ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ALLEGATO 5
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Parco Naturale Adamello Brenta
Hotel Xxxxx
Articolo 1 INTRODUZIONE
Il Parco Naturale Xxxxxxxx Xxxxxx (di seguito Parco) ha raggiunto il riconoscimento della Carta Europea del turismo sostenibile nelle Aree Protette in prima battuta nel 2006 e, nel 2012, grazie alla capacità progettuale e di collaborazione territoriale dimostrata, ha ottenuto il rinnovo dell’attestazione per altri cinque anni.
(Breve descrizione dell’Azienda)
Articolo 2 OBIETTIVI E PRINCIPI
Gli obiettivi della Carta Europea del Turismo Sostenibile sono i seguenti:
1. Lavorare in Partnership: coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell'area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione
2. Elaborare una Strategia: predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo sostenibile ed un piano d'azione per l'area protetta con la responsabilità di tutti gli attori coinvolti
3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: proteggere le risorse da un turismo sconsiderato e ad alto impatto
4. Qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
5. Comunicazione: comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell'area
6. Prodotti turistici specifici locali: incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale
7. Migliorare la conoscenza, formazione: potenziare la conoscenza dell'area protetta e dei temi della sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico
8. Qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle comunità locali residenti
9. Benefici per l'economia: accrescere i benefici provenienti dal turismo per l'economia locale
10.Monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti: monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi
Il presente Accordo di Collaborazione della Carta Europea (European Charter Partner Agreement) sottoscritto dal Parco Naturale Xxxxxxxx Xxxxxx e da ogni singola struttura ricettiva aderente alla CETS, rappresenta un modo positivo per dimostrare l’impegno reciproco per il raggiungimento di questi obiettivi.
Articolo 3
Requisiti E Impegni Della Struttura Ricettiva
Allegato 2: Condizioni di accesso per le strutture ricettive Allegato 4: Programma d’Azioni
Articolo 4
Requisiti E Impegni Del Parco
Allegato 3: Impegni del Parco Naturale Xxxxxxxx Xxxxxx
Articolo 5
Vantaggi Per Le Strutture Ricettive
Le strutture ricettive che aderiscono alla CETS possono godere di tutta una serie di vantaggi e benefici, tra cui:
− inserimento sito web delle strutture nel sito di Federparchi/Europarc Italia (xxx.xxxxx.xx) e in quello di Europarc Federation (xxx.xxxxxxxx.xxx);
− creazioni mailing-list mirate;
− opportunità di dialogo diretto con tutte le imprese cets attraverso Federparchi (in Italia) e Europarc (in Europa);
− opportunità di venire a conoscenza di informazioni su bandi europei e su altre possibili fonti di finanziamento per la carta ma in generale su progetto europei;
− opportunità di formazione mirata e scambio di esperienza sia a livello nazionale che estero (educational tour, ecc);
− possibilità di partecipare a workshop tematici;
− possibilità di distinguersi dal resto delle imprese per il proprio impegno nella sostenibilità;
− possibilità di godere di studi di mercato specifici svolti da Federparchi/Europarc Italia, Europarc Federation e dal Parco (es. attività di benchmarking, analisi flussi turistici, tendenze di mercato, custumer satisfaction ecc) che rappresentano un ottimo viatico per migliorare il proprio livello qualitativo della propria offerta, tenendo conto delle esigenze e caratteristiche;
− realizzazione di un’immagine turistica del territorio che facilita la percezione da parte del turista di un’offerta turistica integrata identificabile nel marchio stesso. La diffusione e l’affermazione del marchio aiuta a veicolare uniformemente i contenuti della stessa offerta e a raggiungere con maggiore facilità le nicchie di mercato interessato a questo tipo di vacanza;
− opportunità di impostare delle politiche di comunicazione e promozione comuni mirate sia interne che esterne (guerrilla marketing, attività di co-marketing, ecc) che sarebbero difficilmente affrontabili singolarmente soprattutto per i costi;
− possibilità di aumentare il proprio livello di consapevolezza territoriale;
− opportunità di diventare un avamposto informativo del Parco sul territorio;
− occasioni di diversificazione dell’offerta (proposte turistiche complementari a quella tradizionale);
− favorire la creazione di prodotto turistico territoriale capace di portare avanti un processo di promo-commercializzazione necessario al posizionamento sul mercato (fase III);
− possibilità di godere di vantaggi a livello di visibilità;
− considerate la scarsità di risorse sia in ambito pubblico ma anche privato, la CETS potrebbe rappresentare un utile strumento per avviare sistemi di fund-rising compartecipato.
Allegato 6
Il Logo Della Cets
Logo in inglese, a colori e in bianco e nero
logo bianco e nero
Articolo 7
Condizioni Per L’utilizzo Del Logo
Il Parco Naturale Xxxxxxxx Xxxxxx può concedere, in accordo con Federparchi/Europarc Italia, l’utilizzo del logo della CETS alle strutture aderenti che rispettano tutti i requisiti richiesti dal protocollo d’intesa per l’adesione alla Carta. Le condizioni di seguito riportate si riferiscono all’utilizzo della Corporate Identity della Carta Europea, in tutte le sue forme, incluso l’utilizzo del logo e del certificato di collaborazione.
La struttura ricettiva deve:
1. Rispettare tutti le condizioni richieste per tutta la durata dell’Accordo di Collaborazione.
2. Riconoscere ad Europarc Federation tutti i diritti dell’utilizzo del logo, in particolare quelli sul copyright.
3. Utilizzare il logo della CETS nella forma e nel colori indicati nell’articolo 6 del presente accordo. Il Parco, in accordo con Federparchi/Europarc Italia, fornirà alla struttura ricettiva aderente le versioni digitali del logo.
4. Utilizzare (compatibilmente con la propria strategia di marketing già in essere) il logo della CETS nel proprio materiale informativo e promozionale (opuscoli, pagine web, merchandising, social network, ecc). La struttura è responsabile del modo in cui veicola il logo della Carta.
5. Veicolare il logo della CETS solo per la singola struttura certificata, in quanto l’attestazione viene assegnata a singole strutture e non ad organizzazioni; questo significa che, in presenza di una società a cui appartengono più strutture, essa non potrà ottenere il marchio come società, ma bensì come singola struttura con la denominazione specifica della stessa.
6. Promuovere e veicolare l’utilizzo del logo in nessun modo che sia illegale, diffamatorio, falso o equivoco, che possa confondere l’ospite e che vada contro la strategia di turismo sostenibile promossa dal Parco; inoltre in nessun modo che metta in discussione l’integrità di Federparchi/Europarc Italia ed Europarc Federation o che in qualche modo trasgredisca i diritti di proprietà intellettuale o qualsiasi altro diritto di qualche ente o persona.
7. Se nel corso dei tre anni il Parco non rinnova la propria adesione alla CETS o la struttura ricettiva non rinnova l’adesione al marchio “Qualità Parco”, potrà mantenere la propria
adesione (con tutti gli impegni e i benefici che comporta) finché non finirà il periodo di validità del presente Accordo e del Certificato di Adesione, ma non sarà possibile per la struttura rinnovare la propria adesione per altri tre anni, dato che solo un’area protetta attestata CETS e una struttura attestata QP può richiedere il riconoscimento CETS. In tal caso il logo della Carta non dovrà più essere utilizzato sulla stampa di nuovo materiale e essere rimosso subito da web e social network; potrà essere mantenuto, fino ad esaurimento scorte, sul materiale stampato prima del mancato rinnovo della Carta.
8. Europarc Federation e Federparchi/Europarc Italia potranno imporre specifiche condizioni e/ limitazioni sull’utilizzo del logo per motivazioni particolari (restyling logo, ecc); tali limitazioni saranno comunque temporanee.
Articolo 8
Termine Dell’accordo Di Collaborazione
1. Se nel corso dei tre anni il Parco ricava evidenze oggettive sul fatto che una struttura non sta rispettando gli impegni presi può, in accordo con Federparchi/Europarc Italia, sospendere l’adesione dell’impresa stessa alla CETS o ritirare il Certificato. In tal caso dovrà essere redatto un documento che conterrà una descrizione delle ragioni che hanno portato alla sospensione o ritiro del riconoscimento; entro al massimo 60 giorni dall’emissione del documento sopraccitato, il riconoscimento sarà tolto. Il Parco dovrà inviare una copia del documento a Federparchi/Europarc Italia.
2. Qualsiasi parte firmataria può essere assolta dal presente Accordo per cause di forza maggiore (intese come elementi inaspettati o dannosi che interrompono o interferiscono seriamente con il normale funzionamento delle parti). In questo caso è necessario che la parte che intende recedere dall’Accordo, invii una comunicazione scritta all’altra parte indicando le motivazioni per le quali intendere recedere. Il Parco dovrà inviare una copia del documento a Federparchi/Europarc Italia.
3. Entrambe le parti possono decidere di comune accordo, per cause giustificate, di porre fine a questo Accordo prima del termine stabilito nello stesso. Il Parco dovrà inviare una copia del documento a Federparchi/Europarc Italia.
Articolo 9 DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, che avverrà in occasione della cerimonia di conferimento della CETS, e per i 3 anni successivi.
Data e Luogo
Xxxxxxx Xxxxx
Il Presidente del Parco Naturale Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxx Hotel xxx