CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
XXXX X.x.X.
Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 50121 Firenze
Tel. 000-000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Oggetto: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la conclusione di n. 7 accordi quadro relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei complessi edilizi di e.r.p. suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASAS.p.A. Finanziamento: fondi nella disponibilità dei 31Comuni soci di CASA S.p.A. StazioneAppaltante:CasaS.p.A.
CIG 6273264D35 - Zona 1. CIG 0000000000 - Zona 2. CIG 62733747FD - Zona 3. CIG 6273385113 - Zona 4. CIG 6273402F16 - Zona 5. CIG 6273412759 - Zona 6. CIG 6273422F97 - Zona 7.
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI CAPO I – NORME GENERALI
CAPO II – OGGETTO, CONTENUTO E PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO CAPO III – GARANZIE PRESTATE DALL’AGGIUDICATARIO
CAPO IV – NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADROCAPO V – SUBAPPALTO
CAPO VI – SICUREZZA
CAPO VII – SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO CAPO VIII – CESSAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
CAPO IX – CONTROVERSIE
CAPO X – NORME DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:
• CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come “Committente” – “Committenza” - “Società” – “StazioneAppaltante”.
• L’Impresa esecutrice dei lavori, potrà essere indicata anche come “Impresa” –– “Aggiudicatario” – “Impresa aggiudicataria”.
• Per “Capitolato Generale” si intende il Capitolato Generale di Appalto per le Operedel Ministero LL.PP., approvato con D.M. dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.
• Per “Codice” si intende il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le successive modificazioni ed integrazioni.
• Per “Regolamento” si intende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici,,d.p.r.207/2010, pubblicatoin G.U. n.288/2010 invigoredal 08.06.11.
• Per “Accordo Quadro” si intende l’atto stipulato fra CASA S.p.A. e l’Impresaaffidataria dei lavori.
• Per “atto/i di affidamento” si intende il singolo incarico conseguente all’aggiudicazione dell’Accordo quadro, affidato da CASA S.p.A. e l’Impresa aggiudicataria dello stesso; detto atto potrà essere indicato altresì come “lettera d’incarico” – “ordine di esecuzione”.
• Per “Elenco Prezzi” , o “Elenco” si intende l’elaborato contrattuale predisposto da CASA S.p.A. e posto a base di gara, ove tale elaborato sia previsto dalla modalità di aggiudicazione prescelta.
• Per “Piano della Sicurezza” si intende il Piano di Sicurezza e Coordinamento disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nell’Accordo Quadro (ivi comprese le normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essereapportata finoall’ultimazionedeilavori.
Analogamente l’indicazione di organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli indicati, fino all’ultimazione dei lavori appaltati.
CAPO I - NORME GENERALI
1.1. INTERPRETAZIONE
Ai sensi dell’art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, dell’Accordo quadro e di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.
Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di significato effettivo eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti,echerisultinotalidalcontestocomplessivosopraindicato.
Resta altresì inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del buono e tempestivo esito dell’opera appaltata.
1.2. CASI DI DISCORDANZA
Fermo restando quanto precisato nel precedente articolo, per i casi di non concordanza fra le clausole negli elaborati relativi all’appalto di cui al precedente punto 1.1) valgonoi criteri diseguitoindicati.
In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni più ampie e dettagliate.
In presenza di contenuti effettivamente discordanti l’ordine di prevalenza è il seguente:
▪ Accordo quadro;
▪ Capitolato Speciale di Appalto;
▪ altri elaborati quali Xxxxxxx Xxxxxx
1.3. LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE
Si applicano alla presente procedura di gara le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice, nel Regolamento e le altre norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008, e di legislazione antimafia (L. n. 55/1990 e D.P.C.M. n. 55/1991).
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme CEI ed alla normativa UNI. Si applicano altresì le disposizioni dei Regolamenti comunali, Edilizio e d’Igiene, così come meglio dettagliato nel presenteCapitolato.
Nell’esecuzione di tutte le opere oggetto del presente Accordo quadro, e con riguardo anche alle caratteristiche delle stesse opere finite, dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi, norme e regolamenti vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.
1.4. RUOLI E RESPONSABILITA’
CASA S.p.A. è organismo pubblico, che svolge il compito di Stazione Appaltante di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune territorialmente competente, fruendo di finanziamenti erogati dalla Regione Toscana, con le conseguenze di cui ai punti che seguono.
L’area/fabbricato oggetto dei lavori è di proprietà comunale ed è il Comune stesso che gestisce i rapporti con i confinanti ed esercita in genere tutti i poteri che spettano al proprietario.
Xxxxx restando quindi i compiti di gestione dei rapporti con i confinanti e terzi in genere per l’esecuzione dell’accordo quadro, ove pertanto si verificassero situazioni giuridiche che impediscano l’utilizzo dell’area/fabbricato per effetto di diritti di terzi, l’aggiudicatario è a conoscenza del fatto che Casa S.p.A. non ha titolo o poteri che leconsentano di intervenire e non potrà quindi essere dall’appaltatore stesso chiamata a rispondereperglieventualidanni.
CAPO II – OGGETTO, CONTENUTO E PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO
2.1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Ciascun accordo quadro ha per oggetto generale l'esecuzione di opere di manutenzione anche di pronto intervento volte al ripristino ed al rifacimento di opere murarie, di impianti e rifiniture deteriorate, negli edifici e negli alloggi e.r.p. in gestione a CASAS.p.A., nelle n. 7 zone qui di seguitoriportate
zone | luoghi |
Xxxx 0 | Xxxxxxx Quartiere 1-2-3 |
Zona 2 | Firenze Xxxxxxxxx0 |
Xxxx 0 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx0 |
Xxxx 0 | Xxxxx x Xxxxxx – Barberino Valdelsa – Greve in Chianti – Impruneta – San Xxxxxxxx V.P.– Tavarnelle X.X. |
Xxxx 0 | Xxxxxxx – Figline X.xx e Incisa X.xx – Pelago – Pontassieve – Reggello– Rignano– Xxxxxx |
Xxxx 0 | Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx – Borgo San Xxxxxxx – Dicomano – Londa – San Godenzo – Sccrperia e San Piero a Sieve – Vaglia – Vicchio – Firenzuola – Marradi – Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx |
Xxxx 0 | Xxxxxxxxx,Xxxxx Xxxxxxxx,Xxxxxxx Xxxxx,Xxxxxxxxx,XxxxxX.xx, Xxxxx |
I lavori potranno interessare, direttamente o indirettamente, alloggi occupati dagli aventi diritto con la conseguente adozione di ogni misura di sicurezza necessaria.
Gli interventi di ripristino e di rifacimento (qualunque essi siano per consistenza e/o difficoltà) dovranno avere carattere di immediatezza ove richiesto ed essere svolti nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.
2.2. UBICAZIONE DEI LAVORI ED ENTITÀ COMPLESSIVA STIMATA DEI LAVORI
In appresso sono indicate le zone nelle quali è stato suddiviso il territorio di competenza di CASA
S.p.A. ai fini del presente appalto; per ognuna delle zone è indicato un importo massimo stimato di lavori affidabili nel biennio di validità:
Z01 | Firenze Quartiere 1, 2 e 3 | € 600.000,00 |
Z02 | FirenzeQuartiere4 | € 700.000,00 |
Z03 | FirenzeQuartiere5 | € 1.180.000,00 |
Z04 | Bagno a Ripoli, Barberino Valdelsa, Greve in Chianti, Impruneta, X.Xxxxxxxx V.P., | |
Tavarnelle V.P. | € 600.000,00 | |
Z05 | Fiesole, Figline X.xx x Xxxxxx X.xx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx | € 600.000,00 |
Z06 | BarberinoMugello,BorgoS.Xxxxxxx,Dicomano,Xxxxx, X. Xxxxxxx, ScarperiaeS.Piero a Sieve, Vaglia, Vicchio Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio | € 600.000,00 |
Z07 | Calenzano,CampiBisenzio,Lastra aSigna, Scandicci, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa | € 900.000,00 |
Gli importi hanno valore meramente indicativo costituendo una semplice previsione annuale dei lavori che potranno essere richiesti nel periodo considerato.
I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime I.V.A., nell’aliquotafissataper legge.
2.3. ASSENZA DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA
A favore delle imprese aggiudicatarie non è previsto il diritto di esclusiva, rimanendo nella discrezionalità tecnica di CASA S.p.A., ove questa ne rilevi I’opportunità, in relazione al carico di lavoro ovvero alla complessità degli interventi da eseguire, la scelta di affidare lavori ad altri soggetti,nelrispettodellevigentidisposizioni.
2.4. PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI INCARICHI.
Il corrispettivo riconosciuto alle imprese aggiudicatarie di ciascun Accordo quadro sarà quello che risulterà dalla sommatoria dei corrispettivi dei singoli interventi che saranno effettivamente realizzati.
I prezzi dei singoli interventi risulteranno dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. Detto ribasso si applica infatti sui prezzi di cui all’Elenco Prezzi facente parte della documentazione di gara.
Il prezzo comprende altresì:
a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all’impianto ed all’esercizio del cantiere;
b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autorità tecniche, amministrative o sanitarie, conseguenti ai lavori, con esclusione delle spese relative agli atti inerenti il rilascio del certificato di abitabilità e per gli allacciamenti;
c) spese inerenti la sottoscrizione dell’Accordo quadro, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipulazione di eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
d) spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, direzione lavori e/o altre prestazioni, poste a carico dell’Impresa ai sensi di cui al successivocapo VII;
e) spese per l’esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d’opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l’onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
f) spese per ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene;
I lavori saranno valutati a misura od in economia, secondo quanto sarà disposto dalla Stazione appaltante.
I prezzi di eventuali materiali od opere non presenti nell'Elenco Xxxxxx, saranno concordati tra l’appaltatore e la Direzione Lavori ed approvati a termine di legge.
2.5. DURATA DELL’ACCORDO QIUADRO
Ciascun accordo quadro ha durata biennale a far data dalla sottoscrizione deglistessi. Decorso detto termine ciascun aggiudicatario avrà l’onere di continuare in regime di proroga l’attività oggetto dell’accordo ai medesimi patti e condizioni, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di scelta dei nuovi contraenti.
N.B. Al termine del primo anno di validità di ciascun accordo quadro verrà effettuata una valutazione di merito e nel caso di valutazione negativa è diritto della Stazione Appaltante rescindere l’Accordo quadro.
CAPO III - GARANZIE PRESTATE DALL’AGGIUDICATARIO
3.1. CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria è dovuta nella misura del 2% dell’importo massimo di ciascun accordo quadro, e rimane valida per 180 giorni dalla data della gara. La cauzione provvisoria verrà automaticamente incamerata qualora l’Impresa non adempia all’obbligo di sottoscrivere l’accordo quadro nei termini di legge, nonché nel caso in cui l’Impresa sia inadempiente all’obbligo di produrre la documentazione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva, ovvero dalla documentazione suddetta risulti l’assenza di uno o più requisiti dichiarati in sede di gara.
3.2. CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva è dovuta nella misura del 10% dell’importo massimo di ciascun accordo quadro, salva l’eventuale maggiorazione di cui all’art. 113 del Codice e s.m., ed è condizione per poter procedere alla stipula dell’Accordoquadro.
La cauzione definitiva copre:
a) I danni derivanti alla Società o ai soggetti per i quali la medesima opera, dall’inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell’Aggiudicatario, con riferimento alle maggiori spese sostenute dal Committente per il riappalto o completamento dei lavori, alla ritardata entrata in reddito degli alloggi, alla prolungata gestione tecnico-amministrativa del cantiere e quant’altro specificamente verificatosi a seguito dell’inadempimento.
b) I danni ed i costi derivanti dall’inosservanza da parte dell’Aggiudicatario di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
c) Il rimborso delle somme pagate in più all’Aggiudicatario, rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
Per la parte di danni non coperta dalla cauzione definitiva la Società si riserva di agire anche in giudizio nei confronti dell’Aggiudicatario.
La cauzione definitiva rimarrà vincolata per l’intera durata di ciascun Accordo quadro.
N.B. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 113 del Codice e s.m. e secondo gli schemi di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004.
3.3. INCAMERAMENTO CAUZIONI
L’Aggiudicatario è nella piena conoscenza della natura di cauzione delle garanzie prestate e di cui ai precedenti punti nn. 3.1. e 3.2., in quanto destinate a consentire alla Società l’immediato incameramento, a semplice richiesta, del capitale relativo. L’Aggiudicario – ferma restando, l’eventuale successiva tutela di propri pretesi diritti – è consapevole di non aver titolo a frapporre alcun ostacolo all’incameramento delle cauzioni. Pertanto, ogni attività ostativa che fosse posta in essere dallo stesso nei confronti dei fideiussori integrerà un ulteriore e distinto inadempimento contrattuale, con conseguente specifica richiesta di danni da parte della Stazione Appaltante, anche aggravati ai sensi dell’art. 96 del c. p. c., in caso di giudizio.
3.4. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILEVERSO TERZI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 del Regolamento, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla Stazione Appaltante o dai soggetti per i quali la Stazione opera a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti e/o limitrofi verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (polizza CAR). La somma assicurata è quella indicata nel Bando di gara.
2) Responsabilità civile verso terzi (polizza RCT), per danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori; la somma è quella indicata nel Bando di gara.
3.5. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004. Le garanzie bancarie di cui all’art. 113 del Codice possono altresì essere prestate da Società di intermediazione finanziaria , iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.
CAPO IV NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
4.1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI
I singoli lavori saranno affidati e formalizzati mediante lettere di incarico trasmesse via fax o via posta elettronica certificata.
4.2. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
I lavori dichiarati urgenti dovranno essere eseguiti immediatamente e quindi iniziare entro il tempo tecnico necessario indicato nella lettera d’incarico, con inclusione anche dei giorni festivi e prefestivi e compresi i mesi di ferie estive.
CASA S.p.A. provvederà nel più breve tempo possibile a formalizzare l’incarico. In ogni caso la classificazione di urgenza indica che i lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre 3 giorni come stabilito dal “Contratto dei Servizi” stipulato da CASA S.p.A. con i 33 Comuni proprietari degli immobili e.r.p. dell’ambito L.O.D.E. Fiorentino.
In caso di impossibilità di intervento dovrà esserne data comunicazione immediata affinché CASA S.p.A. possa procedere diversamente.
Gli ordini di esecuzione dei lavori dati in via ordinaria salvo quanto disposto al successivo punto 7.8, saranno impartiti con orario 8.00 – 20.00 dal lunedì al giovedì e
8.00 – 15.00 il venerdì.
4.3. SOSPENSIONI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, CASA S.p.A., d'ufficio o su segnalazione dell’Aggiudicatario, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
4.4. MISURAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Per la misurazione delle quantità di lavoro eseguite si procederà secondo quanto previsto dalle norme di cui al "Capitolato Speciale Tipo" per appalto di lavori edilizi - capo III° art. 76 - edito dal Ministero LL.PP., salvo diverse indicazioni che siano espressamente specificate nellesingolevoci.
4.5. MANO D'OPERA
Per quanto si riferisce alla mano d'opera, i relativi prezzi così come indicati nell'Elenco Prezzi, allegato alla documentazione di gara, si intendono comprensivi: di ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili vari; delle spese relative alle assicurazioni sociali e previdenziali; degli oneri relativi alla prevenzione infortuni ed all'assistenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti; indennità di trasferta per lavori fuori zona; indennità per lavori speciali e/odisagiati.
Fermo restando quanto stabilito al successivo punto 7.8, e salvo diverse dichiarazioni rilasciate
dall’Impresa aggiudicataria nello Stampato “Offerta Qualità” e pertanto impegnative, l’eventuale maggiorazione per interventi richiesti in orari notturni normalmente non previsti e nei giorni esclusi dalla reperibilità sarà concordata con CASAS.p.A. divoltainvolta.
4.6. NOLI
Per quanto si riferisce ai noli, i prezzi indicati si intendono comprensivi di tutte le spese per dare i macchinari in cantiere pronti all'uso, inclusi trasporto, consumi, manutenzione, assicurazioni, quant'altro necessario.
4.7. MATERIALI
Tutti i materiali impiegati dovranno essere di prima scelta, rispondenti alle normative vigenti ed alle norme UNI ove esistenti. Dovranno comunque essere campionati ed espressamente accettati dal Direttore dei Lavori che si riserva, in caso contrario, il diritto di farli sostituire a suo insindacabile giudizio, senza che per questo spetti all'Impresa aggiudicatrice compenso di alcun genere.
Restano comunque a carico della medesima Impresa aggiudicatrice le garanziepreviste dal Codice Civile, compresa quella decennale sui materiali forniti e messi in opera.
I prezzi di Xxxxxx Xxxxxx relativi ai "Materiali a piè d'opera" sono riferiti a materiali forniti sul cantiere di esecuzione dei lavori e si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi a carico, trasporto, scarico, accantonamento, spese generali ed utili di impresa.
Per tutto quanto si riferisce a "Qualità e provenienza dei materiali" si fa riferimento a quanto previsto dalle norme di cui al “Capitolato Speciale Tipo” per appalto di lavori edilizi - Capo II, artt. 6-15 - edito dal Ministero dei LL.PP., salvo diversa indicazione che sia espressamente specificatanellesingolevoci.
Per tutto quanto si riferisce a "Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro" si fa riferimento a quanto previsto dalle norme di cui al “Capitolato Speciale Tipo” per appalto di lavori edilizi - Capo II, artt. 16-65 - edito dal Ministero dei LL.PP., salvo diversa indicazione che sia espressamente specificata nelle singole voci.
4.8. CONTABILITÀ DEI LAVORI
La contabilità dei lavori dovrà essere predisposta e trasmessa a CASA S.p.A. nei modi e con la modulistica concordata con la Società stessa.
Lo strumento di riferimento adottato per la gara d’appalto ai sensi della Legge Regionale 38/2007 e approvato con Delibera Giunta Regionale n° 595 del 18.05.2015 è in via prioritaria “Il Prezzario LLPP 2015 della Regione Toscana – Provincia di Firenze”.
Si specifica che relativamente ai casi in cui i prezzi o voci, riferite e lavorazioni di particolare difficoltà e/o zone disagiate e comunque per lavorazioni non presenti nel Prezziario di cui sopra, il prezzo sarà determinato definendo un valore congruo che sarà supportato da coerenti analisi dei prezzi, come previsto dal ‘art. 32 del DPR 207/2010 e comunque secondo la Nota Metodologica 2015” relativa allo stesso prezziario di cui sopra.
Il Prezzario LLPP 2015 della Regione Toscana – Provincia di Firenze costituisce l’elemento centrale per la tipologia dei lavori di cui trattasi, in quanto ben individua l’oggetto dell’appalto ed unifica i prezzi delle prestazioni di una singola zona (anche nel caso in cui la Società abbia l’esigenza di affidare tali prestazioni ad un soggetto diverso dall’affidatario di zona, che sia peraltro risultato ammesso in sede di gara).
La presentazione della contabilità dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo all’ultimazione dei lavori salvo diverso giustificativo.
N.B. Ad ogni contabilità dovrà essere allegato un buono di lavoro, sottoscritto in maniera leggibile dall’impresa aggiudicataria, contenente la descrizione dei lavori svolti, la data di ultimazione di essi ed il recapito telefonico dell’assegnatario e la firma dell’assegnatario stesso.
4.9. PAGAMENTI
Il pagamento avverrà ad ultimazione dell’intervento previe verifiche e controlli dei lavori stessi, ed a seguito di emissione di regolare fattura, che, a richiesta di CASA S.p.A., potrà ancheesserecumulativaperpiùlavoriordinati.
Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg dall’emissione della fattura solo a seguito di verifica della chiusura delle informazioni sul lavoro eseguito sulla procedura internet.
Non sarà in alcun caso ammesso il pagamento di lavori se non espressamente richiesti da CASA
S.p.A. odalla medesima autorizzati.
4.10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula dell’Accordo quadro, dovrà fornire l’indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni in entrata ed in uscita;
Sono obbligatori per l’aggiudicatario:
1) L’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2) L’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.
4.11. AVVERTENZA RELATIVA AI PAGAMENTI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, così come modificato dal
D.L. n. 16/2012, e stante quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prima che Casa S.p.A. proceda ad ogni pagamento, e quindi come condizione del pagamento stesso, l’Impresa (appaltatrice/subappaltatrice ecc) dovrà produrre apposita autodichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), in merito a:
- pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati nel presente appalto,
- versamento all’erario delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del presente appalto.
CAPO V SUBAPPALTO
5.1. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI
Si ricorda quanto specificato nel Bando di gara.
Stante la tipologia dei lavori (principalmente manutenzione ordinaria e pronto intervento) e la finalità di garantire rapidità e qualità degli interventi manutentivi, ne consegue l’obbligo per le imprese aggiudicatarie di maturare una conoscenza diretta del patrimonio abitativo oggetto degli interventi e di acquisire un’adeguata esperienza operativa sullostesso.
Per quanto sopra esposto ed in considerazione del rapporto diretto e continuo che la Stazione Appaltante intratterrà con le maestranze alla diretta dipendenza delle imprese esecutrici dell’appalto, è vietato il subappalto nella categoria prevalente (OG1).
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare in sede di gara l'apposito stampato (denominato S2) relativo all’eventuale subappalto (fermo restando il divieto di subappalto delle opere relative alla categoria principale, come argomentato al precedente capoverso) fornito dalla Stazione Appaltante debitamente compilato efirmato.
Il contenuto dello stampato denominato S2, sottoscritto dall’Impresa e presentato in sede di
gara, è impegnativo per l'Impresa aggiudicataria; la Stazione Appaltante verificherà nel corso dei lavori il rispetto del suddetto stampato, sia relativamente alle tipologie di lavorazione, sia relativamente alla percentuale massima di subappalto. Non saranno quindi concesse autorizzazioni al subappalto e contratti similari per opere non indicate nel citato stampato.
Inoltre, l’Impresa appaltatrice prende atto che non saranno autorizzati subappalti ocontratti similari, ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di legge.
Si richiamano i divieti di cui agli artt. 107, 108 e 109 del Regolamento, e all’art. 37, comma 11, del Codice Appalti.
5.2. AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI
L’affidamento in subappalto o contratti similari di parte delle opere deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del Codice, all’art. 170 del Regolamento, agli artt. 10 della Leggen. 575/1965 e 18 della Leggen.55/1990,nonchéalD.P.R.n.252/1998.
La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere inoltrata dall’Impresa aggiudicataria alla Stazione Appaltante, completa di tutta la documentazione di cui ai successivi capoversi.
Entro i 30 giorni successivi a quello in cui la suddetta richiesta è pervenuta a CASA
S.p.A. (ovvero da quello in cui la documentazione eventualmente carente sia stata completata dall’Impresa), la Stazione Appaltante comunicherà per scritto la relativa determinazione. Trascorso detto termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, (fatta salva eventuale proroga nei casi previsti dalla L. 55/1990 e s.m.) l’autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti.
La richiesta di autorizzazione dovrà contenere, oltre alla denominazione della Ditta subappaltatrice, la descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare ed il relativo importo presunto, l’impegno scritto a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, riferita all’Impresa cui si intende affidare il subappalto:
a) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), non anteriore a 6 mesi dalla data della presentazionedella richiesta,
b) Dichiarazione timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autentificata o mediante autocertificazione con fotocopia di un documento identificativo in corso di validità, attestante il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010;
- attestazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA), oppure in mancanza, i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, a seconda dell’importo presunto dei lavori da subappaltare.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 il certificato di cui al punto a) o la documentazione di cui al punto b) dovranno essere riferiti:
- (per le società di capitali -anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile-, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del Codice Civile)al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; in particolare, nei consorzi e nelle società consortili, la documentazione è estesa a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della PubblicaAmministrazione;
- per i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, a chi ne ha rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all’art. 2506 del Codice Civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
L’Aggiudicatario, una volta ottenuta l’autorizzazione al subappalto, prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, accompagnato da una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, consorzio o società.
5.3. CONTRATTO DI SUBAPPALTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il subappaltatore è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente nel contratto di subappalto è obbligatorio inserire quanto di seguito indicato:
1) C.I.G. (codice identificativo gara) del contratto di appalto;
2) Indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni in entrata ed in uscita;
Sono obbligatoriperilsubappaltatore:
• L’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• L’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11della L. 3/2003.
5.4. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI INERENTI IL SUBAPPALTO
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa subappaltatrice, per il tramite dell’Aggiudicatario, trasmetterà alla Società la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile (D.U.R.C.).
E’ onere dell’Impresa trasmettere documentazione attestante i versamenti contributivi,- previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di effettuare le opportune verifiche di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Il Subappaltatore o titolare di contratti similari sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire al coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione un Piano Complementare di dettaglio per quanto riguarda le opere di loro competenza.
5.5. PAGAMENTI DIRETTI AL SUBAPPALTATORE
Come indicato nella lettera di xxxxxx/bando di gara, ai sensi dell’art. 13 della L. 180/2011,(c.d. “Statuto delle Imprese”) e dell’art. 118, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e
s.m. e i., la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite e previamente autorizzatedalla Stazione Appaltante.
Conseguentemente sarà necessario che l’Appaltatore rediga apposita preliminare contabilità dei lavori per la quota del subappalto, che sarà concordata in contraddittorio con la Stazione Appaltante.
5.6. FORNITURE CON POSA IN OPERA
Ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere le fatture quietanzate relative alle prestazioni oggetto di fornitura con posa in opera, pena il mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante
CAPO VI - SICUREZZA
6.1. NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, come meglio specificato al successivo punto.
A tal fine l’Appaltatore dovrà nominare, assumendone i relativi oneri, un Responsabile di cantiere, dotato di adeguata professionalità ed esperienza, che segua costantemente l’andamento dei lavori. Il nominativo di tale Responsabile dovrà essere formalmente comunicato alla Stazione Appaltante, con l’indicazione della specifica qualifica posseduta.
L’Appaltatore è tenuto a rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza, per l’applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza, cui sono sottoposte tutte le operazioni previste dall’appalto.
Il Responsabile di cantiere dovrà, fra l’altro, sovrintendere all’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori.
6.1.1. PIANI DELLA SICUREZZA
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, eventuali Piani di Sicurezza e di Coordinamento e gli altri documenti relativi predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che si renderanno necessari durante le lavorazioni in oggetto e che verranno messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato all’osservanza di ogni disposizione contenuta nell’apposito accordo stipulato fra la Stazione Appaltante e la ASL.
3. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza così come previsto dalD. Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al punto 1), previsto dal D. Lgs. 81/2008.
5. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 Giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
6. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. 81/2008.
7. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea, o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. E’ obbligo dell’Appaltatore assicurare la continua formazione del personale dipendente, in merito alle problematiche della sicurezza, informandone tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
9. Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza ed anche del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
6.2. INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
In caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione attiverà tutte le misure previste dal D.lgs. n. 81/2008.
Il pagamento degli acconti dovuti sarà fatto previa vidimazione dei documenti contabili da
parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che attesti l’osservanza delle norme sulla sicurezza.
In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti stessi verranno sospesi fino a quando non verrà attestata la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite, senza che per questo spetti all’Appaltatore alcuna indennità, interessi o altro.
6.3. NORME DI SICUREZZA NEI SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI
L’Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 681/2008, e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dello stesso decreto.
I Subappaltatori ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza nonché del Piano complementare, per quanto riguarda la loro competenza.
6.4 ACCORDO SULLA SICUREZZA
E’ allegato al presente capitolato l’Accordo operativo in merito alla sicurezza dei cantieri edili stipulato in data 01.02.2007 tra CASA S.p.A. – A.S.L. 10 di Firenze – Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze – C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. - Filea C.G.I.L., Xxxxx C.I.S.L., Feneat U.I.L. Detto accordo forma parte integrante del capitolato stesso e costituisce norma obbligatoria per l’Appaltatore in ogni sua parte.
CAPO VII SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
7.1. SPESE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.
Tutte le spese di contratto, bolli, registrazione e quant’altro sono a carico dell’aggiudicatario. Sono a carico dell'aggiudicatario, e ricompresi nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori ed in particolare:
a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio di cantiere;
b) spese per il rilascio di certificati da parte degli organi tecnici, amministrativi o sanitari, conseguenti ai lavori;
c) versamento delle eventuali quote dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti relativamente agli atti tecnici di competenza dell'Impresa, nelle forme e nei modi di cui alle norme vigenti;
d) spese relative all'onorario del Collaudatore delle opere in cemento armato ove necessario e per quant'altro previsto ai sensi della Legge 5.11.1971 n° 1086, comprese le eventuali prove sui materiali in essa previste;
e) spese per l'esecuzione di eventuali prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
f) spese per eventuali collaudi di impianti elettrici e di riscaldamento, collaudi in corso d'opera, in genere richiesti dalla D.L., ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene;
g) versamento del deposito cautelare per eventuali danni a marciapiedi o sedi stradali, eventualmente richiesto dalle Amministrazioni Comunali;
h) oneri e spese per lo smaltimenti di rifiuti, di qualsiasi genere e natura, ivi compresi quelli speciali di qualunque natura;
i) tutte le spese ed oneri per opere, diritti, rimborsi, ecc. spettanti agli enti erogatori per allacciamenti di luce, forza motrice, telefono, acqua e gas, nonché per eventuali danni che dovessero essere arrecati a tutte le condutture esistenti.
l) eventuali oneri e spese derivanti dalla necessità di adottare dispositivi antifurto ed antinfortunistici nei confronti degli occupanti di alloggi o per lo spostamento di mobili e masserizienecessarioperl’esecuzionedeilavori.
7.2. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.
L’Appaltatore ha l'obbligo della garanzia dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, ed è, a norma dell’art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformità dell’opera compiuta, nonché, a norma dell’art. 1669 del C. C., dei difetti e della sua eventuale rovina.
Xxxxx restando tutti gli oneri di legge e di Capitolato Generale, nonché quelli di cui al presente Capitolato Speciale ed al Contratto, saranno a carico dell’Appaltatore glioneri ed obblighi seguenti,indicati,peraltroinmodononesaustivo:
1) La formazione e l’esercizio del cantiere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti che necessitano per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del Contratto; la pulizia e manutenzione dello stesso, la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori; la realizzazione e il mantenimento della recinzione del cantiere.
2) La fornitura di acqua potabile per il personale addetto ai lavori.
3) L’esecuzione, presso i laboratori autorizzati, di tutte le verifiche e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella ristrutturazione. I campioni, muniti di sigla del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, dovranno essere conservati in luogo indicato dal Direttoredei Lavori.
4) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, come previsti nel Piano della Sicurezza e/o dalle norme applicabili al cantiere ove richiesto.
5) L’osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell’appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ecc.);
6) Il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della Legge 55/1990.
In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva (punto. 3.2. del presente Capitolato Speciale).
7) L'assicurazione di tutte le opere del cantiere.
8) La completa pulizia di tutti i luoghi, locali comuni, pertinenze ed accessori, oggetto dei lavori, prima della consegna delle opere realizzate.
9) La direzione del cantiere a mezzo di personale qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante.
10) Ove richiesto predisporre l’elenco dei fornitori e fornire le garanzie per ricambi ed assistenza per particolari componenti installati
11) Eventuale raccolta e fornitura alla Stazione Appaltante delle certificazioni, elaborati e quant'altro di competenza e relative opere e forniture eseguite, necessari per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni.
12) Garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, nonché la fornitura di acqua
ed energia elettrica, per tutto il tempo necessario per l’esecuzione delle lavorazioni che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altri.
13) Far fronte ad ogni ulteriore onere previsto all'art. 5 del Capitolato Generale e da ogni altra disposizioneapplicabile.
20) Ove necessario o richiesto fornitura dei calcoli e del progetto esecutivo di eventuali strutture in conformità con le norme di legge vigenti, ove richiesto per opere urgenti.
21) Ove necessario o richiesto fornitura dei calcoli dell'impianto di riscaldamento e del progetto esecutivo delle opere di coibentazione termica in conformità delle leggi vigenti per il contenimento del consumo energetico per gli edifici di civile abitazione ove richiesto in via d’urgenza per interventi inderogabili.
22) Fornitura, ove necessario, dei calcoli e del progetto esecutivo degli impianti idrico- sanitario, di smaltimento dei liquami e fognature, elettrici, del gas nonché altri eventualmente previsti, redatti da tecnico qualificato ove richiesto.
23) Esecuzione, con immediatezza e senza alcun compenso, di tutte le riparazioni, ripristini e sostituzioni per difetti di realizzazione dei singoli interventi.
24) Xxxxx e adempimenti conseguenti alla Legge 5.3.1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti e successive modifiche ed integrazioni, aggiornamenti, regolamenti.
25) Presentazione immediata a CASA S.p.A., in caso di riparazioni di impianti idrici condominiali, di contabilità lavori e fattura per i necessari ricalcoli delle dispersioni idriche, entro 15 gg. dall’ultimazione dei lavori stessi, dovrà inoltre essere comunicata la lettura del contatore generale al momento della riparazione avvenuta .
26) Effettuazione, ove richiesto da CASA S.p.A., di sopralluoghi e verifiche, anche al fine della definizione delle competenze a norma del regolamento di Utenza.
27) Effettuazione, ove richiesto da CASA S.p.A., di sopralluoghi e verifiche di impianti fognari condominiali con schemi grafici degli stati attuali ai fini della mappatura del patrimonio compresa assistenza a Ditte di “Spurgo” ove richiesto.
28) Comunicazione tempestiva a CASA S.p.A. di ogni informazione relativa a situazioni di pericolosità o comunque a lavori necessari, dei quali l’Affidatario sia venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione dei lavori ordinati.
29) Collaborazione, anche con rilascio di attestazioni e dichiarazioni, alle eventuali pratiche per risarcimento danni promosse da CASA S.p.A. nei confronti della propria compagnia assicuratrice in dipendenza dei guasti e malfunzionamenti sui quali l’Appaltatore èintervenuto.
30) Attuazione di quanto previsto all’art. 36 bis, commi 3,4 e 5 del D.L. n. 223/2006, che sancisce l’obbligo dell’Appaltatore di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
7.3. OBBLIGO DI GARANTIRE STRUTTURA OPERATIVA ADEGUATA
Come ben specificato nel Bando di gara la sottoscrizione dell’accordo quadro è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa aggiudicataria di aver istituito entro il raggio di 50 Km dal centro della città di Firenze (p.zza della Signoria), una sede (con adeguato magazzino, materiali e mezzi d’opera) tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi oggetto dell’Accordo quadro. Il numero delle maestranze alla diretta dipendenza dell’impresa non può essere inferiore a quanto eventualmente dichiarato nello Stampato “Offerta Qualità” e comunque non deve essere mai inferiore a n. 2 operai specializzati e n. 2 operai comuni .
La finalità di tale disposizione, che sarà oggetto di puntuale verifica da parte di CASA S.p.A., è quella di assicurare lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio e.r.p. gestito da CASA S.p.A. nei 31 Comuni dell’ambito L.O.D.E. Fiorentino, da parte di imprese che abbiano effettivamente impiantato una struttura operativa efficiente ed efficace (magazzino, mezzi d’opera, maestranze come in dettaglio sopra specificato) direttamente insediata nel territorio dove occorrerà intervenire.
A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella sede operativa indicata al fine di accertare l’effettività di quanto dichiarato dall’Impresa aggiudicataria e la rispondenza alle caratteristiche e consistenze minime qui sopra dettagliatamente indicate.
Qualora gli accertamenti di cui sopra diano esito negativo non si procederà alla sottoscrizione dell’accordo quadro.
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire l’organizzazione operativa sopra riportata per l’intera durata dell’Accordoquadro.
Dovrà inoltre essere sempre reperibile un responsabile tecnico dell’Impresa Aggiudicatrice per tutte le informazioni e le disposizioni necessarie.
7.4. OBBLIGO DI PULIZIA ORDINARIA DEI MANTI FOTOVOLTAICI PER MEZZO DEL LAVAGGIO PERIODICO DEI PANNELLI SOLARI COSTITUENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo effettuare la pulizia e il lavaggio periodico (almeno 3 volte l’anno) dei moduli fotovoltaici costituenti i 23 impianti fotovoltaici realizzati sulle coperture di alcuni immobili del patrimonio E.R.P. gestito e ricadenti nella Zona oggetto del contratto. La pulizia delle coperture fotovoltaiche dovrà essere effettuate secondo le relative schede tecniche di manutenzione periodica relative alla tipologia di moduli fotovoltaici installati e secondo quanto indicato dalla Stazione Appaltante. Ciascun immobile è dotato di presa idrica con rubinetto posto direttamente sul piano di quota di installazione di detti impianti fotovoltaici, al fine di facilitare le operazioni di approvvigionamento idrico necessario alla pulizia.
Qui di seguito vengono indicate le specifiche degli impianti fotovoltaici realizzati:
N. | Comune | Indirizzo impianto | TOTALE copertura (MQ) | Tot. moduli fotovoltaici (n.°) | Dimensione modulo (MQ/CAD) | TOTALEmq fotovoltaico installato (MQ) |
1 | Firenze | ViaVal D'Ombrone 8-14 | 608,44 | 292 | 1,50 | 438,00 |
2 | Firenze | Xxx Xxxxxx 00/00-00 | 516,68 | 208 | 1,50 | 312,00 |
3 | Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx 00-00 falda 1 | 472,07 | 196 | 1,50 | 294,00 |
4 | Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx 00-00 falda 2 | 472,07 | 250 | 1,50 | 375,00 |
5 | Firenze | ViaCanova166/1-3 | 516,68 | 208 | 1,50 | 312,00 |
6 | Firenze | ViaNavedi Brozzi 13/1-5 falda 1 | 371,74 | 198 | 1,50 | 297,00 |
7 | Firenze | ViaNavedi Brozzi 13/1-5 falda 2 | 371,74 | 182 | 1,50 | 273,00 |
8 | Xxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxxx 0 e 5/A | 444,92 | 218 | 1,50 | 327,00 |
9 | Sesto Fiorentino | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 694,78 | 348 | 1,50 | 522,00 |
10 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 536,82 | 273 | 1,50 | 409,50 |
11 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 536,82 | 273 | 1,50 | 409,50 |
12 | Sesto Fiorentino | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 536,82 | 273 | 1,50 | 409,50 |
13 | Figline Valdarno | Piazza della Speranza 2-4 | 714,10 | 288 | 1,50 | 432,00 |
14 | Reggello | Xxx X. Xxxxxxx 00-00 | 521,37 | 257 | 1,50 | 385,50 |
15 | Signa | Xxx xxxxx Xxxxx 00 | 422,47 | 173 | 1,50 | 259,50 |
16 | Xxxxxx | Xxx0xXxxxxx00-00 | 459,98 | 169 | 1,50 | 253,50 |
17 | Scandicci | Via Pacchi 8-10 | 461,04 | 186 | 1,50 | 279,00 |
18 | Scandicci | Xxx Xxxxxx 00-00 | 461,04 | 186 | 1,50 | 279,00 |
19 | Firenze | ViaCanova100/1-2 | 630,33 | 240 | 1,64 | 393,60 |
20 | Firenze | Via Canova100/3 | 356,54 | 196 | 1,64 | 321,44 |
21 | Firenze | ViaCanova102-104 | 622,71 | 292 | 1,64 | 478,88 |
22 | Firenze | ViadellaCasella92/1-4 | 673,84 | 336 | 1,64 | 551,04 |
23 | Firenze | ViadellaCasella92/5-8 | 673,84 | 336 | 1,64 | 551,04 |
Totali | 12.076,84 | 5.578,00 | 8.563,00 |
Importo per il servizio di pulizia di impianti fotovoltaici su copertura di edifici di E.R.P.,pari a 0,85
€/mq di fotovoltaico installato.
7.5. OBBLIGO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PREDITTIVA, DI MONITORAGGIO E ISPEZIONE CON RILEVAMENTO GUASTI E VERIFICA TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare la manutenzione predittiva al fine di scongiurare eventuali “fermo impianto” tali da diminuirne la producibilità annua attesa per mezzo sia di interventi periodici programmati che di interventi a seguito di rilevamento di anomalie o guasti, gestiti anche dal sistema di monitoraggio e tele gestione dedicato. Tale servizio dovrà essere svolto da personale professionalmente formato a tale scopo al fine di eseguire, a titolo meramente indicativo ed esemplificativo, i seguenti interventi compresi nel costo annuo adimpiantogestito:
- Verifica dell’impianto di terra, con almeno 2 controlli semestrali, al fine di verificare l’integrità dell’impianto di terra ed il serraggio delle connessioni accessibili, comprensivo di prove strumentali per la verifica della continuità deiconduttori;
- Verifica dei moduli fotovoltaici, con almeno 2 controlli semestrali, al fine di verificare lo stato dei componenti e delle connessioni elettriche con controlli sia a vista che con verifiche strumentali, prove di funzionamento dei dispositivi di comando e di protezione elettrica;
- Verifica delle stringhe, con almeno 2 controlli semestrali, al fine di verificare con idonea strumentazione lo scostamento delle tensioni a vuoto di ogni singola stringa;
- Verifica dei quadri elettrici, con almeno 2 controlli semestrali, al fine di verificare le apparecchiature di protezione, lo stato degli scaricatori di sovratensione e le funzionalità delle interfacce oltre alla verifica di funzionalità delle protezioni differenziali e magnetotermiche e dei relativi contatti e serraggi dei componenti elettrici del quadro;
- Lettura settimanale dei dati di produzione/consumo dell’energia elettrica immessa in rete;
- Pulizia dei locali tecnici, nei quali sono collocati i quadri, gli inverter e i trasformatori, al fine di mantenere in esercizio tutte le apparecchiature elettriche come previsto dai relativi piani di manutenzione.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare il monitoraggio degli impianti fotovoltaici usufruendo del sistema di trasmissione dati e tele gestione. Il sistema di monitoraggio, attualmente ad uso esclusivo della Stazione Appaltante, provvede a dare informazioni sul funzionamento delle apparecchiature principali installate (quali inverter, stringhe, sonde digitali, ecc…) e sui parametri di funzionamento e i dati di produzione degli impianti (temperatura, irraggiamento, produzione istantanea, giornaliera e annua, ecc…). Tale sistema, funzionante su portali web dedicati, provvede anche all’invio di e- mail di allarme e di riepilogo dei dati di funzionamento sopra descritti.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione degli impianti fotovoltaici, sia da remoto che sulla base di specifici interventi periodici, anche successivamente al rilevamento di anomalie e guasti per mezzo dei sistemi di tele gestione sopra indicati, provvedere al riscontro dell’anomalia o del guasto, anche presso l’impianto, al fine di ripristinare tempestivamente la funzionalità entro le 24 H dalla segnalazione. Tale servizio dovrà essere svolto da personale professionalmenteformatoatalescopo.
A titolo meramente indicativo ed esemplificativo si elencano le possibili anomalie, che dovranno essere gestite e risolte, comprese nel costo annuo ad impianto gestito:
- Mancanza di alimentazione da rete;
- Mancanza di produzione del generatore fotovoltaico;
- Intervento di interruttori magnetotermici e differenziali;
- Intervento di sezionatori e/o fusibili di protezione della rete;
- Intervento di crepuscolari o orologi astronomici;
Laddove si ritenga che il guasto non sia risolvibile nell’arco delle 24 H, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla Stazione Appaltante in modo da attivare i canali necessari al fine di risolvere immediatamente l’anomalia o il guasto rilevato. Tale servizio dovrà essere svoltodapersonaleprofessionalmenteformatoatalescopo.
A titolo meramente indicativo ed esemplificativo si elencano le possibili anomalie, che dovranno essere gestite e che non sono comprese nel costo annuo ad impianto gestito, ma faranno parte di eventuali ordini di lavoro successivi e non esclusivi:
- Sostituzione di pannelli fotovoltaici;
- Sostituzione di inverter;
- Sostituzione di trasformatori;
- Sostituzione di cablaggi e interruttori/sezionatori;
- Sostituzione di quadri elettrici o parte di essi;
N. | Comune | Indirizzo impianto | TOTALE copertura (MQ) | Tot. moduli fotovoltaici (n.°) | Dimensione modulo (MQ/CAD) | Potenza installata (kWp) |
1 | Firenze | ViaVal D'Ombrone 8-14 | 608,44 | 292 | 1,50 | 55,48 |
2 | Firenze | Xxx Xxxxxx 00/00-00 | 516,68 | 208 | 1,50 | 41,60 |
3 | Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx 00-00 falda 1 | 472,07 | 196 | 1,50 | 39,20 |
4 | Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx 00-00 falda 2 | 472,07 | 250 | 1,50 | 48,04 |
5 | Firenze | ViaCanova166/1-3 | 516,68 | 208 | 1,50 | 39,52 |
6 | Firenze | ViaNavedi Brozzi 13/1-5 falda 1 | 371,74 | 198 | 1,50 | 39,60 |
7 | Xxxxxxx | XxxXxxx xx Xxxxxx 00/0-0 falda 2 | 371,74 | 182 | 1,50 | 36,40 |
8 | Xxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxxx 0 e 5/A | 444,92 | 218 | 1,50 | 41,42 |
9 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 694,78 | 348 | 1,50 | 66,12 |
10 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 536,82 | 273 | 1,50 | 53,80 |
11 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 536,82 | 273 | 1,50 | 53,80 |
12 | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx 00 | 536,82 | 273 | 1,50 | 53,80 |
13 | Figline Valdarno | Piazza della Speranza 2-4 | 714,10 | 288 | 1,50 | 54,72 |
14 | Reggello | Xxx X. Xxxxxxx 00-00 | 521,37 | 257 | 1,50 | 51,81 |
15 | Signa | Xxx xxxxx Xxxxx 00 | 422,47 | 173 | 1,50 | 32,32 |
16 | Xxxxxx | Xxx0xXxxxxx00-00 | 459,98 | 169 | 1,50 | 32,95 |
17 | Scandicci | Via Pacchi 8-10 | 461,04 | 186 | 1,50 | 34,71 |
18 | Scandicci | Via Pacchi 12-14 | 461,04 | 186 | 1,50 | 34,71 |
19 | Firenze | ViaCanova100/1-2 | 630,33 | 240 | 1,64 | 54,00 |
20 | Firenze | Via Canova100/3 | 356,54 | 196 | 1,64 | 44,10 |
21 | Firenze | ViaCanova102-104 | 622,71 | 292 | 1,64 | 65,70 |
22 | Firenze | ViadellaCasella92/1-4 | 673,84 | 336 | 1,64 | 75,60 |
23 | Firenze | ViadellaCasella92/5-8 | 673,84 | 336 | 1,64 | 75,60 |
totale parziale | 12.076,84 | 5.578,00 | 1.125,00 |
Importo per il servizio di manutenzione elettrica predittiva, di monitoraggio e ispezione con rilevamento guasti e verifica tecnico funzionale degli impianti fotovoltaici su copertura di edifici di E.R.P., pari a 2.000,00 €/impianto di fotovoltaicoinstallato.
N.B. E’ fatto obbligo dell’Aggiudicatario, dare dimostrazione della capacità professionale del personale dedicato a tale servizio.
7.6. OBBLIGO DI ADEGUARSI ALLA PROCEDURA INFORMATICA UTILIZZATA DALLA STAZIONE APPALTANTE.
Le imprese aggiudicatarie avranno l’obbligo di utilizzare per ogni commessa di lavoro (pronto intervento) la procedura informatica predisposta da CASA S.p.A. relativamente alla ricezione degli ordini di lavoro, alla gestione degli stessi attraverso internet e/o telefoni palmari con trasmissione d’informazioni per l’inizio lavori, le sospensioni e la fine degli stessi, alla trasmissione di foto (se rilevanti) inerenti all’attività lavorativa se richieste dalla D.L., ed, inoltre alla trasmissione di ogni altra informazione utile alla gestione dell’ordinativo e alla successiva contabilizzazione dellostesso.
7.7. RISPETTO E TUTELA DEI RESIDENTI – RESPONSABILITÀ SOCIALE
L’Aggiudicatario, fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti punti., è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie a limitare al minimo i disagi per i residenti, con particolare attenzione per le esigenze di vita e di mobilità dei portatori di handicap.
L’Aggiudicatario si impegna per sé e per i propri dipendenti o incaricati alla tutela della riservatezza delle persone residenti, tenendo presenti le responsabilità, anche di natura penale, conseguenti alla comunicazione e diffusione non autorizzate di notizie comunque acquisite in occasione dell’esecuzione dei lavori.
Ferma restando la piena applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di quelle sull’applicazione ai lavoratori del CCNL e delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori stessi, l’appaltatore è impegnato ad adeguare la propria attività imprenditoriale ai più generali principi di responsabilità sociale delineati dalla norma XX 0000, ai quali CASA
S.p.A. impronta la propria azione, in quanto soggetto certificato.
7.8. REPERIBILITÀ
L’Aggiudicatario garantirà la reperibilità immediata di venerdì (ore 15.00-20.00), sabato, domenicaefestivi (ore 8.00-20.00), previaccordicongliufficidi CASAS.p.A.
In tali fasce di reperibilità l’Aggiudicatario ha l’obbligo di attivarsi immediatamente per l’esecuzione di interventi urgenti.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i giorni del 1 gennaio, 15 agosto, 25 dicembre e la domenica di Pasqua.
Previa verifica di CASA S.p.A. nella persona del tecnico referente all’Appaltatore verrà corrisposta una indennità forfetaria pari ad € 250,00 per ogni fine settimana, ed € 100,00 per ogni giorno singolo festivo al difuori dei fine settimana.
N.B. Le dichiarazioni di miglioramento delle sopra riportate condizioni economiche eventualmente rilasciate nello stampato “Offerta Qualità” (vedi punto 6.2m) del Disciplinare di gara, sono assolutamente impegnative per l’impresa aggiudicataria; conseguentemente alla stessa verranno applicati gli eventuali sconti offerti in sede di gara.
7.9. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.
L'Aggiudicatario si assume la piena responsabilità con relativo risarcimento dei danni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti del presente capo VII.
E’ precisato che tra i danni risarcibili da parte dell’Impresa sono ricompresi quelli provocati alla proprietà, a CASA S.p.A., agli assegnatari o terzi per ingiustificato ritardo nell’inizio o nell’ultimazione dell’intervento.
L’accertamento di gravi o ripetuti inadempimenti sarà inoltre motivo di risoluzione del contratto.
Nonostante il diritto di sorveglianza da parte di CASA S.p.A. in generale, ed in particolare nonostante i controlli da parte della Direzione Lavori, l' Aggiudicatario si assume e/o rimane civilmente e penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dell'appalto, della loro stabilità, conformità al progetto e perfetta riuscita nei confronti sia della proprietà, sia di CASA S.p.A., sia di terzi, per qualsiasi motivo o causa in dipendenza del presente contratto.
L' Aggiudicatario dovrà pertanto risarcire alla proprietà, CASA S.p.A. ed ai terzi tutti i danni, anche se involontari, che potessero derivare alle opere, alle persone ed alle cose a causa dei lavori, dei depositi di materiali, delle escavazioni, delle installazioni, degli impianti di cantiere, dei macchinari, attrezzi, mezzi d'opera, ecc., della manovra dei medesimi, degli scarichi d'acqua di ogni natura, dell'abbattimento di piante e di quanto altro così da sollevare l'Azienda da ogni danno o molestia.
7.10. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nella lettera di incarico, ove CASA S.p.A. ne ravvisi l’opportunità in relazione alla tipologia dei lavori affidati, potrà essere prevista una penale giornaliera per ritardo nell’ultimazione dei lavori determinatanellamisuradi €12,00(dodici).
7.11. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
L’Impresa aggiudicataria sarà impegnata ai sensi della legge 19.03.1990 n. 55 e del DPCM 10.01.1991 n. 55, e successive modificazioni, a fornire a CASA S.p.A. tutta la documentazione ed a rilasciare tutte le attestazioni e comunicazioni previste dalla legge.
CAPO VIII CESSAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante potrà recedere dall’Accordo Quadro, con preavviso minimo di 60 giorni, spettando in tal caso all’impresa aggiudicataria unicamente il pagamento per gli interventi effettuati .
8.1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il Committente è in diritto di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti dagli art. 131 e136 del Codice, nonché dagli artt. 117 e 129 del sopra citato Regolamento.
La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione dell’Accordo Quadro, è rimessa al Committente.
Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di risoluzione dell’Accordo Quadro i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutiveespresse:
1. qualora gli interventi affidati vengano eseguiti con gravi o ripetuti ritardi;
2. qualora si verifichino gravi o ripetuti ritardi o difformità nella trasmissione alla Committenza della documentazione, delle contabilità e delle fatture relative a ciascun intervento;
3. qualora l’Aggiudicatario esegua gli interventi in modo tale da arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli alloggi e loro vicini, oltre quanto inevitabile in relazione alla natura dei lavori;
4. qualora l’Aggiudicatario abbia violato l’obbligo della richiesta dell’autorizzazione al subappalto o contratti similari o abbia ottenuto l’autorizzazione con documentazione che risulti non corrispondente alla verità;
5. qualora si accertino gravi e ripetute violazioni da parte dell’Aggiudicatario alle norme sulla sicurezza;
6. qualora l’Aggiudicatario non si adegui al contenuto di eventuali appositi Protocolli d’Intesa in materia di sicurezza sui cantieri stipulati tra la Stazione Appaltante, la ASL ed eventuali altri Enti o soggetti;
7. qualora l’Aggiudicatario abbia commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
8. qualora l’Aggiudicatario abbia impiegato personale non risultante dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria;
Il risarcimento del danno a CASA S.p.A. (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in caso di risoluzione per inadempimento, è calcolato, forfetariamente ed omnicomprensivamente, moltiplicando per 100 l’importo della penale giornaliera di cui al punton. 7.10..
In presenza di circostanze specifiche, la Committenza si riserva peraltro di richiedere il maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Committenza stessa.
Per la risoluzione dell’Accordo quadro si applicano le previsioni di cui all’art. 138 del Codice.
Per tutti i casi di cessazione dell’Accordo quadro, ai fini del computo dei lavori eseguiti e della determinazione dell’importo complessivamente dovuto all'Impresa per quanto realizzato, si procederàcon lacontabilizzazioneamisura.
La somma complessiva contabilizzata a favore dell’Impresa, secondo quanto sopraindicato, è oggetto di compensazione con il credito vantato dalla committenza nei confronti dell’Impresa per i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento.
CAP IX – CONTROVERSIE
9.1. GIUDIZI ESPERIBILI
Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dall’art. 34 del Capitolato Generale e dalla parte IV del Codice.
Ai sensi dell’art. 241 del Codice e dell’art. 34 del Capitolato Generale, è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri espressamente la comune volontà delle due parti.
9.2. FORO COMPETENTE
In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competenteesclusivamenteilForodi Firenze.
CAP X – NORME DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
RISPETTO DELLA NORMA SA8000
CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici ed i propri
fornitori o subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest’ultimi dei principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale questa Società ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni disposte saranno pertanto condizionate all’impegno delle Imprese, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di responsabilità sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l’espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.
CASA S.p.A. considera altresì inderogabile l’osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell’appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della Legge 55/1990.
ALL. A al Capitolato Speciale d’Appalto.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ( ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445 )
APPALTO DEI LAVORI DI ……
STAZIONE APPALTANTE CASA S.p.A. - CIG: ………..
Il/la sottoscritto/a
(Cognome ) ( Nome )
nato/a a
( Luogo )
il
residente a in xxx xx
( Xxxxx ) ( Xxxx ) ( xxxxxxxxx )
Nella piena conoscenza dei fatti di cui alla presente dichiarazione relativamente all’Impresa
di
□ APPALTATRICE
□ SUBAPPALTRATICE
e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ( art. 76
D.P.R. 445/2000 ).
D I C H I A R A
1) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento nel pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003;
2) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto non sussiste alcun inadempimento nel versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006;
3) Che relativamente alle fatture inerenti le prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento al versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006.
lì
Il Dichiarante
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. ( art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000 )