CAPITOLATO - SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO 1
PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEMPORANEA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI LECCO DALLA DATA PRESUNTA DELL’1.09.2018 E FINO AL 31.08.2019 (SERVIZI SOCIALI DI CUI ALL’ ALLEGATO IX DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.).
CAPITOLATO - SPECIFICHE TECNICHE
1. PREMESSE
Considerato che:
la perdurante instabilità politico-economica che caratterizza molti Paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente ha determinato, soprattutto negli ultimi anni, un aumento progressivo degli sbarchi di cittadini extracomunitari sulle coste italiane, acuendo le problematiche correlate al fenomeno migratorio;
con Circolare prot. 14100/140 dell’11.10.2016 il Ministro dell’Interno ha evidenziato la necessità di una rimodulazione del sistema di accoglienza con l’adozione di criteri che evitino una eccessiva concentrazione di migranti in accoglienza su uno stesso territorio e che a tale scopo è stato condiviso con l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) un Piano operativo che - muovendo dal sistema di quote fissato nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 - consenta, anche all’interno delle singole Regioni, una distribuzione di migranti più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, grazie alla definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente nel Comune;
con la citata Circolare è stato richiamato l’avvio del Piano nazionale di riparto e che essa contempla una clausola di salvaguardia che rende esenti i Comuni appartenenti alla rete SPRAR, nella misura in cui il numero degli accolti in detto progetto soddisfi la quota dei posti assegnati.
questa Prefettura deve provvedere alla stipula di convenzioni per l’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo assegnati alla provincia di Lecco in attuazione al Piano di accoglienza diffusa, sancito tra il Ministero dell’Interno e ANCI, al fine di una più equa e capillare distribuzione sul territorio ed in modo da assicurare quanto più possibile la proporzionalità del numero dei migranti da accogliere rispetto alla popolazione residente nella Provincia.
Tanto premesso, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecco (in seguito solo Prefettura)
- Amministrazione aggiudicatrice: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - Xxxxx - P.E.C.: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx sito web: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx , Telefono +39 - 0000 000000 - con Determina a contrarre prot. n. 7323 del 7.05.2018 e n. 7325 dell’8.05.2018 ha avviato una procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di temporanea accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Lecco dalla data presunta dell’1.09.2018 e fino al 31.08.2019, per una ricettività di n. 1200 posti.
L’oggetto dell’appalto è descritto nel presente capitolato per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri in parola, nonché nelle specifiche tecniche ivi allegate, approvato con D.M. 7.3.2017, modificato ed integrato dal D.M. 10.07.2017.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro, ex art 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito solo Xxxxxx), con più operatori economici e con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del citato Xxxxxx.
Art. 1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
In conformità alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione ed al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la Prefettura di Lecco deve procedere all’accoglienza ed all’assistenza di un numero annuo presunto di 1.200 cittadini stranieri, per il periodo 2018 e 2019 e, comunque fino alla scadenza dell’accordo quadro.
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi previsti nel presente capitolato, che saranno assicurati per la gestione ed il funzionamento delle strutture temporanee di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Oggetto dell’affidamento è il servizio di accoglienza, nell’ambito della Provincia di Lecco, dei cittadini stranieri richiedenti asilo privi dei mezzi di sussistenza e la gestione dei servizi connessi, come specificati nel presente capitolato e nello schema di convenzione (Allegato 4).
La distribuzione sul territorio delle strutture di accoglienza deve considerare la collocazione geografica, le caratteristiche territoriali locali, l’impatto sulle comunità con riferimento al criterio stabilito dal Piano Nazionale di ripartizione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati, per 1.200 posti sul territorio provinciale, inclusi coloro che sono già ospitati presso le strutture temporanee attivate nella provincia, e promuovano una dinamica evolutiva dell’accoglienza mediante la specializzazione degli interventi e la graduale conversione dei centri CAS in centri SPRAR.
Considerata la necessità di garantire tempestiva accoglienza dei richiedenti protezione internazionale all’atto della loro assegnazione a questa Provincia, e tenuto conto delle differenziate esigenze di sistemazione che sorgono al momento della distribuzione nelle strutture, l’appalto è suddiviso in 3 LOTTI in base alla capacità ricettiva ed all’organizzazione adottata.
Il sistema di accoglienza prevede un progressivo passaggio dell’accoglienza dei richiedenti asilo, da grandi e medie strutture, a strutture con minor numero di posti, al fine di consentire una migliore distribuzione sul territorio provinciale e facilitare i processi di integrazione.
Con la presente procedura di gara s’intende, cioè, dare piena attuazione all’Accoglienza diffusa sul territorio della provincia di Lecco, con una progressiva dismissione dei grandi e medi centri in favore di soluzioni più idonee a strutturare un sistema di offerta compatibile con la realtà territoriale, che garantisca i processi di integrazione dei richiedenti asilo (Lotto n. 1 - piccole strutture).
Nella consapevolezza dello stato di fatto attuale, rispetto al quale il presente Bando intende promuovere iniziative di riequilibrio della situazione territoriale di cui al capoverso precedente, saranno ammesse in via prioritaria proposte che rispettino il numero massimo di presenze previsto nel Piano Nazionale di Ripartizione e con i criteri disposti nella “Clausola di Salvaguardia del Territorio” - di cui all’art 12 del presente capitolato – che costituisce elemento fondante il sistema dell’accoglienza diffusa. Si evidenzia che tutti i Comuni hanno facoltà di esprimere l’eventuale disponibilità ad accogliere un numero di richiedenti asilo superiore a quello attribuito dal Piano Nazionale, nonché di promuovere la riconversione dei posti CAS in posti SPRAR.
I posti destinati all’accoglienza, ed i relativi servizi, saranno attivati via via a seguito del manifestarsi di effettive esigenze nell’ambito del territorio di competenza di questa Stazione Appaltante, indipendentemente dal numero di posti complessivi indicati nell’offerta ed aggiudicati; tali esigenze sono subordinate tanto alla permanenza di cittadini stranieri già presenti nei Comuni della Provincia di Lecco, quanto all’ulteriore arrivo di richiedenti asilo sul territorio italiano e loro successiva
assegnazione a questa Provincia.
Durante il periodo di validità dell’affidamento l’esecuzione del servizio da parte dell’operatore individuato è pertanto eventuale e l’importo complessivo presunto della gara è meramente indicativo. Come premesso, l’appalto è suddiviso in 3 LOTTI in base alla capacità ricettiva ed all’organizzazione adottata:
LOTTO N. 1 - ACCOGLIENZA DIFFUSA
Il lotto prevede un’offerta per 1.200 posti, con appartamenti o unità abitative mono-familiari, ciascuno con capienza non superiore a 10 posti, destinati all’accoglienza di richiedenti, persone singole (uomini o donne) e/o famiglie, assegnate a questa Provincia nell’ambito delle quote di riparto nazionale.
La tipologia di dette strutture si caratterizza per una graduale auto-gestione dei beneficiari e per un conseguente intervento di portata più limitata degli operatori, i quali possono affidare parte della gestione quotidiana della casa agli stessi beneficiari.
I posti in accoglienza diffusa (appartamenti) devono essere garantiti, in via prioritaria, nel rispetto della “Clausola di Salvaguardia del territorio” (art. 12 del presente capitolato); pertanto nell’individuazione delle sedi delle strutture abitative deve essere verificata la percentuale indicativamente spettante a ciascun territorio come da tabella allegata (allegato 2).
E’ possibile realizzare unità abitative che assolvano numericamente la percentuale d’obbligo per un territorio composto da più Comuni, nel limite massimo di 20 posti per unità abitativa, attraverso un’intesa fra gli stessi. Solo qualora non fosse possibile aggiudicare tutti i 1.200 posti nell’accoglienza diffusa, e nel rispetto del criterio sopra esposto, si procederà a valutare le proposte relative al Lotto n° 2. L’importo a base d’asta è di 35,00 euro al giorno per migrante.
LOTTO N. 2 - CENTRI COLLETTIVI DI MEDIE DIMENSIONI
Il lotto n° 2 prevede un’offerta per strutture con capienza minima di 11 posti e massima di 25, destinate all’accoglienza di persone singole (maschi o femmine) o nuclei familiari, assegnati a questa Provincia.
L’importo massimo presumibile di tale lotto è dato dalla differenza tra il totale dei 1.200 posti e i posti aggiudicati nel primo lotto. Anche per i posti di accoglienza di medie dimensioni deve essere garantito il rispetto della “Clausola di Salvaguardia del territorio” (art. 12 del presente capitolato) e il criterio definito nel Piano Nazionale di Ripartizione; pertanto nell’individuazione delle sedi delle strutture abitative deve essere verificata la percentuale indicativamente spettante a ciascun territorio come da tabella allegata (Allegato 2).
Solo qualora non fosse possibile aggiudicare tutti i 1.200 posti nell’accoglienza diffusa e con l’accoglienza nelle strutture di cui al lotto n° 2, si procederà a valutare le proposte relativa al lotto n°
3. L’importo a base d’asta è sempre di 35,00 euro al giorno per migrante.
LOTTO N. 3 – CENTRI COLLETTIVI DI GRANDI DIMENSIONI
Il lotto n° 3 prevede un’offerta per strutture con capienza minima di 26 posti e massima di 120 posti, destinate all’accoglienza di persone singole e/o nuclei familiari, assegnati a questa Provincia nell’ambito delle quote di riparto nazionale.
All’interno del Lotto 3, potrà essere individuato un centro di accoglienza da destinarsi a diventare l’Hub provinciale, nel quale concentrare gli arrivi ed affrontare così celermente i profili relativi alle prime procedure sanitarie e di identificazione che necessariamente devono essere effettuate presso la Questura di Lecco. L’Hub dovrà altresì garantire uno spazio adeguato per la fase di primissima accoglienza, per 20 ospiti a turno al fine di consentire una valutazione medica clinica finalizzata ad individuare condizioni patologiche delle persone accolte che richiedano provvedimenti o accertamenti sanitari non differibili, escludano la presenza di eventuali quadri clinici suggestivi di patologia infettivo diffusiva e certifichino l’idoneità alla vita in comunità.
Solo qualora non fosse possibile aggiudicare tutti i 1.200 posti nell’accoglienza diffusa e con l’accoglienza nelle strutture di cui ai lotti n° 2 e 3, si procederà a valutare le proposte relativa al lotto n° 3/BIS.
LOTTO N. 3/BIS STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA PREFETTURA-UTG DI LECCO
La Prefettura - UTG di Xxxxx mette a disposizione del presente bando lo stabile di proprietà demaniale sito in Airuno che ha una capienza indicata di 70 posti, per la prima accoglienza temporanea, fermo restando i vincoli di natura igienico sanitaria.
L’importo a base d’asta per il lotto 3 è di 35,00 euro, come per i lotti 1 e 2, mentre per il lotto 3/BIS è di 33,50 euro al giorno per migrante.
Per ciascun lotto, l’organizzazione dei servizi garantisce che siano assicurate le misure occorrenti al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della provenienza, della fede religiosa, dello stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché le misure idonee a prevenire forme di violenza e garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l’unità dei nuclei familiari, composti da coniugi e da parenti entro il primo grado. Il servizio è eseguito nelle strutture che devono essere nella disponibilità dei gestori e conformi ai requisiti prescritti dal bando di gara, ubicate nella provincia di Lecco.
La procedura aperta è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro che verrà concluso con più operatori economici ed è distinta in due fasi:
- Aggiudicazione e sottoscrizione dell’accordo quadro sulla base delle offerte valide pervenute;
- Affidamento dei contratti di appalto derivanti dall’accordo quadro senza riapertura del confronto competitivo e stipula delle relative convenzioni, in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che saranno comunicate dal Ministero dell’Interno ed al numero dei posti messi a disposizione dai singoli concorrenti, ai fini della successiva assegnazione, secondo l’ordine di graduatoria ed il meccanismo di distribuzione territoriale individuato all’art. 12, attese le specifiche esigenze ivi indicate ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice. L’esecuzione dell’accordo quadro avrà luogo senza riapertura del confronto competitivo, attesa la determinazione nella documentazione di gara di tutti gli elementi che disciplinano la prestazione del servizio in oggetto, nonché dei criteri per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà la prestazione.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, tenuto conto del valore dell’appalto, della necessità di garantire che l’appalto risulti economicamente conveniente per l’Amministrazione, nonché della sussistenza di requisiti speciali di partecipazione che mirano a garantire il principio della massima concorrenzialità anche mediante la possibile costituzione di R.T.I. da parte di piccole e medie imprese, il presente appalto non viene diviso in lotti funzionali e/o prestazionali, attesa anche la necessità di imputare ad
un unico centro decisionale la gestione delle strutture deputate all’accoglienza ed in ragione, comunque, del peculiare meccanismo di gara che consente la partecipazione anche di soggetti di micro, piccole e medie dimensioni, anche in ragione del numero dei posti massimo previsto per ciascuna struttura, in linea con quanto previsto dalle disposizioni ministeriali ed in particolare con la circolare prot. 4555 del 19.04.2017.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, l’esecuzione del servizio da parte dell’operatore individuato (in seguito solo “gestore”) è eventuale ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura.
I servizi oggetto della procedura sono compresi nell’allegato IX del Codice CPV 85311000- 2.
Art. 2. FORNITURA DI SERVIZI
1. In tutte le strutture di cui all’articolo 1 sono assicurati i seguenti servizi: servizi di gestione amministrativa; servizi di assistenza generica alla persona; servizi di assistenza socio sanitaria; fornitura, trasporto e consegna dei beni.
2. I predetti servizi come meglio specificati ai successivi punti A, B, C, D ed E, ove non diversamente indicato, sono assicurati nell’arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00, e in quello notturno, che va dalle ore 20:00 alle ore 08:00. Il personale deve essere munito di tesserino con indicazione dell’incarico rivestito, in modo da essere immediatamente riconoscibile. Per ogni turno di lavoro, è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi secondo criteri di congrua proporzionalità rispetto al numero di ospiti presenti, per consentire l’effettiva fruibilità dei servizi stessi, ferma restando la dotazione minima di personale richiesta dal bando di gara.
In relazione alla percentuale di presenze femminili tra gli ospiti, è garantita una adeguata presenza di personale femminile, in modo da assicurare l’equilibrio di genere e da tenere conto delle esigenze di carattere culturale e religioso delle donne presenti.
L’ente gestore garantisce l’impiego di operatori i cui profili professionali sono adeguati ai relativi compiti. Sono comunque richiesti specifici profili professionali per gli operatori addetti ai servizi di assistenza sanitaria, di sostegno socio-psicologico, di mediazione linguistico-culturale, di informazione legale e di insegnamento della lingua italiana, con iscrizione ad apposito albo, laddove previsto per le specifiche categorie professionali. A tal fine, può farsi riferimento alla disciplina di cui all’articolo 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.
3. L’ente gestore, nello svolgimento dei servizi di cui ai successivi punti A, B, C, D ed E si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con l’articolazione degli orari.
A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
Il servizio comprende:
1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale in cui sono annotati i dati anagrafici e le altre informazioni relative all’ingresso e alle dimissioni dello straniero, secondo il sistema eventualmente messo a disposizione dall’Amministrazione, nonché le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, gli effetti personali consegnati in custodia ai sensi del successivo punto 7 durante la permanenza nella struttura;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del badge ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti da un tesserino di riconoscimento e da un registro delle presenze cartacei, da utilizzare rispettivamente per l’accesso ai servizi e per l’annotazione, a cura del personale della struttura, delle entrate e delle uscite giornaliere. Nel caso di strutture temporanee costituite da piccoli appartamenti, il presidio dei punti di accesso finalizzato al controllo giornaliero delle entrate e delle uscite,
previsto nelle specifiche tecniche relative ai centri di prima accoglienza, può essere svolto tramite controllo del rispetto degli orari di rientro serale, effettuato dall’operatore notturno. L’operatore notturno comunica tempestivamente all’ente gestore eventuali allontanamenti o violazioni degli orari; assicura, inoltre, la reperibilità telefonica notturna;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l’assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi alla struttura;
4. la comunicazione giornaliera delle presenze, mediante produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati di cui al precedente punto 1, da inviare, a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno indicati dalla Prefettura per il controllo della stessa Prefettura e della locale Questura. Nel report giornaliero dovrà altresì essere specificato: a) se è cambiata la posizione giuridica delle persone in elenco in merito all’accoglimento o al diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale di rifugiato; b) il numero complessivo dei posti occupati e dei posti disponibili, aggiornato al verificarsi di ogni modifica nelle presenze; c) eventuali ulteriori informazioni richieste dalla Prefettura nonché ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell’art.23, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n.142;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo le prescrizioni normative in materia;
6. il servizio di consultazione degli stranieri per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita nella struttura;
7. la custodia dei risparmi personali dello straniero ove richiesto dall’interessato e dei beni che non possono essere introdotti nella struttura ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell’ente gestore;
9. report, mensile dei beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità, corredato da un riepilogo delle presenze al fine di consentirne il controllo alla Prefettura-UTG. Nel report sono inoltre indicati:
• il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l’indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
• una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari e le lezioni di lingua italiana con il numero di partecipanti, che indichi le ore utilizzate per le specifiche attività;
• il numero delle presenze effettive degli operatori in relazione ad ogni tipologia di servizio;
• l’analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;
• la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.
10.comunicazione tempestiva alla Prefettura-Area IV-Diritti Civili, Immigrazione ed Asilo ed alla locale Questura di eventuali casi di allontanamento volontario dalla struttura o criticità che si riscontreranno al suo interno e comunque garantendo l’eventuale ripresa del servizio di accoglienza, fino alla notifica agli interessati del provvedimento prefettizio di revoca dell’accoglienza;
11.segnalazione immediata di comportamenti da parte dei migranti non rispettosi del regolamento, inadeguati e contrari ad un corretto percorso di inserimento socio-culturale e di integrazione e delle normali regole di convivenza civile, avendo cura di accertare l’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario della comunicazione nelle circostanze più gravi;
12.controllo e verifica della piena adeguatezza degli immobili in uso nel rispetto della normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio ed antinfortunistica;
13.controllo e verifica della piena efficienza degli impianti della struttura (elettrico, idrico, antincendio, gas e climatizzazione) secondo le previsioni di legge;
14.tenuta del registro delle erogazioni dei beni e del pocket money firmato da ciascun ospite e delle connesse scritture contabili.
B) SERVIZI DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA
Il servizio comprende:
1. la mediazione linguistico–culturale.
Il servizio è organizzato in modo da:
- garantire la copertura delle lingue parlate dagli stranieri presenti, al fine di consentire la costante possibilità di comunicazione con gli stessi;
- essere strumentale agli altri servizi prestati, assicurando l’affiancamento del mediatore linguistico-culturale agli altri operatori nelle attività prestate sulla base del contratto, dal momento dell’ingresso e per tutta la durata della permanenza nella struttura.
Il servizio è organizzato in modo da tenere conto delle presenze di genere e assicura l’impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico culturali di sesso maschile e di sesso femminile;
2. il servizio di informazione. Il servizio assicura, attraverso personale qualificato, l’informazione allo straniero sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, nonché sulle regole comportamentali vigenti nella struttura e sull’organizzazione dei servizi erogati. Sono comprese le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo, sui criteri di individuazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, sui diritti e doveri connessi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e sul procedimento di ricollocazione, incluse le modalità di notifica, gli effetti del provvedimento di rigetto e i mezzi di impugnazione. Il servizio garantisce altresì l’assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e nell’assistenza ed orientamento allo svolgimento degli adempimenti amministrativi. Il servizio comprende inoltre informazioni specifiche sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare a detto procedimento, sulle modalità di accertamento dell’età del minore in caso di dubbi sulla minore età, nonché sul ruolo delle organizzazioni o enti di tutela presenti nella struttura. A supporto del servizio di informazione è assicurata la diffusione di opuscoli, secondo le indicazioni della Prefettura, e la consegna del regolamento della struttura, tradotti ove possibile nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
3. il servizio di assistenza sociale e psicologica. Il servizio assicura dal momento dell’ingresso e durante la permanenza, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dall’Amministrazione. Il servizio comprende, altresì, lo svolgimento di colloqui con gli stranieri, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato. Gli stranieri che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico responsabile sanitario che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Per l’individuazione ed il trattamento delle persone vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza, gli operatori della struttura seguono altresì le indicazioni contenute Linee Guida previste dall’art.27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in raccordo, ove necessario, con i servizi pubblici attivati nel territorio;
4. il servizio di supporto all’integrazione. Il servizio assicura:
- l’orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della
società italiana e sull’accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
- corsi di lingua italiana, da registrare con apposito foglio/registro giornaliero per un numero minimo di otto ore settimanali suddivise in più giorni della settimana, attraverso personale con formazione specifica e in spazi dedicati o attraverso convenzione con il competente Centro per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
- l’organizzazione del tempo libero, attraverso attività di tipo ricreativo, sportivo e culturale;
- le spese necessarie allo svolgimento delle pratiche amministrative (marche da bollo, costi per il rilascio dei permessi di soggiorno).
5. il servizio di assistenza ai minori. Il servizio è assicurato in rapporto alle esigenze dell’età dei minori presenti ed è svolto da personale con formazione adeguata. Comprende l’inserimento scolastico e nelle relative attività didattiche, l’organizzazione del tempo libero, attraverso lo svolgimento ordinario di attività ricreative, anche con il supporto di materiale di gioco ed educativo, nonché la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela dei minori all’interno della struttura;
6. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti giornalieri.
Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) ed in applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) con l’impiego di personale idoneo, secondo le specifiche di cui al successivo articolo 3. In caso di accoglienza diffusa, la fornitura del pasto potrà essere sostituita con l’erogazione di buoni spesa o degli ingredienti necessari alla preparazione dei pasti.
7. cura e igiene di capelli e barba in modo da assicurare condizioni di igiene.
8. servizio di lavanderia. Il servizio assicura il lavaggio, l’asciugatura e la piegatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell’occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuarsi a cura degli stranieri. Qualora le circostanze lo consentano, il servizio di lavanderia degli indumenti personali (non anche quello degli effetti letterecci) potrà essere effettuato direttamente dagli stranieri attraverso idonee apparecchi di lavaggio e, del caso, asciugatura, nonché prodotti per la pulizia messi a disposizione dal gestore.
9. servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasferimento degli ospiti dal luogo di arrivo (aeroportuale o terrestre) nella regione o nella provincia, indicato dalla Prefettura, sino alla struttura gestita dall’affidatario. Il servizio assicura, inoltre, il trasporto degli stranieri per il raggiungimento delle Questure, degli uffici della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile, e delle sedi dedicate ad attività didattica. Il servizio assicura anche il trasferimento degli stranieri nel centro abitato più vicino o presso il servizio di trasporto pubblico più vicino.
10.servizi di comunicazione con l’esterno. Il servizio comprende la predisposizione di aree dedicate alla connessione WI – FI, da assicurare con modalità e orari prestabiliti.
C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
Il servizio comprende:
1. una visita medica d’ingresso e il primo soccorso sanitario. La visita è finalizzata anche all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
2. la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun ospite. La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell’uscita. Nel caso in cui l’uscita è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto
delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell’ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare le continuità terapeutica. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito, ove possibile, all’interno della struttura, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio è organizzato con la presenza di personale medico e paramedico che garantisca l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui non sia previsto il presidio medico sanitario all’interno della struttura, è assicurata la costante disponibilità di personale medico e paramedico per lo svolgimento del servizio ed il raccordo con le prestazioni e le forniture assicurate dal servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato, fatta eccezione per quelli forniti dall’azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario informa il direttore della struttura delle prestazioni effettuate ai fini dell’annotazione delle prestazioni nella scheda individuale di cui all’articolo 2, lett. A), punto 1, il quale ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell’articolo 2 della lett. A), punto 4.
3. Il servizio assicura inoltre la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e lo strumentario minimo, di seguito indicato:
− registro visite
− sfigmomanometro
− fonendoscopio
− termometri
− otoscopio con xxxx xxxxxxx
− glucostick
− multistick per urine
− materiale necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
− materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
− carrello per la gestione delle emergenze dotato di:
• saturimetro
• defibrillatore semiautomatico
• pallone Ambu con adattatore per adulti
• bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
• farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
• set per suture
• materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule);
4. la fornitura e la somministrazione dei farmaci di automedicazione e somministrazione dei farmaci in base a prescrizione medica;
5. l’espletamento delle procedure necessarie all’iscrizione al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.
Il servizio di assistenza sanitaria è assicurato h/24. Nei centri ove non fosse possibile assicurare il presidio fisso del personale medico, dovrà comunque essere garantita, salva la reperibilità del medico responsabile. In particolare, nel caso in cui non sia possibile allestire un presidio medico sanitario all’interno della struttura, è assicurata la costante disponibilità di personale medico e paramedico per lo svolgimento del servizio ed il raccordo con le prestazioni e le forniture assicurate dal servizio sanitario nazionale.
D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI
1. La fornitura comprende la consegna e distribuzione dei seguenti beni:
- effetti letterecci, vestiario e prodotti per l’igiene personale, secondo le specifiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
- materiale scolastico, didattico e ludico;
- al momento dell’ingresso nella struttura, la consegna allo straniero, per una sola volta, di una scheda/ricarica telefonica di 15 euro, se non già consegnata da altra struttura di prima accoglienza;
- la distribuzione di un pocket money pari a euro 2,5 al giorno fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare. Al momento dell’uscita il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro.
2. Di ogni fornitura effettuata l’ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.
3. I beni sono distribuiti in via esclusiva dall’ente gestore.
E) SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
1. Si intendono incluse tutte le attività atte ad assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste, quali:
a. la pulizia dei locali diurni e notturni, degli uffici e delle aree comuni;
b. la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
c. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
d. la raccolta e lo smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
e. la cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nel successivo articolo 4.
Art. 3. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA FORNITURA DEI PASTI
1. La fornitura tiene conto delle tradizioni culturali e religiose degli stranieri e delle esigenze alimentari connesse allo stato di salute, nonché
a. delle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
b. delle esigenze di diete iposodiche, ipo-proteiche, ipo-glicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
c. della presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento o in tenera età.
2. Nella definizione dei menù occorre tener conto di un’adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. La Prefettura potrà richiedere variazioni al menu nel corso dell’appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti o a seguito di forme di consultazione.
3. La fornitura deve essere svolta per sette giorni alla settimana comprendente i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze.
4. La prima colazione è composta da:
− 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
− fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 g.
5. Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) è composto da:
− un primo piatto (pasta, riso, cous cous g. 100/150 a seconda del condimento o g. 80 pasta e 100
x. xx xxxxxx, semola o riso. Ammessa anche la pizza);
− un secondo piatto (carne rossa 150 g. carne bianca 200 g o 250 g se con osso, pesce 200 g, due uova, 100 g di formaggio);
− contorno di verdura 300 g;
− frutta di stagione (150 g oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione)
− 2 panini (gr. 60 cad.);
− 1 lt. di acqua minerale pro capite.
Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.
Al di fuori degli orari dei pasti principali, l’Ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici. In caso di accoglienza diffusa, il buono spesa o gli ingredienti dovranno essere sufficienti a garantire la preparazione in misura equivalente ai pasti come sopra descritti.
6. In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio. Nel caso di audizione alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, dovranno essere ugualmente garantiti i pasti durante la permanenza dei richiedenti la protezione presso la predetta Commissione.
7. L’Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
8. I pasti sono distribuiti in via esclusiva dall’ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa, ove presenti, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. In ogni caso è vietato il consumo dei pasti negli alloggi. L’ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell’infermeria, ove presente.
9. Nei centri in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, il servizio può essere assicurato attraverso la distribuzione di derrate alimentari, fornite in via esclusiva dall’ente gestore che assicura la varietà dei prodotti alimentari, la qualità e la necessaria quantità degli stessi.
10. I generi alimentari devono essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene.
11. Il trasporto dei pasti confezionati deve avvenire in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell’azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all’esterno). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature e dotati di attestazione di idoneità igienico-sanitaria, nonché periodicamente sanificati, secondo le istruzioni impartite all’uopo dall’ATS.
12. Tutte le derrate alimentari dovranno essere acquistate dal gestore e nessun obbligo sorgerà in capo alla Prefettura nei confronti dei fornitori delle stesse.
Art. 4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE
4.1 Pulizia dei locali
1. Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intende l’insieme delle attività che assicurano il comfort igienico-ambientale delle unità abitative, degli uffici e dei locali di servizio, all’interno ed all’esterno degli immobili. Il servizio comprende:
a) pulizia quotidiana dei locali diurni e notturni, dei servizi igienici, degli uffici e delle aree comuni;
b) disinfezione settimanale, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici semestrale e comunque all’occorrenza;
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali nel rispetto delle norme locali in tema di
raccolta differenziata per la quale la struttura deve essere dotata di contenitori idonei e provvisti di adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione;
d) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna laddove non collegata alla rete comunale;
e) cura delle aree verdi.
2. Il servizio deve tener conto, altresì, degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle imprese di pulizia e osservare le normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.
3. I prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi” e “avvertenze di pericolosità”.
4. Le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismi di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge.
5. Gli interventi devono essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali idonei.
6. Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.
7. La struttura deve essere dotata dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.
8. Il gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti della struttura interessate.
9. Le frequenze indicate al punto 1 sono minime e in ogni caso devono garantire:
a. in caso di temporaneo sovraffollamento, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici devono essere rinnovate più volte nell’arco della medesima giornata al fine di garantire costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere di aumentare la frequenza in relazione a specifiche esigenze.
b. i locali destinati alla consumazione dei pasti devono essere puliti al termine di ogni turno.
10. L’Ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto. Nel materiale occorrente per l’esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.
4.2 Disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione delle superfici
1. Il servizio di disinfestazione comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati.
2. Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.
Derattizzazione
Applicazioni di esche rodenticide regolarmente registrate al Ministero della Sanità e collocate all’interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, degli archivi, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.
Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti
Intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.
Disinfestazione a carattere di repellente rettili
Interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.
Tutti i prodotti utilizzati, per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della Salute.
Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell’attività.
4.3 Manutenzione aree Verdi
La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende, il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell’area di pertinenza della struttura.
Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le seguenti attività (di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro), a titolo esemplificativo, il taglio regolare del tappeto erboso, dei prati naturali e delle siepi, la concimazione dei tappeti erbosi, l’annaffiatura regolare dei tappeti erbosi, delle piante e delle siepi, l’estirpazione delle piante secche, etc.
Art. 5. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BENI
Il servizio comprende la fornitura e distribuzione dei seguenti beni:
- effetti letterecci, vestiario e prodotti per l’igiene personale, in particolare:
Uomo | Xxxxx | Xxxxx adattabile in base all’età | |
Vestiario APPROPRIATO, | 1 PAIO DI SCARPE | 1 PAIO DI SCARPE | 2 PAIA DI SCARPE |
1 PAIO DI | 1 PAIO DI CIABATTE | 1 PAIO DI CIABATTE | |
ADEGUATO ALLA | CIABATTE | ||
TAGLIA DELLO STRANIERO E DEVE | 2 TUTE/2 PANTALONI | 2 GONNE LUNGHE/ PANTALONI 1 VELO, SU RICHIESTA | 3 TUTINE NEONATI/TUTE |
RISPETTARE IL CAMBIO DI | 2 MAGLIETTE INTIME | 2 MAGLIETTE/ CANOTTIERE/INTIME | 3 CANOTTIERE |
STAGIONE | 2 T-shirt /CAMICIE | 2 T-shirt/camicie | 3 T SHIRT |
1 MAGLIONE + 1 | 1 MAGLIONE + 1 | 1 GIUBBOTTO ADATTO | |
GIACCONE | GIACCONE ADATTO ALLA | ALLA STAGIONE | |
ADATTO ALLA | STAGIONE | ||
STAGIONE | |||
2 PIGIAMI | 2 PIGIAMI | 2 PIGIAMI | |
4 PAIA DI SLIP | 4 PAIA DI SLIP | 4 PAIA DI SLIP | |
SET DI 3 ASCIUGAMANI (DI CUI 1 PER DOCCIA) | SET DI 3 ASCIUGAMANI (DI CUI 1 PER DOCCIA) | SET DI 3 ASCIUGAMANI (DI CUI 1 PER DOCCIA) | |
4 PAIA DI CALZE | 4 PAIA DI CALZE | 4 PAIA DI CALZINI | |
2 REGGISENI | |||
Igiene | 1 SPAZZOLINO | 1 SPAZZOLINO | 1 SPAZZOLINO |
1 PETTINE | 1 PETTINE /SPAZZOLA | 1 PETTINE | |
1 CONF. ASSORBENTI | |||
Altro | 1 BORSONE DA VIAGGIO | 1 BORSONE DA VIAGGIO | 1 ZAINETTO |
Effetti letterecci | 2 LENZUOLA E 1 FEDERA MONOUSO OGNI 3 GIORNI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA E CAMBIO | 2 LENZUOLA E 1 FEDERA MONOUSO OGNI 3 GIORNI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA E CAMBIO | 2 LENZUOLA E 1 FEDERA MONOUSO OGNI 3 GIORNI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA E CAMBIO |
A richiesta dello straniero un pantalone ed una t-shirt possono essere sostituiti con una tuta. L’ente gestore deve, inoltre: - fornire le coperte (cm 90x190) per ogni straniero, in numero/pesantezza sufficiente in base alla temperatura da sostituire ad ogni cambio di persona; - fornire i coprimaterassi ed i copricuscini da sostituire ad ogni cambio di persona; - effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di persona; - rinnovare fornitura dei generi consumabili con l’uso, quali sapone, shampoo, dentifricio etc.. |
Art. 6. - IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’importo presunto complessivo dell’accordo quadro viene stimato in rapporto al fabbisogno teorico annuale di posti destinati all’accoglienza pari a n. 1200, viene stimato come segue:
-fabbisogno teorico periodo 1/09/2018– 31/08/2019 (1.130x35,00x365+70x33,50x365): € 15.291.675,00;
-eventuale ricorso all’estensione nel limite del 50% dell’importo calcolata nel biennio in conformità a quanto previsto dal D.M. 7.3.2017: € 7.645.837,50;
a | b | c | ||
Accordo quadro per la copertura di 1.200 posti nella provincia di Lecco | Importo a base d’asta | Opzione art.106 comma 12, D.lgs. n. 50/2016 | Opzione art.106 comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50/2016 (max 50% di a) | TOTALE |
(XXX XXXXXXX) | € 15.291.675,00 | € 3.058.335,00 | € 7.645.837,50 | € 25.995.847,50 |
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del Codice, secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, elencati nei criteri di valutazione.
La ponderazione è di 30 punti su 100 per l’offerta economica e di 70 punti su 100 per l’offerta tecnica. Si precisa che si darà luogo a riparametrazione del punteggio tecnico come indicato nei criteri di valutazione.
L’importo posto a base d’asta è di € 35,00 pro die/pro capite, oltre IVA, stimato in ottemperanza alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con circolare n. 4555 del 19 aprile 2017 per le strutture private reperite negli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, mentre per lo stabile sito nel Comune di Airuno, che ha una capienza indicata di 70 posti, l’importo a base d’asta è di € 33,50 pro die/pro capite, oltre IVA, in quanto bene demaniale.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo di 270 giorni.
Art. 7 DURATA
L’accordo quadro sarà valido fino alla data del 31.08.2019, con opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del Codice fino al 31.12.2019, fatta salva l’eventuale attivazione dei relativi centri SPRAR nelle modalità di cui in premessa con conseguente attivazione della “clausola di salvaguardia”.
Per durata dell’accordo quadro, si intende il periodo durante il quale l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposita convenzione. Durante il periodo di efficacia dell’accordo quadro potranno essere stipulate convenzioni con gli aggiudicatari aventi decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino alla data di scadenza dell’accordo quadro 31.08.2019, con opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del Codice fino al 31.12.2019, previa approvazione delle stesse ai sensi dell’art. 32 del Codice ed acquisizione della relativa autorizzazione ministeriale in relazione all’impegno di spesa.
La Prefettura si riserva la possibilità di risoluzione anticipata delle singole convenzioni qualora vengano meno le esigenze ovvero in caso di diverse indicazioni del Ministero dell’Interno in merito alla gestione dell’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Qualora perduri la necessità di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale potranno essere stipulate ulteriori convenzioni con i concorrenti aggiudicatari, sulla base dell’ordine della graduatoria, riservandosi la Prefettura la facoltà di richiedere, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, modifiche contrattuali che comportano un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50% dell’importo a base d’asta.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, il gestore si impegna comunque a garantire le prestazioni per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni definite nella presente procedura o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante. Nel caso di futura assegnazione dell’appalto a diverso soggetto contraente, il gestore si impegna, inoltre, ad assicurare il corretto passaggio delle consegne in modo da garantire comunque la continuità dell’erogazione del servizio secondo gli standard qualitativi e quantitativi concordati.
Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di variazioni delle prestazioni nel corso dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Si precisa che i gestori dovranno garantire l’attivazione del quinto d’obbligo.
Art. 8 LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio è eseguito nelle strutture che devono essere nella disponibilità dei gestori e conformi ai requisiti prescritti dal presente bando, ubicate nella provincia di Lecco, come da Allegato 2 “Ripartizione Territoriale – Ambiti Distrettuali.
Allo scopo di assicurare, tendenzialmente, una distribuzione equilibrata dei richiedenti protezione internazionale sull’intero territorio provinciale, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno in relazione ai criteri contenuti nel piano di distribuzione condiviso con l’A.N.C.I., sono stati individuati n. 3 Ambiti Distrettuali (Allegato 2), nei quali i posti destinati all’accoglienza sono stimati con un criterio di proporzionalità demografica che stabilisce una quota fissa di 6 richiedenti asilo per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, e una ripartizione su tutti gli altri Comuni del territorio tra il 2,5 ed il 3 per mille.
Si precisa che i concorrenti possono offrire strutture con capienza anche superiore alle quote indicate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12 in tema di assegnazione.
La Prefettura si riserva di valutare, di volta in volta, in base alle problematiche di accoglienza che dovessero insorgere, l’eventuale possibilità di estendere/ridurre il numero di ospiti presenti nella singola struttura, tenuto conto della necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio.
Nessuna variazione delle strutture proposte in sede di gara potrà essere chiesta dai concorrenti in fase di aggiudicazione e prima dell’avvio del servizio di accoglienza.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l’aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l’esigenza prospettata dal contraente.
Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l’aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l’idoneità dell’alternativa offerta.
La Prefettura, in relazione alle contingenti circostanze che potranno venire in rilievo in corso di esecuzione, potrà esprimere motivato dissenso in ordine all’effettivo svolgimento del servizio presso le strutture proposte dai concorrenti, anche se in possesso dei requisiti richiesti. In tale circostanza, è facoltà del soggetto proponente indicare altre strutture che formeranno oggetto di separata valutazione da parte della Prefettura in ordine all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.
Art. 9 REQUISITI DELLE STRUTTURE
Le strutture dovranno consentire l’accoglienza differenziata sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l’etnia e i paesi di provenienza degli ospiti. Presso ogni struttura dovrà essere posto in maniera visibile il regolamento interno redatto anche in diverse lingue straniere.
I partecipanti devono dimostrare che i locali presso i quali, nel caso di aggiudicazione, espleteranno l’attività oggetto dell’appalto, sono agibili, con idonea destinazione d’uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. In particolare:
a) Per gli edifici di civile abitazione si dovrà presentare il certificato di agibilità rilasciato dal comune di riferimento e le certificazioni di idoneità dell’impianto termico e di quello elettrico o di documentazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
b) Per le strutture ricettive collettive con capienza fino a 25 posti letto, dovrà essere prodotta altresì un’asseverazione, sottoscritta da parte di un professionista abilitato, attestante che la struttura proposta possiede i requisiti di cui al Titolo III° del DM 9/04/1994 e s.m.i.;
c) Le strutture ricettive collettive con capienza superiore a 25 posti letto dovranno essere conformi a tutto quanto prescritto nella normativa richiamata e dal D.P.R. 151/2011 in funzione dei posti letto posseduti e dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’avvenuta presentazione della SCIA a fine lavori di adeguamento, ove necessari, e/o il verbale di visita tecnica di controllo rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco a richiesta dell’interessato;
d) Per le strutture ricettive collettive con capienza fra 51 e 100 posti letto: dovrà essere prodotta documentazione attestante l’avvenuta presentazione del progetto di adeguamento o modifica e l’avvenuta presentazione della SCIA a fine lavori di adeguamento, ove necessari e/o il verbale di visita tecnica di controllo rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco a richiesta dell’interessato;
e) Per le strutture ricettive collettive con capienza oltre 100 posti, è previsto il possesso del Certificato prevenzione incendi (attestato di conformità antincendio).
In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di attestare l’avvenuta concessione di proroga dei termini di adeguamento.
I requisiti delle strutture dovranno essere documentati, indicando, altresì, l’ubicazione della/e struttura/e, il numero di posti di accoglienza della/e stessa/e ed il titolo che legittima la disponibilità della struttura (proprietà, locazione, comodato, altro), al momento della presentazione della domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modello di autodichiarazione elenco strutture
– Allegato H, completo della documentazione, corredato da una dichiarazione asseverata e sottoscritta, in originale, da un professionista, abilitato e iscritto al rispettivo ordine professionale, attestante che la struttura proposta è conforme alle vigenti normative comunitarie e nazionali anche in materia residenziale, sanitaria, impiantistica, di sicurezza antincendio e antinfortunistica ed idonea sotto il profilo statico e che la stessa si presenta conforme anche in rapporto al numero di persone che si intende ospitare.
I posti offerti in relazione a strutture prive dei requisiti indicati non saranno computati come posti utili nell’aggiudicazione.
Per quanto riguarda il titolo di disponibilità della struttura, si precisa che lo stesso dovrà essere prodotto per ciascuna struttura proposta. Qualora il soggetto partecipante alla procedura non sia proprietario, potrà essere prodotta, per ciascuno degli immobili proposti, apposita scrittura privata dalla quale risulti l’impegno del proprietario della struttura medesima a concedere in locazione, comodato, ecc., la struttura stessa, in caso di aggiudicazione della gara, al concorrente proponente per tutta la durata dell’accordo quadro.
La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche preventivamente all’affidamento del servizio, l’idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica delle strutture proposte dei locali in cui saranno svolti i servizi e di non procedere alla stipula della convenzione. La valutazione dell’idoneità all’accoglienza (fatti salvi i requisiti di legge) è di esclusiva competenza ed ad insindacabile giudizio della Prefettura. L’idoneità delle strutture proposte verrà eventualmente accertata dai componenti del gruppo di monitoraggio designati con decreto prefettizio n. 2283/2018, allargato caso per caso, ad organi tecnici il cui parere sarà ritenuto opportuno acquisire. Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso e la gestione delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze che sono interamente a carico dell’operatore economico. I gestori non potranno avanzare richieste di danni per la conduzione dei centri di accoglienza causati a/da persone e/o cose per i quali dovrà essere valutata una idonea copertura assicurativa con oneri a proprio carico. Si precisa che sono a carico dell’operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia.
Le strutture proposte devono essere disponibili e complete di arredi entro il termine massimo di 7
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
In situazioni eccezionali, determinate da estrema urgenza e necessità, e solo per un periodo limitato, potrà essere concordato tra Prefettura e struttura ospitante - previa verifica del rispetto degli aspetti sanitari e di agibilità attraverso sopraluogo – l’ampliamento del numero massimo di persone ospitate in ciascuna struttura.
Art. 10 ESTENSIONE DEI CONTROLLI ED ASSUNZIONE DI OBBLIGHI A TUTELA DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA – PATTO DI INTEGRITÀ
A garanzia del preminente interesse pubblico alla tutela della legalità e della trasparenza:
- il soggetto contraente con questa Prefettura dovrà provvedere alla trasmissione dell’elenco dei fornitori che, al pari del contraente stesso, potranno essere sottoposti ad attività informativa antimafia;
- il soggetto offerente dovrà denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;
- il soggetto offerente dovrà denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di tipo criminale nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari;
- il soggetto offerente è tenuto a presentare il Patto di integrità, di cui all’art. 1, co. 17 della
L. 190/2012, debitamente sottoscritto in conformità al modello Allegato D.
Qualora l’impresa aggiudicataria si rendesse responsabile dell’inosservanza di uno degli obblighi sopra specificati, si procederà alla risoluzione del contratto d’appalto.
Parimenti, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, il vincolo contrattuale verrà sciolto in modo automatico ed immediato.
Resta fermo il rigoroso rispetto nell’espletamento della presente procedura di gara delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 s.m.i. in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
I controlli sopra specificati saranno estesi anche in caso di ricorso ad accordi/convenzioni tra pubbliche amministrazioni per la gestione delle strutture di accoglienza.
Art. 11 STIPULA CONVENZIONI – LIQUIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Al termine della procedura di gara, espletata l’attività di verifica dei requisiti dichiarati in sede di selezione, si procederà alla sottoscrizione dell’accordo quadro secondo l’allegato schema (Allegato 3).
L’affidamento di ciascun successivo specifico servizio avverrà di volta in volta, secondo le specifiche esigenze manifestate dall’Amministrazione, procedendo alla stipula di apposite convenzioni, da redigersi secondo lo schema di convenzione (Allegato 4) con gli operatori utilmente collocati in graduatoria.
A ciascuna convenzione stipulata verrà assegnato un codice CIG.
Si rammenta che, come stabilito nel decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 18/10/2017, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2017, con il quale sono stati individuati gli obblighi di certificazione della spesa per l’utilizzo dei fondi statali relativi alla gestione dell’accoglienza, le fatture per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza dovranno essere corredate dalla documentazione
giustificativa della spesa di seguito elencata:
• rendiconto dei costi sostenuti;
• registro delle presenze degli ospiti;
• copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
• fogli firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
• rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
• rendiconto dei beni forniti quali vestiari, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
• copia del registro del Pocket Money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell’erogazione e dell’importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall’aggiudicatario;
•copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
•elenco dei fornitori impiegati per l’esecuzione del servizio;
•fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti dì subappalto e per i contratti con i fornitori.
Art. 12 RIPARTIZIONE TERRITORIALE – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nell’assegnazione dei migranti presso le strutture si terrà conto dell’esigenza di garantire la conformazione dell’attività di accoglienza secondo i parametri della salvaguardia della dignità dell’essere umano, della sicurezza e dell’integrità fisica dell’individuo, nonché delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. A titolo meramente esemplificativo, si precisa che si tenderà ad evitare di inserire nella medesima struttura ospiti di etnie o religioni diverse, in conflitto o in forte stato di tensione fra di loro. Si ritiene di dover precisare che tutti i parametri sopra descritti per l’assegnazione dei migranti non sono predeterminabili, in base all’esperienza pregressa, dipendendo la loro attuazione dall’effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti, appurabile soltanto ad avvenuto arrivo dei medesimi nel territorio della provincia.
Ai fini dell’aggiudicazione la Prefettura si riserva la facoltà di valutare in via prioritaria le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica in relazione a particolari situazioni territoriali che possono emergere nei Comuni ove i partecipanti alla gara hanno intenzione di attivare le strutture di accoglienza.
La Prefettura si riserva, altresì, la facoltà, sempre per motivi contingenti di ordine e sicurezza pubblica, di chiedere lo spostamento della struttura in altro ambito territoriale nei limiti della Provincia.
Nel rispetto fondamentale dei criteri di cui al precedente capoverso, l’assegnazione avverrà anche tenendo conto delle necessità segnalate dagli Enti locali in relazione allo scopo di inserire gli ospiti nel tessuto sociale ed ambientale, con una equilibrata distribuzione fra le varie parti del territorio provinciale.
Al fine di perseguire l’auspicata distribuzione dei richiedenti asilo, secondo il criterio dell’ “Accoglienza diffusa” sul territorio della provincia di Lecco, con una progressiva dismissione dei grandi e medi centri in favore di soluzioni più idonee e coerenti con gli obiettivi dell’accoglienza diffusa, si stabilisce che in sede di aggiudicazione definitiva:
1. saranno accolte in via prioritaria le offerte che rispettino la quota di accoglienza prevista dal Piano Nazionale di riparto per ciascun Comune. In caso di pluralità di offerte per un medesimo territorio, si procederà ad aggiudicare in via prioritaria quelle offerte che, sulla base dell’ordine di graduatoria, propongano posti da destinare all’accoglienza dei migranti nel limite definito.
2. in via subordinata, e solo per il tempo necessario a perseguire il piano di distribuzione dell’accoglienza diffusa, qualora non fosse possibile aggiudicare tutti i 1.200 posti rispettando il criterio del Piano Nazionale di riparto, e comunque solo dopo aver dato corso all’aggiudicazione di tutti i lotti, saranno aggiudicati anche i posti in sovra quota secondo.
Potranno essere accolte le offerte risultanti in misura eccedente la quota destinata ad un Comune, in caso di intesa formale fra Comuni di un’area territoriale omogenea, nell’ottica dello sviluppo di Poli di accoglienza. Nel caso di intesa formale fra i Comuni di un’area territoriale pertanto, la percentuale di posti di accoglienza prevista per l’insieme della popolazione di quel territorio potrà essere coperta, anche tramite una o più strutture collettive e/o appartamenti collocate anche in uno solo dei Comuni del territorio considerato.
Al fine di fornire utili indicazioni ai concorrenti in vista dell’uniforme distribuzione dei posti su tutto il territorio provinciale, secondo il rapporto di circa 3 migranti ogni 1.000 residenti - previsto dal Piano di riparto Nazionale- nell’allegato 2 sono riportate le quote di accoglienza previste per i singoli Comuni, i posti SPRAR attivati al 30.04.2018, nonché i posti per i quali è stata avanzata proposta di ampliamento al competente Ministero dell’Interno.
In fase temporanea la struttura demaniale sita in Airuno – di carattere emergenziale e temporaneo – non concorre al calcolo del 3 per mille, nell’auspicio che quanto prima sia riconvertita attraverso una redistribuzione dei migranti su tutti i Comuni della provincia, verso lo sviluppo di progetti di accoglienza diffusa che rispettino i limiti numerici indicati.
Art. 13 SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto, con la modalità e la disciplina di cui all’art. 105 del Codice, esclusivamente per i seguenti servizi ausiliari: servizi di lavanderia, servizi di pulizia ed igiene ambientale, erogazione pasti con esclusione della loro distribuzione e servizio di trasporto.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà specificare nella domanda di partecipazione i servizi che intende subappaltare. Atteso l’importo della presente procedura, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, l’indicazione della terna di subappaltatori nel DGUE.
Ogni eventuale subappaltatore compreso nella terna dovrà inoltre allegare un DGUE compilato e firmato.
L’affidatario comunica alla Prefettura, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto. Sono, altresì, comunicate alla Prefettura eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
L’autorizzazione della Prefettura al subappalto è, in ogni caso, subordinata al rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta del soggetto affidatario, che si configura anche come unico riferimento della Prefettura per eventuali comunicazioni o contestazioni.
La Prefettura potrà procedere al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore
che dovrà trasmettere, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Art. 14 AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE RICORSI GIURISDIZIONALI
Eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti al presente avviso potranno essere proposti avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 15 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso ed al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
Art. 16 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario, qualora svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore e di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI
I servizi devono essere resi dall’Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell’affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, trova applicazione il capitolato generale approvato dal Ministero dell’Interno con D.M. 7.3.2017 nei limiti di quanto previsto per le strutture ex art. 11 del d.lgs.142/2015, nonché gli ulteriori provvedimenti adottati dal Ministero dell’Interno in materia.