6 DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) Contratto di Accordo Quadro, da stipularsi con l’Appaltatore in forma di Scrittura Privata;
b) Elaborato 0: Elenco allegati;
c) Elaborato 1: il presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro;
d) Elaborato 2: Disciplinare Tecnico e relativi allegati, da a ad f;
e) Elaborato 3: Relazione Tecnico Illustrativa;
f) Offerta Tecnica/Economica presentata dall’Appaltatore;
g) Atti di gara (Bando).
L’Appaltatore sarà l’unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
L’Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.
I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l’intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
7 LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Appaltatore all’Amministrazione comunale in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non
ricevuta.
8 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Amministrazione del Comune di San Xxxxxxx di Savena ha domicilio presso la sede di Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx.
In sede di stipulazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel Comune di San Xxxxxxx di Savena o in comuni contermini che consentano il rispetto dei tempi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico posto a bando di gara.
L'Operatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'operatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico di direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La DL, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 4, 5 e 6, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
9 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da soggetto tecnico munito dei poteri proprio della figura del rappresentante.
Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all’Amministrazione.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
Il Rappresentante dell’Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all’Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale, qualora necessaria, dovrà essere presentata procura speciale, da parte dell’Appaltatore, conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto. Si intende in ogni caso mantenuto il
domicilio legale dell’Appaltatore, così come stabilito dal Cap. 8 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.
10 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’OPERATORE ECONOMICO
In caso di fallimento o altre procedure concorsuali a cui sia sottoposto l'operatore economico, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela del proprio interesse, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.
Qualora l'operatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento o altre procedure concorsuali a cui siano sottoposte l'impresa mandataria o un’ impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs 50/2016.
11 VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI E NEI LAVORI
L’Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo:
a) escludere in tutto o in parte una o più aree verdi o porzioni di queste e altri elementi dall’oggetto delle prestazioni;
b) inserire in tutto o in parte una o più aree verdi o porzioni di queste e altri elementi all'oggetto delle prestazioni, entro i limiti di legge consentiti per l’estensione dei contratti applicativi A.1 e A.2 o dell’importo massimo per i contratti applicativi della tipologia A.3;
c) ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento;
d) escludere dall’oggetto alcune prestazioni;
e) modificare la categoria di una o più aree e, di conseguenza, il relativo importo riconosciuto a canone.
Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di pubblico interesse e/o pubblica utilità, nei limiti che seguono:
⮚ dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall’oggetto delle prestazioni;
⮚ cessazione di utilizzo, o modificazione dell’utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione o aumento delle prestazioni richiedibili con conseguente variazione di categoria;
⮚ qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.
All’Amministrazione è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell’appalto, o che si rivelassero necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per l’intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità o articolazione della prestazione.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come variate.
Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle già oggetto del Disciplinare Tecnico, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del
presente C.S.A.Q.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, in caso di variazione del complesso delle prescrizioni, con conseguente incremento/diminuzione dell’importo economico dell’appalto per le lavorazioni a “canone” calcolato con i prezzi indicati al cap. 17 del Disciplinare Tecnico, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Pertanto, l’importo del canone annuo relativo alle prestazioni della tipologia A.1 (primo contratto applicativo) e A.2 (successivi contratti applicativi a canone) può variare in aumento fino ad un massimo di euro 123.641,36.
Detto valore va ricalcolato con riferimento all’effettivo importo di contratto risultante dal ribasso offerto in sede di gara e comprende, entro tale limite, anche la variazione di canone eventualmente necessaria per effetto di acquisizione di nuove aree o di riqualificazione di aree già oggetto di contratto co passaggio ad una categoria manutentiva superiore.
Oltre tale limite, qualora ciò si renda necessario per effetto di nuove acquisizioni o riqualificazioni, si provvederà alla stipula di un ulteriore contratto applicativo di servizi a canone della tipologia A.3, entro il limite massimo del relativo importo riportato nel quadro economico, pari a euro 304.500,00 per il primo quadriennio ed euro 761.250,00 in caso di rinnovo per ulteriori 4 anni.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
12 SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto è ammesso nel limite del 40% dell’importo di ciascun contratto apllicativo. Tale limite, coerente con l’art. 105 del d.lgs. 50/2016, è ritenuto opportuno e congruo rispetto alla natura dell’appalto in quanto, pur essendo esso composto da molteplici attività, l’omogeneità delle stesse e le caratteristiche tecnico economiche richiedono che la prevalenza delle prestazioni sia eseguita direttamente dall’affidatario, in modo da contenere una eccessiva parcellizzazione delle prestazioni previste, ed evitare conseguenti ricadute negative di tipo organizzativo in termini di efficiente e coerente loro esecuzione. In sede di Accordo Quadro gli operatori economici partecipanti dovranno dichiarare la volontà di avvalersi del subappalto.
Inoltre:
a) l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per la conclusione dell’accordo quadro;
b) il Subappaltatore deve essere idoneamente qualificato in relazione all’attività oggetto di subappalto.
Il concorrente in sede di accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice deve aver indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Per quanto non esplicitamente previsto si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico obbligo del Subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal Cap. 33, nonché ad inserire, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un’apposita clausola con la quale il Subappaltatore/subcontraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Non è in ogni caso da considerare affidamento a terzi l’impiego di specialisti esterni,
consulenti abituali dell’Appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni di ingegneria, o comunque avente natura intellettuale.
L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale delle attività affidate a terzi.
Qualora l’aggiudicatario sia un consorzio ex art. 45 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx, si precisa quanto segue:
a) la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo;
b) il contratto col Subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo .
13 PERSONALE ADDETTO
L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dei singoli contratti applicativi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l’indicazione del committente.
Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine dell’attività del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.
14 COPERTURA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza del Contratto e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) addetti all’attività svolta, ed oggetto dell’appalto, dei quali l’Appaltatore si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
La polizza RCT/O dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata per il presente appalto, ed in caso di A.T.I., la polizza dovrà essere presentata da parte della Capogruppo mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/ono rientrare nel novero degli Assicurati.
La predetta polizza dovrà avere massimali non inferiori a quanto di seguito indicato:
A. RCT: euro 8.000.000,00 per sinistro, euro 8.000.000,00 per persona ed euro 5.000.000,00 per danni a cose (animali compresi);
B. RCO: euro 8.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 per ciascun prestatore d’opera.
La polizza RCT/O dovrà inoltre prevedere le seguenti estensioni di garanzia:
1) proprietà e/o conduzione di locali, spazi, strutture attrezzature, beni e quant’altro inerente l’attività oggetto della presente
2) danni da committenza di lavori e servizi in genere;
3) danni a cose in consegna e/o custodia;
4) danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’appaltatore o da esso detenuti;
5) danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
6) danni da montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
7) danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga) che partecipino alle attività oggetto del contratto;
8) danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga) che partecipino all’attività oggetto del contratto;
9) responsabilità civile personale dei dipendenti e dei prestatori d’opera in genere dell’aggiudicatario, compresa la responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
10) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o a seguito di sinistro garantito in polizza;
11) danni da inquinamento accidentale;
12) danni da cedimento e/o franamento del terreno;
13) danni a cavi e/o impianti e/o condutture sotterranee;
14) danni a cose e beni trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi.
15) responsabilità civile dell’aggiudicatario nella sua qualità di installatore per danni causati a terzi dai lavori eseguiti, dopo la loro ultimazione, e per un periodo massimo di anni 1 dalla data di ultimazione.
16) impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l’esecuzione dei lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabilità civile auto Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.;
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per tutti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
La gestione delle franchigie e/o scoperti di polizza – qualora presenti - dovrà essere a totale carico della Compagnia che si farà carico di gestire, trattare i sinistri sino alla loro completa definizione e la liquidazione a favore dei Terzi dovrà avvenire al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie.
L’Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’appaltatore, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo
esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Prima dell’avvio del contratto è fatto obbligo all’aggiudicatario di produrre all'ufficio comunale preposto (U.I. Appalti e Contratti) copia delle polizze sottoscritte con primaria Compagnia attestante la piena validità delle coperture assicurative che dovranno essere mantenute in vigore sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di comprovare la validità delle polizze ad ogni scadenza anniversaria, mediante invio di idonea documentazione.
L’eventuale mancanza di copertura assicurativa RCT nel corso della vigenza del contratto per un trimestre costituirà motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore.
Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano, eventualmente, a concordare con il Comune una procedura di denuncia e gestione delle pratiche di danno. La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente CSAQ e nel Disciplinare Tecnico, che formano parte integrante dei documenti contrattuali.
In ogni caso l’Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi.
Per tutti i veicoli, soggetti alla disciplina del D.Lgs 209/2005, utilizzati nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto dovrà essere attivata copertura assicurativa RCA con un massimale non inferiore a € 10.000.000, ripartito in 8.500.000 per lesioni ed €
1.500.000 per danni a cose ed animali.
Nel caso di stipula di contratti applicativi relativi alle tipologie B.1 e C.1 dovrà essere, altresì, stipulata, per ciascuno di essi, una polizza nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) che deve coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza C.A.R. in questione dovrà prevedere le seguenti partite e somme assicurate:
SEZIONE A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione)
• Partita 1 – opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo di IVA
• Partita 2 - opere e impianti preesistenti: 10% del valore di cui alla partita 1 con il minimo di Euro 200.000,00
• Partita 3 - spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle partite 1 e 2
• Partita 4 – baraccamenti, attrezzature e macchinari di cantiere: pari al valore a nuovo dei beni (da inserirsi a cura dell'aggiudicatario).
SEZIONE B (Copertura assicuratiia della responsabilità ciiile durante l’esecuzione delle opere)
• massimale/sinistro non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La predetta polizza dovrà essere redatta secondo lo Schema Tipo 2.3 del D.Lgs. 163/2006 (da modificare qualora dovessero essere emanati i nuovi Schemi Tipo) integrata dalle “Condizioni Particolari” richieste dalla Stazione Appaltante:
• vibrazione, rimozione, franamento o cedimento di terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere,
• cause di forza maggiore,
• pluralità di assicurati - responsabilità civile incrociata,
• estensione definizione assicurato,
• cavi o condutture sotterranee,
• colpa grave dell'Assicurato e dolo dei dipendenti,
• sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici dolosi,
• atti di terrorismo o sabotaggio organizzato,
• furto o rapina,
• danni da inquinamento accidentale.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa alla scadenza è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O non esonerano l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.
L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Aggiudicatario.
15 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Per la partecipazione alla gara per la conclusione dell'accordo quadro di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, nè rimborso spese.
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati:
• Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso qualora dovute.
• I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni qualora dovuti. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
• Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel Disciplinare Tecnico.
• Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a quello della verifica finale.
• Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui ai Cap.34 e 15.
• Le spese per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
• Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti, in coerenza con le specifiche previsioni dell'EPU.
• I calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed approvazione dell’Amministrazione.
L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore, fatta esclusione di quelli di cui al successivo Cap.19.
L’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l’Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
In conseguenza l’Appaltatore, con la firma dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi resta automaticamente impegnato a:
• liberare l’Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
• attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall’Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l’esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
• mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell’Amministrazione, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all’Amministrazione;
• eseguire tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall’esecuzione ed in presenza di traffico;
• sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attività che si rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
• fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con l’Ufficio di cui al successivo Cap. 42) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui sopra;
• esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l’Ufficio di cui al successivo Cap. 42, al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
• informare preventivamente l’Ufficio di cui al Cap.42 sulla tipologia e durata dell’intervento (data inizio e data fine lavori) e, su richiesta dell’Ufficio di cui sopra, fornire ed esporre sui luoghi di intervento cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con lo stesso Ufficio) al fine di informare
preventivamente i cittadini sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio;
• utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attività richiesta nel Disciplinare Tecnico. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall’Amministrazione.
Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro e del Disciplinare Tecnico sono compensati all'interno del servizio a “canone” e/o compresi nelle voci di Elenco Prezzi.
16 IMPOSTE ED ONERI FISCALI
Il corrispettivo offerto dall'operatore economico è comprensivo di imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.
17 CLAUSOLE SOCIALI: ONERI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
L’Amministrazione comunale, in data … ha sottoscritto con le XX.XX. un protocollo di intesa in materia di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, approvato con Deliberazione di
G.C. n.71/2019, che si applica a tutte le procedure di affidamento di opere e/o lavori pubblici per le quali non siano ancora state attivate procedure di gara e/o affidamento, e in base al quale si è impegnata ad applicare nei propri appalti la clausola sociale del riassorbimento della manodopera.
Pertanto, in base al suddetto protocollo, e in coerenza con l’art. 50 del D.lgs. 50/2016 e con le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13 febbraio 2019, al presente affidamento si applicano, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, le seguenti “clausole sociali”:
1) obbligo di riassunzione del personale utilizzato negli Appalti cessanti presso il nuovo soggetto Appaltatore (clausola di riassorbimento), nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore per la gestione del servizio;
2) onere di inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio nei limiti di quanto eventualmente indicato nell’offerta tecnica.
Quanto alla clausola di riassorbimento, il concorrente deve assumersi l’impegno ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti dei due contratti per la gestione e manutenzione del verde pubblico del Comune di San Xxxxxxx, con mantenimento dell’anzianità pregressa e delle qualifiche in essere, garantendo l’applicazione, in relazione allo specifico oggetto dell’affidamento e delle prestazioni previste, del CCNL di settore stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, conformemente a quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 8.
In proposito, nella documentazione di gara dovrà essere allegato uno specifico Progetto di riassorbimento del personale utilizzato negli Appalti cessanti, previsto dalla Linee Guida ANAC n. 13, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), coerentemente con i dati indicati nell'offerta economica.
In coerenza con l'offerta tecnica, il Progetto di riassorbimento dovrà altresì contenere l'elenco esatto del personale che l'aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio indicando:
• lo stato di svantaggio e la relativa qualifica professionale;
• la provenienza lavorativa;
• la residenza e l'età anagrafica;
• idonea documentazione comprovante lo stato di occupazione.
La mancata presentazione da parte del concorrente in sede di offerta del Progetto di riassorbimento, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà l’esclusione dalla gara.
La Stazione Appaltante si riserva di sottoporre il Progetto di riassorbimento anche alla Organizzazioni Sindacali di riferimento.
In fase di esecuzione del contratto, il mancato rispetto da parte dell'appaltatore del Progetto di riassorbimento comporterà l'applicazione delle penali di cui all’art. 45 del presente Capitolato.
Le informazioni relative al personale dell’appaltatore uscente, utili affinché il concorrente possa formulare il proprio Progetto di riassorbimento nel rispetto della clausola sociale, sono contenute nell’elaborato “4 - Informazioni per l’applicazione della clausola sociale” del Progetto di servizio.
Quanto all’onere di assunzione di soggetti svantaggiati, l’Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle Attività dei servizi relativi al verde, all’impiego stabile di persone svantaggiate di cui al Regolamento CE 2204 del 12 dicembre 2002, all'art. 2 (numeri 18 e 19) del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e di cui all'art. 1 del Decreto 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella misura e nelle modalità indicate nell’offerta tecnica.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad adottare, in relazione agli stessi soggetti, specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
Tali programmi dovranno essere consegnati all’Amministrazione entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto per la loro approvazione ed essere congruenti con quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.
L’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere integrazioni e modificazioni degli stessi programmi.
18 ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri per:
• IVA
• Tasse relative all’eventuale occupazione di suolo pubblico.
19 MODALITÀDIORDINAZIONE DEGLIINTERVENTI NELL’ACCORDO QUADRO.
Come previsto all’art.1 del presente Capitolato Speciale d’Accordo Quadro, le singole prestazioni sono affidate mediante contratti di appalto specifici che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’Accordo Quadro previa approvazione dei relativi progetti.
20 SOSPENSIONI
Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o totale delle prestazioni previste nei singoli contratti applicativi, l’Amministrazione comunale avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
La sospensione delle prestazioni sarà disposta conformemente a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 nonché degli artt. 10 e 23 del D.M. 49/2018.
Qualora le sospensioni abbiano come conseguenza la riduzione del corrispettivo remunerato a canone dovuto all’Appaltatore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun indennizzo o
compenso per effetto delle riduzioni, salvo che la suddetta riduzione superi il valore del quinto complessivo contrattuale annuale. In tale ipotesi l’Amministrazione compenserà l’Appaltatore per la parte di utile atteso, forfettariamente determinato nel 10% del corrispettivo, che consegua alla riduzione del corrispettivo superiore al quinto. In tal caso il compenso verrà conguagliato alla scadenza del pagamento successivo a quella del periodo in cui si sono verificate le sospensioni. L’eventuale riduzione del compenso discendente dalle dette sospensioni, verrà calcolata in applicazione dei prezzi unitari desunti dalle condizioni economiche di aggiudicazione.
Nel caso la sospensione abbia riguardo attività di manutenzione straordinaria su richiesta, remunerata a misura, la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna previsti.
La sospensione delle prestazioni può essere disposta dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.
21 MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre nei singoli contratti applicativi modifiche dei termini contrattuali:
a) per sospensione di cui al Cap. 21;
b) nell’eventualità di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino l’esecuzione, oppure scioperi relativi a vertenze nazionali attinenti l’attività lavorativa dell’Appaltatore. Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze locali e aziendali. Rimane fermo l’obbligo per l’Appaltatore di approntare preventivamente tutte le misure, gli accorgimenti, le soluzioni tecniche necessarie ad escludere qualsiasi evento sospensivo o a ridurne gli effetti.
c) per le prestazioni extra-canone:
• ogni qualvolta si verifichi una circostanza che, possa dar diritto a spostamento dei termini di ultimazione, l’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
• accertato il diritto dell’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale stabilisce l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.
• le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.
Le prestazioni in corso, relative alla manutenzione ordinaria/straordinaria, alla data di scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere concluse entro le date stabilite nei singoli ordini di lavoro e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del Contratto.
22 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE LE PRESTAZIONI
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale.
La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione Comunale a mezzo PEC non abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
23 CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO
23.1 CONTESTAZIONI
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta (tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata) entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.
23.2 CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall’Amministrazione è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.
24 RISERVE E RECLAMI
Con riferimento ad eventuali riserve, si richiama quanto disposto dall’art. 21 del D.M. 49/2018. A tal proposito si precisa che:
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore di Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi e lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
25 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto dei contratti applicativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
Quando riterrà di aver portato a compimento le prestazioni, e comunque al termine di ogni periodo di pagamento periodico, l’Appaltatore sottometterà i risultati delle prestazioni all’eventuale verifica di regolarità.
Qualora l’Amministrazione Comunale rilevasse errori o deficienze, l’Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all’Amministrazione Comunale per l’approvazione.
Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l’Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.
Per maggiore dettaglio sui tempi previsti per l’esecuzione delle attività a canone si rimanda all'Allegato c al disciplinare tecnico.
Per maggiore dettaglio sui tempi previsti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria su richiesta si rimanda al Disciplinare Tecnico (cap.14).
26 RISOLUZIONE E RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE DALL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
26.1 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell’Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nel caso in cui l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti applicativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.
26.2 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere i singoli contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione generali dell’Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• nel caso in cui l’Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti gli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
• nel caso previsto dal Cap. 23 del presente C.S.A.Q.;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci percento) dell’importo del contratto applicativo.
Con riferimento al Contratto applicativo N. 1 e ai successivi contratti riferibili alle prestazioni a canone, si terrà in considerazione l’importo annuale dell’appalto.
In tali ipotesi l’Amministrazione dovrà dare comunicazione all’Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’ a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.
Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva.
Avvenuta la risoluzione, l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.
L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
In caso di risoluzione di un contratto applicativo l’Amministrazione potrà procedere ad affidare la prestazione oggetto dello stesso tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell’Accordo Quadro.
26.3 RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016, si riserva il diritto di recedere dall’Accordo Quadro e/o dai singoli contratti applicativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all’Appaltatore un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso da uno dei contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro l’Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore, il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’Appaltatore.
In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l’Amministrazione avrà facoltà di imporre all’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.
In caso di recesso dall’Accordo Quadro, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo con riferimento ai contratti applicativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall’Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto aggiudicatario, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
27 NORME DI SICUREZZA
Per le specifiche caratteristiche dell’appalto, gli interventi di manutenzione a misura non sono puntualmente predeterminabili né nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dall’Amministrazione.
Per ogni intervento manutentivo dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare:
• per gli interventi manutentivi fuori campo di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.. dovrà essere applicato l’Art.26 del medesimo Decreto;
• per gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si possono presentare i casi indicati nell’art.90 del Decreto, ovvero:
1. presenza di una sola impresa esecutrice, nel qual caso non è obbligatoria la nomina del CSP e CSE ;
2. presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, in cui è obbligatoria la nomina del CSP e CSE (rif. comma 3 e comma 4);
3. nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (rif. comma 5), è prevista la nomina del CSE che svolgerà anche le rimanenti funzioni del CSP.
27.1 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL TITOLO I ART.26 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.
Nelle attività previste nel contratto di gestione del Verde Pubblico gli interventi manutentivi da realizzare sono prevalentemente qualificati come interventi non inglobati nel campo di applicazione del Titolo IV, cioè non rientranti tra i cantieri temporanei o mobili.
La sicurezza, in tale attività, va gestita applicando l’art. 26, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare, ogni Impresa Esecutrice, prima dell’avvio della propria lavorazione, dovrà fornire al committente le informazioni in merito ai rischi delle proprie lavorazioni e alle relative misure preventive e protettive (MPP) da adottare redigendo un proprio documento di valutazione dei rischi specifici dei lavori oggetto del contratto.
L’Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri associati (subappaltatori, lav. autonomi etc…) i contenuti dell’allegato f al Disciplinare Tecnico “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in cui sono stati dettagliati i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro del Comune di San Xxxxxxx di Savena relativi al patrimonio oggetto del presente appalto, e messo a disposizione dell’Appaltatore.
In tale documento sono altresì specificate le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di “Coordinamento” richiesto dallo stesso art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Sono ivi inoltre indicate le modalità e i contenuti della verifica di idoneità tecnico professionale che, in caso di sub-affidamento, dovrà essere effettuata dall’assegnataria e trasmessa alla stazione appaltante.
Per gli interventi manutentivi oggetto dell’appalto e rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., (cantieri temporanei o mobili come definiti dall’art.
89 comma 1 lett. a), può presentarsi il caso di prevedere o meno la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Qualora i lavori siano svolti da un’unica impresa, non vige l’obbligo di nomina di CSP e CSE: in tali situazioni l’impresa esecutrice dovrà realizzare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del decreto, punto 3.2., assieme al Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).
In questi casi, i rischi legati alla contestualizzazione ambientale tipologica degli interventi manutentivi da realizzare (Art. 26 del D.Lgs. 81/2008) sono individuati dalla committenza nel "DUVRI", relativi al patrimonio oggetto di appalto (prodotto dalla committenza e messo a disposizione dell’Appaltatore con i relativi aggiornamenti - vedi Allegato AQ03), mentre i rischi di lavorazione di ogni impresa esecutrice saranno definiti nei rispettivi POS.
Ogni impresa esecutrice che opera per l’esecuzione dell’appalto è inoltre tenuta a rispettare e far rispettare ai propri operatori, i contenuti dei “Piani Operativi della Sicurezza” da loro stesse predisposti.
I POS e lo specifico DUVRI – quando necessario – dovranno essere integrati mediante la redazione di un “Verbale di contestualizzazione e/o coordinamento”.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed operanti nei diversi luoghi di esecuzione delle attività manutentive, al fine di rendere i Piani di Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro e coerenti con il documento delle informazioni dettagliate presentato dall'Amministrazione e con il D.U.V.R.I. presentato dal Committente. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o al consorzio stesso.
Il Committente prima della comunicazione di ogni ordine di lavoro all’Appaltatore, valuterà se l’intervento rientra o meno nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in caso di valutazione positiva, se debba richiedersi per tale intervento la nomina o meno dei coordinatori per la sicurezza.
Nella comunicazione di ogni ordine, l’Appaltatore verrà quindi informato qualora sia prevista la nomina dei Coordinatori per la Sicurezza; in caso di nomina, il Coordinatore per la Progettazione, individuato e nominato dalla committenza, provvederà a redigere specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed inviarlo all’Appaltatore.
L’Appaltatore si farà dunque carico di far predisporre il POS alla ditta esecutrice interessata allo specifico cantiere oggetto del PSC, da considerare come Piano complementare di dettaglio del PSC predisposto dall’Amministrazione.
L’Impresa esecutrice, prima dell’inizio delle proprie lavorazioni, predisporrà il Piano Operativo di Sicurezza specifico, attinente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dello specifico cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il POS verrà trasmesso al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione che ne verificherà l’idoneità, in applicazione dei contenuti minimi dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
27.4 NORME GENERALI PER LA SICUREZZA
Per quel che riguarda l’applicazione complessiva della sicurezza nei lavori di manutenzione dell’appalto, siano essi gestiti attraverso i contenuti del Titolo I o del Titolo IV
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Appaltatore dovrà comunque eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Tutte le lavorazioni che verranno eseguite sulle arterie stradali di qualsiasi caratteristica e indicate nell’oggetto del presente capitolato, dovranno inoltre rispettare puntualmente i contenuti del vigente codice della strada e dei relativi regolamenti attuativi.
L’Appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in tutte le attività di manutenzione contrattuali.
Per le attività relative all’applicazione della sicurezza per ciascun servizio o lavoro previsto nel presente C.S.A.Q. (attività A.1, A.2, A.3, B.1, C.1 del Disciplinare Tecnico),
l’Amministrazione corrisponderà, a canone o a misura, un costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, ritenuto congruo rispetto all’entità e le caratteristiche dei servizi, lavori e forniture richiesti.
L’Appaltatore dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto nei casi previsti.
28 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:
✓ nel Contratto di Accordo Quadro;
✓ nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro;
✓ nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
✓ nel Contratto Applicativo relativo al singolo affidamento;
✓ nella documentazione Tecnica relativa al singolo Contratto Applicativo;
✓ nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
Inoltre l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.
Per quanto attiene alle prestazioni di cui all'attività ordinaria a “canone” e di cui alle prestazioni di extra-canone di cui al Disciplinare Tecnico, verrà applicata la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 in materia di esecuzione di servizi e di lavori.
Si richiamano inoltre le disposizioni non abrogate previste dal D.P.R. 207/2010, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, nonché quelle contenute nel Capitolato Generale D’Appalto approvato con D.M. 145/2000.
In particolare si rammenta l’applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune Committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo:
✓ RUE,
✓ Regolamento di Polizia Urbana,
✓ Regolamento dei Contratti;
✓ Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee⏸
✓ Regolamento comunale per la tutela del verde;
✓ Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica e veterinaria;
✓ Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili;
✓ Specifiche prescrizioni tecniche dei Settori comunali competenti.
La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
29 ESECUZIONE DELL’APPALTO
29.1 NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzazione del patrimonio dell’Amministrazione, in relazione alla tipologia ed all’entità degli interventi.
Nell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.
La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata
approvata. Si stabilisce, infatti, che l’onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
L’Amministrazione comunale committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione delle prestazioni.
In casi particolari l’Amministrazione comunale committente, ove ciò sia ritenuto necessario:
• al fine di evitare intralcio alle attività dell’Amministrazione medesima,
• al fine di evitare significativo disagio ai cittadini utenti,
• ovvero, comunque al fine di adeguare l’esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione,
potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni prefestivi, festivi o in particolari periodi dell’anno, senza che lo stesso possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.
29.2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
La segnalazione della necessità di interventi di manutenzione potrà essere effettuata, per iscritto come per telefono, nei confronti dell’Appaltatore, secondo le disposizioni contenute nelle specifiche del Disciplinare Tecnico integrato dai contenuti dell’Offerta Tecnica.
L’Appaltatore, ricevuta la segnalazione, ne dà immediatamente comunicazione all’Amministrazione, con la conferma che procederà al relativo intervento secondo le condizioni e le specifiche tecniche della rispettiva Attività e nel rispetto degli adempimenti previsti in materia di sicurezza (Cap. 28).
Ove ritenga che la segnalazione non comporti un obbligo di intervento, o comunque non rientri nell’oggetto contrattuale, informa di tale valutazione l’Amministrazione, contemporaneamente alla comunicazione della segnalazione medesima.
Nelle diverse ipotesi in cui, all'atto della segnalazione di intervento, l’Appaltatore ritenga che l’attività da compiersi, pur ricompresa nell’oggetto contrattuale, non rientri fra quelle disciplinate dal sistema a “canone”, dovrà chiaramente esplicarne i motivi, indicare la soluzione, preventivarne l'onere quantificando l'importo con i prezzi a misura previsti nell'Elenco Xxxxxx, trasmettendo prontamente all’Ufficio di cui al successivo Cap. 42 una scheda contenente tutte le indicazioni citate.
Nelle predette ipotesi l’Amministrazione, valutato ogni singolo caso, potrà comunque ordinare l’esecuzione dell’intervento all’interno delle prestazioni a canone, indicandone eventuali limiti e finalità.
Ove l’Appaltatore ometta di dare corso all’esecuzione così ordinata, sarà applicata, per ogni singola ipotesi, una penale contrattuale come definito nei vari capitoli del Disciplinare Tecnico.
Gli interventi da compiersi con corrispettivo a misura dovranno sempre essere ordinati dall’Ufficio di cui al successivo Cap. 42 in forma scritta, attraverso la compilazione e l’emissione di un Ordinativo nel quale dovrà essere indicato il contenuto dell’attività richiesta, la durata presunta e la data entro la quale l'intervento dovrà essere ultimato.
29.3 CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ
Le prestazioni, a “canone” riferibili al contratto applicativo n.1 hanno inizio a far data dal verbale di consegna del servizio di cui al Cap. 3 del presente C.S.A.Q. e la conclusione coinciderà con il termine di validità dell’accordo quadro.
Per i successivi contratti applicativi l’inizio delle attività avverrà a decorrere dalla data
stabilita nei rispettivi verbale di consegna.
29.4 TEMPI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
I termini di esecuzione delle Attività sono stabiliti come segue, fermi restando i termini finali di cui al Cap. 3 del presente C.S.A.Q:
Per tutte le Attività nel loro complesso, affidate con corrispettivo a “canone”, compreso il contratto applicativo n. 1, i termini iniziali sono dati dalla redazione del Verbale di Consegna e il termine finale è quello stabilito al Cap.3:
⮚ qualora le singole attività o prestazioni prevedessero interventi di manutenzione riparativa, ogni intervento dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile dall'avvenuta comunicazione della richiesta o della segnalazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dovrà essere eseguito con continuità non essendo consentita alcuna interruzione;
⮚ qualora le singole attività prevedessero interventi di manutenzione programmata, ogni intervento dovrà essere iniziato e concluso, senza interruzione, entro il tempo previsto dall’Appaltatore nella sua programmazione, così come previsto dal Disciplinare Tecnico.
⮚ qualora le singole attività prevedessero interventi di manutenzione da eseguirsi in base a standard prestazionali, definiti nel Disciplinare Tecnico e negli Allegati, ogni intervento dovrà essere eseguito nel rispetto dei tempi e dei parametri indicati.
Per tutte le Attività “extra – canone” (tipologie B.1 e C.1), in quanto attività da eseguirsi su richiesta, il termine iniziale e quello finale saranno stabiliti nell’ordinativo, redatto in forma scritta, recante i termini e le modalità di esecuzione.
30 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI EX LEGE
30.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all’Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:
1. delle condizioni normative di cui sopra;
2. delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.).
La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia
corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all’Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.
Qualora per inadempienza retributiva dell’Appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all’intervento sostitutivo di cui all’art. 30 comma 6 del D.lgs 50/2016, fatta salva l’applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, etc…).
30.2 OBBLIGHI EX LEGE
L’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
All’uopo si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell’Amministrazione di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell’Appalto.
Qualora l’Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.
La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all’Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.
Con riferimento ai pagamenti al subappaltatore si procederà in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
31 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le Leggi: 13 settembre 1982 n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726, D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii..
32 CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni contrattuali e dell’operato dell’Appaltatore nello svolgimento delle attività previste,
al fine di garantirne la rispondenza al C.S.A.Q. ed al Disciplinare Tecnico valutando la compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati.
L’attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative.
La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà variare nel corso dell’appalto a discrezione dell’Amministrazione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Amministrazione potrà:
• procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l’esercizio dell’attività dell’Appaltatore;
• svolgere tutte le verifiche ed i collaudi necessari all’accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
• svolgere tutte le verifiche ed i collaudi sui materiali utilizzati, necessari all’accertamento del rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;
• acquisire tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all’esecuzione dell’Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;
• richiedere all’Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.
Al tempo stesso l’Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l’Amministrazione nell’esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l’attività di vigilanza dell’Amministrazione e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, nel Disciplinare Tecnico.
Xxxxx restando le predette prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico, l’Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all’Amministrazione la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari.
Le operazioni di “contestazione” e/o di “contraddittorio” sono regolate come al Cap. 24 del C.S.A.Q.
33 GARANZIE
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.
Resta inteso, conformemente a quanto disposto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016, in qualsiasi caso di esecuzione associata, sia esso qualificabile come raggruppamento di imprese o consorzio a qualsiasi titolo, il sussistere della responsabilità solidale nei confronti del Comune di tutte le imprese esecutrici che hanno partecipato alla gara di appalto in ordine all’adempimento di tutte le prestazioni dedotte nel complessivo rapporto contrattuale. In ordine alla responsabilità sono fatti salvi i casi di ATI di tipo verticale.
33.1 GARANZIA DEFINITIVA
Al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la ditta aggiudicatrice dovrà costituire apposita cauzione definitiva, pari al 10%:
• dell’importo massimo stimato per le attività di cui ai sub. A.1 e A.2 del Quadro Economico;
• della metà dell’importo massimo stimato per le attività di cui ai sub. A.3, B.1 e C.1 del Quadro Economico;
nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, fatti salvi eventuali aumenti o riduzioni ai sensi di legge.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7
dell'art 93 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo.
33.2 GARANZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI
Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all’Amministrazione, saranno svincolate in sede di erogazione dell’ultima rata annuale.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l’importo delle ritenute di cui sopra.
34 FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati all’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
1. I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in opera;
2. I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell’Appaltatore.
35 PREZZI
Per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.
Sotto il profilo della tipologia del corrispettivo, le attività oggetto dell’Appalto sono remunerate così come classificate al Cap. 2 ed analiticamente descritte nel Disciplinare Tecnico.
Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro e nel Disciplinare Tecnico, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.
Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese generali e dell’utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.
36 NUOVI PREZZI
Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di prestazioni non previste nel presente Accordo Quadro, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto, ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l’assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'Offerta.
37 PAGAMENTI
37.1 CONTABILITÀ
La contabilità di tutte le attività previste in contratto, sia a canone che “extra canone” dovrà essere mantenuta separata e distinta.
Dovranno pertanto necessariamente essere emesse, con le modalità e le scadenze di cui al punto successivo punto 38.2, fatture separate e distinte per le prestazioni di vario tipo.
37.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Tutti i pagamenti, contemplati dal presente capitolato avvengono, a prescindere dalla data di inizio del contratto, secondo stati di avanzamento trimestrali al:
✓ 31 marzo;
✓ 30 giugno;
✓ 30 settembre;
✓ 31 dicembre.
Entro il quarantesimo giorno successivo al termine del periodo trimestrale precedente, il DEC, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre precedente, comunica all’Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, sia per quanto riguarda la contabilità “ordinaria” a canone, sia per ogni contratto applicativo relativo alla contabilità “straordinaria” a misura, autorizzandolo all’emissione di fatture distinte.
Le fatture dovranno essere emesse secondo le indicazioni che fornirà l’Amministrazione, con la precisazione che in caso di affidamenti ad RTI le modalità di fatturazione dovranno essere definite nell’atto costitutivo della RTI. L’Amministrazione comunale potrà pagare solo fatture ad essa intestate e pervenute con le modalità previste dalle norme.
Le fatture relative alle prestazioni eseguite saranno accettate subordinatamente alla verifica comprovante l’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché ai regolari adempimenti nei confronti dei subappaltatori.
I criteri di pagamento delle attività e prestazioni, come classificate a tal fine al precedente Cap. 2 , sono così distinti:
• nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone, il pagamento del relativo importo avviene mediante quote trimestrali;
• il pagamento delle Prestazioni quantificate ‘a misura’ avviene sulla base delle prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate nel trimestre di riferimento.
• Per la quantificazione del pagamento periodico, l’Amministrazione:
• determina l’effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle prestazioni a forfait, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili;
• determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi titolo previste, l’esatta entità delle prestazioni a 'misura’ di cui sia stata accertata la regolare ultimazione nel trimestre di riferimento, in modo separato per la contabilità ordinaria e per la contabilità straordinaria;
• applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull’importo netto così determinato prevista a garanzia degli obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati e disposta dal Cap. 30.
L’impresa dovrà presentare fatture separate per la contabilità a “canone”, per la contabilità per manutenzione ordinaria e per la contabilità relativa alla manutenzione straordinaria.
Le fatture potranno essere presentate all’Amministrazione Comunale esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) ai sensi della L. 244/2007 e del DM del 3 aprile 2013 n.55.
Le fatture, intestate al Comune di San Xxxxxxx di Savena, dovranno necessariamente contenere:
⮚ l’indicazione della banca e del conto corrente dedicato (codice IBAN), oppure il numero di conto corrente postale dedicato già dichiarato ai sensi della L.136/2010;
⮚ gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall’Art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (numero di impegno), che la stazione appaltante dovrà comunicare alla stipula del contratto attuativo ed eventualmente aggiornare nel corso del contratto;
⮚ il CIG e l’eventuale CUP relativi al contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione delle fatture elettroniche, previa approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio in caso di acconto). La fattura, per essere liquidata, dovrà essere trasmessa indicando gli estremi del buono d’ordine emesso dall’Amministrazione e relativo alla prestazione specifica, oltre agli estremi del certificato di pagamento di riferimento: in assenza di tali indicazioni la fattura non potrà essere ricevuta.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese e fatturate all'Amministrazione comunale, quest’ultima acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario, ai subappaltatori o ai soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art 105 del d.lgs 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante da uno dei DURC acquisiti, l'Amministrazione comunale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi competenti. La fattura su cui si effettua la trattenuta risulterà totalmente pagata e quietanzata. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’affidatario sia una RTI il DURC sarà verificato per ciascun componente della RTI orizzontale e per i componenti della RTI verticale che hanno effettuato lavori sul Sal oggetto di fatturazione.
Per il pagamento di fatture di importo superiore a 5.000 euro, l’Amministrazione comunale effettuerà anche la verifica di eventuali inadempienze a carico del beneficiario presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis Dpr 602/1973 e successivi aggiornamenti. Ai sensi della normativa delle circolari vigenti (MEF circolare n. 22 del 2008 e circolare n. 29 del 2009), nel caso in cui l’affidatario sia una RTI la regolarità contributiva sarà verificata sempre sulla mandataria e sulle singole fatture delle mandanti.
Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, l’Amministrazione intende prevedere quale interesse di mora quello fissato ai sensi dell’art. 1284 c.c. per gli interessi legali (se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente).
37.3 PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI
Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto o siano presenti cottimisti o sub fornitori, ai fini dell’applicazione dell’art 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 nei SAL deve essere inserito l’importo delle prestazioni da essi resi, in modo che eventuali pagamenti diretti agli stessi sia riscontrabile in modo oggettivo dall’Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione, nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite; in tal caso l'Appaltatore emetterà apposite fatture al Comune di Bologna sulle quali sarà operativa delega al pagamento a favore del Subappaltatore, avente validità per tutta la durata del presente contratto.
Qualora a seguito dell’emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore non provveda ad emettere fattura nei termini previsti, ai fini dell’applicazione dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, il Subappaltatore che richieda il pagamento diretto deve richiedere all’Appaltatore l’emissione della fattura entro 60 giorni, e trasmetterne copia all’Amministrazione Comunale della suddetta richiesta.
Decorsi i 60 giorni l'Amministrazione comunale potrà procedere al pagamento al subappaltatore, su presentazione della fattura da esso emessa nei confronti dell'Appaltatore e verificata in base alla documentazione in possesso dell’Amministrazione comunale. L'Amministrazione potrà quindi corrispondere al Subappaltatore l'imponibile della sopracitata fattura, e si farà anche carico degli oneri fiscali connessi, dandone comunicazione del pagamento all’Appaltatore.
L'Appaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto pagamento diretto al Subappaltatore sarà tenuto, ai sensi del presente contratto, ad emettere fattura all'Amministrazione comunale indicando separatamente e come quietanzato quanto già corrisposto al Subappaltatore.
Nei casi non previsti dall’art.105 comma 13 ovvero dove l’Amministrazione non corrisponda direttamente al Subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori eseguiti, ai fini delle verifiche sull’effettiva applicazione delle disposizioni, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei confronti del Subappaltatore o cottimista, copie delle fatture quietanzate relative a pagamenti da essi corrisposti al Subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si rammenta che l’affidatario dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore e/o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante procederà, come già sopra indicato, alla sospensione del successivo pagamento.
37.4 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le fatture relative all'oggetto contrattuale saranno pagate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice identificativo della gara (CIG) e, per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, del codice unico di progetto (CUP).
Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione.
L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e ss.mm.ii ai subappaltatori e/o subcontraenti pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
In tal senso dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica.
In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.
38 REVISIONE DEI PREZZI
38.1 REVISIONE PREZZI QUOTA SERVIZI A “CANONE”
Il prezzo di aggiudicazione deve intendersi fisso ed invariabile per i primi due anni solari interi d’appalto. Successivamente, l’Appaltatore potrà presentare, con cadenza biennale, istanza di revisione debitamente documentata. La richiesta di revisione dovrà essere presentata entro 30gg. dopo la scadenza di ogni biennio a valere dal 1° giorno del biennio successivo . Non saranno concessi aumenti retroattivi.
La mancata richiesta entro il termine sopra riportato si intenderà come conferma dei corrispettivi in essere.
Entro il termine di 45gg. dalla data di istanza il Comune esprimerà con provvedimento motivato l’assenso o il diniego alla richiesta. Il termine può essere interrotto da una richiesta di chiarimenti formulata dal Comune in merito alla fondatezza e all’ equità dell’istanza presentata.
Il Comune procederà all’istruttoria assumendo a riferimento l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT.
38.2 REVISIONE PREZZI QUOTA LAVORI E SERVIZI EXTRACANONE
L'Amministrazione non procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Potranno essere valutate esclusivamente le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, superiori al 10% sulla base dei prezziari di cui all'art 23 c. 7 del citato D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della percentuale eccedente.
39 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
39.1 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata ogni cessione anche parziale del contratto.
39.2 CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016 l’Appaltatore può cedere il credito discendente dai contratti applicativi e vantato nei confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.
La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.
L’Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l’Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
40 RISERVATEZZA
Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all’Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Comunale o che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per l’Amministrazione Comunale.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l’attività svolta per l’Amministrazione Comunale, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente capitolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l’Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Amministrazione Comunale sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all’Amministrazione nell’ambito del Contratto.
41 UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE
In conformità alla vigente normativa di cui al D.Lgs 50/2016 e al D.M. 49/2018, l’Ufficio dell’Amministrazione titolare dei rapporti con l’Appaltatore sarà formato dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori e da tutti i collaboratori da essi designati, con particolare riferimento alla sicurezza come previsto dal D.Lgs. n.81/08.
Per quanto riguarda nello specifico le attività di lavori, sarà di norma il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08, se in possesso dei requisiti di legge; in mancanza di tali requisiti o dopo verifica dei carichi di lavoro, tali ruoli potranno essere assegnati ad altro personale interno dell’Amministrazione o a personale esterno su specifico incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. Tali figure faranno parte integrante dell’Ufficio dell’Amministrazione titolare dei rapporti con l’Appaltatore di cui al presente capitolo.
L’Amministrazione comunale comunicherà i nominativi delle persone incaricate a ricoprire la responsabilità di queste funzioni.
L’Appaltatore sarà tenuto a formulare a detto Xxxxxxx tutte le comunicazioni contemplate dal rapporto contrattuale. Per sua parte ogni comunicazione di competenza dell’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore sarà formulata a mezzo del medesimo Ufficio. Rimangono escluse tutte le notificazioni di eventuali atti giudiziari, ovvero le comunicazioni eseguite in relazione ad eventuali arbitrati.
L’Ufficio effettuerà le sue comunicazioni all’Appaltatore esclusivamente per iscritto.
Eventuali osservazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dell’Ufficio, entro
sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell’appalto, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.
L’Amministrazione Comunale comunicherà all’Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell’appalto, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
42 VERIFICA FINALE
L’Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, procederà entro
90 gg. dal termine di ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione come previsto dall’art. 102 del D.Lgs 50/2016.
L’Amministrazione procederà, alla scadenza dei singoli contratti applicativi, alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione delle attività svolte entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto.
La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva:
1. all’accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi;
2. all’accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attività eseguite dall’Appaltatore;
3. all’accertamento dell’avvenuto adempimento di quanto previsto dalle previsioni contrattuali.
Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall’Amministrazione Comunale Committente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall’Appaltatore a favore dell’Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente Capitolato, e sarà autorizzata l’emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate.
In caso diverso l’Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.
43 DEFICIENZE DEI SERVIZI
Qualora l’Amministrazione Comunale accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un termine perentorio.
Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione del Servizio o esecuzione di lavori, l’Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.
Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell’Amministrazione nelle stesse ipotesi.
44 PENALI
Fatto salvo quanto disposto dai Cap. 22, 23, 24 e 34, le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché l’applicazione delle penali illustrate nel Disciplinare tecnico.
Nel caso che uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% dell’importo del contratto applicativo, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione di cui al Cap. 27.
Si riportano i flussi i relativi all’applicazione delle penali fino all’emissione della nota di debito:
• Il Responsabile di Procedimento o del Direttore per l’Esecuzione del contratto, verificato il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, per prestazioni e/o attività di reporting, anche attraverso l’attività ispettiva dei propri assistenti, trasmette all’Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi dell’inadempienza soggetta a penale come previsto nel Disciplinare Tecnico Art. 16 e subalterni;
• Entro 48 ore dovranno pervenire al DEC le controdeduzioni relative alla penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente accettato dall’Appaltatore;
• Al termine di ogni trimestre di riferimento per il pagamento, il D.E.C. invia all’Appaltatore la nota di riepilogativa delle penali emesse nel periodo, contenente l’importo delle singole penali e l’importo totale complessivo del trimestre da detrarre dalla rata di pagamento periodico come previsto dall’Art. 38.2 del C.S.A.Q. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riepilogo l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione i dati necessari per l’emissione delle note di debito relative alle penali, incluso il riparto delle quote tra le imprese del raggruppamento nel caso di R.T.I.
In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
45 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o dall’interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Bologna.
46 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del singolo Contratto Applicativo, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori, almeno per un’attività, al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea e analitica documentazione.
Entro venti giorni dal ricevimento, l’Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni l’Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.
Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l’esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.
Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all’uopo le parti per un successivo incontro.
Se nel corso dell’incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un’intesa, dell’accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di xxxxxxx componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.
Rimane fermo che l’obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà
libera di procedere in via ordinaria.
47 TRATTAMENTO DEI DATI
Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede l’applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza.
L’Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l’incolumità di cose e persone.
L’Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.
48 MODALITÀ DI APPALTO
Il presente Accordo Quadro sarà aggiudicato con procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato mediante applicazione dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Il presente accordo quadro è soggetto all’applicazione dei seguenti criteri ambientali minimi:
• Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in
G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) ;
• Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).