SOSPENSIONE, PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI D’APPALTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA “CORONAVIRUS”
SOSPENSIONE, PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI D’APPALTO A SEGUITO DELL’EMERGENZA “CORONAVIRUS”
30 aprile 2020
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Responsabile Ufficio Unico Avvocatura Comune di Nichelino (TO)
0.XX MISURE “SPECIFICHE” CONTENUTE NEL DECRETO “CURA ITALIA”
La norma vale ad escludere responsabilità derivanti dagli effetti delle misure di contenimento da contagio Xxxxx
Articolo 91. (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti
dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
« 6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. ».
L’anticipazione è ammessa anche nel
caso di consegna in via di urgenza
All’articolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: « L’erogazione dell’anticipazione » inserire le seguenti: « , consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice
Viene prevista una procedura negoziata semplificata per lo sviluppo dei sistemi informativi.
Tuttavia copia degli atti, una volta conclusa la procedura, deve essere inviata al Ministero della Funzione Pubblica.
Art. 75
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per
l’accesso di cittadini e imprese)
2. LA “SOSPENSIONE” DEI PROCEDIMENTI DI
GARA – L’ART. 103 DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Decreto Legge “Cura Italia”
Articolo 103. (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La sospensione dei termini procedimentali deve essere valutata di volta in volta, in relazione all’urgenza.
2.1. L’INTERPRETAZIONE DI A.N.A.C.
A.N.A.C. Delibera numero 312 del 09 aprile 2020
1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.
Le stazioni appaltanti valutano la necessità o
l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto
dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire
l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
L’utilizzo del condizionale è d’obbligo
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Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.
2. Procedure di selezione in corso di svolgimento
Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare:
2.1 della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub- procedimento di verifica dell’anomalia e/o
congruità dell’offerta;
2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal
fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come
modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e,
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per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come
modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n.
23 dell’8/4/2020.
Inoltre, le stazioni appaltanti:
2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto- legge in esame, anche su richiesta degli
operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
2.6 valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara;
2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
2.8 valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.
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2.9 valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in
streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;
2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento
dell’imposta di bollo con modalità telematiche.
II. Fase di esecuzione del contratto
Ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore,
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.
Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi,
l’emergenza sanitaria in atto è valutata
quale causa di forza maggiore che
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giustifica il ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, escludendo
l’applicazione delle penali di cui
all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell’epidemia.
2.2. LA “RETTIFICA” DI A.N.A.C.
Coronavirus
Precisazione Anac: Mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria
In riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con
l’emergenza sanitaria (delibera 312/2020)
l’Autorità nazionale anticorruzione precisa di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si è limitata a suggerire
“l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”,
assicurando tuttavia “la massima pubblicità e
trasparenza delle determinazioni adottate”.
L’A.N.A.C. non ha mai chiesto la sospensione dei procedimenti di gara (forse lo ha solo “consigliato”?)
Al contrario, tale è la preoccupazione circa possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, che l’Autorità con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.
Ne consegue pertanto che eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di rinvio delle procedure di gara da parte dell’Autorità, è da considerarsi destituita di ogni fondamento.
0.XX SOSPENSIONE DEI CONTRATTI E LA
RIPRESA DELL’ESECUZIONE
Codice dei Contratti Pubblici
Art. 107. (Sospensione)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze
che impediscono in via
speciali
temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello
stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta
e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
L’emergenza COVID è riconducibile al c.d. “factum principis”, cioè all’atto oggettivamente impeditivo emanato dalla pubblica autorità
In presenza di tale presupposto la sospensione è doverosa
La medesima emergenza COVID può rendere opportuna una sospensione per consentire di adeguare l’attività alle nuove misure di sicurezza.
Il verbale diventa la “spia” indicativa degli investimenti realizzati
Il contratto riprende cessata la sospensione
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
L’appaltatore non ha titolo a richiedere alcun compenso, indennizzo o risarcimento per la ritardata realizzazione del programma contrattuale
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
L’appalto privato ha, invece, carattere commutativo e non aleatorio. Pertanto non possono ricadere sull’appaltatore le conseguenze di fattori straordinari.
Art. 1655 codice civile – appalto privato
I medesimi principi sono estensibili anche alle concessioni, in quanto la
durata incide sull’equilibrio economico-
finanziario del concessionario
L’istituto della proroga non è pertinente alla sospensione emergenziale, perché presuppone l’indizione di una nuova gara in
condizioni di “normalità”
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
Neppure il rinnovo è istituto percorribile nella sospensione emergenziale.
Il rinnovo presuppone la ripetizione del medesimo contratto per un periodo non superiore alla durata del contratto originario
3.2. IL D.M. 49/2018
Art. 10. Sospensione dei lavori
1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui
l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
La sospensione dei lavori
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qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 23. Sospensione dell’esecuzione
1. Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel ver- bale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore
dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa
dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa
dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il
direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
La sospensione dei servizi
3.3. MODELLO DI VERBALE DI SOSPENSIONE
Xxxxxxx del direttore dell’esecuzione di sospensione dell’esecuzione del contratto per
ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016
Comune di ……………
Provincia di ……………
Regione ………………………
Azienda Sanitaria Locale / Azienda Ospedaliera
……………..
Azienda Speciale ………………
Ente ………………………………..
Società …………………………
Settore/Servizio …………..
Prot. gen. n. ……….
Oggetto: verbale di sospensione dell’esecuzione dell’appalto di lavori di / di servizi di / di
forniture di …………………………………………………………………
Il direttore dei lavori / il direttore
dell’esecuzione
Premesso:
- che con determinazione n. …… del è stato aggiudicato
all’operatore economico
……………………… l’appalto di lavori di / servizi di ………………….. / di forniture di
………………………………….., per …………………………., presso , con durata dal
……………
al ;
- che in data …………….. è stato stipulato il contratto per il suddetto appalto, rep.
……………………..;
- che il contratto è in corso di esecuzione, a far data dal ;
- che in data ……….. con verbale si è provveduto alla consegna dei lavori presso
l’area ;
- che con provvedimento n. ………. del è stato nominato direttore dei lavori /
dell’esecuzione per l’appalto il sig. /
dott. / ing ;
- che l’operatore economico ha installato il cantiere e avviato i lavori a far data dal
………………………;
Tenuto conto:
- che l’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
a) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
b) il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione;
- che l’art. 10 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per l a ripresa dei lavori;
- che l’art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio / di fornitura;
tutto ciò premesso
si dà atto:
- che in data ………………….. alle ore …………………… presso ……………………….. il direttore dei lavori/dell’esecuzione, sig. / dott. / ing. ………………….., con l’intervento in remoto mediante videoconferenza (specificare modalità) del sig. / dott quale
rappresentante dell’operatore economico ……………………………………. esecutore dell’appalto di lavori di / servizi di / di forniture di ………………………………., ha rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che l’art. 1 del d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:
a) “allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica” (comma 1);
b) che “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti: (…)
k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
(..)
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3” (comma 2);
- che l’art. 2 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che “le autorità competenti, con le
modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”;
- che tali disposizioni sono confluite nel d.l. n. 19/2020 e ulteriormente rafforzate dallo stesso, prevedendo all’art. 1, comma 2, lett. gg) che i d.P.C.M. attuativi possono stabilire anche misure finalizzate a far sì che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:
a) il d.P.C.M. 8 marzo 2020,
b) il d.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l’estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che:
c.1.) all’art. 1, stabilisce un’ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale,
d) il d.P.C.M. 26 aprile 2020.
- che a fronte di quanto disposto, in particolare, dal complessivo quadro normativo derivante dal d.l. n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 e dal d.l. n. 19/2020, nonché dal
d.P.C.M. , il Direttore dei Lavori / Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha
verificato in relazione ai lavori di …………… / al servizio di ……………… / alla fornitura di
……………………… se le attività rientrano tra quelle che possono proseguire o meno in base alle previsioni del suindi cato d.P.C.M. ;
(Ipotesi 1. – Sospensione obbligatoria in relazione ad attività che non può proseguire)
- che è stato rilevato che l’attività relativa ai lavori di …………… / al servizio di /
alla fornitura di rientra tra quelle che non possono proseguire, in quanto non inclusa
nell’elenco di cui all’allegato 1 del d.P.C.M. ;
- che è pertanto fatto obbligo all’Amministrazione e per essa all’appaltatore di sospendere
immediatamente tali attività;
(Ipotesi 2. – Sospensione in relazione ad attività che possono proseguire in base al
d.P.C.M. , ma che devono essere interrotte per problematiche operative)
- che è stato rilevato che l’attività relativa ai lavori di …………… / al servizio di /
alla fornitura di rientra tra quelle che possono proseguire
- che è stato tuttavia rilevato che il processo di esecuzione dei lavori per la realizzazio ne di
………………………………. /di realizzazione dei servizi di ………………….. / di esecuzione della fornitura di …………………………………… comporta (specificare) ……………………… / (esempio) un elevato impiego di risorse umane in un’area ristretta, con elevate potenzialità di rischio della diffusione del virus Covid-19, determinate dall’impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro e pur a fronte dell’assunzione di misure comportanti l’utilizzo di strumenti di protezione individuale ulteriori, poiché da svolgersi con interazioni ravvicinate frequenti e spesso in locali chiusi;
(Ipotesi 2 – Sollecitazione della sospensione da parte dell’Operatore Economico)
- che è stato rilevato che l’attività relativa ai lavori di …………… / al servizio di /
alla fornitura di rientra tra quelle che possono proseguire
- che tuttavia l’operatore economico, con nota pervenuta in data registrata
con prot. Gen. …………………………………………….., ha evidenziato l’impossibilità di proseguire nell’esecuzione dei lavori / del servizio/ della fornitura, in quanto ha rilevato criticità non risolvibili in relazione al processo di esecuzione dei lavori di ……… / realizzazione delle prestazioni del servizio di ……………….. / di esecuzione della fornitura di ,
quali, in particolare (specificare) ……………………………………. / (esempio) l’elevato livello di rischio derivante dalle numerose interferenze e attività comuni degli operatori impiegati nell’appalto / (altro – specificare) ;
considerato
- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, rientrante pertanto nella fattispecie definita dall’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto
(ipotesi 1) in base a quanto previsto dal d.P.C.M., le suindicate attività non possono più essere svolte;
- che è pertanto necessario disporre, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione delle attività dell’appalto di lavori di ……………..
/ servizi di / forniture di
………………………….;
(ipotesi 2) (specificare …………………………. / (esempio) le condizioni determinate dalla situazione emergenziale impediscono il regolare e sicuro sviluppo del processo di esecuzione dei lavori / di realizzazione dei servizi / di esecuzione delle forniture, poiché (specific are)
………………………………………………………. / (esempio) lo stato dei luoghi di effettuazione dei lavori/dei servizi/della fornitura non consente l’esecuzione in condizioni di sicurezza / le limitazioni definite dalle norme emergenziali incidenti sui processi produttivi di filiera non
consentono di avere in adeguata disponibilità materiali per / di avere piena
disponibilità delle risorse umane impegnate nell’appalto / (altro – specificare)
…………………………..;
- che, in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell’appalto;
rilevato
[per gli appalti di lavori]
- che lo stato di avanzamento dei lavori interrotti è riferibile al SAL n. ….. del 00.00.2020;
- che le attività e lavorazioni da interrompersi alla data del 00.00.2020 sono, in particolare, le seguenti:
a) ……………………………………
b) …………………………………..
c) ……………………………………
con riferimento alla fase XX del Cronoprogramma;
- che la consistenza delle risorse umane impiegate nell’esecuzione dei lavori nel cantiere è la seguente:
Figure professionali | Numero |
-
che lo stato dell’area del cantiere al giorno 00.00.2020 risulta …………………………………………
……
(specificare);
- che le attrezzature, i mezzi e i materiali presenti in cantiere sono i seguenti:
Descrizione e quantità | Stato | Note specificative (es. indicazione di eventuali danneggiamenti) | |
Attrezzature | |||
Mezzi | |||
Materiali |
- che l’appaltatore ha adottato le seguenti cautele per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature necessarie affinché alla ripresa i lavori possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri:
a) ……………………………….
b) ………………………………..
[per gli appalti di servizi e forniture]
a) sono state già effettuate le prestazioni di (specificare richiami
a capitolato
prestazionale e descrittivo), per un quantitativo di ………………………………, con riferimento a
……………………….., in relazione alla fase del cronoprogramma;
b) le attività da interrompersi alla data del 00.00.2020 sono, in particolare, le seguenti: a) ……………………………………
b) …………………………………..
c) ……………………………………
con riferimento alla fase XX del Cronoprogramma;
c) - che la consistenza delle risorse umane impiegate nell’esecuzione dei servizi / della
fornitura è la seguente:
Figure professionali | Numero |
d) che lo stato dei luoghi di svolgimento del servizio al giorno 00.00.2020 risulta
……………………………………………… (specificare);
e) che le attrezzature, i mezzi e i materiali presenti nei luoghi di svolgimento del servizio sono i seguenti:
Descrizione e quantità | Stato | Note specificative (es. indicazione di eventuali danneggiamenti) | |
Attrezzature | |||
Mezzi | |||
Materiali |
f) che per riprendere l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’appaltatore ha adottato le seguenti cautele, non comportanti maggiori oneri né per l’amministrazione né per esso quale esecutore:
b.1) accorgimenti tecnici-operativi ;
b.2) misure particolare ;
tenuto conto
- che il rappresentante dell’operatore economico convenuto non ha
formulato osservazioni: [oppure]
- che il rappresentante dell’operatore economico convenuto ha formulato le seguenti osservazioni:
a) ……………………………………………….
b) ………………………………………………..
c) ………………………………………………...
dispone
a) sulla base dello stato dei lavori / dei servizi/ delle forniture e della verifica dello stato dei luoghi, di sospendere, a partire da oggi, i lavori di / i
servizi di / la fornitura
di fino al successivo ordine di ripresa da parte del Responsabile Unico del
Procedimento;
b) che l’appaltatore provveda, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite / i servizi
già
svolti / le forniture già effettuate, a predisporre le seguenti opere temporanee di ……………
……..
/ misure temporanee di ;
c) che l’appaltatore provveda:
[per i lavori]
c.1.) al fine di salvaguardare i materiali in stoccaggio presenti in cantiere, a predisporre le seguenti cautele ;
c.2.) al fine di salvaguardare i mezzi d’opera presenti in cantiere, a predisporre le seguenti
cautele ; [per i servizi]
c.1.) al fine di salvaguardare i materiali in stoccaggio presenti nei luoghi di esecuzione
dell’appalto, a predisporre
le seguenti cautele ;
c.2.) al fine di salvaguardare i mezzi d’opera presenti nei luoghi di esecuzione dell’appalto a
predisporre le seguenti cautele ;
d) che l’appaltatore provveda ad attuare le seguenti cautele di carattere gener ale
…………………………. garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settim anali per la verifica dello stato generale del cantiere / dei luoghi di esecuzione dell’appalto, delle attrezzature e mezzi presenti nell’area/nei luoghi di esecuzione dell’appalto.
Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall’appaltatore, da remoto, mediante apposizione di firma digitale, in segno della più ampia accettazione.
Il presente verbale sarà inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Data, ………………………. Il direttore dei lavori / dell’esecuzione ………………………
Il rappresentante dell’appaltatore/esecutore …………………
0.XX REVISIONE XXXXXX E LA MODIFICA DEL DUVRI/PSC A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009)
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
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Nell’allegato XV.1, sono descritti i principali apprestamenti:
• xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; xxxxxxxx; passerelle; armature delle pareti degli scavi;
• gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
• recinzioni di cantiere.
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art. 1664.
Onerosità o difficoltà dell'esecuzione. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.
La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione
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dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1467.
Contratto con prestazioni corrispettive.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti;
b) consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o
Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1151
costituita unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli;
c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l'asse ereditario;
d) consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile;
e) introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo;
f) prevedere, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di un'informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all'altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte; sono escluse le informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto
g) disciplinare i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o comunque scorrette, o circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra determinano l'invalidità del contratto concluso;
h) prevedere l'invalidità delle clausole, dei patti o degli accordi che risultino in contrasto con la tutela dei diritti della persona aventi rango costituzionale, operante soltanto a vantaggio del titolare dei predetti diritti, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto;
i) prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti;
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l) disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale;
m) coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale;
n) razionalizzare le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi;
o) disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidatesi nell'uso bancario e finanziario;
p) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo un'adeguata tutela dei beneficiari.
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DALLA RIVISTA ON LINE “APPALTI E CONTRATTI”
Gli effetti dell'emergenza legata al COVID-19 sugli appalti pubblici: la "proroga tecnica"
X. Xxxxxxx Xxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 21/4/2020)
Gli effetti dell’emergenza legate alla diffusione del virus COVID-19, come noto, si sono riverberati anche su tempi di conclusione delle procedure di gara. La previsione dell’art. 103 del decreto legge n.18/2020, infatti,
prevedendo la sospensione di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile, ha inciso e inciderà anche sulle procedure di gara in corso o da avviare in questo periodo (1) . Tutto ciò produrrà, tra le altre, l’inevitabile conseguenza di far slittare in avanti il tempo per l’individuazione del soggetto cui affidare nuovi appalti di servizi. Tale circostanza potrebbe indurre le stazioni appaltanti a “prorogare” gli appalti in corso, in attesa della conclusione della procedura di gara sottesa all’individuazione dell’appaltatore destinato al subentro nel contratto.
L’ordinamento consente che le stazioni appaltanti, negli appalti di servizi, possano prorogare le prestazioni affidate all’appaltatore in due casi: la prima quando esse abbiano previsto, in una clausola della lex specialis di gara - e quindi nel contratto – l’opzione di estendere la durata il contratto per un determinato periodo di tempo (ad esempio: 3 anni +1). In questo caso trattasi di una scelta della stazione appaltante fatta a monte dell’affidamento, e che pertanto nulla ha a che fare con gli effetti prodotti dall’emergenza COVID-19.
Quella che rileva, invece, è la “proroga” concessa per la necessità di prolungare la durata del servizio per il tempo strettamente necessario ad individuare il nuovo affidatario. Ebbene, in questo caso la proroga, che nella prassi è definita “tecnica”, può avere origine contrattuale o extra-contrattuale.
1. La proroga “tecnica”, di natura contrattuale.
1. In ambito “contrattuale”, la proroga “tecnica”, alla luce della più recente giurisprudenza, può essere ricondotta a due ipotesi.
La prima ricorre nel caso in cui la stazione appaltate abbia inserito nella lex specialis di gara - quindi, nel contratto
- una “opzione di proroga”. In tal caso, in linea con quanto previsto all’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, la proroga sarà consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario. La proroga, pertanto, sarà formalizzata attraverso un atto di sottomissione.
2. Restando in ambito “contrattuale”, taluna giurisprudenza ha affermato che un contratto di servizi può essere prorogato anche attraverso una “modifica del contratto”, disposta ai sensi del comma 1 dell’art. 106. In questo caso, secondo la medesima giurisprudenza, l’esigenza di disporre la proroga dovrà essere motivata da una circostanza sopravvenuta, imprevista ed imprevedibile, non imputabile alla stazione appaltante (Cons. Stato 23 settembre 2019, n. 63269). Potrebbe essere il caso della sospensione dei termini delle procedure amministrative disposte con il richiamato d.l. n. 18/2020.
Si rammenta che la modifica del contratto, disposta ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice, è ammessa sino al 50 % del valore del contratto iniziale e può essere imposta all’appaltatore, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, solo nel limite del 20 % del valore di quest’ultimo.
Ove si aderisca all’opzione interpretativa della richiamata giurisprudenza, si dovrà anche ammettere che, nel caso in cui la durata della proroga produca, di fatto, un incremento del valore del contratto inferiore alle soglie di cui al comma 2 dell’art. 106 del Codice, la stessa proroga potrebbe essere disposta anche indipendentemente dalla sopravvenienza di un evento imprevisto ed imprevedibile, non riconducile alla committente. E ciò poiché tali condizioni non sono richieste per le modifiche del contratto, disposte ai sensi del richiamato comma 2. Tale norma, infatti, prevede che “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice”, se il valore della modifica è al di sotto dei valori che lo stesso comma 2 individua sub lett. a) e b). Dal tenore della norma emerge che l’unica condizione imposto per l’adozione di una variante ai sensi del richiamato comma 2, è che la stessa sia contenuta nei valori che lo stesso comma indica.
Qualche perplessità si pone con riferimento alla giurisprudenza sopra richiamata. La “modifica” del contratto cui fa riferimento l’art. 106 riguarda, infatti, l’oggetto dell’appalto, da intendersi evidentemente come le prestazioni
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che le parti si obbligano reciprocamente a fornire. Viceversa la “proroga” - che a differenza dell’oggetto non costituisce un elemento essenziale del contratto, ma un elemento accidentale dello stesso – riguarda la “durata” delle prestazioni affidate con il contratto. Ad ogni buon conto, sarà il tempo a rivelarci se la suddetta pronuncia sarà stata condivisa anche dalla successiva giurisprudenza.
2. La proroga “tecnica” di origine extracontrattuale.
In materia di appalti pubblici di servizi, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, e ciò poiché vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge, una volta scaduto il contratto, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, l'Amministrazione deve effettuare una nuova gara pubblica (ex multis TAR Campania Napoli Sez. V 18 aprile 2020, n. 1392; Tar Sardegna, Sez. I 6 marzo 2020, n.242; Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192). Ciò è garanzia del rispetto dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, sanciti, tra l’altro, dall’art. 30 comma 1 del Codice degli appalti (in tal senso, anche l’ANAC, ex multis Delibere nn. 6/2013 e 1/2014)
In altre parole, la proroga “tecnica” extracontrattuale, nell’unico caso oggi ammesso, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro.
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contraente (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882) (ANAC, parere AG 38/2013).
In questi casi trattandosi, di fatto, di un nuovo affidamento, la proroga, motivata dalle esigenze di cui sopra detto, dovrà essere formalizzata nel rispetto delle norme sulle procedure di affidamento in materia. Inoltre, trattandosi di un “nuovo” affidamento, dovranno essere nuovamente concordati i prezzi, i patti e le condizioni che, non necessariamente saranno quelli del contratto in precedenza assentito al medesimo affidatario.
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