CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
PER LA
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATA-CENTER ASL PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’ASL DI PESCARA”
TITOLO I – PARTE TECNICA
1. - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato regola, anche ai sensi del D.P.C.M. n.452/1997, la seguente fornitura di beni e servizi:
a) infrastruttura hardware per dominio asl;
b) infrastruttura hardware per dmz;
c) aggiornamento e ripristino tape library;
d) Sistema di Backup e Replica Server Virtualizzati;
e) sistema di monitoraggio e controllo server farm;
f) upgrade hardware/software datacenter;
g) upgrade storage;
h) progetto pilota vdi;
i) server di posta exchange;
l) servizi di installazione, configurazione, messa in opera e formazione del personale interno dell’azienda usl di pescara in relazione a tutto quanto di cui ai punti precedenti,
m) servizi di assistenza e manutenzione, per un periodo di anni tre.
ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE
L’Azienda U.S.L. di Pescara, d’ora in poi Azienda, richiede che le sopracitate voci della fornitura rispondano ai requisiti minimi di seguito riportati, la mancata rispondenza, anche se in piccola parte, dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della Ditta o RTI partecipante, d’ora in poi Fornitore.
Al fornitore è richiesto un sopralluogo obbligatorio con relativa redazione di apposito verbale da far controfirmare dal Responsabile Sistemi Informativi della ASL da inserire tra i documenti da produrre in gara. Scopo del sopralluogo sarà quello di verificare la dotazione già esistente presso l’Amministrazione, in modo tale da poter produrre un’offerta tecnica pienamente compatibile con quanto già in uso senza creare alcun tipo di conflitto o disservizio una volta
che le apparecchiature e i sistemi forniti saranno installati e messi in produzione. Ulteriore scopo del sopralluogo è quello di verificare, per il raggiungimento degli obiettivi e per la piena funzionalità della fornitura, tutti gli eventuali accessori e materiali necessari, la cui individuazione sarà a compito dell’Aggiudicatario.
Art. 3 REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA
3.1 Infrastruttura Hardware per il Dominio ASL
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature di una primaria casa internazionale e non su sistemi assemblati o di marchi di secondaria importanza. Quanto proposto dovrà avere inoltre piena compatibilità con la piattaforma di Dominio Microsoft – Active Directory.
3.1.1 Server rack
La fornitura prevede n. 2 SERVER rack 2U in configurazione minima di seguito descritta: processore Intel Xeon E5-2609v2 4C/4T 2.50GHz 10MB – ram 32 GB DDR3 RAM ECC (1600 MHz) registered - 2 HD SATA 6G 500GB 7.2K HOT PL 2.5" BC - DVD SuperMulti Serial ATA – controller RAID 0/1 - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (450 W) – tastiera – slitte per il montaggio rack
3.1.2 Servizi – Dominio ASL
Installazione di s.o. Windows server configurato opportunamente su n. 4 server, due virtuali e 2 fisici, migrazione e verifica dell’attuale installazione di server di dominio, creazioni di policy Aziendali sui server, creazione di server di dominio secondari, tuning dell’intero sistema, creazione dei profili client, messa a dominio di almeno 50 pc per tuning del sistema ed ogni
attività che la ASL ritenga necessaria per il rilascio del modulo. Previste 20 gg sistemista senior esperto Microsoft e VMware.
3.2 Infrastruttura hardware per DMZ
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature Blade Fujitsu, in omogeneità e continuità tecnologica con le soluzioni già in produzione nel datacenter primario ASL, per poter sfruttare il know-how interno acquisito e per, eventualmente, avere una ridondanza di parti di ricambio del datacenter primario.
3.2.1 Blade Server e storage – Dmz
La fornitura prevede un sistema blade e storage in configurazione minima di seguito descritta: storage FUJITSU ETERNUS DX80 doppia testa, doppio controller in fibra 8G con 12 dischi da 600GB SAS 15k, completo di slitte, cavi e quanto necessario al funzionamento.
Blade Fujitsu bx900 con Management ridondato, switch interni in Fibra ridondati con 18/8 porte e switch interni ethernet ridondati con 18/6 porte, 3 alimentatori, 2 lame doppio processore Xeon E5-2630v2 6C/12T 2.60GHz 15MB, 64 Gb ram, UFM Device e FC 8 Gb doppia.
3.2.2 Software – Dmz
La fornitura prevede un hypervisor in configurazione minima di seguito descritta:
VMware vSphere 5.x Essentials Plus Bundle for 3 hosts - Max 2 processors per host con un anno di maintenance
3.2.3 Servizi – Dmz
Installazione dell’hardware fornito, installazione di Hypervisor configurato opportunamente su
n. 2 server, migrazione e verifica dell’attuale installato in DMZ su macchine fisiche, tuning dell’intero sistema, ed ogni attività che la ASL ritenga necessaria per il rilascio del modulo. Previste 15 gg sistemista senior esperto Microsoft Linux e VMware.
3.3 Aggiornamento e ripristino Tape Library
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature di una primaria casa internazionale e non su marchi di secondaria importanza.
3.3.1 Cassette – Tape library
La fornitura prevede nastri in configurazione minima di seguito descritta:
n. 48 cassette ultrium 4
n. 2 cassette di clean per ultrium 4
3.3.2 Servizi – Tape Library
Installazione e collegamento del sistema, già di proprietà dell’Azienda, tape library IBM ultrium 4 a nuovo data center in FC, se necessario aggiornamento firmware, impostazione policy di backup con software di Backup Replica e Monitoraggio, previste 5 gg di sistemista senior esperto VMware e Microsoft.
3.4 Sistema di Backup e Replica Server Virtualizzati
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su Hardware e Software di una primaria casa internazionale e non su prodotti di marchi di secondaria importanza.
3.4.1 Server Rack
La fornitura prevede Server in configurazione minima di seguito descritta:
n. 1 server rack da inserire nel contesto esistente dell’attuale data center, con 32 GB RAM - processore xeon almeno 6 core, scheda in fibra 8 Gb doppia porta, due alimentatori, tastiera – slitte per il montaggio rack.
3.4.2 Software
La soluzione Software proposta dovrà supportare l’intero datacenter in virtualizzazione composto da 23 processori (13 server) + 3 anni di maintenance e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Modalità di backup, restore e replica agentless: il prodotto dev’essere in grado di effettuare
tutte le operazioni necessarie alla creazione di copie di backup, al ripristino dei dati ed alla creazione nonché all’attivazione di repliche delle macchine virtuali di produzione senza utilizzare alcun agente software persistente all’interno dei sistemi protetti.
Il prodotto deve supportare le tecnologie VADP (vSphere API for Data Protection) messe a disposizione da VMware ed utilizzarle per tutte le operazioni di backup e replica.
Modalità di accesso ai dati delle macchine virtuali da proteggere in lettura/scrittura: il prodotto deve avere la possibilità di accedere ai dati da proteggere direttamente tramite Storage Area Network (SAN), in modalità Fibre Channel o iSCSI. In alternativa, potrà utilizzare la modalità “Hot-Add” (“Virtual Appliance”) messa a disposizione da VMware oppure la modalità NBD (“Network Block Device”).
Compressione e deduplicazione dei dati: la soluzione deve fornire tecnologie di compressione e deduplicazione dei dati, per ridurre lo spazio utilizzato su disco dai backup e per minimizzare il traffico di rete durante le repliche su collegamenti anche geografici o comunque ad alta latenza/basse prestazioni. La deduplicazione dev’essere eseguita a livello di blocco, ogni operazione di replica successiva alla prima dev’essere sempre incrementale, sia per migrazioni dal sito primario al secondario (“failover”) sia dal sito secondario al primario (“failback”).
Ripristino granulare di singoli oggetti applicativi per qualsiasi applicazione: il prodotto deve assicurare la possibilità di ripristinare singoli oggetti applicativi (tabelle SQL, utenti Active Directory, messaggi e contatti Exchange, ecc.) da un unico backup effettuato a livello immagine (snapshot VMware). Nessuna operazione aggiuntiva di backup dev’essere richiesta per poter ripristinare oggetti applicativi.
Ripristino granulare di oggetti applicativi in modalità “self-service”: il prodotto deve fornire la possibilità agli amministratori degli applicativi di richiedere in autonomia l’accesso ad una versione precedente delle macchine virtuali necessarie, a scopo di ripristino oggetti applicativi. Tale procedura potrà prevedere l’installazione di appositi componenti sulle postazioni di lavoro degli amministratori degli applicativi. Dev’essere fornita agli amministratori del backup la possibilità di concedere o meno le risorse richieste utilizzando un’applicazione web, fruibile tramite browser (ad es. Microsoft Internet Explorer).
Ripristino “istantaneo” per intere macchine virtuali: il prodotto deve avere la possibilità di poter
eseguire, in modalità pseudo-istantanea (nell’ordine di alcuni minuti), un’intera macchina virtuale direttamente dai file di backup. Dev’essere altresì possibile migrare la macchina virtuale verso qualsiasi datastore di produzione direttamente dalla console di gestione del prodotto.
Ripristino “istantaneo” di file e cartelle delle macchine virtuali (Windows e Linux): la soluzione deve fornire la possibilità di ripristinare, in modalità pseudo-istantanea (nell’ordine di alcuni minuti), singoli file/cartelle per macchine virtuali di cui è stato effettuato un backup precedentemente. Per macchine virtuali Windows (file system FAT, NTFS), dovrà anche essere presente un sistema di ricerca, basato su applicazione web, che consenta di trovare singoli elementi all’interno di un catalogo globale, anche utilizzando stringhe parziali e/o wildcard (ad es. “*.ini”, “boot*.*”).
Possibilità di effettuare test di ripristino automatizzati: il prodotto dev’essere in grado di poter effettuare dei controlli, pianificabili a piacimento e condotti senza alcun intervento manuale, sull’effettiva possibilità di ripristinare i sistemi protetti, avviando gli stessi direttamente dalle copie di backup e verificando il corretto avvio dei servizi applicativi all’interno degli stessi. Dev’essere possibile eseguire questo tipo di controllo anche per applicativi che coinvolgano più macchine virtuali, definendo dei gruppi di macchine ad-hoc specificando i ruoli dei singoli sistemi ai fini di testare i relativi servizi. È necessario avere la possibilità di modificare/integrare la lista dei servizi disponibili per includere applicativi non presenti o modificare le porte TCP/IP sulle quali effettuare i controlli.
Dovrà essere inviato, alla fine dei controlli automatici, un rapporto via e-mail sull’esito dei controlli stessi.
Creazione di ambienti di test on-demand (“Sandbox”): il prodotto deve fornire strumenti e modalità per poter creare ambienti isolati a livello network, in cui poter eseguire una o più macchine virtuali direttamente dai file di backup e garantire l’accesso via rete a tali ambienti per poter condurre attività di test. Dev’essere inoltre possibile personalizzare la quantità di memoria RAM virtuale allocata alle singole macchine virtuali che vengono eseguite all’interno dell’ambiente isolato.
Interfaccia (plug-in) per console VMware vSphere Web Client: la soluzione di backup e replica
dev’essere integrata con la piattaforma vSphere di VMware, nello specifico dev’essere possibile visualizzare lo stato dei backup e delle repliche direttamente dall’interfaccia di gestione “vSphere Web Client”.
Supporto per backup su nastro (Tape/VTL): per archiviazione secondaria dei file di backup e di file/cartelle specifici, dev’essere possibile utilizzare direttamente periferiche a nastro magnetico o Virtual Tape Library in modo diretto, con gestione completa dei media e tracciamento dei punti di ripristino
Architettura scalabile e distribuita: il prodotto deve prevedere la possibilità di utilizzare un qualsiasi numero di sistemi aggiuntivi (macchine virtuali o fisiche) ai fini delle operazioni di backup e/o di replica dei sistemi protetti. Tali sistemi aggiuntivi devono essere gestiti centralmente dalla console di amministrazione del prodotto, da dove dev’essere anche possibile definire/eliminare sistemi aggiuntivi (installando/rimuovendo componenti software in automatico).
Dev’essere presente un meccanismo di ripartizione del carico intelligente tra le varie macchine (“data mover”, “proxy”) disponibili, che tenga conto di eventuali altre attività in esecuzione sulle stesse nonché delle modalità di accesso ai dati disponibili.
Funzione di “staging” (“seeding”) per repliche: la soluzione deve prevedere la possibilità di poter utilizzare una macchina virtuale già esistente nel sito di destinazione, o importata in esso da un file di backup precedentemente creato, come “base” per la replica di una specifica macchina virtuale, rendendo anche il primo trasferimento incrementale.
Conservazione di stati precedenti delle macchine virtuali replicate: il prodotto deve poter conservare un numero, specificabile a piacimento, di stati precedenti (“rollback” o “snapshot”) delle macchine replicate.
Possibilità di utilizzare un cluster come target di replica: ai fini di aumentare la robustezza della replica, dev’essere possibile selezionare come destinazione di una replica non solo un singolo host (ESX / ESXi), ma anche un cluster VMware. In caso di indisponibilità di un host all’interno del cluster, la replica verrà automaticamente eseguita su uno dei rimanenti nodi attivi.
Modifica automatica delle impostazioni di rete delle macchine virtuali replicate: la soluzione deve avere la possibilità di definire configurazioni di rete alternative (indirizzo IP, DNS, ….)
delle macchine virtuali replicate, per renderle conformi ad eventuali schemi di indirizzamento diversi presenti nel sito secondario. Inoltre, dev’essere possibile scegliere le reti virtuali (“VM Network” di VMware) a cui connettere le singole macchine. Dev’essere supportata pienamente la tecnologia “Distributed Virtual Switch” (“dvSwitch”) di VMware.
Impostazioni di limiti al traffico di rete (“throttling”): il prodotto deve permettere l’impostazione di limiti al traffico di rete generato da attività di backup e/o replica, specificando indirizzi sorgente e destinazione a cui applicare tali regole. Dev’essere inoltre possibile specificare fasce orarie e/o giorni in cui abilitare o disabilitare i limiti.
Supporto a dischi “thin provisioned” e possibilità di selezione del formato per le repliche: la soluzione deve avere il pieno supporto per dischi “thin provisioned” sia per il backup che per la replica. Inoltre, per attività di replica dev’essere possibile selezionare il formato dei dischi delle macchine virtuali nel sito secondario, indipendentemente dal formato sorgente (ad es. dev’essere possibile replicare una macchina virtuale con dischi “thin provisioned” creando una macchina virtuale con dischi “thick provisioned” nel sito di destinazione).
Gestione unica da singola interfaccia per backup e replica: dev’essere possibile gestire tutti gli aspetti e le configurazioni delle attività di backup, replica e ripristino da un’unica console installata sul server centrale di gestione.
Monitoraggio e reportistica agentless: la piattaforma software deve poter effettuare la raccolta dati e l’elaborazione di grafici, allarmi e report in modalità agentless senza installare software in alcun componente dell’infrastruttura virtuale (host, server di management, virtual machines) Monitoraggio e reportistica per infrastruttura di backup: il prodotto deve poter monitorare ed effettuare report, sempre in modalità agentless, sull’infrastruttura di backup e replica, con metriche ed allarmi dedicati nonché strumenti per effettuare valutazioni (“assessment”) e politiche di ribaltamento dei costi (“chrageback” o “billing”) sulle operazioni di backup. Dev’essere possibile ottenere report su eventuali macchine virtuali non protette, anche sulla base di politiche personalizzate su RPO (ad esempio, una VM viene considerata non protetta se il punto di ripristino valido più recente risale a più di un determinato numero di giorni o settimane)
Capacity Planning e scenari simulativi “What-if”: la soluzione deve fornire tecnologie e
strumenti per poter valutare scenari ipotetici sulla base dei dati acquisiti, come il guasto di uno o più host fisici oppure la stima del numero di macchine virtuali che è possibile aggiungere all’infrastruttura con le attuali risorse a disposizione.
Tracciamento di “eventi noti” dell’infrastruttura virtuale: la soluzione deve poter tracciare e dare evidenza, nei grafici di performance, di eventi caratteristici nel mondo virtuale quali creazione o cancellazione snapshot, nonché eventi specifici di backup o replica. Dev’essere possibile escludere o disattivare allarmi specifici se essi si presentano in concomitanza con uno degli eventi sopra descritti
Reportistica sul corretto dimensionamento: dev’essere possibile valutare, con dei report on- demand o pianificabili, il corretto dimensionamento (“right-sizing”) delle macchine virtuali sulla base dell’effettivo utilizzo delle risorse raccolto dalla piattaforma di monitoraggio e reportistica. Inoltre dev’essere possibile valutare eventuale spazio disco su datastore utilizzato da elementi non direttamente collegati all’infrastruttura virtuale (“Datastore Garbage Files / Unknown Files”) Knowledge Base integrata nella piattaforma di monitoraggio: per ciascun allarme o evento censito all’interno della soluzione di monitoraggio dev’essere fornita una pagina informativa nella forma di “Knowledge Base”, con descrizione dell’evento e indicazioni di possibile cause e soluzioni. I contenuti informativi devono essere locali (non necessitando quindi di accesso alla rete Internet per essere visualizzati) e personalizzabili, aggiungendo annotazioni personali e creando nuovi eventi con relative pagine Knowledge Base
Funzionalità di “Change Tracking” e controllo sui permessi amministrativi: la reportistica presente nella soluzione deve prevedere la raccolta di informazioni su qualsiasi modifica effettuata all’ambiente virtuale (a livello piattaforma hypervisor) a scopo di tracciamento delle attività, nonché ottenere un elenco gerarchico di tutti gli utenti definiti sulla piattaforma di virtualizzazione con relativi permessi granulari per oggetto
Reportistica pianificabile e distribuzione in più modalità: la soluzione deve offrire la possibilità di pianificare la creazione dei vari report, nonché la distribuzione degli stessi tramite e-mail e/o salvataggio file su cartelle condivise (share SMB/CIFS)
Reportistica disponibile in diversi formati: dev’essere possibile creare e pianificare su base temporale report sull’infrastruttura in diversi formati, quali Microsoft Word, Microsoft Excel e
Adobe PDF. In aggiunta, la soluzione deve poter offrire la creazione, automatica e pianificata, di mappe topologiche dell’intera infrastruttura virtuale in formato Microsoft Visio
supporto completo sia per vSphere 5.5 che Windows Server 2012 R2 / Hyper-V 2012 R2.
3.4.3 Servizi
Installazione e collegamento del sistema di backup al datacenter esistente e alla tape library IBM, installazione win 2012 server fornito dall’azienda, installazione software di Backup per VMware, impostazione policy di Backup con software fornito, previste 12 gg di sistemista senior esperto VMware e software di backup
3.5 Sistema di Monitoraggio e Controllo Server Farm
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature di una primaria casa internazionale e non su sistemi assemblati o di marchi di secondaria importanza.
3.5.1 Controller
Hardware: controllo ambientale, Room Monitor + sensori di temperatura e telecamera, con le seguenti caratteristiche:
Apparato per monitoraggio via rete delle condizioni di sicurezza e ambientali, con una telecamera integrata che consenta di effettuare monitoraggio e videosorveglianza per registrare qualsiasi intervento umano. Deve poter Effettuare il monitoraggio di temperatura, umidità, apertura delle porte, contatti aperti, sensori di perdite spot, vibrazioni e presenza di fumo e allarmi definiti dall'utente. Soluzione di monitoraggio attivo per la protezione contro pericoli fisici, di natura umana o ambientale, che possono provocare interruzioni o fermo macchina nell'infrastruttura informatica. L’Hardware del sistema deve essere scalabile di appliance, sensori, controlli dell'accesso e telecamere collegati in rete e progettata per la protezione di ambienti che spaziano in termini dimensionali dagli armadi di rete alle sale CED. Il software deve consentire di visualizzare una singola vista di telecamere multiple, di cercare e reperire video in modo rapido e di effettuare il "tagging" di video clip importanti.
3.5.2 Software
Software di controllo ambientale con le seguenti caratteristiche:
Soglia regolabile, personalizzazione delle definizioni delle soglie (più soglie per sensore, pianificazione, livelli di gravità) in base ai requisiti degli utenti.
Criteri di estensione personalizzati. Gli avvisi vengono gestiti in base ai criteri di estensione e ricevuti in diversi formati.
Accessibile via browser Per visualizzare l'interfaccia utente da un qualsiasi punto della rete. Memorizzazione di filmati basata sugli eventi. La memorizzazione di filmati attivata dal movimento o dall’avviso.
Sicurezza tramite password, Protezione con password selezionabile dall'utente.
3.5.3 Servizi
Installazione e collegamento del sistema di controllo ambientale al ced esistente, impostazione del software, previste 3 gg di sistemista senior
3.3.6 Upgrade hardware/software Datacenter
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature Blade Server Fujitsu in quanto destinate ad aumentare le risorse di calcolo e di memoria dello chassis blade già in dotazione dell’Azienda.
3.6.1 Server Blade
Hardware: n. 3 lame per blade doppio processore 8 core 2.0 ghz E5-2640v2, 192 gb ram,fibra doppia 8Gb, Embedded UFM Device e componenti blade ad adeguamento per espansione fino a 18 lame (License di upgrade in fibra + SFP + MMF 8 Gb necessari, 3 alimentatori per BX 900 con cavi di collegamento e tutto quanto necessario al corretto funzionamento).
3.6.2 Software
Software VMware enterprise + 3 anni subscription per 6 processori.
3.6.3 Servizi
Installazione di Hypervisor configurato opportunamente su n. 3 server, migrazione e verifica dell’attuale installazione con bilanciamento di carico, tuning dell’intero sistema, previste 12 gg sistemista senior esperto Microsoft e VMware.
3.7 Upgrade Storage
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature Netapp in quanto destinate ad aumentare le risorse di memoria di massa dei cassetti storage già in dotazione dell’Azienda.
3.7.1 Dischi
Hardware: completamento cassette storage netapp 2240 con 6 hd sas da 600 GB a 15Krpm e 12 hd da 2 TB sata.
3.7.2 Servizi
Installazione e collegamento dei dischi nel sistema esistente, impostazione delle macchine e software di backup, previste 12 gg di sistemista senior esperto VMware e microsoft
3.8 Progetto pilota VDI
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature Fujitsu.
3.8.1 Server Blade
Hardware: 1 lama blade con doppio processore E5-2630v2, 64 Gb ram, doppia porta in fibre 8 Gb, embedded UFM Device, da utilizzare per 30 client su progetto pilota con spazio storage ricavato da upgrade storage
3.8.2 Software
Software VMware View ENT 30 client + 3 anni di subscription
3.8.3 Servizi
Installazione lama, predisposizione storage, installazione VMware view e i 30 client pilota, previste 15 gg di sistemista senior esperto VMware e Microsoft
3.9 Server di Posta Exchange
La soluzione proposta dal Fornitore dovrà essere basata su apparecchiature di una primaria casa internazionale e non su sistemi assemblati o di marchi di secondaria importanza.
3.9.1 Server Blade
Hardware esitente, lama + spazio storage compreso in Upgrade hardware/software Datacenter e upgrade storage (4.6 – 4.7)
3.9.2 Software
Software già in dotazione dell’Azienda.
3.9.3 Servizi
Installazione Exchange Server e client pilota, previste 20 gg di sistemista senior esperto VMware e microsoft
3.10 Requisiti professionali per l’erogazione dei servizi
Per l’erogazione dei servizi di seguito riportati e precedentemente contabilizzati per singola voce di attività è richiesto al Fornitore di avvalersi di personale qualificato dalle ditte produttrici di hardware e software utilizzati. In particolare per le attività di configurazione, migrazione e formazione sulla piattaforma VMware, è richiesta una certificazione VMware VCP. Sono richieste inoltre le certificazioni Microsoft, Fujitsu service partner e NetApp.
3.10.1 Installazione e configurazione
Il fornitore avrà l’obbligo di provvedere, per tutta la fornitura sopra descritta, al trasporto, alla
consegna al piano, all’installazione, alla configurazione, ed al collaudo in contraddittorio presso la sala server della Sede Centrale dell’Azienda.
Il numero delle giornate/uomo previste come necessarie, dovranno essere interamente fornite dal Fornitore, nel caso che tutte le operazioni necessarie richiedessero un numero di giornate inferiore al previsto, le rimanenti giornate/uomo rimarranno a disposizione dell’Azienda per attività da erogare su richiesta sul datacenter della ASL, comprese eventuali attività di formazione.
Nel caso in cui le giornate/uomo previste come necessarie per l’esecuzione dei vari servizi previsti nel presente capitolato si dovessero rivelare insufficienti al Fornitore per completare tutte le operazioni necessarie, rimane ad unico carico del Fornitore l’onere di completare comunque ogni attività prevista, fornendo le ulteriori giornate/uomo necessarie per il completamento dell’opera, senza nulla a pretendere dall’Azienda.
3.10.2 Migrazione e formazione sul campo
Per tale servizio il Fornitore dovrà provvedere alla migrazione di tutti server e servizi previsti nelle attività in precedenza elencate. Durante la migrazione e le attività sistemistiche, il Fornitore dovrà aver cura di spiegare al personale presente dell’Azienda tutti i dettagli relativi attività in corso ed eventualmente fornire chiarimenti in luogo di domande o dubbi sollevati.
3.10.3 Formazione in Aula
I contenuti della formazione dovranno essere tali da fornire una buona conoscenza della console web di gestione dei nuovi server e blade center, dell’ambiente VMware, software di backup e applicativi microsoft, nelle versioni citate e di tutti i suoi moduli, per garantire piena autonomia ai tecnici partecipanti nell’effettuare le attività di gestione
Per tale servizio è stato stimato un impegno di 6 giorni-uomo.
4 Garanzia/Manutenzione e assistenza
4.1 Garanzia
Il fornitore dovrà garantire la buona qualità ed il buon funzionamento dell’intero sistema per un
periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del collaudo definitivo, con le modalità di seguito riportate, , fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta aggiudicataria.
La Ditta Offerente dovrà fornire a corredo della documentazione tecnica un elenco di tutti i componenti software che compongono il sistema oggetto della gara; tutti questi componenti dovranno avere una garanzia “full-risk” per l’intero periodo di fornitura (art. 2).
Durante il tale periodo dovranno essere effettuate le seguenti attività:
• manutenzione preventiva (la Ditta dovrà specificare la periodicità necessaria);
• tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione dovranno essere effettuati a carico della Ditta fornitrice senza alcun onere aggiuntivo. I Rapporti di attività dovranno essere cartacei e controfirmati dal DEC. I software oggetto della fornitura deve essere privi di difetti dovuti a progettazione o analisi, a errata esecuzione o installazione o configurazione, a vizi dei materiali impiegati ed esenti da anomalie software e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta Aggiudicataria nella sua documentazione e richiesti dal presente capitolato.
Le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere risolte mediante:
• nuova release note, documentata di manuali;
• installazione e configurazione da parte del personale della ditta, da remoto su server, senza implicazione di giornate di attività aggiuntive non contemplate in offerta.
Qualora per l’aggiornamento della release sia richiesta presenza sul posto di personale specializzato, detta presenza non comporterà utilizzo di giornate aggiuntive rispetto a quanto descritto in offerta. Le attività di installazione “on site” delle nuove versioni, atte a porre rimedio alle anomalie software saranno totalmente a carico dell’offerente, per tutto il periodo di garanzia.
La Ditta Aggiudicataria garantisce i materiali, i software e le integrazioni fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per tuta la durata della fornitura a partire dalla data del superamento del collaudo, alle condizioni sopra riportate. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 c.c. la Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi o guasti nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o sviluppo o configurazione o da altre cause
Per lo stesso periodo, decorrente dalla data di avviamento del Sistema, il fornitore sarà tenuto a fornire assistenza telefonica sul funzionamento delle procedure, nonché a correggere gratuitamente eventuali malfunzionamenti delle stesse nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 8 ore lavorative dalla chiamata.
Restano a carico del fornitore anche gli oneri per la mano d’opera, spese viaggio, trasferta, ecc..
4.2 Manutenzione e assistenza
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione/assistenza tecnica sull’hardware e sul software (es. “bugs fixing”, adeguamento nuove normative, adeguamento tecnico a nuove “release” del software di base) per tutta la durata del periodo contrattuale, successivamente al periodo di garanzia annuale, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel precedente punto.
5. Documentazione del software applicativo
La documentazione in lingua italiana, della procedura dovrà contenere i seguenti elementi:
• descrizione generale delle procedure;
• descrizione dell’organizzazione e della struttura dei dati;
• manuale utente
6. Condizioni Di Fine Contratto.
Al termine del contratto, nel caso non si procedesse con l’assegnazione del contratto di manutenzione, per es. per causa di eventi che prevedano la sostituzione del sistema, la ditta dovrà consen-tire e favorire l’avvio in parallelo del servizio erogato da qualunque altro fornitore risultasse aggiu-dicatario in modo da consentire l’agevole avvicendamento alla fine del periodo contrattuale senza alcun blocco operativo.
In particolare la ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a un periodo di transizione di un
massimo di 40 giorni durante il quale affiancare l’impresa subentrante per la presa in carico da parte di quest’ultima di tutti i servizi incluso il trasferimento del relativo know-how logistico-operativo.
Inoltre deve essere già inclusa nel contratto di fornitura il recupero dei dati dai propri database nei più comuni formati standard di esportazione e trasmissione disponibili al termine del contratto, senza alcuna limitazione, senza alcun blocco operativo, consentendo il recupero completo degli archivi.
7. Diritto d’autore
La ditta fornitrice si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d’autore.
8. Riservatezza dei dati
La ditta fornitr\ice assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non faccia oggetto di sfruttamento.
Questa ASL, dal canto suo, assume l’obbligo di mantenere riservate quelle informazioni tecniche portate a loro conoscenza dall’impresa e che non siano di pubblico dominio.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì inviare copia sottoscritta per accettazione della lettera di “Nomina del responsabile esterno di trattamento di dati personali” (che sarà inviata in duplice copia alla Ditta con la comunicazione di avvenuta assegnazione del servizio/fornitura), in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del DLGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati persona-li” e dell’adozione degli atti dell’Azienda Sanitaria di recepimento della sopra citata norma, la no-mina di “responsabile di trattamento” può essere attribuita anche a soggetti pubblici o privati, e-sterni all’Azienda USL, dai quali la medesima si avvale per lo svolgimento di specifiche attività.
Si precisa altresì, che il Responsabile “esterno” dovrà fornire all’Azienda Committente, l’indicazione nominativa dei soggetti eventualmente individuati quali incaricati di trattamento, op-portunamente aggiornata in caso di variazione dell’elenco, nonché una relazione sulle misure di sicurezza per la raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali.
TITOLO II - PARTE AMMINISTRATIVA
La durata contrattuale è prevista in tre anni ed il prezzo, relativo ed omnicomprensivo di tutti gli elementi caratterizzanti l’offerta (vedi Parte tecnica), non potrà superare i 198.000 euro.
ART. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE
Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l’appaltatore dovrà costituire, nei tempi che gli verranno comunicati dall’Amministrazione, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall’art. 113, 1° comma , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita anche in contanti e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La cauzione sarà svincolata, in contestualità all’emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione .
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione .
In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
ART. 2 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della servizio.
L’appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto .
A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto , prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:
• polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioniI/00) per sinistro e per persone;la copertura deve essere esente franchigia.,
Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti della AUSL di Pescara.
La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.
Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 3 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
A. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione;
B. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
C. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
D. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
E. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
F. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996 .
G. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore.
H. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
I. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
J. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
K. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
L. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
5. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
ART.4: FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale.
2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze:
• il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso;
• il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
7. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.
8. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI
Il contratto sarà soggetto a revisione del prezzo, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni dell’indice (su base annua) FOI (senza tabacchi), così come determinato periodicamente dall’ISTAT. L’eventuale incremento percentuale di tale indice calcolato nel 13° mese di vigenza contrattuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, costituirà la misura della variazione del prezzo del contratto da applicare a partire dal 14° mese, e così per l’anno (ultimo) successivo (25° sul 13°, da applicare a partire dal 26° mese). La revisione sarà accordata
dall’Amministrazione con decorrenza, dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, se successiva a quelle sopra menzionate. Non saranno accordate revisioni retroattive, rispetto alla data di ricevimento anzidetta.
ART. 6: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di xxxxx, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto della consegna o della resa del servizio;
4. Nei contratti aventi ad oggetto l’appalto di servizi, l’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alla ASL.
5. Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
6. L’aggiudicatario è obbligato:
a) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto,
b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva,
c) ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio della ASL del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento,
d) ad osservare ed applicare quanto prescritto dall’art. 23 della LR n. 38/2007.
Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura o servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.
ART:. 7: SUPERVISIONE E CONTROLLO
All’Azienda compete la supervisione ed il controllo delle prestazioni rese dal personale inviato dall'aggiudicatario per la prestazione del servizio. All’Azienda spetta la facoltà di ricusare il personale che non risulti di suo gradimento e/o che sia incorso in violazioni di qualsiasi natura nello svolgimento delle prestazioni.
Ripetute ricusazioni di personale potranno comportare la risoluzione del contratto. L’Azienda potrà anche avvalersi di consulenti esterni o altri soggetti a sua scelta per effettuare controlli periodici o costanti sulle prestazioni effettuate dall’aggiudicatario senza che questi possa obbiettare diversamente; nel caso di incarico di verifica del servizio e del contratto a soggetti terzi, questi verranno scelti a cura dell’Azienda.
ART. 8: OBBLIGO DI SEGRETO
L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici, sanitari e/o di qualunque
altro genere, relativi all'attività dell’Azienda, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento dei servizio.
Conseguentemente, per i dati trattati, l’aggiudicatario è nominato responsabile ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e succ. mod. ed integrazioni. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’aggiudicatario, oltre all’osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del citato D.Lgs. n°196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell’Azienda.
Pertanto, prima dell’inizio attività, l’Aggiudicatario dovrà fornire, e tenere aggiornato, un elenco di tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato corredato di dati anagrafici e foto. Tutto il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere dotata di tesserino di riconoscimento recante il nome e cognome, la qualifica e la foto per dare la possibilità ad essi di accedere nei locali dell’Azienda ed essere identificati in ogni momento dal personale.
ART.9: CONTESTAZIONI E PENALITA’
1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo o per l’installazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in misura correlata, a discrezione del RUP, all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. In caso di guasti o malfunzionamenti del sistema fornito verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l’impossibilità di utilizzare il sistema ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto. In particolare, verranno misurati i livelli dell’UPTIME nel rispetto dei tempi di servizio riportati nell’allegato A o a quelli, eventualmente migliorati, proposti dalla Ditta all’interno della sua offerta tecnica:
I criteri utilizzati per il calcolo della penalità annua da applicare sono i seguenti:
⚫ Orario apertura del disservizio (guasto, anomalia, malfunzionamento):
Orario di avvenuto disservizio rilevato dalla chiamata e dalla sua registrazione: Tcd
⚫ Orario chiusura del disservizio:
Orario di rimessa in servizio rilevato dalla registrazione di chiusura della chiamata: Tre
⚫ Tempo di disservizio:
Periodo in cui permane il disservizio: Td = (Tre - Tcd)
⚫ Tempo di servizio nell’anno:
Tempo di servizio richiesto nell’arco dell’anno (n° di ore di utilizzo previsto giornaliero x n° giorni di utilizzo previsto annuo): T = 2500
⚫ Tempo di disservizio nell’anno:
Durata su base annua del disservizio a partire dall’orario di apertura e fino alla chiusura del disservizio: Td anno = (Tre — Tcd )i
Disservizio nel corso dell’anno (UPTIME): rapporto tra il tempo totale del disservizio nell’arco dell’anno e le ore/anno di erogazione del servizio: UPT = (T - Td-anno)/ T X 100
Livello del servizio contrattuale:
Parametro: Efficienza
Livello del servizio: Uguale o maggiore a “L”
Percentuale relativa al livello di servizio: L > 80 % (per anomalie “bloccanti”; - 90%, per anomalie “non bloccanti”, come previsto nell’allegato D;
Penale con applicabilità annua:
(L - UPT) X 5% del costo annuo del servizio, al netto di IVA.
Non saranno calcolati come Td esclusivamente i seguenti disservizi:
− Il tempo di fermo per motivi manutentivi, concordati per iscritto tra la ASL ed il Fornitore
− I guasti su componenti che non comporti il fermo del servizio erogato (es. si guasta un alimentatore ma il sistema trasferisce il carico ad un secondo alimentatore fino al ripristino delle funzionalità)
− Il fermo dovuto a forze maggiori
− Il fermo per assenza di energia elettrica per un tempo superiore a quanto previsto dagli eventuali UPS e gruppi elettrogeni installati.
Nel caso in cui venga raggiunto un livello di uptime (UPT) inferiore all’80%, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
• maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
• oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
• danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
• minori introiti.
3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.
4. LA ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e la presentazione dell’offerta.
5. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.
ART. 10. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
P. Subappalto non autorizzato;
Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di falliento;
X. Xxxxx del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
X. Xxxxxxx in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
W. Forza maggiore,
X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l’originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall’amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);
B. provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
A. giusta causa,
B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
• qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
• qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dell’appalto;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio
6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.
In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 11: FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
ART. 12: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
• Il Capitolato generale con relativi allegati;
• il disciplinare di gara;
• L’offerta, tecnica ed economica, della ditta,
ART. 13: SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.) o per telefax, in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest’ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell’Aggiudicatario.
3. LA ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà di stipulare formale contratto anche per importi di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Art. 14: APPLICAZIONE D.Lgs 196/2003
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all’acquisto;
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all’acquisto.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
Art.15: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:
• Abbiano il carattere della originalità;
• Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
• Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;
C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
ART. 16: CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta
ricezione ditale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti.
ART. 17: FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
ART. 18: CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori
danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
ART. 19: NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.