PREMESSA
“PREVIDENZA HDI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSA
HDI Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’Aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento di una successione di contributi, una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.
L’Aderente ha la facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.
‘Previdenza HDI - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione’ prevede un primo periodo, coincidente con la durata del piano dei versamenti, definito ‘fase di accumulo’, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito ‘fase di erogazione’, in caso di vita dell’Assicurato.
Nel caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.
PARTE I - PRESTAZIONI ASSICURATE
Art. 1 – Determinazione della prestazione assicurata
Nella fase di accumulo il capitale acquisito con ciascun contributo versato è annualmente rivalutato (capitale maturato o posizione individuale) in funzione del rendimento della gestione interna separata di attivi. Il capitale acquisito con ciascun contributo versato è pari al contributo stesso al netto della parte utilizzata dalla Società per coprire le spese. In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica il capitale maturato fino alla data in cui avviene il decesso viene corrisposto immediatamente ai suoi eredi, ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati.
Nella fase di erogazione la Società provvede a corrispondere all’Aderente una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile. La rendita viene maggiorata annualmente in funzione del rendimento della gestione separata ed è corrisposta fino a quando l’Aderente resta in vita. In luogo della rendita l’Aderente ha la facoltà di richiedere, nei limiti previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale. In tal caso, la parte di capitale corrisposta in unica soluzione verrà determinata a partire dai capitali acquisiti e rivalutati con i primi contributi versati. I capitali acquisiti e rivalutati con i restanti contributi versati verranno convertiti nella prestazione in forma di rendita.
L’importo iniziale della rendita viene determinato, per ciascun contributo, attraverso il prodotto tra il relativo capitale maturato e il coefficiente di conversione (coefficiente di trasformazione) stabilito al momento del versamento del contributo. I coefficienti di conversione, al momento in vigore, sono quelli riportati nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni generali di contratto. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti), indifferenziata per sesso, con composizione 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verifichino variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’Isvap, la Società si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa Isvap in materia di stabilità delle Compagnie
di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L’eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all’Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa.
L’Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata annua vitalizia rivalutabile una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia o una rendita vitalizia reversibile. Le rendite sono posticipate e possono essere corrisposte con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile.
Al raggiungimento del requisito per accedere alla prestazione pensionistica l’Aderente comunica l’eventuale importo della prestazione in forma di capitale e la tipologia e modalità di erogazione della prestazione in forma di rendita, mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di richiesta di cui al successivo art. 13.
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RECESSO E REVOCA
Art. 2 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto si considera concluso nel giorno in cui l’Aderente riceve la comunicazione da parte della Società dell’accettazione della richiesta di adesione ovvero il documento di polizza con contestuale firma dello stesso.
Gli effetti economici del contratto concluso decorrono dalle ore 24 del giorno del versamento del primo contributo.
Art. 3 – Diritto di recesso del contratto e revoca della proposta
L’Aderente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
HDI Assicurazioni S.p.A. – Vice Direzione Rami Vita e Finanza – Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio -
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all’Aderente, i versamenti contributivi da questi corrisposti. Nella fase che precede la conclusione del contratto, l’Aderente può revocare per iscritto la propria richiesta di adesione finché il contratto non è concluso, privandola di ogni effetto.
PARTE III - VERSAMENTI
Art. 4 – Piano dei versamenti
Questo contratto prevede il pagamento da parte dell’Aderente di una successione di contributi ricorrenti (piano di versamenti) di importo costante.
I contributi possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni fornite alla Compagnia da parte dell’Aderente, dalle fonti di seguito definite:
- Contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall’Aderente in ogni momento della fase di accumulo. L’importo e la periodicità sono scelti dall’Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.
- Contributi azienda: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;
- Contributi da trattenuta sullo stipendio: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all’Aderente e già fiscalmente dedotti;
- Contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR in maturazione.
I versamenti contributivi derivanti dai contributi volontari devono essere effettuati, in via anticipata, il primo alla data di iscrizione a ‘Previdenza HDI’ ed i successivi alle date stabilite fino all’erogazione della prestazione pensionistica e, comunque, non oltre il decesso dell’Aderente. I contributi possono essere corrisposti con periodicità annuale o sub-- annuale: semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile. L’importo dei contributi ricorrenti e la periodicità possono essere modificati nel corso della durata di ‘Previdenza HDI’. E’ facoltà dell’Aderente effettuare in ogni momento versamenti aggiuntivi. I versamenti aggiuntivi possono essere effettuati in qualsiasi mese dell’anno purché nello stesso giorno della data di iscrizione del contratto. In relazione a ciascun versamento la Società garantisce prestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente acquisite. Trascorso un anno dalla data di iscrizione del contratto, l’Aderente ha facoltà di interrompere ed eventualmente riprendere il versamento dei contributi.
L’ammontare dei contributi derivanti dal Contributo del datore di lavoro ovvero dalla destinazione del TFR dell’Aderente viene definito all’atto dell’effettiva corresponsione, data la natura variabile di tali fonti, come pure la relativa periodicità di corresponsione, da scegliersi fra quelle disponibili dalla Compagnia
I contributi dell’Aderente possono essere versati solo con assegno bancario o circolare intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." e munito della clausola di non trasferibilità. I versamenti successivi al primo possono essere effettuati anche mediante apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario intestato alla Compagnia di assicurazione o all’Intermediario espressamente in tale qualità, bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei Clienti o addebito su conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva e a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. Indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato, la valuta riconosciuta da HDI Assicurazioni coincide con la data di iscrizione (per il primo contributo) e o con la data di scadenza del versamento (per i successivi). I contributi versati dall’Aderente per il tramite del Datore di Lavoro, il TFR conferito e il contributo del datore di lavoro, possono essere pagati solo con bonifico bancario. Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione da compilare a cura a carico dell’azienda stessa con il dettaglio dei singoli contributi. La valuta riconosciuta da HDI Assicurazioni al versamento coincide con la data della prima ricorrenza mensile successiva al versamento. In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell’avvenuto pagamento con la sola eccezione dei pagamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), in quanto farà fede la comunicazione che l’Aderente riceve dalla Banca circa l’addebito a lui effettuato in favore della Compagnia. L’evidenza dei pagamenti effettuati è inoltre riportata nell’estratto conto annuale relativamente al periodo di riferimento dello stesso.
Art. 5 – Costi del contratto
La partecipazione alla forma pensionistica complementare comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull’Aderente. Tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi l’importo delle prestazioni. La partecipazione al ‘Previdenza HDI’ prevede le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: non previste;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’Aderente in cifra percentuale sui versamenti in misura pari al 3%;
b.2) indirettamente a carico dell’Aderente, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata in misura pari all’1%;
c) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
c.1) euro 20,00 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del Regolamento;
c.2) euro 20,00 in caso di riscatto (totale e parziale) della posizione individuale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento;
Nessun costo è previsto in caso di trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare e di anticipazione;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento: in cifra percentuale della rendita annua stessa in misura pari all’1,25%, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell’anno, diminuite di uno. Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita pari all’1% del rendimento conseguito dalla gestione separata.
Art. 6 - Durata del piano dei versamenti
La durata del piano dei versamenti (fase di accumulo) è stabilita all’inizio del contratto in modo indicativo per permettere all’Aderente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Il termine del piano di pagamento dei versamenti viene automaticamente adeguato in caso di modifica dei requisiti per l’accesso alla prestazione. E’ comunque consentita, al raggiungimento dell’età pensionabile, la facoltà di proseguire il piano dei versamenti a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
PARTE IV – RIVALUTAZIONE
Art. 7 – Clausola di rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita ai quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto nell’apposita Gestione Speciale denominata “HDI - Fondo Pensione”, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento più avanti riportato.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti (misura di rivalutazione) pari al rendimento di cui all’art.3 del Regolamento di “HDI - Fondo Pensione” al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari all’1%.
Esclusivamente fino al momento della conversione in rendita, la Società garantisce comunque una rivalutazione annua minima dei capitali in misura pari a 0,00%. La misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di erogazione della rendita viene comunicata all’Aderente al momento dell’accesso alla prestazione in forma di rendita, e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, la Società garantisce fino al momento della conversione in rendita ai contratti dello stesso tipo di nuova emissione. Le maggiorazioni annuali determinate sia sulla base del rendimento minimo garantito sia in funzione del maggior rendimento riconosciuto sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e sono acquisite in via definitiva una volta comunicate (consolidamento).
B) Rivalutazione del capitale maturato
Al 31 dicembre di ogni anno, ricorrenza annuale della rivalutazione, il capitale maturato viene rivalutato, mediante aumento a totale carico della Società, come segue:
• aumentando il capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale della rivalutazione della misura annua indicata al precedente punto A);
• aumentando il capitale acquisito con i singoli contributi versati nel corso dell’anno della misura annua di rivalutazione indicata al precedente punto A) in proporzione alla frazione di anno intercorrente tra la data di pagamento dei contributi e il 31 dicembre.
Il capitale maturato complessivo è determinato dalla somma dei capitali maturati a fronte di ogni versamento e, nel caso in cui nel corso dell’anno siano avvenute liquidazioni di prestazioni, da tale somma si dovranno dedurre gli importi di capitale liquidato, ciascuno rivalutato - sulla base della misura annua di rivalutazione indicata al precedente punto A) - dalla data del riscatto o dell’anticipazione al 31 dicembre.
La suddetta modalità si applica pro-rata temporis anche per la rivalutazione del capitale maturato da effettuare al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica, al momento del decesso, trasferimento o riscatto totale qualora la data di liquidazione o di conversione del capitale non coincida con la ricorrenza annuale della rivalutazione. In tal caso la misura annua di rivalutazione è calcolata secondo le modalità indicate al punto A) considerando, quale periodo di riferimento, quello che decorre dal quindicesimo al terzo mese precedente rispetto a quello in cui deve essere attribuita la misura di rivalutazione. La Società provvede a calcolare tale misura di rivalutazione entro la fine di ogni mese.
C) Rivalutazione della rendita
Ad ogni anniversario dell’accesso alla prestazione pensionistica - ricorrenza annuale della rivalutazione durante il periodo di corresponsione della rendita - la rendita da corrispondere nell’anno successivo viene rivalutata nella misura annua indicata al precedente punto A).
PARTE V - VICENDE CONTRATTUALI
Art. 8 - Flessibilità dei versamenti
Trascorso un anno dalla data di iscrizione del contratto l’Aderente ha la facoltà di interrompere ed eventualmente riprendere il versamento dei contributi. L’Aderente ha inoltre la facoltà di variare l’importo dei contributi ricorrenti e la periodicità dei versamenti, dandone comunicazione per iscritto alla Società con preavviso di almeno 90 giorni.
Art. 9 – Anticipazione
E’ facoltà dell’Aderente di richiedere, prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, un’anticipazione della posizione maturata, secondo quanto previsto dal Decreto e riportato all’art. 13 del Regolamento.
L’importo liquidabile è pari al valore richiesto (nei limiti previsti dal Decreto). Il contratto rimane in vigore per il valore residuo. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualsiasi momento. Le richieste di anticipazione sono effettuate mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di cui al successivo art. 13.
Art. 10 - Riscatto
E’ facoltà dell’Aderente di richiedere, prima dell’accesso alla prestazione in forma di rendita, riscatti parziali o totali esclusivamente per le ipotesi previste dal Decreto e riportate all’art. 12 del Regolamento.
Il valore del riscatto parziale è pari al capitale riscattato richiesto dall’Aderente, diminuito della commissione indicata all’art. 5, ed il contratto rimane in vigore per il valore residuo, a partire dalle ore 24 della data di richiesta. Il valore del riscatto totale,
che non comporta la risoluzione del contratto, è pari alla somma dei capitali rivalutati fino alla data di richiesta del riscatto, diminuita della commissione indicata al predetto articolo.
Il riscatto totale o parziale non è consentito durante il periodo di corresponsione della rendita.
In caso di riscatto totale per cessazione di attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione in rendita, il valore di riscatto determinato come sopra indicato determina la risoluzione del contratto. Le richieste di riscatto sono effettuate mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di cui al successivo art. 13.
Art. 11 - Trasferimento
Prima dell’accesso alla prestazione in forma di rendita, l’Aderente ha facoltà di richiedere, mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di cui al successivo art. 13, il trasferimento della propria posizione maturata presso:
• altro fondo pensione complementare cui l’Aderente acceda in relazione alla sua nuova attività, oppure
• altra forma pensionistica prevista dal Decreto, a condizione che siano trascorsi due anni dalla data di conclusione del presente contratto.
L’importo trasferito, che determina la risoluzione del contratto, è pari alla somma dei capitali rivalutati fino alla data di richiesta del trasferimento, diminuita della commissione indicata all’art. 5.
L’Aderente ha anche la facoltà di trasferimento della posizione individuale accumulata in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP, senza l’applicazione di alcun onere.
Art. 12 - Opzioni
Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, l’Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita vitalizia immediata rivalutabile una delle opzioni indicate nell’Allegato 2.
PARTE VI - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 13 - Pagamenti della Società
I pagamenti vengono effettuati dalla Società dietro presentazione della documentazione specificamente indicata nel “Modulo di richiesta delle prestazioni” disponibile presso i Soggetti abilitati al collocamento.
La Società effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo del pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso e ad individuare gli aventi diritto. In caso contrario la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
I pagamenti vengono effettuati, previa richiesta, mediante invio alla Società dell’apposito modulo disponibile presso i soggetti abilitati al collocamento, debitamente compilato, sottoscritto dagli aventi diritto e completo di tutta la documentazione dovuta in relazione alla causa del pagamento, come indicata nel modulo medesimo. Per i pagamenti conseguenti alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Aderente. I pagamenti vengono effettuati presso il domicilio della Società o del soggetto abilitato al collocamento.
PARTE VII - NORMATIVA
Art. 14 - Imposte e Tasse
Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell’Aderente o degli aventi diritto.
Art. 15 – Cedibilità, non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.
L’art.11 comma 10 del Decreto conferma l’intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di accumulo, ivi compresa la parte derivante dal conferimento del TFR. Tali risorse, rientrando nel patrimonio della forma pensionistica, non sono disponibili da parte dell’Contrente-Assicurato né sequestrabili o pignorabili. Sono intangibili anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo. Inoltre, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte a partire agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno soggette ad alcun vincolo a riguardo.
Art. 16 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo dell’Aderente.
Art. 17 - Legge applicabile
Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
Art. 18 - Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 19 - Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.
Art. 20 - Comunicazioni dell’Aderente alla Società
L’Aderente, ai sensi dell’art.1926 del Codice Civile, è tenuto a comunicare per iscritto alla Società le modifiche di professione eventualmente intervenute in corso di contratto.
L’Aderente, ad ogni effetto del presente contratto, deve inoltre comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Regolamento della gestione separata “HDI - Fondo Pensione”
Art. 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene denominata "HDI - FONDO PENSIONE".
Art. 2. La valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro.
Art. 3. Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del fondo HDI - FONDO PENSIONE, il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 4. HDI- Fondo Pensione ha l’obiettivo di garantire un rendimento minimo e di offrire un rendimento stabile nel tempo. La gestione ha l’orizzonte del medio - lungo periodo e le scelte di investimento sono funzione di un profilo di rischio contenuto e della natura a scopo previdenziale delle polizze ad essa collegate.
La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi di profittabilità.
Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla struttura dell’impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo scopo di definire la migliore combinazione tra l’obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti dagli investimenti a favore degli assicurati .
La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.
La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:
a. Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell’Unione Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
b. Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
c. Quote OICR;
d. Liquidità presso Istituti di Credito;
e. Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
f. Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.
Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L’esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.
Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio. Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo Stato).
Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.
- Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati all’esercizio dell’impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
- Non sono consentite operazioni infragruppo, nei termini indicati dall’articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008.
- Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del fondo HDI - FONDO PENSIONE è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con il Regolamento n.38 del 3 giugno 2011e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 6. Il rendimento annuo della gestione separata HDI - FONDO PENSIONE relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene rapportando il risultato finanziario di HDI - FONDO PENSIONE nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del fondo stesso.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Per risultato finanziario di HDI - FONDO PENSIONE si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa nel periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 - compresivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, degli utili realizzati e dalle le perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del fondo HDI - FONDO PENSIONE - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l’acquisto e la vendita degli investimenti . Non sono previste altre forme di prelievo in qualunque modo effettuabili.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel fondo HDI - FONDO PENSIONE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel fondo HDI - FONDO PENSIONE per i beni già di proprietà della Società.
Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività di HDI - FONDO PENSIONE.
La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo HDI - FONDO PENSIONE.
Art. 7. La gestione di HDI - FONDO PENSIONE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza di HDI - FONDO PENSIONE al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo HDI - FONDO PENSIONE, il rendimento annuo di HDI - FONDO PENSIONE quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
Art. 8. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.
Art. 9. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.
Art. 10. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti .
Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.
Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.
Allegato n.1 – Coefficienti di conversione in rendita
I coefficienti sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) indifferenziata per sesso, corrispondente all’ipotesi di composizione per sesso degli assicurati 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero). Nelle Tabelle seguenti sono riportati i coefficienti relativi alla rendita vitalizia rivalutabile, all’Opzione A (rendita certa 5 anni e successivamente vitalizia) e B (rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia). Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, su richiesta dell’Aderente e nel rispetto dei limiti temporali previsti per l’esercizio dell’opzione, verranno comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l’Opzione C (rendita vitalizia reversibile), determinati in funzione e dell’età del secondo Assicurato, nonché della relativa misura di reversibilità.
Sesso: M/F | ||
GENERAZIONE | Correzione età | |
Da | Fino a | |
1907 | 7 | |
1908 | 1917 | 6 |
1918 | 1921 | 5 |
1922 | 1925 | 4 |
1926 | 1937 | 3 |
1938 | 1947 | 2 |
1948 | 1957 | 1 |
1958 | 1966 | 0 |
1967 | 1978 | -1 |
1979 | 1990 | -2 |
1991 | 2003 | -3 |
2004 | 2017 | -4 |
2018 | 2020 | -5 |
2021 | -6 |
L’età raggiunta dall’Assicurato si calcola ad anni interi ed a mesi compiuti. Se l’età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita relativi alle 2 età intere che la comprendono, ossia aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Assicurato.
Rendita assicurata per € 1.000,00 di capitale da convertire
Assicurati di sesso maschile e femminile | ||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 25,9065 | 25,7377 | 25,6542 | 25,5988 |
51 | 26,5714 | 26,3939 | 26,3060 | 26,2478 |
52 | 27,2696 | 27,0827 | 26,9901 | 26,9288 |
53 | 28,0034 | 27,8064 | 27,7088 | 27,6442 |
54 | 28,7752 | 28,5672 | 28,4642 | 28,3960 |
55 | 29,5879 | 29,3680 | 29,2592 | 29,1872 |
56 | 30,4448 | 30,2120 | 30,0969 | 30,0207 |
57 | 31,3498 | 31,1030 | 30,9810 | 30,9002 |
58 | 32,3073 | 32,0452 | 31,9157 | 31,8301 |
59 | 33,3221 | 33,0434 | 32,9058 | 32,8148 |
60 | 34,3990 | 34,1021 | 33,9556 | 33,8586 |
61 | 35,5429 | 35,2260 | 35,0696 | 34,9663 |
62 | 36,7582 | 36,4194 | 36,2522 | 36,1417 |
63 | 38,0503 | 37,6874 | 37,5084 | 37,3902 |
64 | 39,4253 | 39,0358 | 38,8439 | 38,7169 |
65 | 40,8913 | 40,4724 | 40,2661 | 40,1299 |
66 | 42,4603 | 42,0087 | 41,7866 | 41,6398 |
67 | 44,1454 | 43,6576 | 43,4177 | 43,2591 |
68 | 45,9591 | 45,4306 | 45,1708 | 44,9994 |
69 | 47,9159 | 47,3418 | 47,0597 | 46,8735 |
70 | 50,0310 | 49,4052 | 49,0983 | 48,8957 |
71 | 52,3210 | 51,6372 | 51,3018 | 51,0806 |
72 | 54,8050 | 54,0549 | 53,6878 | 53,4456 |
73 | 57,5003 | 56,6755 | 56,2721 | 56,0061 |
74 | 60,4299 | 59,5196 | 59,0748 | 58,7817 |
75 | 63,6197 | 62,6115 | 62,1191 | 61,7951 |
76 | 67,1006 | 65,9800 | 65,4339 | 65,0745 |
77 | 70,9084 | 69,6583 | 69,0493 | 68,6497 |
78 | 75,0762 | 73,6762 | 72,9954 | 72,5484 |
79 | 79,6261 | 78,0530 | 77,2893 | 76,7884 |
80 | 84,5981 | 82,8247 | 81,9652 | 81,4021 |
ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA
Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire | ||
Sesso | M / F | |
Anno di nascita dell'Assicurato | 1950 | 1950 |
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato | 66 anni e 6 mesi | 66 anni e 6 mesi |
Correzione dell'età | +1 | +1 |
Età assicurativa dell'Assicurato | 67 anni e 6 mesi | 67 anni e 6 mesi |
Rateazione della rendita prescelta | Annuale | Trimestrale |
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale | 44,1454 + (45,9591 - 44,1454) * (6/12) = 45,05225 | 43,4177 + (45,1708 - 43,4177) * (6/12) = 44,29425 |
OPZIONE A – Xxxxxxx assicurata certa per 5 anni per € 1.000,00 di capitale da convertire
Assicurati di sesso maschile e femminile | ||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 25,8929 | 25,7243 | 25,6408 | 25,5854 |
51 | 26,5558 | 26,3785 | 26,2907 | 26,2325 |
52 | 27,2517 | 27,0651 | 26,9727 | 26,9115 |
53 | 27,9831 | 27,7863 | 27,6889 | 27,6243 |
54 | 28,7519 | 28,5442 | 28,4415 | 28,3734 |
55 | 29,5614 | 29,3418 | 29,2333 | 29,1613 |
56 | 30,4146 | 30,1821 | 30,0673 | 29,9912 |
57 | 31,3152 | 31,0689 | 30,9472 | 30,8666 |
58 | 32,2673 | 32,0059 | 31,8769 | 31,7913 |
59 | 33,2757 | 32,9977 | 32,8605 | 32,7696 |
60 | 34,3443 | 34,0483 | 33,9023 | 33,8056 |
61 | 35,4781 | 35,1624 | 35,0065 | 34,9035 |
62 | 36,6814 | 36,3439 | 36,1775 | 36,0674 |
63 | 37,9595 | 37,5982 | 37,4201 | 37,3024 |
64 | 39,3185 | 38,9311 | 38,7403 | 38,6141 |
65 | 40,7664 | 40,3501 | 40,1450 | 40,0096 |
66 | 42,3139 | 41,8655 | 41,6448 | 41,4991 |
67 | 43,9729 | 43,4887 | 43,2507 | 43,0934 |
68 | 45,7536 | 45,2298 | 44,9725 | 44,8025 |
69 | 47,6690 | 47,1007 | 46,8215 | 46,6372 |
70 | 49,7310 | 49,1128 | 48,8093 | 48,6093 |
71 | 51,9534 | 51,2789 | 50,9484 | 50,7303 |
72 | 54,3505 | 53,6130 | 53,2515 | 53,0136 |
73 | 56,9359 | 56,1268 | 55,7311 | 55,4702 |
74 | 59,7240 | 58,8346 | 58,4000 | 58,1135 |
75 | 62,7317 | 61,7509 | 61,2723 | 60,9570 |
76 | 65,9757 | 64,8921 | 64,3633 | 64,0156 |
77 | 69,4744 | 68,2734 | 67,6888 | 67,3043 |
78 | 73,2408 | 71,9078 | 71,2591 | 70,8331 |
79 | 77,2798 | 75,7966 | 75,0768 | 74,6040 |
80 | 81,6000 | 79,9488 | 79,1484 | 78,6232 |
ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA
Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire | ||
Sesso | M / F | |
Anno di nascita dell'Assicurato | 1950 | 1950 |
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato | 66 anni e 6 mesi | 66 anni e 6 mesi |
Correzione dell'età | +1 | +1 |
Età assicurativa dell'Assicurato | 67 anni e 6 mesi | 67 anni e 6 mesi |
Rateazione della rendita prescelta | Annuale | Trimestrale |
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale | 43,9729 + (45,7536 - 43,9729) * (6/12) = 44,86325 | 43,2507 + (44,9725 - 43,2507) * (6/12) = 44,11160 |
OPZIONE B – Xxxxxxx assicurata certa per 10 anni per € 1.000,00 di capitale da convertire
Assicurati di sesso maschile e femminile | ||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 25,8487 | 25,6806 | 25,5974 | 25,5423 |
51 | 26,5056 | 26,3290 | 26,2415 | 26,1836 |
52 | 27,1946 | 27,0086 | 26,9167 | 26,8557 |
53 | 27,9177 | 27,7218 | 27,6249 | 27,5607 |
54 | 28,6770 | 28,4704 | 28,3682 | 28,3004 |
55 | 29,4751 | 29,2569 | 29,1489 | 29,0774 |
56 | 30,3148 | 30,0840 | 29,9698 | 29,8943 |
57 | 31,1995 | 30,9550 | 30,8342 | 30,7542 |
58 | 32,1326 | 31,8734 | 31,7453 | 31,6605 |
59 | 33,1184 | 32,8431 | 32,7071 | 32,6172 |
60 | 34,1606 | 33,8678 | 33,7232 | 33,6275 |
61 | 35,2632 | 34,9511 | 34,7973 | 34,6954 |
62 | 36,4296 | 36,0967 | 35,9326 | 35,8239 |
63 | 37,6642 | 37,3086 | 37,1332 | 37,0172 |
64 | 38,9713 | 38,5907 | 38,4030 | 38,2791 |
65 | 40,3566 | 39,9485 | 39,7475 | 39,6146 |
66 | 41,8272 | 41,3888 | 41,1733 | 41,0307 |
67 | 43,3903 | 42,9188 | 42,6871 | 42,5338 |
68 | 45,0517 | 44,5438 | 44,2942 | 44,1293 |
69 | 46,8171 | 46,2689 | 45,9996 | 45,8217 |
70 | 48,6907 | 48,0977 | 47,8069 | 47,6147 |
71 | 50,6750 | 50,0330 | 49,7183 | 49,5106 |
72 | 52,7721 | 52,0766 | 51,7355 | 51,5105 |
73 | 54,9810 | 54,2264 | 53,8567 | 53,6133 |
74 | 57,2997 | 56,4806 | 56,0796 | 55,8154 |
75 | 59,7225 | 58,8332 | 58,3983 | 58,1122 |
76 | 62,2417 | 61,2760 | 60,8047 | 60,4942 |
77 | 64,8437 | 63,7967 | 63,2855 | 62,9493 |
78 | 67,5083 | 66,3737 | 65,8211 | 65,4574 |
79 | 70,2020 | 68,9765 | 68,3793 | 67,9874 |
80 | 72,8890 | 71,5686 | 70,9260 | 70,5040 |
ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA
Rendita assicurata per € 1.000 di capitale da convertire | ||
Sesso | M / F | |
Anno di nascita dell'Assicurato | 1950 | 1950 |
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato | 66 anni e 6 mesi | 66 anni e 6 mesi |
Correzione dell'età | +1 | +1 |
Età assicurativa dell'Assicurato | 67 anni e 6 mesi | 67 anni e 6 mesi |
Rateazione della rendita prescelta | Annuale | Trimestrale |
Rendita annua assicurata per € 1.000 di capitale | 43,3903 + (45,0517 - 43,3903) * (6/12) = 44,22100 | 42,6871 + (44,2942 - 42,6871) * (6/12) = 43,49065 |
Allegato n.2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
1. Ammontare della rendita
‘Previdenza HDI’ garantisce all’Aderente di disporre, all’atto del pensionamento, avendo maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Regolamento, di una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
L’importo della rendita annua vitalizia si ottiene, per ciascun versamento di premio, moltiplicando il relativo capitale maturato per il coefficiente di conversione stabilito al momento del versamento del premio. I coefficienti al momento in vigore sono riportati nell’Allegato n. 1.
Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, l’Aderente ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita vitalizia immediata rivalutabile una delle seguenti opzioni:
✓ una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia (Opzione A): detta rendita per i primi 5 anni è corrisposta all’Aderente o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi, e successivamente all’Aderente finché è in vita;
✓ una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia (Opzione B): detta rendita per i primi 10 anni è corrisposta all’Aderente o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi, e successivamente all’Aderente finché è in vita;
✓ una rendita vitalizia reversibile (Opzione C): detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell’Aderente, alla persona da lui preventivamente designata quale secondo Assicurato.
I coefficienti per la conversione in rendita certa a 5 o 10 anni sono contenuti nell’Allegato n. 1, mentre alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, su richiesta dell’Aderente e nel rispetto dei limiti temporali previsti per l’esercizio dell’opzione, verranno comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l’Opzione C (rendita vitalizia reversibile), determinati in funzione dell’età del secondo Assicurato, nonché della relativa misura di reversibilità.
Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, l’Aderente, mediante invio per raccomandata alla Società dell’apposito modulo di cui all’art.13 delle Condizioni generali di contratto entro 90 giorni rispetto al termine stesso, ha la facoltà di scegliere in luogo della rendita immediata vitalizia una delle opzioni sopra illustrate.
2. Erogazione della rendita
Gli importi delle rate di rendita vengono erogati in via posticipata. Di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelta dall’Aderente. L’ultima rata di rendita verrà erogata all’epoca dell’ultima scadenza di rata che precede la morte dell’Aderente.
Non è consentito il riscatto della rendita e neanche cambiare la rateazione nella fase di erogazione.
La Società si riserva di effettuare i pagamenti conseguenti alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica dietro presentazione di apposita documentazione come indicato all’art. 13 delle Condizioni generali di contratto.
3. Costi, basi demografiche e finanziarie
La determinazione dei coefficienti di conversione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) indifferenziata per sesso, corrispondente all’ipotesi di composizione per sesso degli assicurati 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verifichino variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’Isvap, la Società si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. I coefficienti possono variare anche in ottemperanza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ad un contratto di assicurazione così come stabilito dalla predetta normativa Isvap in materia di stabilità delle Compagnie di assicurazione. In ogni caso le modifiche non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione nei tre anni successivi. L’eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all’Aderente con lettera raccomandata A.R. almeno 120 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore. I nuovi coefficienti saranno allegati alla comunicazione stessa.
Il costo dell’erogazione della rendita è fissato in misura pari all’1,25% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell’anno, diminuite di uno. Tali spese sono considerate nella determinazione dei coefficienti di conversione.
4. Rivalutazione della rendita
La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti nella Gestione Speciale “HDI – Fondo Pensione” con le modalità e i criteri previsti nel relativo Regolamento riportato nelle presenti condizioni generali di contratto.
L’importo della rendita viene rivalutato ad ogni anniversario della data di inizio della corresponsione della rendita nella misura e con le modalità di seguito indicate:
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai contratti (misura di rivalutazione) pari al rendimento di cui all’art. 6 del Regolamento di “HDI - Fondo Pensione” al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari all’1%.
La misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di erogazione della rendita viene comunicata all’Aderente al momento dell’accesso alla prestazione in forma di rendita, e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, la Società garantisce fino al momento della conversione in rendita ai contratti dello stesso tipo di nuova emissione. Le maggiorazioni annuali determinate sia sulla base del rendimento minimo garantito sia in funzione del maggior rendimento riconosciuto sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e sono acquisite in via definitiva una volta comunicate (consolidamento).
B) Rivalutazione della rendita
Ad ogni anniversario dell’accesso alla prestazione pensionistica - ricorrenza annuale della rivalutazione durante il periodo di corresponsione della rendita - la rendita da corrispondere nell’anno successivo viene rivalutata nella misura annua indicata al precedente punto A).