Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1474
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
22/10/2020 - 07:11
Indice
1. DDL S. 1474 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1474 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 11
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 12
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019 13
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020 24
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (ant.) del 21/10/2020 37
1. DDL S. 1474 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 1474 XVIII Legislatura
Titolo breve: Malattia liberi professionisti
Iter
8 luglio 2020: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1474 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xxxxxx de Xxxxxxxx ( FdI ) Cofirmatari
Xxxxxxxx Xxxx ( M5S ), Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx ( FI-BP ), Xxxxxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ),
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx ( PD ), Xxxxxx Xxxxxx ( Aut (SVP-PATT, UV) )
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx ( M5S ) (aggiunge firma in data 21 ottobre 2020)
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 8 agosto 2019; annunciato nella seduta n. 146 del 20 agosto 2019. Classificazione TESEO
SOSPENSIONE DI TERMINI , LIBERI PROFESSIONISTI , INFORTUNI SUL LAVORO , MALATTIE , RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Articoli
RICOVERI OSPEDALIERI (Artt.1, 2), INABILI AL LAVORO O AL SERVIZIO (Artt.1, 2), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), LAVORATORI AUTONOMI (Art.1), PARTO (Art.4), MORTE (Art.5), SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (Artt.6, 7), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.8), INTERESSI LEGALI (Art.8), VISITE MEDICHE (Art.9), PENE DETENTIVE (Art.10), PENE PECUNIARIE (Art.10), REGOLAMENTI (Art.11)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxx X'Xxxxxx (M5S) (dato conto della nomina il 5 novembre 2019) .
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 16 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 156 del 16 ottobre 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), Questioni regionali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 1474
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE XXXXXXXX , XXXX , XXXXXXXX XXXXXX , XXXXX , XXXXXX e
XXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2019
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ripropone il medesimo testo già presentato nel corso della scorsa legislatura alla Camera dei deputati ed è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi. Al riguardo, appare evidente come il libero professionista che abbia subìto un grave infortunio o una malattia o che sia deceduto non possa essere ritenuto colpevole del mancato adempimento, così come risulta altresì palese che i suoi clienti, del tutto estranei al verificarsi di tale evento fortuito e imprevedibile, non devono subirne le conseguenze.
Attualmente non esistono norme che regolino il verificarsi dei casi indicati mentre è ovviamente prevista una disciplina sanzionatoria a carico dei clienti-contribuenti relativa al mancato adempimento di atti a carico del libero professionista. Ad esempio, negli obblighi verso l'amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle entrate), il verificarsi di un grave incidente automobilistico a carico del commercialista alcuni giorni prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, che venga a determinare un ritardo nella presentazione della stessa, provoca l'applicazione di una sanzione a carico del contribuente. Altri esempi possono essere quelli di avvocati, ingegneri, notai o altre categorie di professionisti che sono obbligati ad adempiere in virtù di un mandato ben preciso. Quanto suddetto, non può essere considerato opportuno, in un Paese come il nostro caratterizzato da forte senso di democrazia e di giustizia sociale. Ulteriore finalità che si prefigge il presente disegno di legge consiste nel garantire tranquillità e certezza nel lavoro a ciascun libero professionista, senza che questi debba preoccuparsi di quello che succederà ai propri clienti nel caso in cui sia colpito da grave malattia o infortunio ovvero nel caso di decesso. Tale preoccupazione che affligge i lavoratori autonomi, in senso generale, necessita pertanto di un intervento del legislatore, così come risulta altrettanto necessario assicurare al libero professionista una garanzia effettiva, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, relativamente alla « tutela della salute », attribuendogli, al pari di ogni altro cittadino, la possibilità di curarsi. Nella situazione attuale, infatti, una larga platea di liberi professionisti sono avversi a curarsi, in quanto considerano che il periodo di riposo derivante dalla degenza possa danneggiare il proprio lavoro con il rischio di perdere clientela e, di conseguenza, subire danni economici in termini di guadagno.
Conseguentemente la mancata regolamentazione degli eventi indicati lede anche il « diritto al lavoro », anch'esso riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Carta costituzionale. Così come molti professionisti rinviano alcuni interventi chirurgici, non ritenuti urgenti per la propria salute, per il timore di provocare danni organizzativi al loro studio o anche per le libere professioniste le quali, in caso di parto prematuro o di interruzione della gravidanza dopo il terzo mese, si trovano nelle stesse condizioni di chi sia stato colpito da un infortunio o da una malattia improvvisa. A tal fine, il quadro
degli interventi previsti all'interno del presente disegno di legge si estende anche per i titolari di attività di lavoro autonomo o di cariche di rappresentanza legale esclusiva da esercitare in società sia di persone che di capitali. In tali casi, qualora l'amministratore unico di una società di capitali sia vittima di un grave incidente a ridosso della scadenza per la firma della dichiarazione dei redditi, la società incorre in sanzioni. Al riguardo, ci si domanda quali colpe può avere la società se il suo unico rappresentante legale si è gravemente infortunato o magari è in coma oppure sia addirittura deceduto. Né tanto meno è pensabile che nel giro di pochi giorni possa essere riunita l'assemblea dei soci per nominare un nuovo amministratore che, nel frattempo, deve essere individuato. In tale contesto, le misure indicate all'interno del provvedimento in oggetto, composto da 11 articoli, mirano a sanare una serie di vuoti normativi, nella convinzione che l'impatto effettivo determinato dalle disposizioni indicate, sul tessuto socio-economico, incrementerà i livelli qualitativi, non soltanto legati all'attività lavorativa, nei confronti dei liberi professionisti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
2. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge, per « libero professionista » si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.
2. Ai fini della presente legge, per « infortunio » si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:
a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;
d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.
3. Ai fini della presente legge, per « malattia » si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
4. Ai fini della presente legge, per « grave malattia » si intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.
5. Ai fini della presente legge, per « cura domiciliare » si intende la cura a seguito di infortunio o per
malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute.
6. Ai fini della presente legge, per « intervento chirurgico » si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista. Art. 3.
1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 4.
1. Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
2. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Art. 5.
1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
2. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
Art. 6.
1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.
Art. 7.
1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:
a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;
b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;
c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;
d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;
e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.
Art. 8.
1. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Art. 9.
1. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.
Art. 10.
1. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da
2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.
2. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
Art. 11.
1. Il Governo adotta il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 1474 XVIII Legislatura
Titolo breve: Malattia liberi professionisti
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N. 124 (pom.)
5 novembre 0000
8 luglio 2020
21 ottobre 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019
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GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Xxxxxxx. La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
La relatrice XXXXXXX (PD) illustra il disegno di legge n. 1555 che mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Il disegno di legge consta di 8 articoli.
L'articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.
L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano. Il comma 2 dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella legge n. 57 del 2016 - che prevedeva il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari - dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di
pace.
L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modificandone l'articolo 18, che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18, che prevede la cessazione dell'incarico in ogni caso a sessantacinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. E' opportuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era di settantacinque anni.
L'articolo 4 interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli previsti a legislazione vigente - decadenza, dispensa e revoca - sono aggiunti: l'ammonimento, la censura e la sospensione. La disposizione reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disciplinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.
L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie -a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.
L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.
Il comma 2 dell'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.
L'articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.
Infine, l'articolo 8 interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.
La relatrice XXXXXXX (PD) illustra poi il disegno di legge n. 1516 che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.
L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1555, già illustrato.
L'articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giustizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dotazione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità) e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall'altro, sull'articolo 3 del decreto legislativo
n. 116 del 2017 in materia di dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e di pianta organica dell'ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge integra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possano determinare la decadenza dei magistrati onorari.
L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione di alcune delle cause incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.
L'articolo 4 modifica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali per l'esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.
L'articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, rafforzando sostanzialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. E' importante segnalare l'attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professionale degli stagisti e dei tirocinanti.
L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.
Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione solo con riguardo ai magistrati "nominati successivamente alla data di entrata in vigore ella presente disposizione", è disposta l'abrogazione del numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 11, il quale prevede che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio).
Gli articoli 7 e 8 escludono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in servizio.
L'articolo 9 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 116, il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposizione precisa - nella sua formulazione vigente - chel'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.
L'articolo 10 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo del 2017 sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria.
L'articolo 11, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.
La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 dell'articolo 18 del decreto legislativo
n. 116. Questa norma, a legislazione vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di legge precisa che, nel caso di parere negativo
del capo dell'ufficio, il Consiglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario. L'articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo Capo, il Capo V-bis, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e composto dal solo articolo 18-bis. Nel merito la nuova disposizione prevede che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio.
Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali norme relative al procedimento disciplinare.
L'articolo 16 interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità spettante ai magistrati, ne raddoppia l'ammontare (dagli attuali circa 16 mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila rivalutabili e al netto degli oneri suddetti). L'articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magistrati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza) il diritto al percepimento della indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, come modificato dall'articolo 16 del disegno di legge.
Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi dettate dall'articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni - oltre ad estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - recano norme in materia di trattamento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribuzione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici, ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
L'articolo 19 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 116 recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie modifiche si segnala l'introduzione di un nuovo comma, che prevede che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
L'articolo 20 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 relativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a prevedere espressamente la facoltà di revoca dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Consiglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell'articolo 29. In base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione.
L'articolo 21 modifica la disciplina dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo cui occorre "garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio", l'articolo in commento prevede in primo luogo che igiudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. In secondo luogo, si prevede, con riguardo all'ufficio del processo, che i magistrati onorari in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unicamente a domanda
dell'interessato e che tale assegnazione non comporti alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.
L'articolo 22 interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo del 2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di una serie di opzioni. La disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento pro rata temporis della retribuzione. L'articolo 23 modificando l'articolo 33 del decreto legislativo del 2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni trovi applicazione a decorrere dal "quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
L'articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo 33-bis, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, infine, rispettivamente sull'articolo 34, relativo al monitoraggio sull'attuazione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legislativo n. 116.
Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe opportuno tener conto. L'assenza di un reale avvio dell'ufficio del processo richiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di funzioni l'apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.
Seguono brevi interventi dei senatori CUCCA (IV-PSI), Xxxxx Xxxxxx X'XXXXXX (M5S), MIRABELLI (PD) e XXXXXXXX (FI-BP) (in ordine all'opportunità di svolgere audizioni, all'imminente assegnazione dell'ulteriore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l'impatto della normativa del 2017), cui replicano la relatrice XXXXXXX (PD) ed il presidente XXXXXXXXX, il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presidenza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10 di giovedì prossimo.
Il PRESIDENTE, ricordando che la sessione di bilancio non consentirà l'esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche contemplare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie selezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto affacciato nella proposta del senatore Xxxxxxxx.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1474) DE XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Xxxxx e rinvio)
La relatrice X'XXXXXX (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
Come si precisa nella relazione, esso "è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi".
Nel merito la proposta si compone di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di
cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. L'articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico.
L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
L'articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre. L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora
il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.
Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa ola società.
L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.
L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Dopo un intervento del senatore DE XXXXXXXX (FdI), primo firmatario del provvedimento, svolgono alcune considerazioni i senatori XXXXXXXX (FI-BP) e XXXXXX (Misto-LeU), rispettivamente in ordine alla ricaduta della proposta sui termini processuali ed alla necessità di prevenire abusi della certificazione medica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(835) DI XXXXXX ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il relatore XXXXXX (M5S) illustra l'emendamento 1.10, testé presentato ed il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.
Intervengono i senatori XXXXXXXX (FI-BP) (che ne evidenzia l'assenza di equilibrio tra gli interessi giuridici in gioco), MIRABELLI (PD) (che sottolinea l'esigenza di evitare richieste risarcitorie di tipo intimidatorio nei confronti dei giornalisti), PILLON (L-SP-PSd'Az) (secondo cui nel testo proposto mancano i requisiti per applicare l'istituto dei danni punitivi), XXXXXXX (FdI) (secondo cui il vigente primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sufficiente a disciplinare la materia), CUCCA (IV-PSI) (che ricorda il ritiro dei propri emendamenti 1.1 e 1.4), GRASSO (Misto-LeU) (secondo cui l'articolo 96 citato reca già norme speciali, alle quali l'emendamento proposto si aggiunge con un'ulteriore specificazione, volta ad affrontare il problema della malafede di coloro che intendono ledere il diritto tutelato dall'articolo 21 della Costituzione mediante richieste intimidatorie) e Xxxxxxxxxx XXXXXXXX (M5S) (che difende la scelta di aggiungere una disciplina speciale alle altre, già esistenti nell'articolo 96, volte a sanzionare l'abuso del diritto di azione).
Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia che il termine per subemendare l'emendamento 1.10 è fissato a lunedì 11 novembre alle ore 15.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(812) XXXXXXXX. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Rinvio del seguito dell'esame)
Il PRESIDENTE annuncia che, stante la parziale sovrapposizione dell'emendamento 1.10 (testé proposto al precedente punto dell'ordine del giorno) con l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, il seguito dell'esame, già sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso, è rinviato ad altra seduta.
IN SEDE REDIGENTE
(1402) XXXXXXX ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Discussione e rinvio)
Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo. Nella passata legislatura la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già vide affacciata la questione: il testo originariamente licenziato dalla Commissione giustizia del Senato prevedeva l'introduzione di un unico reato di omicidio stradale e nautico. La parte relativa alla nautica fu stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto, in quell'occasione si ritenne più opportuno inserirla nell'ambito del riordino del codice della nautica da diporto, in relazione al quale era in corso di esame parlamentare un apposito disegno di legge.
Nel meritol'Atto Senato n. 1402 si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 589-bis del codice penale, estendendo la disciplina ivi contemplata, con riguardo al reato di omicidio stradale, anche all'omicidio nautico. Il nuovo reato sanziona con la pena della reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Un significativo aumento di pena (da otto a dodici anni) è previsto per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo o di una imbarcazione a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito invece con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio colposo commesso dai conducenti di veicoli a motore o di imbarcazioni in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro. Un ulteriore aggravamento di pena è, infine, previsto per le "irregolarità" del veicolo o della imbarcazione ovvero del conducente degli stessi, che sia sprovvisto di valida patente di guida o nautica.
Il comma 2 dell'articolo 1 si propone di estendere all'omicidio nautico anche la disciplina prevista dall'articolo 589-ter del codice penale. Questo articolo, attualmente rubricato "Fuga del conducente in caso di omicidio stradale" (il disegno di legge propone di inserire il riferimento all'omicidio nautico proprio nella rubrica) prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a cinque anni, per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.
Il comma 3 dell'articolo 1 estende anche alle lesioni personali provocate dai conducenti di imbarcazioni la disciplina prevista dall'articolo 590-bis del codice penale. Il nuovo delitto di lesioni personali stradali e nautiche sanziona con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e da uno a tre
anni, rispettivamente, le lesioni gravi e gravissime cagionate per colpa da qualunque conducente di veicolo o di imbarcazione con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Anche per il reato di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime sono previste le medesime circostanze aggravanti introdotte per l'omicidio stradale e nautico: si prevede in particolare la pena della reclusione da tre a cinque anni e da quattro a sette anni, rispettivamente, per le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono punite invece con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, rispettivamente, le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Il comma 4 estende anche alle lesioni personali nautiche l'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 590-ter c.p., prevista nel caso in cui il conducente del veicolo o della imbarcazione si dia alla fuga.
L'articolo 2 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo la lettera a) del comma 1 interviene sulla lettera m-quater del comma 2 dell'articolo 380 del codice di rito, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza non solo nel caso di delitto di omicidio stradale, ma anche nel caso di omicidio nautico. La lettera b) del comma 1 interviene sulla lettera m-quinquies dell'articolo 381 c.p.p. prevedendo, anche per il delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime, l'arresto facoltativo in flagranza. Infine la lettera c) del comma 1 inserisce il riferimento alle lesioni nautiche anche nell'articolo 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio).
Dopo interventi dei senatori XXXXXX (L-SP-PSd'Az) e XXXXXXXX (FI-BP), che esprimono dubbi che discendono dalla cattiva tecnica redazionale della norma sull'omicidio stradale, da cui il presente disegno di legge attinge, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
IN SEDE CONSULTIVA
(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore URRARO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l'integrazione: "e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", a seguito della introduzione di un novello articolo 4-bis.
Per quanto riguarda i profili di competenza, evidenzia che, nell'articolo 1, i commi da 9 a 11-bis recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto- legge.
Più nel dettaglio il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati, punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni coloro che operano allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento, procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi,o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico. La condotta sanzionata colpisce coloro che forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; sanzionati sono anche coloro che omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.
All'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal comma 9.
Ai sensi del comma 10 - come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - l'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in assenza della comunicazione o del superamento dei test di hardware e software o in violazione delle condizioni previste, comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.
La autorità competenti vengono individuate: nella Presidenza del Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; nel Ministero dello sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale. La Presidenza del Consiglio e il MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.
Allo stato attuale non è possibile circoscrivere il campo delle amministrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie: a ciò provvederà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che delineerà il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio essere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le amministrazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.
Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionalepossono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole.
La seduta termina alle ore 16,00.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 835
1.10
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 1
«Articolo 1
1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a
favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria."»
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi. La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»
(1699) FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Xxxx Xxxxxxx" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»
(Xxxxxxx e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno.
Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dell'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al resoconto), integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 1686, già assunto a testo base. Avverte anche che i senatori XXXXXXXX (FIBP-UDC), MODENA (FIBP-UDC), DE XXXXXXXX (FdI) e NASTRI (FdI) hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma al predetto disegno di legge.
Il senatore XXXXXXXXX (PD) difende l'emendamento a sua firma, tuttavia rendendosi disponibile a cercare un accordo con i proponenti del disegno di legge. La proposta di legge è, a suo parere, pericolosa perché aumenta il rischio di strumentalizzazioni; alla collettività potrebbe arrivare il messaggio sbagliato secondo cui, in questo paese, la magistratura si atteggia a persecutore giudiziario.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) difende invece il fondamento del disegno di legge ricordando come - quando si è parlato di vittime del terrorismo o della mafia istituendo le relative giornate commemorative - si è sempre fatto ricorso al coinvolgimento dei giovani nelle scuole, conformemente a quanto proposto dall'odierno disegno di legge. Auspica pertanto che il governo dia parere
contrario all'emendamento, ricordando che l'obiettivo del disegno di legge è difendere i valori costituzionali dell'imparzialità, della terzietà del giudice, del giusto processo, della presunzione di non
colpevolezza: non si tratta - a suo dire - di un disegno di legge punitivo nei confronti dell'ordinamento giudiziario.
Il senatore XXXXXXXX (M5S) difende la propria contrarietà all'istituzione di una giornata nazionale in difesa delle vittime degli errori giudiziari: soprattutto in un periodo di cui la magistratura è già sotto attacco, agli occhi dell'opinione pubblica, l'istituzione di tale giornata commemorativa finirebbe per indebolire ancora di più questo potere dello Stato.
La senatrice X'XXXXXX (M5S) interviene condividendo l'opinione espressa dei senatori Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx e paventa il rischio, insito nella costituzione di una giornata contro le vittime degli errori giudiziari, di presentare sotto un'angolatura sbagliata il potere giudiziario, finendo con l'accentuare il contrasto tra cittadini e magistratura.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) condivide l'opinione del senatore Xxxxxxxx, ricordando come l'obiettivo del disegno di legge sia solo quello di divulgare il contenuto della Costituzione (articoli 27 e 111) nelle scuole: ciò per consentire alle giovani generazioni di ispirarsi - nella loro vita di cittadini - a tali principi, come si è già fatto attraverso la introduzione delle ore formative di educazione civica.
Auspica quindi una approvazione del testo condivisa, perché non crede che tale previsione legislativa possa minare i rapporti tra poteri dello Stato: a minare la fiducia dei cittadini, semmai, è una serie di vicende, di cui hanno parlato le cronache, relative a clamorosi errori giudiziari.
Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) ricorda come esista già nel nostro ordinamento una legge che tutela i danni della ingiusta detenzione, così come c'è già una giornata nazionale della legalità; l'obiettivo del disegno di legge è da inquadrare all'interno di questo perimetro ideologico e culturale, attraverso il tentativo di creare una coscienza nei giovani tesa al rispetto della legalità e della Costituzione. La base dei valori da affermare deve essere l'articolo 111 della Costituzione: valori nei quali si dovrebbe rispecchiare l'intero arco costituzionale a prescindere dall'appartenenza ai gruppi politici. Poiché non vede il rischio che si venga a fomentare uno scontro tra società civile e magistratura, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, esprime parere contrario all'emendamento proposto.
Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1.
Il senatore XXXXXXXXX (PD) interviene auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa del disegno di legge, ma dissentendo da ricostruzioni che possano mettere sullo stesso piano le vittime degli errori giudiziari con le vittime del terrorismo o con le vittime della persecuzione del popolo ebraico.
Il PRESIDENTE ricorda che è stata chiusa ormai la fase procedurale della discussione sull'emendamento 1.1 ed invita a procedere al voto: si tratta di votare un semplice emendamento e poi di giungere alla conclusione dell'iter procedimentale nella giornata odierna.
La senatrice XXXXXXXXXXX (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, paventando il rischio di una delegittimazione della magistratura; ritiene inoltre che - piuttosto di istituire delle giornate celebrative che sarebbero del tutto inutili - bisognerà intervenire semmai sul processo penale.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) difende l'istituzione della giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ricordando, in prima persona, la propria esperienza di vittima di un'ingiusta detenzione: ritiene che tale disegno di legge non si traduca in una delegittimazione della magistratura ma, semmai, ponga un problema nel dibattito pubblico della società civile.
Il senatore XXXXXXXXX (PD), in sede di dichiarazione di voto, ricorda di aver dato la disponibilità a ragionare su un testo condiviso: difende l'emendamento 1.1, paventando il rischio che, in mancanza, la legge finisca con l'autorizzare nelle scuole un dibattito di tipo eminentemente politico, facendo passare un messaggio sbagliato come quello di una magistratura persecutoria.
Il senatore XXXXXXXX (M5S) ribadisce la contrarietà all'istituzione di una giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ritenendo che essa si collochi fuori dal tema del rispetto della cultura della legalità. L'oratore paventa anche il rischio che tutto ciò si trasformi nella istituzione di una giornata contro un potere dello Stato. Saremmo in presenza di una precisa responsabilità della politica, che semmai comporta l'obbligo di correggere le storture con strumenti processuali appositamente volti ad evitare il ripetersi degli errori giudiziari; preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 1.1.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiarisce di non aver mai chiesto un rinvio, ma di addivenire ad una soluzione concordata tra maggioranza ed opposizione per l'approvazione del testo di legge; tuttavia respinge l'accusa - indirizzata da alcuni colleghi della maggioranza - circa una presunta natura faziosa e strumentale del testo, che si propone solo di diffondere principi costituzionali. Ribadisce come non ci sia alcuna volontà di attaccare la magistratura; pertanto preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.1.
Il PRESIDENTE concorda con l'opinione espressa dal senatore Xxxxx.
Il senatore XXXXXXXXX (PD) annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.1.
Il PRESIDENTE annuncia pertanto che il disegno di legge verrà sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, se la Commissione non ha obiezioni in ordine al conferimento del mandato a riferire in Assemblea al relatore da lui designato per la Commissione, cioè il senatore Xxx Xxx.
Il senatore XXXXXX (L-SP-PSd'Az) concorda con la piena idoneità del relatore designato dal Presidente a proseguire il suo mandato in Assemblea e, condividendo l'opinione espressa dal senatore Xxxxx, fa presente come non vi fosse alcun intento strumentale nel disegno di legge.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) esprime tranquillità sul fatto che sarà onere della amministrazione scolastica provvedere ad evitare strumentalizzazioni; ricorda l'importanza delle regole della certezza del diritto e della funzione di orientamento della suprema magistratura.
Il senatore XXXXXXXX (M5S) obietta sull'indicazione del relatore, il quale non ha cercato di cogliere l'apertura al dialogo proveniente dalle forze della maggioranza; pertanto, in considerazione di questa circostanza, dichiara la propria contrarietà al mandato al senatore Xxx Xxx e chiede che la Commissione si esprima con un voto.
Il senatore XXXXXXXXX (PD) dichiara che non ha mai lamentato che nel disegno di legge in titolo vi siano elementi di faziosità, ma semmai ha ravvisato nel dibattito svolto in Commissione molti accenti che confermano i suoi timori su un possibile uso strumentale dell'iniziativa. Prendendo atto del fatto che il relatore non ha cercato la sintesi con lo schieramento politico avversario, preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'indicazione del senatore Xxx Xxx come relatore in Assemblea.
Il senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC) denuncia, nell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza, una
palese violazione della correttezza istituzionale ricordando come la prassi della Commissione è stata quella di votare sempre compatti, se non all'unanimità, il mandato al relatore.
Previa verifica della presenza del numero legale, è approvato a maggioranza il mandato al senatore Xxx Xxx a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1686, nel testo del proponente, con assorbimento del disegno di legge n. 1699 e con la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.
(1474) DE XXXXXXXX ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.
La senatrice D'ANGELO (M5S) preannuncia la richiesta di procedere allo svolgimento delle necessarie audizioni.
Il PRESIDENTE propone come termine per l'indicazione degli auditi mercoledì 15 luglio alle ore 12.
Il senatore DE XXXXXXXX (FdI) auspica che si proceda al più presto all'approvazione del disegno di legge a sua firma, evidenziando come l'insorgenza della pandemia abbia maggiormente aggravato i problemi che il disegno di legge mirava a risolvere. Di ciò potrà agevolmente dare prova lo svolgimento delle audizioni, che dovrebbero riguardare tutte le associazioni professionali interessate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Seguito dell'esame e sospensione. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.
La relatrice X'XXXXXX (M5S) illustra lo schema di decreto all'esame della Commissione, che è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Sullo schema si è espressa anche la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate «non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi».
Passando al merito dell'atto del Governo, l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione
«difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (lettera a) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo), con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle
quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera b) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è definita la nozione di «parti correlate» - un mero refuso (lettera c) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di «misure protettive» (contenuta alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice («disposte dal giudice competente»): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera d) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione «la fase dell'allerta» con la locuzione «il procedimento di allerta», e dell'espressione «la fase della composizione» con la locuzione «il procedimento di composizione» (lettera e) dell'articolo 1 dello schema).
L'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.
L'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi.
L'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali. L'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo.
L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.
L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. L'articolo 11 modifica la disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di
sovraindebitamento. L'articolo 12 interviene poi sulla disciplina del concordato minore.
Gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura; la disposizione modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale.
L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione; essa interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.
L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare interviene, in primo luogo, sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1); si incide, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione.
L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. Gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. L'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 34 modifica, poi, l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.
L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
L'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. L'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte
Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. L'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-bis, 2409-bis e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, mentre l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relatrice, alla luce delle audizioni e del materiale pervenuto, che necessita di apposita valutazione, preannuncia che a breve presenterà la propria proposta di parere.
Il seguito dell'esame è quindi sospeso.
IN SEDE CONSULTIVA
(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Xxxxxxxx; Xxxxxxx; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Xxxx Xxxxx ed altri; Xxxxx Xxxxx ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)
Il relatore GRASSO (Xxxxx-XxX), incaricato seduta stante dal Presidente di svolgere la relazione, illustra il disegno di legge in titolo. Esso, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, all'articolo 3 novella parzialmente la legge 3 aprile 2001, n. 120, la quale, nella sua versione attuale, concerne l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non medico. Le novelle, in primo luogo, estendono l'oggetto ai defibrillatori automatici (l'estensione viene operata anche nel titolo della legge).
Con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento.
La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto
ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici.
Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico- scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.
Quanto agli emendamenti, il 3.1 (Stabile) elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54 appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale.
L'emendamento 3.3 (Xxxxxxxx) affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere.
L'emendamento 3.4 (Fregolent) crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possegga o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento andrebbe espresso un parere contrario poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale. Peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale.
L'emendamento 4.4 (Xxxxxx), alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni (oltre che alle società sportive) e agli impianti privati (oltre che quelli pubblici): tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) andrebbe pure espresso un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame: esso quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo.
Il seguito dell'esame è quindi sospeso, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato nella giornata di ieri - nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 175 in materia di crisi d'impresa, e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1662 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile - è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta sospesa alle 14,25, è ripresa alle ore 19,25 SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Su richiesta del senatore Xxxxxx, il PRESIDENTE avverte che è stato annunciato l'imminente deferimento di un disegno di legge sulla bigenitorialità (A.S. n. 1863), d'iniziativa della senatrice Xxxxxxxxxxx. Assegnato in sede referente, esso sarà congiunto con gli altri disegni di legge già proposti nella stessa materia (A.S. nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224) in modo da poter essere incardinato al più presto.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE precisa altresì - d'intesa con la Presidenza della 1a Commissione permanente - che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 255, scade alle ore 17 di martedì 14 luglio 2020.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame, precedentemente sospeso.
La relatrice X'XXXXXX (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto.
Il senatore XXXXXX (L-SP-PSd'Az) rileva che, ad onta della definizione di "correttivo", il provvedimento in titolo nasce vecchio, essendo superato dall'effetto che la pandemia sta producendo sul devastato panorama delle piccole e medie imprese: ciò dovrebbe suggerire una moratoria nell'approvazione di nuove norme.
Concorda la senatrice MODENA (FIBP-UDC), secondo cui le audizioni hanno evidenziato alcune proposte non accolte nello schema di parere, in tema di data di approvazione dei bilanci (all'articolo 38), di distinzione tra insolvenza in buona fede e negligenza grave degli amministratori, di continuità aziendale nei concordati preventivi (anche alla luce della disciplina appaltistica), di crediti nelle crisi dei raggruppamenti temporanei di impresa, di liquidazione giudiziale e contratti pubblici. Tutto ciò richiederebbe un minimo di attenzione in più, rispetto al parere proposto, pena l'impossibilità di corrispondere alle esigenze dei reali destinatari del provvedimento.
Replica agli intervenuti la relatrice D'ANGELO (M5S), secondo cui l'insolvenza in buona fede è già oggetto di valutazione appropriata nella normativa; quanto alle proposte emendative, il loro dettaglio non compete ad una sede consultiva, ma si dichiara fiduciosa che le esigenze ad essa sottese saranno tenute in debito conto dal Governo.
Il sottosegretario FERRARESI dichiara che il Governo è attento alle sensibilità espresse nel dibattito, ma il provvedimento in titolo reca correzioni richieste dal mondo delle imprese e da un'apposita iniziativa parlamentare, per cui non si può ulteriormente attendere. Peraltro, il decreto-legge in via di approvazione alla Camera dei deputati in tema di rilancio reca varie disposizione di proroga, talvolta di un arco temporale superiore all'anno, per cui ci sarà abbondante possibilità di operare - per approssimazioni successive - alla luce delle necessità del tessuto imprenditoriale nelle attuali emergenze.
Il senatore Xxxxxxxx XXXXXXXXXX (L-SP-PSd'Az), nell'annunciare che non voterà a favorevole della proposta della relatrice, dichiara che l'analisi in essa contenuta è inadeguata all'incidenza reale che la disciplina proposta ha sull'ambito giudiziario e sul mondo imprenditoriale; prende atto anzi della presenza di proroghe già nel decreto-legge "rilancio", con cui si dilata l'entrata in vigore del provvedimento che, in questa sede, al contrario si approva velocemente e senza un reale approfondimento.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.
IN SEDE CONSULTIVA
(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Xxxxxxxx; Xxxxxxx; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Xxxx Xxxxx ed altri; Xxxxx Xxxxx ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)
Il relatore GRASSO (Xxxxx-XxX) propone lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti 3.1 e 3.3, contrario sugli emendamenti 3.4 e 4.4.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene sullo schema di parere proposto dal senatore Xxxxxx.
La seduta termina alle ore 20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato "decreto";
rilevato che:
il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorandone nel complesso la portata e la coerenza normativa;
appaiono comunque opportune alcune modifiche al testo del decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della
crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;
evidenziato che:
appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
la bozza di Decreto correttivo - dopo aver sostituito nella fase esecutiva della ristrutturazione - il rendiconto dell'O.C.C. con una relazione finale, ha omesso intervenire sul comma 4 dell'art. 72 (relativo al termine ultimo per formulare la richiesta di xxxxxx) il quale conserva ancora il riferimento al rendiconto: appare opportuno intervenire sulla norma da ultimo citata in modo da armonizzare la disciplina sostituendo il riferimento al rendiconto con quello alla relazione finale;
la bozza di Decreto correttivo interviene sulla disciplina delle patologie del concordato minore, eliminando l'istituto della risoluzione del concordato e conservando la sola revoca dell'omologazione, ma non interviene sull'articolo 83, comma 1, il quale contiene ancora il riferimento alla risoluzione; appare opportuno intervenire sull'articolo 83, eliminando il riferimento alla risoluzione;
l'articolo 40 della bozza di decreto contiene modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari e, con riferimento alle società per azioni, viene ad eliminare dagli articoli 2380- bis e 2409-novies la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori, rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico; detta modifica rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori e, oltre a esulare dall'oggetto della delega, appare in contrasto con una delle opzioni fondamentali della riforma del diritto societario; appare, quindi, opportuno conservare negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; l'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
b) all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;
c) all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;
d) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;
e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla
compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,
premesso che:
con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento. La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo; quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici.
in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico- scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione;
esprime parere favorevole sul testo. Quanto agli emendamenti:
- sul 3.1 (Stabile)
che elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54
appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale,
esprime parere non ostativo;
- sul 3.3 (Xxxxxxxx)
che affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere,
esprime parere non ostativo;
- sul 3.4 (Fregolent)
che crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possegga o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale, peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale,
esprime parere contrario
- sul 4.4 (Xxxxxx)
che alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni oltre che alle società sportive e agli impianti privati oltre che quelli pubblici tuttavia non riporta tale modifica nel testo.
Sulla lettera b) la Commissione esprime un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo,
esprime parere contrario.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1686
Art. 1
1.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art.1
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (ant.) del 21/10/2020
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 144
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,30
AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1474 (MALATTIA LIBERI PROFESSIONISTI)
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.