Ministero, della Salute
ACCORDO di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del PROGETTO,
∞ Integrazione socio sanitaria cittadini Paesi terzi ∞
codice PROG-106741, finanziabile nell’ambito del FEI - 2013 - Azione 6
Linea di attività: interventi di promozione della cultura della prevenzione, attraverso facilitazione all’accesso alle vaccinazioni e di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita tra le popolazioni immigrate, nonché rafforzamento di reti tra attori locali, aziende sanitarie locali, servizi socio-sanitari, società civile e comunità immigrate, promuovendo servizi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute dei migranti, dei corretti stili di vita, dell’integrazione e dell’accesso ai servizi sanitari;
n.d.r. oppure… --
Linea di attività: servizi di facilitazione per l’accesso alla diagnosi precoce dei tumori femminili
per le donne straniere presenti in Italia
IL
Ministero, della Salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
e
di seguito indicati rispettivamente come Ministero, costituito con Legge n.172/09, sulla base dell’organizzazione di cui al D.P.C.M. n. 59/14 e con sede in Roma, viale Xxxxxxx Xxxxxxx, n.5 – 00144, rappresentato dal Direttore generale Xxxxxxx XXXXXX, nato a -------- il ----------- , e come Proponente, costituito con Statuto del gg./mm/aaaa, con sede in --------.., via --------., rappresentato da......--------., nat... --------.. a ... --------..... il ... gg./mm/aaaa, redigono in forma di scrittura privata il presente atto, di seguito indicato come Accordo, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 11 (cc. 2 e 3) e 15.
Premesso che:
il Ministero ed il Proponente possiedono competenze nel settore sanitario e sono cointeressati a concordarne il comune svolgimento di attività di integrazione socio sanitaria in Italia di cittadini di paesi terzi, nelle aree geografiche e con le modalità meglio dettagliate nel Progetto in epigrafe, presentato dal Ministero alla competente Autorità responsabile per l’Italia della gestione dei fondi F.E.I., e con particolare riferimento alla linea di intervento per la promozione della cultura della prevenzione, attraverso facilitazione all’accesso alle vaccinazioni e di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita tra le popolazioni immigrate, nonché per il rafforzamento di reti tra attori locali, aziende sanitarie locali, servizi socio-sanitari, società civile e comunità immigrate, promuovendo servizi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute dei migranti, dei corretti stili di vita, dell’integrazione e dell’accesso ai servizi sanitari; --- … n.d.r. oppure … - servizi di facilitazione per l’accesso alla diagnosi precoce dei tumori femminili per le donne straniere presenti in Italia;
la Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito indicata come Direzione, sulla base dell’articolo 3, comma 1, del citato D.P.C.M., cura la promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili, compresi i migranti, e la prevenzione nella popolazione a rischio, nonché la salute della donna e dell'età evolutiva, tramite la prevenzione dei danni alla salute delle donne e la sicurezza della nascita e della crescita infantile;
il Proponente sulla base di ... -------.(Ndr. - indicare le fonti statutarie o regolamentari da cui derivano le competenze giuridiche coinvolte nel presente Accordo)... -------- ed ha tra i propri fini istituzionali quello di ... --------........(Ndr. - indicare i fini istituzionali che sono coinvolti dalla realizzazione del Progetto).. ;
il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI), istituito con decisione del Consiglio dell’Unione europea 2007/435/CE del 25 giugno 2007 per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, ha per scopo l’aiuto agli Stati membri per migliorare la loro capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare le strategie d’integrazione, le politiche e le misure verso cittadini di Paesi terzi, lo scambio d’informazioni e buone prassi e la cooperazione, per permettere ai cittadini extra U.E. di soddisfare le condizioni di soggiorno e integrazione nelle società ospitanti;
tenuto conto delle priorità d’intervento fissate dalla Commissione dell’U.E., la Autorità responsabile del Fondo per l’Italia (Ministero dell’Interno) ha predisposto un programma pluriennale 2007-2013 ed una programmazione annuale approvata dalla Commissione europea;
nel quadro delle azioni volte alla tutela sanitaria degli immigrati la Direzione ha avanzato richiesta di accedere ai residui fondi del Programma annuale 2013 per l’ammontare di euro 200.000, proponendo un’idea progettuale per favorire il miglioramento dello stato di salute e di inclusione nel
S.S.N dei cittadini di Paesi terzi, con specifico riferimento ai gruppi vulnerabili, come donne, minori, famiglie monoparentali e gruppi a rischio di esclusione sociale;
riconosciuta la coerenza dell’intervento proposto con le finalità del FEI e con gli obiettivi individuati nel Programma annuale 2013, la citata Autorità responsabile ha comunicato l’approvazione della richiesta, invitando al contempo a formalizzare l’inserimento delle linee generali progettuali nell’apposita piattaforma telematica entro il 26 settembre 2014, adempimento svolto dal Ministero nei termini fissati;
con nota del 17/10/2014 la A.R. ha chiesto ulteriori precisazioni sui contenuti progettuali, che sono state fornite il 24 ottobre 2014, ottenendo il positivo riscontro con nota del 17.11.2014;
all’interno del Progetto proposto, sono state dettagliate due linee di intervento:
1. interventi di promozione della cultura della prevenzione, attraverso facilitazione all’accesso alle vaccinazioni e di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita tra le popolazioni immigrate, nonché rafforzamento di reti tra attori locali, aziende sanitarie locali, servizi socio-sanitari, società civile e comunità immigrate, promuovendo servizi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute dei migranti, dei corretti stili di vita, dell’integrazione e dell’accesso ai servizi sanitari;
2. servizi di facilitazione per l’accesso alla diagnosi precoce dei tumori femminili per le donne straniere presenti in Italia;
per la realizzazione del Progetto, codice PROG-106741 e denominato “Integrazione socio sanitaria cittadini Paesi terzi”, finanziabile nell’ambito del FEI - 2013 - Azione 6 e svolto in modalità di organo esecutivo + partner, il Ministero della salute intende avvalersi del contributo di pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico interno o internazionale, interessati al comune svolgimento delle rispettive competenze nel settore oggetto del Progetto, tramite la conclusione di specifici accordi di collaborazione;
dei fondi disponibili, da erogare quale contributo alle spese sostenute dagli enti esecutori e da cui vanno detratti gli importi destinati alla remunerazione del soggetto revisore contabile pari ad euro 10.000, la Direzione ha ritenuto opportuno destinare alla prima linea di intervento il contributo massimo di euro 114.000 e alla seconda linea di intervento il contributo massimo di euro 76.000;
la Direzione ha avviato la procedura selettiva, tramite avviso, con scadenza 18.12.2014, pubblicato sul sito Web istituzionale del Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx), sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, paragrafo “Criteri e modalità”, nonché nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
in risposta a detto Xxxxxx il Proponente ha presentato apposita proposta di collaborazione nel progetto e per la singola linea di attività citata in epigrafe, con i relativi tempi di svolgimento e gli oneri economici connessi alla contribuzione ai costi da sostenersi;
in data .. /12/2014 un Comitato di valutazione, appositamente attivato presso il Ministero e composto da personale interno, ha ritenuto tecnicamente valida e economicamente congrua la proposta avanzata dal Proponente;
conseguentemente, il Ministero intende avviare la collaborazione col Proponente per la realizzazione della linea d’intervento del progetto 106741 indicata al numero … 1 o 2 ndr. ;
CONSIDERATO CHE
è necessario disciplinare gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione, l'anno 2014, il giorno del mese di dicembre,
TRA MINISTERO E PROPONENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Accordo è concluso per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, rientranti nel Progetto FEI-2013 cod. 106741, prima - oppure - seconda linea d’intervento, e riportate nel Proposta operativa (Allegato 1) che ne costituisce parte integrante, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in detta Proposta.
2. Il Proponente si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato o di altri soggetti del c.d. terzo settore e comunità di migranti in Italia, limitatamente ai soggetti costituiti con atto notarile e qualificabili come fondazioni od enti morali in base al Codice civile (libro I, titolo II, capo II) , o come associazioni di volontariato ai sensi della Legge n.266/91 o come enti di promozione sociale di cui alla Legge n.383/2000, oppure come associazioni temporanee di soggetti ricedenti nelle categorie sopra indicati.
Art. 2 - Efficacia. Durata. Proroga
1. Per l’efficacia del presente atto gli estremi della procedura di stipula, nonché i link ai file contenenti il Progetto di che trattasi e l’Accordo, sottoscritto dai soggetti firmatari delegati, saranno oggetto di pubblicazione sul sito Web istituzionale del Ministero, ai sensi della Legge n.241/90, articolo 12, c. 2, e degli articoli 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013.
2. L'Accordo è efficace dalla ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo e di effettiva disponibilità delle risorse economiche destinate dal Ministero al Progetto. Il Proponente dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
3. L'Accordo ha termine il 30 Giugno 2015 ed inizio decorrente dalla data di cui al comma 2 e non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.
4. La durata del presente accordo non è prorogabile a nessun titolo.
Art. 3 - Realizzazione del progetto
1. La realizzazione del Progetto avverrà nel rispetto del Proposta operativa, sotto la supervisione del
Responsabile scientifico del Ministero.
2. La realizzazione del progetto prevede l'attiva partecipazione dei seguenti soggetti del terzo settore: a)… XXYY … XXYY … XXYY… ; b) … XXYY … XXYY … XXYY…; c) … XXYY … XXYY … XXYY… .; d)… XXYY … XXYY … XXYY… ; e) … XXYY
… XXYY … XXYY… .
3. Dopo l’avvio di cui al comma 2 dell’art. 2, è consentito il coinvolgimento di ulteriori soggetti, o la sostituzione di quelli indicati al comma 3, solo previa preventiva richiesta del Proponente, a firma del legale rappresentante e debitamente motivata, ed assenso del Ministero.
Art. 4 - Monitoraggio del progetto
1. Per consentire al Ministero di monitorare lo stato di realizzazione della specifica linea d’intervento nel Progetto, il Proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del primo trimestre di attività, trasmette un rapporto tecnico nel quale è descritto lo stato di avanzamento delle attività ed il Rendiconto finanziario delle spese impegnate e/o delle spese sostenute, quest’ultimo redatto sulla base dell’Allegato 2 al presente Accordo, che verrà sottoposto a valutazione da parte di apposito revisore indipendente, scelto e finanziato separatamente con appositi oneri accantonati dal finanziamento iniziale del fondo FEI.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste potranno essere apportate modifiche al Progetto ed al relativo piano finanziario, a condizione che le stesse non ne alterino l'impianto complessivo. Le variazioni richieste dal Proponente, a firma del legale rappresentante e debitamente motivate, saranno sottoposte alla valutazione del Ministero. Le variazioni non costituiscono in alcun caso motivo di modifica dell’importo massimo del contributo finanziario.
3. Il piano finanziario, relativo alla specifica linea d’intervento nel Progetto, potrà essere modificato una sola volta, previo assenso del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità e l’opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della fine dell’Accordo. La modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.
4. Entro i trenta giorni successivi la scadenza dell'Accordo, il Proponente trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti ed il rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto, che provvederà ad inviarle per validazione al revisore indipendente indicato al comma 1.
5. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti e dei rendiconti non possa avvenire nei termini stabiliti, è facoltà del Ministero concedere proroga, previa formale e motivata richiesta del Proponente. La proroga sarà subordinata alla sussistenza di ragioni di necessità od opportunità e non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.
6. I rapporti tecnici ed i rendiconti finanziari, di cui ai commi l e 4, sono inviati al Ministero unicamente tramite l’indirizzo di Posta elettronica certificata riportato in premessa e con intestazione, rispettivamente, all’Ufficio X ex DGPREV ed all’Ufficio I ex DGPREV della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
7. Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel
Piano finanziario originale e dell’Allegato 2 al presente Accordo.
8. Ferma restando l’invarianza del finanziamento complessivo, è comunque consentito operare uno scostamento di importo non superiore al 20% fra le singole voci di spesa del piano finanziario, originario o modificato .
9. Ai fini del pagamento, il Ministero richiederà al Proponente copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari.
Art. 5 - Uso degli elaborati
1. Il Ministero può disporre degli elaborati e dei dati esitati dalle attività del Progetto per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti, senza che ciò dia diritto al Proponente di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dall’Accordo.
2. Il Ministero, tramite il responsabile di cui all’articolo 6, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo l. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo l dovranno recare l'indicazione: “Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento assicurato dal Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, utilizzando Fondi FEI 2013 – Azione 6” .
3. I dati generati dai flussi informativi derivanti dall’Accordo ed i risultati raggiunti con la realizzazione del Progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero.
4. Nessun autonomo diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto al
Proponente, se non dietro espresso consenso del Ministero.
5. Il Ministero mantiene in esclusiva il diritto di sfruttamento economico dei file sorgente, degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere d’ingegno e delle creazioni intellettuali, delle procedure software e del restante materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dai soggetti coinvolti nello svolgimento del Progetto, rendendoli comunque disponibili ai membri della Consulta, per il tramite della medesima o con pubblicazione sul profilo istituzionale del Ministero.
Art. 6 - Responsabile scientifico
1. Il Proponente identifica, quale proprio responsabile scientifico per l’Accordo il prof. / dott. ----------
---------------.., in qualità di ...-------------------------., che assicura il collegamento operativo con il
Ministero e trasmette al referente scientifico del Ministero i rapporti di cui all'articolo 4.
2. Il Ministero indica quale proprio referente scientifico per l’Accordo, il dott. …….., dirigente ,
il quale, raccordandosi con il dirigente dell'Ufficio X – ex DGPREV - della Direzione, assicura il collegamento operativo col Proponente ed il monitoraggio dell’Accordo.
3. Il Ministero ed il Proponente si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza, impedimento o modifica degli incarichi, dei responsabili di cui ai commi l e 2.
Articolo 7 - Finanziamento
1. Per la realizzazione dell’Accordo le spese sostenute dal Proponente, direttamente od a rimborso degli enti indicati ai commi 2 degli articoli 1 e 3, sono rimborsabili negli importi analiticamente dettagliati e documentalmente asseverati, nel rispetto delle norme contenute nella Decisione della Commissione dell’U.E. del 5 marzo 2008, relativa a sistemi di gestione e di controllo dei progetti, nonché di gestione amministrativa e finanziaria e di ammissibilità delle spese connesse in applicazione della citata decisione 2007/435/CE, come pure della Decisione 2011/1289/CE,
contenente modifiche alla Decisione 2008/457/CE, e del Vademecum di attuazione per i Beneficiari finali, nella misura massima ed omnicomprensiva di €114.000,00 (centoquattordicimila/00) –NdR.:
76.000 per la seconda linea di intervento -- . Tale cifra sarà imputata sul capitolo , dello stato
di previsione del Ministero della salute per l’anno 2014.
2. Il Proponente dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il Proponente prende atto che il finanziamento previsto per la contribuzione alle attività in Accordo, è riferito all’esercizio finanziario 2014 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31.12.2016, ai sensi dell’art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440. Il Proponente è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento, erogate a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno oggetto della procedura di riscrizione in bilancio delle relative somme, che sarà avviata dal Ministero su richiesta del Proponente a decorrere dal 1° luglio 2017.
4. Il 40% della cifra, pari a €45.600,00 (quarantacinquemilaseicento/00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione, da parte del Proponente, dell'avvio delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo; il 60%, pari a €68.400,00 (sessantottomilaquattrocento/00) alla conclusione delle attività di cui all’Accordo, tenuto conto di quanto al comma 5. NdR.: importi da rapportare a 76.000 per la seconda linea di intervento --
5. Il rimborso delle spese riconosciute al Proponente non può determinare un utile o un margine di profitto per lo stesso.
6. I relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta, da intestare ed inviare all’indirizzo del
Ministero, Direzione generale come sopra indicata.
7. I pagamenti saranno disposti dopo la positiva valutazione delle relazioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del primo, ed dopo il ricevimento della richiesta di cui al comma 6, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della Ragioneria generale dello Stato -SiCoGe- di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento della somma sul conto corrente di tesoreria – IBAN – IT………………………, intestato ad " ”.
8. I rimborsi comprenderanno le spese, sostenute e documentate dal Proponente, per viaggio, soggiorno e partecipazione al Progetto di rappresentanti del Ministero.
9. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge, o dovuti ad indisponibilità di cassa o a modifiche procedurali contabili, od a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica.
10. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l’Allegato 2, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 3 al presente Accordo.
11. Resta fermo l’obbligo per il Proponente di conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.
Articolo 8 - Sospensione dei pagamenti
l. Se il Proponente non invia le relazioni di cui all’articolo 4, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento è disposta anche in caso di mancata od irregolare attuazione dell’Accordo.
Articolo 9 - Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo
l. In sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’Accordo o di altro inadempimento, per cause imputabili al Proponente o agli soggetti del terzo settore da lui prescelti e tali da pregiudicare la realizzazione del Progetto, il Ministero invita per iscritto il Proponente ad eseguire la prestazione in proprio, dando un termine di esecuzione. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto.
2 E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione dell’Accordo, il Proponente ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione.
Il presente Accordo si compone di nove articoli e di tre allegati.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della Legge n.241/90, articolo 15, comma 2-bis.
Per il Ministero della salute Il Direttore generale della prevenzione sanitaria (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx) | Per ------------------------ Il ------------ (Dott ) |
Roma, Dicembre 2014